N. 247
Art. 1 Custode
Art. 2 Conferimento di mansioni di custode
Art. 3 Gestione alloggi di custodia
Art. 4 Alloggio di custodia
Art. 5 Assegnazione alloggio
Art. 6 Esecuzione di opere nell'alloggio
Art. 7 Conservazione del patrimonio immobiliare
Art. 8 Oneri del custode e della civica amministrazione
Art. 9 Mansioni del custode
Art. 10 Servizio effettivo
Art. 11 Servizio Passivo
Art. 12 Chiavi di servizio
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Congedi
Art. 15 Aspettativa
Art. 16 Sostituzione del custode
Art. 17 Cessazione dal servizio di custodia
Art. 18 Procedura coattiva per il rilascio dell'alloggio
1. Si definisce custode il dipendente che viene incaricato, con atto ufficiale della Civica Amministrazione, di prestare le propria opera per la custodia di edifici destinati ad uffici o servizi comunali, a edifici che per legge il Comune deve mettere a disposizione di altre Amministrazioni Pubbliche.
1. Le mansioni di custodia degli edifici destinati ad uffici
o servizi comunali vengono conferite ai dipendenti del Comune
in possesso della III qualifica funzionale (DPR 20.7.1983 n. 347).
2. Per gli edifici scolastici le mansioni di custodia vengono
conferite esclusivamente al personale appartenente alla III qualifica
funzionale (operatore serv. educativi-culturali) presso la Divisione
VII Servizi Educativi Scolastici. Tale personale non puo' concorrere
all'assegnazione di alloggi di custodia ubicati in stabili diversi
dagli edifici scolastici e/o culturali.
3. Per edifici adibiti a servizi quali autorimesse, officine,
giardini e alberate, impianti sportivi e bagni, magazzini economato,
musei e biblioteche, dove, oltre al servizio di custodia necessita
espletare particolari prestazioni inerenti alle attivita' allocate
nello stabile, le mansioni di custodia potranno essere conferite
a dipendenti inquadrati nella specifica qualifica funzionale (III)
della Divisione o Servizio Centrale che utilizza lo stabile.
4. Qualora lo stabile venga utilizzato da piu' Divisioni o Servizi
Centrali, le mansioni di custodia potranno essere affidate agli
operatori delle Divisioni o dei Servizi Centrali interessati.
In carenza di candidati, il bando potra' essere aperto a tutti
i profili appartenenti alla III Q. F.
5. Per stabili adibiti ad Uffici Giudiziari la competenza ad affidare
le custodie e' demandata al Servizio Centrale Patrimonio.
1. I bandi e le graduatorie relative all'affidamento delle custodie degli stabili municipali saranno predisposti e gestiti dalle Divisioni o Servizi Centrali che utilizzano gli stabili, i quali gestiranno anche le relative utenze.
1. La Civica Amministrazione dovra' garantire al custode l'alloggio
gratuito che, esclusa la guardiola dove essa esista come locale
o spazio separato e distinto, dovra' essere composto di due ambienti
di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti come sopra,
quando all'atto del conferimento dell'incarico di custodia la
sua famiglia risulti composta da non piu' di quattro persone.
2. Per alloggi con piu' di tre ambienti verra' adottato come parametro
prevalente per l'assegnazione, la consistenza numerica del nucleo
familiare.
1. La Civica Amministrazione, con apposita determinazione dirigenziale,
concede in uso all'incaricato l'alloggio di custodia con divieto
di subconcessione o cessione in uso (anche parziale) a qualsiasi
titolo. L'utilizzo dell'alloggio s'intende limitato esclusivamente
ai componenti il nucleo familiare (marito, moglie e figli), nonche'
ad eventuali conviventi purche' iscritti nello stato di famiglia
del titolare della custodia.
2. La concessione non costituisce, in nessun caso, diritto quesito,
ne' da' luogo a risarcimento di sorta qualora venga revocata.
3. L'assegnazione dell'alloggio sara' fatta constare con apposito
verbale di consegna, redatto alla presenza anche del dirigente
del servizio civico di cui l'alloggio stesso e' pertinenza. Nel
corpo del verbale sara' precisata l'ubicazione dell'alloggio (piano,
numero locali, superficie e cubatura riscaldata, ivi compresa
la menzione di eventuali spazi adibiti a magazzino o ad area di
cortile o simile).
Sia al custode che ai suoi familiari e' fatto divieto di esercitare
nell'edificio da custodire qualsiasi tipo di commercio od altra
attivita' lavorativa; e' fatto altresi' divieto ai familiari conviventi
di assumere decisioni od iniziative circa le incombenze o le modalita'
del servizio di custodia; inoltre e' fatto divieto sia al titolare
della custodia che ai familiari conviventi di ospitare nell'alloggio
animali che possano arrecare danni a persone e cose, eventuali
deroghe potranno essere concesse solamente dal dirigente da cui
funzionalmente dipende il custode.
1. Il dipendente con mansioni di custode non ha facolta' di
eseguire o far eseguire alcuna opera sia all'interno che all'esterno
dell'alloggio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione
del Servizio Centrale o della Divisione di appartenenza.
2. Nessun compenso sara' attribuito all'assegnatario per opere
eseguite dallo stesso, restando comunque a suo carico tutto cio'
che attiene a interventi di manutenzione ordinaria.
3. Il Servizio Centrale o la Divisione di appartenenza si riserva
di disporre visite mirate a verificare sia lo stato di conservazione
che d'uso dei locali assegnati; inoltre sia all'atto della concessione
che dell'interruzione dell'incarico di custodia, il Servizio Centrale
o la Divisione di appartenenza, tramite propri incaricati, coadiuvati
da personale dell'Ufficio Tecnico, si riserva di verificare lo
stato dei locali; accertando eventuali responsabilita' dell'assegnatario,
procedera' alla immediata richiesta di risarcimento.
4. Al momento della cessazione dell'incarico di custodia sara'
redatto apposito verbale di riconsegna dell'alloggio.
1. Il custode ha l'obbligo di comunicare immediatamente al
proprio dirigente tutti quegli eventi che possano arrecare danno
agli immobili di proprieta' comunale affidati alla sua custodia,
avendo cura di segnalare anche gli eventuali responsabili.
2. Nessun oggetto od attrezzatura di proprieta' della Civica Amministrazione
puo' essere portato all'esterno degli edifici comunali sia da
parte del custode che di terzi, senza la preventiva autorizzazione
del dirigente o del Capo Istituto da cui proviene l'oggetto o
l'attrezzatura.
1. Saranno a carico della Civica Amministrazione le spese di
primo impianto.
2. L'assegnatario della custodia provvedera' a stipulare direttamente
con le Aziende erogatrici i singoli contratti di fornitura, a
sottoscrivere le volturazioni che di volta in volta si renderanno
necessarie, nonche' al pagamento dei canoni d'affitto dei relativi
contatori, ad eccezione delle utenze con Telecom Italia S.p.A.,
per le quali provvedera' direttamente il Settore XXXI C.E.D.-Office
Automation-Telecomunicazioni.
3. Saranno a carico del dipendente assegnatario il pagamento dei
consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento (sentenza Corte dei
Conti, I sezione in data 13 ottobre 1986, n. 220), nonche' della
tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. Per quanto attiene le utenze telefoniche saranno poste a carico
della Civica Amministrazione le spese di primo impianto nonche'
i canoni di legge e n. 50 scatti bimestrali.
1. Il dipendente a cui vengono assegnate le mansioni di custodia
di edifici comunali e' richiesto:
1) un servizio "effettivo" di 36 ore settimanali articolare
in base alle necessita' del Servizio
2) un servizio "passivo" nelle restanti ore settimanali
(presenza in disponibilita' nell'alloggio assegnato per la custodia
per far fronte a qualsiasi evento occasionale che possa richiedere
il suo intervento), salvo quanto previsto ai successivi artt.
11, 13, 14 e 15.
1. Nelle 36 ore di servizio "effettivo" il custode
attende a tutte le mansioni della qualifica funzionale nella quale
e' inquadrato secondo le indicazioni e le direttive impartite
dagli organi competenti.
2. Il custode ha l'obbligo di provvedere:
a) all'apertura e chiusura nelle ore stabilite dell'edificio affidatogli,
nonche' ad una continua ed attenta sorveglianza su chiunque entri
od esca dall'edificio;
b) all'ispezione, dopo l'orario di chiusura dell'edificio, dei
locali affidati in custodia. Nel corso dell'ispezione il custode
deve provvedere a spegnere le luci, gli interruttori di forza
motrice e a chiudere le finestre in tutti i locali, nonche' a
spegnere gli interruttore di macchine ad alimentazione elettrica
nei singoli uffici, qualora non vi abbia provveduto il personale
addetto. Nei casi suaccennati il custode dovra' comunicare al
proprio dirigente le irregolarita' rilevate;
c) alla sorveglianza all'ingresso secondo le disposizioni che
gli verranno impartite dagli organi competenti;
d) alla pulizia giornaliera del marciapiede perimetrale dell'edificio,
in tutta la sua lunghezza e larghezza (art. 104, comma 1 del Regolamento
di Polizia Urbana), dell'atrio principale, del cortile interno
e degli spazi verdi interni;
e) la pulizia del marciapiede dovra' essere compiuta in modo uniforme
non piu' tardi delle ore 9. Inoltre, rendendosi necessaria una
pulizia supplementare, questa dovra' essere eseguita in qualunque
momento del giorno o della sera (art. 104, commi 6 e 7 del Regolamento
di Polizia Urbana);
f) alla spalatura della neve dal marciapiede antistante l'edificio
nonche' dei passaggi interni, laddove esistano, oltre allo spargimento
di sale, sabbia, ecc., con l'eventuale collaborazione di altro
personale in servizio presso lo stabile;
g) al controllo dell'accesso e sistemazione delle autovetture
nei cortili di parcheggio ove cio' sia stabilito dagli organi
competenti;
h) a impedire la sosta nella guardiola di persone estranee al
servizio od allo stabile;
i) a fornire indicazioni a chi deve accedere agli uffici presenti
nell'edificio per il disbrigo di eventuali pratiche;
l) a sorvegliare sul regolare funzionamento ed utilizzo dei servizi
comuni quali: ascensore, illuminazione, impianti idrici, riscaldamento
ed a provvedere alla eventuale richiesta del pronto intervento.
1. Il custode, o suo familiare, dovra' essere sempre reperibile
nell'alloggio, sia per garantire la custodia dello stabile, che
per svolgere tutti quegli adempimenti aventi carattere di imprevedibilita'
quali ad esempio ritiro posta, materiale per conto dell'Amministrazione,
telegrammi, rispondere al telefono, al citofono, garantire l'accesso
per tecnici gas, luce, telefono, rifornimento gasolio e addetti
alla manutenzione.
2. Il custode che, durante il periodo di servizio passivo, debba
assentarsi per breve tempo, previa richiesta al dirigente e parere
favorevole di quest'ultimo, puo' essere sostituito da personale
di famiglia.
3. Infine, nei casi di assoluta necessita' e negli stabili che
non abbisognano di particolare custodia nelle ore di apertura
al pubblico per la presenza comunque vigile da parte del personale
in servizio, il custode, previa richiesta al dirigente, potra'
assentarsi per brevi periodi (non superiori comunque a tre ore
nell'arco di una giornata), senza l'obbligo di sostituzione da
parte di personale di famiglia.
1. Il custode e' responsabile della tenuta delle chiavi di accesso agli edifici assegnatigli in custodia. Le chiavi devono essere munite di un apposito talloncino su cui deve essere riportato il numero della chiave e l'indicazione dei locali cui queste si riferiscono. Tutte le chiavi devono essere conservate ordinatamente in una apposita bacheca. Il custode ha libero accesso a tutti i locali di cui possiede le chiavi.
1. Al dipendente con mansioni di custode spetta un giorno di
riposo settimanale, che deve essere effettuato nei giorni in cui
non e' previsto il servizio effettivo.
2. Durante il riposo settimanale il custode non deve assicurare,
tramite eventuali propri familiari, la vigilanza passiva dello
stabile assegnatogli.
3. Sara' compito del dirigente della Divisione o del Servizio
Centrale di appartenenza valutare l'opportunita' di sostituire
il custode durante il riposo settimanale con altro personale.
1. Al dipendente con mansioni di custode spetta il congedo
ordinario e straordinario nella misura prevista dalla vigente
normativa contrattuale. Durante tali congedi il custode puo' assentarsi
per tutto l'arco delle 24 ore giornaliere. Durante tali congedi
inoltre il custode non deve assicurare, tramite eventuali propri
familiari, la vigilanza passiva dello stabile assegnatogli.
2. Il dirigente della Divisione o del Servizio Centrale interessato,
dovra' provvedere direttamente alla conseguente sostituzione.
1. Nei casi di aspettativa non dovuta a malattia, il custode
non deve assicurare, tramite eventuali propri familiari, la vigilanza
passiva dello stabile assegnatogli e deve corrispondere all'Amministrazione
un canone di locazione determinato in misura corrispondente all'equo-canone.
Nel tal caso sara' obbligo del Settore di appartenenza darne tempestiva
comunicazione al Servizio Centrale Patrimonio.
2. Nei casi di malattia, il custode dovra' garantire la vigilanza
passiva tramite i propri familiari.
1. Durante le assenze del custode per congedo, aspettativa,
il servizio effettivo viene svolto da altro personale. Il dirigente
della Divisione o del Servizio Centrale valutera' l'eventuale
necessita' di sostituire il custode anche con altro personale,
al quale incombera' l'obbligo di prestare il servizio limitatamente
al tempo intercorrente tra la chiusura e la riapertura dell'edificio,
con esonero dal servizio diurno.
2. Al dipendente in tal caso verranno corrisposte le maggiorazioni
ordinarie previste dalle vigenti normative contrattuali.
1. Nel caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo,
dimissioni, licenziamento e promozione a qualifica funzionale
di livello superiore a quanto disposto dall'articolo 2, il dipendente
dovra' lasciare libero l'alloggio in godimento entro 15 giorni
dall'evento.
2. In caso di rinuncia alle mansioni di custodia, il dipendente
dovra' continuare a svolgere le mansioni di custode sino al momento
in cui verranno conferite le mansioni ad altro assegnatario, in
pari data dovra' lasciare libero l'alloggio. In caso di decesso
del dipendente il termine e' stabilito in 6 mesi per i conviventi
a carico dello stesso al momento della morte.
3. In caso di revoca dell'incarico delle mansioni di custode e
dell'assegnazione dell'alloggio, lo stesso dovra' essere lasciato
libero entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
4. In nessun caso la Civica Amministrazione sara' tenuta a fornire
altra soluzione abitativa che deve essere a cura e responsabilita'
esclusiva del dipendente.
5. Per il periodo intercorrente fra la data di cessazione del
diritto all'alloggio di custodia e la data di effettiva riconsegna
di questo, sara' richiesta all'interessato un'indennita' di occupazione
che verra' quantificata dal Settore Centrale Patrimonio.
1. Le Divisioni e/o i Servizi Centrali, dopo aver ufficialmente comunicato in forma scritta all'interessato la prossima decadenza alla titolarita' della custodia, avuta conoscenza che l'alloggio non e' stato rilasciato entro i termini temporali previsti dall'articolo 17, inizieranno la procedura amministrativa di rilascio coatto dell'alloggio.