N. 241

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI FIORI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 marzo 1997 (mecc. 9701297/58) esecutiva dall’11 aprile 1997, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 28 settembre 1998 (mecc. 9806469/58) esecutiva dal 2 novembre 1998 e 24 gennaio 2005 (mecc. 2004 08574/058) esecutiva dal 7 febbraio 2005.

File in formato rtf

INDICE

Articolo 1 - Definizione, ambito di applicazione

Articolo 2 - Commercio all'ingrosso fuori mercato

Articolo 3 - Gestione del mercato

Articolo 4 - Commissione di mercato

Articolo 5 - Commissione di mercato: funzioni

Articolo 6 - Comitato consultivo degli operatori

Articolo 7 - Il Direttore

Articolo 8 - Compiti del Direttore

Articolo 9 - Altro personale dipendente dal Comune

Articolo 10 - Servizio statistico

Articolo 11 - Servizi di informazione commerciale e floricola

Articolo 12 - Servizio rilevazione prezzi e compilazione del listino

Articolo 13 - Servizio per l'ordine pubblico

Articolo 14 - Servizio bancario

Articolo 15 - Facchinaggio

Articolo 16 - Servizi vari

Articolo 17 - Operatori, utenti e consumatori

Articolo 18 - Documenti per accesso al mercato

Articolo 19 - Altre persone autorizzate ad accedere nel mercato

Articolo 20 - Posteggi di vendita

Articolo 21 - Concessioni dei posteggi

Articolo 22 - Titolarita' dei posteggi e modifiche

Articolo 23 - Gestione dei posteggi di vendita

Articolo 24 - Gestione dei posteggi di vendita - Produttori

Articolo 25 - Utilizzazione dei posteggi

Articolo 26 - Corrispettivi e tariffe

Articolo 27 - Minimi di attivita' commerciale

Articolo 28 - Termine e revoca delle concessioni dei posteggi

Articolo 29 - Riconsegna dei posteggi di vendita

Articolo 30 - Commissionari, mandatari ed astatori

Articolo 31 - Disciplina delle vendite

Articolo 32 - Classificazione

Articolo 33 - Merci indirizzate al mercato

Articolo 34 - Magazzini e deposito

Articolo 35 - Magazzini di distribuzione

Articolo 36 - Pulizia del mercato

Articolo 37 - Responsabilita'

Articolo 38 - Calendario delle festivita' ed orari

Articolo 39 - Ordine interno

Articolo 40 - Provvedimenti disciplinari

Articolo 41 - Norme transitorie

Allegato ‘A'


 

Articolo 1 - Definizione, ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento, previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale 30 ottobre 1979 n. 62, detta norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del mercato all'ingrosso dei fiori di Torino, istituito e gestito dal Comune di Torino.

2.   Per mercato all'ingrosso dei fiori si intende l'area ubicata in via Perugia n. 29 attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralita' di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3.   Tale mercato, che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico, persegue tra l'altro le finalita' di assicurare:
-    il libero svolgimento della concorrenzialita';
-    la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
-    l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi;
-    la piu' ampia informazione floreale e commerciale.

4.   Agli effetti del presente regolamento:
-    per mercato si intende il mercato all'ingrosso dei fiori di cui al comma precedente;
-    per Comune si intende il Comune di Torino;
-    per Legge Regionale si intende la L.R. n. 62 del 30 ottobre 1979;
-    per Direttore si intende il Direttore del mercato;
-    per commissione di mercato o commissione si intende la commissione consultiva istituita a norma dell'articolo 11 della Legge Regionale;
-    per operatori si intendono coloro che sono ammessi alle vendite;
-    per utenti si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti esclusi i consumatori;
-    per personale del mercato si intendono gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e del Comune che lavorano nel mercato.

5.   Nel mercato sono ammessi esclusivamente i prodotti floricoli freschi, secchi, conservati e trasformati, piantine da trapianto, piante ornamentali, nonche' articoli di accessori per fiorai.

6.   Il mercato e' suddiviso in tre zone:
a)   zona riservata ai produttori;
b)   zona riservata ai grossisti di fiori e piante ornamentali;
c)   zona riservata ai grossisti di accessori per fiorai.

Articolo 2 - Commercio all'ingrosso fuori mercato

1.   Il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo precedente che si svolge nel territorio comunale, fuori dal mercato, e' soggetto alle norme del presente regolamento che non attengono al funzionamento interno del mercato.

2.   Le operazioni di vendita devono essere conformi agli orari e calendario fissati per il mercato.

3.   Per un raggio di due chilometri dal perimetro del mercato non e' consentita nessuna nuova attivita' commerciale all'ingrosso dei prodotti ammessi nel mercato.

Articolo 3 - Gestione del mercato

1.   Il mercato e' gestito direttamente dal Comune di Torino.
I proventi della gestione, come previsto dall'articolo 14 della Legge Regionale, hanno per obiettivo il raggiungimento del pareggio di bilancio e debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento del mercato, all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti - ispirandosi ai criteri di economicita' e funzionalita'. Non sono considerati proventi della gestione le imposte e le tasse; non sono considerate spese di funzionamento quelle relative al servizio per l'ordine pubblico e le spese per lo smaltimento rifiuti limitatamente all'importo corrispondente alla relativa tassa pagata.

2.   Con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale potra' essere affidata la gestione ad una societa' consortile per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

Articolo 4 - Commissione di mercato

1.   Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento, e' costituita, con deliberazione della Giunta Comunale, una commissione con funzioni consultive presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta dai seguenti membri:
-   tre rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare;
-   un rappresentante della C.C.I.A.A.;
-   il medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. Torino 1 o suo delegato;
-   tre rappresentanti dei produttori;
-   tre rappresentanti dei commercianti all'ingrosso di fiori o articoli complementari;
-   due rappresentanti dei commercianti al minuto in sede fissa;
-   due rappresentanti dei venditori ambulanti;
-   due rappresentanti dei consumatori, designati uno dai sindacati dei lavoratori e uno dalle organizzazioni dei consumatori;
-   un rappresentante delle cooperative di consumo;
-   un rappresentante del personale del mercato.

2.   Nel caso venga istituito il servizio di facchinaggio, la commissione verra' integrata, con apposito provvedimento deliberativo, con un rappresentante dei facchini.

3.   Per ciascun componente della commissione puo' essere nominato, con le medesime modalita', un membro supplente, che potra' intervenire alle sedute in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.

4.   I rappresentanti degli operatori e degli utenti, del personale e dei consumatori sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori delle organizzazioni dei consumatori piu' rappresentativi in sede provinciale. I criteri per determinare il grado di rappresentativita' delle organizzazioni di categoria sono gli stessi utilizzati per la composizione delle Commissioni Comunali istituite a norma della Legge 112 del 28 marzo 1991 e Regolamento di attuazione D.M. 248 del 4 giugno 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.   Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla richiesta: in caso di mancata designazione, il Comune provvedera' provvisoriamente alla stessa.

6.   Il Direttore partecipa ai lavori della commissione con voto consultivo.

7.   La Giunta Comunale puo' nominare, perche' partecipino ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri Enti, uffici e organizzazioni.

8.   Analoga facolta' spetta al Presidente della commissione per singole sedute della medesima.

9.   La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

10.   I rappresentanti del Comune possono essere sostituiti a seguito del rinnovo dell'amministrazione dell'Ente stesso.

11.   La commissione e' convocata dal Presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

12.   La convocazione avviene mediante inviti che recano l'ordine del giorno e che devono pervenire ai membri effettivi della commissione almeno cinque giorni prima della data fissata dalla riunione; gli stessi dovranno informare il loro supplente per l'eventuale intervento sostitutivo.

13.   Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri, in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

14.   Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Comune.

15.   I membri della commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificati motivi devono essere dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

16.   Ai membri della commissione e alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in conformita' alla normativa vigente.

17.   Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del Comune e saranno assunte con apposito provvedimento deliberativo.

Articolo 5 - Commissione di mercato: funzioni

1.   Le funzioni della commissione di mercato sono le seguenti:

A)   FUNZIONI CONSULTIVE
      a)   Pareri obbligatori ma non vincolanti in materia di:
            1.  Regolamento del mercato e sue variazioni
            2.  Bilanci e altri provvedimenti di natura economica concernente la gestione del mercato
            3.  Istituzione dei servizi del mercato
            4.  Determinazione del numero, delle caratteristiche e delle dimensioni dei posteggi e dei magazzini e loro verifica sia in rapporto al mutare della struttura del mercato, sia in relazione al volume degli affari, e alle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento
            5.  Riserva di posteggi e di magazzini ai commercianti, ai commissionari e ai mandatari, ai produttori agricoli, tenendo anche conto della loro specializzazione merceologica
            6.  Determinazione dei criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione
            7.  Determinazione delle modalita' e dei criteri per il rinnovo delle concessioni
            8.  Determinazione dei requisiti necessari per subentrare nella concessione
            9. Trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione, per esigenze funzionali e organizzative attinenti interessi generali
          10. Corrispettivi di concessione dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale del mercato, nonche' tariffe dei vari servizi, inclusi quelli dati in concessione
          11. Determinazione dei minimi di attivita'
          12. Nomina a Direttore, senza concorso e indipendentemente dall'eta' e dal possesso dei prescritti titoli di studio, di chi gia' svolge le stesse funzioni da almeno cinque anni, in altro mercato
          13. Determinazione del numero degli addetti al servizio di movimentazione merci
          14. Concessione del servizio movimentazione merci a societa', consorzi, cooperative
          15. Modalita' di svolgimento del servizio di movimentazione
          16. Espulsione dal mercato dei facchini autonomi e sospensione delle ditte addette alla movimentazione
          17. Modalita' per l'apposizione delle insegne sui posteggi
          18. Frequenza e modi di compilazione e diffusione del listino prezzi
          19. Determinazione degli orari e calendario delle festivita'
          20. Determinazione degli orari e dei giorni di accesso dei Consumatori
          21. Sospensione dei concessionari da ogni attivita' del mercato per un periodo massimo di tre mesi
          22. Revoca delle concessioni
          23. Limiti minimi della polizza assicurativa di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.
  b)   Pareri non obbligatori ne' vincolanti:
        - Su tutte le questioni concernenti il mercato, e l'eventuale area complementare, che le sono sottoposte dal Comune e dal Direttore.

B)   FUNZIONI PROPOSITIVE
      1.   Proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle strutture, attrezzature e servizi del mercato al fine di assicurare la migliore efficienza ed il massimo contenimento dei costi.
      2.   Proporre al Comune le modifiche da apportare al presente Regolamento in relazione all'evolversi dell'attivita' degli operatori, degli addetti ai servizi e degli utenti.
      3.   Proporre integrazioni in materia di rilevazione prezzi.
      4.   La commissione ha sempre la facolta' di formulare proposte in ordine alle attivita' del mercato e alla formazione dei bilanci.

C)   FUNZIONI DELIBERATIVE
       -   Nomina del Comitato Consultivo degli operatori.

Articolo 6 - Comitato consultivo degli operatori

1. I pareri e le proposte di cui al precedente articolo, sulla formazione del bilancio preventivo, che il quarto comma dell'articolo 14 della Legge Regionale prevede da parte dei rappresentanti delle categorie che operano nel mercato, possono essere formulati da un comitato consultivo nominato dalla commissione di mercato, tra i suoi componenti, presieduto dal Sindaco, o da un suo delegato, e composto da quattro rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, di cui due dei grossisti e due dei produttori, da due rappresentanti degli utenti, di cui uno del commercio fisso e uno del commercio su area pubblica, e da un rappresentante degli addetti alla movimentazione.

Articolo 7 - Il Direttore

1.   Il Direttore del mercato e' nominato dal Comune a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

2.   La composizione della commissione giudicatrice del concorso ed il bando di concorso stesso - nel quale figurano tra l'altro le materie trattate negli esami - sono deliberati dalla Giunta Comunale.

3.   Sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o lauree equipollenti, in scienze agrarie o lauree equipollenti. Il Comune tuttavia, sentita la commissione di mercato, puo' nominare Direttore, senza concorso e indipendentemente dall'eta' e dai succitati titoli di studio, chi gia' svolge le stesse funzioni, da almeno cinque anni in analogo mercato riconosciuto di particolare importanza.

4.   E' altresi' nominato un Vice-Direttore a seguito di pubblico concorso. La nomina del Vice-Direttore non avviene per chiamata diretta ed e' sempre subordinata al possesso del titolo di studio previsto per il Direttore.

5.   Il Direttore non puo' svolgere altre attivita' ritenute incompatibili dal Comune e non puo' effettuare consulenze tecniche fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione del Comune medesimo, richiesta da Enti istitutori o gestori di altri mercati e da Pubbliche Amministrazioni.

6.   Fino a quando il mercato sara' gestito direttamente dal Comune, ai sensi del D.M. 10 aprile 1970 (regolamento tipo per i mercati ortofrutticoli all'ingrosso) articolo 4, considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale (n. mecc. 8807402/04) in data 18 luglio 1988 il mercato ingrosso fiori, congiuntamente al mercato all'ingrosso ortofrutticolo, e' stato costituito in Settore Amministrativo, il Dirigente "pro-tempore" assegnato alla direzione del predetto Settore assume le funzioni di "Direttore di mercato", ed il Dirigente di Servizio assegnato dal settore medesimo assume le funzioni di vice-direttore.

7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dalle norme in vigore per il personale dipendente dal Comune di Torino.

Articolo 8 - Compiti del Direttore

1.   Il Direttore, oltre i compiti previsti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento, provvede a:
a.   stabilire i turni, gli orari e le modalita' di lavoro e di servizio del personale comunale ed appartenente al Corpo di Polizia Municipale in forza al mercato, informandone i rappresentanti dei lavoratori;
b.   accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attivita' all'interno del mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
c.  segnalare tempestivamente al Comune le carenze strutturali e organizzative del mercato indicando nel contempo le iniziative e gli interventi atti a migliorare i servizi e facilitare le operazioni di commercializzazione nel mercato;
d.   emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni; eccezionalmente, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare altri idonei provvedimenti. Tanto gli ordini di servizio quanto gli altri provvedimenti devono essere comunicati tempestivamente al Comune ed alla commissione del mercato;
e.   accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento e dalla normativa in materia e vigilare circa l'osservanza degli orari prestabiliti;
f.   rilasciare, a richiesta degli operatori e degli utenti, le certificazioni concernenti la qualita', la quantita', la varieta' e l'eventuale deprezzamento o l'ordine di distruzione dei prodotti;
g.   curare la vendita dei prodotti affidati alla Direzione del mercato mediante i commissionari, i mandatari o, in assenza di questi, mediante altri operatori del mercato;
h.   rendere possibile l'utilizzo di tutte le attrezzature del mercato per assicurare la buona osservazione dei prodotti;
i.   intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del mercato;
j.   vietare la vendita e ordinare il ritiro ed imporre la rilavorazione della partita di prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme vigenti;
k.   adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza previsti dall'articolo 20 della Legge Regionale e riportati nel successivo articolo 40 del presente regolamento e allontanare dal mercato le persone, che con il loro comportamento turbino il regolare funzionamento del mercato stesso.

2.   Il Direttore, in stretto rapporto con gli organi del Comune, assicura la piu' ampia collaborazione agli Uffici Statali, Regionali ed agli Enti Locali.

Articolo 9 - Altro personale dipendente dal Comune

1.   Il Direttore del mercato e' coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale assunto dal Comune in relazione alle effettive necessita' funzionali del mercato.

2.   Fino a quando il mercato verra' gestito direttamente dal Comune il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al comma precedente e' quello previsto dal Regolamento generale del personale del Comune di Torino.

Articolo 10 - Servizio statistico

1.   Il servizio statistico e' organizzato e diretto dal Direttore in relazione alle disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica; il servizio si uniforma altresi' alle disposizioni eventualmente emanate dalla Giunta Regionale riguardanti la rilevazione di altre notizie concernenti i prodotti immessi nel mercato con particolare riguardo alla loro varieta', qualita' e provenienza.

2.   La rilevazione ha luogo normalmente agli ingressi del mercato, a mezzo di dichiarazione resa su moduli opportunamente predisposti, ovvero, a scelta degli operatori, consegnando una copia della bolla di accompagnamento.

3.   Chi introduce merce nel mercato e' tenuto a esibire al Direttore, per eventuali operazioni di controllo, la documentazione di accompagnamento atta a verificare l'attendibilita' della dichiarazione di ingresso e a consentire l'ispezione dei veicoli.

4.   I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione.

5.   Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori, sono soggetti alla normativa che disciplina il segreto di ufficio.

6.   Il Comune si riserva la possibilita' di dare in affidamento il servizio ad una azienda specializzata.

Articolo 11 - Servizi di informazione commerciale e floricola

1.   Il servizio di informazione commerciale ha lo scopo di: attingere ovunque notizie e dati concernenti la produzione, lo scambio (esportazione, importazione, commercio interno), il consumo e le quotazioni dei prodotti, oggetto di commercializzazione nel mercato, e di elaborare i dati raccolti dando ad essi la piu' ampia e tempestiva divulgazione tra gli operatori e gli utenti del mercato.

2.  Il Direttore, cui compete la direzione e l'organizzazione del servizio, sollecita la collaborazione di istituti universitari, di Enti e di Uffici pubblici e privati, nonche' dei Direttori degli altri mercati, secondo le istruzioni della Giunta Regionale.

3.   Il Comune si riserva la possibilita' di dare in affidamento il servizio ad una azienda specializzata.

Articolo 12 - Servizio rilevazione prezzi e compilazione del listino

1.   Il Direttore dispone la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori, in conformita' delle disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica e delle direttive che, al riguardo, verranno impartite dalle autorita' competenti. Le direttive sono sottoposte alla commissione, che puo' proporre eventuali integrazioni atte a migliorare l'efficacia della rilevazione. La rilevazione dei prezzi e' effettuata esclusivamente a mezzo di intervista agli operatori e agli utenti, tenendo conto anche dei quantitativi trattati.

2.   Il Direttore ha la facolta' di effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti, al fine esclusivo di accertare l'attendibilita' dell'intervistato.

3.   Il listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei mesi stabiliti dalla Direzione del mercato in base alle direttive della Giunta Regionale, sentita la commissione consultiva.

4.   Il Comune si riserva la possibilita' di dare in affidamento il servizio ad una azienda specializzata.

Articolo 13 - Servizio per l'ordine pubblico

1.   Il servizio per l'ordine pubblico e' assicurato dai Vigili Urbani del Comune.

2.   Se gli organi di polizia dello Stato ritengono di dover essere presenti e operanti nel mercato con carattere di continuita', l'Ente gestore mette a disposizione i locali necessari.

Articolo 14 - Servizio bancario

1.   Il servizio bancario e' affidato dall'Ente gestore ad uno o piu' istituti di credito che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorita' bancarie.

2.   Il servizio bancario effettua tutte le operazione che possono essere richieste dagli operatori e dagli utenti in relazione alle loro specifiche attivita' produttive e commerciali, nonche' quelle - se per essa abilitato - concernenti il credito agevolato derivante da Leggi statali o regionali.

3.   Il servizio bancario puo' anche provvedere:
a)   alla riscossione delle somme dovute dagli utenti agli operatori ed agli addetti ai servizi, con le modalita' stabilite in una apposita convenzione;
b)   alla costituzione di un "fondo di garanzia" sul buon esito delle operazioni di cui al precedente punto a), le cui modalita' di funzionamento sono stabilite in un'apposita convenzione.

4.   I servizi di cui al comma precedente hanno lo scopo di facilitare le singole operazioni di pagamento e di contabilizzazione, di rimuovere o contenere l'insorgere di possibili controversie e di garantire il buon fine degli assegni ricevuti in pagamento dagli operatori.

5.   Gli sportelli del servizio bancario adeguano i propri orari a quelli del mercato.

Articolo 15 - Facchinaggio

1.   Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato, qualora il servizio non sia svolto direttamente o dato in concessione dal Comune sono eseguite da facchini autonomi regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino).

2.   Ciascun operatore puo' altresi' curare, con propri mezzi e personale, il trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato ed e' responsabile di tutte le infrazioni eventualmente commesse da proprio personale.

3.   Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio devono darne comunicazione alla Direzione entro il 30 settembre di ogni anno al fine di permettere la determinazione del numero complessivo di facchini.

4.   Il Comune, sentita la commissione di mercato, il Direttore e i rappresentanti degli stessi, stabilira' il numero massimo dei facchini che sono necessari ad espletare il servizio di movimentazione, ed entro tale numero, rilascia l'autorizzazione nominativa ai singoli facchini per lo svolgimento dell'attivita' di facchinaggio.

5.   Il servizio di facchinaggio e' disciplinato dal Direttore mediante appositi ordini di servizio. Allo stesso Direttore compete, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, stabilire gli orari di presenza in mercato dei singoli facchini e, ove occorre, i turni che i medesimi dovranno osservare per garantire il servizio anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

6.   Le tariffe relative al servizio di facchinaggio sono stabilite dal Comune sentita la commissione di mercato, il Direttore e le rappresentanze sindacali degli stessi addetti al servizio e sono approvate nei modi di legge.

7.   Dette tariffe, qualunque sia il tipo di gestione del servizio, devono poter garantire agli addetti un equo salario e un adeguato trattamento previdenziale e pensionistico e devono altresi' consentire l'ammortamento e l'ammodernamento delle attrezzature del servizio stesso.

8.   I facchini preposti al servizio pubblico:
a)   indossano il segno distintivo come prescritto dal Comune;
b)   non possono imporre o rifiutare le loro prestazioni;
c)   sono responsabili delle merci avute in consegna;
d)   provano al Comune l'avvenuta stipula di una adeguata polizza di assicurazioni contro i rischi connessi all'esercizio delle loro attivita', con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici, questi ultimi, devono essere in tutto ed in ogni momento rispondenti alle prescrizioni di legge.

9.   Ai facchini e' vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attivita'.

10.   I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del mercato nella sua competenza e che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a)   la diffida disposta dal Direttore;
b)   la sospensione dal mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;
c)   l'espulsione dal mercato nei casi gravi o di recidiva disposta dal Comune, su proposta del Direttore, sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

11.   Durante il periodo di sospensione il punito non puo' accedere al mercato per nessun motivo.

Articolo 16 - Servizi vari

1.   Qualora ne avverta l'utilita', il Comune provvede a mantenere o istituire, sentita la commissione di mercato, tutti quei servizi complementari ritenuti utili per le effettive esigenze del mercato, assumendone la gestione o affidando in concessione ad altri mediante convenzione.

2.   Nel caso di concessione, il Comune preferisce, a parita' di condizioni, le forme associative.

3.   I servizi del mercato dati in concessione non possono applicare tariffe superiori a quelle praticate per attivita' analoghe fuori mercato.

4.   Nelle convenzioni di cui al primo comma del presente articolo e', tra l'altro, stabilito che il Comune si sostituisce in qualsiasi momento al concessionario del servizio quando questi non osserva le norme e le condizioni fissate nella convenzione stessa.

5.   Il Comune puo' autorizzare l'apertura di altri uffici (postali - doganali - ecc.) e di negozi per barbiere o per la rivendita di giornali, di carta, di contenitori e di altro materiale necessario agli operatori e agli utenti.

6.   I locali e gli spazi per lo svolgimento dei servizi e di qualsiasi altra attivita' all'interno del mercato sono dati in concessione nell'osservanza delle stesse norme - in quanto applicabili - di cui al successivo articolo 21.

Articolo 17 - Operatori, utenti e consumatori

1.   Sono ammessi ad operare nel mercato i sottoelencati operatori, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge:
a)   per le vendite:
      -   i produttori singoli od associati, anche se occasionali;
      -   i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;
      -   gli operatori grossisti non concessionari di area di vendita, esclusivamente per la vendita a grossisti concessionari;
      -   le imprese di trasformazione;
      -   gli enti di sviluppo.
b)   per gli acquisti:
      -   i commercianti all'ingrosso e al dettaglio;
      -   i commissionari ed i mandatari;
      -   i gruppi d'acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
      -   le imprese di trasformazione;
      -   le cooperative di consumo e le comunita'.

2.   Nel mercato, negli orari e nei giorni stabiliti dal Comune, sentita la commissione di mercato, sono ammessi i cittadini per l'acquisto di prodotti per i propri consumi familiari, secondo i quantitativi minimi di cui all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 18 - Documenti per l'accesso al mercato

1.   L'ammissione al mercato e' autorizzata dal Direttore mediante il rilascio agli operatori, ed agli utenti, ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di un apposito tesserino munito di fotografia e completo dei dati anagrafici e della qualifica professionale, e di un contrassegno che deve essere portato in modo visibile per tutta la durata della permanenza in mercato.

2.   Il rilascio del contrassegno ed il rilascio ed il rinnovo del tesserino di riconoscimento, soggetti al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, sono subordinati alla valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti.

3.   Per gli operatori alle vendite e loro coadiuvanti e dipendenti potranno essere richiesti oltre ai requisiti professionali, anche l'immunita' di precedenti penali per reati pregiudizievoli al buon andamento dell'attivita' del mercato.

4.   Avverso il provvedimento di diniego all'ammissione nel mercato, l'interessato puo' ricorrere al Sindaco che decide entro 30 giorni, con provvedimento definitivo.

5.   Il tesserino deve essere esibito a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano il mercato ed e' soggetto a vidimazione annuale.

Articolo 19 - Altre persone autorizzate ad accedere nel mercato

1.   Sono ammessi nel mercato con i propri mezzi i conferenti le merci in possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge, nonche' i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad operatori concessionari di posteggi del mercato.

2.   Ai soggetti di cui al comma precedente, puo' essere fornita all'ingresso del mercato, da parte degli addetti, una autorizzazione provvisoria giornaliera valida per l'accesso alle aree sopra indicate.

3.   Il Direttore consente l'accesso al mercato anche a quelle persone che, per comprovati motivi, devono recarsi anche abitualmente presso gli operatori oppure negli uffici e servizi del mercato stesso.

4.   Possono altresi' accedere al mercato, ai soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti della commissione consultiva del mercato.

Articolo 20 - Posteggi di vendita

1.   Per posteggi di vendita si intendono i locali o anche solo determinati spazi in cui gli operatori svolgono la loro attivita' commerciale. La loro superficie non puo' essere inferiore a mq. 32 ne' superiore a mq. 100 fatta salva la situazione esistente in capo agli attuali concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi di vendita sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della commissione di mercato, anche con riferimento alla planimetria del mercato, e sono soggetti a verifica, sia in rapporto al mutare della struttura del mercato che al tipo di commercializzazione e al volume degli affari e tenuto conto delle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.

3.   Il Comune, al fine di assicurare al mercato un'offerta adeguata, per varieta' e quantita', di tutti i prodotti ammessi, riserva, sentita la commissione di mercato, un congruo numero di posteggi e di magazzini ai commercianti, ai commissionari e ai mandatari, tenendo anche conto della loro specializzazione merceologica.

4.   Il Comune, inoltre riserva, sentita la commissione di mercato, un altrettanto congruo numero di posteggi di vendita e di magazzini ai produttori singoli e associati e alle imprese di trasformazione.

Articolo 21 - Concessione dei posteggi

1.   I posteggi di vendita sono assegnati dal Comune, agli operatori che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti prescritti, o a seguito di nuova concessione, o a seguito di modifica della concessione per fusione o trasferimento o ampliamento di posteggio, oppure a seguito di subingresso. Uno stesso operatore, persona fisica o societa', non puo' ottenere in concessione direttamente o tramite societa' di cui detenga almeno il 50% delle quote sociali o del capitale, posteggi la cui superficie complessiva superi i 100 mq..

2.   Le concessioni hanno di norma la durata di cinque anni, sono rinnovabili e scadono, indipendentemente dalla loro data di inizio, contemporaneamente.

3.   I posteggi di vendita, riservati ai produttori singoli o associati e quelli riservati ai produttori abilitati al commercio sono dati in concessione dal Comune a mezzo del Direttore per due anni, rinnovabili, secondo appositi criteri stabiliti, sentita la commissione, con ordinanza del Sindaco, tenuto conto della superficie coltivata all'aperto o in serra, della tipologia dei prodotti, del numero delle persone addette in azienda, nonche', per il rinnovo, del quantitativo di merci introdotte e fatturate e del periodo di presenza in mercato. Per quanto riguarda i produttori abilitati al commercio si terra' conto del giro d'affari relativo al biennio precedente.

4.   Il Comune, a mezzo del Direttore, puo' rilasciare concessioni temporanee ai produttori singoli e concessioni stagionali (pini - vischio - rami). Le modalita' ed i tempi di assegnazione di dette aree sono stabiliti dal Direttore, sentite le rappresentanze sindacali di categoria.

5.   Il rilascio delle concessioni dei posteggi di vendita viene effettuato in base a modalita' e criteri stabiliti dal Comune, sentita la commissione di mercato, che tengano conto dell'anzianita' e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, della quantita' di merce introdotta in mercato e del fatturato, realizzato, nel mercato e altrove, degli impianti, della attrezzature e del numero dei dipendenti dei singoli richiedenti. I predetti criteri, debbono essere resi noti almeno 60 giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande.

6.   Il rinnovo delle concessioni viene effettuato in base a modalita' e criteri stabiliti dal Comune, sentita la commissione, che tengano conto degli elementi di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'attivita' svolta in mercato, e determinino i casi in cui non e' concesso il rinnovo e i casi in cui il rinnovo e' subordinato a modificazione di superficie o spostamento del posteggio.

7.   I posteggi liberi sono dati in concessione, con le modalita' e i criteri di cui al precedente quinto comma, mediante pubblico concorso reso noto mediante comunicati esposti in tutti i mercati nazionali e pubblicati da almeno un quotidiano locale.

8.   Se richiesta del concessionario che abbia compiuto almeno tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' del mercato, puo' essere consentito dal Comune il subingresso nella concessione ad altro soggetto in possesso dei requisiti stabiliti, sentita la commissione; qualora il consenso venga accordato la concessione al subentrante verra' rilasciata previa dimostrazione dell'avvenuta cessione dell'azienda.

9.   Per il rilascio e il rinnovo della concessione e' necessario che il titolare (in caso di societa', ciascun socio):
-   non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
-   non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
-   non sia stato condannato per delitti dolosi previsti dal titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 257 (disciplina del fallimento), e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione (articoli 314-360 C.P.), o l'ordine pubblico (articoli 414-421 C.P.),o l'incolumita' pubblica (articoli 422-437 C.P.), e la fede pubblica (articoli 456-498 C.P.), o l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (articoli 499-518 C.P.), o le persone (articoli 575-623 C.P.), o il patrimonio (articoli 624-649 C.P.), a pena superiore a sei mesi;
-   non sia stato dichiarato fallito;
-   non abbia riportato condanna per piu' di due volte in un quinquennio per uno dei delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 442, 444, 472, 473, 474, 513, 515 e 517 del C.P.;
-   e' inoltre necessario che contro il titolare, persona fisica o societa', o contro i soci della societa' non siano stati elevati nell'ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.

10.   In deroga a quanto previsto al comma 7, i posteggi con superficie inferiore ai mq. 32 che si renderanno liberi, verranno utilizzati per ampliamenti e/o spostamenti destinati agli attuali concessionari del mercato. In particolare, su richiesta, potranno essere dati in concessione, sentita la commissione, a quello dei concessionari di posteggi contigui e qualora non venga effettuata l'assegnazione per contiguita', a quello dei concessionari frontisti, titolare di posteggio situato sul fronte della corsia confinante con il posteggio libero che dimostri di aver svolto in mercato nel biennio precedente, il maggior volume di attivita', purche' superiore di almeno il 100% rispetto ai minimi di attivita' previsti per il posteggio in concessione e comunque superiore a quelli stabiliti per la superficie complessiva dei posteggi da unificare; nel caso nessuno abbia i requisiti, il posteggio sara' assegnato temporaneamente dal Comune, con regolare provvedimento deliberativo specificante le modalita' di pagamento del canone relativo a titolo di deposito al concessionario operante nella medesima corsia con il maggior quantitativo di merce introdotta in mercato nell'anno solare precedente, in rapporto alla superficie del posteggio; i posteggi liberi sono dati in concessione, con modalita' e criteri stabiliti dal Comune, sentita la commissione, con riferimento all'attivita' svolta in mercato, mediante concorso riservato agli operatori concessionari che intendono trasferire il proprio posteggio.

11.   Nelle more della procedura di concessione definitiva, i posteggi liberi possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, tramite il Direttore, all'operatore che abbia i requisiti ritenuti validi.

12.   Per esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali, il Comune in qualsiasi momento puo' disporre, su conforme parere della commissione, il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione, o il cambiamento di destinazione di posteggi liberi.

Articolo 22 - Titolarita' dei posteggi e modifiche

1.   La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica e' strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, possono, previa autorizzazione del Sindaco, subentrare nella concessione sino alla scadenza purche' in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, e assumano gli impegni e le responsabilita' del precedente concessionario nei confronti del Comune.

2.   La concessione di un posteggio di vendita ad una societa' legalmente costituita e' intestata ai suoi rappresentanti legali.

3.   La persona fisica che intende costituire una societa', per continuare l'esercizio della stessa attivita' commerciale nel posteggio di cui e' concessionaria, deve ottenere il preventivo consenso del Comune.

4.   Due o piu' commercianti all'ingrosso, ditte individuali o societa', gia' concessionari, possono scambiare i relativi posteggi o unificarli mediante costituzione o fusione di societa' fra gli stessi, previo consenso preventivo del Comune.

5.   Le unificazioni o gli scambi di posteggi verranno consentiti anche se una delle ditte interessate non ha raggiunto i minimi di attivita' previsti, purche', comunque, le Ditte stesse non siano gia' incorse nei provvedimenti di decadenza o revoca della concessione ed il fatturato complessivo non sia inferiore al minimo previsto per i posteggi unificati o scambiati.

6.   Le societa' previste nei commi precedenti, assumono tutte le responsabilita' e gli impegni amministrativi, commerciali, finanziari e fiscali dei concessionari, in quanto tali, a cui sono subentrati.

7.   Qualsiasi variazione nella rappresentanza delle Ditte concessionarie di posteggi o nella loro composizione, quando comporti l'ingresso di nuovi soci, e' subordinata al preventivo consenso del Comune, pena la revoca della concessione.

8.   Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarita', sempre che non comportino l'ingresso di nuovi soci, conseguenti a:
-   recesso di soci da societa', che non comportino lo scioglimento della Societa' stessa, purche' la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata;
-   variazione nella ragione sociale o denominazione, purche' non sussistano possibilita' di confusione con altre ditte operanti nel ramo in mercato o altrove, e non sia suscettibile di creare turbativa al mercato;
-   variazione delle quote sociali;
-   variazione da societa' in nome collettivo a societa' in accomandita semplice o viceversa.

9.   La comunicazione deve pervenire alla Direzione almeno 30 giorni prima della data della variazione. La variazione sara' ammessa qualora entro 30 giorni dalla comunicazione non pervenga un motivato provvedimento contrario o richiesta di chiarimenti.

10.   Il consenso preventivo previsto per le variazioni relative alla titolarita' delle concessioni e' dato previa valutazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 21 comma 9 anche dei nuovi soci non aventi la rappresentanza.

11.   Il diniego alla richiesta di costituzione di societa' o di variazione nella rappresentanza o nella composizione delle societa' e' motivato dal Comune.

Articolo 23 - Gestione dei posteggi di vendita

1.   I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, societa' o cooperative. Detti gestori dei posteggi di vendita possono farsi temporaneamente rappresentare da collaboratori familiari o personale dipendente, previo consenso del Direttore. Nel caso di assenze superiori a 15 giorni consecutivi il rappresentante temporaneo deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite.

2.   I concessionari dei posteggi di vendita possono congiuntamente svolgere le funzioni di commerciante in proprio, di commissionario o di mandatario purche' regolarmente abilitati all'esercizio delle funzioni stesse.

3.   I concessionari dei posteggi di vendita eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.

4.   Le aree di vendita riservate ai concessionari sono identificate da apposite insegne la cui installazione e' effettuata seguendo le modalita' e le indicazioni fissate dal Comune, sentita la commissione di mercato. Tali insegne sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicita'.

5.   I concessionari devono esporre nel posteggio di vendita in luogo visibile, una tabella indicante la denominazione della Ditta concessionaria, il nominativo del titolare oppure del rappresentante legale, i nominativi degli eventuali soci operanti nel mercato e quelli dei familiari coadiuvanti e dei prestatori d'opera regolarmente abilitati, nonche' il rispettivo numero delle tessere di accesso al mercato.

Articolo 24 - Gestione dei posteggi di vendita - Produttori

1.   Nei posteggi riservati ai produttori i concessionari possono porre in vendita solamente la loro produzione.

2.   Con l'autorizzazione del Comune, a mezzo del Direttore, i produttori possono farsi rappresentare da familiari espressamente designati o da personale dipendente.

3.   Le disposizioni del presente Regolamento concernenti le concessioni, i minimi di attivita', ecc. si applicano anche ai produttori singoli od associati abilitati al commercio e concessionari di posteggi riservati ai grossisti.

4.   I produttori singoli o associati in caso di assenza per un periodo superiore a 15 giorni sono tenuti a comunicare alla Direzione il periodo e le motivazioni dell'assenza.

5.   I produttori che non intendono asportare dal mercato la merce rimasta invenduta al termine delle contrattazioni, possono, sotto la propria responsabilita', depositare tale rimanenza esclusivamente nello spazio di vendita assegnato, corrispondendo la tariffa citata nel successivo articolo 26.

Articolo 25 - Utilizzazione dei posteggi

1.   Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi specie senza il preventivo consenso del Comune e non sono ammessi il deposito e la vendita di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del presente Regolamento.

2.   Durante le ore di chiusura del mercato, la permanenza e l'accesso degli operatori, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal Direttore o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessita' del caso.

3.   Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonche' comunicare tempestivamente alla Direzione le opere di manutenzione straordinaria occorrenti e pertanto e' responsabile dei danni procurati a persone o cose in conseguenza della sua mancata diligenza.

4.   E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

5.   E' vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.

6.   La sospensione dell'attivita' di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio, comunicata al Direttore; se supera i 60 giorni in un anno solare deve essere autorizzata.

Articolo 26 - Corrispettivi e tariffe

1.   I corrispettivi di concessione dei posteggi dei magazzini e di ogni altro locale del mercato, nonche' le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono stabiliti dal Comune, sentita la commissione di mercato ed approvati ai sensi di Legge.

2.   I corrispettivi di concessione comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del mercato nonche' delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del Comune.

3.   Detti corrispettivi, soggetti all'I.V.A., sono stabiliti in canoni di rilascio, da versarsi all'atto della prima concessione, esclusi i rinnovi, o all'atto di variazioni di titolarita' in proporzione alle variazioni medesime, ed in canoni annuali da pagare in rate anticipate, in misura tale da costituire un deposito cauzionale di almeno tre mensilita'.

4.   In caso di ritardato pagamento oltre il decimo giorno di ciascun trimestre, salvo quanto disposto alla lettera "e" del successivo articolo 28 e' applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta.

5.   Se ai posteggi sono apportati da parte del Comune miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.

6.   Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, ma in misura non superiore alla percentuale indicata come tasso di inflazione programmato, cosi' come previsto dal documento di programmazione economico-finanziario recepito dalla Citta' con deliberazione del Consiglio Comunale recante indicazioni in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili.

7.   I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui al successivo articolo 40.

8.   Le tariffe ed i corrispettivi, di cui al primo comma del presente articolo, sono oggetto di massima divulgazione ad operatori ed utenti da parte della Direzione del mercato.

9.   Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti.

10.   Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27 gennaio 1963 n. 19 e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi non si applicano le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

11.   In occasione dei rinnovi delle concessioni alla scadenza quinquennale i nuovi canoni dovranno essere determinati in misura tale da tendere al raggiungimento del pareggio di Bilancio del mercato come previsto dall'articolo 3.

Articolo 27 - Minimi di attivita' commerciale

1.   I concessionari di posteggi, esclusi i produttori singoli o associati, devono svolgere annualmente nel mercato un minimo di attivita' commerciale e cosi' pure i produttori abilitati al commercio.

2.   Il minimo di attivita' commerciale e' espresso in valore e determinato ogni anno entro il mese di marzo con ordinanza del Sindaco, sentita la commissione di mercato tenuto conto: della superficie e ubicazione dei posteggi, dei magazzini o degli spazi concessi; delle quantita' globali introdotte e dei prezzi prevalenti dei prodotti maggiormente commercializzati nel mercato nell'anno precedente.

3.   Il rispetto del minimo di attivita' commerciale e' dimostrato attraverso le dichiarazioni annuali effettuate dagli operatori ai fini della corresponsione dell'I.V.A..

4.   Gli operatori devono, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. far pervenire alla Direzione del mercato copia della dichiarazione stessa debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della concessione.

5.   Nel caso in cui un operatore svolga anche un'attivita' esterna al mercato, deve comunicare per iscritto, congiuntamente all'inoltro della copia della dichiarazione I.V.A., quanta parte della cifra di affari ivi espressa riguarda l'attivita' svolta nel mercato. Su richiesta della Direzione l'operatore e' tenuto a esibire i documenti atti a comprovare la veridicita' di quanto comunicato.

6.   Se non sono invocate e provate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento nel periodo di concessione dell'attivita' minima complessivamente stabilita comporta il non rinnovo della concessione.

7.   Tuttavia se l'attivita' svolta nel periodo di concessione e' pari ad almeno l'85% di quella minima stabilita, la concessione potra' essere rinnovata previo trasferimento in un posteggio di dimensioni inferiori, e comunque nel rispetto della superficie minima di cui al precedente articolo 20.

8.   Qualora non sia disponibile un posteggio di dimensioni inferiori, potra' essere autorizzata l'associazione di due o piu' operatori grossisti, gia' operanti nel mercato, in modo che possano essere raggiunti complessivamente i minimi previsti in relazione alla superficie del posteggio in concessione, lasciando contemporaneamente disponibili i posteggi di risulta.

Articolo 28 - Termine e revoca delle concessioni dei posteggi

1.   Le concessioni hanno termine:
a)   alla scadenza;
b)   per rinuncia;
c)   per fallimento;
d)   per soppressione del mercato a seguito della istituzione del Nuovo Centro Agroalimentare, o in caso di affidamento della gestione ad altro Ente.

2.   La rinuncia alla concessione deve essere resa nota al Comune a mezzo lettera raccomandata.

3.   Le concessioni vengono revocate in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio, anche in conformita' alle norme di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 11 giugno 1971 n. 426.

4.   Le concessioni possono essere revocate, sentita la commissione, previa contestazione degli addebiti all'interessato, nei seguenti casi:
a)   variazione nella rappresentanza della Ditta concessionaria senza il preventivo consenso del Comune;
b)   la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di societa', enti, ecc.;
c)   inattivita', non tempestivamente comunicata al Comune o da questo non autorizzata per oltre 60 giorni in un anno;
d)   inattivita' per i produttori singoli o associati per un periodo superiore a 15 giorni non comunicata al Direttore;
e)   morosita' di oltre 60 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio; in caso di recidiva, previa diffida;
f)   cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
g)   mancata dimostrazione dell'attivita' minima;
h)   gravi scorrettezze commerciali, compresa la pluralita' di protesti pubblicati e significativi;
i)   ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attivita' del mercato, nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecuniarie e sospensioni temporanee.

Articolo 29 - Riconsegna dei posteggi di vendita

1.   Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Comune libero di persone e di cose, gia' rimossi impianti e sovrastrutture non di proprieta' del Comune, nonche' in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro operatore.

2.   In caso di inottemperanza, salvo che non vengano acquistati dal subentrante, impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dal Comune, addebitando al concessionario le relative spese, oppure passano in proprieta' al Comune.

Articolo 30 - Commissionari, mandatari ed astatori

1.   La provvigione, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale, spettante ai commissionari e ai mandatari, e' comprensiva dello "star del credere" e di tutte le spese di mercato scarico incluso, ad eccezione di quelle relative alla rilavorazione dei prodotti, alla conservazione degli stessi in celle frigorifere e alla sostituzione degli imballaggi.

2.   Nel conto vendita - che i commissionari e i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e consuetudini locali - sono dettagliatamente indicati la varieta' e la qualita' dei prodotti, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.

3.   Il Direttore puo' effettuare controlli su tutta la documentazione relativa alle vendite di cui al comma precedente.

Articolo 31 - Disciplina delle vendite

1.   Gli operatori possono ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover, per il ritiro stesso, corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

2.   Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

3.   Le vendite di prodotti sono effettuate nel posteggio di vendita dal concessionario, dai suoi familiari coadiuvanti, dai suoi dipendenti regolarmente assunti oppure da altri soggetti muniti di procura notarile da cui risultano i poteri conferiti.

4.   Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartelli portanti l'indicazione dell'utente.

5.  Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.

6.   Gli utenti, una volta accettata la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto, salvi i casi in cui dopo un controllo presso il posteggio dell'operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.

7.   Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, se il prodotto risulta difforme da quello oggetto della contrattazione, il rifiuto all'acquisto puo' avvenire successivamente, con contestazione direttamente al venditore.

8.   La Direzione del mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti e a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potra' inibire l'accesso al mercato all'insolvente ritirando allo stesso la tessera di cui all'articolo 18 del presente Regolamento sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

9.   Nel presente regolamento, sono indicati, nell'elenco A, per ogni prodotto o gruppi di prodotti, i quantitativi minimi per ogni operazione di vendita.

Articolo 32 - Classificazione

1.   Per la classificazione delle merci si applicano le norme comunitarie.

2.   Dovranno essere osservate le norme per la conservazione del patrimonio naturale previste dalla Legge Regionale del 2 novembre 1982 n. 32 e successive modificazioni.

3.   Ad eccezione della mimosa, non e' ammessa la vendita di fiori maturati con mezzi artificiali.

4.   I fiori conservati in frigorifero dovranno portare in evidenza, per ogni collo, un apposito marchio dichiarante "Fiori refrigerati" con data di inizio della conservazione.

Articolo 33 - Merci indirizzate al mercato

1.   Tutte le merci dirette al mercato devono essere indirizzate agli operatori del mercato.

2.   Il destinatario deve risultare dai documenti previsti dalle leggi fiscali in vigore.

3.   La merce e i relativi imballaggi che pervengono al mercato devono servire esclusivamente per la vendita all'interno dello stesso, mentre per quanto riguarda le merci indirizzate all'esterno, e' fatto divieto di introdurre le stesse all'interno del mercato.

Articolo 34 - Magazzini e deposito

1.   Per magazzini si intendono i locali sussidiari alle aree di vendita utilizzati dagli operatori per il deposito, la conservazione, la cernita e la lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2.   La concessione dei magazzini e' soggetta alle norme, in quanto applicabili, previste per i posteggi.

3.   Dal Comune, o previa concessione dell'area necessaria, da operatori singoli o associati, possono anche essere costruiti magazzini destinati ad uso comune.

Articolo 35 - Magazzini di distribuzione

1.   L'Ente gestore, per favorire il rapporto diretto tra la produzione e la distribuzione al consumo, rende possibile e sollecita la presenza in mercato dei cosiddetti "gruppi d'acquisto", di cooperative di consumo e loro consorzi, e di altre forme associative fra dettaglianti anche mediante la concessione di magazzini per il deposito, la lavorazione e la distribuzione dei prodotti, compresi nelle tabelle merceologiche dei propri associati.

Articolo 36 - Pulizia del mercato

1.   Il Comune assicura al mercato, anche a mezzo di appaltatore, il servizio per la raccolta e l'asportazione di rifiuti, per il lavaggio di tutta l'area di mercato, per la pulizia e la disinfestazione dei servizi igienici.

2.   Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc.) di loro pertinenza, siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

3.   A cura degli assegnatari dei posteggi, i rifiuti debbono essere raccolti in appositi recipienti chiusi per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato; i rifiuti particolarmente consistenti e voluminosi debbono essere raccolti e trasportati nei luoghi a cio' destinati, secondo le direttive che emanera' il Comune.

4.   E' vietata l'introduzione di rifiuti nel mercato.

5.   La Direzione del mercato, gli addetti alla vigilanza e gli incaricati del servizio igienico-sanitario hanno facolta' di procedere a visite e ispezioni dei posteggi e dei magazzini in concessione.

Articolo 37 - Responsabilita'

1.   Salve le responsabilita' di Legge, il Comune non assume responsabilita' per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.

2.   Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata. Il Comune, sentita la commissione di mercato, puo' stabilire i limiti minimi della polizza assicurativa.

3.   Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

Articolo 38 - Calendario delle festivita' ed orari

1.   Il Comune, sentita la commissione di mercato, stabilisce il calendario delle festivita' e gli orari del mercato.

2.   Il calendario delle festivita' e gli orari, che dovranno possibilmente coincidere con quelli degli altri mercati del Piemonte secondo le direttive della Giunta Regionale, e tener conto degli orari dei mercati extraregionali piu' prossimi, sono esposti su apposite bacheche e resi noti attraverso la stampa locale.

3.   Gli operatori all'ingresso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il mercato all'Ingrosso.

4.   Il Direttore puo' in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'inizio o il termine delle operazioni di vendita.

5.   Gli orari di ingresso al mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi. Devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonche' la contabilizzazione delle operazioni di vendita.

Articolo 39 - Ordine interno

1.   Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il mercato devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal Direttore.

2.   L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocita' massima dei veicoli sono disciplinati dal Sindaco, sentita la commissione di mercato. La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolamentare prevista dal codice della strada.

3.   Il Sindaco, sentita la commissione di mercato e tenuto conto della facolta' di cui al settimo comma del precedente articolo 15, stabilisce il numero, le caratteristiche e il modo d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni.

4.   Chiunque e' autorizzato ad accedere nel mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione stessa del mercato.

5.   E' pertanto vietato:
-   ostacolare le operazioni commerciali e le attivita' ad esse connesse;
-   mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
-   diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
-   fare uso di impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione;
-   promuovere sottoscrizioni senza il permesso del Direttore;
-   affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
-   introdurre animali;
-   ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
-   turbare il funzionamento del mercato con grida e schiamazzi, sia pure allo scopo di attirare i compratori;
-   gettare sui luoghi di passaggio prodotti avariati o altro;
-   accendere fuochi;
-   detenere presso i posteggi di vendita o nei magazzini, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute pubblica.

6.   Le Organizzazione Sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel mercato possono installare apposite bacheche per affigervi manifesti o comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche, sono stabiliti dal Direttore.

Articolo 40 - Provvedimenti disciplinari

1.   Nei confronti degli operatori, loro familiari e dipendenti, degli addetti ai servizi e loro dipendenti, degli utenti, loro familiari e dipendenti e delle altre persone che per qualsiasi motivo accedono al mercato che contravvengono alla Legge Regionale, al presente Regolamento e al Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti sanzioni graduate secondo la gravita' della violazione commessa:
a)   diffida da parte del Direttore;
b)   sospensione da ogni attivita' nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;
c)   sospensione da ogni attivita' nel mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dal Sindaco, sentita la commissione di mercato.

2.   Il Comune, sentita la commissione di mercato, stabilisce quali infrazioni sono soggette alla sospensione da ogni attivita' nel mercato.

3.   Il Comune puo' altresi' adottare nei confronti delle persone che accedono al mercato, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4.   Durante il periodo di sospensione, gli assegnatari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere nessuna operazione commerciale.

Articolo 41 - Norme transitorie

1.   Le concessioni dei posteggi, dei magazzini e di ogni altro locale o spazio del mercato, in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento di mercato, conservano validita' fino alla scadenza precedentemente fissata, ma il relativo disciplinare deve essere reso conforme al Regolamento di mercato entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso. Quando il suddetto rapporto e' regolato mediante contratto di locazione, questo deve essere sostituito da un atto di concessione entro e non oltre tre mesi dall'avvenuta approvazione del regolamento di mercato.

2.   La concessione dei posteggi di vendita di superficie inferiore a mq. 32 attualmente dati in concessione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, mantiene la sua validita' fino alla cessazione per i motivi di cui al precedente articolo 28. Non sono ammessi subentri se non nel caso previsto dal precedente articolo 22 comma 1.


Allegato A - Tabelle quantitativi minimi

Rose                                mazzi da 20

Garofani                          mazzi da 50

Agapanthus                     mazzi da 10

Amaryllis                        mazzi da 10

Anemoni                         mazzi da 50

Asparagus Plumosus       1 mazzo

Bouvardia                      1 mazzo

Calendole                      1 mazzo

Calle                              n. 10

Crisantemi                      n. 10

Eugalyptus                    1 mazzo

Freesia                         1 mazzo da 50

Ginestra                       1 mazzo

Gerbere                       n. 50

Gigli                            1 mazzo

Gladioli                       1 mazzo da 20

Gissofila                     1 mazzo

Iris                              n. 10

Giacinti                      1 mazzo da 10

Gardenie                   1 mazzo

Lilla'                          n. 10

Lillium                       1 mazzo

Margherita                1 mazzo da 50

Violacciocca             1 mazzo

Mimosa                    1 mazzo

Narcisi                     1 mazzo da 50

Papaveri                  1 mazzo da 50

Ranuncoli                1 mazzo da 50

Strelitzia                  1 mazzo

Tulipani                   1 mazzo da 20

Violette                  10 mazzi

Tuberose                1 mazzo da 10

Fiordalisi                1 mazzo

Anthurium               n. 10

Cyprypedium          n. 10

I vasi non possono essere venduti singolarmente se il loro diametro e' inferiore a cm. 10.