N. 239

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO

PIANO DEL COLORE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1997 (mecc. 9604285/21) esecutiva dal 7 marzo 1997.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione

Articolo 2 - Obiettivi

Articolo 3 - Attuazione

Articolo 4 - Definizione dei tipi di intervento

Articolo 5 - Ambiti territoriali d'intervento

Articolo 6 - Iter procedurale

Articolo 7 - Vincoli e prescrizioni particolari

Articolo 8 - Nuovi interventi edilizi

Articolo 9 - Norme transitorie

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Strumenti

Articolo 12 - Cartografia

Articolo 13 - Allegati


ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

Il Piano del Colore è un progetto di riqualificazione dell'immagine della Città che regola il corretto svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate, o di parti di esse, e di manufatti di arredo urbano nel territorio comunale.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI

Il Piano del Colore si pone come obiettivi principali:
- la valorizzazione degli scenari fisici della Città;
- la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio;
- l'evoluzione nella collettività dell'apprezzamento estetico per il colore;
- la leggibilità e la riconoscibilità delle stratificazioni dei diversi tessuti urbani.

ARTICOLO 3 - ATTUAZIONE

Il Piano del Colore si attua attraverso:
- l'indirizzo ed il controllo delle singole opere di coloritura, pulitura e restauro delle facciate e di manufatti di arredo urbano;
- il piano specifico della zona centrale aulica;
- i piani particolareggiati delle tinteggiature;
- i progetti del colore per zone, aree ed ambiti.

Per indirizzo e controllo si intende quell'insieme di procedure e attività svolte dall'Ufficio e Commissione per il colore del Comune di Torino, che devono assicurare la continuità, la qualità e la coerenza degli interventi e degli obiettivi del Piano del Colore.

Per piano specifico della zona centrale aulica si intende un piano generale di riqualificazione ambientale, rappresentato nella mappa dei parametri 1:2.500 e nelle 48 tavole di dettaglio 1:500,
che determina l'assetto coloristico complessivo della zona e che si realizza attraverso:
- indirizzo e controllo delle opere;
- piani particolareggiati delle tinteggiature;
- progetti del colore;
- progetto di colorazioni unitarie per gli ambienti unitari;
- interventi coerenti con il disegno coloristico generale della zona centrale aulica per le fronti di ambienti omogenei.

Per piani particolareggiati delle tinteggiature s'intendono piani coloristici di dettaglio che, nel rispetto delle previsioni del Piano del Colore, determinano l'assetto coloristico di una porzione di territorio, in vista dell'esecuzione degli interventi pubblici e privati necessari e/o conseguenti.

Per progetti del colore si intendono progetti di maggior dettaglio che, nel rispetto delle previsioni del Piano del Colore e dei Piani Particolareggiati delle tinteggiature, determinano l'assetto coloristico di una sequenza unitaria od omogenea di fronti di edifici, di infrastrutture stradali o elementi singolari emergenti nel tessuto urbano (sovrappassi, sottopassi, torri d'acqua, ecc.).

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO

Il Piano del Colore indirizza e controlla attraverso l'iter specifico e il rilascio della relativa autorizzazione i seguenti interventi:
- pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne e dei cortili visibili dall'esterno o di parti limitate ma unitarie (per esempio: tutto un basamento, un piano porticato, tutti gli stipiti, ecc.);
- verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano;
- pulitura e/o tinteggiatura delle facciate verso i cortili non visibili dall'esterno e degli spazi comuni (atrio, androne) nei casi previsti dal Piano Regolatore Generale e indicati nella mappa 1:2.500 del Piano del Colore, parametri per la zona centrale aulica;
- decorazioni di facciate o di parti di facciate (frontespizi, muri di confine, ecc.) dipinte a trompe-l'œil;
- pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie o complementari o di manufatti di proprietà pubblica o privata quali muri di confine, di contenimento, recinzioni, spallette di ponti, sovrappassi, sottopassi, torri d'acqua, ecc.

ARTICOLO 5 - AMBITI TERRITORIALI D=INTERVENTO

5.1 PIANO SPECIFICO DELLA ZONA CENTRALE AULICA

Tale zona comprende l'area definita dal Piano Regolatore Generale come zona urbana centrale storica, estesa al perimetro compreso tra i corsi Castelfidardo - Inghilterra - Principe Oddone ad ovest, la direttrice congiungente la via Pesaro e corso Belgio all'angolo con la via Lessolo a nord, la direttrice tra corso Casale all'altezza di via Bricca e la via Gatti ad est, le vie San Fermo, Berthollet ed il corso Stati Uniti a sud.

Il piano specifico della zona centrale aulica, rappresentato dalla mappa 1:2.500 di inquadramento generale e dalle 48 tavole 1:500, è caratterizzato in particolare dal progetto di colorazione degli assi viari e piazze ad architettura unitaria.

5.2 AREE SPECIFICHE ESTERNE ALLA ZONA CENTRALE AULICA

Il piano specifico della zona centrale aulica costituisce a tutti gli effetti un modello di riferimento per le seguenti parti della città:

- zone urbane storico - ambientali (dal P.R.G.);

- assi rettori della composizione urbanistica (dal P.R.G.);

- ambiti di riqualificazione residenziale (dal P.R.G.);

- ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico (dal P.R.G.);

- direttrici storiche di sviluppo (dai BB.CC.AA.);

- piani particolareggiati delle tinteggiature (dal P.d.C.);

- progetti del colore (dal P.d.C.).

In tali zone, assi, aree, ambiti e direttrici, individuati dalle tavole del Piano Regolatore Generale e indicati dalle 17 tavole del Piano del Colore, nel caso di interventi conseguenti alle indicazioni di P.R.G. dovranno essere predisposti i correlati piani particolareggiati delle tinteggiature o i progetti del colore.

5.3 INDICAZIONI PER ALTRE AREE

Per tutti gli edifici non compresi in aree di cui ai punti 5.1 - 5.2, si individuano nella cartografia scala 1:5.000 del Piano del Colore quelli oggetto di particolari attenzioni restaurative e coloristiche. In particolare vengono segnalati i seguenti edifici:

5.3.1 Edifici di particolare valore storico, così come individuati dal P.R.G. e indicati nelle 17 tavole 1:5.000 del Piano del Colore;

5.3.2 Edifici caratterizzanti il tessuto storico, così come individuati dal P.R.G. e indicati nelle 17 tavole 1:5.000 del Piano del Colore;

5.3.3 Edifici classificati come Beni Culturali Ambientali, così come individuati nelle cartografie 1:2.000 dei volumi Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, 1984.

5.3.4 Edifici del Liberty torinese, così come individuati dalla guida Il Liberty a Torino nella schedatura ufficiale della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, C.R.T., Torino 1982.

5.3.5 Edifici recenti d'autore, dalla Guida dell'architettura moderna di Torino, a cura di Magnaghi, Monge, Re, Designers Riuniti Editori, Torino 1982.

5.3.6 Edifici vincolati ai sensi della ex legge 1089/1939, dagli elenchi della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte e vincolati dalla ex legge 1497/1939, in aree di competenza della Regione Piemonte.

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE

L'indirizzo ed il controllo sono regolati attraverso il seguente iter procedurale.

PER L=UTENZA PRIVATA:

a) presentazione della domanda, secondo le normative vigenti alla data della stessa, con la precisazione che in analogia a quanto specificato nelle norme di attuazione del P.R.G., i tipi di intervento definiti nel precedente Articolo4 vanno intesi come opere di manutenzione straordinaria;

b) presentazione, a corredo di quanto altro eventualmente previsto dalle normative in vigore, di modulo colore la cui richiesta sarà inoltrata presso l'ufficio colore almeno 30 giorni prima dell'inizio delle opere. Detto modulo dovrà essere compilato in ogni sua voce e corredato da fotografie a colori (formato minimo 10 x 15) della/e facciata/e e degli edifici adiacenti. Nel caso di decorazioni dipinte o ceramiche o musive, sono richiesti ingrandimenti fotografici con particolari ravvicinati delle stesse. Per edifici vincolati in base alla legge 1089/1939 e nei casi previsti dal P.R.G. (Allegato A delle NN.UU.EE.) e comunque segnalati dal Piano del Colore (piani particolareggiati delle tinteggiature e progetti del colore nelle mappe 1:5.000), presentazione di prospetto/i colorato/i. Tale documentazione costituisce il minimo richiesto e non limita eventuali altre rappresentazioni o documentazioni che contribuiscano a chiarire meglio intendimenti e scelte dei richiedenti. In particolare potranno essere presentati ed essere utilizzati tutti quegli elaborati di analisi richiesti per opere di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativi, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia nella zona urbana centrale storica (dall'allegato A del P.R.G. - I - modalità attuative - L Documentazione richiesta - parti da 59 a 68) e per edifici di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico nelle aree esterne, segnalati dal Piano del Colore nelle 17 mappe 1:5.000;

c) presentazione di domanda, quando occorre, per l'occupazione del suolo pubblico.

PER L=UTENZA STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE E PARACOMUNALE:

a (esente da bollo nei casi previsti per legge) + b + c;

PER I SETTORI COMUNALI:

gli uffici comunali preposti contattano l'Ufficio colore e organizzano, per i casi più rilevanti, i sopralluoghi per definire le tinte, i materiali e le procedure applicative. Il servizio di consulenza viene completato con il rilascio di un verbale contenente le indicazioni sulle scelte e con la relativa autorizzazione. In nessun caso le opere di tinteggiatura o restauro possono essere iniziate senza il contatto o la visita preventiva dell'Ufficio colore.

ARTICOLO 7 - VINCOLI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E= da considerarsi vietato:

- la realizzazione di opere come descritte dall'articolo 4 senza l'autorizzazione o la concessione edilizia;

- la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi, pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi, laterizi e quelle parti destinate in origine a rimanere a vista;

- occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte e a graffito, ceramiche, musive, ecc.;

- l'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci delle fronti di edifici con intonaci non compromessi da precedenti pitture sintetiche, quindi segnatamente quelli ancora tinteggiati a calce o con silicati di potassio e comunque evidenziati nella mappa 1:2.500 del piano specifico della zona centrale aulica del Piano del Colore;

- le scorticature e le demolizioni totali degli intonaci, rivestimenti, impiallacciature senza la prevista autorizzazione edilizia;

- effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura. Per i casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, i rappezzi o i consolidamenti dovranno essere ridotti entro i sei mesi successivi, con la tinteggiatura di tutta la facciata, soggetti ad apposita domanda e relativa autorizzazione.

E= reso obbligatorio:

- a tutti i proprietari di eseguire i campioni delle coloriture o dei materiali quando richiesti dall'Ufficio Colore e/o dalla Commissione Colore;

- avvisare gli organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;

- a tutti i proprietari di razionalizzare o eliminare gli impianti e le componenti degli stessi, quando siano inservibili o dismessi (telefoni, TV, energia elettrica, insegne e supporti, ecc.) e seguendo le istruzioni impartite dalle aziende pubbliche o private responsabili;

- a tutti i proprietari di rimuovere prontamente, dalle fronti degli edifici o dei manufatti come all'articolo 4 le deturpazioni (graffiti);

- a tutti i proprietari di mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici o di manufatti come all'articolo 4 del Piano del Colore e agli articoli nn. 1120 - 1122 - 1127 del Codice Civile. A tale scopo viene introdotto, attraverso ordinanza del Sindaco, l'obbligo di procedere entro e non oltre vent'anni al rifacimento delle coloriture e dei restauri delle facciate e entro sette a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine qualora le fronti, o i manufatti come all=Articolo4 siano ancora in buono stato, i proprietari saranno obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori o complementari. I proprietari sono tenuti a rispettare le ordinanze e in caso contrario a darne ampio, motivato e documentato preavviso all'Amministrazione, la quale valuterà i diversi casi.

Tutte le opere citate dal Piano del Colore relative agli edifici vincolati ai sensi delle ex leggi 1089/1939 e 1497/1939 dovranno essere eseguite dopo l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali del Piemonte e della Regione Piemonte osservando anche le modificazioni impartite dagli stessi organi preposti alla tutela dei vincoli.

Per gli edifici soggetti a vincolo ex-leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939, ferma restando la preminenza dell'esercizio dello stesso da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali del Piemonte, i rispettivi uffici tecnici competenti si impegnano ad agire sulla base di intendimenti comuni. Tali intendimenti si sintetizzano nell'impegno a rispettare e aggiornare i contenuti di ricerca e di innovazione del Piano del Colore, sottoscrivendo reciprocamente un protocollo d'intesa, volto ad ottimizzare l'indirizzo e il controllo delle tinteggiature e ad impegnarsi affinché tutte le operazioni di analisi e definizione delle coloriture vengano condotte con efficienza e coerenza.

ARTICOLO 8 - NUOVI INTERVENTI EDILIZI

Ogni nuovo intervento edilizio soggetto al rilascio della relativa concessione è condizionato all'approvazione preventiva di una specifica proposta cromatica.

ARTICOLO 9 - NORME TRANSITORIE

Nelle more di entrata in vigore del piano specifico della zona centrale aulica, dei piani particolareggiati delle tinteggiature e dei progetti del colore previsti dal Piano del Colore, si applicano comunque le azioni di indirizzo e controllo delle singole opere di coloritura, pulitura e restauro delle facciate e dei manufatti di arredo urbano.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Le sanzioni vengono comminate in base alle normative vigenti e in relazione pecuniaria proporzionale con la gravità dell'abuso.

Gli abusi possono essere generalmente di due tipi: opere eseguite in modo totalmente abusivo e opere eseguite in modo difforme alle indicazioni concordate tra richiedenti, Commissione Colore del Comune di Torino o, per i casi 1089 e 1497, Soprintendenza ai Beni Ambientali del Piemonte o Regione Piemonte.

Vengono sanzionate le seguenti opere:

10.1 Opere eseguite abusivamente e cioè con inosservanza dei vincoli dei vincoli del presente regolamento o non eseguite in base alle ordinanze.

10.2 Opere eseguite in difformità alle indicazioni preventivamente concordate, tra cui:

10.2.1 tinteggiatura eseguita con tinte difformi rispetto a quelle concordate e prescritte;

10.2.2 tinteggiatura eseguita con distribuzione delle tinte difforme da quella concordata e prescritta;

10.2.3 tinteggiatura e cancellazione di decorazioni dipinte o a graffito o demolizione di decorazioni ceramiche, musive, ecc.;

10.2.4 tinteggiatura di materiali lapidei, laterizi, cementizi, litocementizi o di intonaci decorativi a vista.

Il Sindaco in base all'articolo 16 commi da 1 a 9 della legge regionale n. 20 del 3.4.1989 esercita la vigilanza e applica le sanzioni attraverso le ordinanze.

In base agli articolo 137 e successivi del Codice Civile, alle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 1497/29.6.1939, ai Regi Decreti n. 639 del 14.4.1910, n. 2289 del 20.12.1923, alle leggi regionali n. 56 del 5.12.1977 e modifiche e integrazioni della legge n. 50 del 20.5.1980 (Titolo VII Vigilanza e sanzioni articolo 59 e seguenti fino all'articolo 69 compreso) e legge n. 20 del 30.4.1989 (articolo 16 commi da 1 a 9) in base al Regolamento Edilizio capo XIV articoli 150 e 151 e al Regolamento d'Igiene titolo VII articoli 689 - 690 e 691 il Comune di Torino applica le seguenti sanzioni:

10.3 Per le opere eseguite abusivamente ai sensi del presente regolamento (Articolo 10.1) il Sindaco applica, con ordinanza e dopo 30 giorni dall'accertamento dell'abuso, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 100% del valore delle opere eseguite e comunque non inferiore a 5.000.000 di lire, e in base all'articolo 16 comma 7 della stessa legge regionale n. 20/89 ordina il ripristino dei luoghi, oppure, in caso contrario, la Giunta Municipale può provvedere d'ufficio al ripristino a spese degli inadempienti, anche mediante l'affidamento a trattativa ad imprese private o ad aziende pubbliche;

10.4 Per le opere eseguite in difformità al presente regolamento (Artt. 10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4) il Sindaco applica, entro 30 giorni e attraverso l'ordinanza, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino al 100% del valore delle opere eseguite in difformità e comunque non inferiore a 2.500.000 di lire, e ordina il ripristino dei luoghi secondo le modalità già descritte all'articolo 10.3;

10.5 Le sanzioni di cui agli artt. 10.3 e 10.4 sono cumulabili con quelle previste da eventuali altre leggi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24.11.1981 n. 689.

ARTICOLO 11 - STRUMENTI

11.1 Gamme delle principali tinte della città. La gamma è costituita da 72 tinte per gli intonaci e da 35 tinte per le verniciature di parti in legno e in ferro.

11.2 Piano specifico per la zona centrale aulica (mappa 1:2.500 di inquadramento e 48 tavole 1:500).

11.3 Individuazione dei piani particolareggiati delle tinteggiature e dei progetti del colore di aree e ambiti esterni alla zona centrale aulica (mappa 1:20.000 di inquadramento e 17 tavole 1:5.000).

ARTICOLO 12 - CARTOGRAFIA

Fanno parte integrante delle presenti norme i seguenti elaborati grafici:

12.1 inquadramento generale del piano 1:20.000 1 foglio;

12.2 parametri per il territorio comunale 1:5.000 17 fogli;

12.3 parametri per la zona centrale aulica 1:2.500 1 foglio;

12.4 parametri per la zona centrale aulica 1:500 48 fogli.

ARTICOLO 13 - ALLEGATI

Sono allegati alle seguenti norme:

13.1 scheda dei criteri di tinteggiatura, parametri delle tinte, dei materiali e tecniche applicative per le opere di tinteggiatura;

13.2 schede di intervento per l'archivio del Piano del Colore;

13.3 modulo colore da allegare alla domanda;

13.4 logotipo.

Costituiscono materiale di studio:

- Manuale per le opere di tinteggiatura e Glossario Tecnico;

- Catalogo toponomastico delle pratiche di tinteggiatura (1982-1993);

- Elenco toponomastico principali interventi del Progetto-Colore (1985-1993);

- Principali trasformazioni cromatiche della Città tra Settecento e Novecento;

- Catalogo Toponomastico dei documenti d'archivio Vol. I dalla A alla F (schedatura informatica) 1993;

- Regesto delle fonti d'archivio compulsate dal 1978 al 1993;

- Documenti d'archivio sulle coloriture e sui restauri ultime acquisizioni (1992-1993);

- Regesto di documenti d'archivio e notizie sulle coloriture storiche da "Le chiese di Torino" di Luciano Tamburini - Torino 1986.