N. 236

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO E BABY PARKING PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 ottobre 1996 (mecc. 9605939/07), esecutiva dal 15 novembre 1996.

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INDICE

Articolo 1

Articolo 2 - Asilo nido

Articolo 3 - Baby parking

Articolo 4 - Requisiti igienico-sanitari nell'esercizio delle attività

Articolo 5 - Calendario di funzionamento

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Allegato A - Modalità per la presentazione della domanda


ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e baby parking privati.

ARTICOLO 2 - ASILI NIDO

1. Gli asili nido, entro i limiti disposti dall'Autorità Sanitaria, possono accogliere lattanti in età da 3 mesi a 12 mesi e divezzi in età da 13 mesi a 3 anni.

2. I bimbi che compiono i tre anni entro il 31 dicembre non possono più essere ammessi dal 1° gennaio dell'anno seguente, essendo soggetti alla normativa della scuola del pre-obbligo.

3. Gli asili nido non possono svolgere attività di custodia occasionale.

ARTICOLO 3 - BABY PARKING

1. I baby parking sono centri di custodia oraria e occasionale per bimbi in età da 13 mesi a 3 anni aventi capacità ricreativa per un massimo di 25 bambini.

2. Possono eccezionalmente accogliere anche bimbi lattanti quando siano dotati delle attrezzature e del necessario personale in grado di garantire loro una appropriata assistenza.

3. I baby parking svolgono essenzialmente attività ludiche, adatte all'età dei bambini in custodia, finalizzate a garantire loro una serena permanenza nella struttura.

4. Trattandosi di una situazione ed un ambiente inusuale per il bambino, ad evitare ansie per l'eccessivo distacco dai genitori ed affaticamenti, la permanenza del medesimo nel baby parking non può superare le 4 ore giornaliere.

5. I baby parking non possono ammettere bimbi a frequentare in modo continuativo, sostituendosi di fatto agli asili nido.

ARTICOLO 4 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Le persone addette all'attività, anche se in modo temporaneo, devono essere munite di libretto di idoneità sanitaria aggiornato e devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle U.S.S.L..

2. I libretti di idoneità sanitaria debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dell'attività il quale ha l'obbligo di presentarli ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Per ogni bambino dell'asilo nido deve essere tenuta una cartella con annotati i dati anagrafici completi, il giorno di inizio della frequenza, le eventuali assenze per malattie infettive e contagiose.

4. Nella cartella debbono essere custoditi i certificati di vaccinazione aggiornati; il bambino non può essere accolto all'asilo nido se non in regola con le vaccinazioni.

5. All'atto della prima ammissione deve essere anche presentato un certificato del pediatra curante attestante l'assenza di malattie infettive contagiose o gastrointestinali.

6. La riammissione del bambino dopo l'assenza per malattie infettive e contagiose può avvenire previa presentazione di certificato del medico curante attestante che il bambino può essere ammesso in comunità.

7. Deve inoltre essere osservata ogni disposizione sanitaria dettata dalle U.S.S.L..

8. L'asilo nido deve giovarsi abitualmente della consulenza di un pediatra, il cui nominativo deve essere comunicato preventivamente all'organismo preposto all'esercizio della vigilanza.

9. Asili nido e baby parking debbono tenere il registro delle presenze dei bambini, in particolare i baby parking debbono annotare anche l'orario di ingresso e di uscita dei medesimi.

10. Per l'accoglimento del bambino al baby parking, trattandosi di frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al preposto all'ammissione che il bimbo stesso è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive contagiose o gastroenteriche clinicamente accertate.

11. Qualora la frequenza del bambino al baby parking si ripeta con una certa regolarità debbono essere osservate le stesse disposizioni sanitarie previste per gli asili nido.

ARTICOLO 5 - CALENDARIO DI FUNZIONAMENTO

1. Gli asili nido ed i baby parking possono funzionare tutto l'anno; comunque il periodo di funzionamento minimo annuo non deve essere inferiore a quello previsto dal calendario scolastico degli asili nido comunali.

2. Il calendario di funzionamento annuo deve essere portato a conoscenza delle famiglie utenti all'atto dell'iscrizione del bambino.

3. Di ogni sospensione dell'attività dell'esercizio non prevista dal calendario deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'utenza con almeno tre giorni di anticipo.

4. Nel caso essa debba protrarsi oltre un mese, contestualmente alla comunicazione deve essere anche depositata l'autorizzazione al funzionamento; la ripresa dell'attività deve anche essere comunicata preventivamente al Sindaco.

5. Nei locali devono essere esposte in modo visibile: l'autorizzazione al funzionamento, l'orario di apertura giornaliera, le tariffe applicate dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

6. L'orario di apertura deve essere di norma contenuto in 12 ore giornaliere.

ARTICOLO 6

1. Per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle attività di cui al precedente art. 1, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco con le modalità indicate nell'allegato al presente Regolamento.

ARTICOLO 7

1. L'autorizzazione al funzionamento delle attività previste all'art. 1 non può essere rilasciata se il titolare (se trattasi di Ditta individuale) o i rappresentanti legali (se trattasi di Società o di associazione) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati non compatibili con l'attività che si intende svolgere.

2. L'autorizzazione al funzionamento degli asili nido e dei baby parking è rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'Unità di Vigilanza e della Circoscrizione competente per territorio.

ARTICOLO 8

1. L'attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento; in caso di motivata necessità il Sindaco può concedere una proroga per un periodo che non può superare sei mesi.

ARTICOLO 9

1. È consentito la cessione dell'attività, ma il subentrante deve richiedere al Sindaco, con le modalità indicate nell'allegato al presente Regolamento, il rilascio di autorizzazione a lui intestata; il subentrante, avendo presentato la domanda con tutti gli allegati, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, può proseguire l'attività.

ARTICOLO 10

1. L'autorizzazione al funzionamento può essere sospesa, con ordinanza, dal Sindaco: per inosservanza di norme igienico sanitarie, di sicurezza, del limite di utilizzo dei locali, di norme relative al personale, di norme riguardanti il rapporto educatori-bambini.

2. La sospensione è valida fino al momento in cui verranno eliminate le cause che l'hanno prodotta; l'accertamento è fatto dall'Unità di Vigilanza. Se il titolare non provvede entro il termine, che deve essere concordato con il Sindaco, questi procederà alla revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 11

1. La revoca dell'autorizzazione può essere disposta, con ordinanza, dal Sindaco: in casi di particolare gravità o di recidività della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente.

ARTICOLO 12

1. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono disposti, come espresso negli articoli precedenti, con ordinanza, dal Sindaco, su proposta dell'Unità di Vigilanza.

ARTICOLO 13

1. Non può essere esercitata l'attività di cui al precedente art. 1 senza la prescritta autorizzazione; in tali situazioni il Sindaco provvede, con ordinanza, a disporre la chiusura dell'attività.

ARTICOLO 14

1. Personale appartenente all'Amministrazione Comunale controllerà periodicamente le strutture oggetto del presente regolamento solamente per quanto attiene in soggetto che la gestisce, il personale ed il rapporto numerico bambini/educatori, essendo gli altri aspetti (igienico-sanitario e sicurezza) assegnati alle normative vigenti alla vigilanza dell'U.S.L. e, per quanto di specifica competenza, dei Vigili del Fuoco.

2. Gli Enti interessati potranno effettuare i sopralluoghi anche insieme, ma le relazioni saranno redatte separatamente e dovrà essere cura dell'U.S.L. o dei Vigili del Fuoco, nei casi in cui lo ritengano opportuno o necessario, chiedere , evidenziandone ila motivazione, all'Amministrazione Comunale la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.


ALLEGATO A

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune di Torino, deve contenere le seguenti indicazioni:

- cognome e nome del richiedente, nazionalità, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, numero di codice fiscale.

- Qualora il richiedente sia una Società oppure un Ente la domanda deve indicare:

a) la ragione sociale oppure la denominazione completa dell'Ente,

b) la sede legale (comune e indirizzo),

c) le generalità complete del legale rappresentante,

d) il codice fiscale della Società o dell'Ente.

APERTURA

1) Per domande di nuova attività

- ALLEGARE

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, ove esista, e per gli Enti copia autenticata dello Statuto o del Regolamento;

b) regolamento interno dell'asilo nido o del baby parking e programma dell'attività che l'istituzione si propone di svolgere;

c) prospetto dei mezzi finanziari ed economici destinati alla futura attività;

d) planimetria dei locali in scala 1:100 con l'indicazione della relativa utilizzazione;

e) elenco del personale riportante: i dati anagrafici, i titoli di studio, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, la qualifica rivestita. Se personale educatore dovrà possibilmente aver frequentato i corsi professionali organizzati dalla Regione ai sensi della L.R. 17.3.1980 n. 16;

f) dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 Legge 4.1.1968 n. 15, del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda o copia autenticata del contratto;

g) certificato di prevenzione incendi (riferito alla struttura, impianto elettrico, impianto termico e cucina) rilasciato dai VV. FF. (Quando previsto dalla legge) o relazione tecnica asseverata prodotta da un professionista iscritto all'albo presso il Ministero degli Interni (quando non è previsto il C.P.I.);

h) copia autenticata dell'autorizzazione rilasciata dal Civico Ufficio Tecnico relativa all'agibilità della struttura all'uso di asilo nido o baby parking;

i) copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria all'uso della cucina;

l) copia autenticata dell'autorizzazione igienico-sanitario relativo ai locali e alla capienza ricettiva.

SUBINGRESSO

2) Per domanda di subingresso nella titolarità della gestione

- ALLEGARE

a) copia autenticata dell'atto costitutivo, ove esista, e per gli Enti copia autenticata dello Statuto o del Regolamento;

b) originale o copia autenticata dei documenti comprovanti il trapasso di proprietà dell'esercizio;

c) autorizzazione del precedente titolare;

d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 che nulla è mutato rispetto ai locali e alle situazioni indicati ai punti d) e g) dell'elenco degli allegati per l'apertura;

e) dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 Legge 4.1.1968 n. 15, del proprietario dei locali da cui risulti che i medesimi sono a disposizione del richiedente per essere adibiti all'attività indicata nella domanda o copia autenticata del contratto;

f) regolamento interno dell'asilo nido o del baby parking e programma dell'attività che l'istituzione si propone di svolgere;

g) prospetto dei mezzi finanziari ed economici destinati alla futura attività;

h) elenco del personale riportante: i dati anagrafici, i titoli di studio, il tipo di rapporto di lavoro instaurato, la qualifica rivestita. Se personale educatore dovrà possibilmente aver frequentato i corsi professionali organizzati dalla Regione ai sensi della L.R. 17.3.1980 n. 16.

La domanda per l'apertura o per il subingresso e la relativa documentazione devono essere presentate in triplice copia, di cui una in regola con il bollo.