N. 227

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 1996 (mecc. 9604426/48), esecutiva dal 16 settembre 1996.

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INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

ARTICOLO 2 - INSEDIAMENTO

ARTICOLO 3 - ORGANI

ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 6 - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 7 - STRUTTURA DELLA CONSULTA

ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA CONSULTA

ARTICOLO 9 - COORDINAMENTO

ARTICOLO 10 - CRITERI DI AMMISSIONE

ARTICOLO 11 - DOVERI E DIRITTI

ARTICOLO 12 - SEDE E SUPPORTI

ARTICOLO 13 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO

ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE


ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

1. Con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. mecc. 8800814/48, in data 13 Giugno 1988, è stata istituita la Consulta Comunale per il coordinamento del volontariato di Protezione Civile.

ARTICOLO 2 - INSEDIAMENTO

1. La Consulta è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alla Protezione Civile, entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3 - ORGANI

1. Sono organi della Consulta:
       1 - l'Assemblea, suddivisa in cinque settori d'intervento di cui all'art. 7;
       2 - il Consiglio Direttivo;
       3 - il Presidente.

ARTICOLO 4 - L'ASSEMBLEA

1. Sono componenti dell'Assemblea tutti i rappresentanti delle associazioni aderenti. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea; in seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti.

2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, tranne che per la proposta di modifica del regolamento di cui al successivo art. 13.

3. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

4. L'Assemblea è convocata almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei componenti l'Assemblea ne facciano richiesta.

5. I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatti a cura del personale dipendente messo a disposizione dal Servizio di Protezione Civile e sottoscritti dal segretario, nominato di volta in volta dal Presidente o da chi presiede l'adunanza, vengono conservati agli atti e inviati in copia ai Gruppi Consiliari del Comune di Torino.

6. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.

ARTICOLO 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di rappresentanti delle associazioni aderenti che non deve essere inferiore a cinque e superiore a quindici, nominati dall'Assemblea, con i seguenti criteri.

2. Ogni settore, in rapporto al numero di associazioni aderenti, ha diritto ad eleggere:
        - un consigliere, fino a cinque associazioni rappresentate;
        - due consiglieri, da sei a dieci associazioni rappresentate;
        - tre consiglieri, oltre alle dieci associazioni rappresentate.

3. I Consiglieri coordinano il settore di competenza e collaborano con il Presidente e con il Vice Presidente.

4. Al Consiglio Direttivo spetta di:
         a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
         b) nominare al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente;
         c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
         d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non spettano all'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso ne facciano richiesta. Assume le deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I Consiglieri assenti ingiustificati per più di due volte in un anno decadono automaticamente dall'incarico.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del personale dipendente del Servizio di Protezione Civile della Città di Torino e sottoscritti dal segretario nominato di volta in volta dal Presidente o da chi presiede l'adunanza, vengono conservati agli atti e inviati in copia ai Gruppi Consiliari del Comune di Torino.

ARTICOLO 6 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Consulta. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio Comunale.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Controlla l'andamento delle attività della Consulta ed interviene per adottare provvedimenti urgenti.

4. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente cura l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Presidente.

ARTICOLO 7 - STRUTTURA DELLA CONSULTA

1. La Consulta Comunale è suddivisa in cinque settori d'intervento:

2. Ogni settore provvederà all'elezione dei propri consiglieri secondo le modalità di cui all'art. 5.

3. Per la parte operativa la Consulta si avvale di un Gruppo Operativo di Intervento (G.O.I.) la cui attività si svolge nei cinque settori sopracitati.

4. Tutte le associazioni della Consulta sono rappresentate nel Gruppo Operativo di Intervento (G.O.I.).

ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA CONSULTA

1. Il numero delle Associazioni aderenti è illimitato e l'iscrizione all'interno della Consulta Comunale è deliberata dal Consiglio Direttivo della stessa.

2. Possono essere membri della Consulta:
- le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, purché in possesso del decreto di iscrizione al Registro Regionale del volontariato;
- le associazioni regolate da leggi specifiche;
- le associazioni iscritte direttamente presso il Dipartimento di Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - COORDINAMENTO

1. Il Presidente della Consulta cura ed è responsabile dell'organizzazione e del coordinamento tecnico-amministrativo e disciplinare del G.O.I. Collaborano con lui il Vice Presidente (che lo coadiuva nell'attività di organizzazione, coordinamento, e in caso di assenza, ne fa le veci) e i responsabili di settore per l'adempimento dei compiti relativi all'istituto.

ARTICOLO 10 - CRITERI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione all'interno della Consulta, deliberata dal Consiglio, è subordinata alla presentazione di apposita domanda, predisposta dalla Consulta stessa, da parte delle associazioni interessate, che dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta. Ogni associazione dovrà delegare un rappresentante effettivo ed uno supplente.
Una volta deliberata l'iscrizione di una associazione, la Consulta provvede a comunicare al Servizio di Protezione Civile, alla Prefettura ed alla Regione, la delibera.

2. Il rigetto delle domande sarà motivato a cura del Consiglio Direttivo.

3. La qualità di associazione aderente si perde:
a) per recesso;
b) per revoca del decreto di iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di volontariato e/o del provvedimento di iscrizione nell'elenco delle associazioni del Dipartimento della Protezione Civile;
c) per comportamento contrastante con gli scopi della Consulta Comunale;
d) per grave violazione di leggi e regolamenti dello Stato o degli Enti Locali;
e) per scioglimento dell'associazione aderente.

4. Il provvedimento di esclusione delle associazioni facenti parte della Consulta, è deliberato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati, per iscritto, all'associazione aderente, gli addebiti che alla stessa vengono mossi. Copia del provvedimento di esclusione sarà trasmessa, a cura della Consulta, al Servizio di Protezione Civile della Città di Torino, alla Regione Piemonte ed alla Prefettura di Torino.

5. Il recesso da parte delle associazioni deve essere comunicato in forma scritta alla Consulta.

ARTICOLO 11 - DOVERI E DIRITTI

1. Le associazioni aderenti hanno il dovere:
a) di osservare il presente regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) di mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi della Consulta.

2. Le associazioni aderenti hanno il diritto:
a) a partecipare alle attività promosse dalla Consulta;
b) a partecipare, mediante i rappresentanti designati da ogni associazione, all'assemblea, con diritto di voto;
c) ad accedere, per mezzo dei rappresentanti designati da ogni associazione, alle cariche elettive.

ARTICOLO 12 - SEDE E SUPPORTI

1. La sede della Consulta è presso gli uffici del Servizio di Protezione Civile, ove si svolgono le riunioni.

2. La Consulta si avvale del personale amministrativo e delle attrezzature tecniche messe a disposizione dal Servizio di Protezione Civile della Città di Torino, per quanto attiene lo svolgimento delle attività inerenti i suoi fini istituzionali.

ARTICOLO 13 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. La Consulta può proporre all'Amministrazione la modifica di articoli o commi del regolamento, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO

1. Il Servizio di Protezione Civile provvede a presentare al Presidente della Consulta Comunale, la richiesta del servizio da svolgere, concordando con lo stesso le modalità.

2. Il Presidente inoltrerà la richiesta al G.O.I. per la definizione delle disponibilità delle singole associazioni.

3. I servizi, alla cui predisposizione operativa parteciperà un rappresentante della Consulta, saranno coordinati sul territorio dal Servizio di Protezione Civile, coadiuvato dal Gruppo Operativo d'Intervento.

ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE

1. A seguito di servizi effettuati dalle Associazioni della Consulta, su richiesta del Servizio di Protezione Civile e da questi coordinati, in situazioni di emergenza, manifestazioni o altre attività, si provvederà alla liquidazione delle spese sulla base di apposito impegno annualmente deliberato, mediante rimborso delle stesse a fronte della presentazione, da parte delle suddette associazioni, di adeguata documentazione.

2. In relazione alle iniziative di sensibilizzazione per le esercitazioni, per i programmi di formazione e per il sostegno di progetti, comunque riconducibili alla promozione ed al potenziamento delle associazioni di Protezione Civile della Consulta, possono essere previsti contributi da erogare con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 80 dello Statuto della Città di Torino*, e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 940732/01 "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi".

* riferimento al vecchio testo dello Statuto - nel nuovo (approvato con deliberazione n. 76 del 27 marzo 2001) l'articolo è rinumerato con 77 (Contributi)