N. 225

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO CONTABILITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 luglio 1996 (mecc. 9603241/24) esecutiva dal 12 settembre 1996.

Articoli 1 - 42

 

CAPO VI - CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 43 - DEFINIZIONE E FINALITA'

1. Il controllo di gestione è l'insieme delle procedure dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. E' finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della intera Amministrazione comunale e la trasparenza della azione amministrativa.

ART. 44 - OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo digestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune.

2. Viene svolto con riferimento alla struttura organizzativa verificando sia in maniera complessiva che analitica i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

3. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi sugli Enti Locali pubblicato annualmente dal Ministero dell'Interno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero ai contenuti della relazione previsionale e programmatica del Comune ovvero a quei parametri che siano suggeriti dalla migliore tecnica, in coerenza ai generali obiettivi del Comune ed alle indicazioni della Giunta Comunale.

ART. 45 - SERVIZIO COMPETENTE

1. La struttura operativa alla quale sono attribuite le funzioni del controllo di gestione è il Servizio Centrale Pianificazione e Controllo.

2. Nell'ambito di tale attività e per il reperimento delle necessarie informazioni, il Servizio Centrale Pianificazione e Controllo potrà avvalersi, su base sistematica od occasionale, della collaborazione delle Divisioni e Servizi Centrali.

ART. 46 - FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione si articola in tre fasi principali:
a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

2. La organizzazione del controllo di gestione deve comunque essere articolata al fine di adeguarsi alle specifiche esigenze ed evoluzioni organizzative e gestionali della organizzazione comunale.

ART. 47 - REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Servizio Centrale Pianificazione e Controllo fornisce le conclusioni delle proprie attività relative al controllo di gestione agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai Responsabili dei Servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei Servizi di cui sono responsabili.

2. La periodicità dei referti deve essere regolare e congruente alle esigenze informative ed operative dei destinatari. La cadenza, comunque non superiore all'anno solare, dovrà essere possibilmente infrannuale al fine di favorire la tempestiva diffusione delle informazioni e la conseguente adozione di azioni correttive, laddove necessarie.

CAPO VII - RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 48 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il rendiconto è il documento che dimostra e riepiloga i risultati della gestione svolta nell'esercizio finanziario al quale si riferisce e comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Mediante il rendiconto, il Tesoriere dimostra le somme riscosse, i pagamenti effettuati e la consistenza finale del fondo di cassa, mentre la Giunta Comunale dimostra al Consiglio Comunale i risultati della gestione svolta, in rapporto alle previsioni del bilancio, ai residui dei precedenti esercizi ed al patrimonio.

2. I risultati della gestione sono rilevati, con le modalità previste dalla legge, mediante contabilità economica.

3. Il risultato complessivo, di avanzo o disavanzo di amministrazione, deriva sommando il fondo cassa al termine dell'esercizio finanziario con il totale dei residui attivi, accertati o riaccertati come rimasti da riscuotere al 31 dicembre, deducendo dalla somma il totale dei residui passivi, come rimasti da pagare alla stessa data.

ART. 49 - CONTO DEL BILANCIO

1. Il conto del bilancio è predisposto utilizzando lo schema previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione.

2. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

3. La dimostrazione dei risultati finali della gestione finanziaria del bilancio annuale avviene nel conto del bilancio che, distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza, deve evidenziare:
a) per ciascuna risorsa dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio;
b) per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell'esercizio;
c) il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa della situazione finanziaria con la determinazione di quello contabile di amministrazione in termini di avanzo, pareggio o disavanzo di amministrazione.

4. Per le finalità di cui al comma precedente:
a) il Servizio Risorse Finanziarie, tenuto conto delle situazioni di cassa all'inizio dell'esercizio, del totale delle riscossioni e dei pagamenti, determina il risultato di cassa alla chiusura dell'esercizio;
b) il Servizio Risorse Finanziarie provvede, su attestazione e determinazione dei Responsabili dei Servizi, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi.

ART. 50 - CONTO DEL TESORIERE

1. Il Tesoriere rende il conto della propria gestione nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il bilancio, munendolo della propria firma e corredandolo di tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge e dalle relative norme di attuazione; qualora il Tesoriere non vi provveda nel termine stabilito, l'Amministrazione provvede d'ufficio a mezzo di proprio personale ed a spese del Tesoriere.

2. Il conto del Tesoriere indica il fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario, le entrate riscosse e le spese pagate, il fondo di cassa alla fine dell'anno.

ART. 51 - RESIDUI ATTIVI

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma del precedente art. 29 e non riscosse entro il termine dell'esercizio finanziario. Costituiscono residui attivi anche le entrate, derivanti da mutui, per le quali al termine dell'esercizio finanziario sia intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di Previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri Istituti di Credito.

2. Possono essere mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio, per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca il Comune creditore della correlativa entrata.

3. I residui attivi sono ricompresi nella voce crediti dell'attivo del conto del patrimonio e sono conservati nel conto dei residui attivi sino alla loro riscossione.

4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato finale della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

5. All'eliminazione totale o parziale dei residui attivi che vengono riconosciuti in tutto od in parte insussistenti, per la già intervenuta legale estinzione del relativo credito (salvo ricerca di eventuali responsabilità personali), o perché risultano indebitamente o erroneamente accertati o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi preliminarmente in sede di approvazione del rendiconto.

6. Con la deliberazione di cui al comma precedente è possibile disporre la rinuncia a crediti di importo modesto, fino al limite di lire cinquantamila, la cui azione di recupero comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.

7. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a render conto della eliminazione da parte del Responsabile del Servizio.

8. Le somme indicate dai Responsabili dei Servizi come di dubbia e difficile esigibilità costituiscono minori accertamenti; come tali esse concorrono a determinare i risultati di gestione e vengono evidenziate tra le attività patrimoniali in un apposito elenco fino al compimento dei termini di prescrizione.

ART. 52 - RESIDUI PASSIVI

1. Le spese impegnate nel corso dell'esercizio in via definitiva a norma del precedente art. 35 e non pagate entro il 31 dicembre dell'anno stesso costituiscono residui passivi e sono ricompresi nella voce debiti del passivo del conto del patrimonio.

2. Le somme suddette sono conservate nell'elenco dei residui sino al loro pagamento ovvero sino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.

3. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.

4. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione annuale in sede di conto del bilancio.

5. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto e verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

6. Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio ed, a tale titolo, concorrono a determinare il risultato finale della gestione.

7. Entro il 15 gennaio di ogni anno, il Direttore Finanziario sottoscrive e trasmette al Tesoriere l'elenco dei residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.

8. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di idonea attestazione di sussistenza del debito resa dal Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie in sede di ordinazione della spesa.

ART. 53 - CONTO ECONOMICO

1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività del Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.

4. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi.

ART. 54 - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

1. Al conto economico è accluso un "prospetto di conciliazione" che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto di bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente sono riferiti al patrimonio.

2. Per la determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito da evidenziare nel conto economico, nel prospetto di conciliazione:
a) gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
1) i risconti passivi ed i ratei attivi;
2) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
3) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
4) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
5) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
6) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
b) gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
1) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
2) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
3) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
4) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
5) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

ART. 55 - CONTO DEL PATRIMONIO

1. Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo e passivo, il valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive o negative intervenute ed il valore finale, distinguendo le variazioni originate dalla gestione del bilancio da quelle derivanti da altre cause, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. La somma algebrica delle variazioni indica l'aumento o la diminuzione intervenute nel patrimonio netto iniziale, per effetto della gestione e per ogni altra causa. La somma algebrica di tutti i valori accertati mette in rilievo la consistenza netta della dotazione patrimoniale del Comune al termine dell'esercizio finanziario.

3. Il patrimonio comunale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

ART. 56 - CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

1. Il consegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno o alla cessazione dell'incarico, su apposito modello previsto dalle vigenti disposizioni normative, rispettivamente alla Giunta Comunale e al Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie.

2. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti

3. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al rendiconto e con esso sottoposto al Consiglio Comunale.

ART. 57 - MODALITA' DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO

1. La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni formano oggetto di appositi verbali di consegna al Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie da redigersi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

2. Il Servizio Risorse Finanziarie procede, successivamente alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi trenta giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irregolarità. A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.

3. Entro la fine del mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi devono provvedere alla revisione annuale dei residui attivi e passivi al fine di determinare i crediti ed i debiti alla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. Entro il 15 marzo, i Responsabili dei Servizi, con il coordinamento del Servizio Risorse Finanziarie, devono predisporre, ai sensi di legge, la relazione al rendiconto della gestione, che contiene:
a) valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti posti a raffronto con i programmi e gli obiettivi previsti e dei costi sostenuti;
b) illustrazione dei criteri di valutazione del patrimonio;
c) scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, con le motivazioni che le hanno causate.

5. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con i relativi allegati previsti dalle vigenti disposizioni normative, provvede il Servizio Risorse Finanziarie entro il 20 aprile.

ART. 58 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

1. La Giunta Comunale, definita la relazione al rendiconto della gestione in cui esprime valutazioni sugli interventi realizzati, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti con riferimento alle previsioni del bilancio ed alla relazione previsionale e programmatica, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, entro il 28 aprile.

2. Il Direttore Finanziario, ai sensi dello Statuto della Città di Torino, trasmette, entro il 30 aprile, la proposta di deliberazione consiliare e lo schema di rendiconto, approvati dalla Giunta Comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori al fine della relazione al rendiconto di cui al successivo art. 103; il parere e la relazione dovranno essere resi entro i successivi trenta giorni.

3. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione del Collegio dei Revisori devono essere presentate, salvo impedimenti di legge, al Consiglio Comunale prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine di almeno ventuno giorni prima dell'approvazione.

4. Il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente a quello delle Istituzioni, ove esistenti, con previo esplicito pronunciamento in ordine ad eventuali rilievi ed osservazioni formulate in proposito dal Collegio dei Revisori.

5. In allegato al rendiconto il Consiglio Comunale provvede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto della Città di Torino, ad approvare la relazione sull'attuazione del Programma annuale dell'Amministrazione e lo stato di attuazione del Programma annuale delle Opere Pubbliche.

6. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione della Giunta Comunale di cui all'art. 55, comma 7, della legge n. 142/90;
b) la relazione del Collegio dei Revisori;
c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza;
d) copia della deliberazione, eventualmente adottata, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
e) copia della deliberazione di eliminazione dei residui attivi;
f) le relazioni e gli elenchi previsti dagli artt. 36, comma 2 e 80, comma 5 dello Statuto della Città di Torino.

7. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto il Direttore Finanziario dà comunicazione al Tesoriere e agli agenti contabili interni.

8. Qualora il Consiglio Comunale, approvando il conto consuntivo, apporti modifiche al conto del Tesoriere od individui responsabilità a carico degli Amministratori, il Sindaco ne dà formale notizia agli interessati, invitandoli a prendere cognizione delle motivazioni entro i quindici giorni successivi, insieme al conto approvato ed agli altri documenti che vi si riferiscono. Il Tesoriere e gli Amministratori possono, negli otto giorni successivi, presentare per iscritto e senza spese le loro controdeduzioni.

ART. 59 - PUBBLICITA'

1. Il provvedimento deliberativo di approvazione del rendiconto è pubblicato all'Albo Pretorio ed è contestualmente depositato per quindici giorni consecutivi, con avviso del deposito di esso e di tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.

2. Contestualmente alla pubblicazione, il rendiconto è trasmesso per l'esame all'Organo Regionale di Controllo, con la deliberazione che lo approva ed i relativi allegati.

ART. 60 - TRASMISSIONE DEL RENDICONTO E DELLA CERTIFICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

1. Il rendiconto ed i suoi allegati sono trasmessi alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto, a cura del Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie.

2. Il conto del Tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi, a cura del Sindaco o suo delegato, alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, devono inoltre essere depositati presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti i seguenti atti e documenti:
a) notizie e verbali relativi alle verificazioni effettuate sui fondi esistenti nella cassa ed allo stato delle riscossioni;
b) copia della convenzione di Tesoreria;
c) certificazione del Sindaco, del Direttore Finanziario e del Tesoriere attestante che le anticipazioni di tesoreria sono state contenute nei limiti di legge;
d) dichiarazione del Tesoriere controfirmata dal Direttore Finanziario sui cespiti di entrata per i quali sia stato riconosciuto l'aggio esattoriale previsto dal contratto;
e) relazione sulle ipotesi in cui i crediti la cui riscossione sia stata affidata al Tesoriere siano risultati inesigibili;
f) attestazione del Direttore Finanziario e del Segretario Generale sull'inesistenza di gestione di fondi fuori bilancio ovvero dell'esistenza con obbligo di chiarimenti al riguardo;
g) dichiarazioni di concordanza delle partite di giro del conto del Tesoriere con le scritture dell'Amministrazione, a firma, rispettivamente, del Tesoriere e del Direttore Finanziario, con analitica esposizione delle ragioni dell'eventuale mancata concordanza.

3. Qualora l'organizzazione del servizio di Tesoreria lo consenta, il conto stesso e le informazioni relative agli allegati, debitamente confermati quanto alla loro conformità agli atti d'ufficio, sono trasmessi alla Corte dei Conti anche mediante strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

4. La certificazione relativa al rendiconto, richiesta dalle vigenti disposizioni normative, è predisposta dal Servizio Risorse Finanziarie. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste entro quindici giorni.

ART. 61 - DEBITI FUORI BILANCIO

1. Il Consiglio Comunale, ove venga rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio, riconosce la legittimità dei debiti medesimi adottando specifica e motivata deliberazione, qualora trattasi di debiti derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
b) copertura di disavanzi di Consorzi, di Aziende Speciali e di Istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atto costitutivo, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio ai sensi della normativa vigente ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di Società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di Amministratori, Dirigenti, Funzionari o dipendenti del Comune.

2. La deliberazione di riconoscimento indica i mezzi di copertura della spesa e l'impegno in bilancio dei fondi necessari, con vincolo prioritario rispetto ad altri impegni. A tal fine, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due immediatamente successivi, tutte le entrate compreso l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione dei prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.

3. Il Comune, ove la situazione finanziaria lo richieda, predispone un piano triennale concordato con i creditori interessati per il pagamento rateizzato dei suddetti debiti.

4. Nel caso di motivata e documentata indisponibilità di risorse finanziarie utilizzabili, il Comune può fare ricorso all'assunzione di apposito mutuo da destinare al finanziamento dei debiti fuori bilancio ai sensi della normativa vigente.

CAPO VIII - INVESTIMENTI

ART. 62 - FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le spese di investimento del Comune possono essere finanziate con:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, della Regione, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di Organismi comunitari ed internazionali;
e) avanzo di amministrazione, ivi compreso il reimpiego delle quote di ammortamento;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato, ammesse dalla legge, quali i prestiti obbligazionari.

ART. 63 - FINANZIAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DAGLI INVESTIMENTI

1. Le spese di gestione e gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di un investimento devono trovare copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale.

2. Gli oneri finanziari sono comprensivi sia della rata d'ammortamento sia di eventuali interessi di preammortamento.

3. Per tutti gli investimenti comunque finanziati, il Consiglio Comunale approva il progetto preliminare nel quale devono essere evidenziate le eventuali spese di gestione dell'investimento e la loro decorrenza. Tale atto costituisce presupposto per l'inserimento dell'opera nel bilancio pluriennale.

4. La Giunta Comunale nell'approvare il progetto definitivo o esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nell'ambito delle previsioni del bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dal Consiglio Comunale, ed assume l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri.

ART. 64 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO CON CONTRAZIONE DI MUTUI

1. L'assunzione dei mutui è disposta dalla Giunta Comunale mediante apposite deliberazioni qualora l'investimento sia stato previsto nel bilancio pluriennale. In caso contrario la deliberazione deve essere assunta dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice dei votanti.

2. Può essere deliberata la contrazione di nuovi mutui se risultano approvati il rendiconto dei due anni precedenti, il bilancio di previsione nel quale sono inclusi i relativi stanziamenti e la deliberazione del piano economico-finanziario, ove ne ricorrono i presupposti.

3. L'assunzione di un nuovo mutuo può essere deliberata se l'importo annuale degli interessi di ciascuna rata, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti e a quello delle fideiussioni, non supera il quarto delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui ne viene deliberata l'assunzione. Nel calcolo delle disponibilità non sono computabili le quote interessi delle rate di ammortamento a totale carico dello Stato o di altri Enti e l'ammontare dei contributi Statali e Regionali in conto interessi eventualmente già accertati.

4. I contratti di mutuo con Enti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dall'I.N.P.D.A.P. e dall'Istituto per il Credito Sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati nelle forme previste dai disposti dell'art. 46, comma 2, del D. LGS. n. 77/95, dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 336/96 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

ART. 65 - RICORSO ALL'INDEBITAMENTO CON PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1. L'assunzione dei prestiti obbligazionari è disposta dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice dei votanti, mediante apposito provvedimento deliberativo.

2. Per l'assunzione dei prestiti obbligazionari devono essere soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 64, commi 2 e 3, e verificato che dal conto consuntivo del penultimo esercizio non risulti un disavanzo di amministrazione.

3. L'emissione del prestito obbligazionario deve rispettare la normativa prevista dal regolamento attuativo di cui al Decreto del Ministro del Tesoro in data 29 gennaio 1996, n. 152 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni; la relativa deliberazione deve essere trasmessa alla Banca d'Italia per il preventivo benestare all'emissione delle obbligazioni, purché ecceda i dieci miliardi di lire.

ART. 66 - PIANI ECONOMICO-FINANZIARI

1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui e di prestiti obbligazionari, destinati all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine delle determinazioni delle tariffe.

2. La deliberazione consiliare che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico-finanziario dell'opera ed in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, ed i ricavi.

4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

5. I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Responsabile, e trasmessi al Servizio Risorse Finanziarie per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di deliberazione approvativa. Essi saranno successivamente inoltrati agli Istituti preposti a fornire l'assenso ai piani stessi.

ART. 67 - GARANZIE SUI MUTUI E SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

1. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere garantiti con il rilascio di delegazioni di pagamento, con la cessione di contributi attribuiti dallo Stato o dalla Regione ed accettati dagli Istituti mutuanti, ovvero con una speciale garanzia di pagamento da parte dello Stato o della Regione.

2. Le delegazioni di pagamento sono emesse a valere sulle entrate che afferiscono ai primi tre titoli del bilancio.

3. Le delegazioni firmate dal Sindaco, o suo delegato, sono notificate al Tesoriere del Comune senza obbligo di accettazione e costituiscono titolo esecutivo.

ART. 68 - FIDEIUSSIONE

1. Il Comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di Aziende da esso dipendenti e da Consorzi cui partecipa.

2. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle Società di capitali, costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e, della legge n. 142/90, e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. In tali casi il Comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della Società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla Società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del Comune al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra Comune e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al precedente art. 64, comma 3, e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

TITOLO III - BENI COMUNALI

CAPO I - PATRIMONIO ED INVENTARIO

ART. 69 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal patrimonio permanente e dal patrimonio finanziario.

2. Il patrimonio permanente comprende all'attivo:
a) i beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili;
b) i diritti di natura pubblica o privata, a favore del Comune, su beni altrui;
c) i beni mobili, nel cui complesso sono evidenziati i beni di uso pubblico e quelli patrimoniali;
d) i crediti, ossia le prestazioni aventi contenuto patrimoniale ed espresse in moneta, costituiti a favore del Comune e non ancora liquidi ed esigibili;
e) valori mobiliari, pubblici o privati, e le partecipazioni del Comune a Società per Azioni.

3. Al passivo, il patrimonio permanente comprende:
a) i mutui contratti dal Comune con Istituti di Credito;
b) i prestiti assunti con obbligazioni;
c) altri debiti e altre prestazioni passive costituite a favore di terzi.

4. Il patrimonio finanziario comprende all'attivo:
a) il fondo di cassa ed i residui attivi.

Al passivo, il patrimonio finanziario comprende i residui passivi.

5. A parte vanno evidenziati i beni avuti e dati in deposito, le cauzioni e le anticipazioni ricevute da terzi e da restituire.

ART. 70 - INVENTARI

1. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l'inventario dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e il valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio del Comune.

2. Tutti i beni che costituiscono il patrimonio del Comune e le cose affidate da terzi al Comune sono descritti nell'inventario generale nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

3. L'inventario generale è formato dagli inventari dei Servizi, tenuti dai rispettivi consegnatari dei beni mobili ed immobili, ed è aggiornato dai singoli consegnatari.

4. Il prospetto che riassume le risultanze degli inventari dei Servizi è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, dei quali costituisce parte integrante, ed è sottoscritto dal Direttore Finanziario, dal Segretario Generale e dal Sindaco.

ART. 71 - INVENTARIO GENERALE

1. L'inventario generale comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione del Comune e le cose dei terzi ad esso affidate.

2. L'inventario concerne:
a) beni immobili di uso pubblico per natura (demaniali);
b) beni immobili di uso pubblico per destinazione (patrimoniali indisponibili);
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili di uso pubblico (indisponibili);
e) beni mobili disponibili;
f) crediti ed altre attività;
g) debiti ed altre passività;
h) beni dei terzi.

3. La consistenza dei beni, delle attività e delle passività è riassunta in un prospetto generale.

ART. 72 - CLASSIFICAZIONE DEI BENI

1. I beni immobili e mobili sono classificati nelle seguenti categorie:
a) beni immobili di uso pubblico per natura (demaniali): comprende i beni immobili soggetti al regime di demanio, cioè le strade, le piazze, i cimiteri, i mercati, gli edifici monumentali e le chiese, gli acquedotti, le fognature, i laghi artificiali, con tutte le relative pertinenze, i musei, le pinacoteche, le biblioteche e le loro raccolte. Vengono pure compresi i diritti demaniali su beni altrui;
b) beni immobili di uso pubblico per destinazione (patrimoniali indisponibili): comprende i beni immobili che fanno parte del patrimonio indisponibile, quali la sede del Comune, edifici sedi di uffici, le scuole, gli edifici ed i terreni destinati a servizi resi dal Comune, i teatri, i macelli pubblici, i bagni, gli alloggi di servizio assegnati ai dipendenti ad uso di abitazione, le aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia residenziale pubblica, immobili indisponibili per vincoli di reddito;
c) beni immobili patrimoniali: comprende i beni immobili che fanno parte del patrimonio disponibile, cioè edifici, fondi rustici, non direttamente destinati all'uso pubblico, bensì utilizzati per il reperimento di mezzi destinabili al finanziamento delle spese, genericamente intese, di bilancio;
d) beni mobili di uso pubblico: comprende i beni mobili, non di consumo, che vanno ripartiti nelle seguenti sotto-categorie:
1) mobili e arredi;
2) attrezzature e macchine d'ufficio, oggetti d'arte;
3) veicoli e macchine operative;
4) armamenti;
5) libri e pubblicazioni.
e) beni mobili patrimoniali: comprende tutti i beni mobili del patrimonio disponibile, nonché i diritti, le obbligazioni, le azioni e le partecipazioni;
f) crediti: comprende i dati relativi ai crediti, mutui attivi, censi ed altre prestazioni attive non fondiarie. Tra i crediti vanno altresì considerati gli importi radiati dai residui attivi in quanto di dubbia riscossione;
g) debiti, oneri ed altre passività: comprende i dati relativi ai mutui passivi, prestiti ed ogni altro canone, censo o prestazione passiva.

2. Il riassunto generale degli inventari riporta in forma riepilogativa le annotazioni dei singoli inventari evidenziando l'ammontare del patrimonio netto.

ART. 73 - INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

1. L'inventario dei beni immobili demaniali consiste in uno stato descrittivo degli stessi ove ogni bene è descritto con l'indicazione di ogni elemento utile per la sua precisa individuazione. Per le strade e le piazze è costituito dallo stradario toponomastico delle stesse.

2. L'inventario dei beni immobili patrimoniali, siano essi indisponibili o disponibili, è formato da appositi registri di consistenza e contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto;
b) il titolo di provenienza e gli eventuali vincoli;
c) il valore capitale;
d) l'eventuale rendita catastale imponibile;
e) l'uso speciale cui sono destinati;
f) il reddito eventuale;
g) gli eventuali diritti reali di godimento, di superficie, nonché eventuali servitù attive e passive, pesi ed oneri di cui sono gravati.

3. Nei registri di consistenza i beni fruttiferi sono distinti da quelli infruttiferi.

4. I diritti, le servitù e le azioni, che ai sensi del Codice Civile sono considerati come beni immobili, vengono descritti nell'inventario insieme con i beni ai quali si riferiscono.

5. A cura dei Responsabili dei Servizi dovrà essere redatto e conservato un inventario dei beni immobili in dotazione al Servizio; l'inventario è sottoscritto dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Patrimonio. L'inventario, in duplice copia, dovrà essere conservato dal Servizio interessato e dal Servizio Patrimonio. Ogni variazione nella consistenza dei beni immobili in dotazione, è autorizzata dal Servizio Patrimonio.

ART. 74 - INVENTARIO DEI BENI MOBILI

1. L'inventario dei beni mobili contiene:
a) la denominazione e descrizione dei beni secondo la loro natura e specie;
b) la quantità o il numero secondo le varie specie;
c) il valore;
d) l'ubicazione del Servizio e, ove possibile, l'indicazione dei locali in cui si trovano.

I beni mobili la cui valutazione unitaria è inferiore a lire cinquecentomila sono rilevati ed iscritti nell'inventario per quantità.

2. L'inventario dei beni mobili patrimoniali comprende tutti i beni del patrimonio disponibile, con le indicazioni del comma precedente, le obbligazioni, le azioni, le partecipazioni nonché tutti i diritti attivi.

3. Il consegnatario di beni mobili è responsabile della loro conservazione e tiene in evidenza la situazione dei beni di cui risponde secondo le quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario.

4. Tutti gli aumenti e le diminuzioni riferite al valore ed alla consistenza dei beni devono essere registrate nell'inventario a cura del consegnatario e segnalate tempestivamente al Servizio Risorse Finanziarie a mezzo supporto magnetico; ove ciò non fosse ancora possibile a mezzo supporto cartaceo, anche per consentire agli uffici preposti di procedere a quanto disposto al successivo art. 79.

ART. 75 - INVENTARIO DEI CREDITI

1. Gli inventari dei crediti sono degli stati descrittivi ed estimativi dei crediti ipotecari, privilegiati e chirografari, nonché dei crediti di dubbia esigibilità.

ART. 76 - INVENTARIO DEI DEBITI ONERI ED ALTRE PASSIVITA'

1. Gli inventari dei debiti, oneri ed altre passività sono relativi ai mutui passivi, ai prestiti obbligazionari ed ad ogni altro canone, censo o prestazione passiva.

2. Per i mutui ed i prestiti obbligazionari sono indicati la decorrenza, la scadenza, il capitale mutuato, lo scopo dell'investimento ed il residuo debito di capitale.

ART. 77 - ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DEI BENI MOBILI

1. I beni mobili sono iscritti nel relativo inventario sulla base dei buoni di carico che ne indicano la consistenza ed il valore. I buoni di carico sono emessi dal competente Servizio e sono firmati dal Responsabile del Servizio che riceve i beni in consegna.

2. La cancellazione dei beni dall'inventario avviene sulla base di buoni di scarico emessi a seguito di cessione e/o dichiarazione di fuori uso; tale dichiarazione è disposta con provvedimento dal Servizio competente su proposta del Responsabile del Servizio che li ha in consegna. In caso di furto o smarrimento, occorre la preventiva autorizzazione da parte del Servizio Risorse Finanziarie.

3. I buoni di cui sopra sono numerati ed indicano le generalità delle persone che promuovono il carico e lo scarico, il Servizio interessato, la descrizione, la quantità dei beni che formano oggetto della variazione ed il loro prezzo unitario, oltre all'attestazione che l'aumento o la diminuzione od il trasferimento dei beni risultano annotati nell'inventario.

4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed i mobili di valore individuale inferiore a lire centomila ascrivibili alle seguenti categorie:
a) mobilio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti ed utensili;
c) attrezzature d'ufficio;
d) materiale ludico - didattico.

ART. 78 - PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI

1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonché dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa, è disposto con provvedimento della Giunta Comunale.

2. La vendita di aree comprese nei piani urbanistici deve essere preceduta, ad urbanizzazione ultimata, dal trasferimento delle aree stesse dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, da formalizzare con specifica deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 79 - AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario ai fini della predisposizione del conto del patrimonio.

2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

ART. 80 - VALUTAZIONE

1. I beni inventariati sono valutati secondo il disposto dell'art. 72 del D. LGS. n. 77/95 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

ART. 81 - UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI

1. L'importo realizzato con la vendita, permuta e trasformazione del patrimonio disponibile è destinato alla realizzazione di opere pubbliche, a spese d'investimento, nonché per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il finanziamento di debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi.

ART. 82 - CONSEGNA

1. I beni mobili, macchine ed attrezzature sono dati in consegna, tramite l'inventario, ai consegnatari i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati.

2. Le funzioni di consegnatario sono esercitate dal Responsabile del Servizio o suo delegato, ferma restando la responsabilità del Responsabile stesso. Per quanto concerne le strutture scolastiche statali, le funzioni di consegnatario sono svolte dal Direttore o dal Preside dell'Istituto. Per servizi aventi caratteristiche particolari (magazzini tecnici, archivi cartografici e topografici, laboratori tecnici, centri di formazione professionale, etc.), verranno individuati appositi consegnatari.

ART. 83 - COMPITI DEI CONSEGNATARI

1. I consegnatari devono:
a) curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature in dotazione ai loro Servizi;
b) provvedere periodicamente all'aggiornamento delle scritture nei registri inventariali annotando le variazioni, come disposto dall'art. 74, comma 4, nonché a effettuare, a fine esercizio, il riepilogo (per valori contabili) delle variazioni in aumento o in diminuzione avvenute nel corso dell'anno, e la consistenza finale;
c) conservare la documentazione relativa ai movimenti del materiale di consumo non soggetto a rilevazione inventariale, quale:
1) materiale di cancelleria;
2) materiale ludico-didattico;
3) materiale di pulizia;
4) libri e pubblicazioni (anche ufficiali) in uso ai Servizi;
5) oggetti e collezioni d'arte;
d) comunicare tempestivamente al Servizio Risorse Finanziarie la sottrazione di beni in dotazione ai Servizi; provvedere immediatamente a denunciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri più vicina al Servizio, il furto subito ed inoltrare copia della medesima al Servizio Risorse Finanziarie, il quale provvederà ai controlli ed accertamenti previsti e necessari per stabilire l'eventuale responsabilità del consegnatario, al fine dell'assunzione o meno del provvedimento deliberativo di scarico;
e) i consegnatari di beni mobili non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva asportazione o colpevole deteriorazione dei beni mobili dati in uso ai dipendenti del Comune od affidati agli stessi per ragioni di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio, ed a norma delle disposizioni interne di servizio;
f) il discarico è disposto con deliberazione della Giunta Comunale da comunicare all'interessato. Non è ammesso il discarico dagli inventari nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni; in tal caso il risarcimento del danno è posto a carico del consegnatario.

ART. 84 - ASSEGNAZIONI DI BENI IMMOBILI

1. I beni del patrimonio disponibile e indisponibile sono, di regola, assegnati a terzi a titolo oneroso, secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Eventuali deroghe possono essere previste dall'Amministrazione in caso di:
a) iniziative di particolare rilevanza in campo sociale, educativo, culturale, giovanile, poste in essere da Enti ed Associazioni non aventi fini di lucro e con finalità di pubblica utilità;
b) rilevanti interventi di manutenzione straordinaria o recupero sull'immobile oggetto della assegnazione da parte dell'assegnatario/locatario; in questo caso la deliberazione dovrà essere corredata da un dettagliato piano tecnico-economico-finanziario comprovante la convenienza dell'assegnazione per l'Amministrazione e vistato, per la parte tecnica, dal competente Servizio il quale dovrà altresì verificare l'esecuzione degli interventi nei termini e nelle scadenze previste dal piano stesso.

3. La mancata osservanza di quanto previsto al precedente comma potrà comportare la decadenza della concessione, fatti salvi i diritti dell'Amministrazione per il recupero degli eventuali danni comprensivi dei canoni non realizzati.

ART. 85 - CONCESSIONI IN USO DI BENI MOBILI

1. In caso di concessione in uso temporaneo di beni mobili a terzi, il consegnatario dovrà redigere apposito verbale da sottoscrivere da entrambe le parti, con l'indicazione dettagliata dei beni concessi, delle loro condizioni, della durata della concessione e delle sanzioni che verranno applicate in caso di ritardata o mancata restituzione o danneggiamento dei beni.

2. Qualora la richiesta venga effettuata dai Responsabili dei Servizi del Comune ed i beni oggetto della stessa ceduti successivamente a terzi, la responsabilità rimane comunque a carico del richiedente, al quale verranno addebitati gli eventuali danni o ammanchi constatati al momento della restituzione, secondo quanto previsto al successivo comma.

3. Al momento della restituzione, da parte del consegnatario, verranno verificati gli elementi di cui ai precedenti commi, l'eventuale esistenza di danno patrimoniale per il Comune nonché i relativi provvedimenti.

4. La concessione in uso si deve intendere, salvo particolari determinazioni esplicitamente assunte dall'Amministrazione, sempre a titolo oneroso.

ART. 86 - CAMBIO DI CONSEGNATARIO

1. In caso di cambio di consegnatario si dovrà provvedere al passaggio delle consegne tra l'uscente ed il subentrante tramite apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, che varrà come discarico della gestione per il consegnatario uscente. Copia del verbale dovrà essere trasmessa entro cinque giorni al Servizio Risorse Finanziarie.

2. Qualora non si proceda a quanto previsto al precedente comma, la responsabilità si dovrà comunque ritenere a carico del subentrante.

ART. 87 - CONTROLLI DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

1. Il Servizio Risorse Finanziarie, tramite propri Dirigenti/Funzionari, può accertare in ogni momento la regolarità della gestione e delle scritture contabili tenute dai consegnatari, nonché l'assolvimento degli adempimenti di cui al precedente art. 83.

ART. 88 - ALIENAZIONE E DISTRUZIONE DI BENI MOBILI

1. Per i mobili, arredi e attrezzature divenuti inservibili, i consegnatari possono chiedere l'alienazione a cura del Responsabile del Servizio competente.

2. L'alienazione viene decisa da apposita Commissione composta dai Responsabili, o loro delegati, dei Servizi competenti.

3. Su proposta della Commissione l'alienazione viene deliberata dalla Giunta Comunale ed il provvedimento deve contenere le modalità di alienazione ed il presunto ricavo.

ART. 89 - AMMORTAMENTO DEI BENI

1. Gli interventi da iscrivere in ciascun Servizio della spesa corrente del bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.

2. La misura percentuale è quella stabilita dal D. LGS. n. 77/95; eventuali modificazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale e comunicate al Servizio Risorse Finanziarie entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita nell'anno precedente.

3. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero.

4. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.

5. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma, i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire un milione. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.

6. In fase di prima applicazione, i beni mobili non registrati acquistati dal Comune anteriormente al 1990, sono considerati interamente ammortizzati, stralciati dagli inventari e registrati in modo solo descrittivo in appositi elenchi.

TITOLO IV - SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 90 - AFFIDAMENTO E DURATA

1. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio di Tesoreria è affidato ad una Azienda di Credito mediante pubblica gara tra gli Istituti di Credito a rilevanza nazionale, con modalità che rispettino i principi della concorrenza.

3. L'affidamento del Servizio avviene in base ad una Convenzione deliberata dal Consiglio per un periodo da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni.

4. Qualora ricorrano le condizioni di legge, il Comune può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

5. In alternativa al Tesoriere il Comune può affidare al Concessionario della riscossione, sulla base di apposita Convenzione deliberata dal Consiglio Comunale, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

6. Il Tesoriere è agente contabile del Comune di Torino.

ART. 91 - CONVENZIONE DI TESORERIA

1. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita Convenzione di Tesoreria. In particolare, la convenzione stabilisce:
a) la durata del servizio;
b) il rispetto delle norme di cui al sistema di Tesoreria Unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive integrazioni e/o modificazioni;
c) le anticipazioni di cassa;
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) i provvedimenti del Comune in materia di bilancio, da trasmettere al Tesoriere;
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli Organi Centrali ai sensi di legge. L'inadempimento accertato, su denuncia della Ragioneria Provinciale dello Stato, può causare la risoluzione del contratto in corso.

ART. 92 - MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di Tesoreria è gestito dall'Istituto di Credito sulla base del capitolato speciale d'oneri e della normativa vigente.

2. Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa contabilità, il servizio di Tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie.

3. Il Servizio Risorse Finanziarie è tenuto a trasmettere al Tesoriere, per consentire allo stesso il corretto svolgimento delle funzioni affidate la seguente documentazione:
a) copia del bilancio di previsione approvato, entro 15 giorni dall'esecutività;
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, entro 15 giorni dall'esecutività;
c) elenco dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente;
d) firme autografe del Direttore Finanziario e dei suoi delegati del Servizio Risorse Finanziarie, abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune per i quali il Tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
f) copia del Regolamento di Contabilità e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

4. Il Servizio Affari Istituzionali è tenuto a trasmettere al Tesoriere, lo Statuto del Comune e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, le partecipazioni di nomina degli Amministratori Comunali e la copia della deliberazione di nomina del Collegio dei Revisori.

5. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla Convenzione di Tesoreria, e risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Comune o a terzi.

6. Il Tesoriere, nel corso dell'esercizio, deve tenere aggiornato e custodire con le necessarie cautele il giornale di cassa, le quietanze delle riscossioni effettuate, le reversali d'incasso ed i mandati di pagamento, le delegazioni di pagamento emesse dal Comune a garanzia della contrazione di mutui, i verbali di cassa, le rilevazioni periodiche di cassa previste dalle vigenti disposizioni legislative, nonché ogni altro documento necessario per la gestione o previsto dal capitolato speciale d'oneri.

7. Nel capitolato speciale d'oneri per l'affidamento del servizio di Tesoreria deve essere previsto che la fornitura dei modelli connessi alle operazioni di riscossione è a carico del Comune e non è soggetta a vidimazione.

8. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa. Le riscossioni, in attesa della emissione delle reversali d'incasso, sono registrate come entrate provvisorie, restando comunque a carico del Tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.

9. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora il Servizio Risorse Finanziarie rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili del Comune formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.

10. Il Tesoriere è tenuto ad utilizzare per il finanziamento di spese correnti le entrate a specifica destinazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 38 del D. LGS. n. 77/95.

11. Il Tesoriere è tenuto a concedere, su richiesta del Comune corredata dalla deliberazione della Giunta Comunale, anticipazioni di Tesoreria con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

12. Il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Risorse Finanziarie ed il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio di Tesoreria. Le modifiche alle procedure in uso vengono concordate tra il Tesoriere e il Servizio Risorse Finanziarie avendo presenti le rispettive necessità, con priorità alle esigenze del Comune.

ART. 93 - VERIFICHE DI CASSA

1. Con cadenza almeno trimestrale il Collegio dei Revisori procede, in confronto con il Tesoriere, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui al precedente art. 56.

2. Il Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie procedono ad autonome verifiche di cassa.

3. Ad ogni cambiamento del Sindaco si procede ad una verifica straordinaria della cassa, con l'intervento del Sindaco uscente e del Sindaco subentrante nonché del Segretario Generale, del Direttore Finanziario e del Collegio dei Revisori.

ART. 94 - SERVIZIO DECENTRATO DI CASSA

1. Per particolari esigenze di carattere amministrativo e contabile, può funzionare, se necessario, in ausilio del Tesoriere, un servizio decentrato di cassa i cui agenti sono nominati con determinazione del Responsabile del Servizio. Detti agenti contabili per le riscossioni da loro effettuate devono rilasciare quietanza; giornalmente dovrà essere predisposta dal Servizio apposita documentazione riepilogativa degli incassi. Per lo svolgimento del servizio ed in particolare per quanto riguarda la durata dell'incarico, i compiti dei cassieri, le loro responsabilità per i pagamenti e le riscossioni, le verifiche ed i controlli a cui sono assoggettati, si osservano le norme del Regolamento per i servizi di cassa interni approvato dal Consiglio Comunale in data 15 maggio 1995, in vigore dal 6 giugno 1995 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 che si intende abrogato.

2. Gli agenti interni sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione, rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito nonché dei danni arrecati al Comune per incuria o mancata diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate. Agli agenti interni può essere affidata la gestione (su delega del Dirigente) di fondi per spese minute e urgenti, di funzionamento, etc. se in dotazione all'ufficio.

3. Gli agenti interni che esercitano la loro attività di riscossione e pagamento sotto la vigilanza del rispettivo Responsabile del Servizio sono tenuti a rendere conto giudiziale quali agenti contabili per le attività da loro svolte nel corso dell'esercizio.

4. Il Servizio Risorse Finanziarie dà in carico ai Servizi interessati una dotazione di marche segnatasse e/o di bollettari previa compilazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie e dal Responsabile del Servizio.

5. Il Servizio Risorse Finanziarie provvede alla tenuta di appositi registri di carico e scarico delle marche assegnate e dei bollettari consegnati e ricevuti in sostituzione.

6. I bollettari esauriti sono restituiti al Servizio Risorse Finanziarie; mensilmente è fatta eventuale richiesta di reintegro delle marche-segnatasse utilizzate.

7. I bollettari non utilizzati al termine dell'esercizio sono immediatamente restituiti al Servizio Risorse Finanziarie.

8. I bollettari in corso di utilizzazione al 31 dicembre di ogni anno non possono essere utilizzati nell'esercizio successivo e vanno anch'essi riconsegnati, previo annullamento delle bollette non utilizzate.

ART. 95 - GESTIONE TITOLI E VALORI

1. Le operazioni di movimento titoli di proprietà del Comune sono disposte dal Servizio Risorse Finanziarie e vengono gestite dal Tesoriere con versamento delle cedole nel conto di Tesoreria.

2. Le reversali d'incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con il Comune e relativi mandati di restituzione sono sottoscritti dal Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie.

3. La riscossione di depositi effettuati da terzi a titolo provvisorio per cauzioni, avviene tramite il Tesoriere previo il rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di Tesoreria e contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

4. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi di cui al comma precedente è disposta dal Responsabile del Servizio che ha acquisito la documentazione giustificativa del rimborso.

5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. Nella gestione dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del deposito costituito.

ART. 96 - RESA DEL CONTO

1. Il Tesoriere, con osservanza alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, della legge n.142/90, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

2. Il conto del Tesoriere è reso all'Amministrazione comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, in conformità al modello ufficiale approvato con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

3. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

ART. 97 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

1. La Giunta Comunale delibera in termini generali, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.

2. Le anticipazioni di Tesoreria sono attivate dal Tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, inoltrate dal Direttore Finanziario o suo delegato del Servizio Risorse Finanziarie per assicurare il pagamento di spese obbligatorie o a scadenza determinata per legge o per contratto.

3. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria, dovuti dal Comune, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme.

ART. 98 - PIGNORAMENTI

1. Con deliberazione semestrale adottata dalla Giunta Comunale e notificata al Tesoriere viene quantificata, in via preventiva, l'ammontare delle somme non pignorabili in quanto destinate al pagamento di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 77/95, dall'art. 39 del D. LGS. n. 336/96 e successive eventuali integrazioni e/o modificazioni.

TITOLO V - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 99 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, al Collegio dei Revisori.

2. Il Collegio dei Revisori ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione; deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e del supporto tecnico, strumentale e documentale finalizzato a garantire:
a) l'adempimento delle funzioni di cui al successivo art. 103;
b) il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune;
c) attività di raccordo e coordinamento tra il Collegio e la struttura organizzativa del Comune (Divisioni e Servizi Centrali);
d) attività di raccordo con i Servizi Risorse Finanziarie e Pianificazione e Controllo.

3. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni di cui al successivo art. 103:
a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni e possono chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Generale, al Direttore Finanziario o ai Responsabili dei Servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti ed i documenti sono messi a disposizione del Collegio nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
b) ricevono dal Servizio Affari Istituzionali la convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco degli oggetti iscritti;
c) partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
d) possono partecipare, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta del Sindaco o dei rispettivi Presidenti. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad invitarli qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali;
e) ricevono dal Servizio Affari Istituzionali l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e delle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi.

4. Per garantire il migliore espletamento delle funzioni da svolgere, al Collegio dei Revisori vanno trasmesse:
a) da parte dell'Organo Regionale di Controllo, le decisioni di annullamento delle deliberazioni comunali;
b) da parte del Direttore Finanziario, le deliberazioni di impegno di spesa che non hanno ricevuto l'attestazione di copertura finanziaria.

5. Il Collegio dei Revisori, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio Comunale contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme di comportamento del Collegio stesso al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

ART. 100 - PRINCIPI INFORMATORI

1. Il Collegio, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.

2. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

3. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

4. I Revisori sono tenuti a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per l'esercizio delle loro funzioni e sono quindi tenuti al segreto d'ufficio.

5. I Revisori non possono assumere, nel periodo della carica, incarichi e consulenze presso il Comune o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.

6. I Revisori nell'esercizio del loro mandato sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

ART. 101 - DECADENZA E SOSTITUZIONE

1. L'assenza non motivata di un componente a tre riunioni del Collegio durante un esercizio finanziario comporta la decadenza dello stesso.

2. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi trenta giorni; il Revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio.

ART. 102 - ESERCIZIO DELLA REVISIONE

1. L'esercizio della revisione è svolto dal Collegio dei Revisori, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e alle norme del presente Regolamento. Il singolo componente può, su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferirne al Collegio.

2. Il Collegio dei Revisori potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili e aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico-finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei revisori.

3. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi ogni qualvolta necessario per l'adempimento delle sue funzioni e, in ogni caso, almeno una volta al mese. Il Presidente convoca e presiede il Collegio.

4. Le riunioni del Collegio non sono valide se non intervengono almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza.

5. Delle riunioni del Collegio nonché delle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate, è redatto processo verbale che viene trascritto nel libro dei verbali.

6. Il Presidente del Collegio dei Revisori, quando specifiche norme di legge lo richiedono, è tenuto a firmare gli atti del Comune.

ART. 103 - FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori, nell'ambito dei principi di cui all'art. 57 della legge n. 142/90, recepiti dall'art. 76 dello Statuto e dall'art. 105 del D. LGS. n. 77/95, provvede alla ricognizione formale della gestione amministrativa, finanziaria, economica, contabile e fiscale del Comune, con i seguenti principali adempimenti:
a) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
b) collaborazione alle funzioni di controllo del Consiglio Comunale esercitata mediante proposte;
c) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati, nei termini di cui al precedente art. 16;
d) parere sulle variazioni ed assestamenti di bilancio da esprimere entro otto giorni dal ricevimento della proposta e della relativa documentazione di supporto; il parere è facoltativo, salvo esplicita richiesta della Giunta Comunale, sugli storni di fondi tra stanziamenti di bilancio appartenenti allo stesso Servizio e su prelevamenti dal fondo di riserva;
e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; tali funzioni possono essere svolte anche con tecniche motivate di campionamento;
f) accertamento sulla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica e fiscale;
g) controllo dell'amministrazione dei beni di proprietà comunale, concessi e/o locati a terzi;
h) riscontro dei bilanci delle Istituzioni del Comune;
i) controllo dell'equilibrio della gestione finanziaria;
l) controllo della compatibilità dell'indebitamento a breve, medio e lungo termine con le effettive capacità finanziarie del Comune;
m) controllo degli adempimenti in materia di personale e dei relativi versamenti contributivi;
n) verifiche di cassa, verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili, di cui al precedente art. 93;
o) referto immediato al Sindaco e dal Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo informi il Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti Organi Giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
p) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Il Collegio dei Revisori, inoltre, redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e sullo schema dello stesso. La relazione al rendiconto dovrà essere resa nei termini di cui al precedente art. 58, comma 2 e dovrà contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

ART. 104 - ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. Le attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione del Presidente del Collegio sono rese entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine può essere ridotto su richiesta del Sindaco o del Direttore Finanziario.

ART. 105 - PARERI SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere al Collegio dei Revisori pareri sugli aspetti economico-finanziari della gestione del Comune.

2. Il Presidente deve richiedere il parere del Collegio dei Revisori quando gli sia presentata istanza in tal senso:
a) dalla Conferenza dei Capigruppo;
b) dalla Commissione consiliare competente;
c) da un terzo dei Consiglieri Comunali.

3. Ogni Capogruppo consiliare può presentare al Presidente del Consiglio richiesta di parere del Collegio dei Revisori. Il Presidente può inoltrare la richiesta ovvero, qualora non intenda provvedere, darne immediata motivazione scritta al richiedente.

4. Il Collegio dei Revisori deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente che provvede a fornirlo agli eventuali presentatori della richiesta.

ART. 106 - PARERI SU RICHIESTA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco o la Giunta Comunale possono richiedere pareri preventivi al Collegio dei Revisori in ordine agli aspetti contabili, economico-finanziari dell'attività di competenza, nonché proposte sull'ottimizzazione della gestione.

2. Il Collegio fornisce i pareri e le proposte entro un congruo tempo dal ricevimento della richiesta in ragione della complessità dell'argomento proposto.

ART. 107 - MODALITA' DI RICHIESTA DEI PARERI

1. Le richieste di acquisizione di parere del Collegio sono trasmesse al Presidente del Collegio a cura del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali.

ART. 108 - IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE

1. Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene di dover riferire al Consiglio Comunale, il Collegio redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il Consiglio dovrà discuterne non oltre trenta giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dal Collegio stesso.

ART. 109 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI

1. Il compenso spettante al Collegio dei Revisori è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini delle vigenti disposizioni normative.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 110 - POTERI SOSTITUTIVI

1. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'Ordinamento finanziario e contabile e del presente Regolamento al Segretario Generale, sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Segretari Generali.

2. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'Ordinamento finanziario e contabile e del presente Regolamento al Direttore Finanziario, sono resi, in caso di sua assenza o impedimento, dal Responsabile che svolge le funzioni vicarie e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Responsabile che coordina le specifiche Unità Operative del Servizio Risorse Finanziarie.

ART. 111 - ENTRATA IN VIGORE

1. Trovano applicazione per quanto compatibile con il D. LGS. n. 77/95 e per quanto non previsto dallo stesso e dal presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la sua successiva ripubblicazione per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune.

3. Dalla data di entrata in vigore decadono le disposizioni del previgente Regolamento di Contabilità, che non siano già decadute e sostituite con l'entrata in vigore del D. LGS. n. 77/95.

4. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento decorre con la stessa gradualità e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.

6. Il presente Regolamento divenuto esecutivo è depositato in copia presso il Servizio Affari Istituzionali ed il Servizio Risorse Finanziarie a disposizione dei cittadini che ne possono prendere visione e consultarlo.

7. Qualora sopraggiungano disposizioni di legge integrative e/o modificative delle norme contenute nel presente Regolamento, il Consiglio Comunale dispone il necessario adeguamento delle norme stesse entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore.