N. 215
Articolo 1 - Servizio di cassa
Articolo 2 - Nomina dei cassieri e dei loro sostituti
Articolo 3 - Durata dell'incarico e personale al quale è conferito
Articolo 4 - Vigilanza
Articolo 5 - Compiti dei cassieri
Articolo 6 - Scritture dei cassieri
Articolo 7 - Verifiche alle gestioni dei cassieri
Articolo 8 - Sub-cassieri
Articolo 9 - Sanzioni
Articolo 10 - Indennità per maneggio valori di cassa
Articolo 11 - Modalità di corresponsione
Articolo 12 - Gestione del fondo per piccole spese
Articolo 13 - Gruppi Consiliari
Articolo 14 - Compiti degli incaricati dei servizi di cassa presso i Gruppi Consiliari
1. Per particolari esigenze di funzionamento amministrativo-contabile, che si manifestino presso singoli Servizi ed Uffici municipali, può essere istituito un servizio di cassa interno, in ausilio alla Civica Tesoreria.
2. Il relativo schema di deliberazione, da predisporsi dai predetti Servizi ed Uffici d'intesa con l'Ispettorato di Ragioneria, dev'essere sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale. Analoga procedura dovrà seguirsi per la cessazione dei servizi di cassa interni che dovessero rendersi non più necessari.
1. L'incarico di cassiere è conferito dai Dirigente del Settore di appartenenza con apposito atto di determinazione; una copia dell'atto, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Settore Personale ed una all'Ispettorato di Ragioneria.
2. Con l'atto di conferimento dell'incarico viene anche designato l'impiegato incaricato di coadiuvare e di sostituire il cassiere in caso di assenza o impedimento.
1. L'incarico di cassiere è conferito, per un periodo di cinque anni, al personale di ruolo dell'Ufficio Amministrativo e può essere rinnovato.
2. L'incarico predetto può essere conferito, solo in via eccezionale, al personale della carriera direttiva. Per le farmacie comunali l'incarico é conferito al Direttore. I sostituti dei cassieri debbono appartenere, di regola, allo stesso livello del titolare.
3. L'incarico di cui al presente articolo deve essere affidato al personale che abbia una anzianità di servizio non inferiore a tre anni, salvo che per il Direttore di farmacia.
4. Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli incaricati del maneggio di denaro o di qualunque altro valore o materia non sono tenuti a versare cauzione.
1. I cassieri, funzionalmente alle dipendenze del settore di appartenenza, sono soggetti alla vigilanza, alle verifiche, agli accertamenti ed al controllo dell'Ispettorato di Ragioneria.
1. Spetta ai cassieri:
a) di riscuotere le assegnazioni di fondi disposte dalla Civica
Amministrazione per il funzionamento e per le spese d'ufficio;
b) di riscuotere i proventi derivanti al Comune dallo svolgimento
delle sue attività e altre somme o proventi destinati al
Comune;
c) di riscuotere unicamente a mezzo denaro contante o assegno
circolare;
d) di pagare esclusivamente le spese per le quali siano di volta
in volta ad essi assegnati i relativi fondi della Civica Amministrazione;
nessun pagamento può essere eseguito con il fondo a disposizione
senza l'autorizzazione di apposita determinazione di liquidazione.
2. I cassieri non possono tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel presente articolo. Possono ricevere in custodia, se gli uffici sono dotati di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza del Comune, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.
3. Le somme riscosse devono essere tempestivamente versate alla Civica Tesoreria secondo le modalità previste dalla vigente normativa sulla Tesoreria Unica; la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per le verifiche di cui al successivo articolo 7.
1. Il cassiere, per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, tiene un registro a pagine numerate e munite del timbro d'ufficio nonché della dichiarazione dell'Ispettorato di Ragioneria attestante il numero delle pagine di cui il registro si compone.
2. Nel predetto registro generale deve essere indicato il fondo di cassa complessivo e deve essere dimostrata, mediante apposite colonne, la situazione dei fondo stesso ripartitamente per ciascuna gestione. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata.
3. E' facoltà del cassiere tenere separati partitari le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul registro di cassa generale.
1. L'Ispettorato di Ragioneria esegue saltuarie verifiche alla
cassa ed alle scritture dei cassieri almeno una volta nel corso
di ciascun trimestre; analoga verifica si effettua nel caso di
passaggio di gestione su esplicita e motivata richiesta del Dirigente.
La verifica, oltre alla constatazione del denaro esistente, deve
estendersi ai valori di qualsiasi specie comunque affidati ai
cassieri.
2. Le verifiche effettuate devono constare da apposito verbale in duplice originale, dei quali uno è tenuto dai cassiere e uno è conservato dall'Ispettorato di Ragioneria.
3. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un terzo esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
4. Il cassiere è tenuto a fornire al funzionario che esegue la verifica tutti i documenti riguardanti il maneggio denaro o valori ed ogni chiarimento utile.
1. Ove le esigenze di servizio lo richiedano, il servizio di cassa potrà essere disimpegnato oltre che dal cassiere anche da sub-cassiere.
2. L'incarico di sub-cassiere viene conferito, con comunicazione
scritta, dai Dirigente del settore di appartenenza; copia di tale
comunicazione deve essere trasmessa al Settore Personale ed all'Ispettorato
di Ragioneria.
La comunicazione dovrà precisare:
1) i compiti inerenti l'incarico;
2) il tempo, il luogo e le modalità con cui devono essere
fatti i movimenti di denaro e di valori.
3. L'incarico é revocabile in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Dirigente.
4. Per i servizi di cassa interni che hanno cassieri e sub-cassieri, le riscossioni fatte da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I cassieri però non rispondono dei fatti dei sub-cassieri, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di negligenza.
5. I sub-cassieri sono soggetti alle verifiche di cui all'art. 7.
1. Nel caso di accertate inadempienze od irregolarità, i cassieri, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 83 del Regolamento Generale per il Personale, sono sollevati dalle funzioni, salvo l'adozione di altri provvedimenti a loro carico nella competente sede.
2. Delle trasgressioni sopra indicate è fatto obbligo di darne comunicazione, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, al Segretario Generale, al Dirigente del settore presso cui il cassiere presta servizio ed al Settore Personale.
3. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui
i cassieri impieghino, sia pure temporaneamente, fondi loro accreditati
in usi diversi da quelli cui siano destinati.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sub-cassieri.
1. Al personale che in forza di un provvedimento formale è
addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino
maneggio di denaro o di valori nelle forme ammesse a pagamento
(cassieri e loro sostituti), compete una indennità nella
misura mensile indicata a fianco delle seguenti categorie:
Maneggio valori di importo annuo non inferiore a Lire Importo
a)
1.000.000.000 136.000
b) 900.000.000 123.000
c)
800.000.000 109.000
d)
700.000.000 95.000
e)
600.000.000 82.000
f)
500.000.000 68.000
g)
400.000.000 55.000
h) 300.000.000 41.000
i) 200.000.000 27.000
l) 80.000.000
14.000
.
2. Le misure mensili indicate vengono corrisposte per non più
di undici mesi all'anno, globalmente considerati, anche se per
frazioni di mese.
Al personale addetto in via non continuativa a servizi di cassa
(sub-cassieri), ovvero a coloro che maneggiano denaro o valori
per un importo annuo inferiore a L. 80.000.000, le indennità
sopra elencate sono ridotte del 50% e comunque non possono essere
inferiori a L.7.000 mensili.
3. Nulla è dovuto per il pagamento di spese minute ed urgenti e per la riscossione di somme non di competenza della Civica Amministrazione. Abrogato comma 1 art. 94 regolamento di contabilità.
1. Per i cassieri, loro sostituti e sub-cassieri, la corresponsione
dell'indennità prevista dal presente regolamento sarà
effettuata alla fine di ogni anno in base ai consuntivi presentati
dagli stessi e su attestazione rilasciata dai Dirigenti di Settore
presso i quali sono istituiti i servizi di cassa che provvederanno
a trasmettere all'Ispettorato di Ragioneria, sotto la personale
responsabilità, la documentazione in discorso onde si possa
procedere al computo delle quote di indennità spettanti.
I consuntivi di cui sopra dovranno presentare distinti, per ciascun
incaricato, il totale annuo delle somme riscosse o pagate, gli
importi riscossi per valori bollati e marche per esazione di diritti
vari.
Nella attestazione suddetta devono essere indicati, oltre alle
generalità degli aventi diritto, anche gli elementi di
carattere temporale che consentano di quantificare la durata del
periodo in ordine all'applicazione del precedente art. 10.
2. Ove fosse necessario, per ragioni di carattere tecnico o di automazione delle procedure, saranno predisposti appositi stampati da utilizzarsi per la comunicazione dei dati sopra indicati.
3. Il Settore Personale provvederà all'assunzione degli atti necessari per l'erogazione dell'indennità ai cassieri, loro sostituti e sub-cassieri.
1. I Dirigenti di Settore o di Servizio, nonché i responsabili addetti alle segreterie del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e degli Assessori, possono essere dotati, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo deliberato dalla Civica Amministrazione e, comunque, di importo non superiore a L. 1.000.000=, reintegrabile periodicamente durante l'esercizio, previa presentazione di regolare rendicontazione e della relativa determinazione di liquidazione.
2. Con il fondo, i responsabili possono provvedere di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio secondo quanto stabilito dal Regolamento Economale in ordine alla tipologia delle spese ed al relativo singolo ammontare, previa autorizzazione del Dirigente.
3. Alla fine dell'esercizio i responsabili restituiscono, mediante
versamento alla Civica Tesoreria, 1'importo del fondo di cui al
1° comma o il residuo derivante dal rendiconto finale, unendo
la relativa ricevuta.
I pagamenti devono essere annotati dai responsabili su apposito
registro numerato e vidimato dall'Ispettorato di Ragioneria.
Tutto le suddette operazioni sono sottoposte al controllo dell'Ispettorato
di Ragioneria.
1. Ogni gruppo Consiliare, formalmente costituitosi secondo quanto disposto dallo Statuto della Città, è dotato di un fondo di cassa così come previsto dai vigente Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Apposito atto di determinazione del dirigente del Settore cui fanno capo i Gruppi Consiliari individua tra il personale dipendente, titolare delle Segreterie, l'incaricato dei servizi di cassa ed eventualmente un sostituto che ha il compito di coadiuvare e di sostituire l'incaricato in caso di sua assenza o impedimento.
1. Spetta agli incaricati dei fondi di cassa presso i Gruppi
Consiliari ed eventualmente ai loro sostituti:
1) il pagamento delle spese, effettuate secondo le indicazioni
del rispettivo Capogruppo ed autorizzate dai Dirigente di Settore,
necessarie per il buon funzionamento del Gruppo, così come
previsto dal Regolamento delle
adunanze dei Consiglio Comunale;
2) L'obbligo della resa del conto mediante predisposizione di
apposita determinazione e del versamento dell'eventuale avanzo
di gestione risultante, da effettuare entro il mese di febbraio
dell'anno successivo alla Civica Tesoreria, e comunque nel caso
di scioglimento del Consiglio Comunale o del Gruppo stesso;
3) la predisposizione trimestrale di apposito prospetto riepilogativo
delle spese sostenute e della consistenza residua dei singoli
fondi, da trasmettere all'Ispettorato di Ragioneria;
4) gli incaricati dei servizi di cassa sono tenuti ad eseguire
le registrazioni delle spese effettuate su apposito libro di cassa
debitamente numerato e vidimato dall'Ispettorato di Ragioneria.
2. Tutte le suddette operazioni sono sottoposte al controllo dell'Ispettorato di Ragioneria.