N. 207

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Deliberazione Podestà 1° giugno 1937 (Giunta Provinciale Amministrativa 23 dicembre 1937 Div. Sanità n. 37875/4291), modificata con deliberazione Consiglio Comunale 9 marzo 1964 (Prefettura 31 marzo 1964 Div. IV n. 2195/2.272.34), con deliberazioni Consiglio Comunale 3 novembre 1980 (mecc. 8006990/21) esecutiva 2 dicembre 1980, e 5 dicembre 1994 (mecc. 9407112/21), esecutiva 9 gennaio 1995.

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INDICE

NATURA E MODALITÀ DELLE CONCESSIONI
ARTICOLI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLI
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

DELIBERA C.A. ACQUEDOTTO


NATURA E MODALITÀ DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 1

1. L'Azienda Acquedotto Municipale di Torino concede normalmente erogazioni di acqua potabile col sistema a contatore. Concede altresì erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione di incendi.

2. Le concessioni possono essere ordinarie o provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nella scrittura di somministrazione di cui al seguente articolo 3.

3. Le concessioni di erogazione sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto l'Azienda può vietarne l'uso per altre incombenze (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, ecc.) per giustificati motivi tecnici o quando si tratti di erogazioni derivate da impianti collinari, comprendenti un sollevamento supplementare dell'acqua.

ARTICOLO 2

1. La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dello stabile; può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nullaosta scritto del proprietario.

ARTICOLO 3

1. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante e dal Direttore dell'Acquedotto, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo e di registro, in un solo originale che rimane presso la Direzione dell'Acquedotto.

2. L'utente è tenuto a pagare un diritto fisso comprendente la spesa della scrittura, oltre il bollo. All'atto della firma del contratto l'utente ne riceve una copia su cada semplice, priva di valore legale. L'utente può comunque richiedere, a sue spese, la stipulazione della scrittura in doppio originale, oppure copia conforme della stessa in cada da bollo, oppure semplice fotocopia priva di valore legale.

3. È pure a carico esclusivo dell'utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte tasse contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, tanto sulle scritture, quanto sulle forniture dell'acqua o sugli apparecchi o comunque in relazione alla somministrazione di acqua.

4. All'atto della stipulazione della scrittura l'utente deve pagare il costo della presa in base a preventivo determinato in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali, maggiorati del 100/o per spese generali.

5. Analogamente deve pagare l'eventuale contributo per il prolungamento di condotta.

6. Per le erogazioni per le quali occorra la costruzione di apposita condotta stradale e/o il potenziamento della rete esistente, l'Acquedotto Municipale, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di imporre, sulla spesa da sostenersi, valutata a preventivo sulla base dei costi correnti di mano d'opera, no li e materiali, aumentati del 10% per spese generali, il seguente contributo:
- erogazioni ad uso prevalente domestico con posa di condotta stradale su sedi pubbliche:
50% per lunghezza di nuova posa fino a 50 m. e per la parte di potenziamento rete;
75% per la parte eccedente 50 m. e sino a 150 m.;
100% per la parte eccedente 150 m.;
- erogazione ad uso industriale o comunque non domestico o ad uso domestico, ma con posa su sedi private: 100%.

7. Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nella locazione di un esercizio o nell'esercizio dell'attività in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione, pagando il diritto fisso di cui al 20 comma, a condizione che il predecessore abbia soddisfatto tutti i suoi obblighi verso l'Azienda. I consumi maturati dall'ultima lettura del contatore fino alla data di nuova stipula saranno regolati fra le parti in un rapporto fra privati fatte salve condizioni diverse che permettano l'emissione di una bolletta a conguaglio al predecessore.
In questo caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data di lettura del contatore.

8. Quando vengono riscontrati scoperti di pagamento relativi a fatturazioni di periodi precedenti, si procederà a sottoscrivere con il subentrante un nuovo contratto di fornitura. Contestualmente si darà luogo alla lettura del contatore o alla sua sostituzione con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data a carico del predecessore; non escluso l'inserimento nella procedura di recupero del credito perdurando lo stato di morosità del medesimo. Al subentrante saranno fatturati i consumi a decorrere dalla data di lettura o sostituzione del contatore; le spese determinate al precedente 2° comma saranno addebitate in bolletta alla prima fatturazione.

9. L'utente, che richiede la riattivazione di una concessione di erogazione già a suo nome e cessata, ma non smantellata deve pagare le spese di riattivazione a preventivo.

10. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente si deve stipulare una nuova scrittura e all'atto della sua stipulazione l'utente deve pagare, oltre alle spese di contratto, l'importo della nuova presa determinato in base ai criteri stabiliti al comma 4° del presente articolo.

11. Per le prestazioni ed i lavori di carattere occasionale che fossero richiesti dall'utente ed eseguiti dall'Azienda, le spese relative saranno rimborsate in base a preventivo o deconto determinati in analogia a quanto previsto al comma 4°.

12. Qualora, in relazione all'effettivo consumo ad esclusivo giudizio della Direzione dell'Acquedotto, sia necessaria la sostituzione del contatore con altro di diametro diverso, non occorre la stipulazione di una nuova scrittura. La sostituzione è fatta a cura e carico dell'Acquedotto, mentre a cura e carico dell'utente devono essere eseguite le necessarie modifiche dell'impianto privato.

13. Qualora, dopo la stipulazione del contratto ed in corso del medesimo, l'utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi all'Acquedotto per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio dall'Acquedotto a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'utente. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

ARTICOLO 4

1. La scrittura ha la durata normale a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui viene stipulata; ove un mese prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, essa si intende tacitamente rinnovata a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo e così di seguito. La rinnovazione si intende fatta in base alle condizioni del Regolamento e tariffe che saranno vigenti alla data della rinnovazione stessa.

ARTICOLO 5

1. Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o dell'industria o di scioglimento della locazione può concedersi la risoluzione anticipata della scrittura mediante preavviso di un mese ed a condizioni da convenire caso per caso.

2. Nel caso di vendita dello stabile o di cessione dell'esercizio, l'utente cessante deve darne immediato avviso scritto all'Acquedotto, il quale provvederà alla chiusura della presa, salvo che contestualmente il subentrante non provveda alla voltura del contratto a proprio nome o alla stipulazione di un nuovo contratto secondo quanto previsto dall'articolo 3.

3. Nel caso di disdetta comunicata dall'utente locatario, in forza dell'articolo 2, questi dovrà altresì darne comunicazione alla proprietà, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.

4. Trascorsi 30 giorni dalla data di pervenimento dell'avviso di cui al 2° comma, l'Azienda, qualora non venga stipulata una nuova scrittura con il subentrante, provvederà d'ufficio alla cessazione ed eventualmente a suo esclusivo giudizio, anche allo smantellamento dell'impianto.

ARTICOLO 6

1. Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
b) il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un quarto del quantitativo massimo contrattuale riferito allo stesso periodo ed in ogni caso non può essere inferiore ad un metro cubo al giorno;
c) gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche spettacoli viaggianti, ecc., pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una adeguata cauzione, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco, l'accertamento dell'integrità delle installazioni dell'Acquedotto e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l'installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, prima del rimborso della cauzione.

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

1. L'acqua viene somministrata all'utente al rubinetto di presa. collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico, al piede del muro perimetrale dello stabile, oppure al limite della proprietà privata, in modo che gli agenti dell'Acquedotto possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo. Le erogazioni si intendono poste in esercizio, quando le opere da eseguire dall'Acquedotto siano compiute e pronte a funzionare. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti. Il mese incominciato è computato per intero.

2. La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa, con le eccezioni previste dal presente Regola mento. I richiedenti di nuovi allacciamenti sono obbligati alla separazione contrattuale delle utenze destinate a negozi, officine ed esercizi pubblici, dalle utenze di appartamento, globalmente intese.

3. L'utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione dell'Acquedotto, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

ARTICOLO 8

1. Spetta all'Acquedotto Municipale stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'utente o consentito dall'Acquedotto stesso, scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

2. Qualora durante l'effettivo esercizio della presa la Direzione ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, essa può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorrano modifiche dell'impianto privato l'utente, dietro segnalazione scritta da parte dell'Azienda, avrà l'obbligo di eseguirle.

3. In linea di massima l'Azienda assicura una pressione di distribuzione al punto di consegna variabile da un minimo di 25 metri ad un massimo di 50 metri di colonna d'acqua, riferiti al piano stradale.

4. Qualora l'altezza dell'edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata e che l'Azienda è tenuta a far conoscere all'utente, oppure l'edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, questi dovrà provvedere all'alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione direte mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni dell'articolo 10.

5. La pressione massima di 50 m. di colonna d'acqua in rete può essere superata in talune località e negli impianti collinari: in tal caso l'utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere la pressione dell'impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, all'Azienda od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.

6. L'Azienda, a seguito di modifiche direte o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all'utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l'utente possa provvedere a sue cure e spese ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.

ARTICOLO 9

1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite dello stabile e per la sola parte riferentesi al suolo pubblico, sono eseguite, provviste e mantenute dall'Acquedotto contro pagamento delle somme determinate come dall'articolo 3 e nella scrittura. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà dell'Acquedotto, anche se l'utente ha dovuto pagare l'importo della presa ed il concorso per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto ai sensi dell'articolo 3.

2. Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente all'Acquedotto e sono vietate agli utenti ed a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva della Direzione dell'Acquedotto, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

ARTICOLO 10

1. Gli impianti delle condotte di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, in conformità alle vigenti leggi e normative, sia per quanto riguarda la costruzione che per i materiali da utilizzare, valendosi, nella esecuzione di impresa di propria fiducia.

2. L'Acquedotto Municipale si riserva la facoltà di prescrivere le condizioni e le cautele opportune nell'interesse del servizio.

3. Per ciò che riguarda il numero e il diametro delle condotte interne si richiamano le normative alle quali sono soggetti gli impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua potabile; oltre che le disposizioni alle quali sono sottoposte le concessioni edilizie.

4. In particolare, si dovrà assegnare alle condutture private interne per la distribuzione dell'acqua potabile numero e diametro tali per cui possa essere garantita l'erogazione, contemporanea a tutti i piani di almeno un rubinetto della portata di 1/20 di litro al secondo per alloggio in relazione alla pressione che ha l'acqua nelle condotte stradali. Ove sia necessario si dovrà, in conformità all'articolo 8, provvedere alla realizzazione delle condizioni di cui sopra con un impianto di sollevamento privato realizzato secondo le prescrizioni indicate più avanti.

5. Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato nel punto più vicino possibile al pozzetto esterno; in ogni modo la condotta fra il pozzetto esterno ed il contatore deve sempre essere sgombra e ben visibile; inoltre la conduttura interna deve essere provvista immediatamente dopo il contatore, di giunto di dilatazione, rubinetto di prova e scarico, dispositivo automatico di sezionamento, saracinesca di intercettazione e rubinetto di scarico dell'impianto privato.

6. Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere di tipo idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni nella pressione direte, un eventuale riflusso nelle condutture dell'acquedotto dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.

7. Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a clapet, disconnettore, ecc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dalla Direzione dell'Acquedotto all'utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata.

8. Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.

9. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

10. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.
Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'utente in caso di interruzione del flusso dell'acqua.
Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, l'Azienda, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi di limitazione della portata, restando sollevata da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l'utente.

11. È fatto divieto di collegare cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di presa, al contatore, alle tubazioni della rete interna.

ARTICOLO 11

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati dalla manomissione e da guasti la conduttura di presa, il contatore e gli altri apparecchi. Egli è responsabile verso l'Acquedotto Municipale dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione.

2. L'utente dovrà provvedere ad adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti, anche con il lasciare defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite da agenti dell'Acquedotto; possono essere eseguite dall'utente, se autorizzato dalla Direzione dell'Acquedotto stesso. In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

3. L'utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. L'Acquedotto non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoprandosi, quando possibile, a segnalare all'utente tali anomalie.

4. Qualora l'utente segnali all'Azienda l'esistenza di una fuga sull'impianto interno, a valle del contatore, ha diritto ad una revisione della bolletta a condizione che:
a) la fuga sia di natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dall'utente o da terzi;
b) sia stata eseguita la riparazione dell'impianto;
c) venga tempestivamente presentata richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

5. I criteri di revisione della bolletta sono stabiliti dai vigenti atti deliberativi aziendali.

ARTICOLO 12

1. L'Acquedotto Municipale ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.

2. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante all'Acquedotto e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto all'Acquedotto di sospendere il servizio fino a che l'utente abbia soddisfatto l'Acquedotto stesso di ogni suo avere per acqua consumata, spese, danni e simili e gli abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità non inferiore al costo di mc 200 di acqua alla tariffa base.

3. Ciò nonostante l'utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali, né può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

ARTICOLO 13

1. L'Acquedotto non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a guasti di impianti, fughe o indifferibili interventi di manutenzione pure provvedendo, quando è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, né può assumere obbligo di preavvisare l'utente in ogni caso di sospensione del servizio, in particolare. quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

2. L'utente, nel suo interesse deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno e non può pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto. L'acqua erogata dall'Azienda risponde ai criteri di qualità fissati dal D.P.R n. 236/88 per le acque destinate al consumo umano.

3. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua.

4. L'utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione all'Azienda che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

5. L'Acquedotto non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell'utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'utente medesimo.

6. Avuto riguardo agli obblighi dell'utente particolarmente spettantigli in forza degli articoli 11 e 17, l'Acquedotto non può mai essere tenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscita di acqua sia nel tratto di tubazione a valle del rubinetto di presa fra questo e il contatore, sia dal contatore stesso per qualsiasi causa.

ARTICOLO 14

1. Il pagamento delle somme dovute all'Acquedotto deve essere effettuato dall'utente, alle relative scadenze indicate sulle bollette, presso la Cassa dell'Acquedotto, contro rilascio di regolare quietanza o a mezzo Banca o a mezzo Conto Corrente Postale.

2. In caso di ritardato pagamento, dopo un preavviso minimo di dieci giorni, l'Acquedotto può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso, l'utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione di:
- L. 30 per ogni mille lire o frazione, con un minimo di L. 300, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza indicata sulla bolletta;
- L. 50 per ogni mille lire o frazione, con un minimo di L. 500, per i pagamenti effettuati tra il 31° giorno e il 60° giorno;
- L. 70 per ogni mille lire o frazione, con un minimo di L. 700, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno.

3. Inoltre, l'utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate dall'Azienda.

4. Su tutte le somme a debito dopo un ritardo di pagamento superiore all'anno, in aggiunta all'indennizzo di cui sopra, saranno dovuti gli interessi legali.

ARTICOLO 15

1. Per ciascuna erogazione a contatore destinata ad usi civili comprendenti esclusivamente i consumi domestici propriamente detti e gli usi igienici e sanitari ovunque applicati, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo impegnato e garantito dall'utente, da pagare anche se non consumato. Tale consumo trimestrale minimo è determinato dal tipo delle utilizzazioni per le quali la derivazione è costituita.

2. Per le utenze destinate ad abitazione, il minimo trimestrale di cui al 1° comma, può essere scelto dall'utente tra il valore minimo di 25 mc/trim. e massimo di 38 mc/trim. per appartamento.

3. Per le utenze diverse dall'abitazione, il minimo trimestrale di cui al 1° comma, può essere scelto dall'utente in misura non inferiore al 50% dei valori massimi riportati in tabella, sia se costituenti utenza diretta, sia se comprese nell'ambito di utenze condominiali.

USO COMMERCIALE:
Negozi in generale mc/trim. 30
Uffici Banche mc/trim. 30
Lavanderia ad acqua mc/trim. 250
Bar mc/trim. 150
Ristorante mc/trim. 250
Cinematografi Teatri mc/trim. 200
Sala Danze mc/trim. 200
Alberghi e Pensioni (per ogni posto letto) mc/trim. 20
Ospedali Case di Cura (per ogni posto letto) mc/trim. 35
Collegi Convivenze per l'istruzione o Religiose (per ogni convivente) mc/trim. 20
Scuole, asili, oratori (per ogni allievo) mc/trim. 2
Circoli ricreativi, culturali, palestre (per n. presenze/giorno) mc/trim. 2

USO ARTIGIANALE:
Artigiani fino a 10 addetti mc/trim. 50
Gli altri casi di utilizzazione commerciale o artigianale non contemplati dalla precedente tabella, sono trattati per analogia.

USO AGRICOLO: mc/trim. 45
Aziende frutticole, orticole, floricole (riservata agli operatori in possesso di
iscrizione al Servizio Contributi Agricoli Unificati *SCAU+). mc/trim. 100

USO INDUSTRIALE (per addetto): mc/trim. 3

USO ALLEVAMENTO ANIMALI: a consumo
Compete esclusivamente agli allevatori in possesso di iscrizione SCAU e C.C.I.A.A. ed a condizione che la fornitura sia destinata solo all'attività di allevamento esercitata in locali muniti di presa propria. Negli usi promiscui ove non fosse possibile procedere alla separazione degli impianti, il minimo trimestrale impegnato e garantito dall'utente, viene calcolato sulla base del numero dei capi grossi, in aggiunta al minimo trimestrale impegnato e garantito dall'utente per l'uso domestico:
per ogni capo (bovino, equino, caprino) mc/trim. 2.

4. Gli altri casi di utilizzazione per uso agricolo o allevamento animali non contemplati nella precedente tabella, sono trattati per analogia.

5. In ogni caso per tutte le utenze disciplinate dal presente articolo, il minimo contrattuale trimestrale impegnato e garantito dall'utente non potrà essere inferiore ai valori minimi determinati dalle precedenti norme.

6. Il quantitativo minimo impegnato e garantito dall'utente è comprensivo del quantitativo da erogarsi a tariffa agevolata ove ne ricorra l'applicazione ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari.

7. E' facoltà dell'utente richiedere la revisione del minimo contrattuale impegnato e garantito qualora vengano a modificarsi le condizioni di destinazione ed uso del fabbricato.

8. Fatto salvi i casi espressamente autorizzati dalla Direzione, la revisione del minimo deve essere richiesta dall'utente entro il 30 novembre di ogni anno solare e, ove concessa, troverà applicazione con la prima fatturazione successiva alla richiesta.

9. La variazione contrattuale del minimo impegnato comporta la stesura di una nuova scrittura con addebito all'utente delle sole spese di bollo.

10. Nei casi di comprovata necessità, l'utente può richiedere la rimozione temporanea del contatore mantenendo attivi gli effetti contrattuali e riconoscendo all'Azienda la corresponsione di un minimo contrattuale impegnato e fatturato alla tariffa base vigente, rapportato al diametro di presa secondo la seguente tabella:
da diam. 13 a diam. 20 20 mc/trim.
da diam. 25 a diam. 30 60 mc/trim.
da diam. 40 a diam. 50 150 mc/trim.
da diam. 80 e oltre 200 mc/trim.

11. L'utente può liberamente attingere acqua dalla presa fino ad un quantitativo massimo trimestrale pari a tre volte il valore limite del minimo trimestrale e indipendentemente dalla scelta operata dall'utente ai sensi delle predette norme, mentre l'attingimento massimo orario può raggiungere il valore di una volta e mezzo il quantitativo di un'ora di attingimento medio, riferito al massimo trimestrale.

12. Il calibro della presa e del contatore è fissato dalla Direzione in base al presunto consumo massimo orario previsto come sopra.

13. La Direzione si riserva, a suo esclusivo giudizio, di variare il calibro del contatore senza dar luogo a variazioni contrattuali.

ARTICOLO 16

1. Per le erogazioni ad uso industriale o misto, o comunque non esclusivamente civile, qualora siano concesse, la Direzione dell'Acquedotto stabilisce, a suo insindacabile giudizio, e come previsto all'articolo 8, il calibro della presa e del contatore, in funzione del consumo massimo orario richiesto dall'utente ed accettato dall'Acquedotto.

2. Conseguentemente, è fissato nella scrittura un consumo trimestrale minimo garantito, concordato, caso per caso, fra la Direzione dell'Acquedotto e l'utente in base al consumo massimo orario ed alle altre circostanze locali dichiarate dall'utente.

3. La Direzione dell'Acquedotto ha in ogni caso diritto di modificare il calibro del contatore e il consumo trimestrale garantito, anche in corso di contratto, sia per cause derivanti da necessità dell'Acquedotto sia per cambiamenti riscontrati nell'utilizzazione.

4. Ne seguiranno le conseguenti variazioni contrattuali anche in riferimento alla quota fissa di utenza per nolo contatore secondo la tariffa in vigore.

5. Per le utenze industriali in atto, che richiedano un minimo diverso da quello pattuito, la variazione potrà essere concessa fino ad un impegno pari ad un terzo del consumo medio trimestrale dell'anno precedente.

6. Nei casi in cui sia impossibile una valutazione reale del consumo in base alle precedenti norme, ed in particolare nei casi d'impianto di nuova presa per uso industriale, il consumo trimestrale minimo garantito potrà essere inizialmente commisurato al diametro di presa concesso dall'Acquedotto con i seguenti valori fissi:
presa diam. 13 mm. mc. 50 trimestrali
presa diam. 20 mm. mc. 200 trimestrali
presa diam. 25 mm. mc. 400 trimestrali
presa diam. 30 mm. mc. 600 trimestrali
presa diam. 40 mm. mc. 1.000 trimestrali
presa diam. 50 mm. mc. 2.500 trimestrali
presa diam. 60 mm. mc. 3.500 trimestrali
presa diam. 80 mm. mc. 5.000 trimestrali
presa diam. 100 mm. mc. 10.000 trimestrali
presa diam. 150 mm. mc. 20.000 trimestrali
presa diam. 200 mm. mc. 30.000 trimestrali

7. Per superiori necessità, l'Acquedotto si riserva la facoltà di ridurre o, all'occorrenza, sospendere le erogazioni concesse per uso industriale.

8. Sono anche comprese nella regolamentazione prevista dal presente articolo:
- le utilizzazioni per raffreddamento sia tecnologico che ambientale, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per forza motrice, comunque e dovunque applicate;
- le utilizzazioni per piscine natatorie private;
- ogni altra utilizzazione non inequivocabilmente definibile come uso domestico propriamente detto od uso igienico-sanitario.

9. Nei casi di utenze per uso industriale o misto che comprendano utilizzazioni ad uso civile, anche in stabilimenti industriali, per le quali siano fissati nella tabella dell'articolo 15 i valori dei consumi minimi trimestrali garantiti, l'utente ha facoltà di scegliere il minimo da lui ritenuto più favorevole tra quanto derivante dall'esclusiva applicazione della suddetta tabella e quanto proposto dall'Acquedotto in applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 17

1. Sempre quando possa farsi comodamente, il contatore deve essere col locato nell'interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo ne a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli agenti dell'Acquedotto possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo, ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore.

2. Ove non siano possibili tali condizioni, il contatore deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa ed il cambio del contatore stesso e ne sia facile la lettura.

3. Il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dall'Acquedotto.

4. Nel caso che il contatore sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l'utente dovrà produrre all'Azienda l'autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.

5. Il locale o pozzo destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia o telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc..

6. Sono a carico dell'utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore, la sua custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere occasionato dall'acqua sfuggita dal contatore medesimo e dalla tubazione fra la presa ed il contatore.

7. In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili all'Azienda, quest'ultima procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell'anno precedente, semprechè le condizioni di consumo non siano cambiate.

8. In quest'ultimo caso, ovvero nel caso di nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base agli elementi tecnici ed amministrativi disponibili.

9. Quando l'impossibilità di leggere il contatore dipenda da cause dipendenti dall'utente, ed avendone fatta segnalazione al medesimo, l'Acquedotto ha diritto a sospendere l'erogazione qualora l'utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro il termine di tre mesi.

ARTICOLO 18

1. L'Acquedotto provvede e mantiene il contatore, che rimane sempre di sua proprietà; all'atto della posa lo dà in consegna all'utente (o a chi per esso) che deve rispondere della sua buona conservazione. lì cambio del contato re per manutenzione ordinaria viene fatto a cura e spese dell'Acquedotto; in ogni altro caso il cambio viene fatto a cura dell'Acquedotto e a spese dell'utente. In particolare, si conferma che non sono comprese nella manutenzione ordinaria del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.

ARTICOLO 19

1. A titolo di nolo dello strumento di misura (contatore) viene pagata dall'utente all'Acquedotto una quota trimestrale fissa determinata in ragione degli impegni minimi contrattuali definiti come ai precedenti articoli, e secondo lo scaglionamento previsto dalla tariffa in vigore

ARTICOLO 20

1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale dell'Acquedotto.

2. Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo avviene in base ai criteri previsti al 7° comma dell'articolo 17.

3. L'utente può chiedere e presenziare alla verifica del contatore che sarà eseguita presso i locali dell'Azienda con adeguata strumentazione. La spesa relativa, determinata in base alle disposizioni dell'articolo 3, è a carico dell'utente se le indicazioni, a deflusso ed a pressione normale, non risultino errate a suo danno, con la tolleranza del 5%.
Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'utente, con una percentuale superiore al 5%, è rimborsato all'Utente stesso, oltre alla spesa di cui sopra, il corrispettivo del maggior consumo dovuto alla percentuale di errore superiore al 5%, e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, a partire dalla bolletta in contestazione

ARTICOLO 21

1. La fatturazione dei consumi può essere trimestrale o semestrale. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'utente si impegna a pagare quanto fatturato dall'Azienda in conseguenza dei metri cubi consumati, nel nolo contatore, dei canoni del servizio antincendio e di ogni altro onere derivante dal servizio e/o disciplinato dalle norme contrattuali.

ARTICOLO 22

1. Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc., da pagare, anche se non consumato, in via anticipata coi canoni relativi. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessun abbuono si fa in caso di consumo interiore alla quantità dichiarata che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.

2. Il prezzo dell'acqua e la quota fissa a titolo di nolo del contatore sono quelli della tariffa in vigore.

ARTICOLO 23

1. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici.

ARTICOLO 24

1. La quantità d'acqua, in base alla quale viene concessa l'erogazione a deflusso continuo, è quella defluente liberamente in 24 ore al livello del suolo stradale dalla lente applicata al rubinetto di presa. Le erogazioni sono fornite per quantità eguali ad un metro cubo giornaliero ed a multipli interi di un metro cubo fino a 10 metri cubi giornalieri; oltre a questa quantità le erogazioni si concedono solo per multipli interi di 5 metri cubi giornalieri fino a cinquanta, e di dieci metri cubi oltre i cinquanta metri cubi giornalieri.

2. Il corrispettivo annuo, da pagare a rate trimestrali posticipate, è quello della tariffa vigente all'epoca della somministrazione.

ARTICOLO 25

1. Le norme dei precedenti articoli 23 e 24 circa la quantità dell'acqua da fornire e il modo della misura, si applicano anche alle erogazioni provvisorie a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Il corrispettivo deve essere però pagato anticipatamente per tutta la durata della concessione, in base alle tariffe in vigore.

ARTICOLO 26

1. Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:
1) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi;
2) sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore.

ARTICOLO 27

1. Nel caso 1) dell'articolo precedente l'utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dallo bocche esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, contro pagamento dei soli canoni stabiliti dalle tariffe vigenti a forfait per bocche da incendio.

2. Nessuna responsabilità assume l'Acquedotto circa l'efficacia dell'uso delle bocche e sul valore della pressione direte.

3. Dell'avvenuta apertura delle bocche l'utente deve dare avviso all'Acquedotto entro 24 ore.

4. L'apertura delle bocche tana in ogni altra occasione senza il consenso dell'Acquedotto, o la mancanza dell'avviso di apertura in caso di incendio, dà luogo all'applicazione dell'articolo 12.

5. Il canone di tariffa corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di sei centimetri Se il diametro interno fosse maggiore o minore di sei centimetri, il. canone da pagare sarà aumentato o diminuito nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

6. Il canone è comprensivo dell'intervento di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature utilizzate per le verifiche semestrali di legge. Agli effetti del la determinazione del canone vengono qualificate come domestiche le con cessioni ad uso esclusivo di fabbricati destinati alla residenza. Tutte le altre concessioni sono equiparate a quelle industriali.

7. Tutta la rete privata deve essere costruita dall'utente secondo le prescrizioni dell'Acquedotto, in modo da assicurarne visibilità ed ispezionabilità. Non può essere interrata senza cunicolo o controtubo di protezione ed idonei pozzetti di ispezione. Casi particolari giustificati, di deroga alla precedente norma, se accettati dall'Acquedotto, saranno soggetti al canone di precarietà.

8. Per ogni punto di utilizzazione o bocca e per ogni apparecchiatura, derivati o inseriti sulla rete privata dipendente dalla presa e sotto pressione dell'Acquedotto è stabilito un canone in misura fissa da pagare indipendentemente dal tipo o dal diametro dell'installazione e determinato in base alle tariffe vigenti.

9. Sono definiti punti di utilizzazione o bocche:
- gli idranti, i gruppi per attacco motopompa (considerati come un punto di utilizzazione, ancorché costituiti da più apparecchi), i gruppi di comando d'impianti a pioggia o le saracinesche di ogni settore a ugelli (altresì considerati come un punto), i superidranti (considerati tanti punti di utilizzazione quanti sono i bocchettoni di cui sono dotati), e qualsivoglia dispositivo in genere atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio.

10. Sono definite apparecchiature:
- le valvole (ad es.: di non ritorno), le saracinesche (ad es.: di sezionamento della rete privata), i rubinetti (ad es.: di scarico), ed altre apparecchiature in genere non propriamente destinate all'impiego antincendio, ma collocate sulla rete privata alimentante i punti di utilizzazione e necessarie all'efficienza della rete stessa.

11. Ai fini di eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione della pressione si richiama quanto disposto a110 comma dell'articolo 13.

12. Tocca all'utente provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione alla presa concessa ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità.

13. È di esclusiva pertinenza e totale responsabilità dell'utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto effettuando periodiche verifiche, per le quali potrà richiedere l'intervento dell'Acquedotto per la rimozione e la successiva ricollocazione dei sigilli ad ogni punto di utilizzazione od apparecchiatura verificati.

14. La presa è normalmente aperta; l'impianto privato da essa alimentato deve essere dotato di rubinetto di prova e scarico e di sezionamento automatico collocati sulla tubazione privata, il più vicino possibile alla presa. Detto impianto privato può essere totalmente o parzialmente sotto pressione dell'Acquedotto.

16. L'utente è tenuto a documentare dettagliatamente all'Acquedotto, con disegni adeguati, regolarmente firmati, il proprio impianto, a partire dalla presa.

17. L'utente deve adottare tutte le cautele e gli accorgimenti anche successivamente prescritti caso per caso dall'Acquedotto.

18 L'Acquedotto si riserva in ogni tempo il diritto di verificare, con apposito contatore, se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'utente, alla tariffa base vigente, l'importo dell'acqua che risulti dispersa.

19. Nel caso 2) dell'articolo 26, relativo a bocca incendio innestata sopra una presa di distribuzione dell'acqua per altri usi, munita di contatore, e per la quale non vi è corresponsione di canone, tutta l'acqua consumata, compresa quella eventualmente utilizzata per l'estinzione d'incendi, sarà misurata a contatore e addebitata secondo le tariffe vigenti.

20. Sono considerati sotto pressione dell'Acquedotto anche quegli impianti che, pur disponendo di alimentazione da altra provenienza e con diversa pressione, abbiano la presa dell'Acquedotto collegata in modo tale da consentire il flusso dell'acqua proveniente dalla presa senza necessità d'interventi di qualsiasi sorta.

21. Tutti gli impianti antincendio con possibilità di altra alimentazione dovranno essere muniti di un disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, atto ad impedire il riflusso dell'acqua nella rete dell'Azienda.

ARTICOLO 28

1. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne, nonché le spese di ripiombatura delle bocche ed apparecchiature eccedenti quelle previste al 6° comma dell'articolo 27, sono a carico dell'utente.

2. Il canone deve essere pagato alle scadenze indicate in bolletta in base alla tariffa in vigore.


 
 ANNO 1995

 

 VERBALE N. 1

AZIENDA ACQUEDOTTO MUNICIPALE DI TORINO

COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1995

Comunicazioni del Presidente.

"Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile". Modificazioni. Approvazione del Consiglio Comunale.
Con deliberazione n. mecc. 9407112/21 del 5 dicembre 1994, esecutiva dal 9.1.1995, il Consiglio Comunale della Città di Torino ha approvato, con modificazioni, il nuovo testo del "Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile", deliberato dalla C.A. aziendale con provvedimento 28.7.1994/11-217 e recante le modificazioni necessarie per adeguare il testo vigente a suo tempo approvato con deliberazione Podestà di Torino del 1.6.1937 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale di Torino con deliberazione 9.3.1964 e seguenti, alle mutate condizioni della distribuzione idrica, sia sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto amministrativo-contrattuale, nonché per allineare le disposizioni regolamentari a quelle contenute nella "Carta del sevizio" approvata con deliberazione CA. 28.7.1994/11-218.
Il testo approvato dal Consiglio Comunale viene allegato alla presente.
Stante l'intercorsa esecutività della deliberazione comunale, ma in considerazione dei necessari tempi di pubblicazione all'Albo Pretorio fino al prossimo 8 febbraio, al nuovo testo regolamentare verrà data decorrenza 1° marzo 1995 previo necessario preavviso all'utenza.

La Commissione Amministratrice prende atto delle modifiche apportate dal Consiglio Comunale al testo del "Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile", approvato con deliberazione CA. 28.7.1994/11-217, e della relativa decorrenza dal 1° marzo 1995.

 Il Segretario Generale
(Dott. Antonio Orlandini)
 

 Il Presidente
(lng. Giulio Cesare Bertolucci)