N. 206
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007.
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Programmazione
Articolo 3 - Domanda di contributo
Articolo 4 - Modalita' di erogazione
Articolo 5 - Responsabilita'
Articolo 6 - Coordinamento e documentazione
Articolo 7 - Contributi di carattere eccezionale
Articolo 8 - Servizi ed agevolazioni
Articolo 9 - Contributi delle Circoscrizioni
1. Ai sensi del 2° comma
dell'art.
80 dello Statuto*, l'Amministrazione
Comunale puo' concorrere con contributi alla realizzazione dei
progetti ed iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati
senza fini di lucro, purche' rientranti nei fini istituzionali
del Comune.
A tali effetti sono ad essi riconducibili:
a) le attivita' culturali scientifiche ed educative;
b) la celebrazione solenne di anniversari di personaggi
della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze
civili, religiose e politiche;
c) la promozione dell'immagine della Citta' anche con
convegni, mostre e saloni o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione
del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
d) le attivita' sportive e ricreative del tempo libero,
scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
e) la promozione e sviluppo del turismo e delle attivita'
economiche e commerciali oggettivamente intese;
f) le attivita' umanitarie, socio assistenziali;
g) la promozione della solidarieta' nazionale ed internazionale;
h) l'attivita' di prevenzione e recupero del disagio giovanile,
di incentivazione della formazione professionale e di solidarieta'
sociale;
i) la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
urbano;
e le attivita' comunque caratterizzate da un rapporto significativo
con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni
e gli interessi della Citta'.
L'Amministrazione dovrà richiedere che tali progetti si
svolgano in assenza di barriere architettoniche; od in alternativa
esista l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate
al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo
spostamento, per l'audizione, ecc..
2. Le presenti disposizioni sono applicabili anche ai contributi di cui al l° e al 4° comma dell'art. 80 dello Statuto* qualora le deliberazioni quadro e programmatiche e le convenzioni ivi previste non dispongano altrimenti.
* riferimento al vecchio testo dello Statuto - nel nuovo (approvato con deliberazione n. 76 del 27 marzo 2001) l'articolo è rinumerato con 77 (Contributi)
3. La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.
1. L'Amministrazione procede al riparto anno per anno su appositi capitoli di bilancio, corrispondenti alle varie aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.
3. Ai sensi del 3° comma dell'art. 80 dello Statuto* nei casi di contributi destinati ad una pluralita' di progetti della stessa tipologia, l'Amministrazione dovra' procedere osservando criteri omogenei e adottando, ove necessario, apposite delibere-quadro del Consiglio Comunale.
1. Le associazioni iscritte all'apposito registro e gli
altri organismi e enti pubblici e privati che intendono ottenere
un contributo devono presentare formale domanda, con congruo anticipo
rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa
con l'indicazione dei seguenti elementi:
- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o
partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi
del supporto finanziario del Comune;
- dettagliato preventivo di spesa;
- quota di spesa che si intende coprire con il contributo del
Comune;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate
nella realizzazione di iniziative analoghe;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste
di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici,
Istituti di credito, fondazioni o imprese private, nonche' alle
Circoscrizioni;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle
spese sostenute e la relativa documentazione;
- dichiarazione, ai sensi del 2°
comma dell'art.
80 dello Statuto*, che l'eventuale
attivita' commerciale svolta non e' preminente rispetto ai fini
sociali.
2. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere
inoltre corredata da:
- attestazione che indichi l'applicabilita' o meno della ritenuta
IRPEG ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600;
- dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che
le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo
non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.
3. La domanda con sottoscrizione autenticata dal responsabile deve essere inoltrata esclusivamente al Settore dell'Amministrazione o alla Circoscrizione competente nelle materie di attinenza del progetto, dell'iniziativa e della manifestazione proposti per il contributo.
4. Le associazioni iscritte all'apposito Registro possono, nella domanda, rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale al momento dell'iscrizione.
5. La documentazione di cui al presente articolo e' conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/90.
1. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative ricorrenti di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima del 70% ad esecutivita' del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua sara' erogata ad attivita' conclusa su presentazione del rendiconto di cui all'articolo precedente.
3. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.
4. La concessione del contributo è totalmente
o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata,
qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano
realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche
in relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in alternativa
la mancata assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne
la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione,
ecc..
Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi
ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati
e non alle sedi di enti, associazioni e istituzioni organizzatrici.
Qualora l'evento o l'attività promosso abbia luogo nei
locali in cui ha sede l'ente organizzatore, siano essi appartenenti
all'ente, o concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro
titolo, da soggetti, privati o pubblici, incluso il Comune di
Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza
del terzo anno dall'esecutività di questo atto. La stessa
deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali
siano di proprietà comunale o di altri enti pubblici.
1. L'Amministrazione Comunale non puo' essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.
1. Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento,
richiamando l'ultimo comma del precedente punto 3, tutte le domande
di contributo e le proposte di accoglimento devono essere trasmesse
dai Settori ad apposito Ufficio per il necessario coordinamento.
Tale Ufficio provvede altresi' all'aggiornamento della documentazione
dei contributi erogati e dei soggetti beneficiari curando la pubblicazione
annuale dell'apposito elenco.
1. Con espressa motivazione, l'Amministrazione puo' prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.
1. Il Comune puo' sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'art. 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti.
1. Le disposizioni del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, anche per i contributi erogati dalle Circoscrizioni.