N. 206

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007.

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INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Programmazione

Articolo 3 - Domanda di contributo

Articolo 4 - Modalita' di erogazione

Articolo 5 - Responsabilita'

Articolo 6 - Coordinamento e documentazione

Articolo 7 - Contributi di carattere eccezionale

Articolo 8 - Servizi ed agevolazioni

Articolo 9 - Contributi delle Circoscrizioni


Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.  Ai sensi del 2° comma dell'art. 80 dello Statuto*, l'Amministrazione Comunale puo' concorrere con contributi alla realizzazione dei progetti ed iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purche' rientranti nei fini istituzionali del Comune.
A tali effetti sono ad essi riconducibili:
a)  le attivita' culturali scientifiche ed educative;
b)  la celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
c)  la promozione dell'immagine della Citta' anche con convegni, mostre e saloni o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
d)  le attivita' sportive e ricreative del tempo libero, scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
e)  la promozione e sviluppo del turismo e delle attivita' economiche e commerciali oggettivamente intese;
f)  le attivita' umanitarie, socio assistenziali;
g)  la promozione della solidarieta' nazionale ed internazionale;
h)  l'attivita' di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarieta' sociale;
i)  la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano;
e le attivita' comunque caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Citta'.
L'Amministrazione dovrà richiedere che tali progetti si svolgano in assenza di barriere architettoniche; od in alternativa esista l'impegno a fornire assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc..

2.  Le presenti disposizioni sono applicabili anche ai contributi di cui al l° e al 4° comma dell'art. 80 dello Statuto* qualora le deliberazioni quadro e programmatiche e le convenzioni ivi previste non dispongano altrimenti.

* riferimento al vecchio testo dello Statuto - nel nuovo (approvato con deliberazione n. 14 del 2 febbraio 2011) l'articolo è rinumerato con 86 (Contributi)

3.  La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Articolo 2 - Programmazione

1.  L'Amministrazione procede al riparto anno per anno su appositi capitoli di bilancio, corrispondenti alle varie aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.

2.  La valutazione delle domande ed il loro accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.

3.  Ai sensi del 3° comma dell'art. 80 dello Statuto* nei casi di contributi destinati ad una pluralita' di progetti della stessa tipologia, l'Amministrazione dovra' procedere osservando criteri omogenei e adottando, ove necessario, apposite delibere-quadro del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Domanda di contributo

1.  Le associazioni iscritte all'apposito registro e gli altri organismi e enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- dettagliato preventivo di spesa;
- quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private, nonche' alle Circoscrizioni;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione;
- dichiarazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 80 dello Statuto*, che l'eventuale attivita' commerciale svolta non e' preminente rispetto ai fini sociali.

2.  Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:
- attestazione che indichi l'applicabilita' o meno della ritenuta IRPEG ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600;
- dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.

3.  La domanda con sottoscrizione autenticata dal responsabile deve essere inoltrata esclusivamente al Settore dell'Amministrazione o alla Circoscrizione competente nelle materie di attinenza del progetto, dell'iniziativa e della manifestazione proposti per il contributo.

4.  Le associazioni iscritte all'apposito Registro possono, nella domanda, rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale al momento dell'iscrizione.

5.  La documentazione di cui al presente articolo e' conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/90.

Articolo 4 - Modalita' di erogazione

1.  I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta Comunale.

2.  Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative ricorrenti di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima del 70% ad esecutivita' del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua sara' erogata ad attivita' conclusa su presentazione del rendiconto di cui all'articolo precedente.

3.  Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

4.  La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche, od in alternativa la mancata assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l'audizione, ecc..
Tali misure sono riferite alle attività ed eventi promossi ed agli spazi pubblici o privati nei quali verranno realizzati e non alle sedi di enti, associazioni e istituzioni organizzatrici. Qualora l'evento o l'attività promosso abbia luogo nei locali in cui ha sede l'ente organizzatore, siano essi appartenenti all'ente, o concessi in affitto, in comodato o a qualunque altro titolo, da soggetti, privati o pubblici, incluso il Comune di Torino, le misure suddette entreranno in vigore dalla scadenza del terzo anno dall'esecutività di questo atto. La stessa deroga è comunque prevista in generale nel caso i locali siano di proprietà comunale o di altri enti pubblici.

Articolo 5 - Responsabilita'

1.  L'Amministrazione Comunale non puo' essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione.

Articolo 6 - Coordinamento e documentazione

1.  Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento, richiamando l'ultimo comma del precedente punto 3, tutte le domande di contributo e le proposte di accoglimento devono essere trasmesse dai Settori ad apposito Ufficio per il necessario coordinamento.
Tale Ufficio provvede altresi' all'aggiornamento della documentazione dei contributi erogati e dei soggetti beneficiari curando la pubblicazione annuale dell'apposito elenco.

Articolo 7 - Contributi di carattere eccezionale

1.  Con espressa motivazione, l'Amministrazione puo' prescindere dalle presenti disposizioni in relazione alla concessione di contributi finalizzati a interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale.

Articolo 8 - Servizi ed agevolazioni

1.  Il Comune puo' sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'art. 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti.

Articolo 9 - Contributi delle Circoscrizioni

1.  Le disposizioni del presente regolamento valgono, in quanto applicabili, anche per i contributi erogati dalle Circoscrizioni.