N. 176

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 febbraio 1990 (mecc. 8915141/16) esecutiva dal 10 marzo 1990 - Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 21 giugno 1999 (mecc. 9903986/58) esecutiva dal 26 luglio 1999, 11 ottobre 1999 (mecc. 9906163/58) esecutiva dal 15 novembre 1999 e 6 marzo 2000 (mecc. 2000 00159/58) esecutiva dal 10 aprile 2000.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione. Ambito di applicazione

Articolo 2 - Commercio all'ingrosso fuori mercato

Articolo 3 - Gestione del Mercato

Articolo 4 - Commissione di Mercato

Articolo 5 - Commissione di Mercato: funzioni

Articolo 6 - Comitato Consultivo degli Operatori

Articolo 7 - Il Direttore

Articolo 8 - Compiti del Direttore

Articolo 9 - Altro personale dipendente dall'Ente gestore

Articolo 10 - Servizio Sanitario

Articolo 11 - Servizio Annonario

Articolo 12 - Servizio Statistico

Articolo 13 - Servizi di informazione commerciale e alimentare

Articolo 14 - Servizio rilevazione prezzi e compilazione del listino

Articolo 15 - Servizio per l'ordine pubblico

Articolo 16 - Servizio Bancario

Articolo 17 - Facchinaggio

Articolo 18 - Servizi vari

Articolo 19 - Cella refrigerata

Articolo 20 - Servizio di scalo ferroviario

Articolo 21 - Operatori, utenti e consumatori

Articolo 22 - Documenti per accesso al Mercato

Articolo 23 - Altre persone autorizzate ad accedere nel Mercato

Articolo 24 - Posteggi di vendita

Articolo 25 - Concessione dei posteggi

Articolo 26 - Titolarita' dei posteggi e modifiche

Articolo 27 - Gestione dei posteggi di vendita

Articolo 28 - Gestione dei posteggi di vendita - Produttori

Articolo 29 - Utilizzazione di posteggi

Articolo 30 - Corrispettivi e tariffe

Articolo 31 - Minimi di attivita' commerciale

Articolo 32 - Termine e revoca delle concessioni di posteggi

Articolo 33 - Riconsegna dei posteggi di vendita

Articolo 34 - Commissionari e mandatari

Articolo 35 - Disciplina delle vendite

Articolo 36 - Vendita dei funghi

Articolo 37 - Magazzini e deposito

Articolo 38 - Pulizia del Mercato

Articolo 39 - Controllo del peso e strumenti di pesatura

Articolo 40 - Responsabilita'

Articolo 41 - Calendario delle festivita' ed orari

Articolo 42 - Ordine interno

Articolo 43 - Provvedimenti disciplinari

Articolo 44 - Norme transitorie


ARTICOLO 1 - Definizione. Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento, previsto dall'Art. 10 della Legge Regionale 30 ottobre 1979, n. 62, detta norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Torino, istituito e gestito dal Comune di Torino.

2. Per Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso si intende l'area ubicata in via Giordano Bruno 181 attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralita' di venditori e compratori, di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. Tale mercato che costituisce a tutti gli effetti struttura e servizio pubblico persegue tra l'altro le finalita' di assicurare:
- il libero svolgimento della concorrenzialita';
- la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
- l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi;
- la piu' ampia informazione alimentare e commerciale.

4. Agli effetti del presente Regolamento:
- per Mercato si intende il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di cui al comma precedente;
- per Comune si intende il Comune di Torino;
- per Legge Regionale si intende la L.R. n° 62 del 30/10/1979;
- per Direttore si intende il Direttore del Mercato;
- per Commissione di Mercato o Commissione si intende la Commissione consultiva istituita a norma dell'art. 11 della Legge Regionale;
- per operatori si intendono coloro che sono ammessi alle vendite;
- per utenti si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti, esclusi i consumatori;
- per personale del Mercato si intendono gli addetti ai vari servizi e i dipendenti degli operatori e del Comune che lavorano sul Mercato.

5. Nel Mercato sono ammessi esclusivamente i prodotti ortofrutticoli freschi, secchi, conservati e trasformati, comprese le bevande, nonche' le piantine di ortaggi da trapianto.

ARTICOLO 2 - Commercio all'ingrosso fuori mercato.

1. Il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo precedente che si svolge nel territorio comunale, fuori del mercato, e' soggetto alle norme del presente Regolamento che non attengano al funzionamento interno del Mercato.

2. Le operazioni di vendita devono essere conformi agli orari e calendario fissati per il mercato.

3. Per un raggio di due chilometri dal perimetro del Mercato non e' consentita nessuna nuova attivita' commerciale all'ingrosso dei prodotti ammessi nel mercato.

ARTICOLO 3 - Gestione del Mercato.

1. Il Mercato e' gestito direttamente dal Comune di Torino. I proventi della gestione, come previsto dall'art. 14 della Legge Regionale, hanno per obiettivo, il raggiungimento del pareggio di bilancio e debbono essere commisurati a sostenere le spese necessarie al funzionamento del Mercato, all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti - ispirandosi ai criteri di economicita' e funzionalita'. Non sono considerati proventi della gestione le imposte e le tasse; non sono considerate spese di funzionamento quelle relative al servizio sanitario, al servizio per l'ordine pubblico e le spese per lo smaltimento rifiuti limitatamente all'importo corrispondente alla relativa tassa pagata.

2. Con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale potra' essere affidata la gestione ad una societa' consortile per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

ARTICOLO 4 - Commissione di Mercato.

1. Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento, e' costituita, con deliberazione del Consiglio Comunale, una Commissione con funzioni consultive presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta dai seguenti membri:
a) tre rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare;
b) un rappresentante della C.C.I.A.A.;
c) il medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. Torino 1 o un suo delegato;
d) otto rappresentanti degli operatori di cui due dei produttori e sei dei commercianti all'ingrosso, commissionari e mandatari di Mercato;
e) sei rappresentanti degli utenti di cui due dei commercianti in sede fissa, tre dei commercianti ambulanti, o delle cooperative di consumo;
f) un rappresentante del personale del Mercato;
g) un rappresentante degli addetti alla movimentazione;
h) due rappresentanti dei consumatori, designati uno dai sindacati dei lavoratori e uno dalle organizzazioni dei consumatori.

2. Per ciascun componente della Commissione puo' essere nominato, con le medesime modalita', un membro supplente, che potra' intervenire alle sedute in caso di assenza od impedimento del membro effettivo.

3. I rappresentanti degli operatori e degli utenti, del personale e dei consumatori sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria e dai sindacati dei lavoratori delle organizzazioni dei consumatori piu' rappresentativi in sede provinciale. I criteri per determinare il grado di rappresentativita' delle organizzazioni di categoria sono gli stessi utilizzati per la composizione delle Commissioni Comunali istituite a norma delle leggi 426/1971 e 398/1976.

4. Le designazioni devono essere effettuate entro due mesi dalla richiesta; in caso di mancata designazione, il Comune provvedera' provvisoriamente alla stessa.

5. Il Direttore partecipa ai lavori della Commissione con voto consultivo.

6. Il Consiglio Comunale puo' nominare, perche' partecipino ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti e tecnici nelle singole materie e rappresentanti di altri Enti, uffici ed organizzazioni.

7. Analoga facolta' spetta al Presidente della Commissione per singole sedute della medesima.

8. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

9. I rappresentanti del Comune possono essere sostituiti a seguito del rinnovo dell'amministrazione dell'Ente stesso.

10. La Commissione e' convocata dal Presidente per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

11. La convocazione avviene mediante inviti che recano l'ordine del giorno o che devono pervenire ai membri effettivi della Commissione almeno cinque giorni prima della data fissata dalla riunione; gli stessi dovranno informare il loro supplente per l'eventuale intervento sostitutivo.

12. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri, in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

13. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionano dell'Ente gestore.

14. I membri della Commissione che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificati motivi devono essere dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

15. Ai membri della Commissione e alle persone invitate a partecipare ai lavori della stessa spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in conformita' alla normativa vigente.

16. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

ARTICOLO 5 - Commissione di Mercato: funzioni.

1. Le funzioni della Commissione di Mercato sono le seguenti:

A) FUNZIONI CONSULTIVE

a) Pareri obbligatori ma non vincolati in materia di:

1 Regolamento del Mercato e sue variazioni.

2 Bilanci e altri provvedimenti di natura economica concernente la gestione del mercato.

3 Istituzione dei servizi del mercato.

4 Determinazione del numero, delle caratteristiche e delle dimensioni dei posteggi e dei magazzini, e loro verifica sia in rapporto al mutare della struttura del mercato, sia in relazione al volume degli affari, e alle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.

5 Riserva di posteggi e di magazzini ai commercianti, ai commissionari e ai mandatari, ai produttori agricoli, tenendo anche conto della loro specializzazione merceologica.

6 Determinazione dei criteri per la formazione di una graduatoria dei richiedenti la concessione.

7 Determinazione delle modalita' e dei criteri per il rinnovo delle concessioni.

8 Determinazione dei requisiti necessari per subentrare nella concessione.

9 Trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione, per esigenze funzionali organizzative attinenti interessi generali.

10 Corrispettivi di concessione dei posteggi dei magazzini e di ogni altro locale del mercato, nonche' tariffe dei vari servizi, inclusi quelli dati in concessione.

11 Determinazione dei minimi di attivita'.

12 Nomina a Direttore, senza concorso e indipendentemente dall'eta' e dal possesso dei prescritti titoli di studio, di chi gia' svolge le stesse funzioni da almeno cinque anni, in altro mercato.

13 Determinazione del numero degli addetti al servizio di movimentazione merci.

14 Concessione del servizio movimentazione merci a societa', consorzi, cooperative.

15 Modalita' di svolgimento del servizio di movimentazione merci.

16 Espulsione dal mercato dei facchini autonomi e sospensione delle ditte addette alla movimentazione.

17 Modalita' per l'apposizione delle insegne sui posteggi.

18 Frequenza e modi di compilazione e diffusione del listino prezzi.

19 Determinazione degli orari e calendario delle festivita'.

20 Determinazione degli orari e dei giorni di accesso dei Consumatori.

21 Determinazione, nei mercati generali, di orari diversi per i singoli comparti merceologici.

22 Sospensione dei concessionari da ogni attivita' del Mercato per un periodo massimo di tre mesi.

23 Revoca delle concessioni.

24 Numero, caratteristica e modo d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni.

25 Limiti minimi della polizza assicurativa di cui all'art. 40.

b) Pareri non obbligatori ne' vincolanti:

- Su tutte le questioni concernenti il mercato, e l'eventuale area complementare, che le sono sottoposte dal Comune e dal Direttore.

B) FUNZIONI PROPOSITIVE

1 Proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle strutture, attrezzature e servizi del Mercato al fine di assicurare la migliore efficienza ed il massimo contenimento dei costi.

2 Proporre al Comune le modifiche da apportare al presente Regolamento in relazione all'evolversi dell'attivita' degli operatori, degli addetti ai servizi e degli utenti.

3 Proporre integrazioni in materia di' rilevazione prezzi.

4 La Commissione ha sempre la facolta' di formulare proposte in ordine alle attivita' del mercato e alla formazione dei bilanci.

C) FUNZIONI DELIBERATIVE

- Nomina del Comitato Consultivo di operatori.

ARTICOLO 6 - Comitato Consultivo degli Operatori.

1. I pareri e le proposte di cui al precedente articolo, sulla formazione del bilancio preventivo, che il 40 comma dell'art. 14 della Legge Regionale prevede da parte dei rappresentanti delle categorie che operano nel mercato, possono essere formulati da un Comitato Consultivo nominato dalla Commissione di mercato, tra i suoi componenti, presieduto dal Sindaco, o da un suo delegato, e composto da quattro rappresentanti degli operatori ammessi alle vendite, di cui tre dei grossisti e uno dei produttori, da due rappresentanti degli utenti, di cui uno del commercio fisso e uno del commercio ambulante, e da un rappresentante degli addetti alla movimentazione.

ARTICOLO 7 - Il Direttore.

1. Il Direttore del Mercato e' nominato dal Comune a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami.

2. La composizione della Commissione giudicatrice del concorso ed il bando di concorso stesso - nel quale figurano tra l'altro le materie trattate negli esami - sono proposti dal Comune ed approvati dalla Giunta Regionale.

3. Sono ammessi a concorrere alla nomina di Direttore coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze agrarie o lauree equipollenti. Il Comune, tuttavia, sentita la Commissione di Mercato, puo' nominare Direttore, senza concorso e indipendentemente dall'eta' e dai succitati titoli di studio, chi gia' svolge le stesse funzioni, da almeno 5 anni in analogo mercato riconosciuto di' particolare importanza

4. E' altresi' nominato un Vice-Direttore a seguito di pubblico concorso. La nomina del Vice-Direttore non avviene per chiamata diretta ed e' sempre subordinata al possesso del titolo di studio previsto per il Direttore.

5. Il Direttore non puo' svolgere altre attivita' ritenute incompatibili dal Comune e non puo' effettuare consulenze tecniche fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione del Comune medesimo, richieste da Enti istitutori o gestori di altri mercati o da Pubbliche Amministrazioni.

6. Fino a quando il Mercato sara' gestito direttamente dal Comune, considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3094 (mecc. 8807402/04) in data 18 luglio 1988 il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, congiuntamente al Mercato all'ingrosso dei Fiori, e' stato costituito in Settore Amministrativo, il Dirigente "pro-tempore" assegnato alla direzione del predetto Settore assume le funzioni di "Direttore di Mercato", ed il Dirigente di Servizio assegnato dal settore medesimo assume le funzioni di Vice-Direttore.

7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono regolati dalle norme in vigore per il personale dipendente dal Comune di Torino.

ARTICOLO 8 - Compiti del Direttore.

1. Il Direttore, oltre i compiti previsti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento, provvede a:

a) stabilire i turni, gli orari e le modalita' di lavoro e di servizio dei personale comunale e dei Vigili Urbani in forza al Mercato, sentiti i delegati dei lavoratori;

b) accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attivita' all'interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;

c) segnalare tempestivamente al Comune le carenze strutturali e organizzative del Mercato indicando nel contempo le iniziative e gli interventi atti a migliorare i servizi e facilitare le operazioni di' commercializzazione nel Mercato;

d) emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni; eccezionalmente, nei casi di particolare urgenza e se le circostanze lo richiedono, emanare altri idonei provvedimenti. Tanto gli ordini di servizio quanto gli altri provvedimenti devono essere comunicati tempestivamente al Comune ed alla Commissione del Mercato;

e) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento dalla normativa in materia e vigilare circa l'osservanza degli orari prestabiliti;

f) rilasciare, a richiesta degli operatori e degli utenti, le certificazioni concernenti la qualita', la quantita', la varieta' e l'eventuale deprezzamento o l'ordine di distruzione dei prodotti;

g) curare la vendita dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato, mediante i commissionari, i mandatari o, in assenza di questi, mediante altri operatori del Mercato;

h) rendere possibili l'utilizzo di tutte le attrezzature del Mercato per assicurare la buona conservazione dei prodotti;

i) intervenire, se richiesto, per dirimere eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del Mercato;

l) vietare la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli organi sanitari;

m) vietare la vendita e ordinare il ritiro ed imporre la rilevazione della partita di prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme vigenti;

n) adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza previsti dall'Art. 20 della Legge Regionale e riportati nel successivo art. 43 del presente Regolamento e allontanare dal Mercato le persone, che con il loro comportamento turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso.

2. Il Direttore, in stretto rapporto con gli organi del Comune, assicura la piu' ampia collaborazione agli Uffici Statali, Regionali ed agli Enti Locali.

ARTICOLO 9 - Altro personale dipendente dall'Ente gestore.

1. Il Direttore del Mercato e' coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale assunto dall'Ente gestore in relazione alle effettive necessita' funzionali del Mercato segnalate dalla Commissione di Mercato.

2 Fino a quando il Mercato verra' gestito direttamente dal Comune il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al comma precedente e' quello previsto dal Regolamento generale del personale del Comune di Torino.

ARTICOLO 10 - Servizio Sanitario.

1. Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorita' sanitarie competenti - accerta quotidianamente, con l'impiego di un adeguato numero di addetti e soprattutto prima dell'inizio delle contrattazioni, la commestibilita' delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito igienico-sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto, dei contenitori ecc. e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.

2. La divulgazione, in funzione deterrente, dei provvedimenti di cui al comma precedente, avviene secondo le direttive della Giunta Regionale.

3 Il servizio sanitario dichiara la non idoneita' all'alimentazione di determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

4. Il servizio sanitario provvede nel caso di fenomeni epidemici e, inoltre, prescrive gli interventi per assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali soprattutto quando e' necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.

5. L'Ente gestore mette a disposizione del servizio sanitario i locali necessari.

ARTICOLO 11 - Servizio Annonario.

1. Il servizio annonario e' diretto e organizzato dal Direttore nell'osservanza delle disposizioni generali e particolari dettate dal Comune.

2. I controlli per accertare la rispondenza dei prodotti e degli imballaggi alle norme vigenti in materia, ivi compresa la normativa comunitaria, sono effettuati quotidianamente preferibilmente prima delle contrattazioni.

3. La divulgazione dei provvedimenti adottati in conseguenza dei controlli suddetti avviene per gli stessi fini e negli stessi modi previsti per il servizio sanitario, di cui al precedente art. 10.

4. Il personale dell'Ente gestore preposto al Servizio ha libero accesso ad ogni locale adibito alla vendita o al magazzinaggio.

ARTICOLO 12 - Servizio Statistico.

1. Il servizio statistico e' organizzato e diretto dal Direttore in relazione alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica; il servizio si uniforma altresi' alle disposizioni eventualmente emanate dalla Giunta Regionale riguardanti la rilevazione di altre notizie concernenti i prodotti immessi nel Mercato con particolare riguardo alla loro varieta', qualita' e provenienza.

2. La rilevazione ha luogo normalmente agli ingressi del Mercato, a mezzo di dichiarazione resa su moduli opportunamente predisposti, ovvero, a scelta dell'operatore, consegnando una copia delle bolla di accompagnamento.

3. Chi introduce merce nel Mercato e' tenuto a esibire al Direttore, per eventuali operazioni di controllo, la documentazione di accompagnamento atta a verificare l'attendibilita' della dichiarazione di ingresso e a consentire l'ispezione dei veicoli.

4. I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione.

5. Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

6 Il Comune si riserva la possibilita' di dare in affidamento il servizio ad un'azienda specializzata.

ARTICOLO 13 - Servizi di informazione commerciale e alimentare..

1. Il servizio di informazione commerciale ha lo scopo di: attingere ovunque notizie e dati concernenti la produzione, lo scambio (esportazione, importazione, commercio interno), il consumo e le quotazioni dei prodotti, oggetto di commercializzazione nel Mercato, e di elaborare i dati raccolti dando ad essi la piu' ampia e tempestiva divulgazione tra gli operatori e gli utenti del Mercato.

2. Il servizio di informazione alimentare si propone di indirizzare il cittadino verso i consumi piu' razionali, sia in relazione alle proprieta' dietetiche e al prezzo dei singoli prodotti, sia in aderenza alla politica economica.

3. Il Direttore, cui compete la direzione e l'organizzazione di entrambi i servizi, sollecita la collaborazione di istituti universitari, di Enti e di Uffici pubblici e privati, nonche' dei Direttori degli altri mercati, secondo le istruzioni della Giunta Regionale.

4. Il Comune si riserva la possibilita' di dare in affidamento il servizio ad un'azienda specializzata.

ARTICOLO 14 - Servizio rilevazione prezzi e compilazione del listino.

1. Il Direttore dispone la rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori in conformita' delle disposizioni dell'istituto Centrale di Statistica e delle direttive che, al riguardo. verranno impartite dalle autorita' competenti. Le direttive sono sottoposte alla Commissione, che puo' proporre eventuali integrazioni atte a migliorare l'efficacia della rilevazione. La rilevazione dei prezzi e' effettuata esclusivamente a mezzo di interviste agli operatori e agli utenti, tenendo conto anche dei quantitativi trattati.

2. Il Direttore ha la facolta' di effettuare controlli su tutti i documenti in possesso degli operatori e degli utenti, al fine esclusivo di accertare l'attendibilita' dell'intervistato.

3. Il listino dei prezzi viene compilato e diffuso con la frequenza e nei modi stabiliti dalla Direzione del Mercato in base alle direttive della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consultiva.

4. Tale listino, pur nei limiti del suo carattere indicativo, deve poter costituire un punto di attendibile riferimento e di stima ai fini della soluzione di controversie, o della stipulazione di contratti di fornitura.

5. La rilevazione dei prezzi e la compilazione del listino e' affidata a personale idoneo.

6. Il Comune si riserva la possibilita' di dare in affidamento il servizio ad un'azienda specializzata.

ARTICOLO 15 - Servizio per l'ordine pubblico.

1. Il servizio per l'ordine pubblico e' assicurato dai Vigili Urbani del Comune.

2. Se gli organi di polizia dello Stato ritengono di dover essere presenti e operanti nel Mercato con carattere di continuita', l'Ente gestore mette a disposizione i locali necessari.

ARTICOLO 16 - Servizio Bancario.

1. Il servizio bancario e' affidato dall'Ente gestore ad uno o piu' istituti di credito che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione dalle competenti autorita' bancarie.

2. Il Comune puo' avvalersi del servizio bancario per le proprie operazioni di tesoreria e per altre da prevedersi in apposita convenzione.

3. Il servizio bancario effettua tutte le operazioni che possono essere richieste dagli operatori e dagli utenti in relazione alle loro specifiche attivita' produttive e commerciali, nonche' quelle - se per esse abilitato - concernenti il credito agevolato derivante da Leggi statali o regionali.

4. Il servizio bancario puo' anche provvedere:
a) alla riscossione delle somme dovute dagli utenti agli operatori ed agli addetti ai servizi, con le modalita' stabilite in un'apposita convenzione;
b) alla costituzione di un "fondo di garanzia" sul buon esito delle operazioni di cui al precedente punto a), le cui modalita' di funzionamento sono stabilite in un'apposita convenzione.

5. I servizi di cui al comma precedente hanno lo scopo di facilitare le singole operazioni di pagamento e di contabilizzazione, di rimuovere o contenere l'insorgere di possibili controversie e di garantire il buon fine degli assegni ricevuti in pagamento dagli operatori.

6. Gli sportelli del servizio bancario adeguano i propri orari a quelli del Mercato.

ARTICOLO 17 - Facchinaggio.

1. Le operazione di movimentazione delle merci all'interno del Mercato possono essere svolte: da societa', da consorzi e da cooperative singole e associate, i cui soci debbono essere in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. di P.S. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, che hanno ottenuto la concessione del servizio dall'Ente gestore, dai facchini singoli gia' operanti all'interno del Mercato che ne facciano richiesta, che dimostrino di essere in possesso del certificato di cui all'Art. 121 del T.U.L.P.S. siano iscritti al registro delle ditte artigiane presso la C.C.I.A.A. e abbiano ottenuto l'autorizzazione dalla Direzione, o direttamente dai Grossisti concessionari di posteggi di vendita e produttori con propri mezzi e dipendenti regolarmente assunti, relativamente alle merci destinate al proprio posteggio.

2. Il Comune, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, determina il numero massimo degli addetti necessari ad espletare il servizio di movimentazione.

3. La concessione per l'esercizio dell'attivita' di movimentazione verra' rilasciata alle societa', ai consorzi o alle cooperative sentita la Commissione di Mercato, ed ha validita' quinquennale, salvo rinnovo, o salvo revoca anticipata per inadempienza della convenzione relativa.

4. L'autorizzazione per i facchini singoli avra' validita' annuale e, salvo decadenza o revoca anticipata per grave inadempienza, potra' essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad operare e dimostrazione che il fatturato annuo denunciato ai fini dell'I.V.A. non sia inferiore a L.13.000.000. Tale cifra potra' essere modificata di anno in anno con ordinanza del Sindaco in base all'andamento del costo della vita previo parere della Commissione di Mercato.

5. Analoga documentazione, per un fatturato proporzionale al numero dei soci e dipendenti dovra' essere prodotta dalle Societa', dalle Cooperative e Consorzi per ottenere il rinnovo delle concessioni.

6. Tutti gli addetti alla movimentazione merci devono essere esenti da malattie che possono pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonche' lo svolgimento della propria attivita'. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

7 Gli operatori venditori o acquirenti che intendono avvalersi di mezzi e personale proprio per operazioni di movimentazioni, debbono darne comunicazione alla Direzione del Mercato entro il 30 settembre, per permettere la determinazione del numero complessivo degli addetti alla movimentazione.

8. Le attivita' di movimentazione merci sono pagate dagli operatori utenti, su fattura, per servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali dei Consorzi e delle Cooperativi dei facchini, ed approvata nei modi di legge.

9. Gli addetti alla movimentazione sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera ne' possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

10. Ai facchini e' vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attivita'.

11. Durante la loro permanenza nel Mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme (o apposito distintivo) prescritto dal Comune, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria.

12. I facchini autonomi che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza e che comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) la diffida orale o scritta disposta dal Direttore;
b) la sospensione dal Mercato da uno a tre giorni disposta dal Direttore;
c) la sospensione fino a tre mesi, disposta con ordinanza dal Sindaco;
d) l'espulsione dal Mercato nei casi gravi o di recidiva disposta dall'Ente gestore sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

13 Durante il periodo di sospensione il punito non puo' accedere al Mercato per nessun motivo.

14. Qualora i facchini soci o dipendenti da Societa' Cooperative o Consorzi contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza e comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, il Direttore del Mercato diffida in forma scritta il legale rappresentante dell'Ente di cui il facchino e' socio o dipendente affinche' assuma provvedimenti di sospensione dal lavoro e dall'accesso al Mercato del contravvenente. Il legale rappresentante deve comunicare per scritto al Direttore del Mercato il provvedimento assunto entro 24 ore dal ricevimento della diffida. Nel caso in cui non adempia a quanto prescritto nel presente articolo o nel caso in cui si verifichino casi di recidiva su inadempienze di carattere grave, su proposta del Direttore del Mercato sentita la Commissione, il Sindaco, potra' assumere le seguenti sanzioni:
a) sospensione dall'attivita' nel Mercato della Cooperativa da 1 a 15 giorni;
b) revoca anticipata della concessione per l'esercizio dell'attivita' di movimentazione del M.O.I. in casi gravi o a seguito di ripetuti provvedimenti di cui al punto a).

15. Nel caso di proposta dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo, la Societa', o Cooperativa Consorzio dovra' essere informata preventivamente al fine di poter far pervenire le proprie controdeduzioni entro il giorno precedente la riunione della Commissione che ha all'ordine del giorno la discussione del caso.

16. Alle stesse condizioni debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta nel rispetto delle norme contrattuali, dello Statuto dei lavoratori e delle norme sanitarie.

17. Tutti coloro che effettuano la movimentazione di merci (Societa', Cooperative facchini, facchini singoli, grossisti, ecc.) devono dimostrare di aver stipulato una polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall'attivita' di movimentazione, con particolare riguardo all'impiego di mezzi meccanici.

18. E' vietato agli addetti alla movimentazione di svolgere operazioni di compra-vendita o di mediazione tra operatori e venditori.

ARTICOLO 18 - Servizi vari.

1. Il Comune, sentita la Commissione di Mercato, provvede a mantenere o a istituire i sottoindicati o eventuali altri servizi che rispondano alle effettive esigenze del Mercato, assumendone la gestione o affidando in concessione ad altri mediante convenzione:
- cella refrigerata;
- peso pubblico;
- ufficio I.C.E.;
- deposito carri carichi;
- ritiro e distribuzione imballaggi;
- movimento contenitori;
- posteggio veicoli;
- pronto soccorso;
- bar e ristorante;
- tabaccheria e valori bollati;
- pubblicita' visiva e fonica.

2 Le tariffe dei servizi di cui al 1° comma sono concordate tra l'assegnatario e il Comune e comunque non possono essere superiori a quelle praticate per analoghe attivita' svolte fuori Mercato.

3. Nel caso di concessione, il Comune preferisce, a parita' di condizioni, le forme associative.

4. Nella convenzione di cui al 1° comma del presente articolo e', tra l'altro, stabilito che il Comune si sostituisce in qualsiasi momento al concessionario del servizio quando questi non osserva le norme e le condizioni fissate nella convenzione stessa.

5. Con deliberazione del Consiglio Comunale puo' essere autorizzata l'apertura di altri uffici (postali. doganali, ecc.) e di negozi per barbiere o per la rivendita di giornali, di carta, di contenitori e di altro materiale necessario agli operatori e agli utenti.

6. I locali e gli spazi per lo svolgimento dei servizi e di qualsiasi altra attivita' all'interno del Mercato sono dati in concessione nell'osservanza delle stesse norme - in quanto applicabili - di cui al successivo art. 25.

ARTICOLO 19 - Cella refrigerata.

1. La cella refrigerata e' a disposizione esclusiva degli operatori e l'uso e' regolato dalle seguenti disposizioni.

2. La merce da collocarsi nella cella refrigerata deve presentarsi sana ed immune da parassiti crittogamici o animale facilmente diffusibili e deve recare sull'imballaggio un cartellino indicante nome e cognome della ditta che consegna la merce.

3. Il collocamento ed il ritiro della merce dalla cella deve essere effettuato esclusivamente dal personale del Mercato.

4. Nessuno, all'infuori del personale di servizio, puo' accedere alla cella senza autorizzazione del Direttore del Mercato.

5. Non si accettano prodotti se non sono convenientemente imballati.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilita' per danni che possono eventualmente derivare alle merci depositate nella cella refrigerata.

ARTICOLO 20 - Servizio di scalo ferroviario. (abrogato)

 

ARTICOLO 21 - Operatori, utenti e consumatori.

1. Possono essere ammessi ad operare nel Mercato per le vendite i sottoelencati operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge:

A - operatori concessionari di aree di vendita;

- i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori;

- i produttori singoli e associati;

B - operatori non concessionari di aree di vendita, esclusivamente per la vendita a grossisti concessionari;

- gli importatori dai luoghi di produzione o dai mercati esterni;

- le imprese di trasformazione; gli Enti di sviluppo.

A questi operatori potra' ove possibile essere assegnato un ufficio per lo svolgimento della propria attivita'.

2. Sono ammessi per gli acquisti i sottoelencati utenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge:

- i commercianti all'ingrosso e al dettaglio;

- i commissionari ed i mandatari;

- le imprese di trasformazione;

- gli Enti comunali di consumo;

- i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;

- le Cooperative di consumo e le Comunita';

- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome per conto proprio e le rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore.

3. Nel Mercato, negli orari e nei giorni stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato sono ammessi i cittadini per l'acquisto di prodotti per i propri consumi familiari.

4. Ad utenti particolarmente importanti (gruppi d'acquisto, grandi acquirenti ecc.) potra' ove possibile essere assegnato un ufficio ed un'area per la separazione delle quote acquistate in mercato da inviare al vari punti di vendita al dettaglio.

ARTICOLO 22 - Documenti per accesso al Mercato.

1. L'ammissione al Mercato e' autorizzata dal Direttore mediante il rilascio agli operatori, ed agli utenti, al loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di un apposito tesserino munito di fotografia e completo dei dati anagrafici e della qualifica professionale.

2. Il rilascio ed il rinnovo del tesserino di riconoscimento, soggetti al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, sono subordinati alla valutazione dei requisiti per l'ammissione alle vendite o agli acquisti.

3. Per gli operatori alle vendite e loro coadiuvanti e dipendenti potranno essere richiesti oltre ai requisiti professionali, anche l'immunita' da precedenti penali per reati pregiudizievoli al buon andamento dell'attivita' del Mercato.

4. Avverso il provvedimento di diniego all'ammissione nel Mercato, l'interessato puo' ricorrere al Sindaco che decide entro 30 giorni, con provvedimento definitivo.

5. Il tesserino deve essere esibito a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano il Mercato ed e' soggetto a vidimazione annuale.

ARTICOLO 23 - Altre persone autorizzate ad accedere nel Mercato.

1. Sono ammessi nel Mercato i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare documento di accompagnamento emesso a norma del D.P.R. 627 del 6 ottobre 1978, nonche' i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti di cui all'art. 1 destinati ad operatori concessionari di posteggi del Mercato.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, puo' essere fornita all'ingresso del Mercato, da parte degli addetti, un'autorizzazione provvisoria giornaliera valida per l'accesso alle aree sopra indicate.

3. Il Direttore consente l'accesso al Mercato anche a quelle persone che, per comprovati motivi, devono recarsi anche abitualmente presso gli operatori oppure negli uffici e servizi del Mercato stesso.

4. Possono altresi' accedere al Mercato, ai soli fini previsti dal mandato di rappresentanza, i componenti della Commissione consultiva di Mercato.

ARTICOLO 24 - Posteggi di vendita.

1. Per posteggi di vendita si intendono i locali o anche solo determinati spazi in cui gli operatori svolgono la loro attivita' commerciale.

2. Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi di vendita sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione di Mercato, anche con riferimento alla planimetria del Mercato, e sono soggetti a verifica, sia in rapporto al mutare della struttura del Mercato, al tipo di commercializzazione e al volume degli affari e tenuto conto delle esigenze della produzione e dell'approvvigionamento.

3. Il Comune, al fine di assicurare al Mercato un'offerta adeguata, per varieta' e quantita', di tutti i prodotti ammessi, riserva, sentita la Commissione di Mercato, un congruo numero di posteggi e di magazzini ai commercianti, ai commissionari e al mandatari, tenendo anche conto della loro specializzazione merceologica.

4. Il Comune, inoltre riserva, sentita la Commissione di Mercato, un altrettanto congruo numero di posteggi di vendita e di magazzini ai produttori singoli e associati e alle imprese di trasformazione.

5. Il Comune, infine riserva aree per la commercializzazione di prodotti stagionali (cocomeri, uva da vino, ecc.); le modalita' e i tempi di assegnazione delle suddette aree sono stabiliti dal Sindaco, sentita la Commissione di Mercato.

ARTICOLO 25 - Concessione dei posteggi.

1. I posteggi di vendita sono assegnati dal Comune, agli operatori che ne facciano richiesta e abbiano i requisiti prescritti, o a seguito di nuova concessione, o a seguito di modifica della concessione per fusione o trasferimento o ampliamento di posteggio, oppure a seguito di subingresso. Uno stesso operatore, persona fisica o societa', non puo' ottenere in concessione direttamente o tramite societa' di cui detenga almeno il 50% delle quote sociali o del capitale, posteggi la cui superficie complessiva superi i 500 mq.

2. Le concessioni hanno di norma la durata di cinque anni, sono rinnovabili e scadono, indipendentemente dalla loro data di inizio, contemporaneamente.

3. I posteggi di vendita, non costituiti da locali chiusi, riservati ai produttori singoli o associati sono dati in concessione dal Comune a mezzo del Direttore per due anni, rinnovabili, secondo appositi criteri stabiliti, sentita la Commissione, con Ordinanza del Sindaco, tenuto conto della superficie coltivata all'aperto o in serra, della tipologia dei prodotti, del numero delle persone addette in azienda, nonche', per il rinnovo, del quantitativo di merci introdotte e fatturate e del periodo di presenza in mercato.

4. Il Comune, a mezzo del Direttore, puo' rilasciare concessioni temporanee ai produttori singoli e concessioni stagionali per le aree di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

5. Il rilascio delle concessioni dei posteggi di' vendita viene effettuato in base a modalita' e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, che tengano conto della correttezza commerciale, della quantita' di merce commercializzata in Mercato e del fatturato realizzato nel Mercato stesso e in ogni caso, le ditte concorrenti devono aver realizzato, nel quinquennio precedente, i minimi di attivita' commerciali previsti per il posteggio da assegnare. I predetti criteri debbono essere resi noti almeno 60 giorni prima del termine utile per la presentazione delle domande.

6. Il rinnovo delle concessioni viene effettuato in base a modalita' e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione, che tengano conto degli elementi di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'attivita' svolta in mercato, e determinino i casi in cui non e' concesso il rinnovo nei casi in cui il rinnovo e' subordinato a modificazione di superficie o spostamento del posteggio.

7. I posteggi liberi sono dati in concessione, con le modalita' e i criteri di cui al 5° comma, mediante pubblico concorso reso noto mediante comunicati esposti in tutti i mercati del Piemonte e pubblicati da almeno un quotidiano locale.

8. Su richiesta del concessionario che abbia compiuto almeno tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' nel Mercato, puo' essere consentito dal Comune il subingresso nella concessione ad altro soggetto in possesso dei requisiti stabiliti, sentita la Commissione; qualora il consenso venga accordato la concessione al subentrante verra' rilasciata previa dimostrazione dell'avvenuto trapasso dell'azienda.

9. Per il rilascio e il rinnovo della concessione e' necessario che il titolare (in caso di societa', ciascun socio):
- non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non sia stato condannato per delitti dolosi previsti dal titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento), e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 C.P.), o l'ordine pubblico (artt. 414-421 C.P.), o l'incolumita' pubblica (artt. 422-437 C.P.), o la fede pubblica (artt. 456-498 C.P.), o l'economia pubblica, l'industria ed il commercio (artt. 499-518 C.P.), o le persone (artt. 575-623 C.P.), o il patrimonio (artt. 624-649 C.P.), a pena superiore a sei mesi;
- non sia stato dichiarato fallito;
- non abbia riportato condanna per piu' di due volte in un quinquennio per uno dei delitti previsti dagli artt. 353, 355, 356, 442, 444, 472, 473, 474, 513, 515, 516 e 517 del C.P. o per uno dei delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali.

E' inoltre necessario che contro il titolare, persona fisica o societa', o contro i soci della societa' non siano stati elevati nell'ultimo quinquennio protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio.

10. Considerato che all'interno del Mercato operano attualmente circa 270 operatori e che tale numero e' considerato eccessivo per il buon funzionamento del Mercato anche dal Piano Regionale di settore dei Mercati all'Ingrosso, in deroga a quanto previsto dal comma, i subingressi sono ammessi solo tra concessionari del Mercato e, in deroga a quanto previsto dal comma 7, i posteggi che si renderanno liberi verranno utilizzati per ampliamenti o spostamenti. In particolare, su richiesta, i posteggi liberi con superficie non superiore a 50 mq potranno essere dati in concessione, sentita la Commissione, a quello dei concessionari di posteggi contigui che dimostri di aver svolto in mercato nel biennio precedente il maggior volume di attivita' purche' superiore di almeno il 100% rispetto ai minimi di attivita' previsti per il posteggio in concessione e comunque superiore a quelli stabiliti per la superficie complessiva dei posteggi da unificare; nel caso nessuno abbia i requisiti, il posteggio sara' assegnato temporaneamente dal Comune, a mezzo del Direttore, a titolo di deposito al concessionario operante nella medesima corsia con il maggior quantitativo di merce introdotta in mercato nell'anno solare precedente, in rapporto alla superficie del posteggio; i posteggi liberi con superficie superiore a 50 mq sono dati in concessione, con modalita' e criteri stabiliti dal Comune, sentita la Commissione, con riferimento all'attivita' svolta in mercato, mediante concorso riservato agli operatori concessionari che intendono trasferire il proprio posteggio.

11. La disposizione di cui al comma precedente cessera' il suo effetto allorche' il numero dei concessionari corrispondera' a quello indicato nel Piano di Settore dei Mercati all'Ingrosso approvato con deliberazione del Consiglio Regionale.

12. Nelle more della procedura di concessione definitiva, i posteggi liberi possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, tramite il Direttore, all'operatore che abbia i requisiti di cui ai comma precedenti.

13. Per esigenze funzionali ed organizzative, attinenti interessi generali, il Comune in qualsiasi momento puo' disporre, su conforme parere della Commissione, il trasferimento di un concessionario in un posteggio diverso da quello dato in concessione, o il cambiamento di destinazione di posteggi liberi.

ARTICOLO 26 - Titolarita' dei posteggi e modifiche.

1. La concessione di un posteggio di vendita ad una persona fisica e' strettamente personale; in caso di morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, possono previa autorizzazione del Sindaco, subentrare nella concessione sino alla scadenza purche' in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, e assumano gli impegni e le responsabilita' del precedente concessionario nei confronti del Comune.

2. La concessione di un posteggio di vendita ad una societa' legalmente costituita e' intestata ai suoi rappresentanti legali.

3. La persona fisica che intende costituire una societa', per continuare l'esercizio della stessa attivita' commerciale nel posteggio di cui e' concessionaria, deve ottenere il preventivo consenso del Comune.

4. Due o piu' commercianti all'ingrosso, ditte individuali o societa', gia' concessionari, possono scambiare i relativi posteggi, o unificarli mediante costituzione o fusione di societa' fra gli stessi, previa autorizzazione del Sindaco.

5. Le unificazioni o gli scambi di posteggi verranno consentiti anche se una delle ditte interessate non ha raggiunto i minimi di attivita' previsti, purche' comunque le Ditte stesse non siano gia' incorse nei provvedimenti di decadenza o revoca della concessione ed il fatturato complessivo non sia inferiore al minimo previsto per i posteggi unificati o scambiati.

6. Le societa' previste nei commi precedenti assumono tutte le responsabilita' e gli impegni amministrativi commerciali finanziari e fiscali dei concessionari, in quanto tali, acui sono subentrati.

7. Qualsiasi variazione nella rappresentanza delle Ditte concessionarie di posteggi, o nella loro composizione quando comporti l'ingresso di nuovi soci, e' subordinata al preventivo consenso del Comune, pena la revoca della concessione.

8. Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarita', sempre che non comportino l'ingresso di nuovi soci, conseguenti a:
- recesso di soci da societa', che non comportino lo scioglimento della Societa' stessa, purche' la ditta non risulti in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata;
- variazioni nella ragione sociale o denominazione, purche' non sussistano possibilita' di confusione con altre ditte operanti nel ramo in mercato o altrove, e non sia suscettibile di creare turbativa al mercato;
- variazione delle quote sociali;
- variazione da societa' in nome collettivo a societa' in accomandita semplice o viceversa.
La comunicazione deve pervenire alla Direzione almeno 30 giorni prima della data della variazione. La variazione sara' ammessa qualora entro 30 giorni dalla comunicazione non pervenga un motivato provvedimento contrario o richiesta di chiarimenti.

9. Il consenso preventivo previsto per le variazioni relative alla titolarita' delle concessioni e' dato previa valutazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 25, comma 9 anche dei nuovi soci non aventi la rappresentanza.

10. Il diniego alla richiesta di costituzione di societa' o di variazione nella rappresentanza o nella composizione delle societa' e' motivato dal Comune.

ARTICOLO 27 - Gestione dei posteggi di vendita.

1. I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti legali quando trattasi di persone giuridiche, societa' o cooperative. Detti gestori dei posteggi di vendita possono farsi temporaneamente rappresentare da collaboratori familiari o personale dipendente, previo consenso del Direttore. Nel caso di assenze superiori a 15 giorni consecutivi il rappresentante temporaneo deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite.

2. I concessionari dei posteggi di vendita possono congiuntamente svolgere le funzioni di commerciante in proprio, di commissionario o di mandatario purche' regolarmente abilitati all'esercizio delle funzioni stesse.

3. I concessionari di posteggi di vendita eleggono il loro domicilio ad ogni effetto, presso i rispettivi posteggi di vendita.

4. Le aree di vendita riservate ai concessionari sono identificate da apposite insegne la cui installazione e' effettuata seguendo le modalita' e le indicazioni fissate dal Comune, sentita la Commissione di Mercato. Tali insegne sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicita'.

5. I concessionari devono esporre nel posteggio di vendita in luogo visibile, una tabella indicante la denominazione della ditta concessionaria, il nominativo del titolare oppure del rappresentante legale, i nominativi degli eventuali soci operanti nel Mercato e quelli dei familiari coadiuvanti e dei prestatori d'opera regolarmente abilitati, nonche' il rispettivo numero delle tessere d'accesso al Mercato.

ARTICOLO 28 - Gestione dei posteggi di vendita - Produttori.

1. Nei posteggi riservati ai produttori, i concessionari possono porre in vendita solamente la loro produzione.

2. I produttori abilitati al commercio e concessionari di posteggi riservati agli operatori commerciali, possono porre in vendita anche prodotti non di propria produzione.

3. Con l'autorizzazione del Comune, a mezzo del Direttore, i produttori possono farsi rappresentare da familiari espressamente designati o da personale dipendente.

4. Le disposizioni del presente Regolamento concernenti le concessioni, i minimi di attivita', ecc., si applicano anche ai produttori singoli od associati assegnatari di posteggi costituiti da locali chiusi.

ARTICOLO 29 - Utilizzazione dei posteggi.

1. Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi specie senza il preventivo consenso del Sindaco e non sono ammessi il deposito e la vendita di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.

2. Durante le ore di chiusura del Mercato, la permanenza e l'accesso degli operatori, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal Direttore o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessita' del caso.

3. Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonche' comunicare tempestivamente alla Direzione le opere di manutenzione straordinaria occorrenti e pertanto e' responsabile dei danni procurati a persone o cose in conseguenza della sua mancata diligenza.

4. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di' imballaggi vuoti.

5. E' vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.

6. La sospensione dell'attivita' di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio, comunicata al Direttore; se supera i 60 giorni in un anno solare deve essere autorizzata.

ARTICOLO 30 - Corrispettivi e tariffe.

1. I corrispettivi di concessione dei posteggi dei magazzini e di ogni altro locale del Mercato, nonche' le tariffe dei servizi di Mercato, anche di quelli dati in concessione, sono stabiliti dal Comune, sentita la Commissione di Mercato ed approvati ai sensi di Legge.

2. I corrispettivi di concessione comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi e dell'organizzazione del Mercato nonche' delle prestazioni, dell'assistenza e della vigilanza del personale del Comune.

3. Detti corrispettivi, soggetti all'I.V.A., sono stabiliti in canoni di rilascio, da versarsi all'atto della prima concessione, esclusi i rinnovi, o all'atto di variazioni di titolarita' in proporzione alle variazioni medesime, ed in canoni annuali da pagare in rate anticipate, in misura tale da costituire un deposito cauzionale di almeno tre mensilita'.

4. In caso di ritardato pagamento oltre il decimo giorno di ciascun trimestre, salvo quanto disposto alla lettera "d" del successivo art. 32, e' applicato un diritto di mora pari al 10% della somma dovuta.

5. Se ai posteggi sono apportati da parte del Comune miglioramenti strutturali o funzionali, i relativi corrispettivi possono variare anche quando le concessioni sono in corso.

6. Oltre ai casi previsti nel precedente comma, i corrispettivi possono variare ogni anno, secondo gli indirizzi per l'esercizio dell'anno in corso in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni come stabilito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

7. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione di cui al successivo Art. 43.

8. Le tariffe ed i corrispettivi, di cui al primo comma del presente articolo, sono oggetto di massima divulgazione ad operatori ed utenti da parte della Direzione del Mercato.

9. Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti.

10. Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 27.1.1963, n. 19 e successive modificazioni, alle concessioni dei posteggi non si applicano le disposizioni in materia di tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

11. In occasione dei rinnovi delle concessioni alla cadenza quinquennale i nuovi canoni dovranno essere determinati in misura tale da tendere al pareggio di bilancio del Mercato, come previsto dall'Art. 3.

ARTICOLO 31 - Minimi di attivita' commerciale.

1. I concessionari di posteggi, esclusi di produttori, devono svolgere annualmente nel Mercato un minimo di attivita' commerciale.

2. Il minimo di attivita' commerciale e' espresso in valore o in quantita' di merci introdotte e determinato ogni anno entro il mese di marzo con ordinanza del Sindaco, sentita la Commissione di Mercato, tenuto conto: della superficie e ubicazione dei posteggi, dei magazzini o degli spazi concessi; delle quantita' globali introdotte e dei prezzi prevalenti dei prodotti maggiormente commercializzati nel Mercato nell'anno precedente.

3. Il minimo di attivita' commerciale e' dimostrato attraverso le dichiarazioni di introduzione merci e/o le dichiarazioni annuali effettuate dagli operatori ai fini della corresponsione dell'I.V.A..

4. Gli operatori, devono entro 30 giorni dalla data di scadenza della dichiarazione annuale I.V.A., far pervenire alla Direzione del Mercato copia della dichiarazione stessa debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della concessione.

5. Nel caso in cui un operatore svolga anche un'attivita' esterna al Mercato, deve comunicare per iscritto, congiuntamente all'inoltro della copia della dichiarazione I.V.A., quanta parte della cifra di affari ivi espressa riguarda l'attivita' svolta nel Mercato. Su richiesta della Direzione l'operatore e' tenuto a esibite i documenti di accompagnamento atti a comprovare la veridicita' di quanto comunicato.

6. Se non sono invocate e provate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento nel periodo di' concessione dell'attivita' minima complessivamente stabilita comporta il non rinnovo della concessione.

7. Tuttavia se l'attivita' svolta nel periodo di concessione e' pari ad almeno l'85% di quella minima stabilita, la concessione potra' essere rinnovata previo trasferimento in un posteggio di dimensioni inferiori.

8. Qualora non sia disponibile un posteggio di dimensioni inferiori, potra' essere autorizzata l'associazione di due o piu' operatori grossisti, gia' operanti nel Mercato, in modo che possano essere raggiunti complessivamente i minimi previsti in relazione alla superficie del posteggio in concessione, lasciando contemporaneamente disponibili i posteggi di risulta.

ARTICOLO 32 - Termine e revoca delle concessioni dei posteggi.

1. Le concessioni hanno termine:
a) alla scadenza;
b) per rinuncia;
e) per fallimento;
d) per soppressione del mercato a seguito della istituzione del nuovo Centro Agro Alimentare.

2. La rinuncia alla concessione deve essere resa nota all'Ente gestore a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi.

3. Le concessioni vengono revocate in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio, anche in conformita' alle norme di cui agli artt. 7 e 8 della Legge dello Stato 11 giugno 1971 n. 426.

4. Le concessioni possono essere revocate, sentita la Commissione, previa contestazione degli addebiti all'interessato, nei seguenti casi:
a) variazione nella rappresentanza della Ditta concessionaria senza il preventivo consenso dell'Ente gestore;
b) la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di societa', enti, ecc.;
e) inattivita', non tempestivamente comunicata all'Ente gestore o da questo non autorizzata per oltre 60 giorni in un anno;
d) morosita' di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio; in caso di recidiva, previa diffida;
e) cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
f) mancata dimostrazione dell'attivita' minima;
g) gravi scorrettezze commerciali, compresa la pluralita' di protesti pubblicati e significativi;
h) ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attivita' del Mercato, nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecuniarie e sospensioni temporanee.

ARTICOLO 33 - Riconsegna dei posteggi di vendita.

1. Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio al Comune libero di persone e di cose, gia' rimossi impianti e sovrastrutture non di proprieta' dell'Ente gestore, nonche' in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro operatore.

2. In caso di inottemperanza, salvo che non vengano acquistati dal subentrante, impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dal Comune, addebitando al concessionario le relative spese, oppure passano in proprieta' al Comune.

ARTICOLO 34 - Commissionari e mandatari.

1. La provvigione di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 18 della Legge Regionale, spettante ai commissionari e ai mandatari, e' comprensiva dello "star del credere" e di tutte le spese di Mercato scarico incluso, ad eccezione di quelle relative alla rilavorazione dei prodotti, alla conservazione degli stessi in celle frigorifere e alla sostituzione degli imballaggi.

2. Nel conto di vendita - che i commissionari e i mandatari rimettono ai loro committenti o mandanti secondo gli usi e le consuetudini locali - sono dettagliatamente indicati la varieta' e la qualita' dei prodotti, il loro peso, il prezzo realizzato e le date in cui le operazioni commerciali sono avvenute.

3. Il Direttore, in caso di contestazioni da parte del committente o su richiesta del commissionario, puo' effettuare controlli su tutta la documentazione relativa alle vendite di cui al presente articolo.

4. Quando i commissionari o i mandatari, nei confronti dei rispettivi committenti o mandanti, attribuiscono la mancata vendita di certi prodotti a provvedimenti degli organi sanitari o del Direttore, devono produrre la relativa certificazione.

5. Analogo comportamento e' d'obbligo quando i predetti operatori debbono giustificare, qualunque sia la causa una vendita per quantitativi non corrispondenti a quelli ricevuti o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli correnti.

6. I produttori e i commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che inviano merci nel mercato per la vendita in conto commissione o loro delegati, possono assistere a tutte le operazioni, compreso lo scarico e la preparazione con esclusione di ogni forma di intervento nell'attivita' della ditta e in particolare astenendosi da ogni attivita' nelle operazioni di vendita.

ARTICOLO 35 - Disciplina delle vendite.

1. I prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, in tutte indistintamente le fasi della commercializzazione, devono essere conformi alle norme di Legge.

2. L'esposizione della merce nell'area di vendita senza alcuna indicazione significa che la merce e' conforme a quanto prescritto nel comma precedente.

3. Di tale conformita' - salvi i casi di prodotti posti in contenitori chiusi - sono responsabili anche gli operatori che di volta in volta compiono le operazioni di vendita, fornitura o di cessione.

4. Nel caso in cui la merce posta in vendita non sia classificata secondo le norme richiamate nei commi precedenti, la Direzione del Mercato ne vieta la vendita oppure ne ordina la rilavorazione.

5. Chiunque alteri artificialmente il peso degli imballi contenenti la merce esposta e' soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 43 salvo maggiori sanzioni previste da norme di Legge.

6. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualita' o provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

7. Gli operatori possono ritirare dal Mercato le merci introdotte, senza dover, per il ritiro stesso, corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

8. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

9. Le vendite dei prodotti sono effettuate nel posteggio di vendita dal concessionario, dai suoi familiari coadiuvanti, dai suoi dipendenti regolarmente assunti oppure da altri soggetti muniti di procura notarile da cui risultano i poteri conferiti.

10. Le vendite si effettuano al netto di tara, a numero o a collo, secondo le norme vigenti. Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.

11. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartelli portanti l'indicazione dell'utente.

12. Gli operatori, nei confronti degli utenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria. Gli utenti, se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'acquisto nell'ordine di tempo in cui si sono accordati con l'operatore.

13. Gli utenti, una volta accettata la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'acquisto, salvi i casi in cui dopo un controllo presso il posteggio dell'operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.

14. Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, se il prodotto risulta difforme da quello oggetto della contrattazione, il rifiuto all'acquisto puo' avvenire entro il giorno di acquisto, con contestazione direttamente al venditore o previa esibizione della merce al sevizio di Igiene pubblica o a personale addetto ai controllo di qualita'.

15. La Direzione del Mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti e a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potra' inibire l'accesso al Mercato all'insolvente ritirando allo stesso la tessera di cui all'art. 23 sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

16. I quantitativi minimi di derrate vendibili nel mercato, corrispondono a quelli dei colli interi, cosi' come introdotti in Mercato o rilavorati in analogia a quelli, e quindi non frazionati o suddivisi in quantitativi ridotti.

ARTICOLO 36 - Vendita dei funghi.

1. Non possono essere introdotte nel Mercato all'ingrosso dei prodotti Ortofrutticoli, per la vendita, altro che le specie di funghi indicate nella tabella allegata al presente Regolamento (All. A).

2. La vendita dei funghi e' soggetta alle condizioni e modalita' prescritte dalle leggi nazionali e regionali in materia d'igiene, a quelle eventualmente stabilite dal Comune, sentita la Commissione, e a quelle richieste dal Servizio di Igiene Pubblica.

3. Gli esemplari delle singole specie fungine devono essere venduti separatamente, (ad eccezione delle specie di Boletus, volgarmente note come "porcini" o "porcinelli") senza eccesso di terra e materie estranee; su ogni collo o contenitore deve figurare la specie dei funghi posti in vendita. Sui funghi cosi' esposti al pubblico deve essere indicato il nome scientifico e/o il nome in uso secondo quanto indicato nell'allegato "A" di ciascuna specie; per i tartufi obbligatoriamente anche la zona geografica di raccolta. E' comunque vietato il commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non e' consentita la raccolta.

4. E' vietata la vendita di funghi freschi che siano in pezzi (salvo quanto disposto per i tartufi) ovvero eccezionalmente piccoli o comunque tali da non consentire la sicura individuazione specifica, eccessivamente sviluppati e maturi, vecchi, coriacei, molto verminati o corrosi, rammolliti per pioggia o altre cause, avariati, ammuffiti.

5. E' vietata la vendita di funghi secchi:
- contenenti corpi estranei, insudiciati, bruciati dalle pratiche di essiccamento, invasi da muffe o larve e loro escrementi, trattati con additivi chimici diversi da quelli consentiti;
- in miscela fra loro, in polvere ovvero in frammenti non macroscopicamente riconoscibili;
- confezionati in involucri o contenitori che non rispondano in ogni caratteristica alle vigenti disposizioni di legge;
- con denominazione di vendita che non individui la specie fungina o che si serva di nomi volgari dialettali, di fantasia o poco noti, e che non indichi lo stato fisico ovvero il tipo merceologico del prodotto.

6. E' vietata la vendita di funghi e tartufi conservati:
- non rispondenti a quanto prescritto per legge per le conserve alimentari preparate con sostanze vegetali;
- appartenenti a specie diverse in una stessa confezione;
- appartenenti a specie non facilmente riconoscibili e poco conservabili e per i "tartufi" a specie diverse da quelle classificate nella legge immature, non sane, non ben pulite.

7. Qualunque operatore del Mercato Ortofrutticolo Ingrosso, puo' richiedere all'apposito nucleo del Servizio Igiene Pubblica della U.S.S.L. operante presso il Mercato di effettuare, fatte salve le altre esigenze di servizio, il controllo preventivo di partite di funghi e di documentarne l'innocuita'.

A tal fine, deve impegnarsi al pagamento delle tariffe vigenti ed a confezionare i funghi immediatamente dopo il controllo delle singole partite ed in presenza del Personale tecnico che avra' eseguito lo stesso, in confezioni singole sigillate con sigillo del Servizio Igiene Pubblica.

Ciascuna confezione, dovra' recare nel suo interno, ma visibile dall'esterno, il tagliando attestante l'avvenuto controllo e dovra' recare l'indicazione "confezione da vendere integra", oppure "funghi da non vendere sfusi".

E' pertanto vietata la vendita di singoli pezzi contenuti in una delle confezioni sopra ricordate, in forme e modalita' che possano indurre a credere che il singolo pezzo faccia parte di confezioni controllate.

ARTICOLO 37 - Magazzini e deposito.

1. Per magazzini si intendono i locali sussidiari alle aree di vendita utilizzati dagli operatori per il deposito, la conservazione, la cernita e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. La concessione dei magazzini e' soggetta alle norme, in quanto applicabili, previste per i posteggi.

3. Dal Comune, o previa concessione dell'area necessaria, da operatori singoli o associati, possono anche essere costruiti magazzini o capannoni destinati ad uso comune o possono essere attrezzate aree per il deposito di carri carichi di prodotti ed eventualmente per il deposito di imballaggi o altro materiale.

ARTICOLO 38 - Pulizia del Mercato.

1. Il Comune assicura al Mercato, anche a mezzo di appaltatore, il servizio per la raccolta e l'asportazione di rifiuti, per il lavaggio delle strade, delle aree comuni, e dei parcheggi, per la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici e per lo sgombero della neve.

2. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc.) di loro pertinenza, siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti, con osservanza alle norme stabilite dal Regolamento Municipale d'Igiene per i locali di conservazione e vendita di derrate ortofrutticole.

3. A cura degli assegnatari dei posteggi, i rifiuti debbono essere raccolti in appositi recipienti chiusi per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato; i rifiuti particolarmente consistenti e voluminosi debbono essere raccolti e trasportati nei luoghi a cio' destinati, secondo le direttive che emanera' il Comune.

4. E' vietata l'introduzione di rifiuti nel Mercato.

5. Il Comune disciplina l'introduzione degli imballaggi di scarto al fine di un loro eventuale riciclaggio.

6. La Direzione del Mercato, gli addetti alla vigilanza e gli incaricati del servizio igienico-sanitario hanno facolta' di procedere a visite e ispezioni dei posteggi e dei magazzini in concessione.

ARTICOLO 39 - Controllo del peso e strumenti di pesatura.

1. Il Comune mette a disposizione degli utenti e di chiunque frequenta il Mercato un congruo numero di bilance per eventuali operazioni di riscontro.

2. Gli operatori si devono servire di strumenti di pesatura di tipo automatico. Tali strumenti devono essere sottoposti ad accurata manutenzione e a quotidiane verifiche da parte degli operatori.

3. In qualsiasi momento e soprattutto quando sono in corso le contrattazioni, il Direttore puo' effettuare controlli sulle partite gia' pesate e sugli stessi strumenti di pesatura.

ARTICOLO 40 - Responsabilita'.

1. Salve le responsabilita' di Legge, il Comune non assume responsabilita' per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di derrate subiti, a qualunque titolo, dagli operatori o frequentatori del Mercato.

2. Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata. Il Comune, sentita la Commissione di Mercato, puo' stabilire i limiti minimi della polizza assicurativa.

3. Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del Mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al Mercato stesso e alle sue strutture, da essi o dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.

ARTICOLO 41 - Calendario delle festivita' ed orari.

1. Il Comune, sentita la Commissione di Mercato, stabilisce il calendario delle festivita' e gli orari del Mercato. L'orario riservato ai consumatori non deve coincidere con quello riservato agli utenti.

2. Il calendario delle festivita' e gli orari, che dovranno possibilmente coincidere con quelli degli altri mercati del Piemonte secondo le direttive della Giunta Regionale, e tener conto degli orari dei mercati extraregionali piu' prossimi, sono esposti su apposite bacheche e resi noti attraverso la stampa locale.

3. Gli operatori all'ingrosso fuori del Mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il Mercato all'ingrosso.

4. Il Direttore puo' in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

5. Gli orari di ingresso al Mercato possono diversificarsi per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi. Devono tuttavia consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati nonche' la contabilizzazione delle operazioni di vendita.

ARTICOLO 42 - Ordine Interno.

1. Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal Direttore.

2. L'accesso, la circolazione, la sosta e la velocita' massima dei veicoli sono disciplinati dal Sindaco, sentita la Commissione di Mercato. La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolamentare, prevista dal codice della strada.

3. L'Ente gestore, sentita la Commissione di Mercato e tenuto conto della facolta' di cui al settimo comma del precedente art. 17 stabilisce il numero, le caratteristiche e il modo d'uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni.

4. Chiunque e' autorizzato ad accedere nel Mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del Mercato.

5. E' pertanto vietato:
- ostacolare le operazioni commerciali e le attivita' ad esse connesse;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- fare uso di impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione del Mercato;
- promuovere sottoscrizioni senza il permesso del Direttore;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- introdurre animali;
- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- turbare il funzionamento del Mercato con grida e schiamazzi, sia pure allo scopo di attirare i compratori;
- gettare sui luoghi di' passaggio derrate avariate o altro;
- accendere fuochi, che possono recare danni, molestia e pericolo.

6. Le Organizzazioni Sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel Mercato possono installare apposite bacheche per affiggervi manifesti o comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'ubicazione ditali bacheche, sono stabiliti dal Direttore.

ARTICOLO 43 - Provvedimenti disciplinari.

1. Nei confronti degli operatori, loro familiari e dipendenti, degli addetti ai servizi e loro dipendenti, degli utenti, loro familiari e dipendenti e delle altre persone che per qualsiasi motivo accedono al Mercato che contravvengono alla Legge Regionale, al presente Regolamento o al Testo Unico n. 393 del 15/6/1959 e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti sanzioni graduate secondo la gravita' della violazione commessa:
a) diffida da parte del Direttore:
b) sospensione da ogni attivita' nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;
c) sospensione da ogni attivita' nel Mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dal Comune, sentita la Commissione di Mercato.

2. Il Comune, sentita la Commissione di Mercato stabilisce quali infrazioni sono soggette alla sospensione da ogni attivita' nel Mercato.

3. Il Comune puo' altresi' adottare nei confronti delle persone che accedono al Mercato, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Durante il periodo di sospensione, gli assegnatari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere nessuna operazione commerciale.

ARTICOLO 44 - Norme transitorie.

1. Le concessioni dei posteggi, le assegnazioni dei magazzini e di ogni altro locale del Mercato in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento di Mercato conservano validita' fino alla scadenza precedentemente fissata. I rapporti di cui sopra, ove gia' non previsti come concessioni, assumono la natura giuridica di concessioni.


ALLEGATO A

Funghi freschi di cui e' consentita la vendita nel Mercato.

Nomenclatura scientifica - Nomenclatura in uso

1 - Agaricus hortensis (Cke.) Pilat - Prataiolo coltivato, champignon (solo se proveniente da coltivazione)

2 - Agrocybe aegerita (Brig.) Singer - Piopparello, Pioppino (sole se proveniente da coltivazione)

3 - Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Gre'v. - Ovolo buono, Fungo reale, Reale (il colore aranciato del cappello deve essere visibile per avvenuta lacerazione del velo)

4 - Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) Karst - Famigliola buona, Chiodino

5 - Boletus aereus Bull. ex fr. - Porcino nero, Bronzino, Boleto fragrante, Codogno

6 - Boletus edulis Bull. ex Fr. - Porcino comune, Ceppatello

7 - Boletus elegans Schum. ex Fr. - Boleto elegante, Laricino

8 - Boletus granulatus L. ex Fr. - Boleto granulato, Pinuzzo buono

9 - Boletus luteus L. ex Fr. - Boleto giallo, Pinuzzo giallo

10 - Boletus pinicola Vitt. - Porcino dei pini, Cappellone

11 - Boletus reticulatus (Schff.) Boud. - Porcino estivo

12 - Boletus rufus Schaeff. (e specie affini) - Porcinello rosso

13 - Boletus scaber Bull. ex. Fr. - Porcinello nero

14 - Cantharellus cibarius Fr. - Gallinaccio, Galletto, Cresta di gallo

15 - Coprinus comatus (Mull.ex.Fr.) S.F. Gray - Agarico chiomato (solo se proveniente da coltivazione)

16 - Hydnum repandum L. ex. Fr. - Gallinaccio spinoso, Steccherino dorato

17 - Lactarius delloiosus L. ex. Fr. - Sanguigno, Lapacendro buono, Agarico delizioso (e tutte le specie congeneri del gruppo "Dapetes")

18 - Morchella conica Pers. ex. Fr. (e sue varieta') - Spugnola bruna

19 - Morchella elata Fr. - Spugnola

20 - Morchella esculenta Pers.Ex. st. Amans (e sue varieta') - Spugnola, Trippetta

21 - Pleurotus cornucopiae (Paul.ex.Fr.) Que'l. - Corno dell'abbondanza (sole se proveniente da coltivazione)

22 - Pleurotus eryngii (DC.ex.Fr.) Que'l. - Cardarello, Cardoncello (solo se proveniente da coltivazione)

23 - Pleurotus ostreatus (Jacq.ex.Fr.) Kum. - Orecchione, Orione, Geloso (solo se proveniente da coltivazione)

24 - Polyporus frondosus Fr. - Griffone, Griffo, Fungo imperiale

25 - Polyporus pes-caprae Pers. - Piede di capra, Lingua di brughiera

26 - Stropharia rugoscannullata Farlow ex.Murr. - Strofaria (solo se proveniente da coltivazione)

27 - Tuber aestivum Vitt. - Tartufo d'estate, Scorzone

28 - Tuber aestivum var. uncinatum Chatin - Tartufo uncinato

29 - Tuber borchii Vitt. (=T. albidum Pico) - Tartufo marzuolo, Bianchetto

30 - Tuber brumale Vitt. - Tartufo nero d'inverno

31 - Tuber brumale var. moschatum DC Ferry - Tartufo moscato

32 - Tuber macrosporun Vitt. - Tartufo nero liscio

33 - Tuber magriatum Pico - Tartufo bianco, Bianco d'Alba o del Piemonte

34 - Thber melanosponin Vitt. - Tartufo nero pregiato, Norcino

35 - Tuber mesentericum Via. - Tartufo nero ordinario, Tartufo di Bagnoli

Funghi secchi di cui e' consentita la vendita nel Mercato.

Nomenclatura scientifica - Nomenclatura in uso

1 - Agaricus hortensis - Pratalolo coltivato

2 - Amartita caesarea - Ovulo buono, reale

3 - Boletus aereus - Porcino nero, Bronzino, Boleto fragrante, Codogno

4 - Boletus edulis - Porcino comune, Ceppatello

5 - Boletus luteus - Boleto giallo, Pinuzzo giallo

6 - Boletus pinicola - Porcino dei pini, Cappellone

7 - Boletus reticulatus - Porcino estivo

8 - Cantharellus cibarius - Gallinaccio, Galletto

9 - Cantharellus lutescens - Trombetta, Finferla

10 - Morcella sp. - Spugnola

11 - Pleurotus ostreatus - Orecchione, Gelone

12 - Pleurotus eryngii - Cardarello, Cardoncello