N. 172

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE 10 UU.SS.SS.LL. SUB-COMUNALI
(art. 5 della L.R. 13 agosto 1986 n. 35)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 dicembre 1987 (mecc. 8701784/42) esecutiva dal 6 febbraio 1988.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 


Articolo 1

Il Comitato di Coordinamento delle 10 UU.SS.SS.LL. sub-comunali, previsto dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1986 n. 35, è istituito con provvedimento del Consiglio Comunale, che dovrà designare nel suo seno i membri prescelti.

Esso è formato dall'Assessore comunale alla Sanità e Assistenza che lo presiede di diritto e da altri otto Consiglieri Comunali eletti con voto limitato a cinque componenti, al fine di assicurare la presenza delle minoranze.

Non possono essere chiamati a far parte del Comitato i Consiglieri comunali componenti o presidenti dei Comitati di Gestione delle UU.SS.SS.LL. sub-comunali.

Articolo 2

Il Comitato è convocato di norma ogni due settimane, o straordinariamente qualora esigenze particolari od eccezionali lo suggerissero.

Articolo 3

La convocazione è disposta dal Presidente, entro i termini stabiliti per le Commissioni Permanenti del Consiglio Comunale. Le convocazioni straordinarie devono avvenire sempre in forma scritta, con un preavviso di almeno 24 ore dalla data fissata per la convocazione.

In occasione delle convocazioni, sia di carattere ordinario, che straordinario, il Presidente del Comitato di Coordinamento dovrà trasmettere ai restanti componenti, l'ordine del giorno in forma scritta, e tutta la documentazione inerente gli argomenti in discussione, in modo da favorire una ampia e preventiva conoscenza delle materie oggetto di discussione.

Articolo 4

Le decisioni sono assunte a maggioranza dai membri presenti del Comitato ed in caso di parità di voto prevale quello del Presidente del Comitato stesso. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno 6 membri.

Articolo 5

Per la propria attività istruttoria, elaborativa, di studio e di programmazione, il Comitato di Coordinamento si avvale della struttura tecnico amministrativa deliberata dal Consiglio Comunale.

Articolo 6

Le funzioni di Segreteria per il Comitato di Coordinamento e la struttura tecnico-amministrativa di supporto è assicurata dai Settori Amministrativi della Sanità e dell'Assistenza del Comune di Torino.

Articolo 7

Il Comitato di Coordinamento potrà ammettere alla proprie sedute i Presidenti dei Comitati di Gestione, i Coordinatori ed i Capi di Servizio delle UU.SS.SS.LL. sub-comunali per gli atti di rispettiva competenza, senza diritto di voto, ma di intervento.

Articolo 8

Il Comitato di Coordinamento Socio-Sanitario provvede all'istruttoria, valutazione, proposta al Consiglio Comunale di atti e provvedimenti concernenti:

1 - Le materie di cui all'art. 3 della L.R. n. 35 del 13 agosto 1986 e precisamente:
     a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
     b) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;
     c) l'adozione complessiva delle piante organiche;
     d) le convenzioni di cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
     e) l'articolazione dei distretti socio-sanitari di base.

2 - Materie attinenti la Sanità e l'Assistenza che siano funzionali a garantire l'unitarietà degli interventi per l'intero territorio comunale; in questo contesto si enucleano in particolare:

2.1 - rapporti economici tra U.S.S.L. sub-comunali;
      - criteriologia e metodologia dei rilevamenti epidemiologici;
      - strutturazione e metodologia della raccolta, elaborazione e socializzazione dei dati informativi;
      - indicazioni generali dei compiti di ricerca finalizzata;
      - indicazioni generali per l'individuazione e attuazione degli interventi di educazione sanitaria;
      - indicazioni generali per l'individuazione dei fabbisogni di formazione e degli strumenti di formazione e metodologia dispositive generali per gli interventi di formazione professionale;
      - valutazione proposte di atti deliberativi relativi alle applicazioni di tariffe o di esazioni o esonero di compartecipazioni degli utenti alla spesa sanitaria;
      - valutazioni e proposte di atti deliberativi in tema di regolamento dei Servizi.

2.2 - Metodologia generale o criteri per la formazione dei programmi di attività e spesa triennale e annuale (P.A.S.);

2.3 - Valutazione delle proposte di P.A.S. di U.S.S.L. sub-comunale ai fini della armonizzazione dei programmi;

2.4 - Valutazioni e proposte per l'individuazione di funzioni e attività a carattere sovrazonale intracomunale e correlativa allocazione organizzativa, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti delle UU.SS.SS.LL. sub-comunali;

2.5 - Valutazioni e proposte al Consiglio Comunale di provvedimenti deliberativi relativi alle convenzioni Università/U.S.L. sub-comunali ex art. 39 della Legge 833/1978.

Il Comitato di Coordinamento promuove iniziative afferenti la programmazione delle attività socio-assistenziali per l'ambito comunale rapportandosi con l'Ente Regione e la Provincia di Torino.

Ha competenza di istruttoria, valutazione e proposta per il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale in tema di tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, sentite le U.S.S.L. sub-comunali.