N. 170

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

STATUTO - REGOLAMENTO SCUOLA DI FORMAZIONE PER EDUCATORI PROFESSIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 1987 (mecc. 8709984/19) esecutiva dal 30 ottobre 1987.

File in formato rtf

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Gestione

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Modalità Organizzative

Articolo 4 - Mezzi finanziari

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Articolo 5 - Personale della scuola

Articolo 6 - Direttore

Articolo 7 - Organizzatori Didattici

Articolo 8 - Impiegati amministrativi di segreteria e biblioteca

Articolo 9 - Docenti

Articolo 10 - Organi collegiali

Articolo 11 - Consiglio docenti

Articolo 12 - Comitato Didattico

Articolo 13 - Sedute del Comitato Didattico

Articolo 14 - Consigli di classe e di interclasse

Articolo 15 - Diritto allo studio

Articolo 16 - Assemblea degli studenti

CAPO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17 - Tasse Scolastiche

Articolo 18 - Durata dei corsi - Frequenza

Articolo 19 - Numero degli allievi

Articolo 20 - Ammissione al primo anno di corso

Articolo 21 - Iscrizione agli anni successivi

Articolo 22 - Tesi

Articolo 23 - Commissione Giudicatrice Tesi

Articolo 24 - Allievi provenienti da altre Scuole

Articolo 25 - Regolamentazione


CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Gestione

1. Il Comune di Torino, in riferimento al disposto della Legge 30 marzo 1971 n. 118, e la Legge Regionale n. 8 del 25/2/1980 e nell'ambito delle indicazioni dei Piani Socio-Sanitari assunti dalla Giunta Regionale, gestisce la Scuola Formazione Educatori Professionali dando continuità ad analoga istituzione posta in essere con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 13/9/1972. La gestione della Scuola è direttamente esercitata dal Consiglio Comunale, cui compete il controllo sulle attività della Scuola e la verifica di congruenza tra essa e il presente regolamento ed i piani di formazione annualmente assunti.

Articolo 2 - Finalità

1. Le finalità della scuola sono:
a)  la formazione di base per educatori professionali;
b)  la ricerca, la sperimentazione e l'elaborazione dei temi connessi al profilo professionale e dei suoi ambiti di intervento territoriali e istituzionali;
c)  la predisposizione e gestione di progetti di formazione permanente (aggiornamento - riqualificazione) per operatori di servizi socio-assistenziali.

2. La Scuola si configura anche come una delle risorse di attuazione della politica e dei piani di formazione socio-assistenziali-sanitarie, assunti dal Comune di Torino e da altre Amministrazioni locali del polo, formativo di riferimento, secondo le indicazioni programmatorie della Regione.

3. Per il conseguimento delle finalità della Scuola il Comune di Torino può avvalersi della collaborazione della Università degli Studi, nonché del Servizio Sanitario Nazionale e dei Servizi Socio-assistenziali degli Enti Locali; rapporti disciplinati, dove necessitano, tramite apposite Convenzioni.

Articolo 3 - Modalità Organizzative

1. Il Comune di Torino assume annualmente, nell'ambito del proprio piano di formazione, provvedimenti concernenti gli incarichi al personale docente, la stipulazione di Convenzioni con enti e Istituzioni qualificate per lo svolgimento delle attività formative teoriche pratiche e ogni altro provvedimento necessario al funzionamento della Scuola.

Articolo 4 - Mezzi finanziari

1. Le attività della scuola sono finanziate con fondi di appositi capitoli di bilancio del Comune e mediante contributi che potranno venire erogati al Comune di Torino da parte dello Stato, della Regione Piemonte, di Enti pubblici e privati e di privati cittadini nonché da eventuali tasse scolastiche.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Articolo 5 - Personale della scuola

- Direttore
- Organizzatori didattici
- Impiegati amministrativi di segreteria - biblioteca
- Docenti.

Articolo 6 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Comunale, di norma, deve essere Educatore Specializzato/Professionale o Pedagogista, entrambi con esperienza significativa nei servizi socio-assistenziali-educativi particolarmente competente sotto lo specifico professionale e didattico.

2. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile; può essere revocato dall'incarico ove sussistano gravi comprovati motivi.

3. Il Direttore, risponde del conseguimento delle finalità di istituto come precisato all'articolo 2 e quindi dell'andamento generale e del regolare svolgimento delle attività formative teoriche e pratiche.

4. Il Direttore è membro con funzioni di Presidente, degli Organi collegiali.

5. Nella Direzione della scuola, il Direttore si avvale degli Organi Didattici.

6. Nel caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito nelle sue funzioni dall'Organizzatore Didattico in possesso di maggiore anzianità di servizio nella Scuola o da un Organizzatore Didattico delegato dal Direttore stesso.

Articolo 7 - Organizzatori Didattici

1. Gli Organizzatori Didattici sono nominati dal Consiglio Comunale e selezionati fra operatori del settore socio-assistenziale-educativo; educatori che abbiano acquisito una polivalente preparazione ed esperienza nell'ambito dei servizi.

2. Il Consiglio Comunale determina il numero ed i criteri di selezione degli Organizzatori Didattici.

3. Gli Organizzatori Didattici collaborano con i docenti alla programmazione delle attività teorico pratiche, assicurano sul piano gestionale e organizzativo l'insieme delle funzioni necessarie al buon andamento della Scuola.

4. In particolare si occupano di organizzare e seguire le esperienze di tirocinio.

5. Gli Organizzatori Didattici coadiuvano il Direttore nella Direzione della Scuola.

Articolo 8 - Impiegati amministrativi di segreteria e biblioteca

1. Alla Scuola è assegnato il personale necessario per assicurare il corretto svolgimento di tutte le adempienze organizzative, amministrative e di gestione della Biblioteca. Ove necessario svolge compiti di segreteria delle sedute degli Organi collegiali.

Articolo 9 - Docenti

1. I Docenti della Scuola sono nominati pro-tempore dal Consiglio Comunale.

2. Il reperimento si effettua tramite bando pubblico e conseguente graduatoria redatta da apposita Commissione, preferibilmente rivolto a docenti di estrazione universitaria e a dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli Enti Locali e del Sevizio Sanitario Nazionale.

3. La graduatoria ha validità di tre anni accademici; ad essa si attinge per le eventuali sostituzioni e supplenze.

4. L'incarico assegnato al docente viene rinnovato annualmente, salvo nei casi seguenti:
a)  per dimissioni del docente;
b)  per provvedimento di revoca dell'incarico deliberato dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Direzione della Scuola in caso di comprovata inadeguatezza all'insegnamento di grave inosservanza e violazione dei doveri di docente.

5. Il docente esplica la sua autonomia didattica nell'ambito del Piano Studi e della programmazione generale della Scuola.

6. L'incarico di insegnamento è personale e pertanto al docente non è consentito di farsi sostituire.

7. Il docente è tenuto a garantire, oltre alle ore di docenza, la partecipazione alle attività di programmazione didattica e degli Organi collegiali.

8. Il compenso del docente è deliberato annualmente secondo i tariffari vigenti.

9. Il pagamento avviene trimestralmente, a seguito di documentazione compilata dal docente e controfirmata dalla Direzione della Scuola, per i docenti dipendenti di Enti con cui occorre stipulare Convenzione, le modalità di retribuzione saranno normate dalla stessa.

10. In caso di carenza di docenti utilmente piazzati in graduatoria rispetto al numero degli insegnamenti attivati, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del docente stesso con chiamata diretta, su proposta della Direzione della Scuola.

11. Per contributi didattico-culturali di particolare rilievo (conferenze, seminari, tavole rotonde, ecc.) il Consiglio Comunale, su proposta della Direzione della Scuola, può provvedere ad assegnare incarichi a chiamata diretta.

Articolo 10 - Organi collegiali

Articolo 11 - Consiglio docenti

1. Il Consiglio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti titolari pro-tempore di attività formative teoriche e pratiche. Il Consiglio dei docenti è presieduto dal Direttore della Scuola. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. La seduta è valida in prima convocazione con almeno i 2/3 dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la metà più uno. In seduta straordinaria si riunisce ogni volta che il Direttore o 1/5 dei docenti o il Comitato didattico o l'assemblea degli studenti ne facciano motivata richiesta, per concordare lo svolgimento dei programmi ed esaminare l'andamento delle lezioni e per proporre tutti i provvedimenti che riterrà più rispondenti al miglior svolgimento dell'attività didattica della Scuola di base; in particolare cura:
a)  la programmazione dell'azione educativa e formativa nel rispetto delle disposizioni dello Stato, della Regione e delle direttive dell'Amministrazione Comunale applicando i programmi di insegnamento in relazione alle specifiche esigenze formative e favorendo il coordinamento interdisciplinare;
b)  la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obbiettivi programmati, proponendo al Direttore della Scuola, ove fosse necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività didattica;
c)  la proposta dei necessari momenti di aggiornamento per i docenti;
d)  l'elezione al proprio interno dei docenti che devono far parte del Comitato Didattico;
e)  l'esame specifico, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli studenti o irregolare frequenza.

2. Il Consiglio dei docenti può delegare il Comitato Didattico ad esercitare direttamente le funzioni di cui alle lettere a), b), e).

Articolo 12 - Comitato Didattico

1. Il Comitato Didattico è formato dal Direttore che lo presiede, da un docente per ogni filone formativo presente nella Scuola, dagli Organizzatori Didattici, da tre allievi, uno per ogni anno di corso.

2. Il Comitato Didattico esercita, su delega da parte del Consiglio dei Docenti, le funzioni descritte dalle lettere a), b), e) dell'art. 11.

3. Il Comitato Didattico è organo consultivo della Direzione, può proporre la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro su specifici problemi attinenti l'attività istituzionale della Scuola di base.

Articolo 13 - Sedute del Comitato Didattico

1. Il Comitato Didattico si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che il Direttore o 1/3 dei Docenti o i 2/3 degli allievi ne facciano motivata richiesta. Il Comitato Didattico decide validamente con la presenza ed il voto di almeno i 2/3 dei componenti; in caso di parità è determinante il voto del Direttore.

2. Le sedute del Comitato Didattico di norma sono pubbliche limitatamente alle componenti della Scuola, salvo che gli argomenti all'ordine del giorno non concernano fatti o questioni riguardanti persone.

Articolo 14 - Consigli di classe e di interclasse

1. I Consigli di classe o di interclasse costituiti dai docenti dell'anno o degli anni di corso sono presieduti dal Direttore o dall'Organizzatore Didattico di corso. Formulano proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione.

2. Esprimono pareri in merito ai casi di scarso profitto, irregolare frequenza o irregolare comportamento degli allievi.

Articolo 15 - Diritto allo studio

1. Gli allievi ammessi a frequentare la Scuola hanno diritto alle provvidenze previste dalle indicazioni fornite dallo Stato e dalla Regione Piemonte.

Articolo 16 - Assemblea degli studenti

1. Gli allievi hanno diritto di riunione in assemblea generale o di corso nei locali dove si svolge l'attività della Scuola. È consentito Io svolgimento, nell'ambito dell'orario dell'attività della Scuola, di assemblee entro i limiti di 24 ore complessive nell'arco dell'anno scolastico con preavviso alla Direzione della Scuola di almeno 48 ore.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17 - Tasse Scolastiche

1. La Giunta Municipale determina annualmente l'ammontare delle tasse di iscrizione e frequenza.

Articolo 18 - Durata dei corsi - Frequenza

1. Il progetto di formazione della Scuola di articola in tre anni di corso. L'anno scolastico inizia orientativamente il 1° novembre e termina il 30 ottobre.

2. La Scuola è a tempo pieno, le attività teorico-pratiche hanno luogo di massima su cinque giorni settimanali. L'insegnamento si articola in lezioni teoriche e tirocini.

3. La frequenza ai corsi è obbligatoria.

4. Qualora le assenze complessive superino 1/3 delle ore annuali, l'allievo non può essere ammesso all'anno successivo o agli esami finali; qualora superi 1/3 di assenze di un singolo insegnamento, verrà concordata con il docente della materia la modalità di recupero: chi supera di 1/5 l'assenza del tirocinio non può passare all'anno successivo o essere ammesso agli esami finali.

5. Con specifiche deliberazioni normative si possono prevedere diverse articolazioni in rapporto alle esigenze della organizzazione didattica.

Articolo 19 - Numero degli allievi

1. La Giunta Municipale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche della Regione Piemonte, e sentiti gli organi della Scuola, determina ogni anno, il numero massimo di allievi da ammettere a frequentare il primo anno di corso, anche in relazione alle capacità operative e ricettive delle strutture di formazione.

Articolo 20 - Ammissione al primo anno di corso

1. Possono richiedere di essere ammessi al primo anno di corso coloro che siano in possesso del diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado che dia l'accesso all'Università e siano in età non inferiore al 18° anno e non presentino condizioni ostative sotto il profilo sanitario, in base alle norme vigenti. La Giunta Municipale stabilisce ogni anno il periodo di apertura delle iscrizioni, le modalità di selezione delle domande di ammissione, ne da pubblica comunicazione, specificando gli adempimenti richiesti ai candidati.

Articolo 21 - Iscrizione agli anni successivi

1. I passaggi agli anni successivi di corso sono subordinati al superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e alla approvazione del tirocinio. Non è consentita la reiscrizione ad uno stesso anno per più di una volta. Non è ammessa la ripetizione del tirocinio per più di due volte.

Articolo 22 - Tesi

1. A conclusione del triennio ogni studente è tenuto a presentare e discutere una "tesi" per il conseguimento del diploma di Educatore Professionale.

Articolo 23 - Commissione Giudicatrice Tesi

1. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio Comunale.

Articolo 24 - Allievi provenienti da altre Scuole

1. La Direzione può disporre l'ammissione al 2° e 3° anno di allievi provenienti da altre Scuole per Educatori a condizione che:
-  la Scuola di provenienza dia della stessa durata e requisiti;
-  l'aspirante possa provare, mediante idonea certificazione rilasciata dal legale rappresentante della Scuola, il curriculum di studi svolti e l'ammissione al 2° e 3° anno della Scuola di provenienza;
-  l'aspirante superi gli eventuali esami integrativi richiesti;
-  la richiesta di trasferimento sia compatibile con le possibilità di ricezione della Scuola.

Articolo 25 - Regolamentazione

1. In relazione ad ogni specifica organizzazione didattica la Scuola propone, il Consiglio Comunale delibera la regolamentazione per quanto attiene gli articoli 18 - 21 - 22 - 23.