N. 164
1. La Città di Torino assegna ai cittadini maggiorenni residenti in Torino che ne facciano richiesta, in forma individuale o in gruppo di cui indicato il responsabile e il domicilio, nella misura di un appezzamento per domanda, parti di terreni comunali da destinarsi a orto. La superficie dell'orto assegnando sarà di circa 100 mq. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con il terreno lavorato e delimitato lungo il margine esterno del lotto ad orti.
1. Viene costituita presso ciascuna Circoscrizione, una Commissione per il ricevimento delle domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti.
2. Tale commissione è costituita, con idoneo provvedimento deliberativo Circoscrizionale, da 4 rappresentanti della II Commissione, di cui almeno 2 consiglieri, e 1 rappresentante della competente Sezione dei Vigili.
3. Ad assegnazione avvenuta, per la gestione degli orti la Commissione è integrata dai rappresentanti degli assegnatari nominati con deliberazione della Circoscrizione su proposta della Commissione. La detta deliberazione dovrà indicare il numero dei rappresentanti, il modo di designazione e i compiti ad essi assegnati.
1. Per l'assegnazione degli orti saranno presi in esame
necessariamente i seguenti requisiti:
a) reddito con precedenza al reddito pro-capite più
basso;
b) composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo
con precedenza ai nuclei più numerosi;
c) anzianità del richiedente.
2. Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento dell'assegnazione nel caso detto terreno gli venga sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dalla Città o per conto di essa. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.
3. Inoltre, a parità di altre condizioni, verrà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione all'orto. Essendo il presente un Regolamento Quadro di valore cittadino, è demandata facoltà alle singole commissioni circoscrizionali di deliberare in materia per questioni di competenza territoriale per quanto si renderà necessario, onde assicurare un regolare svolgimento nella gestione degli orti urbani. L'assegnazione avrà luogo con provvedimento deliberativo del Consiglio Circoscrizionale e decorrerà dalla data di esecutività del detto provvedimento.
1. L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e non sarà rinnovabile alla scadenza salvo il caso che non esistano nuove richieste di assegnazione.
2. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) avranno esse pure durata quinquennale a decorrere dalla data di assegnazione.
1. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente ai conseguimenti di prodotti per uso proprio.
1. L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, né usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o altri prodotti che possano in qualche modo recare disturbo.
1. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione.
2. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata la Commissione potrà proporre al Consiglio Circoscrizionale, con parere scritto motivato, la revoca dell'assegnazione.
1. Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.
1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.
1. Il canone annuo da versarsi dall'assegnatario ai sensi del 3° comma dell'art. 290 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 3 marzo 1934 n. 383 è fissato nella misura di L. 500 per mq. esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/2. Tale cifra verrà versata in un'unica soluzione annua anticipata alla Civica Tesoreria successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo circoscrizionale di assegnazione e comunque prima della materiale immissione nell'uso del terreno e verrà introitata al capitolo del Bilancio 1986 corrispondente al capitolo 163/1 del Bilancio 1985 "Fitti reali dei beni stabili - terreni" ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
1. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dalla Civica Amministrazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dall'assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.
1. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.
1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima dell'assegnazione.