N. 162

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

CONSULTA COMUNALE ARTIGIANA
REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 gennaio 1986 (mecc. 8515688/23) esecutiva dal 20 febbraio 1986.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11 


Articolo 1

1.  La Consulta Comunale Artigiana (in appresso denominata Consulta senza ulteriori precisazioni), istituita dal Comune di Torino con deliberazione 26 gennaio 1981 osserva ai fini del proprio funzionamento il presente regolamento.

Articolo 2

1.  La Consulta è presieduta dall'Assessore al Lavoro - Formazione - Sviluppo o, in caso di suo impedimento, da altra persona da lui delegata. Ne fanno parte tre rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali artigiane operanti nel territorio comunale e più rappresentative sul piano nazionale. I rappresentanti devono essere titolari di aziende artigiane con sede in Torino.

2.  Le funzioni di segretario della Consulta sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato al Lavoro - Formazione - Sviluppo.

Articolo 3

1.  La Consulta è un organo ausiliario della Civica Amministrazione, che favorisce la partecipazione della categoria artigiana alle decisioni che il Comune di Torino intende assumere in materia di artigianato, in particolare per:
a)  rilanciare l'artigianato locale, le sue produzioni ed i suoi servizi anche sotto il profilo economico;
b)  sviluppare l'imprenditoria artigiana nel territorio del Comune di Torino.

2.  La Consulta svolge pertanto le sue funzioni nell'ambito delle seguenti competenze:
a)  verifica della correttezza dell'istruttoria per le domande di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;
b)  proposte di iniziative rispetto alla formazione e all'aggiornamento professionale nei vari settori dell'artigianato per gli apprendisti e per gli stessi titolari delle aziende;
c)  localizzazione, apprestamento e gestione di aree attrezzate per gli insediamenti artigiani, nel rispetto della pianificazione territoriale;
d)  promozione, organizzazione e gestione di fiere, mostre ed esposizioni dell'artigianato;
e)  conferenze, dibattiti, proiezione di film, raccolta di documentazione sui problemi dell'impresa artigiana.

Articolo 4

1.  La Consulta inoltre esprime pareri sulle questioni inerenti:
a)  la predisposizione del bilancio comunale, limitatamente al settore di competenza;
b)  i piani triennali di attuazione;
c)  l'adozione di strumenti urbanistici che interessano la categoria, d'intesa con i Consigli di Circoscrizione;
d)  gli atti deliberativi finalizzati all'artigianato.

Articolo 5

1.  Il Comune di Torino sentirà la Consulta in ordine a tutte le attività ed iniziative concernenti la tutela e il potenziamento dell'impresa artigiana, sia singola che associata.

Articolo 6

1.  I rappresentanti di cui al precedente articolo 2 sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione delle associazioni artigiane e scadono comunque con lo scioglimento dello stesso Consiglio Comunale.

2.  Durante il loro mandato, i rappresentanti possono essere sostituiti su formale richiesta dalle associazioni che li hanno designati. L'avvicendamento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 7

1.  Alle riunioni della Consulta, ove se ne ravvisi la necessità, possono partecipare di volta in volta i Membri della III Commissione Consiliare Permanente ed esperti delle confederazioni artigiane rappresentate; e inoltre qualora vengano trattati problemi di loro competenza, rappresentanti di altri Assessorati. Ogni confederazione rappresentata può invitare alle riunioni un solo esperto.

Articolo 8

1.  La Consulta, su formale richiesta, può partecipare con i suoi rappresentanti alle riunioni delle Commissioni Consiliari al cui ordine del giorno siano stati posti argomenti concernenti l'artigianato.

Articolo 9

1.  La Consulta ha sede nei locali dell'Assessorato al Lavoro - Formazione - Sviluppo del cui personale ed attrezzature tecniche si avvale per il proprio funzionamento.

Articolo 10

1.  La Consulta si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi su convocazione dell'Assessore al Lavoro - Formazione - Sviluppo.

2.  In via straordinaria, su richiesta dello stesso Assessore o di almeno la metà dei suoi componenti ogni qual volta sia ritenuto necessario.

Articolo 11

1.  Sono trasmesse preventivamente alla Consulta, per conoscenza, le delibere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale che riguardino l'artigianato.