N. 161

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI ALLOGGI E DEI SERVIZI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA CITTA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 maggio 1986 (mecc. 8603275/12) esecutiva dal 11 giugno 1986.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 04408/002) esecutiva dal 3 febbraio 2014.

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INDICE

Articolo 1 - Adempimenti e competenze degli utenti

Articolo 2 - Divieti

Articolo 3 - Manutenzione straordinaria

Articolo 4 - Manutenzione ordinaria

Articolo 5 - Gestione dei servizi e degli spazi comuni

Articolo 6 - Consegna e rilascio dell'alloggio

Articolo 7 - Competenze e spese attribuite all'I.A.C.P.

Articolo 8 - Competenze e Spese attribuite all'assegnatario

Articolo 9 - Validità del regolamento

Articolo 10 - Disposizioni finali


Articolo 1 - Adempimenti e competenze degli utenti

1. Gli utenti sono tenuti oltre che all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione anche a quelle del presente regolamento.

2. In particolare gli utenti sono tenuti a:

  1. servirsi dell'abitazione con il senso di responsabilità e di coscienza sociale che l'uso del patrimonio pubblico esige nel rispetto della normativa vigente e delle consuetudini e costumi locali;
  2. avere la più ampia cura sia dell'alloggio assegnato, che dei locali, degli spazi e dei servizi di uso comune. Nei confronti degli assegnatari che non si attengano a tali doveri, l'Istituto richiederà il rimborso delle eventuali spese incontrate per garantire l'osservanza della norma.
    Qualora gli autori di eventuali danni alle parti comuni non vengano identificati direttamente dall'Istituto oppure attraverso segnalazioni di assegnatari, di comitati o rappresentanti di inquilini, regolarmente eletti, la spesa del ripristino verrà addebitata in parti uguali agli inquilini della scala, dello stabile o del quartiere;
  3. servirsi dell'alloggio ad uso esclusivo di abitazione, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di locazione e vi sia espressa autorizzazione scritta dell'Istituto. Non è consentito negli alloggi l'impianto di uffici professionali, né l'esercizio di industrie, commerci, laboratori, officine, scuole private, pensioni, né di deposito di merci da esercitarsi all'ingrosso e al minuto, ecc.
    Detta prescrizione vale anche per i box, le cantine, i cortili e gli spazi comuni.
    Gli orari di utilizzo degli spazi comuni per lo svolgimento delle attività ricreative devono essere di norma i seguenti:
    -  mattino: dalle 9 alle 12;
    -  pomeriggio: dalle 15 alle 21.
    L'uso di detti spazi per la ricreazione è consentito ai minori di anni quattordici.
    Negli spazi interni è vietato l'uso di motorette.
    In considerazione di particolari esigenze locali, l'Assemblea degli assegnatari potrà decidere (con deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3) modalità e orari diversi per l'utilizzo degli spazi comuni. Tale deliberazione, comunicata allo I.A.C.P., costituirà parte integrante del presente regolamento, relativamente al quartiere in questione;
  4. favorire le attività ricreative dei bambini negli spazi comuni e nelle aree a ciò destinate, nei limiti stabiliti dall'assemblea degli assegnatari e comunque con la maggioranza dei 2/3, nel rispetto del regolamento di polizia urbana. Non è consentito l'esercizio delle attività di gioco su scale, ingressi, pianerottoli e in luoghi pericolosi per l'incolumità delle persone;
  5. indicare all'I.A.C.P. la persona di fiducia presso la quale, in caso di assenza prolungata dall'appartamento, vengono depositate le chiavi dell'alloggio. In caso contrario, qualora si renda necessario l'accesso all'alloggio per eliminare danni agli appartamenti limitrofi, verrà richiesta autorizzazione alla Magistratura (apertura forzata - art. 700 C.P.C.) con rivalsa spese nei confronti del nucleo familiare assegnatario;
  6. essere disponibili in caso di rilascio - per qualsiasi ragione - dell'alloggio, a consentire la visita allo stesso degli eventuali aspiranti segnalati dallo I.A.C.P. e/o dal Comune;
  7. corrispondere alle richieste di documenti o di dati relativi alla condizione socio-economica e anagrafica del nucleo familiare, avanzate dall'Istituto a fini conoscitivi e amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge 513/77 e dalle leggi regionali numero 33 e 64/'84;
  8. il presente Regolamento potrà essere integrato da norme di interesse specifico per i singoli quartieri, purché non in contrasto con il Regolamento stesso e purché deliberate dall'assemblea degli assegnatari con la maggioranza dei 2/3.

Articolo 2 - DIVIETI

1. Negli alloggi di edilizia pubblica non è consentito:

  1. alloggiare sia pure a titolo gratuito persone non indicate come facenti parte del nucleo familiare, salvo autorizzazione scritta dell'Istituto;
  2. scuotere e battere dalle finestre verso strada e sui ripiani delle scale, tappeti, stuoie, coperte, lenzuola, materassi, cuscini ed oggetti di vestiario.
    Tale operazione è permessa nell'orario consentito dal 15/3 al 20/9 dalle ore 7 alle ore 9, dal 21/9 al 14/3 dalle ore 7 alle ore 10 solo dai balconi o finestre verso cortili oppure negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nell'osservanza del Regolamento di Polizia Urbana;
  3. l'installazione di stenditoi alle finestre o ai balconi laddove esistono soluzioni alternative;
  4. tenere depositi di materiale anti-igienico, maleodorante, ingombrante o che comunque possa arrecare disturbo agli altri inquilini anche per breve tempo;
  5. spaccare legna, ed altro, nei locali, sulle scale, sui pianerottoli, corridoi, balconi, soffitte e cantine;
  6. eseguire negli stessi locali lavori che arrechino molestie o danni;
  7. gettare nei sanitari e negli immondezzai materie che possono ingombrare le tubazioni di scarico;
  8. tenere depositi di gas metano in bombole o altro materiale combustibile, o comunque pericoloso in quantità superiore ai 5 kg;
  9. depositare nei corridoi, negli ingressi e nelle cantine ciclomotori e motocicli;
  10. lasciare aperti i cancelli, accessi di uso comune e passi carrai;
  11. gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nei cortili, nelle strade e nelle altre adiacenze. Deve essere sempre curata la pulizia dei contenitori delle immondizie e degli spazi adiacenti;
  12. sovraccaricare le strutture degli alloggi, ed in particolare: balconi, solai, negozi e garages, ecc.;
  13. installare antenne radio e TV di qualsiasi genere senza autorizzazione scritta dell'I.A.C.P.;
  14. recare disturbo ai vicini con rumori e molestie di qualsiasi natura (vasi per i fiori o piante dovranno essere sempre opportunamente assicurati onde evitare eventuali cadute. L'innaffiamento deve essere fatto in modo tale da non recare disturbo o pericolo;
  15. lasciare circolare negli spazi comuni i cani senza guinzaglio e museruola;
  16. entrare nell'area del fabbricato e percorrere i cortili con qualunque tipo di veicolo, ad eccezione delle esigenze di carico e scarico. La sosta dei veicoli è consentita soltanto negli spazi adibiti a parcheggio;
  17. effettuare modifiche e migliorie negli alloggi e nelle pertinenze comuni senza autorizzazione scritta dell'Istituto;
  18. installare caldaiette autonome senza autorizzazione dell'I.A.C.P. e degli altri organi competenti. Tali abusi saranno perseguiti a norma di legge con rivalsa economica di tutti i danni e con pagamento integrale dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi centralizzati;
  19. aumentare gli elementi radianti;
  20. mettere a dimora piante, negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto;
  21. appropriarsi a qualsiasi titolo o utilizzare per fini personali parti delle aree verdi comuni o altre pertinenze esterne;
  22. mettere in opera verande senza preventiva autorizzazione dello I.A.C.P. e del Comune;
  23. lavare autovetture e motocicli negli spazi comuni;
  24. utilizzare energia elettrica dell'impianto di illuminazione comune per fini individuali (eventuali abusi saranno perseguiti a norma di legge).

Articolo 3 - Manutenzione straordinaria

1. Tutte le manutenzioni straordinarie e comunque tutte quelle manutenzioni che non sono da considerarsi a carico degli utenti, salvo il caso di evento dannoso imputabile a negligenza, inerzia o fatto illecito dell'utente, sono a carico dell'I.A.C.P..

Articolo 4 - Manutenzione ordinaria

1. Le opere di manutenzione dell'alloggio a carico degli assegnatari, dovranno essere eseguite dall'utente entro il termine massimo di 2 mesi, ad eccezione, ovviamente, delle situazioni di emergenza che richiedono interventi immediati.

2. Nei confronti degli utenti che rifiutino di provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione dell'alloggio poste a loro carico, l'Istituto si riserva la facoltà di intervenire sostituendosi all'assegnatario ed addebitandogli di conseguenza il costo dei lavori eseguiti ed eventualmente dei danni arrecati.

3. In particolare sono a carico degli utenti:

  1. le riparazioni di tutti i danni, guasti o deterioramenti causati, per cattivo uso o negligenza, all'alloggio ed alle sue pertinenze;
  2. le riparazioni di piccola manutenzione, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C., dipendenti da deterioramenti prodotti dal normale uso;
  3. ove l'intervento di manutenzione ordinaria sia effettuato direttamente dall'inquilino, questi è tenuto a far sì che le operazioni di riparazione e manutenzione si armonizzino con le tipologie di installazione usate nell'immobile dall'Istituto e con il più rigoroso rispetto delle regole dell'ornato presente nell'immobile, delle tinte di fondo dello stabile, degli anditi, dei balconi, degli infissi esterni e altri accessori del fabbricato. Nel caso di violazione di tali norme l'Istituto potrà - a suo insindacabile giudizio - far ripetere l'intervento manutentivo o eseguirlo direttamente addebitandone l'importo all'inquilino.
    Allo I.A.C.P. è consentita facoltà di ispezione negli alloggi da parte di personale incaricato.

Articolo 5 - Gestione dei servizi e degli spazi comuni

1. Gli oneri e le spese relative alla gestione dei servizi e degli spazi comuni, sono a carico degli utenti.

Articolo 6 - Consegna e rilascio dell'alloggio

1. All'atto della consegna dell'alloggio deve essere effettuato un sopralluogo nello stesso da parte dell'assegnatario e di un incaricato dell'Istituto. Le eventuali eccezioni sullo stato del l'alloggio dovranno essere immediatamente presentate per iscritto all'Istituto e, in mancanza di rilievi, i locali si riterranno consegnati nelle dovute condizioni, esclusi gli eventuali vizi occulti. La consegna e la riconsegna dell'alloggio dovranno risultare da apposito verbale compilato in contraddittorio.

Articolo 7

Articolo 7 - Competenze e spese attribuite all'I.A.C.P.

7.1 - Portierato:

7.2 - Pre-raccolta rifiuti:

7.3 - Impianto centrale di riscaldamento, impianto produzione acqua calda corrente, condizionamento:

7 4 - Ascensore:

7.5 - Autoclave:

7.6 - Acqua potabile:

7.7 - Impianti di illuminazione e di suoneria delle parti comuni:

7.8 - Smaltimento liquami e acque bianche:

7.9 - Impianto centralizzato:

7.10 - Aree a verde:

7.11 - Disinfestazione:

7.12 - Manutenzione e forniture in generale relative alle parti comuni dello stabile:

7.13 - Fornitura e manutenzioni all'interno dell'alloggio locato:

AArticolo 8 - Competenze e Spese attribuite all'assegnatario

8.1 - Pulizia e portierato:

8.2 - Pre-raccolta rifiuti:

8.3 - Impianto centrale di riscaldamento, impianto produzione acqua calda corrente, condizionamento:

8.4 - Ascensore:

8.5 - Autoclave:

8.6 - Acqua potabile:

8.7 - Impianti di illuminazione e di suoneria delle parti comuni:

8.8 - Smaltimento liquami e acque bianche:

8.9 - Impianto centralizzato TV.

8.10 - Aree a verde:

8.11 - Disinfestazione:

8.12 - Manutenzione e forniture in generale relative alle parti comuni dello stabile:

8.13 - Forniture e manutenzioni all'interno dell'alloggio locato:

8.14 - Disposizioni generali:

Articolo 9 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento è parte integrante della "Convenzione relativa all'assegnazione di alloggio di E.R.P.", sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi precedente Regolamento ed impegna sia l'utenza che l'Istituto al pieno rispetto delle norme in esso contenute.

2. Nei confronti degli inadempienti, ove risultassero vane le azioni di bonario componimento, l'Istituto adirà le vie legali.

3. Detto regolamento viene trasmesso all'assegnatario che dovrà ritornare, debitamente firmata, la dichiarazione di ricevimento e di accettazione delle norme in esso contenute.

4. Ai fini del presente Regolamento, ed in particolare dell'articolo 2 comma 1 numero 1, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.

(*) - Tutte le operazioni devono essere affidate a ditte specializzate.