N. 156

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI PER FINI DI STUDIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 febbraio 1986 (mecc. 8600022/10) esecutiva dal 14 marzo 1986. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 28 marzo 1988 (mecc. 8802947/50) esecutiva dal 29 aprile 1988, e 15 ottobre 1990 (mecc. 9009000/50) esecutiva dal 23 novembre 1990.

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INDICE

Articolo 1 - Utenza

Articolo 2 - Finalità dei sussidi

Articolo 3 - Criteri di ammissibilità

Articolo 4 - Documentazione

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

Articolo 6 - Modalità di pagamento del sussidio

Articolo 7 - Eccezioni

Articolo 8 - Accertamenti


Articolo 1 - Utenza

1.  Possono fare richiesta di sussidio per fini di studio gli studenti in possesso della cittadinanza italiana iscritti, dal secondo anno, agli Atenei Torinesi ed in possesso dei requisiti di merito e di reddito descritti nel successivo articolo 3.

2.  Non possono, di contro, fare richiesta di sussidio gli studenti che:
-  siano iscritti al primo anno di corso;
-  siano in possesso di altro diploma di laurea;
-  siano incorsi in sanzioni superiori all'ammonizione;
-  siano incorsi, in anni accademici precedenti, in provvedimenti di revoca e/o rimborso dell'assegno di studio o altro beneficio a seguito di false dichiarazioni, raggiri, artifici, dolo o altro.

Articolo 2 - Finalità dei sussidi

1.  I sussidi potranno essere erogati per fini di studio ad integrazione o a completamento dell'attività didattica secondo i seguenti criteri di priorità:
a)  elaborazione, fuori sede, di tesi da parte di studenti iscritti a regolare corso di laurea;
b)  elaborazione, fuori sede, di tesi da parte di studenti iscritti al primo anno fuori corso;
c)  partecipazione a ricerche o stages;
d)  periodo di studio all'estero nell'ambito dei Progetti di mobilità studenti della Comunità Economica Europea;
e)  visite di studio collettive, partecipazione a convegni o conferenze;
f)  corsi di lingua straniera all'estero.

2. Nei punti c), d), e), f), lo studente deve essere iscritto a regolare corso di laurea.

Articolo 3 - Criteri di ammissibilità

1.  Il sussidio potrà essere concesso agli studenti meritevoli, ma in disagiate condizioni economiche, fino ad un massimo di due volte nel corso della carriera universitaria secondo i seguenti criteri e ordini di priorità, relativamente ai punti a), c), d), e), dell'articolo 2:
a)  studenti in possesso di requisiti di reddito e di merito (scadenza esami al 31 dicembre anziché 30 settembre) previsti nel bando di concorso per il conferimento dell'assegno di studio;
b)  studenti in possesso dei requisiti di reddito previsti per l'inserimento nella prima fascia e di merito (scadenza esami al 31 dicembre anziché 30 settembre) previsti nel bando di concorso per il conferimento della borsa di studio;
c)  studenti in possesso dei requisiti di reddito previsti per l'inserimento nella seconda fascia e di merito (scadenza esami al 31 dicembre anziché 30 settembre) previsti nel bando di concorso per il conferimento dell'assegno di studio;
d)  studenti in possesso dei requisiti di reddito previsti per l'inserimento nella seconda fascia e di merito (scadenza esami al 31 dicembre anziché 30 settembre) previsti nel bando di concorso per il conferimento della borsa di studio;
e)  studenti in possesso dei requisiti di reddito previsti per l'inserimento nella terza fascia e di merito (scadenza esami al 31 dicembre anziché 30 settembre) previsti nel bando di concorso per il conferimento dell'assegno di studio;
f)  studenti in possesso dei requisiti di reddito previsti per l'inserimento nella terza fascia e di merito (scadenza esami al 31 dicembre anziché 30 settembre) previsti nel bando di concorso per il conferimento della borsa di studio.

2.  Per quanto riguarda il punto b) dell'articolo 2, il criterio è il seguente:
-  studenti iscritti al primo anno fuori corso, in possesso dei requisiti di reddito previsti nel bando di concorso per il conferimento dell'assegno di studio o della borsa di studio; gli studenti dovranno aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda, tutti gli esami previsti dal piano di studio. La domanda è ammessa ai soli fini di viaggi per ricerche a completamento della tesi di laurea.
Gli studenti vincitori di sussidio devono confermare l'effettuazione del viaggio entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Gli studenti rinunciatari verranno sostituiti dai primi esclusi della graduatoria stessa.

Articolo 4

Articolo 4 - Documentazione

1.  Oltre a produrre la documentazione relativa al reddito ed al merito scolastico di cui al precedente articolo 3, sempre che la stessa non sia già stata presentata ai fini della partecipazione ai concorsi per il conferimento delle provvidenze previste, i richiedenti dovranno allegare alla domanda di sussidio la seguente documentazione:

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1.  Sulla base della documentazione prodotta, la Commissione per il Diritto allo Studio valuterà, nell'ambito dei criteri di graduatoria, le richieste sotto il profilo didattico indicando, sulla base dei fondi disponibili, i parametri per la determinazione dei sussidi da erogare, anche in riferimento alle spese di viaggio in paesi extraeuropei.

Articolo 6 - Modalità di pagamento del sussidio

1. Ai fini della liquidazione del sussidio lo studente dovrà presentare:
a)  Documentazione delle spese di viaggio.
I documenti delle spese di viaggio devono riportare chiaramente il costo del biglietto; i biglietti privi di prezzo non saranno rimborsati. Per i biglietti acquistati all'estero è obbligatorio dichiarare il cambio valuta riferito al giorno dell'acquisto degli stessi.
Le spese di viaggio non documentate, tranne i viaggi con auto propria e solo se dichiarati ed autorizzati dall'ufficio all'atto di presentazione della domanda, non vengono rimborsate.
Il rimborso per i viaggi con auto propria sarà calcolato al 50% della tariffa di 2A classe ferroviaria per una sola andata e ritorno da Torino alla Sede prescelta. Il costo dell'eventuale traghetto, per il trasporto dell'auto, sarà rimborsato per intero su presentazione del biglietto di viaggio;
b)  dichiarazione rilasciata dall'organo competente attestante l'avvenuta partecipazione dello studente alla ricerca o allo stage ovvero al corso di lingue con l'indicazione del periodo di effettiva partecipazione. Non sono assolutamente rimborsabili periodi superiori a quelli dichiarati all'atto della presentazione della domanda.
Le spese di viaggio di cui al punto a), verranno rimborsate per una sola andata e ritorno per un importo che non potrà essere superiore alle tariffe:
1) di seconda classe ferroviaria, compreso il costo dell'eventuale traghetto, per viaggi in paesi europei;
2) dei voli charter o, in assenza di questi, della classe turistica dei voli di linea per viaggi in paesi extraeuropei.
Le tariffe di cui si tratta sono quelle vigenti all'epoca di effettuazione del viaggio stesso.

2.  I documenti richiesti per il pagamento del sussidio devono essere consegnati o fatti pervenire all'Ufficio incaricato entro il quindicesimo giorno dal rientro in sede.

Articolo 7 - Eccezioni

1.  In caso di viaggi in paesi extraeuropei è facoltà della Commissione indicare al richiedente sedi alternative e, salva la possibilità di questi di motivare maggiormente la sua richiesta entro il termine indicatogli dalla Commissione, rapportare l'entità del rimborso alle spese in cui lo studente sarebbe incorso in caso di viaggio nella sede alternativa, è altresì facoltà della Commissione stabilire un massimale per il rimborso del viaggio in paesi extraeuropei in base all'art. 5. Qualora lo studente richiedente goda per il viaggio in oggetto di analogo sussidio concesso da altri Enti o da privati, gli verrà corrisposta una somma pari alla differenza fra quanto gli verrebbe erogato in assenza di altro sussidio e quanto da lui altrimenti percepito, ad esclusione delle Borse della CEE.

Articolo 8- Accertamenti

1.  Per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni economiche, è facoltà dell'Amministrazione di procedere secondo quanto previsto dalla normativa per l'assegno di studio, cui si rinvia.

2.  L'accertamento di dichiarazioni o di documentazioni non veritiere comporterà l'esclusione del beneficio del sussidio per l'intero periodo della carriera universitaria.