N. 151

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL SETTORE DELLA COOPERAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 1984 (mecc. 8312615/23) esecutiva dal 18 aprile 1984.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  


Articolo 1

1.  L'Amministrazione si impegna a promuovere il cooperativismo tra i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che si trovano in situazione di inoccupazione, riflettendo in questo atteggiamento l'importanza che la Costituzione Italiana, all'art. 45, assegna alla cooperazione e l'impegno in esso contenuto di promuoverla.

2.  A tale fine ha costituito un fondo rinnovabile di anno in anno per la incentivazione della cooperazione.

Articolo 2

1.  Per creare un rapporto di collaborazione costante tra movimento cooperativo e l'Ente Locale e per favorire l'individuazione di sbocchi occupazionali per i giovani nei vari settori in cui le cooperative operano ha preso vita "Il Centro di Promozione della Cooperazione" formato dalle 3 Centrali Coop: Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.) - Confederazione Cooperative Italiane (C.C.I.) - Lega Nazionale Cooperative e Mutue (L.N.C.M.) - organismo unitario che si pone le seguenti finalità:
1) effettuare ricerche nel settore dell'occupazione giovanile finalizzata all'incentivazione della cooperazione fra i giovani;
2) curare la formazione professionale di quadri delle cooperative;
3) fornire assistenza e consulenza ai gruppi di cittadini interessati alle problematiche ed alla formula cooperativa, direttamente o su richiesta degli Enti Pubblici;
4) segnalare all'Amministrazione Comunale adeguati criteri per l'assegnazione dei fondi per l'incentivazione alla cooperazione a cui possono accedere le cooperative che ne fanno richiesta.

Articolo 3

1.  Il Centro di Promozione della Cooperazione è costituito da due membri nominati da ciascuna Centrale la quale provvede a comunicare annualmente alla Civica Amministrazione i nominativi prescelti per tale incarico, impegnandosi, qualora durante l'anno venisse a mancare uno dei designati, a provvedere alla sollecita sostituzione.

2.  La rappresentanza legale del Centro verrà assicurata, con criteri di turnazione, dai rappresentanti delle 3 Centrali Cooperative.

3.  I componenti del Centro di Promozione della Cooperazione sono disponibili presso l'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Cooperazione, settimanalmente in orario concordato, onde effettuare servizio di consulenza rivolto alle cooperative già costituite od ai cittadini interessati alle iniziative di cooperazione ed inoltre su richiesta delle Circoscrizioni del Territorio Comunale.

Articolo 4

1.  Spese di funzionamento.
Annualmente il Centro di Promozione della Cooperazione presenta alla Civica Amministrazione un rendiconto dell'attività svolta ed un programma delle iniziative da assumere, che sarà oggetto di confronto con l'Amministrazione stessa e riguarderà l'utilizzo del fondo di bilancio "Interventi per la Cooperazione".
In relazione a ciò sarà assegnato con delibera del Consiglio Comunale apposito contributo per il funzionamento del Centro stesso.

Articolo 5

1.  Nell'ottica di una diversificazione degli interventi a sostegno dello sviluppo occupazionale e della produttività delle cooperative viene individuato nella locazione finanziaria o "leasing", uno strumento che può consentire alle cooperative la necessaria dotazione di beni mobili e strumentali.

Articolo 6

1.  Con particolare riguardo alle cooperative costituite tra giovani o comunque aventi "rilevanza sociale" e per le quali sarebbe problematico il ricorso al "leasing", viene riservata una parte del fondo, per prestiti quinquennali a tasso di interesse zero per il finanziamento di specifici programmi di sviluppo. Tale prestito non sarà concesso per rimediare a situazioni finanziarie e di gestione di tipo assistenziale, ma dovrà essere "produttivo" e come tale finalizzato ad investimenti che la cooperativa dovrà documentare, una volta effettuati, a richiesta della Civica Amministrazione.

2.  Non saranno concessi altri prestiti a cooperative che non avranno restituito puntualmente le rate di un prestito precedente.

Articolo 7

1.  Le modalità per poter accedere al prestito sono :
- Domanda (in carta semplice) all'Assessorato al Lavoro nella quale viene notificato il programma della cooperativa, il numero dei soci partecipanti, l'importo richiesto, la finalità del contributo, gli eventuali sviluppi occupazionali connessi.
- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
- Certificato di iscrizione al Tribunale, libero esercizio e vigenza delle cariche.
- Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio.
- Atto costitutivo e Statuto della cooperativa.
- Copia autenticata della delibera del Consiglio di Amministrazione con l'autorizzazione alla richiesta del prestito.

2. La restituzione del prestito avviene in rate semestrali con scadenza al 30/6 e 31/12 di ogni anno, a decorrere dal 2° anno dalla data di richiesta dello stesso.

Articolo 8

1.  Nel caso di ritardo nella restituzione del capitale nei modi e nei termini stipulati con relativo contratto, decorreranno a titolo di penale, dal giorno della scadenza a quello del pagamento sulle somme scadute e non soddisfatte, gli interessi nella misura del tasso legale annuo. Se il ritardato pagamento si protrae, oltre i sei mesi dalla scadenza, di diritto si effettuerà la decadenza del mutuatario dalla mora e la Città di Torino potrà richiedere la immediata restituzione dell'intero.

Articolo 9

1.  Il Comune di Torino potrà sviluppare, avvalendosi delle prestazioni del Centro di Promozione della Cooperazione, consulenza specifica nel campo della cooperazione industriale, con particolare riguardo alla trasformazione di società private in cooperative e relative analisi di fattibilità, gestionali e di mercato. Potrà inoltre attivare quegli strumenti finanziari che, nell'ottica di una sempre maggiore diversificazione degli interventi, saranno ritenuti utili per il rafforzamento e lo sviluppo della cooperazione, avvalendosi della consulenza del Centro di Promozione della Cooperazione.

Articolo 10

1.  Il Centro di Promozione della Cooperazione provvederà a segnalare ai competenti Assessorati, su richiesta da Essi avanzata, le ragioni sociali delle cooperative ritenute idonee per accedere ad appalti, convenzioni, contratti di lavoro con il Comune di Torino, nel rispetto delle norme di legge cui deve attenersi l'Ente Pubblico nella commissione di forniture, prestazioni lavorative e servizi a ditte ed Enti privati.