N. 148

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 settembre 1994 (mecc. 9406015/13) esecutiva dal 14 ottobre 1994; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996 (mecc. 9600871/13) esecutiva dal 26 aprile 1996, 2 marzo 1998 (mecc. 9709047/13) esecutiva dal 6 aprile 1998, 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13) esecutiva dal 31 gennaio 2000, 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13) esecutiva dal 12 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00277/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00184/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 28 febbraio 2005 (mecc. 2005 00225/013) esecutiva dal 14 marzo 2005, 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013) esecutiva dal 14 maggio 2005, 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 09903/013) esecutiva dal 13 febbraio 2006, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01316/013) esecutiva dal 13 aprile 2007 e 12 maggio 2008 (mecc. 2008 01249/013) esecutiva dal 26 maggio 2008.

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INDICE

Articolo 1       Gestione del servizio
Articolo 2       Impianti di proprietà della Città. Superfici
Articolo 3       Categorie delle località del territorio comunale
Articolo 4       Diritto sulle pubbliche affissioni
Articolo 5       Tariffe e maggiorazioni
Articolo 6       Riduzione del diritto
Articolo 6 bis  Utilizzo degli spazi in esenzione ad uso politico-ideologico
Articolo 7       Esenzioni dal diritto
Articolo 8       Numerazione impianti
Artivolo 9       Spazi in esclusiva
Articolo10      Impianti provvisori
Articolo11      Autorizzazioni, volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni, manutenzione
Articolo12      Modalita' per le pubbliche affissioni
Articolo13      Pubblicità effettuata su spazi od aree comunali
Articolo14      Funzionario responsabile
Articolo15      Vigilanza
Articolo16      Autotutela
Articolo17      Concordato
Articolo18      Rimborsi
Articolo19      Sanzioni amministrative
Articolo 20     Norme transitorie
Allegato A
Allegato B


ARTICOLO 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1.  Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2.  Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3.  Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 69 della Legge n. 549/1995, vengono messi a disposizione appositi impianti volti a favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Per la disciplina dell'erogazione del servizio si rinvia al successivo articolo 6 bis.

ARTICOLO 1 BIS - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ANNULLATO (Sentenza Tar Piemonte n. 2455 del 6 luglio 2005)

ARTICOLO 2 - IMPIANTI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. SUPERFICI

1.  La tipologia e la quantità degli impianti di proprietà della Città destinati alle affissioni è la seguente (1):
- Stendardi bifacciali cm 140x200 n. 2.296 mq. 12.857,6
- Stendardi bifacciali cm 200x140 n. 358 mq. 2.004,8
- Lamiere murali cm 100x140 n. 284 mq. 397,6
- Lamiere murali cm 200x140 n. 1358 mq. 3.802,4
- Lamiere murali cm 300x140 n. 21 mq. 88,2
- Lamiere murali cm 400x140 n. 71 mq. 397,6
- Lamiere murali cm 140x200 n. 550 mq. 1.540
- Lamiere murali cm 280x200 n. 337 mq. 1.887,2
- Lamiere murali cm 420x200 n. 41 mq. 344,4
- Lamiere murali cm 70x100 ad uso circoscrizionale n. 805 mq. 563,5
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma 69 Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici al di fuori dei periodi elettorali (1bis): cm 70x100 n. 2.000 mq. 1.400
- Poster m. 6x3 monofacciali n. 303 mq. 5.454
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 73 mq. 2.628
- Cassonetti luminosi m. 6x3 n. 2 mq. 36
- Cartello su frontespizio 6x12 n. 1 mq. 72
Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica e Promozione della Citta', per comunicazioni istituzionali, ai sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:
- Mupi cm 116x171 n. 750 mq. 1.487,7
- Senior cm 294x211 n. 100 mq. 620,3
- Tabelle su servizi cm 116x171 n. 20 mq. 39,67
- Impianti su palo cm 116x171 n. 60 mq. 119.
La superficie complessiva e' di circa mq. 35.740 che soddisfa ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993 (2).
L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.

2.  Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 16.619 corrispondente al 46,5% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 5.361 corrispondente al 15% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa mq. 13.760 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.

ARTICOLO 3 - CATEGORIE DELLE LOCALITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE

1.  Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, non è superiore al 50 per cento di quella complessiva.

ARTICOLO 4 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.  Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.

ARTICOLO 5 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1.  La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dall’Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.

2.  Il diritto di affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli (art. 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Il diritto è maggiorato del 100 per cento (art. 19 comma 5 D.Lgs. 507/1993) per richieste di affissioni con scelta degli impianti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni e il cui elenco è visionabile presso il Servizio Affissioni.

3.  La maggiorazione fino al 150 per cento di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dall’Amministrazione nella delibera quadro delle tariffe.

4.  L’omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1.  Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993 (vedi infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

2.  [abrogato] (3/bis)

ARTICOLO 6 BIS - UTILIZZO DEGLI SPAZI IN ESENZIONE AD USO POLITICO-IDEOLOGICO

1.  Sono in regime di esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni solo gli spazi appositamente individuati dal presente regolamento all'articolo 2 comma 1 e segnalati dall'Amministrazione con apposita targhetta identificativa, per l'affissione di manifesti politico-ideologici.
2.  Il manifesto a contenuto politico-ideologico può contenere loghi e marchi di sponsor commerciali, ma questi nel loro insieme non devono superare complessivamente i 300 cmq..
3.  Al fine di garantire la massima fruibilità degli impianti, suddivisi in circuiti circoscrizionali e circuiti su tutto il territorio cittadino, gli spazi potranno essere prenotati utilizzando sistemi informativi approntati all'insegna dello snellimento delle procedure. Ogni singolo utente dovrà essere riconosciuto dal sistema, fatte salve le norme sulla tutela della privacy D.Lgs. 196/2003.
4.  La materiale affissione è a carico dell'utente. Possono essere prenotati contemporaneamente, per una sola volta al mese, non più di un circuito circoscrizionale ed un circuito su tutto il territorio cittadino, salvo che residuino spazi disponibili dal giorno successivo. I giorni di esposizione del manifesto sono cinque, la prenotazione non può essere registrata con un anticipo superiore a trenta giorni dal giorno della prevista uscita.
5.  E' fatto obbligo in caso di rinuncia alla prenotazione di comunicare la revoca con le modalità date dal sistema. Per il suddetto mancato adempimento ed altresì per l'affissione eseguita in difformità alle prescrizioni di cui sopra, si applicano le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 19.

ARTICOLO 7 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1.  Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a)  i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b)  i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c)  i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
d)  i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e)  i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
f)  ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g)  i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
h)  i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare ..." aventi attinenza con l'attività dei medesimi;
i)  i manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni e simili, tra i cui soci fondatori vi è la Città di Torino, per eventi organizzati per conto dell'Amministrazione e recanti il simbolo della Città di Torino, oltre al logo dell'ente partner nonché eventualmente della Regione Piemonte e/o Provincia di Torino.

ARTICOLO 8 - NUMERAZIONE IMPIANTI

1.  Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

2.  Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.

3.  Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d’ordine attribuito dalla Città.

ARTICOLO 9 - SPAZI IN ESCLUSIVA

1.  Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi.

2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate, entro il primo mese di occupazione, con una tabella di metri 2,00 x 1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di cm. 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra cm. 40 e cm. 80 dal piano di calpestio, a seconda dell’altezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di cm. 5 di colore Blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.

ARTICOLO 10 - IMPIANTI PROVVISORI

1.  Gli impianti provvisori, collocati in sopraelevazione di steccati di cantiere, devono essere installati esclusivamente all'interno delle recinzioni. Per cantiere si intendono tutte quelle aree recintate dove si svolgono lavori edili. Le ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica domanda al Servizio Affissioni corredata dal formale assenso alla posa in opera dell’impianto da parte del capo cantiere Per predetti impianti le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2.  La durata dell’autorizzazione può essere inferiore a 12 mesi eventualmente rinnovabili di anno in anno e comunque non oltre la durata del cantiere. Alla fine del cantiere l’impianto dovrà essere rimosso.

3.  Ai fini della corresponsione del canone, per le iniziative pubblicitarie, gli impianti provvisori su cantiere scontano la tariffa per la pubblicità temporanea se collocata per un tempo inferiore l’anno, se di durata superiore l’anno scontano la tariffa permanente.

ARTICOLO 11 - AUTORIZZAZIONI, VOLTURE, RINNOVI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI MANUTENZIONE

1.  Il rilascio delle autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti su suolo privato, eventuali volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni nonché la manutenzione degli impianti trovano disciplina negli articoli 3, 4 bis, 5, 6 e 7 del Regolamento per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie n. 268. Presso il Servizio Affissioni è esposto l’elenco degli impianti autorizzati (4).

ARTICOLO 12 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1.  La durata minima delle affissioni è di quindici giorni.

2.  Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora l’affissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per l’affissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.

3.  La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4.  Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe debbono essere richieste al Servizio nel termine di cinque giorni dalla scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni di strisce o altro materiale devono parimenti essere richieste al Servizio e l'ordine sarà evaso con l'applicazione delle tariffe previste dal presente Regolamento.

5.  Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6.  La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7.  Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

8.  Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9.  Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

11. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1.  Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al Regolamento CIMP.

2.  Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.

3.  Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP (Autorizzazione) e ne ripete la precarietà.

4.  Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti di affissioni di proprietà comunale e degli spazi pubblici disponibili per l'installazione di mezzi pubblicitari destinati all’affissione di manifesti avviene per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.

5.  Per evitare la possibilità di concentrazione e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.

6.  In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità, il richiedente l'installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, dovrà attestare l'inesistenza di tale condizione.

ARTICOLO 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1.  Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 (5).

ARTICOLO 15 - VIGILANZA

1. Gli addetti del Servizio Affissioni, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito all’osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva.

ARTICOLO 16 - AUTOTUTELA

1.  Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 24 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).

ARTICOLO 17 - CONCORDATO

1.  Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 23 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).

ARTICOLO 18 - RIMBORSI

1.  Si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (8).

ARTICOLO 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.  Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (9).

2.  A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera c dell'articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37 (10).

3.  Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro sulle tariffe.

ARTICOLO 20 - NORME TRANSITORIE

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge e al Regolamento CIMP.


Note:

(1) Articolo 3, comma 3, D.Lgs. 507/1993 'regolamento e tariffe':
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. omissis

(1 bis) L'articolo 20 bis della Legge 507/1993 è stato abrogato dall'articolo 1 comma 176 della Legge 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007), pertanto è stata ripristinata la normativa precedente al 2005.

(2) Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 507/1993 'servizio delle pubbliche affissioni':
2. omissis
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
4. omissis

(2bis) Abrogato

(3) Articolo 4 D.Lgs. 507/1993 'categorie delle località':
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

(3 bis) Normativa abrogata Legge n. 296/2006 articolo 1 comma 176 (Legge Finanziaria per il 2007).

(4) Regolamento CIMP (approvato con delibera Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000 e s.m.i.).

(5) Articolo 11 D.Lgs. 507/1993 'funzionario responsabile':
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

(6) Articolo 24 Regolamento per le entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) 'Autotutela':
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero rinunciare all'impostazione in caso di autotutela, con provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata, resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.
5. L'atto d'annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificato o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza del giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

(7) Articolo 23 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) 'Accertamento con adesione (concordato)':
1. L'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede la possibilità di adottare spacifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:
a) ambito di applicazione
L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamentola cui base imponibilesia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione 'ab origine' dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento 'ex post' del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito;
c) atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa d'entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 21 del presente regolamento;
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata;
e) effetti della definizione
All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.
L'accertamento 'ab origine' definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza 'ex post', le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.

(8) Articolo 13 Regolamento delle entrate comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre 1999 mecc. 9908506/23 e s.m.i.) 'Versamenti e rimborsi':
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00) per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento ella presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

(9) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo sistema Penale', Capo I, Sezione I 'Le sanzioni Amministrative. Principi generali', Sezione II 'Applicazione' - Articolo 24 D.Lgs. 507/1993 'sanzioni amministrative':
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Lire 400.000 a Lire 3.000.000 (da Euro 206,58 a Euro 1.549,37) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'articolo 3.
5 bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

(10)  Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24 comma 2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., per violazioni alle norme del presente regolamento, sono così quantificate in relazione al tipo di violazione commessa:
a)  affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da un minimo di Euro 210,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
b)  affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
c)  locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a): da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
d)  locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b): da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
e)  mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere, per singolo cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
f)  violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti.

ZONA PERIMETRATA da:

piazzale Pasini - corso Casale - piazza Marco Aurelio - corso Casale - piazza Borromini - corso Casale - piazza Gran Madre - corso Moncalieri - piazza Zara - corso Monte Rotondo - Ponte Balbis - corso Bramante - piazza Carducci - corso Bramante - via Giordano Bruno - corso Giambone - corso Unione Sovietica - corso Lepanto - via Romolo Gessi - Largo Tirreno - corso Racconigi - piazza Marmolada - corso Racconigi - piazza Robilant - corso Racconigi - corso Peschiera - corso Trapani - piazza Rivoli - corso Lecce - corso Regina Margherita - corso Svizzera - via Fagnano - corso Umbria - corso Principe Oddone - piazza Baldissera - via Antonio Cecchi - corso Emilia - corso Vercelli - lungo Dora Napoli - lungo Dora Firenze - Ponte Rossini - via Reggio - corso Regina Margherita - corso Belgio - Ponte Sassi - piazzale Pasini.

PROTENDIMENTI:
- via Genova sino a corso Maroncelli;
- via Nizza sino a piazza Bengasi compresa;
- corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- corso Traiano da corso Unione Sovietica a corso Caio Plinio;
- corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a piazza Caio Mario compresa;
- corso Orbassano sino a via Guido Reni, comprese le piazze Santa Rita, Pitagora e Omero;
- via Tripoli sino a corso Cosenza;
- via Monginevro sino a via Santa Maria Mazzarello;
- corso Trapani e corso Siracusa sino a piazza Pitagora compresa;
- corso Peschiera sino a corso Francia
- corso Francia sino al confine del territorio comunale
- corso Umbria e via Borgaro sino a via Stradella;
- via Stradella e via Lanzo sino a piazza Stampalia compresa;
- via Chiesa della Salute sino a corso Grosseto;
- corso Vercelli sino all’inizio dell’autostrada;
- corso Giulio Cesare sino all’inizio dell’autostrada;
- corso Palermo e via Renato Martorelli sino a corso Vercelli.

PIAZZE E LARGHI:
- piazza Bozzolo, piazza Chiesa della Salute, piazza Crispi, piazza F. Filzi, piazza Giacomini, piazza Massaua, piazza Montanari, piazza Piero della Francesca, piazza San Gabriele di Gorizia, piazza Villari;
- largo Borgaro, largo Brescia, largo Giulio Cesare, largo Grosseto, largo Palermo, largo Regio Parco.

SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- lo Stadio delle Alpi, lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello Sport (Parco Ruffini, via Artom), tutti i complessi funzionali di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni e i loro compendi;
- tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici o suolo posti in zona normale, siano percepibili dalle zone speciali.

ALLEGATO B

MAGGIORAZIONI IN VIGORE (ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS. 507/1993)
Soppresso.