N. 148
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 settembre 1994 (mecc. 9406015/13) esecutiva dal 14 ottobre 1994; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1° aprile 1996 (mecc. 9600871/13) esecutiva dal 26 aprile 1996, 2 marzo 1998 (mecc. 9709047/13) esecutiva dal 6 aprile 1998, 20 dicembre 1999 (mecc. 9909912/13) esecutiva dal 31 gennaio 2000, 26 febbraio 2001 (mecc. 2001 00573/13) esecutiva dal 12 marzo 2001, 18 febbraio 2002 (mecc. 2002 00277/013) esecutiva dal 4 marzo 2002, 15 marzo 2004 (mecc. 2004 00184/013) esecutiva dal 29 marzo 2004, 28 febbraio 2005 (mecc. 2005 00225/013) esecutiva dal 14 marzo 2005, 28 aprile 2005 (mecc. 2004 08563/013) esecutiva dal 14 maggio 2005, 30 gennaio 2006 (mecc. 2005 09903/013) esecutiva dal 13 febbraio 2006, 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01316/013) esecutiva dal 13 aprile 2007 e 12 maggio 2008 (mecc. 2008 01249/013) esecutiva dal 26 maggio 2008.
Articolo 1 Gestione
del servizio
Articolo 2 Impianti
di proprietà della Città. Superfici
Articolo 3 Categorie
delle località del territorio comunale
Articolo 4 Diritto
sulle pubbliche affissioni
Articolo 5 Tariffe
e maggiorazioni
Articolo 6 Riduzione
del diritto
Articolo 6 bis Utilizzo degli
spazi in esenzione ad uso politico-ideologico
Articolo 7 Esenzioni
dal diritto
Articolo 8 Numerazione
impianti
Artivolo 9 Spazi
in esclusiva
Articolo10 Impianti
provvisori
Articolo11 Autorizzazioni,
volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni, manutenzione
Articolo12 Modalita'
per le pubbliche affissioni
Articolo13 Pubblicità
effettuata su spazi od aree comunali
Articolo14 Funzionario
responsabile
Articolo15 Vigilanza
Articolo16 Autotutela
Articolo17 Concordato
Articolo18 Rimborsi
Articolo19 Sanzioni
amministrative
Articolo 20 Norme
transitorie
Allegato A
Allegato B
1. Il servizio delle pubbliche affissioni, che la Città di Torino gestisce in esclusiva, è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 69 della Legge n. 549/1995, vengono messi a disposizione appositi impianti volti a favorire la comunicazione di messaggi politico-ideologici, in esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Per la disciplina dell'erogazione del servizio si rinvia al successivo articolo 6 bis.
ANNULLATO (Sentenza Tar Piemonte n. 2455 del 6 luglio 2005)
1. La tipologia e la quantità degli impianti di
proprietà della Città destinati alle affissioni
è la seguente (1):
- Stendardi bifacciali cm 140x200 n. 2.296 mq. 12.857,6
- Stendardi bifacciali cm 200x140 n. 358 mq. 2.004,8
- Lamiere murali cm 100x140 n. 284 mq. 397,6
- Lamiere murali cm 200x140 n. 1358 mq. 3.802,4
- Lamiere murali cm 300x140 n. 21 mq. 88,2
- Lamiere murali cm 400x140 n. 71 mq. 397,6
- Lamiere murali cm 140x200 n. 550 mq. 1.540
- Lamiere murali cm 280x200 n. 337 mq. 1.887,2
- Lamiere murali cm 420x200 n. 41 mq. 344,4
- Lamiere murali cm 70x100 ad uso circoscrizionale n. 805 mq.
563,5
- Lamiere murali destinate agli usi di cui all'articolo 1 comma
69 Legge 549/1995 per l'affissione di manifesti politico-ideologici
al di fuori dei periodi elettorali (1bis):
cm 70x100 n. 2.000 mq. 1.400
- Poster m. 6x3 monofacciali n. 303 mq. 5.454
- Poster m. 6x3 bifacciali n. 73 mq. 2.628
- Cassonetti luminosi m. 6x3 n. 2 mq. 36
- Cartello su frontespizio 6x12 n. 1 mq. 72
Sono inoltre in uso al Servizio Centrale Comunicazione Strategica
e Promozione della Citta', per comunicazioni istituzionali, ai
sensi della Legge 150/2000, i seguenti impianti:
- Mupi cm 116x171 n. 750 mq. 1.487,7
- Senior cm 294x211 n. 100 mq. 620,3
- Tabelle su servizi cm 116x171 n. 20 mq. 39,67
- Impianti su palo cm 116x171 n. 60 mq. 119.
La superficie complessiva e' di circa mq. 35.740 che soddisfa
ampiamente il limite minimo fissato dall'articolo 18 comma 3 del
D.Lgs. 507/1993 (2).
L'elenco di cui sopra è soggetto a variazioni in ragione
di esigenze di forza maggiore o di pubblica utilità.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni
di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza
economica è pari a circa mq. 16.619 corrispondente al 46,5%
della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura
commerciale è pari a circa mq. 5.361 corrispondente al
15% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati
per l'effettuazione di affissioni dirette è pari a circa
mq. 13.760 corrispondente al 38,5% della superficie disponibile.
1. Avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993 (3) il Comune di Torino, che rientra nella classe 1^, ha suddiviso il territorio comunale in 2 categorie identificando come categoria speciale la porzione di territorio e le località di maggiore centralità ed importanza costituite dalle strade, dalle piazze e dai luoghi elencati nella tabella A), annessa al presente Regolamento. La superficie complessiva di tale zona è inferiore al limite del 35 per cento di quella del centro abitato come delimitato dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e la superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in tale zona, non è superiore al 50 per cento di quella complessiva.
1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio e secondo le modalità stabilite dalla Civica Amministrazione.
1. La tariffa base, entro i limiti di legge, viene determinata dallAmministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
2. Il diritto di affissione è maggiorato del 50
per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta
fogli (art. 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993. Analoga maggiorazione
è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti
da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli
è dovuta una maggiorazione del 100 per cento (art. 19 comma
4 D.Lgs. 507/1993).
Il diritto è maggiorato del 100 per cento (art. 19 comma
5 D.Lgs. 507/1993) per richieste di affissioni con scelta degli
impianti. La facoltà conferita al committente di scelta
degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato
e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati
alle affissioni e il cui elenco è visionabile presso il
Servizio Affissioni.
3. La maggiorazione fino al 150 per cento di cui allart. 4 comma 1 del D.Lgs. 507/1993 (3) viene stabilita dallAmministrazione nella delibera quadro delle tariffe.
4. Lomesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta lapplicazione delle tariffe già in vigore.
1. Per la riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni
nella misura del 50% si applicano le norme previste dall'articolo
20 del D.Lgs. n. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti
pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è
prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 507/1993
(vedi infra);
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro
Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione
degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
2. [abrogato] (3/bis)
1. Sono in regime di esenzione dal pagamento del
diritto sulle pubbliche affissioni solo gli spazi appositamente
individuati dal presente regolamento all'articolo 2 comma 1 e
segnalati dall'Amministrazione con apposita targhetta identificativa,
per l'affissione di manifesti politico-ideologici.
2. Il manifesto a contenuto politico-ideologico può
contenere loghi e marchi di sponsor commerciali, ma questi nel
loro insieme non devono superare complessivamente i 300 cmq..
3. Al fine di garantire la massima fruibilità
degli impianti, suddivisi in circuiti circoscrizionali e circuiti
su tutto il territorio cittadino, gli spazi potranno essere prenotati
utilizzando sistemi informativi approntati all'insegna dello snellimento
delle procedure. Ogni singolo utente dovrà essere riconosciuto
dal sistema, fatte salve le norme sulla tutela della privacy D.Lgs.
196/2003.
4. La materiale affissione è a carico dell'utente.
Possono essere prenotati contemporaneamente, per una sola volta
al mese, non più di un circuito circoscrizionale ed un
circuito su tutto il territorio cittadino, salvo che residuino
spazi disponibili dal giorno successivo. I giorni di esposizione
del manifesto sono cinque, la prenotazione non può essere
registrata con un anticipo superiore a trenta giorni dal giorno
della prevista uscita.
5. E' fatto obbligo in caso di rinuncia alla prenotazione
di comunicare la revoca con le modalità date dal sistema.
Per il suddetto mancato adempimento ed altresì per l'affissione
eseguita in difformità alle prescrizioni di cui sopra,
si applicano le sanzioni amministrative previste dal successivo
articolo 19.
1. Per l'applicazione dell'esenzione dal diritto sulle
pubbliche affissioni si applicano le norme previste dall'articolo
21 del D.Lgs. 507/1993 che la dispongono nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali
del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito
del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle
armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province
in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorità di polizia in materia
di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia
di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo,
regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria
per legge;
g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali
gratuiti regolarmente autorizzati;
h) i manifesti redatti dai Gruppi Consiliari di cui al Regolamento
del Consiglio Comunale, recanti il simbolo della Città
di Torino e la dicitura "Città di Torino-Gruppo Consiliare
..." aventi attinenza con l'attività dei medesimi;
i) i manifesti redatti da enti, associazioni, fondazioni
e simili, tra i cui soci fondatori vi è la Città
di Torino, per eventi organizzati per conto dell'Amministrazione
e recanti il simbolo della Città di Torino, oltre al logo
dell'ente partner nonché eventualmente della Regione Piemonte
e/o Provincia di Torino.
1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero dordine attribuito dalla Città.
1. Sugli steccati, impalcature, ponti fissi o sospesi, pali, chioschi, cabine, edicole e simili, per qualunque uso installati, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di eseguirvi le affissioni e di farvi esporre la pubblicità; pertanto, sui manufatti anzidetti, nessuno potrà opporsi all'esposizione di pubblicità autorizzata dal Comune. Il Comune, nell'esercizio di questo suo diritto, avrà facoltà di aggiungere ai manufatti soprastrutture che non danneggino la consistenza e non pregiudichino l'uso a cui sono destinati. Su tali sovrastrutture è riservato al Comune il diritto di affiggere direttamente i manifesti o di autorizzarne le affissioni ovvero di consentire l'installazione di quei mezzi pubblicitari che riterrà opportuno. E' fatto divieto di collocazione di impianti pubblicitari su impalcature di cantiere inclinate, quali, ad esempio, le barriere parasassi.
2. Le recinzioni di cantiere su aree comunali, al fine di consentire un significativo miglioramento del decoro urbano, devono essere attrezzate, entro il primo mese di occupazione, con una tabella di metri 2,00 x 1,40. Dette tabelle, destinate alle affissioni comunali, dovranno essere applicate sulle strutture di recinzione, alternativamente in orizzontale e verticale, rispettando una regolare scansione con un intervallo di cm. 50 tra loro e un allineamento di base compreso tra cm. 40 e cm. 80 dal piano di calpestio, a seconda dellaltezza della recinzione. Le tabelle dovranno inoltre avere un fondo in lamiera o alluminio ed una cornice di cm. 5 di colore Blu Ral 5002. Eventuali deroghe a quanto sopra prescritto o variazioni al posizionamento delle tabelle potranno essere concesse dal Servizio affissioni.
1. Gli impianti provvisori, collocati in sopraelevazione di steccati di cantiere, devono essere installati esclusivamente all'interno delle recinzioni. Per cantiere si intendono tutte quelle aree recintate dove si svolgono lavori edili. Le ditte che intendono collocare impianti su aree di cantiere devono presentare specifica domanda al Servizio Affissioni corredata dal formale assenso alla posa in opera dellimpianto da parte del capo cantiere Per predetti impianti le autorizzazioni saranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. La durata dellautorizzazione può essere inferiore a 12 mesi eventualmente rinnovabili di anno in anno e comunque non oltre la durata del cantiere. Alla fine del cantiere limpianto dovrà essere rimosso.
3. Ai fini della corresponsione del canone, per le iniziative pubblicitarie, gli impianti provvisori su cantiere scontano la tariffa per la pubblicità temporanea se collocata per un tempo inferiore lanno, se di durata superiore lanno scontano la tariffa permanente.
1. Il rilascio delle autorizzazioni afferenti la posa in opera di nuovi impianti su suolo privato, eventuali volture, rinnovi, variazioni, cancellazioni nonché la manutenzione degli impianti trovano disciplina negli articoli 3, 4 bis, 5, 6 e 7 del Regolamento per lapplicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie n. 268. Presso il Servizio Affissioni è esposto lelenco degli impianti autorizzati (4).
1. La durata minima delle affissioni è di quindici giorni.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta che è annotata in apposito registro in ordine cronologico. Il materiale da affiggere deve essere consegnato al Servizio non oltre il quinto giorno precedente a quello previsto per l'affissione. La mancata consegna del materiale nel predetto termine verrà considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Eventuali deroghe ai predetti termini saranno vagliate di volta in volta dal Servizio che ne valuterà l'opportunità di attuazione in rapporto ai carichi di lavoro. In ogni caso, qualora laffissione, in esito alla concessione della deroga di cui sopra, avvenga successivamente alla data stabilita per laffissione dovranno essere corrisposti per intero i relativi diritti, restando a carico dell'utente l'onere tributario relativo al ritardo.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Sono ammesse proroghe alle affissioni già eseguite solamente nei casi in cui siano disponibili gli impianti. Dette proroghe debbono essere richieste al Servizio nel termine di cinque giorni dalla scadenza del periodo prenotato, previo pagamento dei diritti dovuti. Eventuali aggiunte o sovrapposizioni di strisce o altro materiale devono parimenti essere richieste al Servizio e l'ordine sarà evaso con l'applicazione delle tariffe previste dal presente Regolamento.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
11. Nell'ufficio del Servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni detenuti dal Comune a titolo patrimoniale oppure su beni demaniali, il canone per linstallazione dei mezzi pubblicitari viene maggiorato di uno specifico coefficiente la cui misura, predeterminata in via generale ed astratta da apposita deliberazione, è riportata nella tabella A) allegata al Regolamento CIMP.
2. Qualora il Comune intenda dare in gestione a terzi gli spazi in oggetto, la misura della maggiorazione è determinata dalle risultanze di apposita gara come mezzo normale di aggiudicazione.
3. Il titolo non esclude la necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del Regolamento CIMP (Autorizzazione) e ne ripete la precarietà.
4. Successivamente all'approvazione del piano generale degli impianti l'aggiudicazione degli impianti di affissioni di proprietà comunale e degli spazi pubblici disponibili per l'installazione di mezzi pubblicitari destinati allaffissione di manifesti avviene per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.
5. Per evitare la possibilità di concentrazione e delle concessioni, il Comune decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
6. In relazione al divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e di commercializzazione della pubblicità, il richiedente l'installazione dei mezzi pubblicitari, per conto terzi, dovrà attestare l'inesistenza di tale condizione.
1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 11 del D.Lgs. 507/1993 (5).
1. Gli addetti del Servizio Affissioni, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre ai Vigili Urbani in virtù di una generale competenza in merito allosservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, segnalando le violazioni agli uffici competenti, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione della pubblicità abusiva.
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 24 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (6).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 23 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (7).
1. Si rinvia alle disposizioni di cui allart. 13 del Regolamento delle entrate tributarie (delibera del 6 dicembre 1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) (8).
1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si osservano le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, come richiamate dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/1993 (9).
2. A tali effetti il Servizio Affissioni ed il Corpo di Polizia Municipale rilevano con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando la sanzione prevista dall'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dal comma 57 lettera c dell'articolo 145 Legge 388/2000, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37 (10).
3. Il materiale cartaceo abusivo (manifesti locandine e simili) defisso verrà distrutto. Per la defissione di manifesti abusivamente affissi al Comune compete un rimborso spese in base alle tariffe approvate con l'apposita delibera quadro sulle tariffe.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge e al Regolamento CIMP.
Note:
(1) Articolo 3, comma 3, D.Lgs. 507/1993
'regolamento e tariffe':
2. omissis
3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e
la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità
per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché
i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
Deve, altresì, stabilire la ripartizione della superficie
degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché
la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,
per l'effettuazione di affissioni dirette.
4. omissis
(1 bis) L'articolo 20 bis della Legge 507/1993 è stato abrogato dall'articolo 1 comma 176 della Legge 296 /2006 (Legge Finanziaria 2007), pertanto è stata ripristinata la normativa precedente al 2005.
(2) Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 507/1993
'servizio delle pubbliche affissioni':
2. omissis
3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni
deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale
al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati
per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a
trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
4. omissis
(3) Articolo 4 D.Lgs. 507/1993 'categorie
delle località':
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni
di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località
del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro
importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione
fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
2. Il regolamento comunale deve specificare le località
comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva
non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato,
come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285, in ogni caso la superficie degli impianti
per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non
potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
(3 bis) Normativa abrogata Legge n. 296/2006 articolo 1 comma 176 (Legge Finanziaria per il 2007).
(4) Regolamento CIMP (approvato con delibera Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000 e s.m.i.).
(5) Articolo 11 D.Lgs. 507/1993 'funzionario
responsabile':
1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario
cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi,
i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale
per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il
nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni
dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui
al comma 1 spettano al concessionario.
(6) Articolo 24 Regolamento per le entrate
comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre
1999 - mecc. 9908506/13 e s.m.i.) 'Autotutela':
1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso
non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente
responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente
o totalmente il proprio atto ritenuto illegittimo o infondato,
ovvero rinunciare all'impostazione in caso di autotutela, con
provvedimento motivato.
2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.
3. Il contribuente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata,
resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto
illegittimo.
4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato
al contribuente.
5. L'atto d'annullamento deve:
- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare
gli effetti di un precedente provvedimento emesso.
6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente
ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente
si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il
potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che
appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente
alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione,
da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificato o confermativo
di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza del giudizio, cessa
con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione
e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione
assunta da questi ultimi.
(7) Articolo 23 Regolamento delle entrate
comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre
1999 mecc. 9908506/13 e s.m.i.) 'Accertamento con adesione (concordato)':
1. L'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede
la possibilità di adottare spacifiche disposizioni volte
a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare
l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici
nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in
conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma
133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:
a) ambito di applicazione
L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione
della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con
il contribuente.
Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate,
esclusivamente agli atti di accertamentola cui base imponibilesia
concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.
L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il
contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura
"consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento,
anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il
dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici
dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza
in un eventuale ricorso.
L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:
- come strumento di formazione 'ab origine' dell'accertamento,
nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene
da subito nella emanazione stessa dell'atto;
- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento
stesso attraverso l'intervento 'ex post' del contribuente.
Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è
il dirigente responsabile della singola entrata.
b) procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione
Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente
avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs.
218/1997.
L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando
presunzioni semplici o criteri induttivi.
Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione
di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per
un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione
dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per
il pagamento del debito;
c) atto di accertamento con adesione
Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio
redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto
dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile
della singola risorsa d'entrata.
Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto
pagamento delle entrate per le quali vi è l'obbligo di
iscrizione a ruolo per la riscossione.
Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici
e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché
la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni ed interessi
dovuti, anche in forma rateale.
La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente
con apposita istanza e può essere concessa dal Dirigente
responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti,
con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo
21 del presente regolamento;
d) perfezionamento della definizione
Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione
a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro
venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione,
delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine,
essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la
copia dell'atto di accertamento perfezionato vale a dire recante
il timbro "pagato" con la relativa data.
Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento,
per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo,
il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione,
già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà
essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.
Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona
al termine dell'ultima rata;
e) effetti della definizione
All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso
di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente
si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica
Amministrazione.
L'accertamento 'ab origine' definito con adesione non è
impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni
per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella
misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza 'ex
post', le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima,
vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.
L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità
per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.
(8) Articolo 13 Regolamento delle entrate
comunali di natura fiscale (delibera Consiglio Comunale 6 dicembre
1999 mecc. 9908506/23 e s.m.i.) 'Versamenti e rimborsi':
1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere
siano inferiori o uguali a Euro 12,00) per anno ad esclusione
degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti
sulle Pubbliche Affissioni temporanee.
2. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, mentre
quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento
di accertamento e/o di liquidazione, non vengono effettuati qualora
le somme siano inferiori o uguali a Euro 16,53 per anno.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere
presentate con apposita istanza debitamente documentata entro
il termine di cinque anni dal giorno di pagamento ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
4. L'amministrazione comunale dovrà evadere le suddette
richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto
entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento ella presentazione
dell'istanza da parte del contribuente.
5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative
alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono
essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente
non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione
di riferimento ovvero non chieda esplicitamente la restituzione
delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati
solo in periodi superiori ai due anni.
6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte
a ruolo.
(9) Legge n. 689 del 24 novembre 1981 'Nuovo
sistema Penale', Capo I, Sezione I 'Le sanzioni Amministrative.
Principi generali', Sezione II 'Applicazione' - Articolo 24 D.Lgs.
507/1993 'sanzioni amministrative':
1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza
delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione
della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni
conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si
osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 o, per le violazioni delle norme
tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni
amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune
in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute
nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si
applica la sanzione da Lire 400.000 a Lire 3.000.000 (da Euro
206,58 a Euro 1.549,37) con notificazione agli interessati, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi della violazione
riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì
la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione
nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di
rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio,
addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare,
indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti
e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata
copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata
di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni
abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le
modalità previste dall'articolo 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza
del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle
spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e
dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella
medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale
gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale
sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita
nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune
e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio
e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e
all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari
di cui all'articolo 3.
5 bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione
di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento
misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in
materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire
l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e
riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario
responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente
commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa,
le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici
o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare
tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma
3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale,
a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed
a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture,
anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti
contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta
di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi
di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente
ai sensi del presente comma.
(10) Le sanzioni comminate ai sensi
dell'articolo 24 comma 2 D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., per violazioni
alle norme del presente regolamento, sono così quantificate
in relazione al tipo di violazione commessa:
a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto a pubblico
passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da un minimo di Euro
210,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale
cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro
materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà
comunale, anche se dati in concessione: da un minimo di Euro 250,00
ad un massimo di Euro 1.549,00;
c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione
su vetrine di negozi e simili invece affisse come da punto a):
da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.032,00;
d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione
su vetrine di negozi e simili, invece affisse come da punto b):
da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.549,00;
e) mancata collocazione di tabelle sulle recinzioni di cantiere,
per singolo cantiere: da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo
di Euro 1.549,00;
f) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo
di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.
DESCRIZIONE DEL PERIMETRO E DEI PROTENDIMENTI DELLE VIE, CORSI E PIAZZE CHE DEFINISCONO LA ZONA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Sono assegnate alle categoria speciale le pubblicità e le affissioni effettuate nella zona delimitata dalle strade e piazze sottoindicate, comprensiva di una fascia esterna di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti, nonché dei protendimenti delle vie, strade e corsi sottospecificati per tutta la loro ampiezza e per le due fasce laterali di metri 15 dal filo dei fabbricati prospicienti.
piazzale Pasini - corso Casale - piazza Marco Aurelio - corso Casale - piazza Borromini - corso Casale - piazza Gran Madre - corso Moncalieri - piazza Zara - corso Monte Rotondo - Ponte Balbis - corso Bramante - piazza Carducci - corso Bramante - via Giordano Bruno - corso Giambone - corso Unione Sovietica - corso Lepanto - via Romolo Gessi - Largo Tirreno - corso Racconigi - piazza Marmolada - corso Racconigi - piazza Robilant - corso Racconigi - corso Peschiera - corso Trapani - piazza Rivoli - corso Lecce - corso Regina Margherita - corso Svizzera - via Fagnano - corso Umbria - corso Principe Oddone - piazza Baldissera - via Antonio Cecchi - corso Emilia - corso Vercelli - lungo Dora Napoli - lungo Dora Firenze - Ponte Rossini - via Reggio - corso Regina Margherita - corso Belgio - Ponte Sassi - piazzale Pasini.
PROTENDIMENTI:
- via Genova sino a corso Maroncelli;
- via Nizza sino a piazza Bengasi compresa;
- corso Unione Sovietica sino al confine del territorio comunale;
- corso Traiano da corso Unione Sovietica a corso Caio Plinio;
- corso IV Novembre e Giovanni Agnelli sino a piazza Caio Mario
compresa;
- corso Orbassano sino a via Guido Reni, comprese le piazze Santa
Rita, Pitagora e Omero;
- via Tripoli sino a corso Cosenza;
- via Monginevro sino a via Santa Maria Mazzarello;
- corso Trapani e corso Siracusa sino a piazza Pitagora compresa;
- corso Peschiera sino a corso Francia
- corso Francia sino al confine del territorio comunale
- corso Umbria e via Borgaro sino a via Stradella;
- via Stradella e via Lanzo sino a piazza Stampalia compresa;
- via Chiesa della Salute sino a corso Grosseto;
- corso Vercelli sino allinizio dellautostrada;
- corso Giulio Cesare sino allinizio dellautostrada;
- corso Palermo e via Renato Martorelli sino a corso Vercelli.
PIAZZE E LARGHI:
- piazza Bozzolo, piazza Chiesa della Salute, piazza Crispi, piazza
F. Filzi, piazza Giacomini, piazza Massaua, piazza Montanari,
piazza Piero della Francesca, piazza San Gabriele di Gorizia,
piazza Villari;
- largo Borgaro, largo Brescia, largo Giulio Cesare, largo Grosseto,
largo Palermo, largo Regio Parco.
SONO INOLTRE DA CONSIDERARSI IN CATEGORIA SPECIALE:
- lo Stadio delle Alpi, lo Stadio Comunale, i Palazzetti dello
Sport (Parco Ruffini, via Artom), tutti i complessi funzionali
di Italia '61, l'area espositiva del Lingotto e di Torino Esposizioni
e i loro compendi;
- tutti gli impianti di affissione, che pur collocati su edifici
o suolo posti in zona normale, siano percepibili dalle zone speciali.
MAGGIORAZIONI IN VIGORE (ART. 19 COMMI 3, 4 E 5, D.LGS. 507/1993)
Soppresso.