N. 146

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO UNIVERSITARIO
(ISTITUITA CON LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1980, N. 84)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 aprile 1982 (mecc. 8203495/10) esecutiva dal 20 maggio 1982.

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INDICE

Articolo 1 - Composizione

Articolo 2 - Compiti

Articolo 3 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Articolo 4 - Segretario

Articolo 5 - Durata delle cariche e surroghe

Articolo 6 - Calendario delle riunioni

Articolo 7 - Luogo delle riunioni

Articolo 8 - Convocazione delle riunioni

Articolo 9 - Documentazione per le discussioni

Articolo 10 - Validità delle riunioni

Articolo 11 - Partecipazione olle riunioni di esperti e consulenti

Articolo 12 - Presidenza delle riunioni

Articolo 13 - Ordine delle riunioni

Articolo 14 - Ordine del giorno dei lavori

Articolo 15 - Discussione della materia all'ordine del giorno

Articolo 16 - Presentazione di pareri, proposte, mozioni

Articolo 17 - Dichiarazione di voto

Articolo 18 - Votazioni

Articolo 19 - Trasmissione di pareri, proposte, mozioni

Articolo 20 - Verbali delle riunioni e loro approvazione

Articolo 21 - Autorizzazione alla consultazione di atti d'ufficio

Articolo 22 - Sottocommissioni

Articolo 23 e Articolo 24 - Norme transitorie


Articolo 1 - Composizione

1.  La Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario è composto da:
-  due membri in rappresentanza della Regione designati dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno;
-  tre membri in rappresentanza dell'amministrazione dell'ente delegato designati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due;
-  sette membri di cui quattro designati dall'Università, due dal Politecnico e uno dall'I.S.E.F., secondo i criteri definiti dalle intese intervenute tra gli enti stessi;
-  sette membri designati dagli studenti, di cui quattro dell'Università, due del Politecnico e uno dell'I.S.E.F., ai sensi delle disposizioni vigenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli Atenei e dell'I.S.E.F. (Legge istitutiva, art. 9, comma 2).

Articolo 2 - Compiti

1.  Alla Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario sono attribuiti i seguenti compiti:
     1) esprimere pareri obbligatori relativamente al programma di cui all'art. 8 (procedure della programmazione) della legge istitutiva e più in particolare:
          a) sul tipo di gestione dei servizi;
          b) sulla destinazione dei beni;
          c) sulla ripartizione dei fondi.
          d) sul rendiconto e sulla relazione finale;
          e) sulle convenzioni ente delegato-Atenei per quanto attiene al diritto allo studio nell'ambito universitario;
     2) esprimere pareri facoltativi sulle questioni che l'ente delegato sottopone in ordine alla materia e sulle iniziative complementari e di servizio assunte dall'ente delegato medesimo e connesse ai fabbisogni formativi;
     3) proporre iniziative sociali o culturali all'ente delegato. (Legge istitutiva, art. 10).

Articolo 3 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1.  Il Presidente della Commissione viene eletto con voto della intera commissione e viene scelto tra i membri designati dagli Atenei e dall'I.S.E.F. o fra quelli designati dall'amministrazione dell'ente delegato. (Legge istitutiva, art. 9, comma 3).

2.  L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.

3.  Per l'elezione del Presidente in prima votazione viene richiesta la maggioranza qualificata (maggioranza degli aventi diritto al voto).

4.  In seconda votazione sarà eletto Presidente chi riporterà la maggioranza semplice dei voti espressi.

5.  In caso di parità tra due o più candidati si procederà a ballottaggio.

6.  Il Vicepresidente viene eletto con voto dell'intera Commissione e viene scelto tra i membri designati dagli studenti (Legge istitutiva, art. 9, comma 3).Per l'elezione del Vicepresidente vale la stessa normativa prevista per quella del Presidente.

Articolo 4 - Segretario

1.  Il Segretario della Commissione è designato dall'amministrazione dell'ente delegato, cioè dal Comune di Torino (Legge istitutiva, art. 9, comma 4).

Articolo 5 - Durata delle cariche e surroghe

1.  Presidente e Vicepresidente durano in carica due anni.

2.  I membri designati per le varie categorie dai vari enti o gruppi durano in carica secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalle normative stabilite dagli enti designati.

3.  In caso di dimissioni di un membro della Commissione o di sua perdita del diritto di appartenenza alla specifica categoria per la quale è stato eletto, esso sarà sostituito secondo la normativa prevista dalle leggi vigenti o stabilita dagli enti designati.

4.  I sostituti durano in carica fino allo scadere del mandato dei membri sostituiti.

Articolo 6 - Calendario delle riunioni

1.  Il calendario delle riunioni ordinarie viene fissato dalla Commissione stessa che, al termine di ogni riunione, stabilisce la data della riunione successiva (utilizzando preferenzialmente sempre lo stesso giorno settimanale) e fornisce al Presidente indicazioni e suggerimenti per la formulazione dell'ordine del giorno relativo.

2.  Il Presidente può, di propria iniziativa e/o su richiesta di altri membri della Commissione, convocare, anche con procedura d'urgenza, riunioni straordinarie che si rendano necessarie per discutere problemi particolari.

3.  Il Presidente deve procedere ad una convocazione straordinaria della Commissione qualora almeno cinque dei suoi membri ne facciano motivata richiesta.

Articolo 7 - Luogo delle riunioni

1.  La Commissione si riunisce di norma in una sala del Palazzo Civico (via Milano, 1) messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 - Convocazione delle riunioni

1.  La convocazione delle riunioni sia ordinarie che straordinarie è disposta dal Presidente, mediante avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare nonchè la segnalazione del giorno, ora e luogo della riunione, da inviare a tutti i membri della Commissione di norma almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2.  In caso di convocazione con procedura d'urgenza il preavviso può essere ridotto a sole ventiquattro ore.

Articolo 9 - Documentazione per le discussioni

1.  Il Presidente può disporre che all'avviso di convocazione siano allegati documenti e brevi note esplicative relativi a tutti o a taluni degli argomenti all'ordine del giorno.

2.  Almeno ventiquattro ore prima di ciascuna seduta sarà posta a disposizione di tutti i membri della Commissione copia della documentazione completa relativa agli argomenti da trattarsi nella riunione presso una sede appropriata assegnata dal Comune.

Articolo 10 - Validità delle riunioni

1.  Per la validità delle riunioni è necessario che tutti i membri della Commissione siano stati regolarmente convocati e che alla riunione partecipi almeno la maggioranza degli aventi diritto, dedotti da essi gli assenti giustificati.

Articolo 11 - Partecipazione olle riunioni di esperti e consulenti

1.  Su proposta di membri della Commissione, approvata dalla Commissione stessa, possono essere invitate a partecipare alle riunioni, o a parte di esse, persone estranee alla Commissione che possano fornire informazioni o contributi utili alla discussione. In particolare la Commissione può avvalersi della collaborazione degli assessori competenti per le materie relative all'applicazione della legge per il diritto allo studio nell'ambito universitario. Gli invitati non partecipano alle votazioni deliberative.

Articolo 12 - Presidenza delle riunioni

1.  Le riunioni della Commissione sono normalmente presiedute dal Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dal Segretario. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il Vicepresidente o, se questi sia a sua volta assente o impedito, il più anziano dei membri presenti.

Articolo 13 - Ordine delle riunioni

1.  Il Presidente concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato. A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione. E' facoltà di ogni membro della Commissione che lo ritenga opportuno presentare in qualsiasi momento mozioni d'ordine che richiamino al rispetto della legge e del regolamento; le mozioni d'ordine vengono presentate oralmente.

Articolo 14 - Ordine del giorno dei lavori

1.  Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine di iscrizione.

2.  Proposte di inversione possono essere avanzate sia dal Presidente che dagli altri membri e, ove nessuno vi si opponga, si ritengono senz'altro accettate, In caso contrario esse sono sottoposte al voto della Commissione, che avverrà per alzata di mano, senza discussione.

3.  In ogni seduta i partecipanti hanno il diritto di richiedere l'inserimento nell'ultimo punto all'ordine del giorno (varie eventuali) di argomenti da discutere brevemente nella seduta stessa, purchè essi non comportino alcun provvedimento deliberativo.

Articolo 15 - Discussione della materia all'ordine del giorno

1.  La discussione è aperta dal Presidente che illustra l'argomento o la proposta, ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.

2.  I membri della Commissione che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento all'ordine del giorno e fare interventi il più possibile concisi e contenuti.

3.  Ogni componente la Commissione non può intervenire più di due volte sullo stesso argomento, fatto salvo il rispetto per eventuali interventi per fatto personale o per presentare mozioni d'ordine e fatta eccezione per l'eventuale relatore sull'argomento. Sentita la Commissione, il Presidente può consentire di derogare da tale norma.

4.  È vietato interrompere chi ha la parola e non sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo durante gli interventi.

5.  Durante la discussione di ogni argomento, tenuto conto del numero delle iscrizioni a parlare, il Presidente può proporre un tempo massimo da concedere per ogni intervento; la Commissione decide sulla proposta.

6.  Quando un oratore si dilunga su una questione o se ne allontana o supera i termini previsti, il Presidente lo richiama e lo invita a concludere in breve: se questi persiste, il Presidente interroga la Commissione che, senza discutere, delibera per alzata di mano se concedergli di continuare.

Articolo 16 - Presentazione di pareri, proposte, mozioni

1.  Terminata la discussione sui singoli argomenti che comportino l'espressione di pareri o la formulazione di proposte o mozioni, il Presidente riassumerà brevemente l'andamento della discussione e, qualora possibile e sentita la Commissione, formulerà egli stesso il documento riassuntivo delle opinioni della Commissione. In caso contrario concederà una breve sospensione della seduta per dare tempo ai componenti della Commissione che lo desiderino di preparare un documento scritto da sottoporre al parere della Commissione; ricevuti i testi ne darà lettura secondo l'ordine di presentazione. Al termine della prima lettura i presentatori che lo ritenessero opportuno potranno fondere più documenti in un unico documento ovvero ritirare la propria proposta. Il testo dei documenti rimasti viene sottoposto dal Presidente al giudizio della Commissione.

2.  Al testo dei documenti potranno essere proposti emendamenti e sottoemendamenti che potranno essere senz'altro accettati dai presentatori dei documenti.

3.  Gli emendamenti e sottoemendamenti non direttamente accettati saranno sottoposti a giudizio della Commissione.

Articolo 17 - Dichiarazione di voto

1.  Dopo la chiusura della discussione generale e di quella particolare sulla stesura dei documenti da sottoporre al parere della Commissione, il Presidente accetta le iscrizioni a parlare per eventuali dichiarazioni di voto. Ogni membro della Commissione ha diritto di dichiarare sinteticamente perchè esprimerà un determinato parere.

Articolo 18 - Votazioni

1.  Esaurite le dichiarazioni di voto il Presidente dichiara il passaggio alle votazioni.

2.  Procede la votazione sugli emendamenti, che saranno votati nel seguente ordine: soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi, rielaborativi. I sottoemendamenti sono messi in votazione prima degli emendamenti.

3.  Un emendamento si riterrà approvato qualora ad esso abbia dato parere favorevole la maggioranza dei membri presenti; in caso contrario l'emendamento è considerato respinto.

4.  Terminata la votazione sugli emendamenti il Presidente porrà in votazione globale il testo del documento emendato.

5.  Nel caso in cui sullo stesso argomento siano stati presentati più testi che non possano essere fusi in unico documento, il Presidente li porrà in votazione successiva secondo l'ordine di presentazione (salvo altrimenti convenuto tra i presentatori stessi) chiedendo prima quali siano i membri favorevoli al documento, poi quali i contrari e infine quali gli astenuti. Le votazioni sono, di norma, palesi e avvengono per alzata di mano.

6.  Qualora anche uno solo dei membri della Commissione ne ravvisi l'opportunità, le votazioni si svolgeranno per appello nominale affinché nel verbale rimanga memoria del parere di ciascun membro; all'atto della votazione tale parere viene comunque espresso con un unica parola: "favorevole", "contrario!", e "astenuto". Chi dichiarasse di non voler votare, pur rimanendo presente alla votazione, verrà considerato astenuto. A richiesta di anche uno solo dei componenti la Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto; in tal caso sarà data una scheda a ciascun votante che scriverà su di essa "SI'" se intende dare il proprio voto a favore della proposta in votazione, "NO" in caso contrario e lascerà la scheda bianca se intende astenersi; ogni altra annotazione rende nulla la scheda.

7.  Un documento sarà da considerarsi approvato, e quindi documento della Commissione, quando ad esso abbia dato parere favorevole almeno la maggioranza dei presenti.

8.  In caso di parità di pareri favorevoli e contrari, il voto del Presidente non è determinante e il documento è da considerarsi non approvato dalla Commissione.

Articolo 19 - Trasmissione di pareri, proposte, mozioni

1.  I pareri, le proposte e le mozioni approvati e fatti propri dalla Commissione saranno trasmessi, a cura del Presidente e del Segretario, al Sindaco e/o agli assessori competenti in merito alle materie relative, con la segnalazione del numero dei voti favorevoli e contrari e delle astensioni.

2.  A richiesta dei proponenti saranno trasmessi anche eventuali documenti di minoranza, con la segnalazione del numero di suffragi da essi ricevuto.

3.  Per i pareri obbligatori, qualora la Commissione non abbia fatto proprio alcun parere, saranno trasmessi tutti i pareri sottoposti a giudizio della Commissione, con la indicazione del numero di suffragi riportato da ciascuno di essi.

Articolo 20 - Verbali delle riunioni e loro approvazione

1.  La redazione del processo verbale di ogni riunione è curata dal Segretario. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

2.  Eventuali cancellature o modifiche nella stesura dei verbali devono essere convalidate dalle firme del Presidente e del Segretario.

3.  Il verbale di ogni seduta deve essere approvato dalla Commissione, di norma nella seduta immediatamente successiva. In caso di urgenza il verbale della seduta, o parte di esso, sarà approvato seduta stante.

4.  Sull'approvazione del verbale i componenti possono prendere la parola per chiedere rettifiche o per fatto personale, con esclusione di ogni argomento di merito sulle proposte già approvate o respinte.

5.  Il verbale deve indicare:
     1) il giorno, ora e luogo della riunione;
     2) chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario;
     3) i nomi dei membri presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi, coloro che hanno giustificato l'assenza;
     4) l'ordine del giorno;
     5) i punti essenziali delle discussioni effettuate nella riunione;
     6) le operazioni di votazione con i relativi risultati.

6.  I membri della Commissione possono fare inserire a verbale le opinioni espresse, fornendone al Segretario, per iscritto, il testo autentico.

7.  In ogni riunione, ai componenti la Commissione verrà consegnata copia del verbale della riunione precedente.

Articolo 21 - Autorizzazione alla consultazione di atti d'ufficio

1.  La Commissione, per l'esercizio delle competenze attribuitele, potrà richiedere - con l'osservanza delle disposizioni di legge ed in particolare dei disposti di cui agli artt. 62 del T.U. L.C.P. 1934 e 82 del R.D. n. 297/1911 (Regolamento di attuazione della L.C.P.) - la consultazione di atti del Comune, qualora essa si riveli necessaria al predetto fine.

Articolo 22 - Sottocommissioni

1.  La Commissione può, qualora ne ravvisi l'opportunità, nominare proprie sottocommissioni preposte all'istruzione dei lavori, ovvero articolarsi in sottocommissioni con compiti definiti.

Norme transitorie

Articolo 23

1.  In attesa della definizione, da parte del Comune di Torino, di un apparato di segreteria della cui opera la Commissione possa avvalersi, la Commissione utilizzerà, previo parere favorevole dell'assessore competente, le strutture della segreteria dell'ex Opera Universitaria, presso la quale sarà anche depositata la documentazione per le discussioni (articolo 9 del presente regolamento).

Articolo 24

1.  In attesa di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale di Torino, esso viene adottato dalla Commissione come proprio regolamento provvisorio.