N. 145

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 novembre 1982 (mecc. 8210906/19) esecutiva dal 16 dicembre 1982.

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INDICE

Articolo 1 - Ammissione negli Istituti

Articolo 2 - Rette

Articolo 3 - Assenze e rimborsi

Articolo 4 - Uso delle camere e dei locali comuni. Servizio di pulizia e di mensa. Orari

Articolo 5 - Assistenza sanitaria

Articolo 6 - Rappresentanze di ospiti

Articolo 7 - Rapporti con l'esterno

Articolo 8 - Dimissioni e cause di allontanamento


Articolo 1 - Ammissione negli Istituti

1.  Possono essere accolte le persone che presentino i seguenti requisiti:

ETA' - Aver compiuto i 65 anni di età, o essere invalidi riconosciuti di grado non inferiore al 67%, di età comunque non inferiore ai 55 anni.
La persona invalida può comunque essere accolta solo se il servizio medico accerti che l'assistenza sanitaria praticata dall'Istituto sia confacente alle necessità del richiedente.

RESIDENZA - Avere la residenza in Torino; per i non residenti in Torino il ricovero può essere disposto, solo in casi di assoluta eccezionalità per favorire l'avvicinamento al coniuge, ai propri discendenti, ai fratelli, alle sorelle o nel caso di prolungata precedente residenza in Torino.
Il ricovero è comunque condizionato ad autorizzazione del Comune di residenza, che deve impegnarsi a farsi carico del pagamento della retta se e quando l'interessato e le persone tenute agli alimenti non siano in grado o cessino di provvedervi in tutto o in parte.

REDDITO - Avere un reddito, comprensivo dei contributi a carico dei parenti, inferiore all'importo della retta aumentato della quota spettante per le piccole spese personali oppure avere un reddito, comprensivo dei contributi a carico dei parenti, superiore al massimo del 40% all'importo della retta aumentato della quota spettante per le piccole spese personali.
Saranno comunque accolti prioritariamente gli utenti a reddito più basso.

CONDIZIONI PSICO-FISICHE - Essere fisicamente autosufficiente anche se invalidi, e non presentare infermità che richiedano assistenza e cure di carattere particolare.
Possono essere ammesse le persone semi-autosufficienti e gli invalidi riconosciuti quando la visita medica di controllo per l'ammissione nell'Istituto accerti che il servizio infermieristico interno può offrire l'assistenza adeguata al caso. Possono essere ammesse anche coppie di persone coniugate o conviventi, purchè entrambi gli interessati presentino i requisiti richiesti.

MODALITA' DELL'AMMISSIONE - Le persone che richiedono l'ammissione nell'Istituto devono presentare domanda all'ufficio dei servizi socio-assistenziali comunali del quartiere di appartenenza.
Per i residenti fuori Torino è competente l'ufficio centrale della Ripartizione XVI - Assistenza.
La domanda deve essere documentata con le certificazioni previste per la richiesta di prestazioni assistenziali.

Articolo 2 - Rette

1.  La retta, deliberata dall'Amministrazione Comunale, è mensile e comprensiva della camera ammobiliata, del vitto, del riscaldamento, della luce, del servizio di pulizia dei locali comuni e delle camere, dei bagni e delle docce, e degli altri eventuali servizi e prestazioni previsti nella gestione dell'Istituto.

2.  L'importo della retta viene aggiornato annualmente.

3.  Il pagamento della retta deve avvenire entro i primi dieci giorni del mese cui si riferisce.

4.  Il Comune di Torino provvederà, qualora il reddito della persona da ricoverare e dei parenti tenuti agli alimenti non siano sufficienti a pagare totalmente o parzialmente la retta, ad assumere a proprio carico il pagamento totale o parziale della retta stessa, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni in materia del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - Assenze e rimborsi

1. Ogni ospite si può assentare dall'Istituto per 45 giorni nel corso dell'anno, mantenendo il diritto alla conservazione del posto.

2. Nel caso di ricovero ospedaliero, l'ospite mantiene il diritto alla conservazione del posto, senza limite di tempo.

3. L'ospite assente ha diritto al rimborso di un terzo della retta giornaliera per tutto il periodo di assenza.

4. Tali rimborsi non spettano per assenze inferiori a tre giorni e in ogni caso per chi sia a carico parziale o totale del Comune.

Articolo 4 - Uso delle camere e dei locali comuni. Servizio di pulizia e di mensa. Orari

1.  L'assegnazione delle camere viene disposta dall'ufficio amministrativo dell'Istituto, tenendo conto, nei limiti del possibile, delle richieste specifiche e motivate degli ospiti.

2.  In ogni caso le camere ad un letto potranno essere assegnate alle persone che lo richiedano e che abbiano maggiore anzianità di permanenza in Istituto o per giustificati motivi di salute.

3.  Poiché la camera viene data in uso arredata, l'ospite può portare nella stessa solo alcuni oggetti personali di arredo, compatibilmente con le dimensioni e la funzionalità dell'ambiente, garantendo l'igiene e il rispetto delle esigenze dell'altro ospite della medesima camera.

4.  In camera e nell'Istituto non è consentito l'uso di apparecchi per riscaldamento o di fornelli personali.

5.  E' fatto divieto di tenere armi.

6.  Non è consentito tenere animali.

7.  Alla pulizia ed al riassetto delle camere provvede, in orari stabiliti, il personale dell'Istituto.

8.  Ogni ospite è tenuto a lasciare libero l'accesso alla propria camera al personale addetto perchè siano effettuati i lavori di pulizia e gli altri che fossero necessari per la manutenzione della camera stessa, delle attrezzature e degli arredi.

9.  La colazione e i pasti devono essere consumati nella sala ristorante, eccetto in casa di malattia, e negli orari previsti per il servizio.

10.  A tutti i locali comuni di soggiorno gli ospiti possono accedere liberamente senza limitazione di orari, nel rispetto sempre delle esigenze della vita comunitaria.

11.  L'Istituto non è responsabile nel caso di sottrazione o smarrimento di oggetti o valori di proprietà dell'ospite.

12.  Le visite dei parenti e degli amici degli ospiti possono avvenire oltreché nei locali comuni, anche nelle camere, in orari determinati e per particolari circostanze (ad es. malattia).

13.  I parenti e gli amici degli ospiti che lo desiderano possono consumare i pasti nell'Istituto con preavviso di 24 ore e dietro corresponsione della cifra fissata.

Articolo 5 - Assistenza sanitaria

1.  L'onere dell'assistenza medico-farmaceutica è di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2.  In caso di malattia, qualora l'ospite non possa rimanere nella propria camera, potrà essere trasferito nell'infermeria dell'Istituto, dove questa esista, sempreché non sia necessario ricorrere al ricovero ospedaliero o presso altre strutture attrezzate per interventi riabilitativi.

Articolo 6 - Rappresentanze di ospiti

1.  Gli ospiti eleggono loro rappresentanti perché esprimano pareri e proposte sulla gestione dell'Istituto e sulle eventuali iniziative e attività proposte dall'esterno che comportino l'utilizzo dell'edificio.

Articolo 7 - Rapporti con l'esterno

1.  L'Amministrazione Comunale per favorire una sempre maggior apertura degli Istituti alla Città, nell'ambito dei propri programmi indirizzati a tutti i cittadini, promuove e appoggia iniziative e attività anche proposte da organizzazioni esterne tese a superare ogni forma di emarginazione degli ospiti.

2.  A tal fine le organizzazioni che intendono assumere iniziative all'interno degli Istituti, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale il programma delle attività che intendono promuovere.

3.  I locali e gli spazi comuni sono sedi aperte ai cittadini con la salvaguardia delle esigenze dei singoli ospiti e della vita comunitaria.

Articolo 8 - Dimissioni e cause di allontanamento

1.  L'ospite può rinunciare alla permanenza nell'Istituto in qualsiasi momento.

2.  Gli ospiti che durante la permanenza nell'Istituto diventino non autosufficienti non possono rimanervi, a meno che si tratti di casi che possono essere adeguatamente seguiti con gli interventi assistenziali forniti dall'Istituto. In ogni caso per malattia infettiva in atto verrà disposta una dimissione temporanea.

3.  L'ospite può essere allontanato dall'Istituto quando il suo comportamento rechi grave pregiudizio alla vita della comunità.

4.  L'ospite è altresì dimesso d'Ufficio nel caso di assenza dall'Istituto prolungata oltre i 45 giorni, o per morosità.