N. 137

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE
(S.S.C.) PRESSO IL COMUNE DI TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 1977 (n. 815/77) esecutiva dal 26 agosto 1977.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11


Articolo 1

1.  In attesa dell'istituzione del Servizio Civile Nazionale previsto dall'art. 5, Legge 15 dicembre 1972 n. 772, il Comune di Torino assume il distacco degli ammessi al beneficio del Servizio Sostitutivo Civile, nel numero stabilito da apposite convenzioni con il Ministero della Difesa.

2.  Il distacco decorre, ai fini giuridici, dalla data del provvedimento di destinazione assunto dal Ministero della Difesa, ed, ai fini economici, dalla data della effettiva assunzione in servizio.

Articolo 2

1.  Il Comune di Torino riconosce i valori che sono alla base della scelta operata dai giovani che intendono avvalersi delle norme della Legge n. 772/1972 e conforma i rapporti conseguenti in relazione a tale riconoscimento. Le attività svolte dagli ammessi al Servizio Civile saranno preventivamente concordate con essi sulla base di un programma.

Articolo 3

1.  Gli ammessi al beneficio del Servizio Sostitutivo Civile saranno impiegati, nell'ambito delle finalità istituzionali del Comune, in aggiunta e non in sostituzione di personale municipale, nei servizi indicati dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 gennaio 1976.

2.  I rapporti intercorrenti tra la Civica Amministrazione e gli addetti al S.S.C. saranno tenuti, per tutto quanto riguarda la prestazione lavorativa e gli oneri relativi a vitto, vestiario ed alloggio, dall'Assessorato della Gioventù.

3.  I rapporti intercorrenti tra la Civica Amministrazione e l'Autorità Militare saranno curati dall'Assessorato alla Leva, fatte salve le competenze dell'Assessorato al Personale per gli adempimenti di cui al successivo art. 4.

Articolo 4

1.  Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 15 dicembre 1972, n. 772, gli ammessi al S.S.C. devono attenersi alle norme disciplinari in vigore per i dipendenti municipali, in quanto applicabili.

Articolo 5

1.  Ai fini dell'applicabilità dell'art. 6, lett. B), della citata Legge 772/1972, ogni infrazione disciplinare inflitta dall'Autorità Militare, sarà tempestivamente comunicata al Ministero della Difesa, da parte del competente Assessorato al Personale.

Articolo 6

1.  Gli ammessi al S.S.C. saranno tenuti al rispetto dell'orario previsto per il personale municipale adibito alle stesse mansioni.

2.  In ogni caso sarà assicurato un periodo di ore libere dal servizio, di durata non inferiore a quelle previste per la libera uscita dei militari in servizio nella sede di Torino.

3.  La presenza giornaliera sarà documentata con le stesse modalità stabilite per il personale comunale (bollatura o firma del foglio di presenza).

Articolo 7

1.  I giovani ammessi ai benefici delle Legge 772/1972, godono degli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari, nelle sottoindicate misure:
-  Licenze brevi:
da 2 a 5 giorni più il viaggio, per un complesso nell'anno, di giorni 15 compresi i viaggi;
-  Licenza ordinaria:
10 giorni più il viaggio, nel 1° anno, dopo il settimo mese di servizio; 15 giorni più il viaggio, nel 2° anno, dopo il diciottesimo mese di servizio;
-  Licenza straordinaria:
     a) per eccezionali motivi di carattere privato: non oltre 30 giorni;
     b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questo:
          10 giorni più il viaggio per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore;
          7 giorni più il viaggio per fratelli, sorelle e figli del tutore;
     c) convalescenza: come da decretazioni degli Organi Sanitari;
     d) per esami di stato: non oltre 15 giorni;
     e) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti: 15 giorni.

2.  I giorni festivi e le ore libere dal servizio sono considerati permessi.

Articolo 8

1.  Le licenze saranno concesse dall'Autorità Militare previa autorizzazione della Civica Amministrazione e fruite nei periodi dalla stessa stabiliti.

2.  L'ammesso al S.S.C. deve comunicare il proprio recapito anche per l'eventuale necessità di un richiamo in servizio.

Articolo 9

1.  Il Comune di Torino si assume l'onere del vitto, del vestiario e di un confacente alloggio.

2.  L'Amministrazione della Difesa rimborserà mensilmente al Comune, l'importo della paga giornaliera da corrispondere all'obiettore e commisurata a quella spettante ai militari di leva e l'importo della razione viveri.

Articolo 10

1.  Ai fini e per gli effetti dell'applicabilità dell'art. 14 della Convenzione stipulata dal Ministero della Difesa e dalla Città di Torino, il personale in S.S.C. deve tempestivamente comunicare all'Amministrazione Comunale le assenze per infermità o indisposizione e le conseguenti riprese di servizio.

Articolo 11

1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le nonne della Legge 15 dicembre 1972, n. 772 e delle convenzioni Ministero Difesa - Comune di Torino.