N. 127

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

STATUTO - REGOLAMENTO
DELLA "FONDAZIONE INGEGNER FRANCESCO CASABELLA"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 settembre 1974 (n. 1922/74) esecutiva dal 27 settembre 1974. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 gennaio 1977 (n. 2554/76) esecutiva dal 15 febbraio 1977.

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INDICE

STATUTO: Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5 

REGOLAMENTO: Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6 


STATUTO

Articolo 1

1. È costituita presso il Comune di Torino per volontà della Signor Giulia Casabella Gaia la "Fondazione Ing. Francesco Casabella".

2. La Fondazione ha sede presso il Municipio di Torino.

3. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale legato a tale scopo dalla testatrice, nella somma liquida di L. 40.000.000.

Articolo 2

2. Scopo della Fondazione è l'erogazione annuale di borse di studio di uguale importo rappresentate dal reddito del capitale come sopra legato dalla Signora Giulia Casabella ved. Gaia, da concedersi, fino al compimento degli studi universitari, una a d no studente nato nel Comune di Torino, e l'altra a favore di uno studente nato nel Comune di Mondovì, di condizioni economiche disagiate che si siano particolarmente distinti nel conseguimento del diploma di maturità (classica o scientifica) o di abilitazione (tecnica o magistrale).

Articolo 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito come sopra detto ed è inalienabile.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro legato alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 4

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di sei membri e cioè:
- dai Sindaci pro-tempore dei Comuni di Torino e di Mondovì;
- dai Provveditori agli studi pro-tempore delle Provincie di Torino e di Cuneo;
- dai capi di istituto di una scuola secondaria statale dei rispettivi comuni.

Articolo 5

1. La carica di presidente spetta di diritto al Sindaco del Comune sede della Fondazione.

2. Al Presidente spettano la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle sue entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le due borse di studio che costituiscono lo scopo della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta a votazione palese.


REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Il Consiglio di Amministrazione pubblicherà entro il mese di settembre di ogni anno il bando di concorso all'albo dei due comuni interessati, con la precisazione dell'importo di ciascuna borsa.

Articolo 2

1. Due Commissioni di uguale composizione, una per Torino, l'altra per Mondovì, costituite dai tre membri del Consiglio di Amministrazione di ciascuna rispettiva provincia interessata, si riuniranno entro il 20 ottobre dello stesso anno in cui è indetto il concorso per deliberare sulle domande presentate per l'assegnazione delle rispettiva borse.

2. Esse formeranno una graduatoria e proclameranno i rispettivi vincitori dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed avviso a tutti i concorrenti con deliberazione affissa entro il 31 ottobre seguente all'albo del rispettivo Comune.

3. Le deliberazioni della Commissione prese a maggioranza assoluta dovranno risultare da verbale scritto e sono definite ed inappellabili.

Articolo 3

1. Il concorrente deve soddisfare ai seguenti requisiti:

1 avere conseguito il diploma con una votazione media non inferiore ai sette decimi;

2 avere conseguito il diploma di maturità o di abilitazione nella prima sessione di esami presso un Istituto Statale;

3 essere nato nel Comune (Torino o Mondovì) dove ha sede la Commissione adita;

4 essere cittadino italiano a tutti gli effetti;

5 essere di buona condotta morale e civile;

6 dichiarare di volersi iscrivere o dimostrare di essere già iscritto ad una Università Statale della Repubblica Italiana;

7 essere in condizioni economiche disagiate.

Articolo 4

1. La borsa, rappresentata dall'importo del reddito del capitale come sopra legato dalla Signora Giulia Casabella ved. Gaia, è concessa fino al compimento degli studi universitari e sarà pagata, solo in seguito alla prova, da fornirsi dal titolare, di essere realmente iscritto presso una Università Statale Italiana.

2. Il pagamento della borsa sarà fatto ratealmente secondo le modalità che verranno stabile dal Consiglio di Amministrazione.

3. Non è ammessa interruzione di tempo nei vari corsi annuali dell'Università e tra questi e il conseguimento della laurea.

4. Non è ammesso che lo studente vincitore della borsa rimandi da un anno al successivo gli esami dell'anno in corso oppure rimandi gli esami e la discussione della tesi di laurea dopo l'ultimo anno.

5. Tuttavia, ove ciò accada per causa di malattia, di forza maggiore o di altra estranea alla sua volontà, il titolare della borsa può presentare un esposto documentato circa le cause della interruzione e del mancato esame.

6. Il Consiglio di Amministrazione in tal caso si pronuncerà sull'esposto dichiarando la decadenza o la continuazione della rimanente parte della borsa.

Articolo 5

1. Nel caso in cui il vincitore del concorso non dia la prova entro il mese dalla comunicazione della concessione della borsa, di essersi realmente iscritto alla Università, egli decade dalla borsa, la quale sarà nuovamente messa a concorso.

2. Si verificherà pure decadenza nel caso in cui il titolare della borsa non abbia nelle due sessioni, estiva ed autunnale, sostenuto con esito favorevole gli esami del corso, salvo che egli giustifichi la mancata presentazione all'esame a sensi dell'articolo precedente e ne abbia ottenuta l'approvazione della Commissione competente.

Articolo 6

1. Ove il Consiglio di Amministrazione, in base ai criteri specificati negli articoli precedenti, non ritenga alcun aspirante meritevole di assegnazione, oppure dichiari la decadenza del titolare del diritto alla borsa, le somme così liberate, unitamente ai frutti eventualmente liberi del capitale, concorreranno all'incremento della borsa non potendo in nessun modo essere destinati ad altro scopo.