N. 120

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIOAGLI ALLIEVI DEI CORSI DIURNI DEL CENTRO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE "CITTÀ' DI TORINO"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 ottobre 1969 (n. 2017/69) esecutiva dal 18 novembre 1969.

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INDICE

Articolo  1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9


Articolo 1

1.   Il Centro di Addestramento Professionale "Città di Torino" provvede ad impartire agli allievi una qualificazione ed una specializzazione professionale con lo svolgimento di corsi diurni e serali.

2.   Il C.A.P. è attrezzato per accogliere 800 allievi contemporaneamente e funziona su tre sezioni:
a)   meccanici e disegnatori;
b)   telecomunicazioni ;
c)   elettromeccanici ed elettricisti.

3.   Nella sezione meccanici e disegnatori si svolgono corsi per aggiustatori, tornitori, fresatori, rettificatori, affilatori, alesuaristi, tracciatori, collaudatori, saldo carpentieri e lamieristi, addetti trattamenti termici, fonditori e disegnatori tecnici.

4.   Nella sezione telecomunicazioni si svolgono corsi per radio tecnici, tecnici T.V., tecnici in telefonia, operatori in elettronica e operatori in controlli automatici.

5.   Nella sezione elettromeccanici ed elettricisti si svolgono corsi per elettromeccanici, elettrauto, elettricisti impiantisti ed elettricisti installatori.

6.   Altre qualificazioni e specializzazioni potranno essere oggetto di corsi quando specificatamente richiesti dalle esigenze delle industrie locali.

Articolo 2

1.   I corsi serali sono frequentati da giovani che, già inseriti nelle varie attività lavorative, aspirano a migliorare le loro conoscenze e la loro preparazione professionale al fine di ottenere posti più qualificati e meglio retribuiti.

2.   Ai corsi diurni sono, di norma, ammessi allievi che abbiano soddisfatto l'obbligo scolastico e non superato il 18° anno di età. In relazione alle attitudini, al merito, all'assiduità ed alla buona condotta, gli allievi dei corsi diurni potranno beneficiare di borse di studio.

Articolo 3

1.   Le borse di studio hanno lo scopo di incoraggiare l'affluenza ai corsi di quei giovani che avendo soddisfatto l'obbligo scolastico al compimento del 14° anno di età, non intendono continuare gli studi ed aspirano al conseguimento di una qualificazione tecnica con il duplice vantaggio di abbreviare l'apprendistato, che può essere iniziato soltanto al compimento del 15° anno di età, e di evitare che le famiglie, in vista di un immediato e pur modesto guadagno, indirizzino i ragazzi verso attività non qualificante.

Articolo 4

1.   Il numero delle borse di studio per ciascuna qualificazione è determinato dalla Direzione del C.A.P. "Città di Torino" previa indagine nei settori interessati.

2.   Le borse di studio saranno inizialmente assegnate senza indicazione della qualifica.

3.   Trascorsi i primi sei mesi comuni a tutti gli indirizzi, durante i quali l'allievo potrà esprimere le proprie attitudini allo svolgimento delle esercitazioni effettuate nelle varie Sezioni del Centro, la borsa verrà qualificata e l'allievo inizierà la frequenza ad un corso determinato.

Articolo 5

1.   Al fine di incoraggiare l'assidua frequenza alle lezioni nonché di premiare il profitto, la borsa di studio annuale sarà corrisposta a mensilità posticipate con la forma del premio giornaliero di frequenza e profitto, per ogni giornata di effettiva presenza al corso, nella misura di L. 500 agli allievi del primo anno, di L. 600 agli allievi del secondo anno e di L. 700 agli allievi del terzo anno e dei corsi di specializzazione.

Articolo 6

1.   L'erogazione del premio di frequenza e profitto sarà sospesa nei casi di assenza non giustificata da malattia od infortunio e quando l'allievo abbia conseguito una votazione media inferiore ai 6 decimi.

2.   Nel caso di accertata inattitudine dell'allievo a conseguire la qualificazione prescelta, e sperimentati senza esito i possibili trasferimenti ad altri corsi, la borsa di studio sarà revocata al termine dell'anno addestrativo.

3.   La sospensione e la revoca delle borse di studio è decisa dalla Direzione dei Corsi sentito il Consiglio di Direzione. Della sospensione e della revoca sarà data notizia motivata alla famiglia dell'allievo e all'Ente erogatore della borsa stessa.

4.   La borsa di studio potrà essere inoltre revocata temporaneamente od in via permanente nei casi di cattiva condotta od indisciplina che possano richiedere una punizione temporanea od il definitivo allontanamento dei corsi.

Articolo 7

1.   Al finanziamento ed alla assegnazione delle borse di studio concorrono, oltre il Comune, gli altri Enti locali, gli Organi dell'amministrazione decentrata del Ministero del lavoro e del Ministero per l'industria, commercio e agricoltura, gli Istituti di credito, le Associazioni degli industriali ed altri Enti ed Imprese private che abbiano interesse alla preparazione professionale delle giovani leve del lavoro.

2.   Di norma le borse di studio dovranno essere assegnate per tutta la durata del corso biennale o triennale, ma tale obbligo verrà a decadere quando il beneficiario se ne renda immeritevole per scarso profitto e diligenza o cattiva condotta.

Articolo 8

1.   Una Commissione presieduta dall'Assessore al Lavoro e Problemi Sociali e composta dal Segretario Generale o Vice Segretario Generale, dal Capo Ripartizione XIX Lavoro e Problemi Sociali, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Tecnico, dai Direttori di Sezione del C.A.P. e da un rappresentante per ciascuno degli Enti erogatori delle borse di studio, fisserà i criteri per la diffusione degli avvisi di concorso negli ambienti di possibile reclutamento degli allievi; stabilirà le modalità per la raccolta delle domande e quelle per il loro inoltro alla Segreteria del C.A.P. che dovrà provvedere alla istruttoria e dovrà corredarle con un profilo attitudinale compilato per ciascun aspirante a cura della Direzione dei corsi; fisserà inoltre i criteri di massima per l'assegnazione delle borse in modo da consentire una prima selezione degli aspiranti.

2.   Successivamente la Commissione, riunita in seduta plenaria, procederà all'esame dei fascicoli e deciderà sulle ammissioni al beneficio.

Articolo 9

1.   La Commissione sarà tempestivamente riunita a cura della Ripartizione XIX Lavoro e Problemi Sociali e terrà, di norma, almeno due sedute ogni anno: la prima per definire le questioni attinenti al reclutamento degli allievi e la determinazione dei criteri di massima per l'assegnazione delle borse di studio previo esame dei risultati raggiunti; la seconda per l'assegnazione delle borse di studio.

2.   Inoltre la Commissione potrà essere riunita in via straordinaria ad iniziativa del Presidente oppure in seguito a richiesta motivata di uno qualsiasi dei membri componenti la Commissione.