N. 116

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL MERCATO BESTIAME

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 novembre 1968, G.P.A. 24 giugno 1969 Div. T n. 8467/9746.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione del mercato

Articolo 2 - Gestione

Articolo 3 - Direzione

Articolo 4 - Compiti del Direttore

Articolo 5 - Gestione dei servizi

Articolo 6 - Documento per l'accesso al mercato

Articolo 7 - Orario

Articolo 8 - Introduzione del bestiame nel mercato

Articolo 9 - Contrattazioni

Articolo 10 - Marcatura del bestiame

Articolo 11 - Disciplina delle operazioni nel mercato

Articolo 12 - Operazioni di carico e scarico del bestiame

Articolo 13 - Ingresso e circolazione veicoli

Articolo 14 - Ricovero del bestiame nelle stalle

Articolo 15 - Identificazione del bestiame estero e nazionale

Articolo 16 - Disposizioni disciplinari

Articolo 17 - Norme di sicurezza

Articolo 18 - Operazioni di pesatura

Articolo 19 - Permanenza nel mercato dopo la chiusura

Articolo 20 - Operazioni allo scalo ferroviario

Articolo 21 - Disciplina dei veicoli adibiti al trasporto del bestiame

Articolo 22 - Conduttori di bestiame

Articolo 23 - Animali ammalati o morti

Articolo 24 - Cassa di mercato

Articolo 25 - Assicurazione del bestiame contro i rischi della visita sanitaria

Articolo 26 - Custodia degli ingressi

Articolo 27 - Ordine pubblico e polizia amministrativa e sanitaria

Articolo 28 - Responsabilità

Articolo 29 - Penalità

Articolo 30 - Norme abrogate


Articolo 1 - Definizione del mercato

1.   Il mercato del bestiame è costituito dagli edifici, dalle aree, dalle attrezzature, dai servizi destinati alle operazioni di scarico, carico, compravendita, ricezione, pesatura degli animali vivi destinati alla alimentazione. Con il Macello ed il Mercato carni forma un unico stabilimento sito in via Traves.

Articolo 2 - Gestione

1.   Il Mercato del bestiame da macello è gestito direttamente dal Comune, con diritto di privativa a termini ed agli effetti degli articoli 1 e seguenti del testo unico della Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925 n. 2578.

2.   E' pertanto vietato a chiunque di tenere, entro il territorio comunale, altro mercato della specie, in qualsiasi luogo pubblico o privato ed in qualsiasi modo o forma, nonché di fare in detti luoghi contrattazioni e compravendite di animali vivi destinati all'alimentazione, che possono essere considerate operazioni di mercato per il modo e le circostanze in cui avvengono.

Articolo 3 - Direzione

1.   Allo stabilimento (Macello - Mercato bestiame - Mercato carni) è preposto un unico Direttore nominato con le norme di cui al R.D. 11 marzo 1935 n. 281, modificato con il D.P.R. 23 ottobre 1963 n. 2211.

2.   Lo stato giuridico ed economico del Direttore è regolato dalle norme di cui al Regolamento generale del personale del Comune di Torino ed alle tabelle organiche ad esso allegate, nonché dal disposto di cui all'articolo 18, terzo - quarto e quinto comma, del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

Articolo 4 - Compiti del Direttore

1.   Il Direttore dello stabilimento è responsabile del regolare andamento di tutti i servizi svolti nello stabilimento stesso, e ciò al fine dell'indispensabile uniformità di indirizzo e di coordinamento dell'attività svolta, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite dall'Amministrazione comunale e dalle altre competenti Autorità sanitarie.

2.   Egli ordina e regola i servizi di tutto il personale comunale assegnato: veterinario, amministrativo, ausiliario, tecnico, di ordine, e in tale sua funzione formula le idonee proposte ai competenti organi dell'Amministrazione comunale in merito a :
   a)   l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze di tutti i servizi;
   b)   i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
   c)   i turni di lavoro;
   d)   le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

3.   Vigila inoltre sull'ordine e la disciplina degli utenti dello stabilimento, del loro personale e ne regola i servizi.

4.   Al Direttore sono anche attribuiti i seguenti particolari compiti:
     1)   accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione ad operare nel Mercato del bestiame, in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
     2)   curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato del bestiame;
     3)   curare il regolare svolgimento delle attività del Mercato del bestiame disciplinando anche il comportamento del personale dipendente dalle ditte concessionarie di cui all'Articolo 5;
     4)   accertare che tutte le operazioni si effettuino nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento;
     5)   intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato del bestiame;
     6)   autorizzare, in caso di necessità, operazioni oltre l'orario prescritto;
     7)   proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire lo svolgimento delle attività del Mercato del bestiame;
     8)   eseguire e disporre ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del Mercato del bestiame;
     9)   in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari riferendone ai competenti organi dell'Amministrazione comunale;
     10)   predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature esistenti, per ottenere un razionale ed igienico svolgimento delle operazioni che si compiono nel Mercato del bestiame;
     11)   nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione cautelativa di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del Mercato bestiame, con obbligo di immediato referto, ai fini dei provvedimenti definitivi, e nei casi di lieve infrazione diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
     12)   emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni del Mercato, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
     13)   proporre all'Amministrazione comunale le tariffe relative ai vari servizi;
     14)   istituire un servizio informativo sugli animali esposti e sui relativi prezzi;
     15)   svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari, nonché dal presente Regolamento.

5.   Contro i provvedimenti disposti dal Direttore è ammesso ricorso al Sindaco.

Articolo 5 - Gestione dei servizi

1.   L'esercizio dei servizi inerenti al Mercato del bestiame e l'uso dei locali per scopi attinenti i servizi medesimi potranno essere dati in concessione nelle forme di legge, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale.

2.   Le concessioni, regolate da apposita convenzione tra il Comune e la Ditta concessionaria o le Ditte concessionarie, sono strettamente personali e revocabili per esigenze di pubblico interesse.

3.   La Ditta concessionaria o le Ditte concessionarie non potranno in nessun caso sub-concedere il servizio assunto.

4.   In caso di decesso del concessionario, è facoltà dell'Amministrazione di consentire la continuità della concessione sino al termine originale di scadenza, in favore del coniuge e dei parenti entro il 3° grado nell'ambito dei diritti ereditari.

Articolo 6 - Documento per l'accesso al mercato

1.   Oltre al personale municipale, hanno diritto di ingresso al Mercato bestiame:
   a)   gli esercenti di spacci di carne muniti di licenza di commercio al minuto;
   b)   commercianti all'ingrosso di bestiame, muniti di licenza comunale di commercio all'ingrosso di bestiame;
   c)   produttori rurali muniti di attestazione rilasciata dall'Amministrazione comunale del comune di residenza;
   d)   commercianti all'ingrosso di carni, muniti di certificato dell'iscrizione negli albi di cui all'Articolo 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125;
   e)   commissionari provvisti di attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
   f)   mediatori iscritti nei ruoli degli agenti di affari in mediazione;
   g)   consorzi e cooperative di produttori muniti dell'attestazione di cui alla lettera e);
   h)   aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni, provviste di attestazione di cui alla lettera e);
   i)   il personale alle dipendenze degli operatori, di cui alle precedenti lettere;
   l)   concessionari dei servizi e loro personale.

2.   Il Direttore, accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, rilascia a tutte le persone ammesse un apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, bollato e dallo stesso Direttore firmato, ed un apposito contrassegno visivo.

3.   Il Direttore può negare il rilascio del tesserino e del contrassegno e disporne il ritiro per accertati precedenti penali.

4.   Nel tesserino devono essere indicate:
     1)   le generalità del titolare;
     2)   il titolo di ammissione al Mercato del bestiame;
     3)   il periodo di validità;

5.   Per il rilascio del tesserino e del contrassegno può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo dei medesimi.

6.   Il Direttore può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

7.   E' comunque vietato l'ingresso nel Mercato del bestiame alle persone di età inferiore ai 16 anni.

8.   Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso al Sindaco che deciderà con provvedimento definitivo.

Articolo 7 - Orario

1.   L'orario del Mercato nonché il calendario e gli orari da osservare per i diversi servizi ad esso inerenti, sono fissati dalla Amministrazione comunale su proposta del Direttore, in conformità delle esigenze dei servizi medesimi, ed in rapporto alle stagioni.

2.   Il Direttore può concedere a richiesta, quando ne riscontri la necessità, in particolari contingenze, protrazioni o anticipazioni dell'orario stabilito.

Articolo 8 - Introduzione del bestiame nel mercato

1.   All'arrivo degli animali nel Mercato, l'introduttore dovrà notificare al personale addetto alla vigilanza il numero, la specie, la categoria, con ogni altra indicazione atta a identificare il bestiame introdotto, e presenterà i documenti di scorta previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.

2.   Gli animali già contrattati devono portare, all'atto dell'introduzione nel Marcato, il marchio particolare dell'acquirente e, ove del caso, apposito contrassegno sulle stie o gabbie.

3.   Gli animali giunti nel Mercato per le operazioni di compravendita devono essere condotti nei comparti della tettoia di contrattazione assegnati alle rispettive specie e categorie e nei giorni e nelle ore in cui è vietata la vendita devono essere ricoverati negli appositi ricoveri.

Articolo 9 - Contrattazioni

1.   Gli animali che si espongono in vendita debbono essere collocati nei comparti sotto le tettoie un'ora prima dell'inizio delle operazioni di compra-vendita.

2.   L'accesso degli acquirenti alle zone di vendita non potrà avvenire prima dell'inizio medesimo e le contrattazioni dovranno cessare al termine stabilito.

3.   Per consentire l'osservanza di siffatto orario, sarà effettuata apposita segnalazione acustica un'ora prima dell'apertura delle contrattazioni, al momento dell'apertura, mezz'ora prima del termine e al momento della chiusura delle contrattazioni.

4.   A contrattazioni iniziate nessun altro animale potrà essere esposto per la vendita, salvo speciale autorizzazione del Direttore.

5.   Prima dell'apertura delle contrattazioni sarà segnata, a cura della Direzione, su apposita tabella, la quantità complessiva delle diverse specie di bestiame poste in vendita.

6.   Dopo il segnale di chiusura, ed entro il più breve termine, la tettoia di contrattazioni deve essere completamente sgomberata.

Articolo 10 - Marcatura del bestiame

1.   La marcatura del bestiame contrattato deve seguire immediatamente la compravendita. Sono comunque vietate le contrattazioni e la marcatura degli animali e nei giorni e nelle ore non stabilite ed al di fuori della tettoia di contrattazione.

Articolo 11 - Disciplina delle operazioni nel mercato

1.   I comparti sotto la tettoia di contrattazione sono a disposizione del primo occupante, secondo l'ordine di presentazione del bestiame, ed in essi gli animali devono essere esclusivamente collocati negli spazi riservati.

2.   E' vietato lasciare vagare animali incustoditi.

3.   Gli ovini possono essere legati per le gambe esclusivamente con legacci formati da paglia e devono essere esposti in vendita distesi sopra uno strato di paglia asciutta e pulita, da approvvigionarsi a cura dei venditori.

4.   Gli operatori ed i conduttori di bestiame devono indossare un'apposita sopravveste che deve sempre essere pulita ed in stato decente.

5.   E' vietato entrare nel Mercato con gli abiti sudici e con indumenti da lavoro macchiati di sangue.

6.   Nel mercato è vietato ogni commercio estraneo a quello ivi stabilito, ed in questo non potrà essere introdotto che il bestiame ed i materiali occorrenti al funzionamento del Mercato stesso.

Articolo 12 - Operazioni di carico e scarico del bestiame

1.   Il carico e lo scarico degli animali dai vagoni e dai veicoli devono essere eseguiti ne gli appositi luoghi a ciò destinati con la massima celerità e sotto la sorveglianza del personale di vigilanza.

2.   Le sopra citate operazioni e la condotta del bestiame devono compiersi con un numero sufficiente di conduttori in proporzione alla quantità dei capi e con tutti i mezzi adatti ad evitare violenze non necessarie.

Articolo 13 - Ingresso e circolazione veicoli

1.   Nel Mercato del bestiame hanno esclusivamente accesso i veicoli destinati al trasporto di bestiame e di materiale necessario al funzionamento dello stabilimento.

2.   La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal Direttore con apposito ordine di servizio.

3.   Nell'interno dello stabilimento i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

Articolo 14 - Ricovero del bestiame nelle stalle

1.   Gli animali sono introdotti nelle stalle a misura e secondo l'ordine di presentazione, con la prescrizione però che gli animali da vendere o rimasti invenduti non possono essere disposti nella stessa stalla frammisti a quelli già venduti.

2.   Apposite iscrizioni indicano le stalle riservate agli animali da vendere e quelle degli animali venduti, già marchiati.

3.   Nelle stalle riservate ai capi di bestiame da vendere è vietato l'accesso ai compratori.

4.   Per l'alimentazione degli animali in sosta nelle stalle i proprietari possono servirsi di foraggio fornito dal concessionario, oppure di foraggio proprio e, in questo caso, i proprietari dovranno giornalmente introdurre nel Mercato il foraggio, strettamente necessario per il consumo giornaliero.

5.   Gli animali ricoverati nelle stalle del Mercato non debbono essere lasciati senza alimento per un periodo superiore a 24 ore. In difetto, il Direttore provvederà il rifornimento del necessario alimento a spese dei proprietari.

6.   Gli operatori del Mercato non hanno diritto di pretendere il ricovero di animali nel le stalle quando queste siano già al completo, né vi siano altrimenti posti disponibili.

Articolo 15 - Identificazione del bestiame estero e nazionale

1.   Il bestiame proveniente dall'estero deve essere ricoverato unicamente nelle stalle a ciò riservate.

2.   Per facilitare l'identificazione degli animali esteri e di quelli nazionali, il Direttore del Mercato dispone che ai capi nazionali ed a quelli esteri venga apposto all'atto della loro introduzione nel Mercato, un contrassegno da applicarsi dall'introduttore sotto la sorveglianza del personale di vigilanza di servizio all'ingresso, che vigilerà sull'esatto adempimento dell'operazione.

3.   Il tipo di contrassegno e le modalità di applicazione, sono disposti dal Direttore.

Articolo 16 - Disposizioni disciplinari

1.   Nel recinto del Mercato e nelle varie stalle è vietata la monta delle vacche.

2.   La mungitura è permessa ai singoli proprietari, ma il latte ricavato potrà essere utilizzato per l'alimentazione dei vitelli ricoverati nelle stalle del Mercato.

3.   L'asportazione del latte dal Mercato non potrà essere effettuata se non previa autorizzazione da accordarsi di volta in volta dalla Direzione.

4.   Il taglio dei crini e la tosatura della lana non potrà eseguirsi senza il permesso della Direzione.

5.   Sono vietati gli atti contro l'ordine di precedenza, nonché quegli altri che possono ostacolare il sollecito disimpegno delle operazioni.

6.   Sono vietati gli schiamazzi, i diverbi ed i giuochi di qualsiasi specie.

7.   E' vietato l’accesso e la permanenza nel Mercato di persone in stato di ubriachezza.

8.   Sono vietati gli allevamenti di animali.

9.   Nelle stalle è vietato fumare.

Articolo 17 - Norme di sicurezza

1.   Ferme le responsabilità derivanti ai contravventori delle vigenti leggi e regolamenti, debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
   -   gli animali bovini, all'entrata del Mercato, devono essere muniti di capestro;
   -   i tori, e qualsiasi altro animale pericoloso, devono essere condotti ben legati con funi robuste, delle quali una deve essere assicurata dalle corna ad uno degli arti anteriori;
   -   nelle stalle devono essere legati alla catena e, con fune robusta, assicurati agli anelli infissi nelle mangiatoie.

Articolo 18 - Operazioni di pesatura

1.   La pesatura agli effetti tributari e le operazioni fiscali hanno luogo, a giudizio del Direttore, secondo l’ordine di presentazione degli animali ai pesi, o secondo turni con modalità fissate da apposito ordine di servizio, e le bollette devono essere intestate a chi introduce per conto proprio il bestiame nel Macello.

2.   La pesatura degli animali contrattati nel Mercato e di quelli giunti nel Mercato già contrattati, e richiesta per interesse privato, è fatta esclusivamente per capi singoli, con le modalità previste al comma precedente.

Articolo 19 - Permanenza nel mercato dopo la chiusura

1.   Dopo l’orario di chiusura, il Mercato viene aperto esclusivamente alle persone incaricate dello svincolo, dello scarico e del ricovero nelle stalle del bestiame, e solamente per il tempo strettamente necessario a compiere le dette operazioni.

2.   La permanenza ed il pernottamento nel Mercato, dopo la chiusura, sono permessi esclusivamente al personale addetto al governo degli animali stabulati.

Articolo 20 - Operazioni allo scalo ferroviario

1.   E' vietato ingombrare i binari ed i piani caricatori dello scalo bestiame, o di portare intralcio alle manovre dei treni: le sole persone incaricate del carico e scarico del bestiame hanno libero accesso ai piani caricatori.

2.   Tutti indistintamente devono, inoltre, osservare gli ordini che vengono impartiti loro dagli agenti municipali e ferroviari, in esecuzione di leggi e regolamenti in vigore, nonché di disposizioni della Direzione.

Articolo 21 - Disciplina dei veicoli adibiti al trasporto del bestiame

1.   Le lettiere dei veicoli adibiti al carico di bestiame devono essere fatte con paglia asciutta e pulita o con materiale ritenuto idoneo dalla Direzione, a cura degli speditori o dei trasportatori.

2.   La pulitura e la disinfezione dei veicoli che hanno servito al trasporto del bestiame sono effettuate, negli appositi luoghi a ciò destinati, immediatamente dopo lo scarico a cura della Direzione mediante pagamento dei diritti relativi.

Articolo 22 - Conduttori di bestiame

1.   Non sono ritenute atte all'esercizio del mestiere di conduttori di bestiame le persone di età inferiore agli anni 16.

2.   Per la condotta degli animali sono soltanto permesse le fruste; sono tuttavia tollerati i bastoni di diametro non superiore a 10 mm.

 

Articolo 23 - Animali ammalati o morti

1.   Il personale addetto alla vigilanza, i proprietari di bestiame e loro dipendenti, il personale addetto alle stalle, sono tenuti ad avvertire immediatamente il veterinario di servizio, qualora avessero a riscontrare animali ammalati o morti nelle stalle di sosta, affinché possano essere tempestivamente presi i provvedimenti del caso.

2.   Il bestiame infetto o sospetto di malattia infettiva dovrà essere immesso nelle stalle del reparto contumaciale.

3.   In caso di constatazione di malattia infettiva durante il carico e lo scarico del bestiame e nel mercato, si provvederà per l’invio al reparto contumaciale, o per la macellazione degli animali infetti o sospetti, o per l’immissione nelle stalle di detto reparto, secondo le disposizioni impartite dal veterinario di servizio.

4.   In caso di constatazione di morte di uno o più capi di bestiame da caricare o scaricare, il rimanente non dovrà essere toccato o rimosso senza l’autorizzazione del veterinario di servizio.

5.   Il proprietario del bestiame, o chi per esso, dovrà ottemperare alle disposizioni che saranno impartite dal veterinario di servizio.

Articolo 24 - Cassa di mercato

1.   Il Comune, entro il recinto dello Stabilimento, pone a disposizione i locali occorrenti per i servizi di Cassa, con le modalità e le condizioni da fissarsi nell’apposito atto di concessione.

2.   Nel mercato può essere istituito un "fondo di garanzia" per agevolare l’effettuazione di operazioni creditizie a favore degli operatori nel mercato stesso.

3.   Le norme, le modalità, i limiti entro cui il "fondo" deve essere istituito e contenuto saranno fissati nell’apposito atto di concessione di cui al primo comma.

Articolo 25 - Assicurazione del bestiame contro i rischi della visita sanitaria

1.   Tutto il bestiame portato al Mercato (e destinato alla macellazione nel civico Macello) deve essere assicurato contro i rischi della visita sanitaria, salvo che si tratti di bestiame che a giudizio del perito dell’Ente assicuratore, o, in caso di discordia, del Veterinario municipale, non sia assicurabile.

2.   L’assicurazione non può essere fatta che presso Ditta assicuratrice che sia stata autorizzata dalla civica Amministrazione, la quale fisserà preventivamente norme e condizioni a garanzia degli assicurati.

Articolo 26 - Custodia degli ingressi

1.   Al personale di servizio agli ingressi spetta il compito di sorvegliare e custodire gli ingressi stessi secondo gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione, di regolare il transito dei veicoli, di controllarne il carico sia in ingresso che in uscita.

Articolo 27 - Ordine pubblico e polizia amministrativa e sanitaria

1.   L’ordine pubblico ed il servizio di Polizia Amministrativa e Sanitaria nel Mercato bestiame sono assicurati dal Direttore a mezzo degli Agenti del Comune.

Articolo 28 - Responsabilità

1.   Gli operatore ammessi ad esercitare la loro attività nel Mercato bestiame devono attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento e sono responsabili per sé e per i propri incaricati delle inottemperanze, degli sprechi di acqua, di luce e dei danni comunque arrecati agli stabili, agli apparecchi ed a qualsiasi oggetto o immobile di pertinenza del Mercato bestiame.

Articolo 29 - Penalità

1.   Tutti i frequentatori del Mercato bestiame sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento e di quegli altri Regolamenti municipali che riguardano la polizia, l’igiene, i mercati della città.

2.   Il Direttore può prendere quei provvedimenti che l’urgenza del caso sia per richiedere, riferendone tosto all’Amministrazione comunale.

3.   Il Direttore, o per esso gli Agenti comunali, possono espellere i contravventori dal Mercato bestiame redigendo verbale.

4.   Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare l’accesso al Mercato bestiame per tempo determinato ai recidivi abituali ed a coloro che si rendono colpevoli di fatti di notevole gravità.

5.   Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite a termini della vigente legge comunale e provinciale, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste da altra legge o regolamento.

Articolo 30 - Norme abrogate

1.   Sono abrogate le orme contenute nel Regolamento per il Mercato del bestiame di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 19 luglio 1935, (G.P.A. 1° agosto 1935), modificato, con deliberazione Consiglio Comunale 14 ottobre 1935 (Prefettura 7 novembre 1935); con deliberazione Consiglio Comunale 7 ottobre 1946, (G.P.A. 18 luglio 1946); e con deliberazione Consiglio Comunale 19 dicembre 1966 (G.P.A. 9 febbraio 1967).