N. 108

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI

Approvato con deliberazione n. 1412 del Consiglio Comunale in data 24 luglio 1967, esecutiva dal 23 novembre 1967. Modificato con deliberazione n. 1897 del Consiglio Comunale in data 18 novembre 1967, esecutiva dal 29 novembre 1968.

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INDICE

Articolo 1 - Definizione del mercato

Articolo 2 - Gestione del mercato

Articolo 3 - Commissione di mercato

Articolo 4 - Direttore del mercato

Articolo 5 - Altro personale addetto al mercato

Articolo 6 - Funzionamento e compiti della Commissione di mercato

Articolo 7 - Compiti del Direttore di mercato

Articolo 8 - Rilevazioni statistiche e prezzi

Articolo 9 - Servizi vari

Articolo 10 - Servizio di verifica del peso

Articolo 11 - Gestione dei servizi

Articolo 12 - Servizio Igienico Sanitario

Articolo 13 - Facchinaggio

Articolo 14 - Tariffe

Articolo 15 - Cassa di mercato

Articolo 16 - Responsabilita'

Articolo 17 - Venditori

Articolo 18 - Compratori

Articolo 19 - Commissionari, mandatari ed astatori

Articolo 20 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti

Articolo 21 - Documento per l’accesso al mercato

Articolo 22 - Disciplina degli operatori

Articolo 23 - Posti di esposizione e vendita

Articolo 24 - Destinazione dei posti di esposizione e di vendita

Articolo 25 - Assegnazione dei posti di esposizione e di vendita

Articolo 26 - Carattere delle assegnazioni dei posti di esposizione e di vendita

Articolo 27 - Gestione dei posti di esposizione e di vendita

Articolo 28 - Indicazioni sui posti di esposizione e di vendita

Articolo 29 - Uso dei posti di esposizione e di vendita

Articolo 30 - Termine delle assegnazioni

Articolo 31 - Revoca delle assegnazioni

Articolo 32 - Riconsegna dei posti di esposizione e di vendita

Articolo 33 - Calendario e orario

Articolo 34 - Inizio e termine delle contrattazioni

Articolo 35 - Ingresso al mercato

Articolo 36 - Ordine interno

Articolo 37 - Pulizia dei posti

Articolo 38 - Ingresso e circolazione veicoli

Articolo 39 - Contrattazioni

Articolo 40 - Vendita all’asta

Articolo 41 - Merce in vendita

Articolo 42 - Pesatura dei prodotti - Strumenti di pesatura

Articolo 43 - Norme per la vendita

Articolo 44 - Vendite per conto

Articolo 45 - Carni assegnate alla bassa macelleria o sequestrate per motivi igienico-sanitari

Articolo 46 - Carni affidate per la vendita alla direzione di mercato

Articolo 47 - Mezzi di trasporto

Articolo 48 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Articolo 49 - Entrata in vigore del regolamento

Articolo 50 - Norme transitorie


ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL MERCATO

1.  Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine, del pollame, degli altri animali da cortile, della selvaggina e delle uova, siti nei locali a ciò destinati, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti sopra elencati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella Legge 25 marzo 1959 n. 125.

2.  I quantitativi minimi per le vendite all'ingrosso sono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

ARTICOLO 2 - GESTIONE DEL MERCATO

1.  Il mercato è gestito dal Comune di Torino.

ARTICOLO 3 - COMMISSIONE Dl MERCATO

1.  Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente regolamento, è costituita una Commissione di mercato, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura. Qualora il Presidente della Camera di Commercio non ritenga di poter assumere la presidenza della Commissione, delega, di massima., il Sindaco o l'Assessore dell'Annona.

2.  La Commissione è composta, oltre che del Presidente, dei seguenti altri membri nominati dal Prefetto:
a)  tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
b)  un rappresentante della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, designato dalla Giunta camerale;
c)  due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste;
d)  l’Ufficiale Sanitario;
e)  il Veterinario preposto al servizio Igienico Sanitario di cui al successivo articolo 12;
f)  tre produttori di carni, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche;
g)  un commerciante all’ingrosso di carni;
h)  un commissionario o mandatario di mercato;
i)  un commerciante al minuto di carni;
l)  due venditori ambulanti;
m)  tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
n)  un abituale operatore in carni con i mercati esteri;
o)  due rappresentanti delle cooperative di consumo;
p)  un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o alla trasformazione delle carni.

3.  Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il Direttore del mercato, di cui al successivo articolo 4.

4.  La commissione dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere confermati.

5.  La scelta dei componenti la Commissione di cui al comma 2 lettere f), g), h), i), l), m), n) e p) è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria, rappresentative degli operatori da nominare.

6.  I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

7.  Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla Legge 5 giugno 1967 n. 417.

8.  Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe su presentazione del relativo biglietto, nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla Legge 29 giugno 1951 n. 489, e successive modificazioni e integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di Direttore di sezione.

9.  Ai membri dello Stato o di Enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

10.  La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura competente per territorio.

11.  Un dipendente del Comune, quale segretario della Commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario.

12.  Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione nonché dei verbali delle sedute della Commissione stessa è trasmessa al Comune a cura del segretario.

ARTICOLO 4 - DIRETTORE DEL MERCATO

1.  Al mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso.

2.  I requisiti e le condizioni per la nomina del Direttore, nonché il suo stato giuridico ed economico, sono determinati dal regolamento generale per il personale del Comune di Torino e delle tabelle organiche ad esso allegate.

ARTICOLO 5 - ALTRO PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1.  Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti da personale impiegatizio e salariato, assunto dal Comune ed assegnato in relazione alle necessità funzionali del mercato stesso.

2.  Il rapporto di impiego o di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma, è regolato dal regolamento organico per il personale del Comune di Torino.

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

1.  La Commissione di mercato di cui al precedente articolo 3, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

2.  Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

3.  Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. La Commissione ha il compito di:
a)  stabilire il numero dei posteggi di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando la parte di superficie riservata ai venditori occasionali. Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l’accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici ai fini del miglior approvvigionamento;
b)  esprimere il parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall'Amministrazione comunale e soggette all'approvazione del Comitato provinciale dei prezzi;
c)  svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 4 della Legge 25 marzo 1959 n. 125 e compiere tutti gli accertamenti e i controlli necessari, segnalando alla Commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;
d)  proporre all’Amministrazione comunale le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
e)  proporre all’Amministrazione comunale le modifiche da apportare al regolamento, in base alle necessità accertate per il più aderente funzionamento del mercato stesso, alle esigenze ed alla disciplina delle attività commerciali che vi si svolgono;
f)  deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 della Legge 25 marzo 1959 n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;
g)  esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla Legge 25 marzo 1959 n. 125 e dal presente regolamento.

ARTICOLO 7 - COMPITI DEL DI RETTORE DI MERCATO

1.  Il Direttore di mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune ed alle decisioni adottate dalla Commissione di mercato.

2.  Egli sovrintende a tutto il personale addetto al mercato e in tale sua funzione propone all'Amministrazione comunale:
a)  l’assegnazione del personale stesso, in relazione alle effettive di mercato;
b)  i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
c)  i turni e gli orari di lavoro;
d)  le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

3.  Al Direttore di mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:
a)  accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
b)  curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
c)  vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
d)  curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'articolo 12, del presente regolamento;
e)  accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
f)  intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell’ambito del mercato;
g)  autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e la uscita di derrate oltre l’orario prescritto, d’intesa con il veterinario di cui al successivo articolo 12;
h)  proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l’approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
i)  accertare che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme vigenti di carattere generale;
l)  vigilare perché l'attività di tutti gli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
m)  predisporre le opportune e più attente misure di controllo atte a prevenire e reprimere le eventuali frodi;
n)  eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
o)  in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all’Amministrazione comunale e alla Commissione di mercato;
p)  curare in modo particolare la regolare vendita delle carni affidate alla Direzione del mercato;
q)  predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle carni depositate nel mercato stesso;
r)  nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione dal mercato di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l’attività del mercato stesso, e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
s)  emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
t)  svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari, nonché dal presente regolamento.

ARTICOLO 8 - RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

1.  Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell’Istituto centrale di statistica, riguardano sia le qualità delle singole merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

2.  La rilevazione statistica delle quantità e basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato che debbono essere, pertanto, sempre completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (categoria, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

3.  La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere la Direzione del mercato viene effettuata sia attraverso i dati rilevati dall'Ufficio Imposte di consumo, sia a mezzo di personale scelto tra i dipendenti:, all’uopo qualificati.

4.  Per ogni prezzo rilevato l’intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la categoria e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono. La Direzione del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini:, all'ultimo comma dell'articolo 44, avvalendosi, ove lo ritenga, di consulenze tecniche.

5.  L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con l'Amministrazione comunale apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

6.  Le singole rilevazioni, effettuate in conformità alle istruzioni dell’Istituto centrale di statistica sono soggette al segreto d'ufficio e non possono essere comunicate a chicchessia per qualsiasi motivo. All'opposto i risultati dello spoglio, sia per quanto riguarda i prezzi, sia per quanto riguarda la quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione soprattutto ad uso degli operatori.

ARTICOLO 9 - SERVIZI VARI

1.  L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dal Direttore, a mezzo degli agenti del Comune.

ARTICOLO 10 - SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

1.  All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

2.  La Direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati; deve eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

3.  La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DEI SERVIZI

1.  Il Comune provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi del mercato.

2.  Esso può dare in concessione:
a)  il servizio di pulizia del mercato;
b)  il servizio di bar o ristoro;
c)  ogni altro servizio ausiliario che il Comune ritenesse opportuno di istituire sentita la Commissione.

3.  Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la Ditta concessionaria. La Ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto.

ARTICOLO 12 - SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

1.  Presso il mercato è istituito un servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie, categoria e qualità delle carni introdotte, al quale e preposto il Direttore del pubblico macello o UD veterinario da lui gerarchicamente dipendente, salve restando le attribuzioni conferite dalle disposizioni vigenti agli organi sanitari.

2.  L'Ente gestore del Mercato pone a disposizione del Veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

3.  Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario.

4.  Le carni provenienti dall’estero o da altri Comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, debbono essere sempre sottoposte al controllo sanitario secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità sanitaria provinciale. Il Venditore è tenuto ad assicurarne lo spostamento, il trasporto delle carni e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

5.  Le carni possono essere poste in vendita solo dopo la effettuazione della suddetta visita di controllo.

6.  Il mercato dispone di una sala di conservazione per le carni sospette o comunque non ammesse, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

7.  Nel caso in cui alle carni immesse nel mercato venga, dal veterinario, attribuita una classifica (specie e categoria) diversa da quella riconosciuta alle carni stesse nel luogo di provenienza, i commissionari o i mandatari interessati possono richiedere al Direttore di mercato il rilascio di apposita certificazione comprovante la mutata classifica.

8.  Uguale certificazione può essere richiesta al Direttore del mercato nei casi di carni per le quali sia stata accertata dal veterinario una menomata conservabilità.

ARTICOLO 13 - FACCHINAGGIO

1.  Le operazioni di facchinaggio all’interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi, che possono anche organizzarsi in cooperative, in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e del libretto .sanitario previsto dalla Legge 30 aprile 1962 n. 283.

2.  Ciascun operatore può altresì curare con propri mezzi e personale, il tra sporto dei prodotti trattati fino all’esterno del mercato.

3.  Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione di mercato l’elenco del personale da essi adibito anche alle operazioni di facchinaggio.

4.  Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente, siano commesse dal personale, di cui al comma precedente.

5.  Alla determinazione del numero ed all’indicazione nominativa dei facchini liberi, a disposizione degli operatori che non intendono avvalersi di personale proprio, provvede il Comune, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di mercato.

6.  I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la Commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini liberi ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.

7.  Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, debbono indossare uniformi prescritte dal Comune, su proposta della Commissione di mercato.

8.  E' vietato ai facchini liberi di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

9.  Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a)  sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal Direttore del mercato, previa contestazione verbale dell’addebito all'interessato;
b)  nei casi gravi, l'esclusione dal mercato, disposta dal Comune, previa contestazione dell’addebito all’interessato, sentita la Commissione di mercato.

10.  Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare per qualsiasi motivo nel mercato.

ARTICOLO 14 - TARIFFE

1.  Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione. sono proposte dal Comune, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.

2.  Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e comunque in tutti i posti di esposizione e vendita in modo che tu ti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

3.  Per nessun motivo possono essere imposti od esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

4.  Il Direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di mercato.

ARTICOLO 15 - CASSA DI MERCATO

1.  Il Comune entro il recinto del mercato pone a disposizione della Cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 12 della Legge 23 marzo 1959 n. 125, con le modalità e condizioni da fissarsi nell'apposito atto di concessione.

2.  Nel mercato può essere istituito un "fondo di garanzia" per agevolare la effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato a favore degli operatori nel mercato stesso.

3.  Le norme, le modalità e i limiti entro cui il "fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita inoltre il controllo sulla gestione del fondo stesso.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA'

1.  Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti delle carni che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

2.  Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi e dai loro dipendenti causati al Comune.

ARTICOLO 17 - VENDITORI

1.  Sono ammessi alle vendite nel mercato:
a)  i commercianti all'ingrosso di carni;
b)  i produttori di carni, singoli od associati, anche se non iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, purché provvisti di attestazione della stessa Camera di Commercio;
c)  i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di carni;
d)  le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;
e)  gli Enti di colonizzazione;
f)  gli Enti comunali di consumo.

ARTICOLO 18 - COMPRATORI

1.  Sono ammessi agli acquisti nel mercato:
a)  i commercianti all’ingrosso di carni;
b)  i commercianti al minuto di carni;
c)  le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;
d)  le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
e)  gli Enti comunali di consumo.

ARTICOLO 19 - COMMISSIONARI, MANDATARI ED ASTATORI

1.  Sono ammessi ad operare nel Mercato per le vendite e gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione di importo non inferiore a L. 500.000 in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato con le modalità previste dalla legge, oppure mediante fideiussione bancaria.

2.  La cauzione sarà a garanzia con precedenza per eventuali crediti del Comune relativi all’applicazione del presente Regolamento e per danni arrecati alle costruzioni ed agli impianti del Mercato, nonché per ogni altro obbligo verso terzi, in relazione all’attività commerciale del Mercato.

3.  Per le vendite effettuate con il sistema dell’asta pubblica sono ammessi ad operare nel Mercato anche astatori.

ARTICOLO 20 - ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI

1.  Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal Direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:
a)  certificazione dell’iscrizione. negli albi di cui all’articolo 3 della legge 25 marzo 1959 n. 125;
b)  certificazione da rilasciare dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia in cui risiede l’interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l’appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 17 e 18, lettere b) c) d), qualora si tratti di persone non sottoposte all’obbligo dell’iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

2.  Sono esclusi dall’obbligo della presentazione della certificazione di cui sopra i titolari di negozi, o loro gerenti, muniti di licenza di commercio al minuto di carni, rilasciata dal Comune di Torino.

ARTICOLO 21 - DOCUMENTO PER L’ACCESSO AL MERCATO

1.  Il Direttore di mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell’interessato, numerato, bollato e dallo stesso Direttore firmato, ed un apposito contrassegno visivo.

2.  Nel tesserino devono essere indicate:
a)  le generalità del titolare;
b)  il titolo di ammissione al mercato;
c)  il periodo di validità.

3.  Per il. rilascio del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo del tesserino stesso.

4.  Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l’ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata. E' comunque vietato l’ingresso nel mercato alle persone di età inferiore ai 15 anni.

5.  Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DEGLI OPERATORI

1.  I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti nell’albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

2.  I commercianti grossisti possono effettuare, vendite anche per conto di terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell’albo dei commissionari, di cui all’articolo 3 della Legge 25 marzo 1959 n. 125.

3.  I commissionari, i mandatari, non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell’attività del mercato nel quale operano, ne svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

ARTICOLO 23 - POSTI DI ESPOSIZIONE E VENDITA

1.  Il mercato comprende sale di esposizione e di vendita.

2.  L'uso dei frigoriferi per la sosta temporanea delle carni è facoltativo, osservate le discipline agli effetti delle imposte di consumo e delle norme d'igiene.

ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DEI POSTI DI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  La Commissione di mercato stabilisce i criteri per la destinazione dei posti nelle sale di esposizione e di vendita e nel frigorifero agli operatori che svolgono lavoro di importante entità e a carattere permanente, a quelli che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato.

2.  Per gli operatori occasionali deve essere in ogni caso riservata una adeguata parte dei suddetti posti di esposizione e vendita.

ARTICOLO 25 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  I posti, il cui numero è stabilito dalla Commissione di mercato, sono assegnati dal Comune su domanda degli interessati aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, sentita la Commissione di mercato.

2.  Le assegnazioni non possono avere durata superiore ad anni uno, salvo rinnovo.

3.  Il canone per l’uso di ciascun posto è stabilito dal Comune sentita la Commissione di mercato, e deve essere pagato a rate semestrali anticipate.

4.  All’atto della concessione l’aggiudicatario deve costituire deposito, pari a tre mensilità di canone, a garanzia dell’esatta osservanza del enorme che reggono la concessione stessa, delle somme dovute al Comune per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà del Comune.

5.  Qualora si tratti di posti assegnati per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni, rinnovabile per un periodo complessivo non eccedente i 60 giorni continuativi annui, le assegnazioni sono fatte dal Direttore del mercato, con preferenza ai produttori singoli o associati. Gli assegnatari debbono corrispondere all’atto dell’assegnazione l’importo del canone stabilito dal comune.

6.  La Commissione determina i criteri per i cicli di rotazione dell’uso dei posti di esposizione e di vendita e che debbono essere disposti dal Comune in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso.

ARTICOLO 26 - CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTI DI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  Qualora l’assegnazione di un posto sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere trasmessa salvo che al coniuge e ai parenti entro il 3° grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

2.  La morte dell’assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell’assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti per l’ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

3.  Qualora l’assegnazione di un posto sia fatta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata alla persona giuridica stessa e per essa al suo legale rappresentante.

ARTICOLO 27 - GESTIONE DEI POSTI DI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  Il posto deve essere gestito dall’intestatario dell’assegnazione o dalla persona di cui al 2° comma dell’articolo precedente.

2.  Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posto.

3.  Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la Direzione del mercato.

ARTICOLO 28 - INDICAZIONI SUI POSTI DI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  Il posto di ciascun assegnatario deve essere contraddistinto a cura dell’assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta e l’indirizzo, in conformità all’atto di assegnazione.

ARTICOLO 29 - USO DEI POSTI EI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  I posti non devono essere occupati se non con i prodotti e gli oggetti necessari per la vendita.

2.  Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posti, a meno che sia autorizzato da speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del mercato che impartirà le disposizioni del caso.

3.  È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 30 - TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

1.  Le assegnazioni dei posti di vendita cessano:
a)  alla scadenza;
b)  per rinuncia dell’assegnatario durante il periodo di assegnazione;
c)  per fallimento dichiarato a carico dell’assegnatario;
d)  per scioglimento della società assegnataria.

ARTICOLO 31 - REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1.  L’assegnazione del posto di esposizione e di vendita è revocata nei seguenti casi:
a)  cessione totale o parziale del posto a terzi;
b)  perdita dei requisiti prescritti per l’ammissione alle vendite nel mercato;
c)  inattività completa nel posto per 60 giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato;
d)  gravi scorrettezze commerciali (sottrazione di prodotti, forniture non eseguite correttamente, comportamento scorretto con i corrispondenti o fornitori, o altre maliziose operazioni commerciale di analoga portata);
e)  gravi infrazioni contemplate dall’articolo 3 della Legge 25 marzo 1959 n. 125, dai regolamenti e dalle norme disposte per il funzionamento o la disciplina del mercato;
f)  accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posto.

2.  Il Comune può inoltre revocare la concessione a quelle Ditte che non abbiano introdotto direttamente il quantitativo minimo di carni macellate; che sarà stabilito annualmente dal Comune, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

ARTICOLO 32 - RICONSEGNA DEI POSTI DI ESPOSIZIONE E DI VENDITA

1.  Cessata o revocata l’assegnazione, i posti ed eventuali annessi devono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

2.  In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del mercato, ed a spese degli interessati.

3.  L’assegnatario del posto è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al posto stesso.

ARTICOLO 33 - CALENDARIO E ORARIO

1.  Il calendario e l’orario di funzionamento del mercato sono annualmente stabiliti dal Comune, entro il 15 dicembre, sentita la Commissione di mercato, e devono essere esposti in modo ben visibile all’esterno e all’interno del mercato stesso.

2.  Il Direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l’inizio del termine delle contrattazioni.

ARTICOLO 34 - INIZIO E TERMINE DELLE CONTRATTAZIONI

1.  L’inizio e il termine delle contrattazioni sono annunziati con apposito segnale.

ARTICOLO 35 - INGRESSO AL MERCATO

1.  Hanno libero accesso al mercato, nell’orario che verrà stabilito dall’Amministrazione comunale, sentita la Commissione di mercato per ciascuna categoria (venditori, personale da essi dipendente e mandatari, ecc.) tutte le persone in possesso del documento di cui all’articolo 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 36 - ORDINE INTERNO

1.  È vietato, sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacente:
a)  ingombrare i luoghi di passaggio depositando nelle sale pelli o grassi o simili, od ostacolare comunque la circolazione;
b)  attendere alle varie operazioni di sezionatura o facchinaggio, ecc., senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
c)  attirare i compratori con grida e schiamazzi;
d)  introdurre cani;
e)  accendere fuochi;
f)  sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l’Ente beneficiario;
g)  tutto ciò che possa menomare o compromettere l’ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
h)  circolare fuori delle sale di esposizione e di vendita con coltelli ed altri arnesi di lavoro;
i)  uscire dal mercato anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati.

ARTICOLO 37 - PULIZIA DEI POSTI

1.  Gli assegnatari del mercato debbono curare che i posti e gli annessi (scale, corridoi, ecc.), di loro pertinenza, siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

ARTICOLO 38 - INGRESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLI

1.  L’introduzione delle carni nel mercato deve avvenire prima dell’inizio delle contrattazioni, entro e non oltre l’orario fissato dal Direttore di mercato, di intesa con il Veterinario preposto al sevizio igienico sanitario di cui al precedente articolo 12.

2.  L’introduzione nel mercato dei veicoli dei compratori può avvenire dall’inizio dell’orario stabilito per le contrattazioni.

3.  Nell’interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d’uomo, quelli a traino animale e le biciclette debbono essere condotti a mano.

4.  La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal Direttore di mercato, con apposito ordine di servizio.

5.  Lo scarico delle carni dai veicoli viene effettuato secondo l’ordine di arrivo dei veicoli stessi, registrato all’atto dell’ingresso e della pesatura e previa autorizzazione del Veterinario.

6.  L’autorizzazione del Veterinario allo scarico delle carni nel mercato è concessa previo accertamento della documentazione comprovante la rispondenza degli autoveicoli ai requisiti igienici di legge e la regolarità del certificato sanitario di scorta delle carni.

7.  Quando manchi l’uno o l’altro di tali requisiti lo scarico deve aver luogo nell’apposita sala di osservazione.

8.  Il mercato è chiuso un’ora dopo il termine delle contrattazioni.

ARTICOLO 39 - CONTRATTAZIONI

1.  Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione. La Direzione del mercato con apposita tabella ed altri mezzi idonei, le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di carni introdotte in mercato.

ARTICOLO 40 - VENDITA ALL’ASTA

1.  La vendita delle carni può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

2.  Le vendite all’asta si effettuano da parte di astatori iscritti all’albo di cui all’articolo 3 della Legge 25 marzo 1959 n. 125.

3.  Il venditore ha l’obbligo di comunicare all’inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la categoria, la qualità e il prezzo delle carni offerte.

4.  Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all’unico offerente.

5.  Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d’asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

6.  L’asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all’uopo installati nel mercato del Comune.

7.  La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di mercato.

ARTICOLO 41 - MERCE IN VENDITA

1.  Il venditore è tenuto a sistemare le carni in guisa che le parti inferiori di queste non tocchino il pavimento.

2.  Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato, prima dell’inizio ed alla fine delle contrattazioni, le carni introdotte, senza dovere per il ritiro stesso, corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

3.  Il ritiro dal mercato delle carni può essere tuttavia vietato dal Veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

ARTICOLO 42 - PESATURA DEI PRODOTTI - STRUMENTI DI PESATURA

1.  Ogni posto di vendita nel mercato deve essere dotato, a cura del concessionario, di un bilico automatico di portata non inferiore ai Kg. 200.

2.  Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:
a)  mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
b)  perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
c)  bene in vista ai compratori.

3.  Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all’atto della vendita, dal venditore o dal personale da lui incaricato.

4.  Per i venditori occasionali il mercato pone a disposizione un servizio di pesatura.

5.  Per tale servizio verrà richiesto il pagamento di un diritto per quintale netto o frazione, secondo una tariffa che sarà proposta dal Comune, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvato dal Comitato Provinciale prezzi.

ARTICOLO 43 - NORME PER LA VENDITA

1.  Le vendite devono essere fatte da coloro che sono autorizzati ad operare nei posti ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 44 - VENDITE PER CONTO

1.  I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

2.  Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione che non può superare il 2% del prezzo di vendita, elevabile al 2,50% per le partite di valore non superiore a L. 50.000.

3.  La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato e dello "star del credere" fino alla consegna dei prodotti alla soglia del posto.

4.  I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandatari regolare conto vendita per le carni vendute, in ogni conto vendita deve risultare:
a)  la specie, categoria e qualità del prodotto;
b)  il prezzo di vendita;
c)  il peso di ciascuna partita;
d)  il netto ricavo da accreditare ai committenti o mandanti.

5.  I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ARTICOLO 45 - CARNI ASSEGNATE ALLA BASSA MACELLERIA O SEQUESTRATE PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI

1.  Le carni assegnate alla bassa macelleria dal Veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui al precedente articolo 12, con le modalità prescritte dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298, vengono trasferite nella sala di osservazione per le successive destinazioni, ai sensi del sopra citato regolamento e delle norme regolamentari al riguardo emanate dal Comune.

2.  Copia del verbale di assegnazione alla bassa macelleria, redatto dal Veterinario, è consegnato al Direttore del mercato e al venditore.

3.  Le carni destinate dal Veterinario alla distruzione sono avviate nell’apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione, da effettuarsi con l’osservanza delle norme regolamentari emanate dal Comune.

4.  L’ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Direttore del mercato che deve rilasciare al venditore interessato la richiesta di certificazione.

5.  Le spese relative a tutte le operazioni inerenti alla distruzione delle carni sono a carico del venditore delle carni stesse.

ARTICOLO 46 - CARNI AFFIDATE PER LA VENDITA ALLA DIREZIONE DI MERCATO

1.  Il Direttore del mercato provvede, mediante l’opera di mandatari e della Cassa di mercato, ed in conformità alle norme che saranno stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:
a)  delle carni affidate alla Direzione di vendita;
b)  delle carni pervenute nel mercato all’indirizzo dei commercianti e dei commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diversa disposizione dello speditore.

2.  I mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla Direzione del mercato.

3.  I mandatari debbono versare, nello stesso giorno delle vendite, alla Cassa di mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette Vendite.

4.  Il Comune non assume nessuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ARTICOLO 47 - MEZZI DI TRASPORTO

1.  Il trasporto delle carni fuori del mercato avviene a mezzo di veicoli aventi i requisiti stabiliti dalla disposizioni sanitarie e legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

2.  L’accertamento dei requisiti anzidetti e effettuato dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all’articolo 12 del presente regolamento.

3.  Le carni destinate fuori Comune possono uscire dal mercato solo se accompagnate dal certificato del veterinario, previsto dagli articoli 40 e 41 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298.

ARTICOLO 48 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED AMMINISTRATIVI

1.  Indipendentemente dall’eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all’azione disciplinare e amministrativa cosi graduata, secondo la gravità dell’infrazione o della recidività:
a)  diffida scritta o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;
b)  sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l’interessato, con provvedimento definitivo;
c)  revoca dell’assegnazione del posto di esposizione e vendita per i motivi di cui all’articolo 31 del presente regolamento.

ARTICOLO 49 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1.  Il presente regolamento di mercato entra in vigore 10 giorni dopo la sua affissione all’albo comunale.

ARTICOLO 50 - NORME TRANSITORIE

1.  Sino all’entrata in funzione del nuovo mercato carni, la Cassa di mercato è regolata dalla norme, di cui al titolo secondo del regolamento per il mercato del bestiame approvato con deliberazione in data 19 luglio 1935 e dalla G.P.A. 7 agosto 1935.