N. 104

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CESSIONE DI MANUFATTI PRODOTTI DAI CORSI DI TESSITURA ARTISTICA CON SEDE AL BORGO MEDIOEVALE ED AL RESTAURO DI ARAZZI, TAPPETI E SIMILI PER CONTO TERZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 1965 e dalla Giunta Provinciale Amministrativa l'8 giugno 1965 Div. S - n. 4830/2.272.31.

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ARTICOLO 1

1. I corsi di tessitura artistica eseguono lavori in stoffa, gobelin e tappeti, nonché restauro di arazzi e tappeti che ai medesimi sono affidati da servizi municipali, Enti pubblici e privati cittadini.

ARTICOLO 2

1. I manufatti eseguiti, come programma d'insegnamento e con materiale del Comune, potranno essere ceduti a terzi al prezzo che verrà determinato dalla Commissione appositamente nominata di cui al seguente articolo.

ARTICOLO 3

1. La Commissione è costituita come segue:

ARTICOLO 4

1. La Commissione medesima determinerà altresì il presso dovuto per l'esecuzione e il restauro di tappeti, arazzi e drapperie varie, effettuati su commissione di altri Enti pubblici e privati, per la migliore qualificazione e specializzazione delle allieve.

2. Il prezzo di cessione o di restauro sarà fissato tenendo conto della qualità e quantità del materiale usato, del tempo occorso nella lavorazione, del pregio artistico e di altri giudizi di merito a discrezione della Commissione. Il prezzo così stabilito è vincolato per entrambe le parti contraenti.

3. Di anno in anno i manufatti non ceduti a terzi, saranno consegnati alla Ripartizione Economato per le esigenze dei Servizi Municipali.

ARTICOLO 5

1. Le entrate derivanti dalla esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2 effettuati come programma didattico e con materiale del Comune, saranno devolute per l'80% all'Amministrazione e il rimanente 20% destinate ad un apposito fondo per il miglioramento delle attrezzature del corso, per l'acquisto di lane pregiate e la corresponsione di premi su proposta della Direzione del corso.

2. Le entrate derivanti invece da lavori eseguiti su commissione, di cui al primo comma dell'articolo 4, decurtate del costo del materiale impiegato, saranno devolute per il 50% all'Amministrazione e il rimanente 50% all'apposito fondo di cui al precedente comma.