N. 100

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO PER LE IMMISSIONI NELLE FOGNE (CANALI NERI)
E NEGLI ACQUEDOTTI SOTTERRANEI (CANALI BIANCHI)

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 14 ottobre 1896 ed 8 gennaio 1897, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa l'11 febbraio 1897 ed omologato dal Prefetto della Provincia il 18 febbraio 1897.

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ARTICOLO 1

1.  Nessuno può riparare o costruire qualsivoglia canale di scolo né di acque pluviali, né di acque cloacali o di lavature o comunque luride, senza che ne sia stato concesso speciale permesso dal Sindaco.

2.  Ciò in qualunque caso ed anche se i lavori venissero ordinati per mezzo di pubblica notificanza o di privata ingiunzione, dovendosi in tali circostanze far subito la domanda documentata di cui in seguito.

3.  Le opere specialmente riferentisi alle immissioni nella fognatura pubblica non possono eseguirsi fuorché previa visita e sotto sorveglianza del Municipio, anche quando debbano farsi nell’interno di un edifizio.

4.  Il permesso dovrà essere chiesto al Sindaco dal proprietario o dai proprietari, o dal condomino maggiore interessato dello stabile, nel quale od a vantaggio del quale, le opere debbono essere eseguite, e la domanda dovrà essere corredata delle seguenti indicazioni e documenti:
a)  Designazione delle vie, corsi o piazze verso le quali fronteggia lo stabile, o verso cui comunque debbono aver luogo gli scarichi.
b)  Nome e cognome del proprietario o dei condomini e indicazione delle rispettive proprietà.
c)  Indicazione dell’uso a cui sono destinati i fognoli od i condotti, se cioè per materie fecali, per acque di lavandini, per acque di rifiuto di industrie, per acque pluviali provenienti da tetti, da cortili, da terrazzi, ecc., per scarichi di acque potabili e simili.
d)  Se lo stabile è fornito di acqua potabile di condotta ed in quale quantità; se vi esistano pozzi d’acqua viva od altre acque qualsiansi.
e)  Relazione spiegativa dei lavori da eseguire, contenente i dati relativi all’area complessiva della proprietà, all’area coperta, al numero dei piani, alle aree sistemate a cortile od altrimenti.
f)  Uno o più disegni in doppio esemplare, firmati da persona tecnica, in scala non minore di 1 per 200, rappresentanti la planimetria dello stabile e delle adiacenze, col regolare progetto della canalizzazione da costruire o da sistemare, tanto per ciò che si riferisce al suolo pubblico, quanto per le aree fabbricate, od interne alle linee di fabbricazione verso i siti pubblici.

5.  Gli stessi od altri disegni dovranno contenere sezioni trasversali e longitudinali, e quelle altre indicazioni che, occorrendo, venissero chieste dal Municipio per una chiara ed esatta specificazione delle opere.

6.  Per le fabbriche (di nuova, costruzione i progetti di fognatura dovranno temporaneamente al progetto della fabbrica, ma con disegni separati.

7.  Terminata l'opera di fognatura di cui sia stato concesso il permesso, sia che si tratti di fognatura generale o parziale di uno stabile, o sia anche di semplice riforma o ristauro, dovrà tosto essere fatta richiesta al Municipio della visita di ricognizione.

ARTICOLO 2

1.  È vietato di rimuovere il pavimento stradale od i chiusini delle pubbliche fogne e degli acquedotti, essendo ciò riservato ai soli agenti od incaricati del Municipio.

2.  Soltanto i chiusini dei pozzetti che servono per l'ispezione del condotto esterno delle immissioni private, sebbene siano posti su suolo di uso pubblico, possono essere rimossi dagli interessati per breve tempo in caso di verifiche, previo avviso in tempo utile all'Ufficio municipale dei lavori pubblici; compiute le verifiche dovranno essere immediatamente ricollocati a posto.

3.  Quando sia riconosciuto che occorrano riparazioni, l’interessato ne farà regolare domanda al Sindaco, il quale determinerà, caso per caso, le modalità delle opere da eseguire e l’entità del deposito da fare alla Tesoreria comunale a guarentigia del rimborso della spesa occorrente.

4.  Nel caso di riparazioni d’urgenza la domanda potrà essere fatta direttamente ed anche verbalmente all'Ufficio municipale dei lavori pubblici, il quale provvederà al più presto possibile, mentre l'interessato farà la richiesta regolare accompagnata da congruo deposito.

ARTICOLO 3

1.  Negli stabili laterali alle strade od ai siti pubblici provvisti di regolare fognatura non è permesso di costruire alcun nuovo pozzo nero o pozzo assorbente per smaltire acque piovane, od impiantare altri sistemi di servizio di latrine o di scarico di acque qualsiasi che non siano in correlazione col sistema di fognatura adottato dal Municipio.

2.  Potranno soltanto ripararsi e mantenersi i pozzi ed i sistemi di smaltimento in uso, diversi da quello adottato per la Città, entro il termine massimo di anni tre dopo la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 28 del presente regolamento scaduto il quale termine saranno assolutamente soppressi.

3.  Per le fabbriche nuove e per quelle esistenti a cui si facessero ingrandimenti, sia in ampiezza che in rialzamento, od anche solo rinnovazioni importanti, a giudizio dell'Amministrazione, dovrà farsi la fognatura regolare secondo il sistema stabilito per la Città, contemporaneamente all'eseguimento di siffatte opere.

4.  I pozzi neri pozzi assorbenti, i canali relativi agli uni ed agli altri, i siti di deposito di materie immonde e simili, dopo eseguite le immissioni nelle pubbliche fogne od acquedotti civici all'uopo destinati, dovranno essere completamente vuotati, disinfettati e riempiti di materie non infette, a cura e spese dei proprietari da essi, sotto l'immediata sorveglianza del Municipio, il quale però potrà concedere, per eccezione, che siano costruiti pozzi, a quelle condizioni e per quelli usi che, caso per caso, crederà opportuno di stabilire.

5.  La Giunta municipale potrà anche, eccezionalmente, concedere la conservazione di pozzi neri purché impermeabili ed isolati, quando risulti positivamente che non vi sia sufficienza d'acqua di condotta da prendersi in dotazione; ma ciò solo precariamente e fino a che sia cessata la causa che ha dato luogo alla eccezione.

6.  Potrà nello stesso modo la Giunta concedere la conservazione di pozzi neri che già esistano in piani sottoterreni, e per i quali, a causa della differenza di livello colle fogne stradali, non sia possibile la diretta, immissione nelle medesime, sempreché però non si possa provvedere diversamente, e con che i pozzi siano affatto impermeabili ed isolati.

ARTICOLO 4

1.  In base al sistema di fognatura per la Città di Torino, approvato dalla Legge 12 luglio 1896, e negli stabili di cui all'articolo precedente, la fognatura regolare sarà attivata nel modo che segue.

2.  Le materie di scolo provenienti da latrine, da orinatoi, da acquai, da lavatoi, da bagni, da scaricatoi dell'acqua potabile, insomma tutte le cose liquide di rifiuto delle abitazioni, e così escluse le spazzature ed in genere tutti gli avanzi solidi, che dovranno essere raccolti in apposito immondezzaio, saranno col mezzo di appositi condotti scaricati nelle fogne o canali neri stradali.

3.  Le sole acque meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazzi, giardini o da qualsiasi area scoperta debbono scaricarsi con altri appositi e distinti condotti negli acquedotti o canali bianchi stradali, salvo casi specialissimi, nei quali, per motivi d'indole tecnica, igienica o locale, da apprezzarsi volta per volta dalla Giunta municipale, convenga fare qualche parziale deroga a questa prescrizione.

ARTICOLO 5

1.  Non potranno scaricarsi direttamente in nessun canale stradale le materie di scolo provenienti da esercizi di industrie in genere, sempre quando contengano sostanze che possano alterare la superficie delle pareti, se prima non siano stati praticati quei trattamenti ed adempiute quelle prescrizioni che il Municipio, avuto riguardo alle esigenze dell'igiene ed alla conservazione delle opere di fognatura, si riserva di stabilire caso per caso, in relazione alle disposizioni della legge sulla sanità pubblica.

ARTICOLO 6

1.  Le latrine di ogni stabile posto nelle condizioni di cui all'art. 3 debbono essere costruite con sistema a chiusura idraulica, od altrimenti inodore, ed in difetto essere innestate coi condotti di scarichi verticali mediante sifone intercettatore.

2.  Per il buon esercizio dei detti intercettatori e per la lavatura completa dei condotti di scarico, ciascuna latrina dovrà essere dotata di una quantità d'acqua sufficiente, a giudizio del Municipio, da fornirsi per mezzo di apposito serbatoio o di apparecchio a cacciata.

ARTICOLO 7

1.  I condotti verticali delle latrine, dei lavandini e simili dovranno essere prolungati in alto almeno fino ad un metro al disopra del culmine della copertura del fabbricato a cui servono, oppure essere connessi ad altro tubo speciale con eguale diametro, che si innalzi ad eguale altezza, onde ottenere la necessaria comunicazione coll'aria esterna, salvo la maggiore altezza a cui dovessero essere portati per non recare molestia o danno ai vicini.

2.  Se nel raggio di metri 6 attorno allo sbocco di tali tubi vi fossero aperture di abitazioni, si dovrà fare in modo che, oltre la prescrizione di cui sopra, i tubi di aerazione si innalzino ancora fino ad un metro almeno più in alto del limite superiore della luce di dette aperture, appoggiandoli e fermandoli anche, occorrendo, ai muri degli edifizi vicini.

ARTICOLO 8

1.  Gli scarichi degli acquai o lavandini, e di qualsiasi acqua di rifiuto, potranno avere tubi distinti, oppure essere uniti ai condotti verticali dei cessi.

2.  Nel primo caso i tubi potranno essere muniti di chiusura idraulica soltanto alle estremità inferiori; nel secondo dovranno immettersi nel condotto verticale dei cessi con sifone.

3.  Nessuno scarico di acque potabili potrà essere immesso direttamente negli apparecchi o dei tubi dei cessi, ma dovrà prima versarsi entro una vaschetta a pelo libero, munita nel fondo di chiusura idraulica, o passare per un sifone.

ARTICOLO 9

1.  I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura, tanto interni quanto esterni alle proprietà dovranno essere fatti con tubi impermeabili preferibilmente con tubi di grès verniciati internamente, o di altro materiale approvato dall’Amministrazione.

2.  Le unioni dei diversi pezzi dovranno essere fatte colla maggior cura, in modo che le connessure riescano a perfetta tenuta d'acqua, e non presentino scabrosità o sporgenza all'interno.

3.  La parte inferiore di ogni condotto sottostradale dovrà resistere ad una pressione interna di almeno due atmosfere.

4.  I tubi delle latrine, dei lavandini o di qualunque scarico quando siano interni ai muri dovranno essere collocati entro canne bene intonacate e distaccati dalle pareti di base.

ARTICOLO 10

1.  L'afflusso delle materie nelle fogne non dovrà mai essere impedito da paratoie di ritenuta o da pozzetti di deposito; però, prima dell'innesto della condotta lurida privata nella fogna pubblica, sarà collocato un intercettatore idraulico o tubo a sifone, facile a nettarsi ed accessibile da apposita tromba munita di chiusino, secondo il tipo che sarà stabilito dal Municipio.

2.  La Giunta municipale potrà esonerare i proprietari dall’obbligo di detto intercettatore quando per abbondanza di acqua corrente nelle fogne lo creda opportuno.

3.  Nei casi in cui si riconosca impossibile, per circostanze eccezionali giudicate ammessibili esclusivamente dall’Amministrazione, lo stabilire un condotto diretto per lo smaltimento delle sostanze luride nella fogna stradale, potrà essere accordata la costruzione di un piccolo pozzetto raccoglitore impermeabile, affatto isolato, intorno al quale si possa circolare, il quale sarà raccordato colla fogna pubblica mediante uno sfioratore, se la differenza di livello lo permette.

ARTICOLO 11

1.  Le ramificazioni di eguale natura della fognatura interna di una proprietà dovranno di preferenza riunirsi nel cortile, e per l’androne raggiungere la fogna stradale, raccogliendo anche, se possibile facilmente, gli scarichi dei tubi di egual genere appoggiati ai muri perimetrali esterni verso le vie. Questi tubi però possono immettersi anche direttamente nella fogna strade alle condizioni stabilita dall'art. 10.

2.  Dove non esistono cortili e non è possibile riunire e far passare i tubi sotto anditi o simili si provvederà in modo che essi siano preferibilmente collocati sotto il pavimento dei sotterranei e non attraversino locali destinati ad abitazione; in ogni caso si adotteranno quelle maggiori precauzioni che il Municipio prescriverà.

ARTICOLO 12

1.  Per le sole doccie di gronda poste nella fronte esterna degli edifizi e per i tubi similmente posti che scaricano isolatamente le acque potabili di rifiuto, ma non lorde, quando dette acque potabili non possano volgersi nei condotti cloacali privati, è permesso lo scarico diretto nelle fogne stradali, mediante tubo metallico o di grès sufficientemente resistenti, rispettate le prescrizioni di questo regolamento.

2.  Tutti questi scarichi dovranno essere provvisti di piccoli pozzetti d'ispezione con chiusino mobile in prossimità del muro esterno della fabbrica o del marciapiede, secondo il modello da stabilirsi dal Municipio.

ARTICOLO l3

1.  Nei fabbricati di nuova costruzione, nelle località dove già esiste regolare fognatura, i tubi di discesa, dell'acqua pluviale e di rifiuto di qualunque natura non avranno diametro inferiore a centimetri otto, né superiore a centimetri sedici.

2.  In tutti i casi il tracciato dei condotti di scarico nei canali stradali dovrà essere costituito da tratti rettilinei raccordati con adatte curve ai tubi d'arrivo ed alle fogne e possibilmente con livelletta unica.

3.  In corrispondenza di sensibili cambiamenti di direzione o di pendenza, saranno costruiti pozzetti d'ispezione con sovrastanti chiusini, e questi a chiusura ermetica, quando si tratti di liquami luridi.

ARTICOLO 14

1.  La pendenza dei condotti d'immissione privati nelle fogne pubbliche non dovrà essere minore di 1:100 per le acque meteoriche e di 3:100 per le acque e materie luride.

2.  Se si presenteranno, in ispecie per le fabbriche già esistenti, casi affatto speciali da richiedere qualche temperamento, l’Amministrazione stabilirà, a suo esclusivo giudizio, per caduno di essi, le prescrizioni che crederà opportune.

ARTICOLO 15

1.  Per le immissioni nelle fogne e negli acquedotti stradali i proprietari dovranno servirsi esclusivamente degli imbocchi disposti durante la costruzione dei canali, e la condotta privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi così predisposti, salvo quei temperamenti che in via di eccezione l’Amministrazione potrà adottare in casi speciali.

2.  L'Ufficio dei lavori pubblici municipale darà, anche a semplice richiesta verbale, le indicazioni relative alla posizione altimetrica e planimetrica dei detti imbocchi.

ARTICOLO 16

1.  Quando le acque di scarico, che si riuniscono nei fognoli e nei tubi privati non si reputino dal Municipio sufficienti ad assicurarvi la circolazione e la nettezza, il Sindaco potrà obbligare i proprietari ad impiantare nel sito più opportuno un apparecchio automatico per cacciata d'acqua, sufficiente per quanti e per numero di scariche.

ARTICOLO 17

1.  Sempreché per una casa o per un parte di essa si riconosca dal Municipio impossibile od assai malagevole il costruire sotto la strada uno speciale fognolo o cunicolo, con tubo o canale tubolare che metta capo direttamente alla fogna stradale, giusta le prescrizioni degli articoli precedenti, i proprietari della casa o parte di essa avranno diritto di scarico nei tubi o canali sottostradali più vicini, appartenenti ad altro proprietario, il quale non potrà negare lo scarico, previa, ben inteso, la determinazione ed il pagamento della indennità o contributo per le spese fatte o da farsi per la costruzione dei medesimi e per ogni altro accessorio, dal punto ove comincia la comunione, oltre al contribuire in seguito nel mantenimento.

2.  Quando una casa od una proprietà fosse divisa in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi saranno obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni in uno o più fognoli, secondo il bisogno, facendone le immissioni nella fogna stradale secondo il disposto del presente regolamento.

ARTICOLO 18

1.  Le disposizioni del primo alinea dell’articolo precedente sono applicabili anche a favore del Municipio nel caso di scarichi di latrine, orinatoi e fontane pubbliche, come pure a favore dei privati nel caso di nuovi scarichi che occorressero posteriormente alla costruzione dei condotti sottostradali.

2.  Qualora questi condotti non fossero sufficienti a ricevere le nuove immissioni chi domanda di farle deve eseguire a se totali spese i lavori occorrenti a rendere i condotti medesimi atti al maggior servizio.

ARTICOLO 19

1.  Se fosse necessario costruire nuovi canali di scarico, o spostare o ristaurare canali già esistenti attraverso a proprietà comuni o del condomino, e quindi fosse pur necessario il passaggio temporaneo di operai e materiali, il condomino non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di acquedotto, a norma dell'art. 534 del Codice civile ed in seguito ad ordinanza del Sindaco.

2.  Questa sarà rilasciata su richiesta dell'interessato, o su rapporto dell’Ufficio municipale competente, sentito il condomino, salvo il caso d'urgenza, che sarà dichiarata nell'ordinanza stessa.

3.  La indennità di acquedotto e per il passaggio temporaneo nell'altrui proprietà, sarà attribuita e liquidata dal Giudice ordinario.

ARTICOLO 20

1.  Le stesse disposizioni del precedente articolo sono applicabili pei passaggi nella proprietà del vicino, quando le condotte non possano altrimenti eseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio.

ARTICOLO 21 (articolo 2° della legge)

1.  A parziale corrispettivo della spesa di costruzione di tali opere i proprietari di stabili latistanti alle vie o siti aperti ad uso pubblico, dove viene eseguita la fognatura, dovranno contribuire nella misura seguente:

a)  Per le immissioni delle acque meteoriche negli acquedotti o canali bianchi di nuova costruzione o di riforma L. 0,03 annue per ogni metro quadrato di aree possedute, escluse quelle adibite a pubblica viabilità, e ciò indistintamente per le aree coperte da fabbriche o destinate a cortili, a passaggi, a giardini od altri usi che non siano di scopo agricolo.
La detta aliquota però sarà ridotta L. 0,01 annue per le proprietà, o parti di proprietà anche fabbricate, destinate esclusivamente ad uso agricolo, se queste proprietà debbano per prescrizione municipale servirsi della fognatura.
Rimane tuttavia salvo e riservato il diritto del Municipio di riscuotere altre L. 0,02 annue per metro quadrato quando le indicate proprietà, o parti di proprietà, ricevano una destinazione soggetta come sopra al pagamento della aliquota di L. 0,03.

b)  Per le immissioni di liquami di rifiuto di qualunque natura nelle fogne o canali neri di nuova costruzione o riforma, i proprietari sono tenuti a concorrere nella misura del terzo della spesa effettivamente incontrata dal Municipio per la costruzione dei canali neri, quale risulterà dal resoconto finale dopo il collaudo delle opere comprese nel piano anzidetto.
Tale concorso sarà soddisfatto sotto forma di contributo annuo rispondente al ventesimo del concorso predetto, ripartito in ragione del reddito imponibile dei fabbricati, nonchè però il contributo non possa mai oltrepassare la misura di 0,009 per ogni lira di reddito imponibile; e le varianti alle quali il riparto finale desse luogo non daranno diritto a rimborsi sulle quote delle quote annue decorse.

2.  Per i fabbricati di nuova costruzione è stabilita eguale aliquota per ogni lira di reddito imponibile presunto, computato proporzionalmente sulla media dei redditi accertati dalle fabbriche viciniori.

3.  La quota risultante sarà poi rettificata in base al reddito imponibile che sarà ulteriormente accertato.

4.  Le quote di concorso annuo sono soggette a variazioni in correzione ai risultati delle revisioni del reddito imponibile dei fabbricati.

5.  Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i casi nei quali, con speciali convenzioni tra il Municipio e i proprietari, sia altrimenti regolato il concorso di questi alle opere di fognatura.

ARTICOLO 22 (articolo 3° della legge)

1.  Quando una proprietà fronteggi più vie ed aree pubbliche e per intanto i canali bianchi o neri siano stati costruiti solamente su qualche lato, o altrimenti avvenga che una parte del fondo, non inferiore al quarto per estensione di superficie se si tratti di canali bianchi, o per importo di contribuenza se si tratti di canali neri, non possa usufruire dell'una o dell'altra fognatura, la quota rispettivamente dovuta sarà proporzionalmente ridotta fermo l'obbligo di pagarla per intero allora quando potrà convenientemente servirsi delle fogne stesse.

2.  I proprietari di fondi, che già fruiscono legittimamente di scarico di acque o materie di rifiuto nei canali stradali bianchi o neri già esistenti, finché tali canali non siano ricostruiti o riformati, non saranno soggetti agli anzidetti contributi per la costruzione della specie di canali dei quali già usufruiscono. Ma nel caso di ricostruzione o riforma dell'una o d'altre specie di canali i proprietari stessi saranno soggetti ai rispettivi predetti contributi, ma questi saranno ridotti di un terzo, e ciò relativamente a ciascuna specie di canali dei quali abbia luogo la riforma o ricostruzione.

3.  Quando però effettivamente risulti che, posteriormente al 1843, siasi da un proprietario o suoi autori pagato uno speciale e determinato concorso per la costruzione di canali neri o bianchi e la somma pagata sia superiore al terzo del concorso che sarebbe dovuto in base a questo regolamento calcolato in capitale secondo le norme dell'art. 24, non si potranno esigere dal medesimo in nessun caso altri contributi che per la differenza tra il concorso pagato e quelli imposti come sopra.

4.  Il contributo annuale da pagarsi corrisponderà, in tal caso, al ventesimo della differenza, e potrà essere affrancato colle norme dettate dall'art. 24 del presente regolamento.

ARTICOLO 23 (articolo 4° della legge)

1.  Per 1a manutenzione dei canali neri, tutti indistintamente i proprietari di stabili aventi immissioni per lo scarico di materie di rifiuto nelle pubbliche fogne di antica e nuova costruzione, dovranno contribuire annualmente nella misura di L. 0,001 per ogni lira di reddito imponibile accertato a norma dell’art. 21.

ARTICOLO 24 (articolo 5° della legge)

1.  È fatta facoltà ai proprietari di affrancare le loro proprietà dalle indicate quote annue di concorso, tanto per i canali bianchi quanto per i canali neri, mediante il pagamento in qualunque tempo di un somma pari venti volte l'annualità dovuta per caduna specie di canali in base al presente regolamento.

2.  Qualora però nelle proprietà così affrancate venissero fatte nuove fabbricazioni o sopraelevazioni per cui ne conseguisse un aumento di reddito imponibile di almeno un quinto del reddito precedentemente accertato, sarà pagato al Municipio un supplemento di quota proporzionale all'aumento effettivo del reddito e da computarsi sempre sulle basi già indicate.

ARTICOLO 25 (articolo 7° della legge)

1.  I1 contributo per la costruzione e dovuto e viene calcolato dal primo giorno dell'anno solare successivo all'attivazione della fognatura nuova o riformata, bianca o nera, rispettivamente inserviente ai fondi colpiti dal contributo. Quello per la manutenzione sarà dovuto dall'anno solare successivo al collaudo finale delle opere di fognatura contemplate nel piano approvato.

2.  La Giunta comunale forma e pubblica non più tardi del lo novembre e per 15 giorni il ruolo dei proprietari chiamati a contributo per l'anno successivo.

3.  Tutti i reclami sull’entità dei contributi assegnati e ogni alta contestazione elevata in base alla presente legge, saranno proposti entro il mese di novembre e saranno inappellabilmente risolti da una Giunta composta di un Presidente consigliere d'appello nominato dal Primo Presidente della Corte d'appello, e da quattro membri nominati dal Consiglio comunale fuori del suo seno, e dei quali due almeno dovranno scegliersi tra i proprietari chiamati a contributo. Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

ARTICOLO 26

1.  Le spese d'impianto e di mantenimento dei canaletti di scarico, tubi, fognoli ed accessori dalla linea esterna delle proprietà sino all'innesto con le fogne stradali, inclusi, ove occorrano, l'intercettatore col pozzetto e sfioratore, i sifoni, i pozzetti d'ispezione ed i chiusini di cui agli articoli 4, 9, 10 e 12 sono a carico dei proprietari; ma al Municipio è riservato il diritto di far eseguire direttamente queste opere a spese dei proprietari, previo congruo deposito per garanzia alla Tesoreria comunale della somma approssimativamente occorrente; che sarà indicata dall'Ufficio dei lavori pubblici.

2.  Queste spese, come quelle eventuali d'urgenza secondo il comma 4° dell’art. 2°, saranno rimborsate al Municipio entro un mese dalla comunicazione del conto e della relativa ordinanza del Sindaco; ed in difetto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 8, comma g, della Legge 12 luglio 1896, ed all'art. 133 della Legge comunale e provinciale.

ARTICOLO 27

1.  Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento sarà passibile delle pene, di cui all'art. 140 della Legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^, oltre alle spese per riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 28

1.  Quando il Municipio porrà in esercizio i nuovi canali di fognatura ne darà avviso ai proprietari delle case che possono fruirne, ed in esso saranno indicati i limiti di tempo entro cui dovranno essere inoltrate le domande ed eseguiti i lavori di immissione dai proprietari frontisti, essendo tali immissioni obbligatorie.

2.  Questi potranno avere dal civico Ufficio dei lavori pubblici tutte le indicazioni ed i dati tecnici occorrenti per munirsi della licenza, conformemente alle prescrizioni di questo regolamento. Trascorsi i termini fissati, il Municipio provvederà d'ufficio, a spese del proprietari inadempienti, alla compilazione del progetto di cui all'art. 1°, e procederà, quando lo ritenga opportuno, alla esecuzione dei lavori a spese pure di essi, tanto per le canalizzazioni interne agli edifizi, quanto per quelle esterne sottostradali, a mente e colle eventuali penalità sancite dall'art. 8, commi g ed h della Legge 12 luglio 1896.

ARTICOLO 29

1.  Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, qualche inconveniente nelle condutture stradali che richiedesse temporanee sospensioni di immissioni private, od altri provvedimenti, il Municipio addiverrà il più sollecitamente possibile alle necessarie riparazioni, ma in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo o pretesto per risarcimento di danni.

ARTICOLO 30

1.  Col presente regolamento restano abrogate tutte le disposizioni degli altri regolamenti che siano al medesimo contrarie.