N. 24

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA ANAGRAFICA
Estratto dal regolamento per la formazione e tenuta
del registro di popolazione (R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132)

Approvato dal Podestà con deliberazione 7 dicembre 1937; modificato con deliberazione 28 marzo 1938; ed approvato dalla G.P.A. il 28 aprile 1938 - Div. 3/A, nn. 18591/1608. Modificato con deliberazione 9 novembre 1938; approvato dalla G.P.A. 1° dicembre 1938 - Div. 3/A, nn. 51324/4299.

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Articolo 1

1. È istituito un servizio di polizia anagrafica, con lo scopo di controllare l'adempimento, da parte dei cittadini, degli obblighi che loro incombono in materia anagrafica ed ottenere dai medesimi una maggiore disciplina nell'eseguire le denuncie previste dal Regolamento per la tenuta del registro di popolazione approvata con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

2. Allo stesso servizio è domandato il compito di raccogliere, accertare e fornire all'Anagrafe tutte le notizie atte a consentire il regolare aggiornamento del registro di popolazione.

Articolo 2

1. Tal servizio fa parte della Divisione XII Servizi Demografici. Esso è costituito da un ufficio centrale e da un apposito nucleo di agenti giurati specializzati.

Articolo 3

1. L'Ufficio centrale ha per compito:

1) di raccogliere e vagliare tutte le notizie interessanti la tenuta del registro della popolazione, che gli perverranno sia direttamente da parte degli interessati, sia per il tramite di collegamenti già istituiti, o che si riterrà il caso di istituire con i vari uffici o Servizi municipali e con altri uffici ed Enti pubblici o parastatali, sia per il tramite del nucleo di agenti di cui al successivo art. 4;
2) di far controllare, e se del caso accertare in sito per mezzo degli stessi agenti, le notizie raccolte; quindi trasmetterle alle Sezioni competenti del riparto Anagrafe; affinché queste provvedano a perfezionare immediatamente, secondo le norme vigenti e con le prescritte modalità, i vari elementi del registro di popolazione ai quali le notizie si riferiscono;
3) di elevare verbale di contravvenzione nei confronti dei cittadini che, dalle notizie raccolte ed accertate, risultassero inadempienti agli obblighi loro imposti in materia di denuncie anagrafiche e di trasmetterli alla Divisione polizia per gli ulteriori incombenti di competenza della stessa.

Articolo 4

1. Il nucleo degli agenti di polizia anagrafica è costituito da un congruo numero di agenti giurati appartenenti al corpo di polizia municipale, che saranno specializzati nei servizi anagrafici.

2. Detti agenti, per quanto si riferisce al servizio, sono alle dirette dipendenze del Capo della Divisione XII.

Articolo 5

1. Al comando del nucleo sono preposti un brigadiere ed un vice-brigadiere; ad essi è devoluta, oltre l'espletamento dei compiti di polizia anagrafica per la zona loro rispettivamente assegnata, la vigilanza sulla disciplina dei loro dipendenti e sul loro comportamento nei confronti tanto del pubblico quanto degli Uffici ed Enti con i quali hanno rapporti di servizio, sul rendimento qualitativo e quantitativo di ognuno.

2. Il brigadiere ed il vice-brigadiere ricevono ordini esclusivamente dai dirigenti la Divisione XII e dal funzionario preposto al servizio di polizia anagrafica ed è loro compito trasmetterli ai loro dipendenti con le istruzioni del caso.

Articolo 6

1. Agli agenti è affidato il compito di eseguire gli accertamenti in loco, e di raccogliere le informazioni che verranno loro richieste dall'ufficio centrale di cui all'art. 3 nell'interesse del servizio del registro di popolazione in particolare, e, in generale, nell'interesse di tutti gli altri uffici della stessa Divisione XII.

Articolo 7

1. In linea di massima, ad ogni agente è assegnata una zona di vigilanza corrispondente alla circoscrizione si una Sezione di polizia municipale; tuttavia l'ufficio centrale di cui all'art. 3 potrà, a seconda delle esigenze del servizio, assegnare ad uno stesso agente anche due o più zone, o ripartire la circoscrizione di una sezione di polizia fra due o più agenti.

Articolo 8

1. Gli agenti, per l'espletamento delle loro funzioni, sono muniti di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, che dovranno sempre esibire alle persone che avvicinano per l'espletamento del loro servizio.

Articolo 9

1. Gli agenti attingono le informazioni presso gli interessati e presso chiunque ritengano opportuno, avendo cura di accertare l'esattezza delle informazioni raccolte.

2. Essi, devono, inoltre, recarsi giornalmente al Comando della Sezione polizia alla cui circoscrizione appartiene la rispettiva zona di vigilanza ed all'ufficio dell'Imposta consumo che si trova nella zona stessa, per ricevervi quelle notizie relative a cambi di abitazione, traslochi da e per Torino, composizioni o modificazioni familiari, che gli agenti di polizia della sezione o gli agenti dell'Imposta consumo hanno avuto occasione di rilevare nell'adempimento del loro servizio.

3. Queste notizie devono essere date in appositi referti da ritirarsi dagli agenti di polizia anagrafica presso i Comandi di Sezione e Capi Uffici Imposte consumi.

4. Gli agenti di polizia anagrafica rimetteranno tali notizie all'ufficio centrale per l'esame.

5. Detto ufficio disporrà, eventualmente, l'esecuzione di sopraluoghi intesi ad accertare la veridicità delle notizie così ricevute.

Articolo 10

1. Tutti gli uffici e servizi municipali sono tenuti a comunicare al Servizio di polizia anagrafica tutte le notizie relative a cambiamenti di abitazione o di residenza, a formazione di nuove famiglie, a modifiche di composizione od a scomposizione di famiglie esistenti, ecc., che comunque loro pervengono. Dette comunicazioni dovranno essere fatte anche se negative.

Articolo 11

1. Gli impiegati e gli agenti del Servizio di polizia anagrafica sono tenuti ad usare nei confronti del pubblico la massima correttezza e la più scrupolosa riservatezza.

Estratto del regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione.
(R.D. 2 dicembre 1929, n. 2132)

Articolo 17

1. Ogni capo famiglia deve notificare, entro dieci giorni, all'Ufficio comunale i cambiamenti che avvengono nel numero dei componenti la famiglia quando non derivino da atti dello stato civile, cioè deve indicare il cognome e nome e le altre notizie, concernenti le persone che vengono a coabitare stabilmente con essa e di quelle che ne escono.

2. Tali notificazioni possono essere fatte personalmente dai capi-famiglia o a mezzo di persona da lui incaricata od anche per lettera raccomandata.

Articolo 18

1. Indipendentemente dalle notificazioni previste dall'articolo precedente, tutti coloro che, per qualsiasi titolo, diano alloggio a persone non conviventi abitualmente con essi, devono dichiarare all'Ufficio comunale il cognome e nome, la professione e la provenienza delle medesime, quando dimorino presso di loro da tre mesi.

2. Queste denuncie devono essere fatte entro dieci giorni dal compimento del trimestre nei modi indicati all'art. 17.

Articolo 19

1. Chiunque si trasferisca da uno ad altro Comune del Regno od emigri all'estero con intenzione di fissarvi la propria residenza, deve, prima della partenza, farne dichiarazione all'Ufficio del Comune dove è iscritto, e, nel primo caso, anche all'Ufficio del Comune nel quale va a stabilirsi, non oltre dieci giorni dalla data nella quale si è trasferito.

2. Qualora sia un'intera famiglia che lascia il Comune (o vi fissa la residenza) le dichiarazioni devono essere fatte dal capo di essa o da persona da lui incaricata per sé e per tutti gli individui che la compongono, compresi i domestici e le altre persone che conduce seco.

3. Tali dichiarazioni possono farsi nei modi indicati all'articolo 17.

Articolo 20

1. Chiunque trasferisca la propria abitazione da una ad altra casa del Comune o da uno ad altro appartamento della stessa casa deve farne dichiarazione all'Ufficio comunale non oltre dieci giorni dalla data nella quale ha occupato il nuovo appartamento.

2. In tale dichiarazione si deve indicare la vecchia e la nuova abitazione, il nome e cognome del capo di famiglia e l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia stessa, compresi i domestici.

3. Detta dichiarazione può essere fatta nei modi indicati all'art. 17.

Articolo 22

1. Il cittadino emigrato all'estero, quando rientra nel Regno, deve, entro dieci giorni dall'arrivo, darne avviso nei modi indicati all'art. 17, all'Ufficio del Comune nel quale viene a stabilirsi.

2. Gli stranieri provenienti dall'estero che vengono a stabilirsi in un comune del Regno debbono farsi iscrivere nel registro di popolazione del Comune stesso, presentando il passaporto o altro documento equivalente che comprovi la loro identità. Qualora lo straniero conduca seco la famiglia, deve anche presentare atti autentici che dimostrino la composizione di essa.

3. Gli stranieri che trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune del Regno o che si trasferiscono all'estero debbono darne notizia all'Ufficio comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 19.

Articolo 23

1. Coloro che come proprietari, o come amministratori di condomini o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, devono notificare all'Ufficio comunale tutti i cambiamenti dei locatari. Tali denuncie devono essere fatte, per le famiglie che escono, nel termine di dieci giorni dall'uscita, e per le famiglie che entrano, nei dieci giorni dall'ingresso nella casa, nei modi indicati dall'articolo 17.

2. Nel caso di persona immigrata da altro Comune deve anche indicarsi il Comune da cui il nuovo locatario proviene.

3. I proprietari o amministratori suddetti notificano il cognome, nome e paternità del locatario che esce dalla casa o vi entra, nonchè la via, il numero civico, la scala, il piano e il numero dell'appartamento lasciato o occupato. La notificazione deve essere fatta anche quando trattasi di trasferimento da uno ad altro appartamento dello stesso fabbricato.

Articolo 24

1. I capi di istituti, stabilimenti e case di pena, di cui all'articolo 14, devono notificare all=Ufficio comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi delle persone ospitate, comunicando il cognome, nome, paternità, provenienza, o destinazione delle persone che arrivano o partono.

Articolo 25

1. I capi di amministrazione civili e militari devono notificare per iscritto all'Ufficio Comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi del rispettivo personale, comunicando il cognome, nome e paternità e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il Comune.

2. Uguale notificazione devono fare i Comandanti di Corpo per gli Ufficiali in servizio permanente effettivo, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, qualunque sia il loro stato civile, nonché quelli tra i sott'ufficiali e i militari di truppa, i quali convivono con la famiglia propria.

Articolo 27

1 Quando l'Ufficio comunale non abbia tutti i dati necessari per fare le annotazioni prescritte dal presente regolamento invita il capo-famiglia a presentarsi per fornire i chiarimenti che potessero occorrere per sé, per gli individui che compongono la famiglia, per i domestici e per gli estranei che coabitano con essa.

2. Uguale invito può rivolgersi alle persone indicate negli art. 18 e 23.

Articolo 28

1. Tutti gli uffici della pubblica Amministrazione hanno l'obbligo dì fornire ai Comuni le notizie da questi richieste per la regolare tenuta del Registro di popolazione.

Articolo 31

1. Qualora risulti che una persona ha fissato la sua residenza nel Comune e non sia ancora iscritta nel registro di popolazione, l'ufficio comunale la invita a fornire gli eventuali chiarimenti.
Quando sia accertato che la persona ha effettivamente stabilito la sua residenza nel Comune, si provvede di ufficio alla iscrizione nel registro dandone partecipazione al Comune di provenienza a norma dell'art. 21.

2. L'iscrizione ha effetto dalla data dell'avvenuto accertamento.

3. Per la mancata denuncia l'ufficio comunale eleverà, a termini dell'art. 45, contravvenzione a carico della persona inadempiente.

4. Il soggiorno che taluno faccia durante una parte dell'anno fuori del Comune di sua residenza non è motivo sufficiente per ritenere che egli abbia trasferito altrove questa residenza.

Articolo 32

1. Coloro che dimorano da almeno un anno in un Comune si presume vi abbiano fissato la propria residenza.

2. L'Ufficio comunale pertanto prima di procedere alla loro inscrizione inviterà gli interessati a presentarsi all'ufficio stesso per fornire i necessari chiarimenti.

3. Qualora risulti che sono state omesse le denuncie prescritte dal presente regolamento, l'Ufficio eleverà contravvenzione a carico della persona inadempiente, a termini dell'art. 45.

Articolo 45

1. Chiunque ometta di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal presente regolamento, o invitato, non si presenti all'Ufficio comunale, o rifiuti di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro incorre in un'ammenda da L. 2 a L. 30.