N. 4

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO VETTURE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 - 13 aprile 1910 e 16 dicembre 1910, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 29 maggio 1914 e del 13 maggio 1936 (G.P.A. 4 giugno 1936 - Div. 2/1 n. 26480).

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INDICE

Articoli 1- 3

Vetture a cavalli (articoli 4-47)

Vetture automobili (articoli 48-58)

Vetture di rimessa, omnibus e tranvie (articoli 59-81)

Disposizioni generali (articoli 82-83)

Articolo 1

1.  Spetta all'autorità municipale la sorveglianza sul servizio delle vetture pubbliche e su ogni altro mezzo di trasporto di passeggeri messo a disposizione del pubblico entro il territorio del Comune.

2.  Rimangono ferme le speciali facoltà che in materia potessero spettare all'Autorità governativa.

Articolo 2

1.  Nessuno può far stanziare in luoghi pubblici vetture di qualunque sorta destinate al servizio del pubblico, senza averne ottenuto il permesso dall'Autorità municipale. La concessione del permesso è subordinata alle condizioni e norme stabilite dal presente Regolamento ed al pagamento della tassa di posteggio.

Articolo 3

1.  Spetta alla Giunta municipale determinare il numero delle vetture pubbliche che possono far servizio nel Comune, e stabilirne le stazioni, fissando per ognuna il numero delle vetture.

Vetture a cavalli

Articolo 4

1.  Gli stanziamenti sono classificati in tre categorie, a seconda della maggiore o minore importanza della località.

2.  La tassa di posteggio è stabilita, per ciascuna vettura, nella misura seguente:
             Stanziamenti di   1^ categoria annue   Lire   40
                          >          2^          >                   >   32
                          >          3^          >                   >   24

Articolo 5

1.  La tassa si riscuote mediante ruolo da compilarsi e da approvarsi dalla Giunta municipale entro il 15 dicembre dell'anno precedente ed è pagabile presso la Tesoreria municipale, a rate trimestrali anticipate.

2.  Il concessionario che cessi dall'esercizio è esonerato dal pagamento della tassa a cominciare dal trimestre successivo a quello in cui avviene la cessazione.

3.  Il concessionario che lo surroga è tenuto a tale pagamento solo dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si fa luogo alta concessione.

4.  Per le nuove concessioni accordate durante l'anno, la tassa è dovuta a cominciare dal primo giorno del trimestre in cui avviene la concessione.

Articolo 6

1.  Per ottenere il permesso d'esercizio di vettura a cavalli, si deve farne domanda su carta da bollo da cent. 65, presentando il certificato di penalità di data non anteriore di oltre un mese, da cui risulti che il richiedente non è incorso in pena restrittiva della libertà personale, eccettuata quella degli arresti; e indicare:
a)  il luogo di abitazione e la precisa situazione della scuderia e della rimessa;
b)  il numero e la specie delle vetture che si intende porre in servizio.

Articolo 7

1.  Le licenze sono personali; devono essere presentate ad ogni richiesta degli agenti dell'Autorità governativa o municipale.

2.  Esse sono valevoli fino al termine dell'anno in cui vengono rilasciate, e possono essere rinnovate per gli anni successivi. A tale scopo le licenze dovranno essere presentate all'Ufficio di polizia municipale entro il 15 dicembre di ogni anno.

3.  È in facoltà dell'Amministrazione municipale negare la rinnovazione ed anche revocarle nel corso dell'anno, nei casi previsti dagli articoli 10, 17, 26 e 47 del presente Regolamento.

Articolo 8

1.  Di regola, le nuove concessioni non possono farsi che per stanziamenti di 3^ categoria.

2.  Rendendosi vacante un posto di stanziamento di 1^ o 2^ categoria, sono ammessi a concorrervi rispettivamente i soli concessionari di 2^ o di 3^, ed il passaggio è accordato a chi si ravvisi più meritevole, avuto riguardo all'anzianità, alla buona condotta ed allo stato del materiale.

3.  Alle concessioni degli stanziamenti di 3^ categoria, la Giunta municipale provvederà scegliendo fra i vari aspiranti chi dia maggior affidamento, a suo esclusivo giudizio, di prestare buono e lodevole servizio.

4.  Avranno titolo di preferenza i cocchieri che prestino servizio da almeno due anni ed abbiano in questo periodo di tempo tenuto sempre buona condotta.

Articolo 9

1.  Alle norme sopra stabilite può derogarsi quando, rendendosi vacante un posto per morte o rinuncia del titolare, faccia domanda di succedergli il coniuge o il figlio.

2.  Potrà inoltre la Giunta autorizzare la sostituzione nell'esercizio della concessione nei seguenti casi:
     1°    Quando, morto il concessionario, l'Amministrazione riconosca che il coniuge superstite od i figli non sono in grado di esercitare convenientemente la concessione;
     2°    Quando il concessionario, per l'avanzata età o per grave malattia, provi di non poter più dirigere personalmente la sua azienda;
     3°    Quando si tratti di stanziamenti importanti pei quali l'Amministrazione riconosca l'opportunità, nell'esclusivo interesse del servizio, che le relative concessioni siano esercitate da un solo concessionario.

3.  In ogni caso, poi, l'autorizzazione alla sostituzione sarà subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
     1°    Il nuovo concessionario dovrà essere persona benevisa all'Amministrazione;
     2°    Nei casi in cui è autorizzata la sostituzione, il concessionario cessante dovrà per ogni vettura corrispondere al Municipio la tassa fissa di L.100, o L.75, o L.50, secondoché si tratti di vetture a stanziamento di l^ o 2^ o 3^ categoria;
     3°    Il concessionario cessante non potrà, per il successivo periodo di 5 anni, ottenere di esercitare altra concessione di vetture pubbliche, e nel caso di dismessione per causa di malattia non potrà neanche esercitare il mestiere di cocchiere.

Articolo 10

1.  I concessionari di vetture pubbliche, i quali, senza esservi regolarmente autorizzati, cedessero ad altri il permesso ottenuto, decadono senz'altro dalla concessione, ed i cessionari sono soggetti alle pene di chi esercisce senza permesso.

Articolo 11

1.  La concessione conferisce il diritto di far stanziare sul suolo pubblico, dalle ore 6 alle 24, e nelle località indicate dal permesso, vetture ad uno o due cavalli.

Articolo 12

1.  È sempre in facoltà della Giunta municipale di far passare uno stanziamento dall'una all'altra categoria, variarne l'ubicazione, interdirlo temporaneamente od anche sopprimerlo, revocando le relative concessioni, quando l'interesse pubblico lo consigli: il tutto senza indennità di sorta e col preavviso di almeno tre mesi nel caso di soppressione.

2.  I concessionari revocati ni base alle disposizioni del presente articolo avranno la preferenza per altro stanziamento.

Articolo 13

1.  Il Sindaco, quando lo creda opportuno, può imporre ai concessionari di far rimanere a disposizione del pubblico, in qualsiasi luogo ed ora, un certo numero di vetture. Il servizio viene fatto per turno, secondo preavviso. Il turno è obbligatorio, ed in caso di inosservanza di esso possono applicarsi le penalità di cui all'Articolo 46. Potrà inoltre il Sindaco impartire le necessarie disposizioni per assicurare nei luoghi di stanziamento la continua presenza di un certo numero di vetture.

Articolo 14

1.  Le vetture d'ogni stazione devono prendere posto l'una dietro l'altra, nell'ordine di loro arrivo alla medesima, e devono avanzarsi a misura che quelle precedenti lasciano sgombro il posto rimanendo cosi stabilita la fila di successione.

2.  Questa disposizione si applica sia che le vetture della stazione appartengano ad un solo concessionario, sia che appartengano a parecchi.

Articolo 15

1.  Ogni veicolo, prima di essere messo in servizio, deve essere sottoposto alla visita d'una Commissione di sorveglianza nominata dalla Giunta, coll'assistenza d'un perito carrozziere o d'un perito tecnico, la quale riconoscerà se il veicolo riunisca le condizioni di solidità e di decenza richieste per la sicurezza ed il comodo dei passeggeri, e determinerà il numero delle persone che possono essere contenute in ciascun veicolo. I veicoli ammessi al servizio devono essere distinti con bollo di riconoscimento.

2.  La visita deve rinnovarsi ogni anno.

3.  La Commissione si riunisce normalmente in primavera per la visita delle vetture scoperte, ed in autunno per quelle coperte. Per ogni stagione si tengono almeno tre riunioni in giorni diversi, ad intervallo di almeno una settimana. I giorni fissati per le visite sono notificati un mese prima ai concessionari, che hanno facoltà di presentare i loro veicoli in quello di essi giorni che loro torni più comodo.

4.  I concessionari che non si presentino alla visita in nessuno dei giorni stabiliti, e quelli che in epoca diversa da quella fissata desiderino il collaudo di un nuovo veicolo, possono chiedere una visita straordinaria corrispondendo per essa la somma di L. 5 a titolo d'indennità.

Articolo 16

1.  Ogni concessionario, per provvedere convenientemente alle diverse esigenze di stagione, deve avere per ciascuna concessione due veicoli, uno coperto e l'altro di ricambio scoperto, tinteggiati secondo il colore che prescriverà la Giunta municipale.

2.  Le vetture devono essere munite del freno a dentiera.

3.  Le vetture con stanziamenti di prima categoria devono essere munite di gomme alle ruote.

Articolo 17

1.  Quando una vettura, in seguito alla visita ordinaria o ad altra particolare ordinata dal Sindaco, sia riconosciuta in cattivo stato di solidità e decenza, deve essere immediatamente ritirata dal servizio, ed il concessionario che non la sostituisca o non la ripari entro il più breve termine possibile può essere privato della relativa concessione.

2.  Può egualmente essere tolta la concessione di quelle vetture che rimanessero assenti per tre giorni consecutivi dalla stazione senza legittima causa riconosciuta dall'Autorità municipale.

Articolo 18

1.  Indipendentemente dalla sorveglianza esercitata dall'Autorità, i concessionari debbono quotidianamente assicurarsi del buono stato delle loro vetture, dei relativi arnesi e degli abiti indossati dai cocchieri.

Articolo 19

1.  È proibito di valersi di cavalli viziosi ovvero per infermità deformità o per qualsiasi altra causa ravvisati inetti al servizio.

2.  Per assicurarsi che sia rigorosamente osservata questa prescrizione, il Sindaco è in diritto di far praticare, in qualsiasi momento, delle visite nelle scuderie dei concessionari.

Articolo 20

1.  Ogni vettura autorizzata a stanziare sul suolo pubblico è contraddistinta da un numero d'ordine che deve collocarsi in modo apparente nell'interno della vettura secondo apposito modello, e ripetersi all'esterno di essa sulla parte posteriore e sui vetri dei due fanali, di cui ogni vettura deve essere permanentemente provveduta.

2.  I fanali devono essere tenuti ambedue accesi dal far della notte all'albeggiare.

3.  I concessionari devono mantenere in buon stato i numeri della vettura e quelli dei fanali, ed è loro proibito di cancellarli, nasconderli od alterarli in qualsiasi modo.

Articolo 21

1.  Nell'interno della vettura deve essere costantemente affissa in luogo visibile la tariffa dei prezzi con un estratto del presente Regolamento in lingua italiana, francese, tedesca ed inglese. La tabella viene fornita dall'Ufficio di polizia municipale contro rimborso del suo prezzo di costo.

2.  Inoltre in apposita scatola deve sempre trovarsi un numero sufficiente di cartoline stampate indicanti il numero della vettura, il nome e l'abitazione del concessionario, e la tariffa. Queste cartoline e la relativa scatola devono essere conformi al modello esistente presso l'Ufficio di polizia municipale.

Articolo 22

1.  Le vetture possono solamente stanziare nella stazione per cui hanno il permesso salvo i casi previsti dagli Articolo 38 e 45 del presente Regolamento.

2.  È proibito di collocarle in doppia fila e di eccedere i limiti della stazione.

3.  Le vetture in servizio potranno sostare, salvo le norme proibitive per certe vie o corsi, presso gli ingressi delle case o dei negozi, quando non ne derivi incaglio al pubblico transito; ma dovranno collocarsi in modo da non impedire ad altri veicoli di avvicinarsi ai detti ingressi, rispettando sempre il divieto di cui all'Articolo 81.

Articolo 23

1.  Chi intende di esercitare il mestiere di cocchiere di vettura pubblica, deve, oltre il certificato di cui all'Articolo 72 della legge di P. S. 30 giugno 1889, riportarne il permesso dal Sindaco.

Articolo 24

1.  Per ottenere il permesso di cocchiere di vettura pubblica occorre:
     l°    Presentare:
           a)    domanda al Sindaco in carta bollata da cent. 65;
           b)    l'atto di nascita da cui risulti che il richiedente ha compiuto l'età di anni 18;
           c)    il certificato di penalità da cui risulti che il richiedente non è incorso in pena restrittiva della libertà personale, eccettuata quella degli arresti, ed il certificato di buona condotta, entrambi di data non anteriore di oltre un mese;
           d)    il certificato medico rilasciato dal civico Ufficio d'Igiene, da cui risulti che il richiedente ha i requisiti fisici necessari per l'esercizio del mestiere di cocchiere pubblico.
     2°    Superare un esame col quale siano comprovate la capacità di ben guidare e la perfetta conoscenza della topografia della città.

Articolo 25

1.  La Commissione per l'esame è presieduta dall'Assessore per la polizia ed è composta di due concessionari di vetture pubbliche, di due cocchieri e di tre proprietari di cavalli e vetture, nominati tutti annualmente dalla Giunta. Il loro ufficio è gratuito.

2.  La Commissione si raduna normalmente in principio d'ogni mese, e sempre quando, essendovi un numero sufficiente di candidati, l'Assessore lo creda necessario.

3.  Per l'esame è dovuta da ogni candidato la tassa di L. 2 a titolo di rimborso di spese.

Articolo 26

1.  Il permesso scade il 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovato mediante vidimazione annuale. A tale scopo i permessi dovranno essere presentati all'Ufficio di polizia entro il 15 dicembre di ogni anno.

2.  Il permesso può essere revocato quando il titolare sia incorso in condanna restrittiva della libertà personale, eccettuata la pena degli arresti, o quando risulti abbia trasferito la sua residenza in altro Comune od eserciti un altro mestiere.

Articolo 27

1.  Sempre quando un cocchiere prenda servizio presso un concessionario deve farne dichiarazione all'Ufficio di polizia municipale, denunciando anche il numero della vettura di cui gli è affidata la condotta.

2.  Eguale dichiarazione deve fare quando cessi anche temporaneamente dall'esercitare il suo mestiere, o passi al servizio di altro concessionario.

Articolo 28

1.  I concessionari di vetture devono tenere un registro sul quale siano inscritti il nome, il casato, l'abitazione dei loro cocchieri ed il numero della vettura da ciascuno di essi condotta.

2.  Essi devono darne visione agli Agenti di Polizia municipale a semplice richiesta.

3.  Per l'osservanza della legge sul riposo settimanale, i concessionari, per un giorno della settimana, da indicarsi, potranno sostituire per turno i cocchieri da essi dipendenti con altro personale, regolarmente autorizzato e denunciato all'Ufficio di Polizia.

Articolo 29

1.  È proibito ai concessionari di valersi di cocchieri ai quali sia stato tolto o sospeso il permesso di condurre, o che non abbiano soddisfatto alla prescrizione di cui all'Articolo 27.

2.  Ciascuna vettura non potrà essere condotta che dal cocchiere denunciato all'Ufficio di Polizia a termini degli articoli 27 e 28.

Articolo 30

1.  Nel perimetro dell'attuale linea daziaria il servizio dovrà essere fatto con tariffa a tassametro. In essa possono stabilirsi prezzi differenti secondoché il servizio è prestato durante il periodo diurno o durante il periodo notturno.

2.  All'uscita dalla cinta daziaria, in mancanza di speciale pattuizione tra il passeggero ed il cocchiere, sarà applicata la seconda tariffa (tariffa dei servizi notturni).

3.  Spetta alla Giunta municipale di determinare la tariffa e le norme per l'applicazione, l'uso ed il funzionamento del tassametro.

Articolo 31

1.  Il periodo diurno decorre dalle ore 6 alle 22; il periodo notturno dalle ore 22 alle 6.

2.  Agli effetti della tariffa sono considerati come compresi nella linea daziaria i piazzali delle barriere ed il tratto della strada di Moncalieri fra la barriera di Piacenza ed il ponte Isabella.

Articolo 32

1.  Il servizio è obbligatorio entro cinta per tutte indistintamente le vie, corsi, piazze e strade sistemate e illuminate.

2.  È pure obbligatorio il servizio in occasione di feste, corse, riunioni sportive e simili che avessero luogo ni località oltre la cinta daziaria, ma nei limiti del territorio del Comune.

3.  In questi casi, come pure in occasione delle corse dei cavalli, per quanto queste abbiano luogo entro cinta, dovrà essere osservata la speciale tariffa che sarà volta per volta stabilita dalla Giunta municipale, o, in caso d'urgenza, decretata dal Sindaco.

Articolo 33

1.  Le vetture di piazza, sia quando sono sul luogo di ordinario stanziamento, sia quando stanziano, non comandate, all'uscita dei teatri, caffè, ecc., o presso le stazioni ferroviarie, sono considerate disponibili, ed i cocchieri devono servire immediatamente chi li richieda, senza poter addurre alcun pretesto.

2.  In nessun caso, poi, potranno i cocchieri rifiutarsi alle richieste delle guardie municipali; nè potranno, anche se richiesti solo da privati cittadini, rifiutarsi al trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuato il caso in cui sia riconosciuto trattarsi di malattie pericolose o diffusive. Questi servizi, come pure i danni, pei guasti che eventualmente ne derivassero alle vetture, in caso di insolvenza dei privati, saranno compensati a spese del Municipio.

Articolo 34

1.  I cocchieri, a meno che ne ricevano ordine diverso dalla persona richiedente, devono percorrere il cammino più breve per recarsi alla destinazione fissata.

Articolo 35

1.  Non è lecito ai cocchieri di ammettere altre persone nella vettura senza il gradimento di quella che già se ne serve, nè di rifiutare l'accesso a quel numero di persone che sia ragguagliato a quello dei posti di cui la vettura è capace, eccezione fatta per i casi di forti nevicate.

Articolo 36

1.  Nell'interno della città i cavalli devono procedere a piccolo trotto: i cocchieri hanno l'obbligo di rallentare l'andatura nei quadrivi e di condurli al passo nei risvolti delle vie e piazze specialmente dove trovansi binari di ferrovie o di tranvie.

Articolo 37

1.  I cocchieri devono tenersi costantemente alla parte sinistra della via; se un ostacolo li costringe a deviare, devono ritornarvi il più presto possibile.

Articolo 38

1.  I cocchieri possono approssimarsi colle loro vetture agli scali delle ferrovie, ai teatri ed altri luoghi di spettacolo, riunione o di pubblico divertimento, nell'ora che verrà determinata; e di regola un quarto d'ora prima dell'arrivo di ogni treno ed un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione. In tali casi devono collocarsi nel posto loro indicato dagli agenti di polizia municipale, a seconda dell'ordine d'arrivo

2.  Le vetture non appartenenti all'impresa concessionaria dello stanziamento istituito sotto l'atrio "arrivi" della stazione ferroviaria di Porta Nuova, che facessero eventualmente servizio di trasporto di viaggiatori in arrivo a detta stazione, dovranno applicare la speciale tariffa stabilita per le vetture dell'impresa.

Articolo 39

1.  In relazione alle precedenti disposizioni è vietato ai cocchieri di interrompere o attraversare la fila delle vetture, come pure cercar d'oltrepassarsi l'un l'altro.

2.  Essi debbono procedere al passo ed in fila unica fino a che siansi allontanati sufficientemente dal punto di riunione.

Articolo 40

1.  Speciali disposizioni dell'Autorità municipale determineranno, occorrendo, le cautele per il servizio delle vetture, tanto pubbliche che private, agli scali delle ferrovie, ai teatri ed altri luoghi di convegno.

Articolo 41

1.  I cocchieri sono obbligati a caricare sulla vettura i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza deteriorarla.

2.  Per ogni collo hanno diritto alla retribuzione indicata nella tariffa, ma non sono considerati come colli le valigie ed altri oggetti che non superino le dimensioni stabilite pei bagagli ammessi nelle carrozze ferroviarie e che possano trovar posto nell'interno della vettura.

Articolo 42

1.  In caso di sinistro o d' incidente qualsiasi, i cocchieri devono riferirne immediatamente all'Ufficio di polizia municipale o ad una sezione delle guardie di polizia municipale.

Articolo 43

1.  Al termine d'ogni corsa i cocchieri devono visitare diligentemente l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possano fare l'immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo, entro le 24 ore all'Ufficio di polizia municipale.

Articolo 44

1.  È proibito ai cocchieri di chiedere a titolo di mancia, di rimborso od altrimenti, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, o di quella convenuta nei casi consentiti: salvi i loro diritti contro le persone che avessero cagionato guasti alla vettura.

Articolo 45

1.  I cocchieri devono portare abito, pastrano e cappello d'uniforme approvati dall'Ufficio di polizia municipale.

2.  Essi devono usare modi rispettosi verso il pubblico, debbono astenersi dal commettere disordini e schiamazzi, ed è loro specialmente proibito:
   1° di fumare mentre sono in servizio;
   2° di mangiare stando nell'interno della vettura, od in vista del pubblico;
   3° di condurre in istato di ubbriachezza;
   4° di trascurare anche momentaneamente la custodia dei cavalli;
   5° di maltrattare i cavalli;
   6° di circolare per le vie colle vetture vuote, offrendole ai passeggieri.
Tuttavia, dopo le ore 22, fino all'albeggiare, è tollerato il circolare per le vie e lo stanziare all'uscita dei caffè, circoli ed altri luoghi di riunione, subordinatamente però alle norme stabilite dall'Articolo 38, ed osservate le limitazioni fatte dal Sindaco per determinate località, nonché le disposizioni che nei singoli casi fossero date dagli agenti di polizia municipale.

3.  Dalle 24 alle 6 è concessa la facoltà di occupare qualsiasi stanziamento, eccettuati quelli che siano determinati dal Sindaco.

Articolo 46

1.  Senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale a senso degli articoli 218 e seguenti della legge comunale e provinciale, quando vi sia luogo, i concessionari e cocchieri di vetture pubbliche che non osservino le prescrizioni del presente Regolamento, non ottemperino agli ordini che ricevono dall'Ufficio di polizia o dagli agenti di polizia municipale, od in qualunque modo diano luogo a fondate lagnanze, sono passibili delle seguenti punizioni da infliggersi a criterio dell'Amministrazione:
   1° Multa da L.3 a L.20.
        In caso di mancato pagamento della multa, potrà essere sussidiariamente applicata la pena di cui al numero successivo:
   2° Sospensione della concessione o del permesso di cocchiere da uno a quindici giorni;
   3° Pei concessionari, passaggio ad uno stanziamento di categoria inferiore;
   4° Revoca della concessione o del permesso.

Articolo 47

1.  La concessione od il permesso sono sempre revocati quando risulti che i concessionari o cocchieri prestino la loro opera per favorire il contrabbando di generi soggetti a dazio o a diritti gabellari.

2.  È pure sospesa o revocata la concessione nel caso che il concessionario non abbia pagato la tassa di posteggio nei primi quindici giorni di ciascun trimestre.

Vetture automobili

Articolo 48

1.  Le Concessioni di esercizio di vetture automobili a servizio pubblico possono essere date per qualsiasi punto del suolo pubblico a criterio della Giunta municipale.

Articolo 49

1.  All'esercizio delle vetture pubbliche automobili sono estese tutte le disposizioni precedenti in quanto siano applicabili e non contraddicano alle prescrizioni del presente capitolo, nonché le disposizioni generali e speciali fissate dal Regolamento in vigore sui veicoli a trazione meccanica.

Articolo 50

1.  Gli stanziamenti di vetture automobili pubbliche sono classificati in due categorie a seconda della maggiore o minore importanza della località. L'annua tassa di posteggio è di L. 80 per la prima e di L. 50 per la seconda categoria e viene riscossa secondo le norme di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 51

1.  Chi intende ottenere il permesso di esercizio di automobili pubbliche deve farne domanda al Sindaco su carta bollata da cent. 65, corredandola del certificato di penalità di data non anteriore di oltre un mese, da cui risulti che il richiedente non è incorso in pene restrittive della libertà personale, eccettuata quella degli arresti, ed indicare nella domanda:
a)  il luogo di abitazione e l'ubicazione della rimessa;
b)  le vetture che intende mettere in circolazione e la potenzialità del motore di ciascuna.

Articolo 52

1.  Ogni vettura automobile dovrà essere messa in servizio nel termine che sarà caso per caso stabilito dalla Giunta.

Articolo 53

1.  La Commissione di cui all'Articolo 15 del presente Regolamento esaminerà, prima della loro entrata in servizio, i veicoli per stabilire se essi soddisfino alle condizioni che la Commissione stessa riterrà necessarie per il regolare loro funzionamento, e specialmente alle seguenti:
a)  Esistenza della licenza di circolazione;
b)  Potenzialità del motore compresa fra gli 8 HP e i 16 HP per le automobili a benzina, e di almeno 5 HP per le automobili elettriche (a termini della licenza suddetta). Perfetta rispondenza alle disposizioni del Regolamento di circolazione;
c)  Assenza di rumori tediosi ed evitabili nella parte meccanica, nella carrozzeria o accessori;
d)  Rispondenza esatta alla disposizione regolamentare per l'assenza di fumo;
e)  Carrozzeria del tipo che sarà stabilito dalla Giunta municipale;
f)  Tassametro approvato, disposto in modo da essere visibile al passeggero ed illuminato di notte;
g)  Perfetto funzionamento del veicolo ed esatta misurazione del tassametro, da constatarsi mediante visita generale e prove.

Articolo 54

1.  I concessionari di vetture pubbliche automobili, pur mantenendo in attività il materiale regolamentare attualmente adibito al servizio pubblico, non potranno mettere in servizio altre vetture se non di nuova costruzione e munite degli ultimi perfezionamenti.

Articolo 55

1.  Il servizio dovrà essere fatto con tariffe a tassametro, secondo le norme stabilite dagli Articoli 30, 31 e 32 del presente Regolamento per il servizio delle vetture a cavalli.

Articolo 56

1.  Durante il servizio dovrà sempre tenersi ben gonfiato il pneumatico che comanda il movimento del tassametro. Il funzionamento esatto di questo verrà senza preavviso verificato, e parimenti si sorveglierà di frequente la buona manutenzione dei freni.

Articolo 57

1.  Alla visita e prova annuale il veicolo dovrà essere presentato colorito a nuovo e in perfetto stato di funzionamento.

Articolo 58

1.  Chi intende essere autorizzato a condurre vetture automobili di piazza, deve rivolgere domanda al Sindaco su carta bollata da cent. 65, corredata del certificato penale da cui risulti che il richiedente non è incorso in pene restrittivo della libertà personale, eccettuata quella degli arresti, e del certificato di buona condotta, entrambi di data non anteriore di oltre un mese a quella della domanda, del certificato di cui all'Articolo 72 della legge di P. S. e del certificato medico, rilasciato dal civico Ufficio d'igiene, da cui risulti che il richiedente ha i requisiti fisici necessari per l'esercizio del suo mestiere.

2.  Dovrà inoltre dare visione del certificato di idoneità a conduttore di vetture automobili, rilasciato dalla R. Prefettura.

Vetture di rimessa, omnibus e tranvie

Articolo 59

1.  I proprietari di stabilimenti di vetture di rimessa debbono farsi inscrivere su apposito registro, tenuto dall'Ufficio di polizia municipale, ricevendo un certificato dell'avvenuta iscrizione, pel quale corrisponderanno la tassa di centesimi 50, oltre il rimborso del bollo.

2.  In caso di cessazione devono pure darne avviso all'Ufficio di polizia municipale.

Articolo 60

1.  Il materiale di cui intendono servirsi è soggetto alla visita di cui agli Articoli 15 e 53, la quale deve rinnovarsi almeno una volta all'anno. Ai cocchieri o conduttori di cui essi si servono sono applicabili le disposizioni degli Articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 42, 43, 44, nonché le proibizioni contenute nell'articolo 45.

Articolo 61

1.  Questi stessi obblighi sono imposti ai proprietari di alberghi per gli omnibus o le vetture adibite al trasporto dei viaggiatori dalle stazioni ferroviarie agli alberghi e viceversa e in generale a tutti coloro che tengono veicoli pel trasporto del pubblico.

Articolo 62

1.  I concessionari delle vetture omnibus che fanno servizio tra la Città ed i Comuni vicini sono soggetti agli stessi obblighi quando abbiano in Torino la sede principale del loro stabilimento o quando consti che analoghe misure di prudenza e di sicurezza non siano loro applicate nel Comune in cui hanno sede.

Articolo 63

1.  Qualora per gli arrivi e le partenze queste vetture omnibus debbano stanziare in sito pubblico, i concessionari debbono riportarne la relativa autorizzazione, che sarà accordata solo compatibilmente colle esigenze della viabilità e del traffico, e subordinata ad una tassa da determinarsi caso per caso dalla Giunta fra le lire 50 e le lire 100 annue, avuto riguardo all'importanza del servizio, alla ubicazione dello stanziamento ed al numero delle partenze e degli arrivi.

Articolo 64

1.  I servizi di vetture omnibus, di tranvie e di qualsiasi altro mezzo di locomozione destinati a mettere in comunicazione i diversi punti della Città e del suburbio, devono essere autorizzati e disciplinati da speciali concessioni da rilasciarsi dall'Autorità municipale.

2.  Oltre le prescrizioni e i patti speciali risultanti da ciascuna concessione si devono in tali servizi osservare sempre le norme stabilite dagli articoli che seguono.

Articolo 65

1.  Nessun veicolo può essere messo in servizio senza essere stato prima visitato e collaudato dall'Autorità municipale, ferme le facoltà spettanti ai competenti Uffici governativi.

2.  Ogni anno tutto il materiale adibito al trasporto dei passeggieri dev'essere sottoposto ad una visita per parte degli incaricati dal Municipio, che ne constateranno la solidità ed il buono stato.

Articolo 66

1.  I veicoli devono essere coperti, chiusi od aperti, a seconda delle stagioni, e, giusta le prescrizioni municipali, comodi e decenti, sì dentro che fuori, ed illuminati anche nell'interno nelle ore notturne; devono altresì essere bassi di montata, con bracciuoli di ferro, ed essere muniti di freni atti ad arrestarne immediatamente la corsa, nonché di ripari per impedire la caduta dei passeggieri.

Articolo 67

1.  Il numero dei posti di cui ogni vettura è capace dev'essere segnato in modo ben visibile nell'interno della vettura, e più precisamente nel punto che viene indicato dall'Autorità municipale.

Articolo 68

1.  È proibito di ammettere nelle vetture un numero di persone maggiore di quello di cui ogni vettura è riconosciuta capace.

2.  È proibito di collocare persone sull'imperiale delle vetture omnibus quando non vi siano appositi sedili a ringhiera.

Articolo 69

1.  Sui lati esteriori di ciascuna vettura devono mantenersi costantemente descritti in disteso e con caratteri maiuscoli, il nome del concessionario e le linee di percorso.

2.  Queste possono anche essere indicate mediante scritta sopra lastra ad arco elevantesi sul tetto del veicolo.

Articolo 70

1.  Salvo speciale concessione da parte dell'Amministrazione municipale in relazione alla privativa municipale del servizio delle Affissioni, è proibita, cosi all'esterno come all'interno delle vetture, la pubblicazione di qualsiasi avviso, manifesto o scritta, avente carattere di pubblicità o di réclame.

Articolo 71

1.  Ciascuna vettura, oltre al cocchiere o conduttore, deve avere un fattorino pei servizi d'ordine e di sorveglianza. Essi devono vestire una divisa uniforme approvata dall'Autorità municipale, e si applicano loro in quanto occorra, gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 42, 43, 44 e 45 del presente Regolamento.

Articolo 72

1.  Le vetture, tanto a fermate fisse che libere, non possono durante la corsa essere fermate che per il tempo necessario per far salire e discendere i viaggiatori.

2.  I tempi di fermata delle vetture per prendere o deporre passeggeri debbono essere regolati dai cocchieri o conduttori e dai fattorini in modo da non imbarazzare la via pubblica e non interrompere la circolazione delle altre vetture

3.  Sono proibite le fermate nei quadrivi e nei risvolti delle vie o piazze.

Articolo 73

1.  È proibito ai fattorini ed ai cocchieri o conduttori di schiamazzare od annunziare ad alta voce la linea percorsa dalla vettura, il limite della corsa od altre analoghe indicazioni.

Articolo 74

1.  I fattorini debbono mantenere il buon ordine nelle vetture ad essi affidate, ed è loro speciale obbligo osservare le seguenti prescrizioni:

Vegliare a che i passeggieri si collochino nella vettura in modo da non recare disagio agli altri; non lasciar salire nella vettura individui in istato di ebrietà, o vestiti in modo sudicio od incomodo ai passeggieri, ed impedire che vi si sputi, vi si fumi nell'interno, si canti o si schiamazzi o si parli sconciamente, o si dia in qualunque modo disturbo: non ammettere nella vettura cani od altri animali, né pacchi od altri oggetti che per il loro volume, qualità od odore possano incomodare i passeggieri; far fermare la vettura a richiesta dei passeggeri, salvo il disposto dell'Articolo 72 e le speciali disposizioni per i veicoli a fermate fisse; aspettare a dare il segnale di partenza al cocchiere o conduttore dopo che i viaggiatori che scendono abbiano lasciato il predellino della vettura, e quelli che vi entrano abbiano trovato posto; dare appoggio ai passeggeri, e specialmente alle donne ed ai fanciulli, nel salire e nel discendere.

Articolo 75

1.  L'orario degli arrivi e delle partenze deve essere approvato dal Sindaco. Esso deve essere esattamente osservato, ed è proibito di anticipare o differire le partenze o ritardare gli arrivi più di cinque minuti oltre le ore indicate nel piano di servizio.

2.  Nessuna modificazione nelle ore delle partenze o degli arrivi o nel numero delle corse può farsi senza preventivo permesso del Sindaco.

3.  L'orario deve mantenersi costantemente esposto in sito visibile, tanto nella stazione quanto nei veicoli, e nello stesso modo devono portarsi almeno un giorno prima a conoscenza del pubblico i cambiamenti o le modificazioni dell'orario stesso.

Articolo 76

1.  Il Sindaco può prescrivere ai concessionari l'adozione di quei sistemi che ritenga opportuni, sia per segnalare al pubblico il passaggio della vettura, sia per le chiamate di fermata o di partenza da darsi dal fattorino o dai passeggeri ai cocchieri o conduttori.

Articolo 77

1.  Le locomotive nell'interno della linea daziaria devono essere esclusivamente alimentate a carbone coke della migliore qualità. Esse dovranno inoltre essere provviste di dispositivi che valgano ad impedire l'uscita dai fumaiuoli di particelle incandescenti e di prodotti densi e caliginosi.

2.  Per le strade da indicarsi dalla Giunta municipale le locomotive devono essere provvedute di apparecchio per la condensazione del vapore.

Articolo 78

1.  Qualora accada d'incontrare animali fermi od in movimento, i quali accennino a spaventarsi, si dovrà tosto rallentare il corso della macchina, ove d'uopo farla arrestare e togliere il tiraggio.

2.  Nelle curve e nei passaggi su opere d'arte si deve rallentare la velocità.

3.  I treni devono avanzarsi passo a passo nelle vie aventi una larghezza inferiore ai metri quindici.

4.  Le vetture tranviarie devono essere munite di convenienti ripari, allo scopo d'impedire che i passeggeri cadendo a terra restino travolti sotto le ruote.

Articolo 79

1.  I conduttori tranviari debbono far procedere le vetture a passo d'uomo nei punti in cui si trovino carri-castello, travi di sostegno, assiti, steccati e simili, sui quali, giusta il Regolamento per l'ornato e la polizia edilizia, sia stata posta una banderuola verde od altro segnale. Egualmente debbono avanzare a passo d'uomo quando incontrino altra vettura che proceda in direzione opposta.

Articolo 80

1.  Nei casi di nevicate si deve continuare il servizio su tutte le linee tranviarie, provvedendovi con tutti i mezzi di sgombro e trazione possibili.

2.  Nei casi di nebbia o di neve il personale addetto al servizio delle tranvie deve dare frequenti segnali acustici; le vetture devono essere illuminate esternamente anche nelle ore diurne.

Articolo 81

1.  È vietato a tutti i veicoli, di qualunque sorta, di soffermarsi nello spazio destinato alle tranvie.

Disposizioni Generali

Articolo 82

1.  Oltre quanto è disposto dal presente Regolamento i concessionari, conduttori e fattorini di vetture ad uso pubblico, nonché le persone che si servono di tale mezzo di locomozione, debbono, ciascuno per quanto lo riguarda, osservare le disposizioni d igiene per la circolazione nelle vetture pubbliche e nelle tranvie, deliberate o che potranno in seguito deliberarsi dal Consiglio comunale;

Articolo 83

1.  Senza pregiudizio di quanto è disposto all'Articolo 46 e delle penali che pei vari casi possono essere stabilite dalle speciali convenzioni e concessioni le contravvenzioni al presente Regolamento sono accertate e represse a termini degli articoli 218 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908.