N. 2

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 gennaio 1897. G.P.A. 18 febbraio 1897, n. 3668/561, Div. 3a. Visto Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il 12 marzo 1897, n. 7561.

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INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI
                Articolo 1

TITOLO I

Capo I - Bacini da ghiaccio
               Articolo 2

Capo II - Conservazione e manutenzione delle strade vicinali
                Articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34

Capo III. - Delle acque pubbliche.
                 Articoli 35 - 36 - 37

TITOLO II - TUTELA DELLA PROPRIETA'
                 Articoli 38 - 39

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA POLIZIA URBANA E RURALE.
                 Articoli 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46


DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.  Le disposizioni stabilite per la polizia urbana debbono anche osservarsi nel contado, e fuori cinta, per quanto vi si possano applicare; e analogamente le disposizioni di polizia rurale si applicano alle parti di territorio che, sebbene entro la cinta, sono nelle stesse condizioni dei terreni rurali.

TITOLO I

Capo I - Bacini da ghiaccio

Articolo 2

1.  La formazione dei bacini da ghiaccio è subordinata a permissione del Sindaco, il quale stabilirà le opportune condizioni nell'interesse della polizia, dell'igiene e della viabilità; va pure soggetta al pagamento di un diritto di visita e di permissione, indipendentemente dal prezzo dell'acqua dovuto al Municipio allorché questa viene somministrata da canali di ragione municipale.

Capo II - Conservazione e manutenzione delle strade vicinali

Articolo 3

1.  L'Ufficio municipale del catasto è incaricato di tenere e conservare l'elenco delle strade vicinali scorrenti nel territorio del Comune, ed il ruolo degli utenti chiamati per legge a contribuire alle relative spese di riparazione e conservazione.

Articolo 4

1.  Sono utenti d'una strada vicinale quei comunisti, che per necessità se ne servono, o possono eventualmente servirsene per accedere ai loro beni, ancorché questi non siano compresi nel territorio comunale.

Articolo 5

1.  Sono opere necessarie per la conservazione delle strade vicinali e quindi obbligatorie per gli utenti di esse a senso dell'art. 52 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (alleg. F):
-  L'inghiaiamento e conservazione in stato normale del suolo ruotabile;
-  Lo sgombero delle materie franate che fossero cadute sulla strada;
-  La conservazione dei fossi di scolo, degli acquedotti, dei ripari lungo le sponde laterali al corso dei rivi, lungo i risvolti in rialzo, la manutenzione delle traverse selciate, dei selciati delle strade in colle, ed in generale tutte quelle opere, che dall'Autorità municipale siano riconosciute necessarie alla sicurezza del pubblico transito ed al mantenimento in buono stato delle strade medesime.

Articolo 6

1.  Per norma generale, salvo le deliberazioni degli utenti, il riparto della spesa spettante a ciascun utente, dedotto il concorso che può essere eventualmente accordato dal Municipio, e quello derivante dagli obblighi speciali a carico di determinate proprietà o persone, sarà fatto in ragione diretta:
a)  Del valore o reddito dei beni-fondi per cui ciascun utente usa della strada;
b)  Del percorso lungo la medesima per l'accesso agli stessi beni, ed in ragione inversa della distanza dagli stessi beni alla strada.

Articolo 7

1.  Sarà pure tenuto conto in detta determinazione del criterio sulla maggiore o minore necessità di usare della strada e del maggiore o minore consumo, che speciali servizi possano arrecare alla carreggiata stradale.

2.  Per coloro che, senza necessità, usano o possono usare della strada per accedere ai loro beni, il contributo sarà valutato in proporzione dell'utilità che deriva alle loro proprietà dalla possibilità di accedervi per la strada stessa.

Articolo 8

1.  La costruzione ed il mantenimento del selciato nelle traverse delle strade vicinali tra casolari e borgate sono a carico dei proprietari confrontanti, salvo il concorso degli altri utenti della strada stessa per una quota pari alla spesa di manutenzione d'un tronco contiguo dì strada di uguale lunghezza fuori del casolare o della borgata, e posta in condizione analoga.

Articolo 9

1.  Le disposizioni di citi agli articoli precedenti sono tutte subordinate al caso previsto dall'articolo 51 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 (alleg. F), e non sono perciò applicabili quando, per diritto o per consuetudine, il carico della conservazione e del mantenimento della strada ricade su determinate proprietà o persone.

Articolo 10

1.  Spetta al Consiglio comunale di giudicare quale fra le strade vicinali rivesta il carattere di cui al secondo comma del citato articolo 51, e di deliberare la quota di concorso del Municipio nella relativa spesa di manutenzione.

2.  In caso di divergenza o di conflitto fra il Municipio e gli interessati deciderà la Giunta provinciale amministrativa.

Articolo 11

1.  Il Sindaco convoca d'ufficio annualmente ed ogni qualvolta occorre gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere riconosciute necessarie, per approvare il riparto della spesa se si tratta di opere straordinarie, per confermare o rettificare il riparto dell'anno antecedente e per stabilire le norme da tenersi nella esecuzione dei lavori.

2.  La convocazione dell'assemblea degli utenti ha luogo anche in seguito ad istanza degli interessati.

Articolo 12

1.  Gli utenti potranno farsi rappresentare alle adunanze anche per semplice delegazione stesa e firmata nell'avviso di convocazione.

Articolo 13

1.  I comproprietari di uno stabile e gli usufruttuari col comproprietario saranno considerati come un solo utente, ed avranno diritto nell'assemblea ad un solo voto.

Articolo 14

1.  Nessun utente avente diritto a voto, potrà assumere più d'una rappresentanza a senso dell'art. 12 e nessun rappresentante, non utente, potrà rappresentare più di due utenti; quindi nelle Assemblee nessuno avrà diritto a più di due voti.

Articolo 15

1.  L'adunanza non potrà deliberare senza l'intervento della metà degli utenti inscritti.

2.  Le sue deliberazioni potranno vincolare la minoranza allorquando i voti concorrenti rappresenteranno la maggiore entità degli interessi a termini dell'art. 678 del Codice civile.

3.  L'entità degli interessi sarà commisurata alle quote di contributo nelle spese consorziali secondo le risultanze dell'ultimo ruolo di riparto, e quando il riparto non fosse ancora stabilito, sarà commisurata all'imposta fondiaria di cui è gravato il fondo per cui l'utente usa della strada.

Articolo 16

1.  Contro il ruolo di riparto, regolarmente approvato, pubblicato e reso esecutorio per gli effetti di legge, non sono ammessibili reclami in via amministrativa per impugnarne i criteri o per ottenere diminuzione di quote.

Articolo 17

1.  Le deliberazioni dell'assemblea per cui sono chiamati nuovi utenti a contribuire nelle spese, saranno notificate entro cinque giorni agli interessati.

2.  Questi potranno, nel termine di un mese dalla data della notificazione, presentare i loro reclami alla Giunta municipale.

3.  Contro le deliberazioni della Giunta è ancora ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Giunta provinciale amministrativa, che statuirà definitivamente.

Articolo 18

1.  Le deliberazioni di cui all'articolo precedente non potranno vincolare i nuovi utenti che per le spese sulle quali essi siano stati previamente chiamati a deliberare.

Articolo 19

1.  Il terzo del contributo nelle domande degli utenti, a termini dell'articolo 54 della legge sulle opere pubbliche per la costituzione del Consorzio permanente, sarà commisurato alla imposta fondiaria erariale sui fondi serviti dalla strada.

Articolo 20

1.  I Consorzi permanenti per la riparazione e conservazione delle strade vicinali, costituiti per deliberazione del Consiglio comunale a termini dell'art. 54 della stessa legge in mancanza di speciali statuti, saranno retti dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Articolo 21

1.  L'Amministrazione esecutiva del Consorzio sarà affidata ad una Commissione composta del Sindaco o dell'Assessore delegato, che eserciterà le funzioni di presidente permanente, e di cinque membri nominati fra gli utenti dall'assemblea generale degli utenti.

2.  La durata dei commissari in ufficio sarà di cinque anni e potranno essere rieletti.

Articolo 22

1.  L'ufficio dei commissari è gratuito: essi non avranno diritto che al rimborso delle spese necessarie realmente sopportate.

Articolo 23

1.  Cessa dalla carica di commissario chi abbia cessato di essere utente e quegli che non sia senza legittimo motivo intervenuto, o personalmente o facendosi rappresentare per mandato su semplice lettera, a due adunanze consecutive della Commissione stessa.

2.  I commissari decaduti saranno sostituiti alla prima adunanza degli utenti.

Articolo 24

1.  Le deliberazioni per la nomina o rinnovazione dei membri della Commissione saranno prese a maggioranza assoluta di voti per scrutinio segreto.

Articolo 25

1.  Il membro che surrogasse uno, il quale non avesse ultimato il quinquennio, rimarrà in carica soltanto sino al compimento di questo.

Articolo 26

1.  Il Consorzio degli utenti si adunerà regolarmente una volta all'anno nel mese di gennaio o di febbraio ed in quel giorno che sarà stabilito dal Presidente:
a)  Per l'esame e l'approvazione dei conti della gestione del tesoriere;
b)  Per l'esame e l'approvazione delle opere occorrenti all'anno in corso;
c)  Per deliberare sovra tutte quelle altre emergenze che occorressero nell'interesse della strada e sulle proposte od osservazioni che fossero fatti dagli utenti.

Articolo 27

1.  Gli utenti potranno essere convocati in seduta straordinaria, o per cura della Commissione od a richiesta degli utenti, che rappresentino almeno il terzo del contributo nelle spese consorziali.

Articolo 28

1.  Non intervenendo la metà degli utenti sarà tenuta un'altra seduta nel giorno che sarà fissata dal Presidente, nella quale le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 29

1.  La Commissione consorziale prenderà le sue deliberazioni a maggioranza di voti.

2.  Lo deliberazioni non saranno valide se non saranno presenti almeno tre dei membri utenti.

Articolo 30

1.  In tutte le sedute delle assemblee generali e delle Commissioni il Presidente sarà assistito dal Capo dell'ufficio del catasto, il quale è incaricato di redigere e conservare i verbali delle sedute.

2.  I verbali delle assemblee generali saranno firmati dal Presidente, da due degli utenti designati dall'assemblea e dal membro più anziano della Commissione esecutiva.

3.  I verbali delle Commissioni saranno firmati dal Presidente e dal commissario più anziano.

Articolo 31

1.  La Commissione esecutiva ha l'incarico:
a)  Di proporre le spese annualmente necessarie per la conservazione. della strada, oggetto del Consorzio.
b)  Di compilare i ruoli per la riscossione del contributo dovuto da ogni utente per spese generali e speciali, secondo le norme deliberate dall'Assemblea e di fare le pratiche occorrenti per renderli esecutori.
c)  Di promuovere la spedizione dei mandati di pagamento, quando la strada sia mantenuta direttamente dal Consorzio.
d)  Di far eseguire, nei modi stabiliti dall'Assemblea e sotto la propria sorveglianza le opere deliberate.
e)  Di risolvere le questioni che insorgessero intorno al riparto delle spese, salvo ricorso degli interessati all'Autorità amministrativa o giudiziaria.
f)  Di deliberare, in via d'urgenza, su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardano gli interessi del Consorzio.
g)  Di sorvegliare la regolare manutenzione della strada e l'esecuzione delle opere occorrenti.
h)  Di nominare un cantoniere a spese del Consorzio per la manutenzione e conservazione della strada, di fissarne il salario e le attribuzioni.
i)  Di provvedere in via d'urgenza alle opere di riparazioni straordinarie, che non possano essere differite, con riserva di riferirne all'assemblea.
l)  Di provvedere, con quei mezzi che la legge somministra, alla repressione degli abusi e delle usurpazioni a pregiudizio della strada.

Articolo 32

1.  L'assemblea degli utenti, con deliberazione motivata, può delegare alla Commissione esecutiva del Consorzio le proprie facoltà, in quanto esse concernano i provvedimenti relativi alla conservazione della strada.

Articolo 33

1.  Spetta al Presidente di convocare la Commissione esecutiva, ogni qualvolta lo creda necessario.

Articolo 34

1.  In via affatto eccezionale e solo quando vi concorrano i voti favorevoli dell'Assemblea generale degli utenti e della Giunta comunale, potrà essere affidata al Municipio la cura della conservazione e della riparazione della strada da esercitarsi per mezzo dell'Ufficio dei lavori pubblici: il quale, nel proprio compito, procederà colle stesse norme, modalità e condizioni con cui sono mantenute le strade comunali del territorio, presentando in fine d'ogni anno il conto delle spese occorse per il riparto a carico degli utenti.

2.  Sulle divergenze, che potessero insorgere tra lo stesso Ufficio e gli utenti, deciderà la Giunta municipale.

Capo III. - Delle acque pubbliche.

Articolo 35

1.  Oltre alle acque del Demanio pubblico nazionale, soggette alla suprema tutela del Governo, sono sotto la sorveglianza e direzione dell'Autorità municipale:
   1)  I rivi o scolatori pubblici;
   2)  I diritti spettanti al Municipio per antichi titoli sulle acque del territorio, conservati coll'istrumento 19 agosto 1847, rogato Soleri;
   3)  I canali derivati dal Po, dalla Dora, dalla Ceronda, per antiche e nuove concessioni (1);
   4)  Le concessioni d'acqua per irrigazioni o forza motrice, fatte dal Municipio prima del 1847 e confermate col detto istrumento, non che le concessioni nuove;
   5)  Le ragioni di utenza sopra canali scorrenti nel territorio.

Articolo 36

1.  La sorveglianza sui rivi e scolatori pubblici si esercita dall'Autorità municipale, salvo la competenza dell'Autorità superiore.

2.  Le ragioni, di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo precedente, si esercitano a tenore degli antichi titoli e dei giudicati, in conformità di legge.

3.  Le ragioni di cui ai numeri 4° e 5°, in conformità anche dei titoli: ed, in quanto spettanti al Municipio, per ufficio di tutela nell'interesse ed ordine pubblico, nei modi e termini di legge e delle consuetudini; in quanto diritti patrimoniali coi mezzi autorizzati dalla legge comune.

Articolo 37

1.  È vietato di collocare attraverso i fiumi, i torrenti, i canali ed altri corsi o bacini di acque, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce: salva ed impregiudicata ogni altra disposizione di legge.

2.  È proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato di gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli animali acquatici.

3.  È pure vietata la raccolta degli animali così storditi od uccisi.

TITOLO II - TUTELA DELLA PROPRIETA'

Articolo 38

1.  E' proibito:
a)  Di entrare arbitrariamente nell'altrui fondo recinto da fossa, da siepe viva o da stabile riparo;
b)  Di cacciare nel fondo altrui qualora il proprietario nei modi stabiliti dalla legge ne abbia fatto divieto e se vi siano segnali che rendano palese tale inibizione;
c)  Di spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto, senza il consenso di chi ne abbia il diritto;
d)  Di arrecare danno al fondo altrui introducendovi senza diritto od abbandonandovi animali.

Articolo 39

1.  E' proibito di far pascolare animali suini o capre, anche nei proprii fondi, se non siano chiuse almeno con siepe continua.

2.  Gli animali condotti al pascolo debbono, nell'andata e nel ritorno, essere condotti e custoditi da persone capaci ed in numero sufficiente, per impedire ogni deviazione nei terreni laterali ed ogni pericolo ai passeggieri.

3.  È proibito di distruggere o manomettere i nidi degli uccelli, specialmente se insettivori.

4.  I proprietari di fondi rustici, i fittavoli, i mezzadri e le guardie campestri, questi ultimi sotto pena della sospensione la prima volta, e del licenziamento dal servizio la seconda, sono tenuti di denunciare al Sindaco, od a chi ne fa le veci, tutte le malattie di cui siano affette le piante, ed in ispecie le viti, non che la comparsa degli animali, insetti, piante o crittogame nocive all'agricoltura, non appena ne siano venuti a cognizione, o ne abbiano fatto personale osservazione, e dovranno tosto provvedere alla loro distruzione nei tempi e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità municipale.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA POLIZIA URBANA E RURALE.

Articolo 40

1.  Le guardie urbane e rurali sono agenti diretti della polizia municipale; sono agenti sussidiari le guardie daziarie ed i pompieri quando in servizio; se non siano presenti guardie urbane o rurali: sempre poi in loro aiuto o concorso.

2.  Indipendentemente dai casi di servizio cumulativo, per cui si trovi specialmente provveduto, per regola tutti gli agenti municipali possono richiedere l'assistenza degli agenti della forza pubblica; e debbono sempre prestarsi alle loro richieste; e quando non vi siano presenti agenti della forza pubblica, debbono provvedere per reprimere ed accertare i reati comuni.

Articolo 41

1.  Per le contravvenzioni al presente Regolamento che alterino permanentemente lo stato delle opere e della proprietà pubblica, è riservato al Sindaco l'ordinarne la riduzione al primitivo stato, dopo di avere riconosciuta la regolarità delle denuncie e sentito l'Ufficio tecnico municipale. Nei casi d'urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente d'ufficio il lavoro per il ripristino.

2.  Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'Ufficio municipale di polizia, il Sindaco provvede ad ottenere il rimborso delle spese nei modi e nelle forme di legge.

3.  Il Sindaco promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario ed opportuno.

Articolo 42

1.  Sempreché non sia ammessibile, o non riesca la conciliazione, il verbale è trasmesso con gli opportuni documenti alla Autorità giudiziaria pel procedimento nei modi e termini di legge.

2.  L'Autorità municipale potrà., ove lo creda, costituirsi parte civile, per opporre quelle maggiori istanze e far valere quei mezzi di prova che ravvisi opportuni.

Articolo 43

1.  A senso dell'art. 140 della legge di pubblica sicurezza le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite coll'ammenda fino a lire 50 e coll'arresto fino a giorni 10.

2.  La condanna alle pene ha luogo sempre senza pregiudizio della riduzione in pristino, sempre ne sia il caso, del risarcimento dei danni e delle spese del giudizio, anche riguardo alle persone responsabili civilmente.

Articolo 44

1.  È in facoltà della Giunta di pubblicare quelle istruzioni speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento, sentito il parere della Commissione permanente di polizia.

Articolo 45

1.  Dal giorno in cui entrerà in osservanza il presente Regolamento, cesseranno di aver vigore quelle altre disposizioni regolamentane municipali che fossero contrarie al medesimo.

Articolo 46

1.  Un esemplare del presente Regolamento deve essere tenuto affisso in tutti i pubblici esercizi del territorio di Torino.


Note:

(1)  Le derivazioni sono:

1°  Dal fiume Po:

2°  Dalla Dora Riparia:

3°  Dalla Ceronda:

4°  Vi sono altre derivazioni minori dalla Stura.