PARTE "A"
NORME PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ART.18 COMMA 1 DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI

Nel seguito si intende per:
LEGGE : la L. 109/94 e sue modificazioni ed integrazioni, da ultimo art. 13 della L. 144/99
REGOLAMENTO : il DPR 554/99 , Regolamento Generale di attuazione ex art 3 della Legge

Art. 1 Costituzione del Fondo

Il fondo di cui all'art. 18 comma 1 della Legge viene costituito, nell'ambito degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici, in sede di approvazione del progetto preliminare e viene successivamente confermato in sede di approvazione del progetto utile per l'appalto e relativo impegno di spesa.

Concorrono alla formazione del fondo tutti gli interventi previsti dall'art. 2 comma 1 della Legge eseguiti dall'Ente, qualunque sia la modalità di finanziamento, inclusi gli interventi di manutenzione (ordinari e straordinari).

Il fondo, alla luce delle attuali conoscenze, è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, che vengono accantonati, e dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all’atto dell’erogazione.

Qualora l'applicazione del sistema come previsto nei successivi articoli origini economie, queste potranno, in esito a specifica sessione concertativa, essere distribuite incrementando proporzionalmente gli incentivi calcolati nell'anno a cui le economie si riferiscono entro il limite del 30%.

Il fondo, costituito per i singoli lavori, viene organizzato su base dell'Ente quale somma totale degli incentivi (i ) delle singole opere: T = S i ; esse costituiranno la base dei conteggi.

Art. 2 (Ammontare dell'incentivo)

L'ammontare dell'incentivo ( i ) per ciascuna opera è variabile dall'1% all1,5% della somma posta a base di gara comprensiva degli oneri per la sicurezza ( I ) : i = I x p.

La percentuale P da applicare è determinata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, come segue:

p = 1 interventi di manutenzione ordinaria
p = 1,3 " " straordinaria; nuova costruzione/ristrutturazione inferiori a 1 milione di EURO
p = 1,5 " "nuova costruzione/ ristrutturazione superiore a 1 milione di EURO

Gli stessi criteri valgono per le opere eseguite in concessione. Nel caso di concessioni ex art 37 bis e segg. della Legge, la quota di incentivo viene applicata all’importo contrattuale.

Art 3 (Partecipazione di personale esterno)

Se per la realizzazione di un'opera si ricorre a personale esterno all'organico dell'amministrazione, l'incentivo viene ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso. Tali economie potranno essere utilizzate per la copertura delle ammende di cui al D. Lgs. 494/96, eventualmente comminate al responsabile dei lavori e/o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Al fine dell’applicazione delle presenti norme non sono considerati apporti esterni unicamente quegli interventi specialistici specificamente definiti all’art. 17.14 quinquies L. 109/94:

  • indagini geologiche – geotecniche – sismiche
  • sondaggi
  • rilievi
  • misurazioni e picchettazioni
  • predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio
  • redazione grafica degli elaborati progettuali.

La quota di detrazione da effettuare per le singole prestazioni esterne sono quelle definite per ciascuna di esse agli artt. 5 e 6. (fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 comma 1).

Art 4 (Campo di applicazione)

L'incentivo, di entità complessiva definita per ciascuna opera all’art. 2, è riferito all'esecuzione di opere pubbliche o di lavori, in appalto, in concessione.

L'incentivo è applicato, per le categorie di prestazioni sotto indicate:

  1. progettazione: studi di fattibilità, documento preliminare alla progettazione, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;
  2. direzione, contabilizzazione e liquidazione lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinatore in fase di esecuzione
  3. collaudo, anche in corso d’opera
  4. adempimenti di sicurezza: coordinatore in fase di progettazione
  5. attività di coordinamento: Responsabile unico del procedimento, Responsabile dei lavori
  6. attività di verifica e consulenza
Le suddette prestazioni sono da intendersi compiti di istituto essendo previste dalla Legge e dalla stessa remunerate con specifico incentivo.

Le prestazioni relative alla sicurezza competono al personale del settore nel quale si sviluppa l'opera. Nel caso in cui nel Settore non esistano figure con i requisiti necessari, tali compiti potranno essere svolti da tecnici di altri settori. Le prestazioni relative al collaudo possono essere espletate anche da tecnici di altri settori in relazione ai disposti dell'art. 28 commi 4 e 5 della Legge e relativo Regolamento, nonché della apposita regolamentazione comunale. Qualora intervengano modifiche all'art. 188 comma2 del regolamento, i tecnici diplomati potranno rientrare fra le figure dei tecnici collaudatori, in relazione alle tipologie, categorie e complessità degli interventi, senza modifiche al presente testo.

L’incentivo è comprensivo del livello di definizione progettuale e di tutti gli atti e adempimenti previsti dalla Legge, relativo Regolamento, normative specifiche disposizioni interne connesse all’opera da eseguire, dell’Ente, nonché redazione di perizie di variante o suppletive (diverse da quelle previste dall'art. 25 comma 1) relazioni per Enti autorizzativi o di controllo, nonché tutte le ulteriori attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell’opera (progetto, affidamento, esecuzione, collaudo) e proprie della normale attività lavorativa del dipendente.

Al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei lavori e al Collaudatore fanno carico gli incombenti previsti dalla Legge e dal Regolamento, in particolare agli artt. 7-8, 123-124-127, 187-188 rispettivamente. Per quanto attiene gli obblighi della sicurezza sui cantieri valgono altresì le norme del D.Lgs 494/96 in capo a ciascuna figura.

Le quote di incentivo per studi di fattibilità e progettazioni preliminari comprendono anche studi ed elaborati con soluzioni distinte e diverse eventualmente necessari

In caso di interruzione dell’incarico si procederà alla liquidazione pro-rata del lavoro svolto.

Art 5 (Criteri per la ripartizione dell’incentivo in relazione alle categorie di prestazioni)

L’incentivo competente a ciascuna opera, come definito all’art 2, sarà ripartito tra le categorie di prestazioni di cui all’art. 4 come segue:

a) progettazione: 46%
b) direzione lavori: 40%
c) collaudo: 5%
d) adempimenti di sicurezza in fase di progetto 3%
e) coordinamento 3%
f) verifica e consulenza 3%

Le attività di "alta sorveglianza" relative ad opere eseguite in concessione sono ragguagliate alla "direzione lavori" con un coefficiente moltiplicativo pari a 0,50. Per tali opere il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle prestazioni svolte all'interno dell'ente (es. studio di fattibilità, progetto preliminare, alta vigilanza) .

Le attività di Responsabile di Procedimento relative a opere con progettazione e/o Direzione Lavori affidate interamente a Professionisti esterni sono comprese, nell’area di Coordinamento. Il Fondo incentivante per tali opere è costituito dal 3% dell’incentivo che competerebbe se le attività di progetto e/o Direzione Lavori fossero svolte all’interno dell’Ente. La quota di incentivo per le attività sopra citate (Alta Sorveglianza e Progettazione – Direzioni Lavori svolte interamente con professionisti esterni) verranno ripartite con modalità indicate nei successivi articoli; per la quota q1 la ripartizione avverrà esclusivamente "per ruoli" (q1r), applicando quanto previsto nel successivo art.12 di questa parte.

Nell'attività di collaudo è compreso il collaudo in corso d'opera nei casi in cui la Legge lo impone, nonché tutti gli adempimenti di cui al Titolo XII del Regolamento.

La redazione del certificato di regolare esecuzione, entro i limiti di legge, non rientra tra le attività dell'area collaudo, ma tra quelle generali dell'attività di Direzione Lavori; i compiti di assistenza sono compresi tra i doveri dell'ufficio di direzione lavori.

 

Art. 6 (Criteri per la ripartizione dell'incentivo in relazione alle singole prestazioni)

Le singole prestazioni, nell’ambito dei corrispettivi attribuiti alle varie categorie e in quanto eseguite all'interno, verranno calcolate moltiplicando il corrispettivo di categoria per i seguenti coefficienti:

a) progettazione (46%)  
  - studio di fattibilità
- documento preliminare alla progettazione

- progetto preliminare

- progetto
definitivo
- progetto
esecutivo
0,05
0,05
0,25
0,30
0.35
b) direzione lavori (40%)  
  - direzione lavori 0,7
  - Coordinatore sicurezza in fase esecuzione 0,3
c) collaudo (5%) 1
d) d) adempimenti di sicurezza in fase di progettazione (3%) 1
e) Coordinamento, area dirigenza (3%) 1
f) Verifica e consulenza (3%) 1

Le suddette quote valgono in particolare per la definizione delle economie sull'ammontare dell'incentivo della singola opera (i) in caso di prestazioni esterne.

In relazione ai disposti di legge si intende che il progetto per l'appalto, oltre allo studio di fattibilità e al documento preliminare alla progettazione, dovrà avere i seguenti livelli di definizione:

- Manutenzione ordinaria: progetto preliminare
- Manutenzione straordinaria: progetto definitivo
- Nuove opere e ristrutturazioni: progetto esecutivo

In conseguenza e in relazione alle diversificazioni della percentuale P (art.2), i livelli progettuali non previsti non danno origine a deduzione e la quota indicata al punto a) di questo articolo, viene conglobate nel livello precedente più elevato redatto. Continueranno ad essere dedotte le quote di incentivo competenti alla categoria "progetto" per le prestazioni progettuali, relative ai livelli affidati all'esterno.

Dalla quota del livello progettuale di riferimento di riferimento verranno inoltre dedotte, qualora effettuate all’esterno, le seguenti prestazioni specialistiche parziali:
- progetto esecutivo strutturale = 20%
- progetto esecutivo
impiantistico elettrico = 10%

- progetto esecutivo impiantistico termoidraulico = 10%

Dalla " Direzione lavori" quota verranno inoltre dedotte, qualora effettuate all’esterno, da Direttori operativi, ad essa subordinati ai sensi di legge:

- Direzione operativa con mansioni di opere strutturali= 20%

- Direzione operativa con mansioni di sicurezza cantiere = 20%

Per i progetti di riqualificazione degli spazi pubblici, le quote da portare in detrazione sono le seguenti:
- Progetto strutturale= 5%
- Direzione operativa con mansioni di sicurezza di cantiere= 8%
- Direzione operativa " " di opere strutturali= 8%

Art. 7 (Dipendenti aventi diritto all'incentivo)

Nello spirito della normativa di riferimento l'incentivo è suddiviso equamente tra i tecnici che provvedono direttamente o indirettamente alla progettazione e all'esecuzione dell'opera, compresi quindi gli uffici di supporto tecnico, quelli di programmazione - consulenza - verifica e di coordinamento dell'Ente.

La titolarità del diritto dovrà essere attestata nominativamente per ciascun soggetto da specifici atti di incarico preventivi secondo le procedure già in vigore, o da atti dell'amministrazione.

In relazione alle specifiche esigenze dell'opera, dei gruppi attuativi (progetto, DL) possono far parte anche tecnici collaboratori ivi compresi gli addetti alle valutazioni ed alle perizie estimative di altri settori dell'Amministrazione.

Per l'area di consulenza e verifica l'elenco nominativo è definito dal Dirigente di Settore e confermato dal Direttore della Divisione. L'area Dirigenza LL.PP. (coordinamento) non percepirà individualmente la quota di incentivo.

Ad essa è assegnato complessivamente il 3 % dell'incentivo i (quindi del fondo complessivo T) da accantonarsi con le modalità dell'art. 8.

L'area verifica e consulenza (r5) avrà assegnato il 3% dell'incentivo (quindi del fondo complessivo T) da ripartirsi con le modalità dell'art. 13.

Complessivamente vengono individuate le seguenti 6 aree nelle quali sono raggruppati per ruoli i soggetti tecnici titolari del diritto all'incentivo.

A ciascuna area competono le seguenti quote dell'incentivo T:

AREA
RUOLO r
DESCRIZIONE RUOLO
% T
Area Dirigenza LL.PP.
r1
Tecnici direttori e dirigenti delle divisioni e settori operativi e di consulenza - verifica. Responsabili del procedimento, - VDGT (anche Ing. Capo)
3
r2
Tecnici progettisti e D.L.
94
r3
Tecnici collaboratori e assistenti
r4
Tecnici collaudatori, anche in corso d'opera
r5
Coordinatori in fase di progettazione
r6
Tecnici di consulenza e verifica
3
Viene altresì definita la durata temporale di ciascun soggetto nel ruolo (m), rapportata al mese o sua frazione superiore a 15 giorni.

Art. 8 (Attribuzione ai soggetti)

Costituito per ciascuna opera l'incentivo i (art 2), accantonati gli oneri riflessi a carico dell’Ente (art. 1) e definite le economie per apporti esterni (art 3) resta definito il fondo complessivo dell'Ente T. Il fondo T viene suddiviso in tre parti come segue:
q1 quota relativa alle aree r2- r5 (progettuale-esecutiva, collaudo e sicurezza)
94% dell'incentivo i, quindi del fondo complessivo T.
Attribuita agli aventi diritto in forma binomia (per ruoli e per opera) con le modalità di cui all'art. 12 successivo.
q2 quota relativa all'area Dirigenza LL.PP. (r1)
3 % dell'incentivo i, quindi del fondo complessivo T, da accantonarsi.
Ai sensi dell’art. 40 del CCNL- Area Dirigenza, sottoscritto in data 1/12/99, le risorse derivanti dall’applicazione delle presenti norme incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato dell'area Dirigenza LL.PP.
L'area Dirigenza LL.PP. comprende:
  • Tecnici Direttori delle divisioni /servizi centrali operativi e di consulenza - verifica nel campo LL.PP.
  • Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio.
  • Dirigenti Settori tecnici operanti nel campo LL.PP (Responsabili del Procedimento L. 109/94 - Responsabile dei Lavori D.Lgs 494/96).
  • Dirigenti tecnici Settori programmazione- consulenza - verifica nel campo LL.PP.
q3 quota relativa all'area verifica e consulenza (r6)
3% dell'incentivo i, quindi del fondo complessivo T
Attribuita agli aventi diritto con le modalità di cui all'art. 13 successivo
All'area di consulenza e verifica appartengono i tecnici addetti specificamente a tali compiti nei settori Ispettorato Tecnico e Programmazione - Segreteria Tecnica, nonché negli uffici addetti al controllo sugli atti tecnici connessi ai contratti di servizio con le Aziende ex municipalizzate operanti nel campo LL.PP.

Art. 9 (Compiti del Responsabile di Procedimento)

Il Responsabile unico del Procedimento (RUP), come definito dall'art. 7 della L. 109/94 e dalla deliberazione GC 21/1/99 mecc. 9900280/29, ha il compito di :
  • Definire, in relazione ad ogni singola opera, l'ammontare della somma incentivante specifica dell'opera
  • assegnare a ciascuna area e ruolo il personale tecnico dipendente che ha svolto le funzioni
  • definire per ciascuno di essi la durata temporale di appartenenza al ruolo
  • definire e attestare l'appartenenza specifica dei tecnici al ruolo di consulenza e verifica di cui all'art. 7
  • effettuare la ripartizione per ciascun soggetto dell'importo "per opera" della quota q1.
Spettano altresì al RUP gli adempimenti prescritti dalla Legge e Regolamento; in particolare: la verifica del rispetto dei tempi della programmazione/esecuzione, il controllo della qualità e conformità alla legge dei progetti e degli altri atti propri dell'esecuzione dell'opera, gli adempimenti del responsabile dei lavori D.Lgs 494/96 ai sensi dell'art. 8.2 del Regolamento e della deliberazione GC 11/4/00 mecc. 0002832/29.

Art. 10 (Compiti del Direttore)

Il Direttore, nel cui ambito divisionale si è sviluppata l'opera, ha il compito di attestare la congruità dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal Responsabile del Procedimento dell'opera stessa, nonché di confermare le assegnazioni ai vari ruoli e le durate temporali del personale tecnico, nonché le ripartizioni "per opera" della quota q1.

Per le aree tecniche facenti parte di Direzioni amministrative le funzioni del Direttore sono svolte dal Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio.

Art. 11 (Compiti del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio )

Nell'ambito della generale vigilanza sull'attività tecnica il VDGT provvede a definire l'entità complessiva del fondo (T) risultante dalle varie Divisioni e alle successive operazioni di ripartizione delle quote q1r (art. 12a) e q3 (art. 13) su segnalazione dei Direttori, nonché a raccogliere le ripartizioni della quota q1o (art. 12b) effettuata da ciascun Settore secondo quanto previsto all'art. 13.
Provvede, tramite l'Ispettorato Tecnico, alla consulenza - verifica e, tramite il Settore Programmazione - Segreteria Tecnica, alla programmazione - attuazione incentivo; sovrintende alle attività di controllo sugli atti tecnici connessi ai contratti di servizio con le Aziende ex municipalizzate operanti nel campo LL.PP.; attribuisce le quote di incentivo spettante al personale di tali Settori.
Provvede inoltre ai compiti di cui all'art. 10 per le aree tecniche facenti parte di direzioni amministrative.
Restano ferme le ulteriori specifiche attribuzioni in materia di LL.PP, nonché l'attività di Ingegnere Capo svolta fino al 28 luglio 2000.

Art. 12

(Procedure per la ripartizione dell'incentivo q1: Aree progettuale - esecutiva, collaudo, sicurezza)

La quota q1 dell'incentivo i di ciascuna opera (e quindi dell'incentivo T), come definito all'art. 8, viene suddivisa in due parti:
q1r=42% q1=39%T da ripartirsi per ruoli
q1o=58% q1=39%T da ripartirsi per opera
Ciascuno dei soggetti r2-r5, in relazione alla partecipazione al ruolo e all'impegno nell'opera specifica, otterrà un incentivo somma della propria quota afferente alle due parti.
La ripartizione avverrà con le seguenti modalità:
a) Ripartizione q1r
Ad ogni ruolo r2-r5 è assegnato un peso (a) rapportato ad un totale 100 e graduato in relazione alle specifiche responsabilità professionali e così definiti:
AREA RUOLO R DESCRIZIONE RUOLO PESO a
AREA PROGETTUALE ESECUTIVA

r2

Tecnici progettisti e D.L.

50

r3

Tecnici collaboratori e assistenti

35

AREA COLLAUDO

r4

Tecnici collaudatori, anche in corso d'opera

10

AREA SICUREZZA

r5

Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione

5

Viene altresì definita la durata temporale di ciascun soggetto nel ruolo (m), rapportata al mese o sua frazione superiore a 15 giorni.
Attribuito ciascun soggetto alla area di competenza con il relativo peso (a), nonché la durata temporale (mi) di ciascuno nel ruolo (art 7) si procede per ciascun ruolo al calcolo di:
- mr durata temporale complessiva del ruolo (totale mesi operati nel ruolo da tutti i
dipendenti assegnati): mr = å mi

- (ar x mr) quota di ruolo (prodotto tra il peso del ruolo e la sua durata temporale complessiva)

Dividendo l'ammontare q1r del fondo per la somma delle 4 quote individuali si ottiene il valore unitario:
Iu = q1r / S ar x mr
che moltiplicato a sua volta per ogni singola quota di ruolo determina l'importo totale assegnato al ruolo:
Itr = Iu x (ar x mr)
Dividendo tale importo per la durata temporale complessiva nel ruolo (mr) si ottiene l'importo mensile del ruolo
Imr = Itr / mr
L'importo individuale spettante a ciascun dipendente si ottiene moltiplicando l'importo mensile del ruolo per il numero dei mesi di permanenza nel ruolo del dipendente
Ii = Imr x mi = (Itr / mr) x mi
Lo schema del procedimento è contenuto nell'allegata scheda.
b) Ripartizione q1o
per ciascuna opera la quota q1o, pari al 55% dell'incentivo i, viene ripartita esclusivamente fra i tecnici che ad essa hanno partecipato.

Ciascun tecnico nei ruoli q2-q5 parteciperà alla ripartizione come segue, in relazione ai compiti che ha effettivamente svolto.

AREA

RUOLO R

DESCRIZIONE RUOLO

% q1o

% i

AREA PROGETTUALE ESECUTIVA

r2

Tecnici progettisti

25

13,75

Tecnici D.L.

25

13,75

r3

Tecnici collaboratori progetto

15

8,25

Tecnici collaboratori D.L.

20

11,00

AREA COLLAUDO

r4

Tecnici collaudatori, anche in corso d'opera

10

5,50

AREA SICUREZZA

r5

Coordinatori in fase di progettazione 494

4

2,20

Tecnici collaboratori progetto 494

1

0,55

Le quote relative a ciascun soggetto sono sommabili; esse sono altresì da sommarsi a quelle afferenti alla ripartizione della quota q1r.

Qualora per una specifica opera più tecnici abbiano partecipato contemporaneamente allo stesso ruolo, la relativa quota verrà ripartita in modo identico fra questi. Nel caso di partecipazione parziale al ruolo la liquidazione avverà pro quota riferita al tempo dedicato alla fase rispetto al tempo totale della fase stessa, come attestato dal Dirigente di Settore. In mancanza di collaboratori, le quote relative ad essi (r3), saranno accorpate alle quote dei rispettivi ruoli tecnici di riferimento (r2).

Art. 13

(Ripartizione dell'incentivo q3)

La quota q3 dell'incentivo T, come definito all'art. 8, compete ai tecnici che hanno effettuato attività di verifica e consulenza (r6). Lo specifico elenco viene nominativamente indicato dal Dirigente di settore e confermato dal Direttore, come da artt. 9 e 10.
La quota viene ripartita fra tutti i soggetti (n) in modo uguale e proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo (mi) rispetto alla durata temporale complessiva (mr), con procedura analoga a quella definita all'art. 12a.
L'incentivo individuale di ciascun soggetto (q3i) risulta pertanto:
q3i = q3/mr x mi

Art. 14

(Termini per il calcolo e liquidazione dell'incentivo)

I termini per il calcolo dell'incentivo decorrono dal 30 giugno di ciascun anno per l'attività dei 12 mesi precedenti.
La liquidazione avviene su base annuale ad avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
progetto : approvazione del progetto utile per l'appalto
esecuzione : terminata l'opera e la redazione del conto finale nonché la Relazione sul conto finale o del Certificato di Regolare Esecuzione
sicurezza : in fase di progetto, come il progetto delle opere in fase di esecuzione, come l'esecuzione delle opere
collaudo , anche in corso d'opera: approvazione del certificato di collaudo
alta vigilanza : approvazione del certificato di collaudo.
Verifica e consulenza: effettuazione dell'attività in modo continuativo

Per i soli progetti di importo inferiore a 300.000 EURO la liquidazione avverrà in unica soluzione all'approvazione del certificato di regolare esecuzione .

Art 15 (Limitazioni)

L'importo della quota incentivante, quale risulta dalla ripartizione di cui agli artt. 8 - 12, percepita da ciascun dipendente non potrà superare la somma annua di £ 20.000.000, al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del dipendente. Tale valore potrà essere modificato in sede concertativa per gli anni successivi al 2000.
al 2001, per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa, il suddetto limite è fissato in £ 12.000.000 (al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi a carico del dipendente) e non esclude comunque l'erogazione delle indennità competenti alla P.O.
e quote del fondo produttività non erogate saranno utilizzate ai sensi del precedente art. 1

Art. 16

(Inesatto adempimento degli obblighi)

Il personale ammesso al fondo incentivante che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge , dal Regolamento e dalle norme interne, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è soggetto alla esclusione dall'incentivo in misura del:
  • 20% se l'inosservanza non comporta concreto pregiudizio all'attività
  • 50% se il pregiudizio sussiste in forma non grave
  • 100% se il pregiudizio sussiste in forma grave
Qualora si riscontri la mancanza dei requisiti indispensabili di qualità nella redazione dei progetti o nella esecuzione delle opere e degli atti connessi, il personale incaricato dovrà comunque completarli o renderli accettabili, ferma restando l'applicazione della sanzione sopracitata.
Le sanzioni verranno applicate da apposita commissione tecnica costituita da:
  • Ingegnere Capo - Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio
  • Dirigente Settore Ispettorato Tecnico
  • Direttore Servizio Centrale Tecnico
  • Direttore della Divisione di cui all'art 10
  • Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 per la specifica opera in esame
- In tale sede il dipendente ha diritto ad essere rappresentato.
Qualora uno dei componenti la commissione fosse titolare dell'inesatto adempimento, non potrà far parte della stessa, che prescinderà quindi dalla sua presenza.
Il dipendente potrà proporre istanza avversa alla decisione, in forma scritta e motivata al Direttore Generale, previa acquisizione della relativa documentazione.
Sono fatte salve ulteriori e diverse sanzioni previste dall'ordinamento.

Art. 17 (Entrata in vigore)

Le presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione e l'esecutività dell'atto che lo approva.
Tenuto conto che la disposizione dell'art. 18 L. 109/94 (come modificata dall'art. 13 della L. 144/99) è in vigore dal 23 maggio 99, le presenti norme si applicano ai Lavori Pubblici con progetti approvati successivamente a tale data; dal 1/1/2000 contribuiranno al fondo anche gli interventi di manutenzione ordinaria
Per i Lavori con progetti approvati o iniziati dal 1/6/97 al 22/5/99 si procederà secondo le presenti norme fatto salvo l'ammontare dell'incentivo fissato dalla Legge nell'1% del costo preventivato di ciascuna opera o lavoro.
Sulla base della concreta esperienza applicativa, fermi restando i suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si assume l’impegno di una verifica delle presenti norme.
 

PARTE "B"

NORME PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

DI CUI ALL'ART.18 COMMA 2 DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLIC

Art. 1

(Atti di pianificazione di natura urbanistica)

Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art.18 comma 2 L. n. 109/94 e s.m.i., i seguenti strumenti:

  • Piano Regolatore Generale (PRG);
  • Varianti e adeguamenti al PRG nelle varie forme e modalità previste dell’art.17 della Legge Urbanistica Regionale n.56 e s.m.i.: varianti strutturali, varianti obbligatorie, varianti parziali (non strutturali), correzioni, adeguamenti e modifiche ai sensi del comma 8 dell’art.17 della LUR; ciò indipendentemente dalle modalità con cui tali atti sono assunti: iter ordinari o accordi di programma;
  • Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica (PP, PEEP, PIP, PR ecc.) e loro varianti;
  • Programmi di intervento "complessi": Programmi Integrati, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio.
  • Studi Unitari d’Ambito (previsti dal nuovo PRG della Città di Torino).
  • Programma Pluriennale di Attuazione;
  • Regolamento edilizio;
  • PUT, PGTU, PUP, Piano degli arredi, Piano commerciale, Piano insegne;
Eventuali integrazioni o modifiche del presente elenco dovranno essere stabilite in sede concertativa.

Art. 2

(Costituzione del fondo)

Ai fini della costituzione del fondo di cui all’art.18 comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., come modificato dall’art.13 Legge 144/99, si fa riferimento agli atti di pianificazione di cui all’art.1, tecnicamente compiuti e redatti da tecnici dipendenti della Civica Amministrazione, per i quali sia stato espresso un primo assenso formale da parte del Consiglio Comunale nel corso dell’anno: adozione dell’atto, nel caso di provvedimenti con iter più complessi (con approvazione finale da parte dello stesso C.C. o della Regione) o approvazione immediata nei casi più semplici.
In caso di variante di PRG necessaria per attuare interventi approvati con accordo di programma, vale la deliberazione di ratifica del C.C..
Per il periodo 1/6/1997 – 31/12/1999 concorrono alla formazione del fondo quegli atti di pianificazione tecnicamente conclusi per i quali sia stato assunto entro il medesimo periodo il primo atto di assenso formale da parte del Consiglio Comunale (adozione, approvazione o ratifica a seconda della tipologia degli atti).
Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, vengono previste specifiche risorse per costituire il fondo sulla base degli atti redatti e assunti dalla Civica Amm.ne nell’anno precedente.
Per ogni atto confluisce nel fondo un importo pari al 50% del valore dell’atto stimato sulla base delle tariffe professionali (vedi art.4) per gli atti assunti fino al 22/5/1999, e pari al 30% del valore di cui sopra per gli atti assunti a partire dal 23/5/1999.
Il fondo, alla luce delle attuali conoscenze, è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, che vengono accantonati, e dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all’atto dell’erogazione.
Qualora l'applicazione del sistema come previsto nei successivi articoli origini economie, queste potranno, in esito a specifica sessione concertativa, essere distribuite incrementando proporzionalmente gli incentivi calcolati nell'anno a cui le economie si riferiscono entro il limite del 30%.
Il fondo, costituito per i singoli lavori, viene organizzato su base dell'Ente quale somma totale degli incentivi (i ) delle singole opere: T = S i ; esse costituiranno la base dei conteggi.

Art. 3

(Partecipazione di personale esterno)

Se per la realizzazione di un atto di pianificazione si ricorre a personale esterno all’organico dell’Amm.ne, l’incentivo viene ridotto in misura proporzionale all’apporto del personale esterno stesso. Tali riduzioni costituiscono economie di spesa sulla somma costituita ai sensi degli art.1 e 2.
Ai fini della applicazione delle presenti norme non sono considerati apporti esterni unicamente gli interventi specialistici di supporto alla formazione degli atti quali:
  • indagini idrogeologiche;
  • indagini e ricerche sui beni ambientali, storico-artistici e di valore documentario;
  • indagini socio-economiche ed analisi costi/benefici;
ecc……

Art. 4

(Criteri per la determinazione del valore degli atti in base alle tariffe professionali)

Circa il "valore " degli atti di pianificazione urbanistica si assumono come riferimento le tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circ. Min. LLPP n.6679 dell’1/12/69, con la quale si fissano i criteri base per la definizione degli onorari per gli atti fondamentali (PRG, Piani Particolareggiati e di Zona, Piani di Risanamento, ecc.).
Per gli atti di pianificazione attuativa si può fare quindi riferimento ai Piani Particolareggiati, mentre per le varianti e gli adeguamenti di PRG, che possono essere molto articolati per contenuti ed estensione, e per i quali mancano riferimenti nella circolare citata, si assumono i criteri che seguono.
Per i provvedimenti che interessano singole aree o parti di territorio si individuano classi di valori corrispondenti a determinate fasce dimensionali degli ambiti interessati (a partire da un valore minimo fisso di 3 milioni per gli atti relativi a interventi puntuali o comunque di dimensioni minori a 1 ettaro) secondo la seguente articolazione:
da 1 a 5 ettari 10 milioni
da 5 a 10 " 17 "
da 10 a 25 "
  1. "
oltre 25 " 30 "
Il valore massimo così determinato va inoltre articolato in base agli elaborati effettivamente prodotti secondo il seguente schema:
- relazione illustrativa 20 %
- indagini e rilievi sullo stato di fatto 20 %
- norme urbanistico-edilizie e schede normative 25 %
- tavole di Piano 20 %
- eventuale documentazione illustrativa 15 %
I valori così determinati possono essere rivalutati qualora si rendano necessarie elaborazioni più complesse, con un maggiore impegno tecnico, tali da rendere necessario integrare il valore base con un importo calcolato "a vacazione" in base al tempo impiegato per tale impegno aggiuntivo, assumendo il valore della "vacazione oraria" per i compensi delle attività professionali a tempo nella circolare del Min. LLPP, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT.
Con tale sistema vengono valutati inoltre i provvedimenti di variante di PRG non riferiti ad ambiti territoriali (ad esempio di natura esclusivamente normativa).
Qualora infine la variante di PRG rivesta il carattere di una "variante generale" la valutazione può essere condotta sulla base dei criteri indicati nella citata circolare in caso di formazione di un nuovo PRG.

Art. 5

(Determinazione degli atti di pianificazione da elaborare

all’interno degli uffici tecnici comunali)

Gli atti di pianificazione da redigere all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, che concorrono alla formazione del fondo, sono individuati di regola in sede di PEG annuale con l’indicazione del Dirigente Responsabile di Procedimento dell’atto che corrisponde al Dirigente del Settore cui è affidata l’elaborazione dell’atto stesso.
Altri atti possono essere individuati nel corso dell’anno, su richiesta della Civica Amm.ne, per specifiche esigenze sopravvenute, mediante lettera dell’Assessore delegato in materia al Direttore della Divisione Edilizia e Urbanistica e successiva determina del Direttore per l’affidamento dell’incarico al Dirigente del Settore incaricato quale Responsabile del Procedimento.

Art. 6

(Compiti del responsabile del procedimento)

Il Responsabile del Procedimento ha il compito di:
  • individuare il progettista responsabile sotto il profilo tecnico dell’atto (che può coincidere con lo stesso responsabile del procedimento);
  • definire i componenti del gruppo di progettazione (secondo i vari ruoli come previsti al successivo art. 9) e proporre eventuali collaborazioni di personale di altri Settori;
  • definire a consuntivo, d’intesa col progettista, il valore dell’atto secondo i criteri di cui all’art. 4 nonché l’ammontare della relativa somma incentivante;
  • definire alla conclusione dell’iter di formazione dell’atto, la ripartizione della quota C1 dell’incentivo tra i componenti del gruppo di progettazione (entro i margini fissati nella valutazione del peso assegnato ai vari ruoli nella tabella dell’art. 9);
  • valutare il contributo di eventuali apporti esterni ai fini della definizione delle relative economie di spesa;
  • in casi di grave inadempienza dell’incarico assegnato revocare l’incarico stesso ai componenti del gruppo di progettazione inadempienti e individuare eventuali sostituti.

Art. 7

(Compiti del Direttore)

Il Direttore della Divisione Edilizia e Urbanistica ha il compito di:
  1. assegnare l’incarico di redazione tecnica degli atti di pianificazione urbanistica individuando il Responsabile del Procedimento nel Dirigente del Settore incaricato;
  2. confermare l’individuazione del progettista responsabile dell’atto e del gruppo di progettazione;
  3. attestare la congruità dell’ammontare dell’incentivo relativo ad ogni atto di pianificazione proposto dal Responsabile del Procedimento;
  4. attestare la congruità della proposta del Responsabile del Procedimento per la ripartizione della quota C1 dell’incentivo;

Art. 8

(Modalità di ripartizione dell’incentivo)

Definita la disponibilità complessiva del fondo per ogni anno (art.2) e definite le eventuali economie per apporti esterni (art.3), resta definita la quota del fondo complessivo relativa agli atti di pianificazione al netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente.
Nello spirito della normativa di riferimento tale incentivo è suddiviso tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione, con le seguenti modalità:
quota A - il 3% al responsabile del procedimento (area dirigenza);
Quota B - il 5% ai tecnici che svolgono attività di consulenza e verifica attuativa nel Settore Procedimenti Istruttori Edilizi in base alla presenza effettiva in servizio; al personale tecnico del medesimo Settore che abbia partecipato nel corso dell’anno alla formazione per quei singoli atti di pianificazione, detta quota non verrà corrisposta;
quota C - il 92% del fondo tra chi partecipa alla redazione C1: il 35% del valore di ogni atto di pianificazione va ripartito tra chi ha partecipato direttamente alla stesura di quell’atto (ovvero il "gruppo di progettazione" come definito al successivo art. 9) secondo la ripartizione proposta dal Responsabile del Procedimento; detta quota potrà essere maggiorata fino al 50% nel caso in cui al "gruppo di progettazione" partecipino collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi esterni al settore proponente.
C2: la quota rimanente va ripartita tra tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di atti, in base al ruolo rivestito (come definito al successivo art. 9), al n° di atti prodotti e alla effettiva permanenza nel ruolo durante la elaborazione degli atti.

Art. 9

(Attribuzione del peso assegnato ai vari ruoli professionali

ai fini della ripartizione del fondo)

Nella elaborazione degli atti di pianificazione sono individuati vari ruoli operativi cui corrispondono diversi pesi, graduati in base alle specifiche responsabilità professionali (vedi tabella successiva).
Per quanto riguarda la quota C1 del fondo, la ripartizione avviene sulle base dei pesi effettivi assegnati ai vari ruoli svolti dai dipendenti che hanno costituito il "gruppo di progettazione" (comprendente: il Responsabile Tecnico dell’atto, i collaboratori tecnici principali, i disegnatori, l’eventuale collaboratore giuridico- amm.vo e altri eventuali collaboratori tecnici di altri Settori); tali pesi sono determinati dal Responsabile del Procedimento alla conclusione dell’iter formativo, entro i valori massimi e minimi di cui alla tabella seguente, con riferimento alla specifica attività svolta dal personale tecnico.
Per quanto riguarda la quota C2 del fondo, la ripartizione avviene con riferimento al ruolo rivestito secondo i pesi medi di cui alla tabella seguente, e in base al n° di soggetti per ruolo, ponderato in rapporto al n° di atti curati da ciascuno, mentre la quota per le collaborazioni tecniche minori è suddivisa in modo uniforme tra tutti i tecnici che hanno operato con tale ruolo nei Settori preposti alla stesura degli atti (salvo il personale che abbia svolto attività di consulenza e verifica).
Per tali soggetti sono inoltre previsti eventuali abbattimenti per il periodo di non permanenza sul ruolo per assenze, distacchi dal servizio, ecc….
Ruoli professionali e relativi pesi nella elaborazione di atti
di pianificazione di natura urbanistica.
Ripartizione del fondo di quota Ruolo professionale Valutazione del peso (%)
A Responsabile del Procedimento
(Dirigente del Settore

3

B Tecnici di consulenza e verifica

5

 

Per quota C1

del fondo

per quota C2

del fondo

Min.

max.

valore medio

 
     C
Responsabile Tecnico dell’atto

30

100

33

Collaboratori Tecnici principali

0

60

37

Disegnatori

0

40

10

Altri Collaboratori Tecnici

20

Eventuale Collaboratorein materia giuridico-amministrativa

0

20

/

Eventuali altre collaborazioni
Tecniche esterne ai Settori

0

20

/

 

Art. 10

(Termini per il calcolo e la liquidazione dell’incentivo)

Il termine per il calcolo e la liquidazione dell’incentivo è il 30 giugno di ogni anno con riferimento agli atti di pianificazione assunti l’anno precedente.

Art. 11

(Attribuzione e limitazione individuale dell’incentivo)

L'importo della quota incentivante, quale risulta dalla ripartizione di cui agli artt. 8 - 12, percepita da ciascun dipendente non potrà superare la somma annua di £ 20.000.000, al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi e delle imposte a carico del dipendente. Tale valore potrà essere modificato in sede concertativa per gli anni successivi al 2000.
Dal 2001, per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa, il suddetto limite è fissato in £ 12.000.000 (al netto degli oneri riflessi e al lordo dei contributi a carico del dipendente) e non esclude comunque l'erogazione delle indennità competenti alla P.O.
Le quote del fondo produttività non erogate saranno utilizzate ai sensi del precedente art. 2.

Art. 12

(Entrata in vigore)

e presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione e l'esecutività dell'atto che lo approva.
Tenuto conto che la disposizione dell’art. 18 L. 109/94 (come modificata dall’art. 13 della L. 144/99) è in vigore dal 23 maggio 99, le presenti norme si applicano agli atti di pianificazione urbanistica adottati o approvati successivamente a tale data;
Per gli atti di pianificazione approvati o adottati dal 1/6/97 al 22/5/99 si procederà secondo le presenti norme fatto salvo l’ammontare dell’incentivo fissato dalla Legge al 50% della tariffa professionale.
Sulla base della concreta esperienza applicativa, fermi restando i suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si assume l’impegno di una verifica.