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PARTE "A"
NORME PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ART.18 COMMA 1 DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI
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Nel seguito si intende per:
LEGGE : la L. 109/94 e sue modificazioni ed integrazioni,
da ultimo art. 13 della L. 144/99
REGOLAMENTO : il DPR 554/99 , Regolamento Generale di attuazione ex
art 3 della Legge |
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Art. 1 Costituzione del Fondo
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Il fondo di cui all'art. 18 comma 1 della Legge
viene costituito, nell'ambito degli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori pubblici, in sede di approvazione
del progetto preliminare e viene successivamente confermato in sede
di approvazione del progetto utile per l'appalto e relativo impegno
di spesa.
Concorrono alla formazione del fondo tutti gli interventi
previsti dall'art. 2 comma 1 della Legge eseguiti dall'Ente, qualunque
sia la modalità di finanziamento, inclusi gli interventi
di manutenzione (ordinari e straordinari).
Il fondo, alla luce delle attuali conoscenze, è
da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente,
che vengono accantonati, e dei contributi a carico del dipendente
che verranno trattenuti all’atto dell’erogazione.
Qualora l'applicazione del sistema come previsto
nei successivi articoli origini economie, queste potranno, in esito
a specifica sessione concertativa, essere distribuite incrementando
proporzionalmente gli incentivi calcolati nell'anno a cui le economie
si riferiscono entro il limite del 30%.
Il fondo, costituito per i singoli lavori, viene
organizzato su base dell'Ente quale somma totale degli incentivi
(i ) delle singole opere: T = S i ; esse costituiranno la base dei
conteggi.
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Art. 2 (Ammontare dell'incentivo)
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L'ammontare dell'incentivo ( i ) per ciascuna opera
è variabile dall'1% all1,5% della somma posta a base di gara
comprensiva degli oneri per la sicurezza ( I ) : i = I x p.
La percentuale P da applicare è determinata
in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera,
come segue:
p = 1 interventi di manutenzione ordinaria
p = 1,3 " " straordinaria; nuova costruzione/ristrutturazione inferiori
a 1 milione di EURO
p = 1,5 " "nuova costruzione/ ristrutturazione superiore a 1 milione
di EURO
Gli stessi criteri valgono per le opere eseguite
in concessione. Nel caso di concessioni ex art 37 bis e segg. della
Legge, la quota di incentivo viene applicata all’importo contrattuale.
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Art 3 (Partecipazione di personale
esterno)
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Se per la realizzazione di un'opera si ricorre a
personale esterno all'organico dell'amministrazione, l'incentivo
viene ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale
esterno stesso. Tali economie potranno essere utilizzate per la
copertura delle ammende di cui al D. Lgs. 494/96, eventualmente
comminate al responsabile dei lavori e/o al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
Al fine dell’applicazione delle presenti norme non
sono considerati apporti esterni unicamente quegli interventi specialistici
specificamente definiti all’art. 17.14 quinquies L. 109/94:
- indagini geologiche – geotecniche – sismiche
- sondaggi
- rilievi
- misurazioni e picchettazioni
- predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio
- redazione grafica degli elaborati progettuali.
La quota di detrazione da effettuare per le singole
prestazioni esterne sono quelle definite per ciascuna di esse agli
artt. 5 e 6. (fatto salvo quanto previsto dall' art. 3 comma
1).
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Art 4 (Campo di applicazione)
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L'incentivo, di entità complessiva definita
per ciascuna opera all’art. 2, è riferito all'esecuzione
di opere pubbliche o di lavori, in appalto, in concessione.
L'incentivo è applicato, per le categorie
di prestazioni sotto indicate:
- progettazione: studi di fattibilità, documento
preliminare alla progettazione, progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva;
- direzione, contabilizzazione e liquidazione lavori,
certificato di regolare esecuzione, coordinatore in fase di esecuzione
- collaudo, anche in corso d’opera
- adempimenti di sicurezza: coordinatore in fase
di progettazione
- attività di coordinamento: Responsabile
unico del procedimento, Responsabile dei lavori
- attività di verifica e consulenza
Le suddette prestazioni sono da intendersi compiti
di istituto essendo previste dalla Legge e dalla stessa remunerate
con specifico incentivo.
Le prestazioni relative alla sicurezza competono
al personale del settore nel quale si sviluppa l'opera. Nel caso
in cui nel Settore non esistano figure con i requisiti necessari,
tali compiti potranno essere svolti da tecnici di altri settori.
Le prestazioni relative al collaudo possono essere espletate anche
da tecnici di altri settori in relazione ai disposti dell'art. 28
commi 4 e 5 della Legge e relativo Regolamento, nonché della
apposita regolamentazione comunale. Qualora intervengano modifiche
all'art. 188 comma2 del regolamento, i tecnici diplomati potranno
rientrare fra le figure dei tecnici collaudatori, in relazione alle
tipologie, categorie e complessità degli interventi, senza
modifiche al presente testo.
L’incentivo è comprensivo del livello di
definizione progettuale e di tutti gli atti e adempimenti previsti
dalla Legge, relativo Regolamento, normative specifiche disposizioni
interne connesse all’opera da eseguire, dell’Ente, nonché
redazione di perizie di variante o suppletive (diverse da quelle
previste dall'art. 25 comma 1) relazioni per Enti autorizzativi
o di controllo, nonché tutte le ulteriori attività
tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell’opera (progetto,
affidamento, esecuzione, collaudo) e proprie della normale attività
lavorativa del dipendente.
Al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei
lavori e al Collaudatore fanno carico gli incombenti previsti dalla
Legge e dal Regolamento, in particolare agli artt. 7-8, 123-124-127,
187-188 rispettivamente. Per quanto attiene gli obblighi della sicurezza
sui cantieri valgono altresì le norme del D.Lgs 494/96 in
capo a ciascuna figura.
Le quote di incentivo per studi di fattibilità
e progettazioni preliminari comprendono anche studi ed elaborati
con soluzioni distinte e diverse eventualmente necessari
In caso di interruzione dell’incarico si procederà
alla liquidazione pro-rata del lavoro svolto.
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Art 5 (Criteri per la ripartizione
dell’incentivo in relazione alle categorie di prestazioni)
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L’incentivo competente a ciascuna opera, come definito
all’art 2, sarà ripartito tra le categorie di prestazioni
di cui all’art. 4 come segue:
a) progettazione: 46%
b) direzione lavori: 40%
c) collaudo: 5%
d) adempimenti di sicurezza in fase di progetto 3%
e) coordinamento 3%
f) verifica e consulenza 3%
Le attività di "alta sorveglianza" relative
ad opere eseguite in concessione sono ragguagliate alla "direzione
lavori" con un coefficiente moltiplicativo pari a 0,50. Per tali
opere il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle prestazioni
svolte all'interno dell'ente (es. studio di fattibilità,
progetto preliminare, alta vigilanza) .
Le attività di Responsabile di Procedimento
relative a opere con progettazione e/o Direzione Lavori affidate
interamente a Professionisti esterni sono comprese, nell’area di
Coordinamento. Il Fondo incentivante per tali opere è costituito
dal 3% dell’incentivo che competerebbe se le attività di
progetto e/o Direzione Lavori fossero svolte all’interno dell’Ente.
La quota di incentivo per le attività sopra citate (Alta
Sorveglianza e Progettazione – Direzioni Lavori svolte interamente
con professionisti esterni) verranno ripartite con modalità
indicate nei successivi articoli; per la quota q1 la ripartizione
avverrà esclusivamente "per ruoli" (q1r), applicando quanto
previsto nel successivo art.12 di questa parte.
Nell'attività di collaudo è compreso
il collaudo in corso d'opera nei casi in cui la Legge lo impone,
nonché tutti gli adempimenti di cui al Titolo XII del Regolamento.
La redazione del certificato di regolare esecuzione,
entro i limiti di legge, non rientra tra le attività dell'area
collaudo, ma tra quelle generali dell'attività di Direzione
Lavori; i compiti di assistenza sono compresi tra i doveri dell'ufficio
di direzione lavori.
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Art. 6 (Criteri per la ripartizione
dell'incentivo in relazione alle singole prestazioni)
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Le singole prestazioni, nell’ambito dei corrispettivi
attribuiti alle varie categorie e in quanto eseguite all'interno,
verranno calcolate moltiplicando il corrispettivo di categoria per
i seguenti coefficienti:
| a) |
progettazione (46%) |
|
| |
- studio di fattibilità
- documento preliminare alla progettazione
- progetto preliminare
- progetto definitivo
- progetto esecutivo |
0,05
0,05
0,25
0,30
0.35 |
| b) |
direzione lavori (40%) |
|
| |
- Coordinatore sicurezza in fase
esecuzione |
0,3 |
| d) |
d) adempimenti
di sicurezza in fase di progettazione (3%) |
1 |
| e) |
Coordinamento, area dirigenza
(3%) |
1 |
| f) |
Verifica e consulenza (3%) |
1 |
Le suddette quote valgono in particolare per la
definizione delle economie sull'ammontare dell'incentivo della singola
opera (i) in caso di prestazioni esterne.
In relazione ai disposti di legge si intende che
il progetto per l'appalto, oltre allo studio di fattibilità
e al documento preliminare alla progettazione, dovrà avere
i seguenti livelli di definizione:
- Manutenzione ordinaria: progetto preliminare
- Manutenzione straordinaria: progetto definitivo
- Nuove opere e ristrutturazioni: progetto esecutivo
In conseguenza e in relazione alle diversificazioni
della percentuale P (art.2), i livelli progettuali non previsti
non danno origine a deduzione e la quota indicata al punto a) di
questo articolo, viene conglobate nel livello precedente più
elevato redatto. Continueranno ad essere dedotte le quote di incentivo
competenti alla categoria "progetto" per le prestazioni progettuali,
relative ai livelli affidati all'esterno.
Dalla quota del livello progettuale di riferimento
di riferimento verranno inoltre dedotte, qualora effettuate all’esterno,
le seguenti prestazioni specialistiche parziali:
- progetto esecutivo strutturale = 20%
- progetto esecutivo impiantistico elettrico
= 10%
- progetto esecutivo impiantistico termoidraulico
= 10%
Dalla " Direzione lavori" quota verranno inoltre
dedotte, qualora effettuate all’esterno, da Direttori operativi,
ad essa subordinati ai sensi di legge:
- Direzione operativa con mansioni di opere strutturali=
20%
- Direzione operativa con mansioni di sicurezza
cantiere = 20%
Per i progetti di riqualificazione degli spazi pubblici,
le quote da portare in detrazione sono le seguenti:
- Progetto strutturale= 5%
- Direzione operativa con mansioni di sicurezza di cantiere= 8%
- Direzione operativa " " di opere strutturali= 8%
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Art. 7 (Dipendenti aventi diritto
all'incentivo)
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Nello spirito della normativa di riferimento l'incentivo
è suddiviso equamente tra i tecnici che provvedono direttamente
o indirettamente alla progettazione e all'esecuzione dell'opera,
compresi quindi gli uffici di supporto tecnico, quelli di programmazione
- consulenza - verifica e di coordinamento dell'Ente.
La titolarità del diritto dovrà essere
attestata nominativamente per ciascun soggetto da specifici atti
di incarico preventivi secondo le procedure già in vigore,
o da atti dell'amministrazione.
In relazione alle specifiche esigenze dell'opera,
dei gruppi attuativi (progetto, DL) possono far parte anche tecnici
collaboratori ivi compresi gli addetti alle valutazioni ed alle
perizie estimative di altri settori dell'Amministrazione.
Per l'area di consulenza e verifica l'elenco nominativo
è definito dal Dirigente di Settore e confermato dal Direttore
della Divisione. L'area Dirigenza LL.PP. (coordinamento)
non percepirà individualmente la quota di incentivo.
Ad essa è assegnato complessivamente il
3 % dell'incentivo i (quindi del fondo complessivo T) da accantonarsi
con le modalità dell'art. 8.
L'area verifica e consulenza (r5) avrà assegnato
il 3% dell'incentivo (quindi del fondo complessivo T) da ripartirsi
con le modalità dell'art. 13.
Complessivamente vengono individuate le seguenti
6 aree nelle quali sono raggruppati per ruoli i soggetti tecnici
titolari del diritto all'incentivo.
A ciascuna area competono le seguenti quote dell'incentivo
T:
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|
AREA
|
RUOLO r
|
DESCRIZIONE RUOLO
|
% T
|
| Area Dirigenza LL.PP. |
r1
|
Tecnici direttori e dirigenti delle divisioni
e settori operativi e di consulenza - verifica. Responsabili del procedimento,
- VDGT (anche Ing. Capo) |
3
|
|
r2
|
Tecnici progettisti e D.L. |
94
|
|
r3
|
Tecnici collaboratori e assistenti |
|
r4
|
Tecnici collaudatori,
anche in corso d'opera |
|
r5
|
Coordinatori in fase di progettazione
|
|
r6
|
Tecnici di consulenza e verifica
|
3
|
| Viene altresì definita la durata temporale
di ciascun soggetto nel ruolo (m), rapportata al mese o sua frazione
superiore a 15 giorni. |
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Art. 8 (Attribuzione ai soggetti)
Costituito per ciascuna opera l'incentivo i (art 2),
accantonati gli oneri riflessi a carico dell’Ente (art. 1) e definite
le economie per apporti esterni (art 3) resta definito il fondo complessivo
dell'Ente T. Il fondo T viene suddiviso in tre
parti come segue:
| q1 |
quota relativa alle aree r2- r5
(progettuale-esecutiva, collaudo e sicurezza)
94% dell'incentivo i, quindi del fondo complessivo T.
Attribuita agli aventi diritto in forma binomia (per ruoli e
per opera) con le modalità di cui all'art. 12 successivo.
|
| q2 |
quota relativa all'area Dirigenza
LL.PP. (r1)
3 % dell'incentivo i, quindi del fondo complessivo T, da accantonarsi.
Ai sensi dell’art. 40 del CCNL- Area Dirigenza, sottoscritto
in data 1/12/99, le risorse derivanti dall’applicazione delle
presenti norme incrementano quelle destinate alla retribuzione
di risultato dell'area Dirigenza LL.PP. |
L'area Dirigenza LL.PP. comprende:
- Tecnici Direttori delle divisioni /servizi centrali
operativi e di consulenza - verifica nel campo LL.PP.
- Vice Direttore Generale Servizi Tecnici e Patrimonio.
- Dirigenti Settori tecnici operanti nel campo
LL.PP (Responsabili del Procedimento L. 109/94 - Responsabile
dei Lavori D.Lgs 494/96).
- Dirigenti tecnici Settori programmazione- consulenza
- verifica nel campo LL.PP.
| q3 |
quota relativa all'area verifica
e consulenza (r6)
3% dell'incentivo i, quindi del fondo complessivo T
Attribuita agli aventi diritto con le modalità di
cui all'art. 13 successivo
All'area di consulenza e verifica appartengono i tecnici
addetti specificamente a tali compiti nei settori Ispettorato
Tecnico e Programmazione - Segreteria Tecnica, nonché
negli uffici addetti al controllo sugli atti tecnici connessi
ai contratti di servizio con le Aziende ex municipalizzate operanti
nel campo LL.PP.
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Art. 9 (Compiti del Responsabile
di Procedimento)
Il Responsabile unico del Procedimento (RUP), come
definito dall'art. 7 della L. 109/94 e dalla deliberazione GC 21/1/99
mecc. 9900280/29, ha il compito di :
- Definire, in relazione ad ogni singola opera,
l'ammontare della somma incentivante specifica dell'opera
- assegnare a ciascuna area e ruolo il personale
tecnico dipendente che ha svolto le funzioni
- definire per ciascuno di essi la durata temporale
di appartenenza al ruolo
- definire e attestare l'appartenenza specifica
dei tecnici al ruolo di consulenza e verifica di cui all'art.
7
- effettuare la ripartizione per ciascun soggetto
dell'importo "per opera" della quota q1.
Spettano altresì al RUP gli adempimenti prescritti
dalla Legge e Regolamento; in particolare: la verifica del rispetto
dei tempi della programmazione/esecuzione, il controllo della qualità
e conformità alla legge dei progetti e degli altri atti propri
dell'esecuzione dell'opera, gli adempimenti del responsabile dei lavori
D.Lgs 494/96 ai sensi dell'art. 8.2 del Regolamento e della deliberazione
GC 11/4/00 mecc. 0002832/29.
Art. 10 (Compiti del Direttore)
Il Direttore, nel cui ambito divisionale si è
sviluppata l'opera, ha il compito di attestare la congruità
dell'ammontare dell'incentivo di ciascuna opera come proposto dal
Responsabile del Procedimento dell'opera stessa, nonché di
confermare le assegnazioni ai vari ruoli e le durate temporali del
personale tecnico, nonché le ripartizioni "per opera" della
quota q1.
Per le aree tecniche facenti parte di Direzioni
amministrative le funzioni del Direttore sono svolte dal Vice Direttore
Generale Servizi Tecnici e Patrimonio.
Art. 11 (Compiti del Vice Direttore
Generale Servizi Tecnici e Patrimonio )
Nell'ambito della generale vigilanza sull'attività
tecnica il VDGT provvede a definire l'entità complessiva del
fondo (T) risultante dalle varie Divisioni e alle successive operazioni
di ripartizione delle quote q1r (art. 12a) e q3 (art. 13) su segnalazione
dei Direttori, nonché a raccogliere le ripartizioni della quota
q1o (art. 12b) effettuata da ciascun Settore secondo quanto previsto
all'art. 13.
Provvede, tramite l'Ispettorato Tecnico, alla consulenza - verifica
e, tramite il Settore Programmazione - Segreteria Tecnica, alla programmazione
- attuazione incentivo; sovrintende alle attività di controllo
sugli atti tecnici connessi ai contratti di servizio con le Aziende
ex municipalizzate operanti nel campo LL.PP.; attribuisce le quote
di incentivo spettante al personale di tali Settori.
Provvede inoltre ai compiti di cui all'art. 10 per le aree tecniche
facenti parte di direzioni amministrative.
Restano ferme le ulteriori specifiche attribuzioni in materia di LL.PP,
nonché l'attività di Ingegnere Capo svolta fino al 28
luglio 2000.
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Art. 12
(Procedure per la ripartizione
dell'incentivo q1: Aree progettuale - esecutiva, collaudo, sicurezza)
La quota q1 dell'incentivo i di ciascuna opera (e quindi
dell'incentivo T), come definito all'art. 8, viene suddivisa in due
parti:
| q1r=42% |
q1=39%T |
da ripartirsi per ruoli |
| q1o=58% |
q1=39%T |
da ripartirsi per opera |
Ciascuno dei soggetti r2-r5, in relazione alla partecipazione
al ruolo e all'impegno nell'opera specifica, otterrà un incentivo
somma della propria quota afferente alle due parti.
La ripartizione avverrà con le seguenti
modalità:
a) Ripartizione q1r
Ad ogni ruolo r2-r5 è assegnato un peso (a) rapportato ad un
totale 100 e graduato in relazione alle specifiche responsabilità
professionali e così definiti:
| AREA |
RUOLO R
|
DESCRIZIONE RUOLO
|
PESO a |
| AREA PROGETTUALE
ESECUTIVA |
r2
|
Tecnici progettisti
e D.L. |
50
|
|
r3
|
Tecnici collaboratori
e assistenti |
35
|
| AREA COLLAUDO
|
r4
|
Tecnici collaudatori,
anche in corso d'opera |
10
|
| AREA SICUREZZA
|
r5
|
Coordinatori in fase
di progettazione e di esecuzione |
5
|
Viene altresì definita la durata temporale di
ciascun soggetto nel ruolo (m), rapportata al mese o sua frazione
superiore a 15 giorni.
Attribuito ciascun soggetto alla area di competenza con il relativo
peso (a), nonché la durata temporale (mi) di ciascuno nel ruolo
(art 7) si procede per ciascun ruolo al calcolo di:
- mr durata temporale complessiva del ruolo (totale mesi operati
nel ruolo da tutti i
dipendenti assegnati): mr = å mi
- (ar x mr) quota di ruolo (prodotto tra il peso
del ruolo e la sua durata temporale complessiva)
Dividendo l'ammontare q1r del fondo per la somma
delle 4 quote individuali si ottiene il valore unitario:
Iu = q1r / S ar x mr
che moltiplicato a sua volta per ogni singola quota di ruolo determina
l'importo totale assegnato al ruolo:
Itr = Iu x (ar x mr)
Dividendo tale importo per la durata temporale complessiva nel ruolo
(mr) si ottiene l'importo mensile del ruolo
Imr = Itr / mr
L'importo individuale spettante a ciascun dipendente si ottiene
moltiplicando l'importo mensile del ruolo per il numero dei mesi
di permanenza nel ruolo del dipendente
Ii = Imr x mi = (Itr / mr) x mi
Lo schema del procedimento è contenuto nell'allegata scheda.
b) Ripartizione q1o
per ciascuna opera la quota q1o, pari al 55% dell'incentivo i, viene
ripartita esclusivamente fra i tecnici che ad essa hanno partecipato.
Ciascun tecnico nei ruoli q2-q5 parteciperà alla ripartizione
come segue, in relazione ai compiti che ha effettivamente svolto.
|
|
| AREA |
RUOLO R
|
DESCRIZIONE RUOLO
|
% q1o
|
% i
|
AREA PROGETTUALE
ESECUTIVA
|
r2
|
Tecnici progettisti |
25
|
13,75
|
| Tecnici D.L. |
25
|
13,75
|
|
r3
|
Tecnici collaboratori progetto
|
15
|
8,25
|
| Tecnici collaboratori D.L.
|
20
|
11,00
|
| AREA COLLAUDO |
r4
|
Tecnici collaudatori, anche
in corso d'opera |
10
|
5,50
|
| AREA SICUREZZA
|
r5
|
Coordinatori in fase di
progettazione 494 |
4
|
2,20
|
| Tecnici collaboratori progetto
494 |
1
|
0,55
|
Le quote relative a ciascun soggetto sono sommabili; esse
sono altresì da sommarsi a quelle afferenti alla ripartizione della
quota q1r.
Qualora per una specifica opera più tecnici abbiano
partecipato contemporaneamente allo stesso ruolo, la relativa quota verrà
ripartita in modo identico fra questi. Nel caso di partecipazione parziale
al ruolo la liquidazione avverà pro quota riferita al tempo dedicato
alla fase rispetto al tempo totale della fase stessa, come attestato dal
Dirigente di Settore. In mancanza di collaboratori, le quote relative ad
essi (r3), saranno accorpate alle quote dei rispettivi ruoli tecnici di
riferimento (r2).
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Art. 13
(Ripartizione dell'incentivo q3)
La quota q3 dell'incentivo T, come definito all'art.
8, compete ai tecnici che hanno effettuato attività di verifica
e consulenza (r6). Lo specifico elenco viene nominativamente indicato
dal Dirigente di settore e confermato dal Direttore, come da artt.
9 e 10.
La quota viene ripartita fra tutti i soggetti (n) in modo uguale e
proporzionale alla permanenza mensile nel ruolo (mi) rispetto alla
durata temporale complessiva (mr), con procedura analoga a quella
definita all'art. 12a.
L'incentivo individuale di ciascun soggetto (q3i) risulta pertanto:
q3i = q3/mr x mi |
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Art. 14
(Termini per il calcolo e liquidazione
dell'incentivo)
I termini per il calcolo dell'incentivo decorrono dal
30 giugno di ciascun anno per l'attività dei 12 mesi precedenti.
La liquidazione avviene su base annuale ad avvenuto espletamento dei
seguenti adempimenti: |
| progetto : |
approvazione del progetto utile per l'appalto
|
| esecuzione : |
terminata l'opera e la redazione del
conto finale nonché la Relazione sul conto finale o del Certificato
di Regolare Esecuzione |
| sicurezza : |
in fase di progetto,
come il progetto delle opere in fase di esecuzione, come
l'esecuzione delle opere |
| collaudo , anche in corso d'opera: |
approvazione del certificato di collaudo
|
| alta vigilanza : |
approvazione del certificato di collaudo. |
| Verifica e consulenza: |
effettuazione dell'attività
in modo continuativo |
Per i soli progetti di importo inferiore a 300.000 EURO la
liquidazione avverrà in unica soluzione all'approvazione del certificato
di regolare esecuzione .
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Art 15 (Limitazioni)
L'importo della quota incentivante, quale risulta dalla
ripartizione di cui agli artt. 8 - 12, percepita da ciascun dipendente
non potrà superare la somma annua di £ 20.000.000, al netto
degli oneri riflessi e al lordo dei contributi e delle imposte a carico
del dipendente. Tale valore potrà essere modificato in sede
concertativa per gli anni successivi al 2000.
al 2001, per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa,
il suddetto limite è fissato in £ 12.000.000 (al netto degli
oneri riflessi e al lordo dei contributi a carico del dipendente)
e non esclude comunque l'erogazione delle indennità competenti
alla P.O.
e quote del fondo produttività non erogate saranno utilizzate
ai sensi del precedente art. 1 |
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Art. 16
(Inesatto adempimento degli obblighi)
Il personale ammesso al fondo incentivante che
violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge , dal Regolamento
e dalle norme interne, o che non svolga i compiti assegnati con la
dovuta diligenza è soggetto alla esclusione dall'incentivo
in misura del:
- 20% se l'inosservanza non comporta concreto
pregiudizio all'attività
- 50% se il pregiudizio sussiste in forma non
grave
- 100% se il pregiudizio sussiste in forma
grave
Qualora si riscontri la mancanza dei requisiti indispensabili
di qualità nella redazione dei progetti o nella esecuzione
delle opere e degli atti connessi, il personale incaricato dovrà
comunque completarli o renderli accettabili, ferma restando l'applicazione
della sanzione sopracitata.
Le sanzioni verranno applicate da apposita commissione tecnica
costituita da:
- Ingegnere Capo - Vice Direttore Generale Servizi
Tecnici e Patrimonio
- Dirigente Settore Ispettorato Tecnico
- Direttore Servizio Centrale Tecnico
- Direttore della Divisione di cui all'art 10
- Responsabile del procedimento di cui all'art.
9 per la specifica opera in esame
- In tale sede il dipendente ha diritto ad essere rappresentato.
Qualora uno dei componenti la commissione fosse titolare dell'inesatto
adempimento, non potrà far parte della stessa, che prescinderà
quindi dalla sua presenza.
Il dipendente potrà proporre istanza avversa alla decisione,
in forma scritta e motivata al Direttore Generale, previa acquisizione
della relativa documentazione.
Sono fatte salve ulteriori e diverse sanzioni previste dall'ordinamento.
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Art. 17 (Entrata in vigore)
Le presenti norme entrano in vigore immediatamente
dopo la sottoscrizione e l'esecutività dell'atto che lo approva.
Tenuto conto che la disposizione dell'art. 18 L. 109/94 (come modificata
dall'art. 13 della L. 144/99) è in vigore dal 23 maggio 99,
le presenti norme si applicano ai Lavori Pubblici con progetti approvati
successivamente a tale data; dal 1/1/2000 contribuiranno al fondo
anche gli interventi di manutenzione ordinaria
Per i Lavori con progetti approvati o iniziati dal 1/6/97 al 22/5/99
si procederà secondo le presenti norme fatto salvo l'ammontare
dell'incentivo fissato dalla Legge nell'1% del costo preventivato
di ciascuna opera o lavoro.
Sulla base della concreta esperienza applicativa, fermi restando i
suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si
assume l’impegno di una verifica delle presenti norme.
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PARTE "B"
NORME PER LA QUANTIFICAZIONE E
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ART.18 COMMA 2 DELLA
LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLIC
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Art. 1
(Atti di pianificazione di natura
urbanistica)
Sono considerati atti di pianificazione di natura urbanistica
ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art.18 comma 2 L.
n. 109/94 e s.m.i., i seguenti strumenti:
- Piano Regolatore Generale (PRG);
- Varianti e adeguamenti al PRG nelle varie forme
e modalità previste dell’art.17 della Legge Urbanistica
Regionale n.56 e s.m.i.: varianti strutturali, varianti obbligatorie,
varianti parziali (non strutturali), correzioni, adeguamenti e
modifiche ai sensi del comma 8 dell’art.17 della LUR; ciò
indipendentemente dalle modalità con cui tali atti sono
assunti: iter ordinari o accordi di programma;
- Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica (PP, PEEP, PIP, PR ecc.) e loro varianti;
- Programmi di intervento "complessi": Programmi
Integrati, Programmi di Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione
Urbana, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile
del Territorio.
- Studi Unitari d’Ambito (previsti dal nuovo PRG
della Città di Torino).
- Programma Pluriennale di Attuazione;
- Regolamento edilizio;
- PUT, PGTU, PUP, Piano degli arredi, Piano commerciale,
Piano insegne;
Eventuali integrazioni o modifiche del presente
elenco dovranno essere stabilite in sede concertativa.
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Art. 2
(Costituzione del fondo)
Ai fini della costituzione del fondo di
cui all’art.18 comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i., come modificato
dall’art.13 Legge 144/99, si fa riferimento agli atti di pianificazione
di cui all’art.1, tecnicamente compiuti e redatti da tecnici dipendenti
della Civica Amministrazione, per i quali sia stato espresso un primo
assenso formale da parte del Consiglio Comunale nel corso dell’anno:
adozione dell’atto, nel caso di provvedimenti con iter più
complessi (con approvazione finale da parte dello stesso C.C. o della
Regione) o approvazione immediata nei casi più semplici.
In caso di variante di PRG necessaria per attuare interventi approvati
con accordo di programma, vale la deliberazione di ratifica del C.C..
Per il periodo 1/6/1997 – 31/12/1999 concorrono alla formazione
del fondo quegli atti di pianificazione tecnicamente conclusi per
i quali sia stato assunto entro il medesimo periodo il primo atto
di assenso formale da parte del Consiglio Comunale (adozione, approvazione
o ratifica a seconda della tipologia degli atti).
Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, vengono previste
specifiche risorse per costituire il fondo sulla base degli atti redatti
e assunti dalla Civica Amm.ne nell’anno precedente.
Per ogni atto confluisce nel fondo un importo pari al 50% del
valore dell’atto stimato sulla base delle tariffe professionali (vedi
art.4) per gli atti assunti fino al 22/5/1999, e pari al 30% del valore
di cui sopra per gli atti assunti a partire dal 23/5/1999.
Il fondo, alla luce delle attuali conoscenze, è da intendersi
al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Ente, che vengono accantonati,
e dei contributi a carico del dipendente che verranno trattenuti all’atto
dell’erogazione.
Qualora l'applicazione del sistema come previsto nei successivi articoli
origini economie, queste potranno, in esito a specifica sessione concertativa,
essere distribuite incrementando proporzionalmente gli incentivi calcolati
nell'anno a cui le economie si riferiscono entro il limite del 30%.
Il fondo, costituito per i singoli lavori, viene organizzato su base
dell'Ente quale somma totale degli incentivi (i ) delle singole opere:
T = S i ; esse costituiranno la base dei conteggi.
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Art. 3
(Partecipazione di personale esterno)
Se per la realizzazione di un atto di pianificazione
si ricorre a personale esterno all’organico dell’Amm.ne, l’incentivo
viene ridotto in misura proporzionale all’apporto del personale esterno
stesso. Tali riduzioni costituiscono economie di spesa sulla somma
costituita ai sensi degli art.1 e 2.
Ai fini della applicazione delle presenti norme non sono considerati
apporti esterni unicamente gli interventi specialistici di supporto
alla formazione degli atti quali:
- indagini idrogeologiche;
- indagini e ricerche sui beni ambientali, storico-artistici
e di valore documentario;
- indagini socio-economiche ed analisi costi/benefici;
ecc…… |
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Art. 4
(Criteri per la determinazione
del valore degli atti in base alle tariffe professionali)
Circa il "valore " degli atti di pianificazione
urbanistica si assumono come riferimento le tariffe professionali
per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circ. Min. LLPP n.6679
dell’1/12/69, con la quale si fissano i criteri base per la definizione
degli onorari per gli atti fondamentali (PRG, Piani Particolareggiati
e di Zona, Piani di Risanamento, ecc.).
Per gli atti di pianificazione attuativa si può fare quindi
riferimento ai Piani Particolareggiati, mentre per le varianti e gli
adeguamenti di PRG, che possono essere molto articolati per contenuti
ed estensione, e per i quali mancano riferimenti nella circolare citata,
si assumono i criteri che seguono.
Per i provvedimenti che interessano singole aree o parti di territorio
si individuano classi di valori corrispondenti a determinate fasce
dimensionali degli ambiti interessati (a partire da un valore minimo
fisso di 3 milioni per gli atti relativi a interventi puntuali o comunque
di dimensioni minori a 1 ettaro) secondo la seguente articolazione:
| da 1 a 5 ettari
|
10 milioni |
| da 5 a 10 " |
17 " |
| da 10 a 25 " |
- "
|
| oltre 25 " |
30 " |
Il valore massimo così determinato va inoltre
articolato in base agli elaborati effettivamente prodotti secondo
il seguente schema:
| - relazione illustrativa
|
20 % |
| - indagini e rilievi
sullo stato di fatto |
20 % |
| - norme urbanistico-edilizie
e schede normative |
25 % |
| - tavole di Piano
|
20 % |
| - eventuale documentazione
illustrativa |
15 % |
I valori così determinati possono essere rivalutati
qualora si rendano necessarie elaborazioni più complesse, con
un maggiore impegno tecnico, tali da rendere necessario integrare
il valore base con un importo calcolato "a vacazione" in base al tempo
impiegato per tale impegno aggiuntivo, assumendo il valore della "vacazione
oraria" per i compensi delle attività professionali a tempo
nella circolare del Min. LLPP, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT.
Con tale sistema vengono valutati inoltre i provvedimenti di variante
di PRG non riferiti ad ambiti territoriali (ad esempio di natura esclusivamente
normativa).
Qualora infine la variante di PRG rivesta il carattere di una "variante
generale" la valutazione può essere condotta sulla base dei
criteri indicati nella citata circolare in caso di formazione di un
nuovo PRG.
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Art. 5
(Determinazione degli atti di
pianificazione da elaborare
all’interno degli uffici tecnici
comunali)
Gli atti di pianificazione da redigere all’interno
dell’Ufficio Tecnico Comunale, che concorrono alla formazione del
fondo, sono individuati di regola in sede di PEG annuale con l’indicazione
del Dirigente Responsabile di Procedimento dell’atto che corrisponde
al Dirigente del Settore cui è affidata l’elaborazione dell’atto
stesso.
Altri atti possono essere individuati nel corso dell’anno, su richiesta
della Civica Amm.ne, per specifiche esigenze sopravvenute, mediante
lettera dell’Assessore delegato in materia al Direttore della Divisione
Edilizia e Urbanistica e successiva determina del Direttore per l’affidamento
dell’incarico al Dirigente del Settore incaricato quale Responsabile
del Procedimento. |
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Art. 6
(Compiti del responsabile del
procedimento)
Il Responsabile del Procedimento ha il compito di:
- individuare il progettista responsabile sotto
il profilo tecnico dell’atto (che può coincidere con lo
stesso responsabile del procedimento);
- definire i componenti del gruppo di progettazione
(secondo i vari ruoli come previsti al successivo art. 9) e proporre
eventuali collaborazioni di personale di altri Settori;
- definire a consuntivo, d’intesa col progettista,
il valore dell’atto secondo i criteri di cui all’art. 4 nonché
l’ammontare della relativa somma incentivante;
- definire alla conclusione dell’iter di formazione
dell’atto, la ripartizione della quota C1 dell’incentivo tra i
componenti del gruppo di progettazione (entro i margini fissati
nella valutazione del peso assegnato ai vari ruoli nella tabella
dell’art. 9);
- valutare il contributo di eventuali apporti esterni
ai fini della definizione delle relative economie di spesa;
- in casi di grave inadempienza dell’incarico assegnato
revocare l’incarico stesso ai componenti del gruppo di progettazione
inadempienti e individuare eventuali sostituti.
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Art. 7
(Compiti del Direttore)
Il Direttore della Divisione Edilizia e Urbanistica
ha il compito di:
- assegnare l’incarico di redazione tecnica degli
atti di pianificazione urbanistica individuando il Responsabile
del Procedimento nel Dirigente del Settore incaricato;
- confermare l’individuazione del progettista responsabile
dell’atto e del gruppo di progettazione;
- attestare la congruità dell’ammontare
dell’incentivo relativo ad ogni atto di pianificazione proposto
dal Responsabile del Procedimento;
- attestare la congruità della proposta
del Responsabile del Procedimento per la ripartizione della quota
C1 dell’incentivo;
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Art. 8
(Modalità di ripartizione
dell’incentivo)
Definita la disponibilità complessiva del fondo
per ogni anno (art.2) e definite le eventuali economie per apporti
esterni (art.3), resta definita la quota del fondo complessivo relativa
agli atti di pianificazione al netto degli oneri riflessi a carico
dell’Ente.
Nello spirito della normativa di riferimento tale incentivo è
suddiviso tra chi partecipa alla redazione degli atti di pianificazione,
con le seguenti modalità:
quota A - il 3% al responsabile del procedimento (area dirigenza);
Quota B - il 5% ai tecnici che svolgono attività
di consulenza e verifica attuativa nel Settore Procedimenti Istruttori
Edilizi in base alla presenza effettiva in servizio; al personale
tecnico del medesimo Settore che abbia partecipato nel corso dell’anno
alla formazione per quei singoli atti di pianificazione, detta quota
non verrà corrisposta;
quota C - il 92% del fondo tra chi partecipa alla redazione C1:
il 35% del valore di ogni atto di pianificazione va ripartito tra
chi ha partecipato direttamente alla stesura di quell’atto (ovvero
il "gruppo di progettazione" come definito al successivo art. 9) secondo
la ripartizione proposta dal Responsabile del Procedimento; detta
quota potrà essere maggiorata fino al 50% nel caso in cui al
"gruppo di progettazione" partecipino collaboratori tecnici o giuridico-amministrativi
esterni al settore proponente.
C2: la quota rimanente va ripartita tra tutti coloro che hanno
partecipato alla redazione di atti, in base al ruolo rivestito (come
definito al successivo art. 9), al n° di atti prodotti e alla effettiva
permanenza nel ruolo durante la elaborazione degli atti.
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Art. 9
(Attribuzione del peso assegnato
ai vari ruoli professionali
ai fini della ripartizione del
fondo)
Nella elaborazione degli atti di pianificazione
sono individuati vari ruoli operativi cui corrispondono diversi pesi,
graduati in base alle specifiche responsabilità professionali
(vedi tabella successiva).
Per quanto riguarda la quota C1 del fondo, la ripartizione avviene
sulle base dei pesi effettivi assegnati ai vari ruoli svolti dai dipendenti
che hanno costituito il "gruppo di progettazione" (comprendente: il
Responsabile Tecnico dell’atto, i collaboratori tecnici principali,
i disegnatori, l’eventuale collaboratore giuridico- amm.vo e altri
eventuali collaboratori tecnici di altri Settori); tali pesi sono
determinati dal Responsabile del Procedimento alla conclusione dell’iter
formativo, entro i valori massimi e minimi di cui alla tabella seguente,
con riferimento alla specifica attività svolta dal personale
tecnico.
Per quanto riguarda la quota C2 del fondo, la ripartizione avviene
con riferimento al ruolo rivestito secondo i pesi medi di cui alla
tabella seguente, e in base al n° di soggetti per ruolo, ponderato
in rapporto al n° di atti curati da ciascuno, mentre la quota per
le collaborazioni tecniche minori è suddivisa in modo uniforme
tra tutti i tecnici che hanno operato con tale ruolo nei Settori preposti
alla stesura degli atti (salvo il personale che abbia svolto attività
di consulenza e verifica).
Per tali soggetti sono inoltre previsti eventuali abbattimenti
per il periodo di non permanenza sul ruolo per assenze, distacchi
dal servizio, ecc….
Ruoli professionali e relativi pesi nella elaborazione di atti
di pianificazione di natura urbanistica.
| Ripartizione del fondo
di quota |
Ruolo professionale
|
Valutazione del peso
(%) |
| A |
Responsabile
del Procedimento
(Dirigente del Settore |
3
|
| B |
Tecnici
di consulenza e verifica |
5
|
| |
Per quota C1
del fondo
|
per quota C2
del fondo
|
|
Min.
|
max.
|
valore medio
|
C |
Responsabile
Tecnico dell’atto |
30
|
100
|
33
|
| Collaboratori Tecnici
principali |
0
|
60
|
37
|
| Disegnatori |
0
|
40
|
10
|
| Altri Collaboratori
Tecnici |
|
|
20
|
| Eventuale Collaboratorein
materia giuridico-amministrativa |
0
|
20
|
/
|
Eventuali altre collaborazioni
Tecniche esterne ai Settori |
0
|
20
|
/
|
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Art. 10
(Termini per il calcolo e la liquidazione
dell’incentivo)
Il termine per il calcolo e la liquidazione dell’incentivo
è il 30 giugno di ogni anno con riferimento agli atti di pianificazione
assunti l’anno precedente. |
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Art. 11
(Attribuzione e limitazione individuale
dell’incentivo)
L'importo della quota incentivante, quale risulta dalla
ripartizione di cui agli artt. 8 - 12, percepita da ciascun dipendente
non potrà superare la somma annua di £ 20.000.000, al netto
degli oneri riflessi e al lordo dei contributi e delle imposte a carico
del dipendente. Tale valore potrà essere modificato in sede
concertativa per gli anni successivi al 2000.
Dal 2001, per i funzionari tecnici in fascia D con Posizione Organizzativa,
il suddetto limite è fissato in £ 12.000.000 (al netto degli
oneri riflessi e al lordo dei contributi a carico del dipendente)
e non esclude comunque l'erogazione delle indennità competenti
alla P.O.
Le quote del fondo produttività non erogate saranno utilizzate
ai sensi del precedente art. 2. |
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Art. 12
(Entrata in vigore)
e presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo
la sottoscrizione e l'esecutività dell'atto che lo approva.
Tenuto conto che la disposizione dell’art. 18 L. 109/94 (come
modificata dall’art. 13 della L. 144/99) è in vigore dal 23
maggio 99, le presenti norme si applicano agli atti di pianificazione
urbanistica adottati o approvati successivamente a tale data;
Per gli atti di pianificazione approvati o adottati dal 1/6/97
al 22/5/99 si procederà secondo le presenti norme
fatto salvo l’ammontare dell’incentivo fissato dalla Legge al
50% della tariffa professionale.
Sulla base della concreta esperienza applicativa, fermi restando i
suoi principi strutturali, dopo il primo biennio di applicazione si
assume l’impegno di una verifica. |
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