|
Il presente Accordo disciplina le modalità e i criteri di autorizzazione allo svolgimento di incarichi conferiti da enti pubblici o privati ai dipendenti della Città di Torino. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme legislative vigenti quali l'art.60 e segg. del T.U. 10/1/57 n.3 e l'art.58 del D.lgs. 3/2/93 n.29 I dipendenti della Città di Torino non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con prestazione lavorativa a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno non può in nessun caso: esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale: instaurare, in costanza del rapporto di lavoro, altri rapporti di lavoro subordinato, sia alle dipendenze di enti pubblici che di privati; assumere cariche in società con fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione o per le quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti del Comune a cariche sociali; esercitare attività di artigiano, di imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi d’aspettativa, a qualsiasi titolo concessi al dipendente. In generale il dipendente, previa necessaria autorizzazione preventiva, può: svolgere qualunque tipo di incarico a favore di soggetti pubblici o privati, purché caratterizzato da saltuarietà, sporadicità e occasionalità; assumere cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale. Il dipendente, anche se fuori ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato deve aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione prima di iniziare l’incarico. Nell’interesse del buon andamento della attività amministrativa, la prestazione autorizzata non deve assumere carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente, deve svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non può comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
Devono ritenersi, in linea
generale, incompatibili con lo stato di dipendente della Città
di Torino gli incarichi:
suscettibili di generare conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di assegnazione o dall’amministrazione in genere; effettuati a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o di vigilanza; che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del servizio d’assegnazione. In particolare sono incompatibili: gli incarichi o le collaborazioni che vengano effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolgano funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali; gli incarichi o le collaborazioni che avvengano a favore di soggetti che siano fornitori di beni o servizi per l’Amministrazione, relativamente a quei dipendenti che abbiano partecipato, a qualunque titolo, al procedimento amministrativo di individuazione del fornitore. la partecipazione a società di capitali o di persone quando la titolarità di quote societarie sia connessa a compiti di gestione per la realizzazione dell’oggetto sociale. il possesso della Partita I.V.A. qualora questo denoti intensità e frequenza della prestazione. Incarichi in consigli di amministrazione di Cooperative sociali che pur non avendo scopo di lucro è appaltatrice o fornitore del Comune di Torino. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione: le attività sportive e artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.) le quali non si concretizzino in attività di tipo professionale e le attività che comunque costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo; attività o incarichi, anche di carattere professionale, conferiti direttamente dal Comune od in rappresentanza di esso; attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore d’opere dell’ingegno e d’invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari ovvero docenze occasionali nell’ambito di interventi formativi; incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente si sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. Sono autorizzate, fermi rimanendo i criteri generali stabiliti dall’art. 2 le attività di tirocinio per il conseguimento d’abilitazione professionale. Possono essere autorizzati rapporti di collaborazione, anche a carattere continuativo, quando, per la natura e per le modalità di svolgimento della prestazione, si possa escludere in assoluto il carattere dell’intensità e della professionalità, nonché il rischio della prevalenza rispetto all’attività svolta in qualità di dipendente della Città di Torino. E’ incompatibile con la qualità di dipendente comunale con rapporto orario superiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno l’iscrizione ad albi professionali salvo che la predetta iscrizione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività di ufficio. E’ altresì consentita l’iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti. Il Comune rimborsa gli oneri di iscrizione agli albi professionali sostenuti dai dipendenti preposti ai servizi per svolgere i quali l’Amministrazione richieda l’abilitazione all’esercizio della professione. L’Ente rimborsa altresì ai funzionari tecnici, previa attestazione del responsabile della struttura di appartenenza, gli oneri di cui al comma precedente, qualora gli stessi abbiano svolto in corso d’anno attività di progettazione per l’Ente, con l’esclusione di quei dipendenti part-time che abbiano ottenuto l’autorizzazione a svolgere una seconda attività libero professionale di tipo tecnico. L’autorizzazione allo svolgimento di attività ultronea da parte del dipendente deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l’incarico; la predetta autorizzazione può essere altresì richiesta dal dipendente interessato. L’autorizzazione a svolgere l‘attività richiesta è rilasciata dal Dirigente della struttura organizzativa di appartenenza per i dipendenti fino alla categoria D e dal rispettivo Direttore per i Dirigenti. Essa ha durata annuale e può essere rinnovata. L’autorizzazione, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della struttura competente, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, s’intende accordata; in ogni altro caso e specificatamente nel caso in cui l’incarico sia conferito da soggetti privati, qualora l’Amministrazione non si pronunci nel termine predetto l’autorizzazione si intende definitivamente negata. In caso di diniego l'istanza potrà essere rivolta al D.G. o a struttura da lui delegata. Art.10
Sanzioni in caso di inosservanza del divieto di prestare attività per terzi, non autorizzate indice Nel caso in cui il dipendente svolga incarico retribuito che non sia stato conferito da questa Amministrazione o da essa autorizzato si applicano le sanzioni di cui all’art. 58 comma 7 del D.Lvo 29/93, così come sostituito dall’art. 26 D.Lvo 80/98. Qualora in corso d’incarico sopraggiungano cause di incompatibilità è facoltà dell’Amministrazione disporre la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dello stesso incarico. L’autorizzazione può essere altresì sospesa quando gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell’interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne. Questa amministrazione non può conferire incarico retribuito a dipendenti d’altra pubblica amministrazione senza aver acquisito la preventiva autorizzazione dell’amministrazione d’appartenenza del dipendente interessato o che lo stesso dimostri che a fronte della sua richiesta sia intervenuto un silenzio-assenso, secondo le vigenti disposizioni in materia. L'Amministrazione può conferire incarichi retribuiti ai dipendenti della Città per lo svolgimento di prestazioni professionali non connesse a compiti d'istituto. Tali prestazioni devono, pertanto, configurarsi come estranee ai doveri derivanti dal rapporto d'impiego e, comunque, non riconducibili, secondo il principio di equivalenza, alle mansioni ascritte alla categoria di appartenenza del dipendente. L’istanza del dipendente volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti è presentata al competente ufficio della struttura organizzativa di appartenenza. Essa deve indicare, a pena di irricevibilità: il soggetto pubblico o privato che conferisce l’incarico;
Sarà cura dell’ufficio di cui al comma 1, verificata la regolarità dell’istanza, trasmetterne copia, unitamente al provvedimento autorizzatorio, al Servizio Centrale Risorse Umane – Settore Gestione delle Risorse Umane. A conclusione dell’incarico il dipendente comunicherà al Servizio Centrale Risorse Umane – Settore Gestione delle Risorse Umane entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo il corrispettivo ricevuto. L’eventuale inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari. |