RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE indice

La presente disciplina concerne le modalità di costituzione e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con prestazione oraria ridotta, rispetto all'orario ordinario previsto dal contratto collettivo di lavoro di comparto, dei dipendenti della Città di Torino, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Quanto non espressamente disciplinato deve intendersi regolato dalle norme legislative vigenti, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 1 Determinazione dei contingenti di personale part-time indice

Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale incaricato di posizione organizzativa, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Lavoro del 14 settembre 2000.

Il Servizio Centrale Risorse Umane, previa analisi delle esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, individua per Divisione/Servizio Centrale, i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti dal comma 1, previa informativa. In particolare per il 2001 e per i Servizi socio Assistenziali ed Educativi la programmazione formerà oggetto di informativa entro il 30 giugno 2001.

Art. 2 Determinazioni delle tipologie di part-time indice

Presso la Città di Torino sono individuate le seguenti tipologie orarie di prestazione lavorativa part-time rapportate all'orario di lavoro settimanale previsto dalle vigenti norme contrattuali (36 ore):

  • 18 ore settimanali;
  • 24 ore settimanali;
  • 30 ore settimanali.

l'articolazione su 12 ore potrà essere prevista in casi eccezionali previa valutazione organizzativa di compatibilità col servizio, oggetto di preventiva informazione ALLE Organizzazioni sindacali.

Il rapporto di lavoro a part-time può essere articolato come segue:

  1. part-time orizzontale (prestazione lavorativa svolta tutti i giorni lavorativi ad orario ridotto);
  2. part-time verticale (prestazione lavorativa limitata a 3 o 4 giorni alla settimana per il part-time a 18 e 24 ore, a 4 giorni per il part-time a 30 ore);
  3. part-time ciclico (prestazione lavorativa ad orario pieno su 6 o 8 o 10 mesi consecutivi all’anno).

Non si possono richiedere articolazioni orarie con più tipologie di part-time (es.: una settimana a part-time verticale, la successiva a part-time orizzontale).

Le ore lavorative giornaliere sono comprese fra un minimo di 3 e un massimo di 8 (esclusa la pausa mensa, ove spettante) a condizione che l'attività sia esercitabile nell'orario di lavoro della Divisione/Servizio Centrale di appartenenza e non pregiudichi l'efficacia della prestazione.

In fase di prima applicazione, i rapporti attualmente in atto con riduzione oraria diversa potranno essere ricondotti, con il consenso del dipendente, alle percentuali di cui sopra, altrimenti saranno mantenuti ad esaurimento

Art. 3 Profili esclusi indice

  1. POSIZIONI ORGANIZZATIVE
  2. Il personale incaricato di Posizione Organizzativa può ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli.

  3. SERVIZI SOCIALI

Data la peculiarità dei servizi sociali al personale con profilo professionale socio assistenziale (Esecutore socio assistenziale - ADEST, Educatore, Assistente Sociale, Coordinatore Socio Educativo, Responsabile di Nucleo Socio Assistenziale) può essere concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale esclusivamente con articolazione oraria orizzontale o verticale e con le modalità di cui ai punti successivamente indicati.

I Direttori della Divisione Servizi Socio Assistenziali e delle Circoscrizione dovranno disporre i necessari trasferimenti tra i diversi Servizi di competenza del personale di cui al comma seguente al fine di garantire una equa distribuzione - secondo i posti disponibili - delle risorse con orario part-time.

Ove non fosse possibile accogliere l'istanza di part-time perché superiore ai contingenti previsti nei rispettivi servizi di competenza, la Divisione Servizi Socio Assistenziali potrà proporre al dipendente che propone istanza di part-time, trasferimenti in altri servizi della Città nei quali siano ancora disponibili posti da destinare a rapporti di tempo parziale.

PROFILI PROFESSIONALI SOCIO ASSISTENZIALI

CAT B - ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE (ESA) comunemente denominato ADEST

Contingente di personale part-time:

Istituti per anziani: non più del 25% arrotondato per difetto, dell’organico effettivo di ogni nucleo con tale profilo che svolge servizio con orario articolato in turni (nuclei di assistenza e altri servizi), purché il part-time che tenga conto della turnazione nella struttura; non più del 25% (arrotondato per difetto) dell’organico degli altri servizi interni. In tali Istituti, nei servizi con orario articolato in turni il part time può essere concesso esclusivamente con articolazione verticale.

A livello del singolo istituto le parti potranno sperimentare modalità diverse tra loro concordate, informandone il tavolo centrale;

Servizi di assistenza domiciliare: non più del 25% dell'organico, a livello circoscrizionale, dello stesso profilo impiegato nel servizio.

Riduzione oraria non superiore alle 12 ore (ovvero part-time con un minimo di 24 ore) con orario di lavoro da concordarsi con il dipendente purché sia ricompreso all'interno dei turni di servizio adottati nella struttura/servizio, secondo l'articolazione di questi compresi i riposi, ovvero senza sovrapposizioni su due turni, senza riposi fissi o esclusione dal lavoro festivo.

CAT. C - EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE e ISTRUTTORE DI REPARTO

Contingente di personale part-time:

  1. Nei servizi diurni e territoriali per disabili e minori: la percentuale del 25% si calcola a partire dalle 10 unità di organico nel stesso profilo, mentre al di sotto di questa soglia è consentita una solo unità;
  2. Comunità alloggio: massimo una unità.
  3. Riduzione oraria non superiore alle 12 ore (ovvero part-time con un minimo di 24 ore) con orario di lavoro da concordarsi con il dipendente purché sia ricompreso all'interno dei turni di servizio adottati nella struttura/servizio, secondo l'articolazione di questi compresi i riposi, ovvero senza sovrapposizioni su due turni, senza riposi fissi o esclusione dal lavoro festivo.

    ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE (ESA) e EDUCATORE SOCIO ASSISTENZIALE

  4. Nei servizi residenziali territoriali per anziani: il part-time non è consentito;
  5. Nei servizi diurni e territoriali per disabili e minori e altri servizi della Divisione Servizi Socio Assistenziali: la percentuale del 25% si calcola a partire dalle 10 unità di organico nel stesso profilo, mentre al di sotto di questa soglia è consentita una solo unità;
  6. Comunità alloggio: massimo una unità.
CAT D - ASSISTENTE SOCIALE E ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE

Contingente di personale part-time:

  • non più del 25% - arrotondato per difetto - dell'organico dello stesso profilo di ogni singola Circoscrizione.
Riduzione oraria : non superiore alle 12 ore settimanali, ovvero non potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale con meno di ventiquattro ore settimanali e con una articolazione di orario tale da garantire la presenza in servizio per almeno quattro giornate lavorative la settimana.

Prestazioni fuori orario: l'assistente sociale con orario part-time dovrà altresì garantire l'assolvimento di compiti d'istituto inderogabili (convocazioni Tribunale, trasferte, formazione, …) anche con prestazioni fuori dell'orario di servizio prestabilito. Le ore effettuate oltre il previsto orario settimanale potranno essere recuperate o compensate ai sensi della normativa vigente.

CAT. D - COORDINATORE SOCIO EDUCATIVO (CSE) e RNSA

Riduzione oraria : non superiore alle 12 ore settimanali, ovvero non potranno essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale con meno di ventiquattro ore settimanali e con una articolazione di orario tale da garantire la presenza in servizio per almeno quattro giornate lavorative la settimana.

Prestazioni fuori orario: Il CSE o RNSA con orario part-time dovrà altresì garantire l'assolvimento di compiti d'istituto inderogabili (convocazioni Tribunale, trasferte, formazione, …) anche con prestazioni fuori dell'orario di servizio prestabilito. Le ore effettuate oltre il previsto orario settimanale potranno essere recuperate o compensate ai sensi della normativa vigente.

GESTIONE DEL PART- TIME PER I PROFILI SOCIO ASSISTENZIALI

L’Ente riferirà entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno sull’andamento del part-time per ciascuno dei servizi/reparti. In tale sede potranno essere valutate le azioni di mobilità da attivare e gli eventuali reclutamenti per orari specifici a part-time, in modo da garantire la presenza in servizio del numero di operatori richiesti per ogni turno e da consentire, con la mobilità tra servizi/reparti, la progressiva soddisfazione delle istanze di part-time compatibili con la natura del lavoro.

Le domande di part-time dovranno essere proposte entro 60 gg. Dalle due scadenze e dovranno essere esaminate al più tardi entro la scadenza successiva.

Le domande del personale di questi profili saranno tutte convogliate sulla Divisione Servizi Socio Assistenziali.

Casi particolari di documentata eccezionale gravita’ che richiedono deroga al presente accordo ( ad esempio richiedono le 18 ore settimanali), potranno essere esaminati dalle parti nell’ambito del confronto semestrale citati.

Sono fatti salvi gli obblighi di legge.

C. SERVIZI EDUCATIVI

CAT. C – INSEGNANTI SCUOLE INFANZIA – INSEGNANTI ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI APPOGGIO HANDICAP – INSEGNANTE SPECIALISTA - EDUCATORI ASILI NIDO D’INFANZIA.

Data la peculiarità dei servizi educativi comunali in riferimento ai profili suindicati, si rende necessario regolamentare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time salvaguardando, insieme al diritto del dipendente richiedente, la buona funzionalità del servizio, favorendo una gestione, in linea di massima, con orari complementari.

Per il raggiungimento dei due obiettivi dichiarati si predispone la seguente tabella di riferimento per la concessione del part-time nei diversi servizi, fatti salvi gli obblighi di legge.

Profilo

forza

Part-time

Insegnanti scuola infanzia

n° 3 ins.

N° 1 (ciclico) o orizzontale

n° 12 "

N° 2 orizzontali + N° 2 complementari verticali

n° 18 "

N° 2 " + N° 4 " "

Educatore asilo nido

n° 7-9 educ.

N° 1 orizzontale + N° 2 complementari verticali

n° 12 educ.

N° 2 orizzontali + N° 2 complementari verticali

n° 18 educ.

N° 2 orizzontali + N° 4 complementari verticali

n° 24 educ.

N° 2 orizzontali + N° 6 complementari verticali

Insegnanti attività integrative

(laboratori

N° 2 ins

N° 1 orizzontale

n° 3-4 "

N° 1 orizzontale

Insegnanti addette handicap (assegnazione su circolo)

 

N° 1 orizzontale o verticale (o ciclico)

 

Insegnanti specialistiche

n°5 per circolo

N° 1 orizzontale o verticale (o ciclico)

 

Oltre N° 5 "

N° 2 orizzontale o verticale (o ciclico)

Scuole Civiche

 

Part-time orizzontale

N.B. - I part-time verticali complementari vanno calcolati sulla quota del 25%;

  • I part-time ciclico si attua in modo complementare solo nella formula "6 mesi", diversamente è da considerarsi come un part-time autonomo.

Si precisa inoltre che il part-time non può prevedere meno di 15 ore di rapporto frontale con l’utenza.

I posti a part-time con formula verticale devono essere complementari e non possono superare il 25% della dotazione organica per ogni specifico profilo professionale.

Il part-time ciclico a 6 mesi si attua esclusivamente in forma complementare.

La complementarità è da intendersi come organizzazione del lavoro che garantisce la copertura dell’intero orario di servizio.

Fatti salvi gli obblighi di legge, è da prevedersi la mobilità del personale richiedente, quando la funzionalità del servizio lo rende necessario.

L’Amministrazione provvederà nei 60 giorni susseguenti la domanda di part-time ad informare il dipendente ti tale eventualità.

Resta fissata nel 30 aprile di ogni anno la data ultima per la presentazione delle domande, la trasformazione del rapporto di lavoro decorrerà a partire dall’anno scolastico successivo.

Art. 4 Avvio del procedimento indice

Tempi di presentazione dell'istanza:

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa o di variazione dell'articolazione oraria può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno, ad eccezione del personale educativo, che dovrà presentare la domanda entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità alle esigenze di programmazione delle attività della Divisione Servizi Educativi.

L'istanza dovrà essere presentata, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1) compilato in ogni sua parte, allo sportello del Dipendente che lo inoltrerà al Direttore della Divisione/Servizio Centrale di appartenenza, il quale, compiute le valutazioni di propria competenza in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio, provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni dalla ricezione, al Servizio Centrale Risorse Umane, precisando la tipologia del rapporto e gli orari concordati con il dipendente.

Domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

Possono presentare tale istanza i dipendenti assunti in servizio di ruolo o assunti in un nuovo profilo professionale da almeno un anno, che abbiano terminato positivamente il periodo di prova.

Domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno:

Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze in organico.

Prima della scadenza del biennio, la trasformazione può avvenire per motivate ed eccezionali situazioni, purché sia trascorso almeno un semestre dall’inizio del part-time, (tranne nel caso dei part-time ciclici per i quali deve essere trascorso un anno dalla precedente variazione); in questo caso la trasformazione è condizionata dall'esistenza del posto vacante in organico e dall'interesse dell'Amministrazione alla prestazione intera.

E' in facoltà dell'Amministrazione di accogliere le richieste di ritorno a tempo pieno, anche prima di un semestre dalla trasformazione del rapporto di lavoro, per coloro che siano risultati vincitori di procedure selettive finalizzate alla progressione verticale o all'assunzione in una categoria professionale superiore (o in un nuovo profilo professionale) qualora gli stessi fornissero una prestazione oraria ridotta già prima di essere ammessi alla selezione.

Il personale a cui sia stata concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non potrà richiedere il ritorno a tempo parziale prima che sia trascorso un biennio salvo gravi e motivate ragioni.

Per il personale assunto a tempo parziale, il passaggio a tempo pieno può avvenire dopo tre anni dalla data di assunzione, purché vi sia vacanza di posizioni organiche.

Art. 5 Trasformazione del rapporto di lavoro indice

Ricevuta la domanda, con le modalità di cui all'articolo precedente, il Direttore della Divisione/Servizio Centrale può:

a) confermare la tipologia e gli orari indicati dal dipendente, purché rientranti nelle esigenze organizzative e nella progettazione triennale del servizio;

b) esprimere parere favorevole alla trasformazione, ma richiedere una tipologia diversa o una diversa articolazione dell'orario di lavoro; in tal caso, se concordata con il dipendente una soluzione alternativa, questi emenda la domanda;

  1. dare parere favorevole, ma richiedere di differire gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso, per evitare grave pregiudizio alla funzionalità della struttura, in relazione alle mansioni ed alla collocazione organizzativa del dipendente e per adottare le necessarie modifiche all'assetto organizzativo (art. 58 L. 662/96);
  2. esprimere parere negativo in caso di domande presentate per lo svolgimento di una seconda attività di lavoro autonomo o subordinato, quando si verifichi un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio (art. 9 del presente Regolamento), o in caso di domande non rientranti nelle esigenze organizzative e nella programmazione triennale.

Il Servizio Centrale Risorse Umane provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'assunzione della determinazione dirigenziale di autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro e ne dà comunicazione all'interessato ed al servizio di appartenenza.

La determinazione di cui sopra e la lettera di comunicazione, controfirmata per accettazione dal dipendente, tengono luogo di contratto.

Le domande carenti degli elementi essenziali per la valutazione verranno restituite al dipendente e conseguentemente i termini per l'applicazione decorreranno dalla nuova data di ricevimento.

Domande di modificazione dell'articolazione oraria:

Le richieste di passaggio da una tipologia di part-time ad un'altra possono essere presentate dopo almeno sei mesi dall'ultima variazione, tranne che per il personale assunto a part-time, per il quale devono comunque trascorrere tre anni dalla data di assunzione.

Art. 6 Decorrenza indice

a) In caso di parere positivo la decorrenza coinciderà, per le istanze presentate entro la prima metà del mese, con il primo giorno del mese successivo. Fanno eccezione le domande presentate dal personale della scuola, i cui effetti decorreranno in ogni caso dall'inizio del nuovo anno scolastico, nonché le domande di part-time ciclico (con prestazione per alcuni mesi dell'anno) i cui effetti decorreranno in ogni caso dall'inizio del nuovo anno solare;

  1. in caso di richiesta di differimento, la data di trasformazione del rapporto di lavoro dovrà essere contenuta nei sei mesi successivi alla data della presentazione della domanda;
  2. La domanda può essere revocata dal dipendente prima dell'inizio del part-time, alla decorrenza prevista nella determinazione, con comunicazione inviata contestualmente al proprio Responsabile ed al Servizio Centrale Risorse Umane.
  3. Art. 7 Mobilità interna connessa alla trasformazione del rapporto di lavoro indice

    I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che presentino la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o che chiedano di passare ad una diversa articolazione oraria, potranno essere soggetti a procedure di mobilità interna all'Amministrazione, nel caso in cui il Direttore della Divisione/Servizio Centrale di appartenenza evidenzi problematiche in ordine alla funzionalità del servizio.

    In tal caso gli effetti della trasformazione del rapporto di lavoro saranno differiti per un periodo non superiore a sei mesi, secondo le modalità di cui all’art. 7 comma b) del presente Regolamento.

    Il Servizio Centrale Risorse Umane provvederà ad individuare una diversa collocazione all'interno di una struttura ove le esigenze organizzative siano compatibili con la tipologia di lavoro prescelta dal dipendente, anche destinandolo a mansioni di profilo equivalente a quello rivestito.

    Art. 8 Seconda attività indice

    Il personale con rapporto di lavoro non superiore al 50% dell’orario ordinario di lavoro può svolgere un'altra attività lavorativa. In tal caso il dipendente dovrà illustrare dettagliatamente l'attività che intende svolgere per opportune valutazioni da parte del Direttore della Divisione/Servizio Centrale di appartenenza il quale dovrà attestare che l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato non è incompatibile con quella svolta nell’ambito della Civica Amministrazione e non comporta conflitto di interessi con la stessa.

    I dipendenti della Città con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono essere iscritti in albi professionali, salvo il caso d'iscrizione obbligatoria, legata alla mansione ricoperta e ciò dà titolo all'esercizio della corrispondente attività professionale. Ai suddetti dipendenti che esercitino la relativa attività non possono essere conferiti incarichi professionali dall’amministrazione di appartenenza. Il dipendente è tenuto a comunicare entro quindici giorni al Servizio Centrale Risorse Umane l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

    Le violazioni del divieto di cui sopra e la mancata comunicazione dell'inizio attività, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il restante personale, sempre che le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo, svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziali senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.

    Quanto sopra, sia sotto il profilo dei limiti di orario che condizionano lo svolgimento di attività lavorative estranee al contratto di lavoro con l’amministrazione, sia con riguardo al regime generale delle incompatibilità valido anche per il personale a tempo pieno, è sottoposto a controllo dell'ufficio ispettivo. Lo stesso curerà la determinazione del campione da sottoporre a verifica, e ne darà comunicazione all'Ispettorato per la funzione pubblica, specificando nello stesso tempo le attività finora prodotte.

    La determinazione del campione terrà conto principalmente dei seguenti elementi e/o circostanze (oppure di quelle altre che siano ritenute più rispondenti alle singole specificità):

    1) titolarità di specifiche abilitazioni professionali

    2) mansioni connotate da spiccata professionalità o da elevato grado di specializzazione o dal possesso di particolari attitudini e conoscenze;

    3) la prestazione di lavoro basata su turni, che possono favorire lo svolgimento di altre attività;

    Art. 9 Assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro a tempo parziale indice

    Periodicamente, il Servizio Centrale Risorse Umane procede alla verifica delle posizioni organiche riservate a rapporti di lavoro a tempo parziale non ricoperte mediante trasformazioni di rapporti di lavoro già in essere.

  4. L'Amministrazione può procedere, a sua discrezione, previa concertazione alla copertura di tali posizioni mediante procedure concorsuali mirate all'assunzione di nuovo personale a tempo parziale o facendo ricorso alla mobilità esterna, indicando preventivamente la tipologia di lavoro part-time richiesta e l'orario di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 10 Periodo di prova per i neoassunti con contratto di lavoro part-time indice

Il dipendente part-time neo-assunto a tempo indeterminato è assoggettato al periodo di prova nei limiti temporali massimi previsti dalla contrattazione collettiva, prescindendo dalla tipologia di part-time (verticale o orizzontale).

Art. 11 Personale a tempo determinato indice

I rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere costituiti anche a tempo parziale, ma i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato non possono richiedere la trasformazione al part-time. Tuttavia l'Amministrazione, previa valutazione del proprio interesse, può disporre il rinnovo a tempo parziale di contratti a tempo determinato e pieno, quando siano giunti alla loro naturale scadenza

Art. 12 Stato giuridico del personale con rapporto di lavoro part-time indice

Al personale con rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina sul rapporto di lavoro in vigore per il personale a tempo pieno con le seguenti eccezioni:

  • il personale a part-time ha il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione; in questo caso potranno essere consentite deroghe all'orario di lavoro concordato, salvo successivo conguaglio;

  • non sono assegnabili posizioni organizzative al personale a part-time.

Art. 13 Trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time indice

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dal Contratto Integrativo Decentrato.

Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

Art. 14 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario indice

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana come riassunto nella sottostante tabella:

tipologia di part-time

Limite mensile

30 ore

12h

24 ore

10 ore 30 min

18 ore

8 ore

Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise quali:

  • in occasione di appuntamenti elettorali o referendari;
  • per l’organizzazione e la gestione di manifestazioni culturali, sportive, sociali di particolare rilevanza;
  • in presenza di particolari punte di attività;
  • per assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Lavoro del 14 .9.2000 (escluso il salario accessorio) maggiorata di una percentuale pari al 15%; i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa con prestazione superiore o uguale a 6 ore, entro il limite massimo di cui al comma 1. Tali ore sono retribuite con un compenso determinato maggiorando del 15% la base oraria di cui all’art. 38, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale integrativo di Lavoro del 14 .9.2000.

Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma è elevata al 50%. Per dette prestazioni dovrà essere richiesta dalla Divisione/Servizio Centrale competente preventiva autorizzazione al Servizio Centrale Risorse Umane.

Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso. In tal caso al dipendente verrà attribuita l’articolazione oraria immediatamente superiore a quella posseduta.

Art. 15 Ferie e festività soppresse indice

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Per quanto riguarda le richieste di part-time verticale, le ferie residue al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, rimangono invariate cioè non vengono rapportate rispetto alla tipologia di part-time richiesto; analogamente nel passaggio da part-time a tempo pieno o a diversa tipologia di part-time. Se il dipendente inizia il part-time in un momento diverso dall'inizio dell'anno, occorre rapportare le ferie che si maturano nei due periodi, prima e dopo la trasformazione (vedi tabella).

Il personale a part-time può fruire della mezza giornata di ferie, indipendentemente dalla articolazione. Questa è calcolata in base alle ore giornaliere effettuate nella giornata di fruizione.

GIORNI DI FERIE E G.R.

Rapportati alla tipologia di part-time e al numero di mesi lavorati

NUMERO MESI

PART-TIME ORIZZONTALE

PART-TIME VERTICALE

4 gg su 5

3 gg su 5

12

28

4

22

3

17

2

11

26

4

21

3

15

2

10

23

3

19

3

14

2

9

21

3

17

2

13

2

8

19

3

15

2

11

2

7

16

2

13

2

10

1

6

14

2

11

2

8

1

5

12

2

9

1

7

1

4

9

1

7

1

6

1

3

7

1

6

1

4

1

2

5

1

4

1

3

0

1

2

0

2

0

1

0

GIORNI DI FERIE E G.R. – part-time ciclico

6 mesi su 12

10 mesi su 12

8 mesi su 12

14 Ferie + 2 G.R.

23 Ferie + 3 G.R.

19 Ferie + 3 G.R.

Art. 16 Permessi indice

I permessi di cui all'art. 19 comma 2 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 sono calcolati in proporzione alle ore di servizio prestate (vedi tabella). Lo stesso dicasi per i permessi ex art. 20 C.C.N.L..

ORE DI PERMESSO RAPPORTATE ALLE ORE DI SERVIZIO E AI MESI LAVORATI

NUMERO

MESI

TEMPO PIENO

TEMPO PARZIALE

30 ore

24 ore

18 ore

12

21 h 36'

18 h

14 h 24'

10 h 48'

11

19 h 48'

16 h 30'

13 h 12'

9 h 54'

10

18 h

15 h

12 h

9 h

9

16 h 12'

13 h 30'

10 h 48'

8 h 6'

8

14 h 24'

12 h

9 h 36'

7 h 12'

7

12 h 36'

10 h 30'

8 h 24'

6 h 18'

6

10 h 48'

9 h

7 h 12'

5 h 24'

5

9 h

7 h 30'

6 h

4 h 30'

4

7 h 12'

6 h

4 h 48'

3 h 36'

3

5 h 24'

4 h 30'

3 h 36'

2 h 42'

2

3 h 36'

3 h

2 h 24'

1 h 48'

1

1 h 48'

1 h 30'

1 h 12'

54'

Art. 17 Malattie e aspettative indice

Il periodo di comporto non viene proporzionato. Al personale a part-time si applica la stessa disciplina del personale a tempo pieno.

Art. 18 Assenze per maternità, matrimonio e per malattia figlio indice

In presenza di part-time verticale, è riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

Permesso per allattamento:

  • orario giornaliero superiore o uguale alle 6 ore = 2 ore al giorno
  • orario giornaliero inferiore alle 6 ore = 1 ora al giorno

In caso di parto gemellare l'allattamento è aumentato rispettivamente a 4 ore e 2 ore.

Art. 19 Permessi a tutela dei portatori di handicap indice

LEGGE 104 del 5 febbraio 1992:

(Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

  • I permessi di cui all'art. 33 comma 3 (assistenza a familiari portatori di handicap) il monte di 18 ore mensili (usufruibili a giornate o a ore) è ridotto in proporzione all’orario di lavoro; esempio: part-time a 24 ore (2/3) = permesso max 12 ore.
  • Per i permessi di cui all’art. 33 comma 6 (nel caso in cui ad usufruirne sia il portatore di handicap) si applica la stessa disciplina del personale a tempo pieno, cioè max 18 ore mensili o 2 ore giornaliere, precisando che in caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore il permesso è ridotto ad un’ora.

Art. 20 Diritto allo studio indice

  • Permessi per concorsi o esami: 8 giorni per il personale a tempo parziale orizzontale, mentre per il personale a tempo parziale verticale variano in proporzione al tipo di articolazione.
  • Permessi studio: le 150 ore del personale a tempo pieno vanno proporzionale in base alla percentuale oraria di lavoro prescelto.

Art. 21 Diritti sindacali indice

Permessi per la partecipazione ad assemblee sindacali: 12 ore.

Art. 22 Elezioni indice

I dipendenti a part-time chiamati a svolgere compiti di presidente scrutatore segretario o rappresentate dei partiti politici presso gli uffici elettorali hanno diritto, come per il tempo pieno, ad assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali (sabato, domenica e lunedì se è giorno di voto e più il martedì se le operazioni di scrutinio superano la mezzanotte del lunedì). Inoltre hanno diritto ad un recupero compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali in ragione di uno o due giorni a seconda dell'articolazione di orario rispettivamente su cinque o sei giorni settimanali.

Esempio:

Sabato = non lavorativo

Domenica = festivo

  • se part-time verticale su 3 giorni: lunedì' martedì' mercoledì' spettano 2 giorni per il sabato e la domenica.
  • se part-time verticale su 3 giorni: martedì mercoledì giovedì: spetta anche il lunedì se ci sono operazioni elettorali perché non lavorativo.

Art. 23 Pausa mensa indice

I dipendenti che effettuino un articolazione oraria giornaliera superiore alle 6 ore hanno l’obbligo di effettuare una pausa di mezz’ora, non computabile nell’orario di servizio, con conseguente diritto alla mensa, fatti salvi i casi diversamente normati.

Art. 24 Trasferte indice

Il dipendente a part-time può recarsi in trasferta solo se specificamente autorizzato dal Direttore competente. Allo stesso si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo pieno.

Art. 25 Regime previdenziale indice

Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall’art. 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dell’art. 9 D.lgs n. 61/2000, in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza:

  1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente.
  2. Ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.
  3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto fra orario settimanale di servizio ridotto orario di servizio a tempo pieno.
  4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
  5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall’art. 26 legge 29/4/76 n. 177, è ridotto, ai fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.
  6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle casse di cui al comma 5 in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all’art.1, quarto comma della legge 26/7/65 n.965.
  7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi resi omogenei applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.
  8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all’orario di lavoro a tempo pieno.
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