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CONGEDI
DEI GENITORI E CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
(Gli articoli 17 e 18, delle CODE/Sett.'00 sono sostituiti dal seguente) indice Art.1 Sono destinatari delle nuove norme entrambe i genitori I congedi previsti dalla legge sono, inoltre, riconosciuti, a differenza di quanto disposto dalla precedente disciplina, anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Art.2 Le astensioni e i permessi dal lavoro previsti dalla legge possono essere fruiti sino al raggiungimento dell’ottavo anno di età del bambino. Le disposizioni concernenti i congedi parentali si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. Nel caso di adozione o affidamento di un minore di età compresa tra i 6 e i 12 anni, l’astensione facoltativa e i permessi per malattia del bambino possono essere fruiti entro i tre anni dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare; I congedi fruibili da parte dei genitori sono così articolati:
Le lavoratrici debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro: nei due mesi precedenti la data presunta del parto nei tre mesi successivi al parto Nei limiti di durata sopra indicati, le lavoratrici possono, previo parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e del Medico Competente (ex D.lgs. n.626/94), astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. La richiesta di sottoposizione a visita da parte del Medico Competente, successiva alla certificazione positiva rilasciata dal professionista del Servizio Sanitario Pubblico o convenzionato, deve essere inoltrata al Servizio di Prevenzione e Protezione della divisione di appartenenza della dipendente non più tardi del termine di 15 giorni precedenti la data presunta di inizio del periodo ordinario di astensione obbligatoria. Questo tipo di astensione comporta la corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Essa, inoltre, non riduce le ferie ed è valutata agli effetti dell'anzianità di servizio. Il diritto all’astensione compete al padre, nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Allo stesso sono riconosciute le condizioni giuridiche ed economiche previste dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale nei confronti della lavoratrice-madre. L'astensione obbligatoria può essere fruita da lavoratori con bambini adottivi o in affidamento pre-adottivo entro tre mesi dall'ingresso di questi nel nucleo familiare purché il bambino non abbia superato i sei anni di età. Le astensioni facoltative dal lavoro dei genitori non possono eccedere complessivamente il limite dei 10 mesi nell'arco dei primi 8 anni di vita del bambino Nel rispetto di detto limite, i genitori potranno godere, in via continuativa o frazionata, di un periodo di astensione che non può superare i sei mesi per ciascuno di essi. Qualora vi sia un solo genitore, il periodo di astensione, continuativo o frazionato, non può eccedere i 10 mesi. Il padre, qualora eserciti il diritto di fruire di un periodo di astensione, anche frazionato, superiore a tre mesi, vedrà il proprio limite individuale elevarsi a 7 mesi con una contestuale elevazione del limite complessivo di astensione dei genitori a 11 mesi. Il periodo di astensione facoltativa può, pertanto, essere fruito anche frazionatamente (anche un solo giorno) Tuttavia tra un periodo e l’altro di congedo vi deve essere una ripresa effettiva del servizio. In caso contrario i giorni non lavorativi (quali il sabato e la domenica) saranno computati nel calcolo dell’assenza I periodi di astensione facoltativa dal lavoro comportano: 1) fino al terzo anno di vita del bambino, per le assenze, complessive tra i genitori, non superiori a mesi 6: la corresponsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per i primi trenta giorni, determinati in ragione di nucleo familiare. la corresponsione di una indennità pari al trenta per cento della retribuzione per i successivi cinque mesi. Il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa. 2) le assenze che eccedono i complessivi 6 mesi nei primi tre anni di vita del bambino, e, comunque, i periodi di astensione fruiti dal terzo all'ottavo anno di vita del bambino, comportano l'erogazione di un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione solo ove il reddito individuale del dipendente, determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo, sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Anche questi periodi sono coperti da contribuzione figurativa calcolata attribuendo, quale valore retributivo del periodo, il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale (per l'anno 2000 pari a L.634.600). Il reddito individuale che dovrà essere confrontato con il trattamento minimo di pensione, al fine di stabilire il diritto alla corresponsione dell’indennità pari al 30% della retribuzione, è il reddito dell’anno in cui l’astensione ha inizio. Pertanto il dipendente che intenda valersi del periodo di astensione dovrà compilare il modello C allegato alla circolare, dichiarando, nell’apposito spazio, il reddito che presume di percepirenell’anno in corso, e dal quale andranno esclusi: l’eventuale prestazione erogata a seguito dell’astensione per maternità il reddito della casa di abitazione i trattamenti di fine rapporto i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata i redditi già tassati alla fonte i redditi esenti (quali pensioni privilegiate, ordinarie, etc.) Gli uffici preposti, al fine di verificare, secondo modalità che verranno successivamente comunicate, la coincidenza tra il reddito presunto ed il reddito effettivamente percepito, dovranno conservare apposito elenco del personale che ha fruito dell’astensione facoltativa e che si trova nelle condizioni sopra ricordate. Le operazioni di controllo saranno effettuate a partire dal mese di luglio dell’anno successivo a quello di fruizione dell’astensione. Qualora dalle predette verifiche si rilevi che il reddito effettivamente percepito è superiore al limite di 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (limite pari, per l’anno 2000, a L. 23.429.250) si procederà al recupero delle competenze indebitamente corrisposte con trattenute retributive in due ratei successivi. La retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità corrisposta nei periodi di congedo parentale è quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente ciascun periodo di astensione. E' fatta salva la possibilità, da parte dell'interessato, di integrare, mediante riscatto o versamenti volontari, i contributi figurativi. Nessun tipo di indennità è previsto per i casi che non rientrano nelle fattispecie sopra evidenziate. I genitori possono astenersi dal lavoro per assistere il bambino durante le malattie con i seguenti limiti temporali: fino al terzo anno di età del bambino, l'astensione è consentita ogni volta che si verifica un evento morboso dal terzo all'ottavo anno di età del bambino, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni all'anno I permessi sopra indicati possono essere usufruiti dai genitori alternativamente e mai contemporaneamente. Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il periodo di ferie eventualmente in godimento da parte di uno soltanto dei genitori. I periodi di astensione dal lavoro per malattia del bambino, in ragione del disposto dell'art.17 c.6 dell'Accordo stipulato in data 14/9/2000, fino al terzo anno di vita del bambino, nel limite di trenta giorni annui per nucleo familiare, sono considerati permessi per i quali spetta l'intera retribuzione. Per i periodi non rientranti in tali ipotesi, non è prevista retribuzione ma esclusivamente: per le astensioni fruite nei primi tre anni di vita del bambino, a soli fini previdenziali, la contribuzione figurativa per i periodi di astensione fruiti tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, è prevista la contribuzione figurativa calcolata attribuendo, quale valore retributivo del periodo, il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale. E' fatta salva la possibilità, da parte dell'interessato, di integrare, mediante riscatto o versamenti volontari, i contributi versati dall'Ente. I periodi di astensione facoltativa dal lavoro e di astensione per malattia del bambino, con riduzione o assenza di retribuzione, sono computati integralmente nell'anzianità di servizio ma incidono proporzionalmente, riducendone la consistenza, su ferie e tredicesima mensilità. Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri possono usufruire, nel corso della giornata, di permessi orari, nel limite di 2 ore, quando l'orario giornaliero è pari ad almeno 6 ore e nel limite di 1 ora, quando l'orario giornaliero è inferiore alle 6 ore. I predetti periodi di riposo possono, altresì, essere fruiti dal padre lavoratore nei seguenti casi: quando i figli siano stati affidati al solo padre in alternativa alla madre lavoratrice che non intende avvalersene nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente I periodi di riposo sono raddoppiati nel caso di parto gemellare, di affido o adozione plurima. In quest'ultima fattispecie, le ore eccedenti rispetto ai limiti di cui al primo capoverso possono essere utilizzate anche dal padre contestualmente alla madre. I periodi di riposo fruibili giornalmente, ai sensi dell'art.10 della L.1204/71, comportano la corresponsione dell'intera retribuzione. Ai fini previdenziali, per i relativi periodi di assenza, sono previsti contributi figurativi calcolati attribuendo, quale valore retributivo del periodo, il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale. E' fatta salva la possibilità, da parte dell'interessato, di integrare, mediante riscatto o versamenti volontari, i predetti contributi. Si considera parto prematuro l'evento verificatosi in data anticipata rispetto a quella presunta. In tale caso, i giorni non goduti di astensione obbligatoria, anche qualora la dipendente si trovasse in astensione anticipata, vanno, di diritto, ad aggiungersi al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Il periodo di congedo obbligatorio post-parto, su richiesta della dipendente corredata da idonea documentazione medica, decorre dalla data di effettivo rientro a casa del bambino qualora per lo stesso si sia reso necessario un periodo di degenza presso la struttura ospedaliera. E' considerato, a tutti gli effetti, quale parto, l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno successivo all'inizio della gestazione. In tale caso, la dipendente potrà usufruire del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro post-partum. L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, intervenuta prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, è considerata malattia e soggetta al trattamento economico e giuridico di questa.
Per usufruire del periodo di astensione obbligatoria pre e post parto, la dipendente dovrà produrre, rispettivamente, il certificato medico di gravidanza ed il certificato di assistenza al parto. Nel caso in cui sia il padre a valersi del diritto all'astensione obbligatoria post-partum, quest'ultimo dovrà presentare idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra precisate. Ai fini dell'esercizio del diritto all'astensione facoltativa, i dipendenti dovranno presentare apposita comunicazione, utilizzando il modulo allegato alla presente, al dirigente competente per settore, con un preavviso non inferiore a quindici giorni precedenti la data di inizio dell'astensione, fatto salvi oggettivi impedimenti. Per quanto concerne i permessi per malattia del bambino, il dipendente che ne fruisce dovrà recapitare o far pervenire tramite il servizio postale, facendo fede in quest'ultimo caso la data di spedizione, entro i due giorni successivi a quello di inizio dell'episodio morboso, certificato medico di malattia. Entro tre giorni dal rientro in servizio, il dipendente dovrà presentare dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art.4 della L.4/1/68 n.15 secondo i moduli allegati alla presente, attestante che l'altro genitore non si trovava in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. I periodi di riposo giornalieri saranno fruibili previo richiesta e, qualora sia il padre ad esercitare il relativo diritto, dovrà presentarsi idonea documentazione attestante la presenza delle condizioni di cui all'art.10 della L.1204/71 come modificato dalla Legge 53/2000. Le disposizione del presente si applicano a tutti i dipendenti con prole di età inferiore agli anni 8. Il personale dipendente avrà diritto alle agevolazioni previste nei limiti in cui le stesse non siano già state oggetto di precedente fruizione. A seguito dell’armonizzazione della disciplina del rapporto di pubblico impiego con quella del rapporto privato sembra utile, altresì, proporre l’adozione di atti di gestione del personale improntati a tale principio. Gli atti allegati alla presente ed indicati quali modelli D) ed E) vanno, pertanto, a sostituire le determine di concessione dei periodi di astensione per maternità, non ravvisandosi più l’esigenza che gli stessi siano costituiti da provvedimenti amministrativi posta sia la non discrezionalità dell’autorizzazione alla fruizione sia la natura "privatistica" degli atti. Tutto ciò in ragione del perseguimento di nuovi modelli di semplificazione e celerità degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro. Si intende poi ribadire la necessità, prevista dalla legge, che le richieste di fruizione dell’astensione facoltativa siano presentate non meno di 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione stessa, fatte salve particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto dei tempi richiesti. L’ufficio preposto al ricevimento di dette richieste dovrà provvedere, con estrema sollecitudine, a trasmettere al Servizio Centrale Risorse Umane la comunicazione relativa onde consentire l’adeguamento del trattamento economico e giuridico riservato alla dipendente nel periodo di assenza.
Per quanto riguarda le aspettative non retribuite, si applica quanto previsto all'art. 4 legge 53/2000.
Relativamente alla disciplina del lavoro notturno si rimanda alle disposizioni di legge di cui alla legge n. 903 /77 e s.m.i.. |