CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
COMUNE DI TORINO

In data 3 Aprile 2000 a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Integrativo Aziendale del Comune di Torino (C.C.I.A.)

La delegazione del Comune di Torino ( l'Amministrazione) rappresentata da:

Assessore alla Gestione Azienda Comune
dr. Paolo PEVERARO
Direttore Generale
ing. Cesare VACIAGO
Direttore Servizio Centrale Risorse Umane
dr. Paolo FRASCISCO
Dirigente Servizio Centrale Risorse Umane
d.ssa Susanna RORATO
la delegazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie:

AJETTI Dante
ANNICCHIARICO Angelo
CASTAGNELLA Giuseppe
CIUFFI Rossano
DE MARCO Giuseppe
FARINA Alfonso
FERRERO MERLINO Aldo
LA CORTE Giuseppe
LAPICCIRELLA Matteo
LONGO Ezio
PIOLA Claudia
SERENO Celestino
STRAFEZZA Tommaso
VALENZA Gisella

e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali

C.G.I.L. - F.P
C.I.S.L. - F.I.S.T.
U.I.L. - E.E.L.L.
C.S.A.
F.N.E.L.


stipulano il seguente contratto integrativo aziendale ai sensi dell'art. 45 del D.L. 29/93 e successive modificazioni e del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali 1998 - 2001 per il personale (esclusa dirigenza) dipendente del Comune di Torino


INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali
Art. 1 Ambito di applicazione e decorrenza
Art. 2 Durata del CCIA

TITOLO II Relazioni Sindacali
Art. 3 Delegazioni trattanti e loro composizione
Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 5 Assemblee
Art. 6 Contrattazione
Art. 7 Informazione
Art. 8 Concertazione
Art. 9 Relazioni sindacali - Modalità

TITOLO III Trattamneto Economico
Art. 10 Trattamento Tabellare - Precisazioni
Art. 11 Lavoro Straordinario
Art. 12 Finanziamenti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (articoli 4, 14, 15, CCNL/Apr. '99 e articoli 14 e 16 CCNL/Mar '99).
Art. 13 Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (articoli 4, 8, 17, 18, 19, 20 CCNL e articoli 5, 8, 11, 14 e 16 CCNL classificazione).
Art. 14 Salario Accessorio
Art. 15 Risorse aggiuntive (Art. 16 CCNL/Apr.'99)
Art. 16 Indennità per specifiche responsabilità ( art. 17, comma 2 lett. f)

TITOLO IV Ordinamento Professionale
Art. 17 Progressione orizzontale (Art. 5 CCNL/Mar.'99)
Art.18 Profili professionali: principi generali e applicazioni
Art. 19 Fabbisogno di personale
Art. 20 Progressione verticale (art. 4 CCNL 1/4/99 - Ordinamento Professionale)
Art. 21 Criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa

APPLICAZIONE TRANSITORIA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1
TITOLO V - Norme di Rinvio

NOTA A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI C.G.I.L - C.I.S.L - U.I.L - ESECUTIVO R.S.U.
NOTA A VERBALE DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
NOTA A VERBALE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE C.S.A.
NOTA A VERBALE DELLA F.N.E.L.


TlTOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e decorrenza

Il presente Contratto Integrativo Aziendale, di seguito indicato in CCIA, disciplina le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, di informazione, di concertazione.

Le disposizioni del presente contratto, ove non sia diversamente disposto, si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato (escluso il personale dirigente) della Città di Torino e trovano applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, fatte salve diverse decorrenze, così come indicato nei singoli articoli.

Quanto non espressamente disposto dal presente contratto deve intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.

Art. 2 Durata del CCIA

Il presente CCIA concerne il periodo di vigenza del CCNL, stipulato in data 1/04/1999, e comunque produrrà i suoi effetti fino alla stipula del successivo Contratto Integrativo.

Gli aspetti di tipo economico e normativo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente CCIA, salvo diversa disposizione del presente contratto.

TITOLO II Relazioni Sindacali

Art. 3 Delegazioni trattanti e loro composizione

a) Sono soggetti contrattuali nei confronti del Comune di Torino le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni Sindacali Territoriali, così come individuati dall'art. 10 CCNL/Apr. 99.

b) Le R.S.U. trattano attraverso gli organismi da loro designati, che possono essere affiancati da loro componenti. L'Amministrazione non riconoscerà i soggetti costituiti informalmente fra le R.S.U., senza esplicita richiesta degli organismi a ciò deputati.

c) Per specifiche problematiche e/o vertenze di settore la delegazione trattante, nel suo insieme, potrà di volta in volta delegare i rispettivi componenti definendone il limite del mandato.

d) La delegazione trattante di parte pubblica, nei limiti di cui ha delega da parte della Giunta, rappresenta a pieno titolo l'Amministrazione, impegnandola nell'applicazione degli accordi anche se differiti nel tempo.

Art. 4 Modalità di effettuazione degli scioperi

a) Le Organizzazioni Sindacali e l'organismo designato dalle R.S.U., che indicono azioni di sciopero, ne daranno comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca/sospensione/differimento di uno sciopero indetto in precedenza, le OO.SS. e l'Esecutivo devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

b) Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Amministrazione attraverso tutti i mezzi opportuni darà comunicazione all'utenza stessa su durata e modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione sarà effettuata dall'Amministrazione in caso di revoca/sospensione/differimento dello sciopero.

c) Non possono essere indetti scioperi:
1. di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno;
2. in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra;
3. articolati per servizi e/o reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

d) Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

  • dal 10 al 20 agosto;
  • dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  • cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
  • tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
  • il giorno di pagamento di stipendi e pensioni limitatamente agli uffici preposti;
  • nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali, Circoscrizionali e Referendarie nazionali e locali.

    Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

    e) Non possono essere proclamati scioperi prima che sulla materia a contendere vi sia stata una esplicita e verbalizzata rottura tra le delegazioni trattanti e prima di 10 giorni dalla richiesta di incontro.

    f) Non possono essere proclamati scioperi a scacchiera.

    Art. 5 Assemblee

    Ogni dipendente, anche se con prestazione oraria part-time, ha diritto a 12 ore retribuite annue pro capite (art. 8 D.P.R. 333/90) di assemblea. Tale monte ore è usufruibile per la partecipazione ad assemblee promosse dalle R.S.U. e/o dalle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL nazionale.

    Le assemblee dovranno essere comunicate al Servizio Centrale Risorse Umane, per la relativa autorizzazione concordandone la località, almeno 5 giorni consecutivi prima della data indicata, per il settore educativo scolastico, permane l'accordo previgente.

    I servizi di appartenenza di ogni dipendente dovranno aver cura di registrare accuratamente le ore utilizzate.

    Nei Servizi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, le assemblee potranno essere effettuate all'inizio e alla fine dei turni. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

    Resta valido per quanto riguarda il rispetto dei servizi minimi essenziali, in presenza di assemblea, quanto previsto dagli accordi relativamente al corpo di Polizia Municipale ed ai Servizi Educativi Scolastici o quanto sarà concertato con le organizzazioni sindacali e le R.S.U.

    Le assemblee sono convocate dall'organismo designato dall'R.S.U. e dalle Organizzazioni Sindacali in modo congiunto o disgiunto (secondo i criteri previsti dal vigente regolamento R.S.U.).

    L'Amministrazione è impegnata a collaborare con le OO.SS. nei limiti del possibile per la logistica delle assemblee e, in casi particolari dandone adeguata comunicazione per agevolare la partecipazione degli interessati.

    Art. 6 Contrattazione

    Sono oggetto di contrattazione le materie previste dall'art. 4 del CCNL, in particolare:

    a) criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie ai fini della produttività, ordinamento professionale, posizioni organizzative, indennità, straordinario, ecc. (art 15 e art.17 CCNL/Apr. 99);

    b) criteri generali del sistema di incentivazione del personale (produttività);

    c) programmi annuali e pluriennali relativi alla formazione professionale, riqualificazione del personale;

    d) linee di indirizzo e criteri per migliorare l'ambiente di lavoro in applicazione della L. 626/94, della L. 104/92 e delle norme vigenti;

    e) qualità del lavoro, professionalità dei dipendenti in conseguenza d'innovazioni tecnologiche o riassetti organizzativi;

    f) pari opportunità;

    g) modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro (35 ore);

    h) criteri per le politiche dell'orario di lavoro;

    i) disciplina del part-time;

    j) risorse, criteri, modalità relative all'applicazione delle progressioni economiche all'interno di ogni categoria e per le progressioni verticali;

    k) organizzazione del lavoro e esternalizzazioni;

    l) servizi sociali riferiti ai dipendenti;

    m) mensa.

    Gli incontri relativi alla contrattazione si svolgono preferibilmente fuori orario di lavoro.

    Art. 7 Informazione

    L'informazione si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di autonomia delle parti sulle materie previste dall'art. 7 del CCNL/Apr. '99 e su quanto previsto dal presente CCIA In particolare viene data informazione preventiva ai soggetti di cui all'art. 10 del CCNL/Ap.99 da parte dell'Amministrazione, tra l'altro sulle seguenti materie:
    a) dotazioni organiche;
    b) regolamento del personale;
    c) organizzazione del lavoro e orari;
    d) obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci preventivi e consuntivi per la parte relativa alla gestione del personale;
    e) iniziative per l'innovazione tecnologica degli uffici;
    f) eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione;
    Sulle materie di cui al presente articolo i soggetti riceventi l'informazione possono, entro 15 giorni dal ricevimento, attivare le procedure per la concertazione e/o la contrattazione, secondo quanto previsto dal CCNL/Apr.'99 e dal presente contratto.
    L'informazione è di regola fornita con la forma scritta e in tempo utile così come previsto dall'art. 3 punto 3d del CCNL 5/7/95. In merito all'informazione ricevuta, i soggetti sindacali possono chiedere all'Amministrazione il riesame motivato della stessa o la concertazione qualora la materia inerente all'informazione sia tra quelle previste dal successivo articolo.
    Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti non viene utilizzato nel caso di incontri convocati dall'Amministrazione per informazione.

    Art. 8 Concertazione

    I soggetti sindacali di cui all'art. 10 del CCNL possono attivare, con richiesta scritta, la concertazione sulle seguenti materie e su quanto previsto dall'art. 8 del CCNL/Mar.'99:
    a) dotazione organica;
    b) articolazione dell'orario di servizio;
    c) regolamento del personale;
    d) calendario delle attività scolastiche e degli asili nido;
    e) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o per disposizioni legislative comportanti il trasferimento di funzioni e personale;
    f) andamento processi occupazionali;
    g) criteri per la mobilità interna ed esterna;
    h) criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
    i) risorse, modalità, criteri relativi all'individuazione delle posizioni organizzative, criteri di accesso, revoca e conferimento della retribuzione di risultato;
    j) individuazione criteri e modalità in merito alla metodologia ed ai sistemi di valutazione del personale;
    k) regolamento assunzioni e modalità concorsuali;

    La concertazione inizia entro il 4° giorno dalla data di ricevimento della richiesta e si conclude entro 30 giorni;

    Su richiesta di una delle parti, la concertazione può essere prorogata di ulteriori 30 giorni.

    Art. 9 Relazioni sindacali - Modalità

    Ai soggetti sindacali di cui all'art. 10 del CCNL/Ap.99, sottoscrittori del presente contratto vengono assicurati, spazi e strumenti di informazione fatte sempre salve la titolarità alla rappresentanza, su tutte le materie disciplinate dal presente contratto.
    L'Amministrazione convoca le delegazioni entro 15 gg. ogni qualvolta le stesse ne facciano motivata richiesta. I firmatari del presente contratto possono differire tale termine di non più di 15 giorni, dandone motivata comunicazione. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno sugli argomenti da trattare.
    Qualora gli argomenti all'ordine del giorno non vengano esaustivamente affrontati sono rinviati a successivo incontro per il quale si conviene la data.
    Le parti si impegnano ad attenersi alla disciplina di cui all'art. 11 CCNL/Apr. '99 che recita "Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti".
    I rappresentanti dei lavoratori nel Comitato Pari Opportunità, nelle funzioni di sicurezza, nella commissione mensa, nei collegi arbitrali, ove previsti, sono eletti dai lavoratori e durano in carica 3 anni.
    L'Amministrazione provvede a convocare gli incontri per le trattative con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
    In caso di richiesta di convocazione da parte delle OO.SS. e della R.S.U. sulle materie di cui all'artt.6 e 8 del CCIA,
    l'Amministrazione si impegna a sospendere la decisione in merito all'oggetto della richiesta provvedendo per questa al confronto con le OO.SS. e la R.S.U.
    Per permettere una reale partecipazione di tutti i componenti al miglioramento della qualità del lavoro e all'organizzazione degli uffici, sono previste le seguenti iniziative:

  • conferenze di servizio (possono essere richieste anche dai lavoratori);
  • raccolta ed analisi delle proposte di modificazione dell'organizzazione del lavoro e delle procedure predisposte dai singoli dipendenti o da gruppi di lavoro: tali proposte dovranno essere inviate ai dirigenti/direttori competenti e dovranno essere fornite dai responsabili interessati adeguate risposte di merito e trasmesse per conoscenza alla direzione.

    TITOLO III Trattamento Economico

    Art. 10 Trattamento Tabellare - Precisazioni

    Visto l'art. 13 del CCNL/Mar '99 (che definisce quale trattamento tabellare la posizione economiche fra A1, B1, B3, C1, D1, D3), l'indennità integrativa speciale e la base annua per la definizione delle tariffe per il compenso per lavoro straordinario sono rapportate ai suindicati valori tabellari A1, B1, C1, D1, nonché ai valori tabellari B3 e D3 (esclusivamente per il personale della ex 5° q.f. e della ex 8° q.f.) e per il personale che transita in B3 e D3 in esito a procedura concorsuale pubblica o a progressione verticale.
    Pertanto il personale che accede per progressione orizzontale nelle posizioni B3 e D3 conserva il tabellare iniziale della posizione economica B1 e D1.

    Art. 11Lavoro Straordinario

    a) A decorrere dal 31.12.1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore pro capite. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

    b) Il limite può essere superato solo per disponibilità derivanti da leggi o per fronteggiare eventi eccezionali (con risorse aggiuntive) c) Il limite può essere superato per particolari attività rivolte alla sicurezza degli Amministratori, o di supporto al Consiglio e agli Amministratori.

    d) Dal 1.1.2000 le risorse disponibili per lo straordinario non possono essere superiori a quelle già destinate nell'anno 1999, detratte quelle destinate al personale della ex VII° ed VIII° q.f. cui viene attribuita l'indennità di posizione organizzativa, definite in un importo pari a L. 556.096.000.

    e) Le parti si incontrano, almeno quattro volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi nonché per valutare singole e motivate eccezioni. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

    f) E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

    Art. 12 Finanziamenti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (articoli 4, 14, 15, CCNL/Apr. '99 e articoli 14 e 16 CCNL/Mar '99).

    Le risorse di cui all'art. 15 del CCNL sono quantificate annualmente per gli anni 1999 e 2000 utilizzando così come di seguito specificato:
    Comma   1999 2000
    1.a fondi art.31, comma 2 lett.b):
    Indenn. Reperib., turno, rischio, disagio e maneggio valori
    11.678.830.000 11.678.830.000
      fondi art.31, comma 2 lett.c):
    Fondo per particolari posizioni di lavoro ex. Art.36
    1.080.474.000 1.080.474.000
      fondi art.31, comma 2 lett.d):
    Fondo per la qualità delle prestazioni Individuali ex art. 34
    2.701.187.000 2.701.187.000
      fondi art.31, comma 2 lett.e):
    Fondo per la produttività collettiva
    19.883.883.000 19.883.883.000
      fondi art.31, comma 2 lett.d):
    Fondo per la qualità delle prestazioni Individuali ex art. 34
    2.701.187.000 2.701.187.000
      fondi art.2 = integrazione art. 31:
    Comma 2 = 0,25% Monte Salari 95
    Comma 3 = 0,1% Monte salari 95
    1.155.723.000
    462.289.000
    1.155.723.000
    462.289.000
      fondi art.1, comma 57 e seguenti legge 662/96:
    Economie conseguenti richieste part-time anno 1997
    148.811.000 148.811.000
      quota parte risorse art.31, comma 2 lett.a) destinate alle prestazioni straordinarie delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative, così determinato:
    L. 967.920.602 (straord. 7^ q.f.) + L. 700.362.983 (straord. 8^ q.f.) = 1.668.283.258 : 3 = L. 556.094.528
    0 556.096.000
    1.b fondi art.32 comma 1:
    Risorse aggiuntive = 0,7% Monte salari 93
    3.781.661.000 3.781.661.000
      fondi art.3 comma 1= integrazione art. 32:
    Risorse aggiuntive = 0,65% Monte salari 95
    3.004.879.000 3.004.879.000
    1.c risparmi di gestione trattamento accessorio 1998: 0 -
    1.d art.43 legge 449/1997 (finanziaria):
    Contratti di sponsorizzazione
    0 -
    1.e fondi art.1, comma 57 e seguenti legge 662/96:
    Economie part-time anno 1998
    253.507.000 253.507.000
    1.f art.2 comma 3 D.Lvo 29/93:
    Risparmi conseguenti ad eventuali reinquadramenti difformi da norme contrattuali
    0 -
    1.g risorse destinate al LED per l'anno 1998 3.877.718.000 3.877.718.000
    1.h risorse destinate all'art.37 c.4 C.C.N.L. 6.7.95:
    Indennità 8^ qualifica funzionale
    - 607.500.000
    1.i riguarda esclusivamente il personale delle Regioni - -
    1.j 0,52% monte salari anno 97 (a partire dal 31.12.99) - 2.577.712.000
    1.k Risorse previste da disposizioni di legge per :Merloni - 1.533.172.000
    1.l risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale trasferito ad enti del comparto in esito a processi di decentramento e delega delle funzioni: - -
    1.m Eventuali risparmi straordinario (Art.14 C.C.N.L. 1.4.99):
    3% delle risorse destinate allo straordinario dell'anno 99
    - 319.356.000
    1.n riguarda il personale delle Camere di Commercio 0 -
    2 dal 1.4.99 eventuale 1,2% monte salari 97 - 5.948.566.000
    3 il c.1 lett.b) e c) e il c. 2 non trovano applicazione in caso di dissesto dell'Ente - -
    4 gli importi previsti dal c.1 lett. b) e c) [risorse aggiuntive e risparmi di gestione] e dal [1,2% monte salari 97] devono essere preventivamente approvati dal Nucleo di Valutazione che ne accerta le disponibilità di bilancio - -
    5 in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione […] ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio […] o che comunque comportino un incremento delle dotazioni organiche, gli Enti valutano l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività - -
    - TOTALE PARZIALE 48.585.058.000 59.571.364.000

    Nota ai punti:

    1kCifra variabile in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge, viene finanziata tramite mutuo
    2 In fase di chiusura dell'esercizio finanziario '99 parte delle eventuali economie risultanti sulle spese del personale verranno utilizzate ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL/Apr. 99.

    NOTA: Ai fini incentivanti, gli avvocati in cat. D sono trattati in analogia agli avvocati con qualifica dirigenziale e remunerati con risorse ulteriori, con riferimento allo stipendio minimo dei dirigenti (valutando le indennità di posizioni al valore minimo del C.C.N.L. area dirigenza) proporzionato all'orario, in caso di part-time.

    Art. 13 Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (articoli 4, 8, 17, 18, 19, 20 CCNL e articoli 5, 8, 11, 14 e 16 CCNL classificazione).

    Le risorse complessivamente definite per il 1999 in £. 48.585.058.000 vengono suddivise e utilizzate così come di seguito specificato.
    Dal preindicato importo di Lire 48.585.058.000 sono da detrarre gli importi destinati all'erogazione:
    a) delle indennità di reperibilità, turno, rischio, maneggio valori e disagio (comprensivo di una quota pari a circa L. 3.000.000.000 da accantonare come da accordi precedenti con le OO.SS.);
    b) al pagamento del Livello Economico Differenziato per gli anni 1998 e 1999;
    c) al pagamento delle indennità indicate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale collocato nella categoria D ed in parte, nelle categorie C e B3 (ex 5° q.f.) secondo i criteri di erogazione previgenti nelle more della definizione e conseguente sottoscrizione del presente contratto.
    d) con il residuo, che si ritiene di stimare in un importo pari a circa L. 27.000.000.000, al compenso per gli effettivi e significativi miglioramenti realizzati nei livelli di efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi per l'anno 1999.
    e) le parti convengono sull'opportunità di attivare uno spostamento graduale dei criteri di assegnazione della produttività, da quelli previgenti a nuovi criteri, coerenti col dispositivo contrattuale, da attivare a livello divisionale.

    A questo fine si stabilisce quanto segue:

    1) Si distribuisce quale produttività per l'esercizio 1999 l'importo di £ 20 miliardi con i medesimi criteri adottati per l'esercizio 1998;
    2) La quota residuante da quanto previsto al precedente punto verrà erogata, entro il 2000, secondo i criteri di cui al progetto sperimentale infra illustrato. Per l'anno 1999 si adotteranno transitoriamente i fattori di cui ai punti a), b) e d), considerando i dirigenti di settore in luogo delle posizioni organizzative e la coincidenza fra gruppo di lavoro e settore. Per l'anno 2000 ai fini dell'istituto della produttività si darà applicazione integrale dei fattori. La liquidazione della stessa avverrà nell'anno 2001.
    3) Le economie di spesa che risulteranno dall'applicazione dell'accordo di cui al punto a), (complessivi 12 miliardi per gli anni 96, 97, 98, 99) già destinati al salario accessorio, saranno conservati a residui per incrementare il fondo incentivante la produttività ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2000.
    4) Relativamente alla produttività da erogarsi per l'anno 2000 la quota da destinare al progetto sperimentale che conterrà tutti e quattro i fattori sarà decisa dalle parti entro il 30 giugno 2000.

    Progetto sperimentale

    Produttività di gruppo e di merito individuale
    Ciascuna Posizione Organizzativa organizza tutti i lavoratori nell'ambito della sua competenza di concerto con la dirigenza in uno o più gruppi di lavoro, nell'ambito dei piani di attività finalizzati a significativi miglioramenti della produttività e dei servizi. Le metodologie adottate per la valutazione della partecipazione dei gruppi e dei singoli all'attuazione dei piani di lavoro e per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi si baseranno sui criteri in seguito specificati.
    La valutazione del raggiungimento degli obiettivi può avvenire secondo i seguenti fattori:

    a) Capacita di soluzione dei problemi - capacità del gruppo di identificare i problemi che sorgono nell'ambito dell'attività e di assumere iniziative volte a risolverli, nell'ambito del proprio profilo professionale;

    b) Capacità professionale - capacità del dipendente di agire autonomamente nell'ambito della professionalità richiesta dalla funzione svolta;

    c) Integrazione - capacità del gruppo di lavorare all'interno del progetto, collaborando sia con i componenti della propria unità operativa sia con i colleghi delle aree connesse;

    d) Gestione del tempo lavoro - capacità di ottimizzare il tempo lavoro al fine di rispettare le scadenze temporali assegnate e di proporre modalità innovative volte a migliorare i tempi.
    All'uopo la Posizione Organizzativa nell'ambito della sua competenza provvede alla compilazione di una scheda informatica di seguito schematicamente illustrata:

    Divisione o Servizio Centrale
    Settore_____________________
    Gruppo
    n._________________________
    Gognome Nome
    n. caratteristico nato il
    Profilo Professionale -
    Categoria -
    Valutazione Da 1 a 100
    Capacità di soluzione dei problemi a)
    Capacità Professionali b)
    Integrazione c)
    Gestione d)
    Valutazione media individuale (Vmi)
    a+b+c+d
    4
    Punteggio Iindividuale -

    Valutazione media di gruppo

    Vmg=Vmi/1 + Vmi/2 + .......
    n

    n = numero dipendenti del gruppo
    Alla valutazione media del gruppo viene assegnato un punteggio pari a 100 (P).
    Ogni unità operativa di scostamento del valore medio individuale, dal valore medio di gruppo vale +/- 2,5 punti;

    Punteggio individuale (Pi);

    Pi = 100 +(Vmi - Vmgr) x 2,5
    Produttività individuale

     
    Monte
    Pri= -------------
     
    n
     
    E Pi (f,a)
     
    1

    n = è il numero di tutti i dipendenti di tutti i gruppi di ogni divisione e Servizio Centrale;

    f = è un parametro che tiene conto delle collocazioni nelle diverse posizioni economiche delle singole fasce di categoria
    ( A1, A2, ...... .B1, B2, B3, ......);

    a = è un parametro che tiene conto delle assenze da servizio effettivo e dei provvedimenti disciplinari secondo i previgenti criteri.
    La scheda viene compilata dalla Posizione Organizzativa e approvata dal dirigente competente.

    Al dipendente con scostamento negativo tra il valore medio individuale e il valore medio di gruppo superiore a 30, viene automaticamente assegnato un punteggio individuale pari a zero.

    Le schede sono accessibili ai diretti interessati.

    Art. 14 Salario Accessorio

    Le parti concordano di destinare al disagio la somma di L. 4.594.700.000.
    Esse considerano che tale somma dovrà essere destinata alle figure professionali di cui alla proposta delle RSU dell'ottobre 99, relativo agli anni 1996, 1997, 1998, 1999, con l'aggiunta di quelle contemplate nella proposta aziendale allegata.

    (art. 17, comma 2 punto D - CCNL/Apr.'99)
    L'indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo sono erogate secondo la disciplina vigente nonché dagli accordi sottoscritti con le OO.SS. Le modalità applicative sono specificatamente indicate nell'allegato " …. " che forma parte integrante del presente contratto.

    (art. 17, comma 2 punto lettera e - CCNL/Apr.'99)
    Le parti concordano di individuare, nell'ambito dei profili professionali esistenti, alcune figure che svolgono la loro attività in condizioni particolarmente disagiate. Detti profili nonché i criteri e le modalità di erogazione dell'indennità sono di seguito indicati e disciplinati:

    TR>
    Figure professionali Costi stimati
    Educatori socio-assistenziali servizi residenziali L. 95.000.000
    Educatori socio-assistenziali dei CST e CAD e territoriali L. 240.000.000
    Insegnanti addetti all'handicap L. 600.000.000
    Personale addetto al pubblico o con utenza particolare L. 816.200.000
    Personale con orario disagiato (biblioteche decentrate,
    musei con orari disagiati, stenotipiste ….)
    L 184.000.000
    Esecutori socio-assistenziali L. 1.900.000.000
    Cimiteri L. 204.000.000
    Squadra servizi e personale addetto ai posteggi L. 95.000.000
    Giardinieri e esecutori suolo pubblico residuale L. 95.000.000
    Personale addetto ai bagni pubblici L. 42.500.000
    Personale addetto alle piscine L. 51.000.000
    Operatori / esecutori servizi educativi addetti all'handicap L. 72.000.000
    Ausiliari del Traffico L 200.000.000
    Totale L 4.594.700.000
    Importo attualmente corrisposto L 439.101.000
    Maggior costo presunto L 4.155.599.000

    La presente tabella e le conseguenti formule conservano validità salvo proposte alternative unitarie che dovranno pervenire entro il 30 giugno 2000 e che formeranno oggetto di confronto entro il 31 luglio 2000.

    EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI per servizi residenziali

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Decorrenza:
    dal 1° anno di presenza nel profilo Lire 500.000 annue;
    dal 2° anno di presenza nel profilo Lire 1.000.000 annue;
    dal 3° anno di presenza nel profilo Lire 1.500.000 annue.
    Vengono previsti successivi incrementi annui di Lire 100.000 fino al raggiungimento dell'importo di Lire 2.300.000 annue.
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    EDUCATORI SOCIO-ASSISTENZIALI dei CST e CDA e Territoriali

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni ed esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza dal 1° anno di presenza nel profilo
  • A partire da L. 500.000 e con successivi scatti annuali di L. 100.000 fino ad un massimo di L. 1.200.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    INSEGNANTI ADDETTI ALL'HANDICAP

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni ed esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza e proporzionalmente alla prestazione oraria nella giornata.
  • Decorrenza dal 1° anno di presenza nel profilo
  • A partire da L. 500.000 e con successivi scatti annuali di L. 100.000 fino ad un massimo di L. 1.200.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    PERSONALE ADDETTO AL PUBBLICO O CON UTENZA PARTICOLARE

    Criteri:

  • da definire in concertazione l'individuazione e le caratteristiche del personale che opera in particolari condizioni
  • Svolgimento della mansione per almeno il 40% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni ed esclusioni
  • Decorrenza dal 1° anno di presenza nel profilo
  • valore di partenza L. 4.000 giornaliere con incremento di Lire 750 all'anno, fino al raggiungimento dell'importo di Lire 7. 000 giornaliere
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    PERSONALE CON ORARIO DISAGIATO
    Biblioteche decentrate, stenotipiste

    Criteri:

  • da definire in concertazione l'individuazione e le caratteristiche del personale che opera in particolari condizioni
  • Attività di front-office
  • Svolgimento della mansione per almeno il 40% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni ed esclusioni
  • Decorrenza dal 1° anno di presenza nel profilo
  • valore di partenza L. 4.000 giornaliere con incremento di Lire 750 all'anno, fino al raggiungimento dell'importo di Lire 7. 000 giornaliere
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    ESECUTORI SOCIO-ASSISTENZIALI: ADEST

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 1.200.000 e con successivi scatti annuali di 100.000, fino a un massimo di L. 2.300.000
  • Detta somma sarà distribuita:
    a) il 100% al personale che svolge l'attività con non - autosufficienti;
    b) il 75% al personale collaboratrici familiari e che svolge l'attività con autosufficienti;
    c) il 50% al personale addetto ai CST, ai CAD e territoriali
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    PERSONALE TECNICO ADDETTO AI CIMITERI

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 1.200.000 e con successivi scatti annuale di 100.000, fino a un massimo di L. 2.300.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    SQUADRA SERVIZI

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 1.000.000 e con successivi scatti annuali di 100.000, fino a un massimo di L. 1.900.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    GIARDINIERI (con funzione di sbrancatore o che usano fitofarmaci) e
    ESECUTORI SUOLO PUBBLICO (figure residuale che operano direttamente)

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 1.000.000 e con successivi scatti annuali di 100.000, fino a un massimo di L. 1.900.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    PERSONALE ADDETTO AI BAGNI PUBBLICI

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 800.000 e con successivi scatti annuali di 100.000, fino a un massimo di L. 1.700.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    PERSONALE ADDETTO ALLE PISCINE (che utilizza prodotti chimici)

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 800.000 e con successivi scatti annuali di 100.000, fino a un massimo di L. 1.700.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    OPERATORI/ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI ADDETTI ALL'HANDICAP

    Criteri:

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Svolgimento della mansione per almeno 80% delle giornate lavorative annue
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Personale addetto alla ristorazione che ha effettuato il corso HCCP
  • Riconoscimento del disagio per ogni giornata di effettiva presenza
  • Decorrenza: dal 1° anno di presenza nel profilo a partire da L. 600.000 e con successivi scatti annuali di 100.000, fino a un massimo di L. 1.200.000
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    AUSILIARI DEL TRAFFICO

    Criteri

  • Effettivo svolgimento della mansione
  • Idoneità al servizio senza limitazioni o esclusioni
  • Riconoscimento del disagio per ogni ora di effettiva presenza sul territorio
  • Importo pari a L. 1500 orarie
  • Pagamento in un'unica soluzione annuale, entro aprile dell'anno successivo

    Il disagio compete al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale qualora l'articolazione oraria prescelta copra la percentuale oraria giornaliera di prestazione da svolgere in condizioni disagiate prescritta dai precitati criteri.

    Le parti prendono atto che l'Amministrazione si riserva di verificare, in ambito Divisionale/Servizio Centrale, il numero dei dipendenti correlato alle figure professionali cui attribuire l'indennità di cui al presente articolo.

    Art. 15 Risorse aggiuntive (Art. 16 CCNL/Apr.'99)

    In conformità a quanto disposto dall'art. 16 CCNL/Apr.'99 le OO.SS. prendono atto che l'Amministrazione proporrà uno stanziamento destinato alla contrattazione decentrata integrativa, per l'anno 2000, per un importo massimo pari a L. 4,5 miliardi (al netto degli oneri), destinate per una parte a posizioni organizzative, area di vigilanza, al personale dell'area educativa addetto al servizio di ristorazione e altre situazioni problematiche all'interno dell'Ente.
    Art. 16 Indennità per specifiche responsabilità ( art. 17, comma 2 lett. f)

    Visto l'articolo 17, comma 2, lettera f) che recita, tra l'altro, "sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL 6.7.95 ."
    Per l'anno 1999 restano pertanto confermati i criteri di erogazione di cui alla circolare n. 2858 del 30.3.1999.
    A partire dal 1° gennaio 2000 le parti concordano un compenso, per l'esercizio di attività che comportano particolari responsabilità, alle figure professionali di seguito elencate e secondo gli importi di fianco indicati. Si concorda altresì che detta indennità potrà essere estesa a figure professionali di Cat. C qualora sussistano le condizioni previste dalla circolare di cui sopra.

    Q.F. n. Dip.ti Importo Annuo Totale Stimato Note
    ex 8° q.f. senza posizione 8 300 2.000.000 600.000.000 Obbligo contrattuale
    ex 7° q.f. senza posizione 7 918 1.200.000 1.101.606.000 Obbligo contrattuale
    Educatori Asili Nido 6 588 1.000.000 588.000.000 in alternativa ad eventuali code contrattuali
    Econome 6 150 800.000 120.000.000 Erogato attualmente
    Istruttori Impianti Sportivi 6 36 800.000 28.800.000 Erogato attualmente
    Collaboratori Impianti Sportivi 5 38 800.000 30.400.000 Erogato attualmente
    Collaboratori Tecnici (già capi squadra) 5 100 800.000 80.000.000 Erogato attualmente
    Finanziamento indennità 8° q.f. ex art. 34 DPR 268/87 8 401 1.500.000 601.500.000 Erogato attualmente
    COSTO PRESUNTO 3.150.300.000

    TITOLO IV Ordinamento Professionale

    Art. 17 Progressione orizzontale (Art. 5 CCNL/Mar.'99)

    Le parti concordano di realizzare una progressione economica per profilo professionale all'interno di ciascuna categoria nell'arco temporale 1.1.2000 - 1.1.2001 che consenta:

  • un passaggio all'interno della categoria per tutti i dipendenti in possesso dei requisiti sotto indicati;
  • l'opportunità di un secondo passaggio per il 50% dei dipendenti di categoria A, B, C e D che hanno effettuato il 1° passaggio, con l'esclusione dal computo per la quantificazione dei secondi passaggi in categoria D dei dipendenti con l'incarico di posizione organizzativa;
  • le posizioni organizzative effettuano, per definizione, il 2° passaggio, con l'esclusione dei dipendenti già collocati in D2 in fase di prima applicazione, che possono effettuare un solo passaggio ai sensi dell'art. 12, comma 3, del CCNL/Mar.'99. Il passaggio del 50% dei dipendenti della categoria D avviene al netto del numero dei titolari delle Posizioni Organizzative;
  • in assenza del requisito per l'accesso al 1° passaggio, i titolari di Posizioni Organizzative, effettuano un solo passaggio al 1 aprile 2000.
    La progressione economica è disciplinata secondo i criteri e le modalità di seguito indicate.

    1) Requisiti di accesso per il primo passaggio

    a) 4 anni di servizio maturati al giorno precedente alla decorrenza della progressione orizzontale. Concorrono alla definizione del requisito:

  • i servizi di ruolo, anche non continuativi, prestati nell'Ente o in Enti di comparto;
  • i servizi prestati nell'Ente, a tempo determinato, fino ad un massimo di 2 anni, (per incarichi di durata continuativa superiori a sei mesi .
    b) non aver ricevuto sanzioni disciplinari superiori alla sospensione di un giorno nel biennio precedente alle rispettive decorrenze dei primi passaggi;
    c) non aver superato 180 giorni medi all'anno di assenza dal servizio nel biennio precedente;
    Ai fini del conteggio non sono considerate assenze dal servizio:
  • l'aspettativa obbligatoria e facoltativa per maternità (legge 1204/1971);
  • i permessi di cui alla Legge 104/92;
  • l'infortunio;
  • le assenze per malattia conseguente a gravi patologie.

    2) Requisiti di accesso al 2° passaggio

    a) fatti salvi i criteri di cui al punto 1) potranno accedere al 2° passaggio i dipendenti che alla data della precedente decorrenza, risultino aver prestato nell'ambito dell'anzianità di servizio almeno 2 anni di ruolo, presso questa Civica Amministrazione e Enti disciolti;
    b) sono esclusi dal 2° passaggio i dipendenti che siano stati assunti in categoria superiore in esito a procedura concorsuale interna di cui all'accordo del 30 ottobre 1997:
    della ex 3^q.f. alla 4^q.f.;
    della ex 4^q.f. alla 6^q.f.;
    della ex 6^q.f. alla 7^q.f.;
    nonché il personale ascritto alla ex 2^q.f. collocato in Cat. A1 ai sensi dell'art. 7, punto 3°, del CCNL/Mar.99.

    3) Criteri di accesso per il 2° passaggio

    Il sistema proposto si basa sui "crediti di professionalità", ossia punteggi per un massimo di 100 che ogni dipendente potrà acquisire nelle seguenti aree:

  • esperienza acquisita (anzianità nel profilo professionale rivestito);
  • formazione;
  • valutazione delle prestazioni.
    Per ogni categoria professionale verrà attribuito un diverso peso a ciascuna delle aree sopra descritte. Ogni dipendente avrà una scheda riassuntiva ed un proprio punteggio che consentirà di stilare una graduatoria.
    Il raggiungimento della soglia di 80 crediti consentirà il passaggio di merito alla posizione immediatamente successiva, nei limiti dei posti disponibili.
    Si stabiliscono, per l'assegnazione, le seguenti regole:
  • i dipendenti in categoria D a cui sia stata riconosciuta la "posizione organizzativa" concorrono come gli altri dipendenti con pari qualifica ai meccanismi di progressione orizzontale;
  • la definizione dei meccanismi non implica l'adozione di criteri di rotazione;
  • i meccanismi previsti troveranno applicazione a partire dalla data indicata al successivo punto 4);
  • per la tutela del lavoratore, la prestazione viene valutata dalla "posizione organizzativa", nell'ambito delle sue competenze, per le categorie A, B, C, e dal Dirigente responsabile per la categoria D mediante redazione di apposita scheda. La stessa viene data in visione al dipendente che la sottoscrive per presa visione. In caso di contestazione le suddette valutazioni verranno sottoposte ad un giudizio definitivo del:
    - Direttore responsabile per le categorie A, B e C;
    - Direttore Generale per la categoria D.
  • non potranno esservi ulteriori passaggi oltre al primo e al secondo nel periodo coperto dal presente contratto;
  • esperite le procedure selettive relative al 2° passaggio e redatte le conseguenti liste, qualora il numero dei dipendenti che abbiano conseguito il punteggio di 80 crediti sia inferiore al previsto 50% dei dipendenti che hanno effettuato il primo passaggio, al fine di individuare ulteriori aventi titolo, si procederà nella lista fino al raggiungimento della soglia dei 60 crediti.
    Nel caso si verificasse che anche a seguito di tale scorrimento la succitata percentuale non venga ancora raggiunta, si procederà, esclusivamente in sede di prima applicazione, ad incrementare il punteggio della formazione fino ad un massimo di 10 punti.
    I dipendenti che in esito a tali incrementi raggiungono la soglia di 60 crediti rientrano fra gli aventi titolo a partecipare al 2° passaggio.

    4) Decorrenze

    Raggruppamenti 1° Passaggio 2° Passaggio
    I 1° Gennaio 2000 1° Aprile 2000
    II 1° Aprile 2000 1° Agosto 2000
    III 1° Agosto 2000 1° Dicembre 2000

    - dipendenti che non abbiano il LED e che non abbiano superato concorsi dal 1° luglio 1997

    II - dipendenti che abbiano il LED in godimento, agli stessi attribuito dal 1.10.90 al 1.1.98

    III - il restante personale, fatti sempre salvi i requisiti di accesso.

    Sono esclusi dal 2° passaggio le categorie dei dipendenti di cui al punto 2, lettera b).

    5) Valutazione dei crediti del 2° passaggio

    La valutazione dei crediti di professionalità per il 2° passaggio avverrà per tutti i dipendenti, ad eccezione dei titolari delle Posizioni Organizzative che accedono alle date prefissate al 2° passaggio, così come previsto al primo capoverso del presente articolo, al 30 novembre 2000.

    DISCIPLINA DEL 2° PASSAGGIO

    CRITERI

     

  • CATEGORIE A e B
    Esperienza acquisita. E' l'anzianità nella qualifica funzionale espressa in mesi (valore che non deve includere l'aspettativa e che, per i part- time, viene ridotto in proporzione).
    In prima applicazione verrà presa in considerazione l'esperienza acquisita nella qualifica professionale di provenienza secondo le tabelle di seguito riportate (il punteggio da attribuire per periodi di servizio pregressi in qualifica funzionale inferiore, viene ridotto del 50%), tale punteggio viene azzerato ad ogni passaggio, salvo per il conteggio relativo al passaggio di merito di cui sopra.

    Formazione. Consentiranno l'acquisizione di crediti formativi:

  • i corsi di formazione di interesse per l'Amministrazione, della durata superiore a cinque giornate, sia interni che esterni all'Amministrazione;
  • i corsi di formazione frequentati all'interno dell'Ente, anche inferiori alle cinque giornate, purché si siano conclusi con un esame;
  • i corsi frequentati successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, solo in quanto abbiano comportato il superamento di un apposito esame.
  • fino all'accordo sulla formazione professionale che le parti sono impegnate a stipulare entro il 1° Luglio 2000, fissando aree di destinazione ed entità della spesa, i punteggi relativi alla formazione sono ridotti al 50%.

    Valutazione della prestazione. E' la valutazione annuale espressa dal Dirigente, eventualmente su proposta della Posizione Organizzativa, controfirmata dal Direttore secondo una scheda sintetica analoga alla seguente, che tenga conto dell'arricchimento professionale del dipendente acquisito con l'esercizio di attività predefinite che possono essere individuate in:

  • partecipazione alle attività dei progetti qualità e a progetti interdivisionali identificati dall'Amministrazione
  • espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 (SSPP, Addetti alla Sicurezza);
    ü
  • esercizio delle conoscenze informatiche;
  • qualità delle prestazioni nell'esercizio delle mansioni affidate;
  • disponibilità alla mobilità interna;
  • attiva partecipazione alle esigenze di flessibilità del Servizio nel rispetto del principio di equivalenza professionale delle mansioni ascrivibili alla medesima categoria.

    VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
    Categoria A e B
    FATTORI PUNTI
    Capacità Tecnico Professionale -
    Collaborazione ed Integrazione -
    Rapporto con l'Utenza -
    Rendimento ed affidabilità -
    arricchimento Professionale -
    Totale -

    La P.O.
    Il Dirigente
    Il Direttore
    -----------------------------
    -----------------------------
    -----------------------------
    Il Dipendente per presa visione
    -----------------------------------------


    TABELLA RIASSUNTIVA CATEGORIE A - B

    MISURA PESO TOTALE
    DA O A 48 MESI 0
    ESPERIENZA ACQUISITA da 49 A 148 MESI 0,60 Max 77 punti
    DA 149 A 248 0,17
    FORMAZIONE N° corsi 0,50 Max 2 punti
    VALUTAZIONE PRESTAZIONE Punteggio da 0 a 21 1 Max 21 punti

    TOTALE MAX 100 CREDITI


    CATEGORIA C

    Esperienza acquisita. E' l'anzianità nella qualifica funzionale espressa in mesi (valore che non deve includere l'aspettativa e che, per i part- time, viene ridotto in proporzione).
    In prima applicazione verrà presa in considerazione l'esperienza acquisita nella qualifica professionale di provenienza (il punteggio da attribuire per periodi di servizio pregressi in qualifica funzionale inferiore, viene ridotto del 50%), tale punteggio viene azzerato ad ogni passaggio, salvo per il conteggio relativo al passaggio di merito di cui sopra.

    Formazione. Consentiranno l'acquisizione di crediti formativi:

  • i corsi di formazione, di interesse per l'Amministrazione, della durata superiore a cinque giornate, sia interni che esterni all'Amministrazione;
  • i corsi di formazione frequentati all'interno dell'Ente, anche inferiori alle cinque giornate, purché si siano conclusi con un esame;
  • i corsi frequentati successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, solo in quanto abbiano comportato il superamento di un apposito esame;
  • Fino all'accordo sulla formazione professionale che le parti sono impegnate a stipulare entro il 1° Luglio 2000, fissando aree di destinazione ed entità della spesa i punteggi relativi alla formazione sono ridotti al 50%.

    Valutazione della prestazione. E' la valutazione annuale espressa dal Dirigente, eventualmente su proposta della Posizione Organizzativa, controfirmata dal Direttore secondo una scheda sintetica analoga alla seguente, che tenga conto dell'arricchimento professionale del dipendente acquisito con l'esercizio di attività predefinite che possono essere individuate in:

  • partecipazione alle attività dei progetti qualità e a progetti interdivisionali identificati dall'Amministrazione;
  • espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 626/94 (SSPP, Addetti alla Sicurezza);
  • responsabilità del procedimento;
  • responsabilità dell'accesso agli atti;
  • incarico a Docenti e/o Relatori, a nome della Città, in corsi di formazione, convegni e seminari;
  • esercizio delle conoscenze informatiche;
  • attiva partecipazione alle esigenze di flessibilità del Servizio nel rispetto del principio di equivalenza professionale delle mansioni ascrivibili alla medesima categoria.

    VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
    Categoria C
    FATTORI PUNTI
    Capacità Tecnico Professionale -