| - Qual è il limite temporale
minimo dell’aspettativa sindacale non retribuita? |
Il
combinato disposto dell’art. 12 e art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998
esclude la possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale
non retribuita per periodi inferiori a tre mesi. Si evidenzia, inoltre,
che le aspettative non retribuite sono previste in favore dei soli
dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative.
| - L’aspettativa non
retribuita è cumulabile con i permessi orari di amministrazione? |
L’art.
12 del CCNQ sull’utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
sindacali del 7 agosto 1998 prevede l’applicazione delle flessibilità
di cui all’art. 7 anche ai casi di aspettativa sindacale non
retribuita. Nell’ipotesi di una aspettativa sindacale non retribuita
part-time troverà, quindi, applicazione il comma 8 dell’art. 7, in cui
si esclude la possibilità di fruizione dei permessi previsti dagli
artt. 8 e 9 del CCNQ.
| - L’aspettativa non
retribuita è cumulabile con il distacco part-time? |
Il
limite della cumulabilità tra aspettativa non retribuita e distacco
part-time è fissato nell’art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002,
confermato dal CCNQ del 3 agosto 2004.
| - Le ore annue per
l’assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU? |
Le ore
annue pro capite per dipendente costituiscono un monte ore distinto da
quello dei permessi sindacali (monte ore di amministrazione), in quanto
sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano
a tutti i lavoratori, compresi gli eletti nella RSU.
| - Su quali argomenti può
essere indetta l’assemblea? |
L'ordine
del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse
sindacale e del lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto
ampio e difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che
le materie all'ordine del giorno dell'assemblea non devono
necessariamente interessare problemi sindacali della singola
amministrazione o dell'insieme dei lavoratori della stessa, ma possono
essere tutti quelli che il sindacato assume come materia propria in
rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini "di interesse sindacale
e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale relativi
a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di
lavoro.
| - Le assemblee del personale
del comparto e di quello con qualifica dirigenziale avvengono
separatamente? A convocarle sono abilitati gli stessi soggetti? |
Poiché,
come già precisato per altri istituti, i contratti di lavoro del
personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed
operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del personale dei
comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il diritto di indire
l’assemblea per il personale non dirigente è in capo alla RSU e alle
organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e non possono
parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto è in capo
alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e alle
RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del
comparto). L’unica eccezione è il caso in cui una organizzazione
rappresentativa sia nel comparto che nell’area dirigenziale indica una
assemblea sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura
dell’amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate
dovranno essere detratte dal rispettivo monte ore annuo.
| - L’organizzazione sindacale
presente nel luogo di lavoro ma non rappresentativa nel comparto o
nell’area può convocare l’assemblea? |
Il
diritto di assemblea rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e
dai CCNL di comparto e di area. Non hanno pertanto titolo ad indire la
assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché
presenti nell’amministrazione.
| - Una organizzazione
sindacale rappresentativa solo nell’area dirigenziale può indire
l’assemblea per il personale del comparto? |
Una
organizzazione sindacale rappresentativa solo nell’area della dirigenza
può indire l’assemblea in orario di lavoro per i soli dirigenti, nel
limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la
precisazione che alla stessa non può partecipare il personale
appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga per questi ultimi
l’assenza dal lavoro risulta ingiustificata.
| - I singoli componenti della
RSU possono indire l’assemblea sindacale? |
Relativamente
al diritto di indire l’assemblea da parte del singolo componente,
ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in
generale, non si possa prescindere dalla natura di detto organismo.
Trattandosi infatti di un organo collegiale che assume le proprie
decisioni a maggioranza, la posizione del singolo componente o della
minoranza non può che avere rilievo all’interno dell’organismo, appunto
in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti esterni opera la
RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale.
| - Le confederazioni sindacali
possono indire le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro? |
In
riferimento all’oggetto si precisa che, relativamente al diritto di
indizione delle assemblee sindacali i soggetti titolari sono
chiaramente indicati dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto
o di area, che escludono le confederazioni. Nel quadro normativo
generale vigente i diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono
riconosciuti, oltre che alla RSU, solo alle organizzazioni di categoria
rappresentative.
| - L’assemblea può svolgersi
all’aperto? |
L’art 2
del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee
sindacali siano tenute in idonei locali concordati con
l’amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente
l’istituto dell’assemblea per azioni sindacali che abbiano natura
diversa.
| - Si può riconoscere il buono
pasto al dipendente che ha partecipato ad una assemblea prolungata
oltre il normale orario di lavoro in un arco di tempo per il quale è
prevista la maturazione dello buono stesso? |
Il
diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi
prestazione lavorativa a tutti gli effetti, non essendo assimilabile
alla fattispecie dei permessi e distacchi sindacali, diritto in capo ai
soli dipendenti dirigenti sindacali.
Circa il
fatto che l’assemblea si sia prolungata oltre l’orario di lavoro a
parere di questa Agenzia non comporta alcun riconoscimento in quanto il
limite previsto dalla normativa vigente “in orario di lavoro” significa
che l’assemblea può anche andare oltre il normale orario, ma in questo
caso non dovrà essere retribuita in quanto è sospesa la prestazione
lavorativa. Ovviamente la partecipazione dei lavoratori all’assemblea
oltre l’orario di lavoro non comporterà alcuna detrazione dal relativo
monte ore.
| - Nel contratto integrativo
si può intervenire sulle materie dei diritti sindacali? |
La
contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa
espressamente demandate dai CCNL. Qualora intervenga su materie non
demandate e quindi in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL
e che comportino oneri non previsti, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del
D.lgs 165/2001, le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate. La materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali
non rientra tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se
non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal
CCNL.
| - Attraverso quali strumenti
si possono regolare le relazioni sindacali nell’amministrazione? |
Attraverso
protocolli locali la cui natura è quella di fissare le regole di un
operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e
non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle
relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa
se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL. La definizione
dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che
devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a
cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell’ampio spazio
che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti
da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni
sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei
conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.
| - Nel caso in cui sia
intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale
la trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione
trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare
l’atto con il quale le parti si sono autovincolate? |
In
nessuno dei contratti stipulati dall'Aran è fissato il numero dei
componenti della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando
tale compito alla libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste
si siano autovincolate, le modalità per rivedere il numero dei
componenti la delegazione trattante vanno ridefinite con le stesse
procedure concordate.
| - Cosa comporta la
partecipazione alle trattative del dipendete dirigente sindacale se
avvengono in orario di lavoro? |
L’art.
10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali
avvengono – normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro e che, ove
ciò non sia possibile, vengano attivate “procedure e modalità idonee a
tal fine“, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente
sindacale l’espletamento del mandato (cambi turno, etc..). Il
significato di tale garanzia prevista dalla norma non comporta,
infatti, che l’attività sindacale sia assimilata all’attività di
servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente
sindacale quale controparte dell’amministrazione e quindi, in
coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore
permessi. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un
incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto
verrebbero concesse ben al di là del contingente stabilito.
| - Le riunioni sindacali
devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da
tenere in sede di incontri con la parte sindacale? |
Nel
merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano
essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle
riunioni, etc.) si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere
verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione
dell’accordo integrativo. Si precisa, inoltre, che la redazione del
verbale è richiesta nel solo caso della concertazione (rif. CCNL).
Riguardo più in generale ai comportamenti propri da tenere in sede di
incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di comparto
lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente,
che il sistema delle relazioni sindacali è “improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti
ed orientato alla prevenzione dei conflitti”. Tali principi sono coerenti
con l’autonomia delle singole amministrazioni posta alla base della
contrattazione integrativa.
| - Su richiesta sindacale è
possibile effettuare la trasmissione audio video delle riunioni
relative alla contrattazione integrativa o comunque renderle
accessibili al personale? |
Le
trattative si svolgono con la presenza esclusiva delle delegazioni
trattanti di parte pubblica e di parte sindacale e, per quest’ultima,
nelle persone dei dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni
sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL che si sta applicando e
della RSU (cfr. CCNQ del 7 agosto 1998 e vigente CCNL di comparto).
Per la
delegazione di parte pubblica si tratta di attività istituzionale,
mentre per la delegazione di parte sindacale si tratta di attività
esercitata in qualità di controparte non equiparabile all’attività
istituzionale dell’amministrazione. Infatti i dirigenti sindacali, nel
caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di servizio (in
deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo
stesso), dovranno essere in permesso sindacale per la partecipazione al
negoziato.
Ne
deriva che durante l’orario di lavoro i dipendenti dell’amministrazione
sono tenuti a prestare il loro servizio, non rientrando nello stesso
l’ascolto o la visione delle trattative sindacali. Si rammenta infine
che, per informare tutti i dipendenti sull’andamento delle trattative,
la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare
il diritto di assemblea e/o altre forme di comunicazione.
| - Se la contrattazione
integrativa avviene fuori orario di lavoro i dipendenti che partecipano
come dirigenti sindacali hanno diritto al recupero delle ore? |
Ai sensi
dell’art. 10 comma 7 del CCNQ 7 agosto 1998 le riunioni con le quali le
pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni
sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono –
normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro, al fine di consentire
alle organizzazioni sindacali di utilizzare al meglio il monte ore dei
permessi previsti dall’art. 9 del CCNQ citato per garantire l’attività
sindacale. Pertanto le riunioni che avvengono di sabato (laddove
l’orario sia articolato su cinque giorni) o nelle ore pomeridiane, cioè
al di fuori dell’orario di servizio, corrispondono al dettato della
norma. E’ da escludere il recupero delle ore in quanto i dipendenti
dirigenti sindacali partecipano alle trattative in qualità di
controparte dell’amministrazione, attività non equiparabile a quella
istituzionale dell’amministrazione. Infatti i dipendenti dirigenti
sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l’orario di
servizio, in deroga al principio che deve essere normalmente condotta
fuori dallo stesso, per la partecipazione al negoziato dovranno essere
in permesso sindacale.
| - Quali misure può adottare
l’amministrazione, in caso di urgente convocazione del tavolo negoziale
in orario di lavoro? |
L’art.
10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni con le
quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di
relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano –
normalmente – al di fuori dell’orario di lavoro. E’, pertanto,
necessario che le amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa
attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore
conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità della
contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede,
peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori
dall’orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle
parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni
concordate, attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi
contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di
articolazione dell’orario di lavoro che possano facilitare lo
svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.).
| - In sede di contrattazione
integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU
possono presentare diverse e distinte piattaforme? |
La
delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è
costituita, per la parte sindacale, dalle RSU e dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.
Entrambe potranno, quindi, presentare piattaforme contrattuali che sarà
compito dell’amministrazione valutare.
| - In presenza di tavoli
separati, se richieste, le trattative devono essere contestuali? |
Nel caso
di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia
contestualmente sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla
consistenza numerica della delegazione pubblica e dalla necessità di
assicurare "pari dignità" ai tavoli separati. Evidentemente
l'indivisibilità della delegazione pubblica (ad es. unico dirigente
responsabile delle trattative) impone che la trattativa si svolga, con
alternanza tra i tavoli, in tempi successivi.
chiarimenti
Aran: nota
n. 4260 del 27 maggio 2004 e
- Per la sottoscrizione del
contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%?
Quando
è validamente sottoscritto il contratto integrativo? |
L'art.
43, comma 3, del D.lgs 165/2001 prevede che il contratto collettivo
nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse
alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di
rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o
almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il
principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la
cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, non
solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle
ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla
stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si
precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione
trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL e dalle RSU, che decidono al loro interno
a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un
proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la
compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti
potrà risultare da dichiarazioni "a verbale". In ogni caso, le modalità
con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di
funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di
stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le
singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento.
| - Nel caso di una federazione
sindacale rappresentativa costituita da più sigle il contratto
integrativo può essere sottoscritto solo da una di esse? |
La firma
dei contratti integrativi deve essere apposta dai dirigenti sindacali
accreditati, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, in nome
e per conto della federazione unitariamente intesa con l’indicazione
della denominazione di quest’ultima e non da parte della singola
componente a titolo proprio, in quanto non rappresentativa e non
firmataria del CCNL che si sta applicando. Ne deriva che per
l’amministrazione viene meno l’obbligo di sindacare sulla composizione
della federazione in quanto l’elemento essenziale per la verifica della
titolarità a sottoscrivere il contratto integrativo è l’accredito del
dirigente sindacale abilitato da parte della federazione
rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna.
| - Sono ammissibili
dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali
all’atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo? |
Non si
ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni
sindacali componenti della delegazione trattante del contratto
integrativo di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni
per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente
partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa.
| - La sottoscrizione del
contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU
nel suo complesso? |
La RSU
partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di
natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da
escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La
RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del
singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non
all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E' di
esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio
funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la
composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa.
Pertanto la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida
ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente
può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia
espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di
soggetto unitario. Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio
regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non
venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di
partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione
autentica stipulato il 6 aprile 2004 pubblicato alla voce “CCNQ”.
| - Se la RSU è decaduta e sono
decorsi i cinquanta giorni di cui all’Accordo di interpretazione
autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in
sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria? |
Gli
accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono
alcuna norma che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno
titolo ad indire le elezioni non vi provvedano, legittimi la
prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali
firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in sede di
contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU,
organismo di rappresentanza elettiva del personale è, unitamente alle
organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei
soggetti necessari della relativa delegazione trattante.
| - Se la RSU non viene rinnovata
dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in
sede decentrata con la precedente RSU? |
L’art.
42, comma 4, del D.lgs 165/2001 nel prevedere il periodico rinnovo
delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che la RSU eletta
tre anni prima è da considerare decaduta a tutti gli effetti.
| - Cosa implica il mancato
raggiungimento dell’accordo in sede locale? |
Il
sistema delle relazioni sindacali poggia sul principio della
partecipazione sindacale costituita dall'insieme degli istituti delle
relazioni sindacali. Essi assolvono nel loro insieme la funzione della
partecipazione fermi restando i diversi ruoli dell'amministrazione e
del sindacato desumibili dalla sottolineatura del principio
privatistico in virtù del quale il contratto si stipula solo quando vi
è la convenienza delle parti e che le relazioni sindacali non possono
protrarsi all'infinito impedendo all'amministrazione di decidere.
Infatti l'unico vincolo per l'amministrazione - nelle materie demandate
alla contrattazione integrativa - è quello di non poter decidere
unilateralmente in materia di trattamento economico accessorio. Per
altre materie di contrattazione nonché per quelle di concertazione,
trascorsi inutilmente i termini previsti nel CCNL, l'amministrazione si
riappropria del suo potere decisionale e il sindacato del proprio
potere di intraprendere azioni conflittuali in caso di soluzioni non
condivise. In sintesi, il principio della partecipazione significa che
le parti sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale di
trasformazione della pubblica amministrazione, in quanto la
condivisione dei nuovi modelli organizzativi, favorisce il processo di
cambiamento ma tale principio non porta all'obbligo dell'intesa anche
se le amministrazioni sono tenute a svolgere ogni utile sforzo per
pervenire a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti a confronto
nonché per l'utenza i cui interessi sono comunque tutelati dalla
pubblica amministrazione.
| - Può un componente della
delegazione trattante di parte pubblica essere contemporaneamente
componente della RSU? |
La
figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è
incompatibile con quella di dirigente sindacale quale è il componente
della RSU. Le due figure, pertanto, essendo controparte l'una
dell'altra, non possono essere in capo alla medesima persona.
L’amministrazione, al fine di rimuovere tale stato di incompatibilità,
dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del componente della
delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere alla
dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale
competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa.
| - Le singole amministrazioni
possono individuare le organizzazioni sindacali da ammettere alla
contrattazione integrativa? |
Le
amministrazioni devono comunicare biennalmente all’Aran i dati relativi
alle deleghe rilasciate dai dipendenti in favore delle organizzazioni
sindacali, nonché i dati elettorali in occasione delle elezioni delle
RSU, ma le stesse non hanno alcun compito in merito all’accertamento
della rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere
alla contrattazione integrativa, discendendo la rappresentatività dalla
legge e dai contratti.
| - Con quali organizzazioni
sindacali si procede, se del caso, ad integrare il contratto
integrativo? E con quali organizzazioni si procede alla sua
interpretazione autentica? |
I
contratti integrativi sono di quattro tipologie:
1 – il
primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo
biennio economico. La parte normativa è valida per l’intero quadriennio
e deve essere stipulata in una sessione unica. Le organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL;
2 – il
secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e viene
stipulato per l’allocazione delle risorse derivanti dal contratto
nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL.
La
delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1 continua ad
operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del
secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di
cui al punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso
in cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della
contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto
dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art.
6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell’art. 7 del CCNQ del 18
dicembre 2002);
3 – la
parte normativa del contratto integrativo può essere completata con
altro contratto, in relazione a quelle materie per le quali il
contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi
dell’evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi
di riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere
stipulati a cavallo dei bienni, le organizzazioni sindacali che hanno
titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL
vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del
quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del
secondo biennio economico – cfr. punti 1 e 2);
4 – il
contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto
integrativo. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare
al negoziato sono quelle originariamente firmatarie del contratto
integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce.
Occorre
precisare cosa succede negli intervalli tra i principali contratti
indicati nei punti 1 e 2 precedenti. A tal fine si significa che tutti
i CCNL prevedono che la gestione dei fondi sia affidata alla
contrattazione integrativa e che essa, pertanto, nel rispetto dei
criteri generali fissati dal contratto integrativo quadriennale del
punto 1, avvenga annualmente nell’ambito delle risorse che a consuntivo
il contratto integrativo applicabile in quel momento mette a
disposizione. Resta fermo che la delegazione sindacale che partecipa
alle contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla RSU.
| - Senza detenere il requisito
della rappresentatività per il biennio contrattuale di riferimento,
un’organizzazione sindacale può essere ammessa alle trattative in
quanto firmataria del contratto relativo al quadriennio normativo o
comunque di un contratto precedente? |
Non c’è
nessuna norma che permetta alle organizzazioni sindacali che perdono la
rappresentatività, dopo la firma del CCNL di comparto o area, di
partecipare alle trattative per il successivo biennio in virtù del
fatto che hanno sottoscritto quello precedente, anche ove si tratti del
contratto afferente al quadriennio normativo. I contratti di lavoro,
infatti, sono tra di loro autonomi e seguono regole proprie per quanto
riguarda i soggetti da ammettere alla contrattazione integrativa.
Pertanto, le amministrazioni in sede di applicazione dei CCNL
sottoscritti, anche in ragione della possibile diversità dei soggetti
firmatari, devono tenere distinti i contratti integrativi.
| - I mutamenti associativi
interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla
ammissione alle trattative? |
Le
competenze dell’Aran sono quelle di accertare i sindacati
rappresentativi da ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e
codificare nei CCNQ le loro prerogative sindacali. Poiché non è
possibile limitare la libertà sindacale e quindi i movimenti
associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni, formazione
di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che possono
verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello
successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione
trattante per ogni biennio contrattuale, l’art. 19 del CCNQ del 7
agosto 1998 ha stabilito che di essi se ne tenga conto solamente nel
successivo accertamento della rappresentatività. Sino a tale momento la
situazione resta cristallizzata a quanto indicato nel relativo CCNQ. Le
amministrazioni devono, pertanto, fare riferimento ai CCNQ vigenti per
identificare i soggetti titolari delle prerogative sindacali nazionali
(distacchi e permessi) e al frontespizio del CCNL che si sta applicando
per l’accredito dei componenti delle delegazioni trattanti nella
contrattazione integrativa e la distribuzione del monte ore aziendale.
Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il momento
dell’accertamento, non producendo, nell’immediato, alcun effetto le
vicende associative che si verificano successivamente.
| - Quali sono i vincoli per la
composizione della propria delegazione trattante da parte della
organizzazione sindacale rappresentativa? |
Non
esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla libertà
di qualsiasi sigla sindacale di definire la composizione della propria
delegazione trattante, in sede nazionale come in sede locale. Unico
vincolo per l'amministrazione è che il dirigente sindacale sia
accreditato da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi delle vigenti norme contrattuali e secondo le modalità indicate
nell'art. 10 comma 2 del CCNQ in materia di diritti e prerogative
sindacali del 7 agosto 1998.
| - Chi stabilisce la
composizione della delegazione della RSU per le trattative? |
La
composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione
alla contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa.
| - I rappresentanti delle
confederazioni partecipano alla contrattazione integrativa? |
La
delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta,
oltre che dalla RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria rappresentative firmatarie del CCNL che si sta applicando
e non anche dalle confederazioni cui esse aderiscono. Si fa inoltre
presente che le confederazioni sono ammesse ai tavoli di trattativa
nazionale solo ed in quanto alle stesse aderiscano organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative e non viceversa.
| - La mancata sottoscrizione
in sede nazionale del CCNL da parte dell’organizzazione sindacale
rappresentativa implica o meno la sua esclusione dalle trattative in
sede di contrattazione integrativa? |
Le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale, qualora
decidano di non addivenire alla firma del CCNL, si autoescludono dalla
partecipazione alla contrattazione integrativa relativa al biennio
corrispondente.
| - Da chi è composta, in sede
decentrata, la delegazione trattante di parte sindacale per le aree
dirigenziali? |
Non
essendo stato stipulato alcun accordo per la costituzione delle RSU per
il personale delle Aree dirigenziali, la delegazione trattante di parte
sindacale continua ad essere composta dalle rappresentanze sindacali
aziendali (RSA) espressamente costituite per l'area della dirigenza
dalle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie del CCNL di riferimento.
| - E’ possibile che facciano
parte della delegazione trattante di parte sindacale rappresentanti
accreditati da organizzazioni presenti nell’amministrazione ma non
rappresentative a livello nazionale? |
Non
possono essere ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali che
per quanto consistenti in sede locale, non siano state ammesse alle
trattative nazionali in quanto non rappresentative, ovvero, ancorché
ammesse, non abbiano sottoscritto il CCNL che si sta applicando.
| - La singola sigla componente
di una federazione rappresentativa può accreditare un suo dirigente
sindacale in seno alla delegazione trattante ? |
La
circostanza che alcune federazioni sindacali firmatarie del CCNL siano
composte da più sigle sindacali non ha alcun rilievo, in quanto
esclusivamente le federazioni unitariamente intese, nella denominazione
risultante dal frontespizio del CCNL, sono ammesse alla contrattazione
integrativa e alla fruizione delle prerogative sindacali nazionali e di
luogo di lavoro e non le loro singole componenti. A tal fine le
federazioni composte da più sigle sindacali devono, infatti,
accreditare, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ 7 agosto 1998, i propri
dirigenti sindacali.
| - La semplice iscrizione al
sindacato legittima il lavoratore a partecipare alle riunioni per la
contrattazione integrativa? |
In
merito alla possibilità che un lavoratore iscritto ad una
organizzazione sindacale ma non facente parte né della RSU, né risulti
accreditato dalle organizzazioni sindacali territoriali aventi titolo,
partecipi alle riunioni, va osservato che la qualità di dirigente
sindacale rileva nel momento in cui venga richiesto dalle
organizzazioni sindacali di appartenenza l'esercizio delle prerogative
e dei diritti sindacali a favore del predetto dipendente. Naturalmente,
qualora tale qualità non sia certificata e le riunioni per le
trattative avvengano in orario di servizio, l'amministrazione
eserciterà ogni forma di controllo relativo all'assenza del dipendente
dal proprio posto di lavoro, atteso che per tale riunioni solo il
dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui
all'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998.
| - Le organizzazioni sindacali
rappresentative possono intervenire sulla composizione della
delegazione trattante della RSU? |
La RSU
può, con proprio regolamento, stabilire la composizione della propria
delegazione trattante nell'amministrazione e le organizzazioni
sindacali di categoria, una volta eletta la RSU, non hanno alcuna
competenza né possono intervenire sulla sua composizione e sul suo
funzionamento.
| - Quali conseguenze
comportano, ai fini della partecipazione alla contrattazione
decentrata, i mutamenti associativi che intervengono in seno alle
organizzazioni sindacali rappresentative? |
Dal
frontespizio del CCNL che si sta applicando risultano chiaramente quali
siano le organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto.
L’amministrazione, non avendo alcun potere discrezionale in merito
deve, pertanto, ammettere esclusivamente i rappresentanti delle
suddette organizzazioni a prescindere dalla circostanza dei mutamenti
associativi che possono avvenire all'interno delle stesse.
| - L’Aran ha competenza in
materia di contributi sindacali? |
L’Aran
non ha alcuna competenza in materia di versamenti delle ritenute a
favore delle organizzazioni sindacali. Compito dell'Aran è la
rilevazione biennale delle deleghe rilasciate dai lavoratori per le
ritenute sindacali ai fini della determinazione della rappresentatività
ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 165/2001.
| - Il dipendente può essere
contemporaneamente titolare di più deleghe per le ritenute dei
contributi sindacali? |
In virtù
di quanto disposto dall’art. 39 della Costituzione e dall’art. 14 della
legge 300/1970 che garantiscono a tutti i lavoratori il diritto di
costituire associazioni sindacali, di aderirvi, e di svolgere attività
sindacale nei luoghi di lavoro, nulla vieta ad un dipendente,
nell’esercizio della libertà di associazionismo, di aderire a più
organizzazioni sindacali e quindi di essere titolare di più deleghe per
il versamento di contributi a loro favore.
| - Cosa accade alle ritenute
effettuate a favore di un sindacato interessato ad un mutamento
associativo? |
La
materia specifica dei contributi sindacali non rientra tra le
competenza dell’Aran.
Si
rinvia al CCNQ dell’8 febbraio 1996 che ne disciplina i principi ed, in
particolare, stabilisce che le trattenute devono essere operate
dall’amministrazione sulla base delle deleghe ricevute dai lavoratori e
versate alle organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate
tra quest’ultime e l’amministrazione stessa. Ne deriva, pertanto, che è
esclusivamente in capo al lavoratore il diritto di sottoscrivere una
delega per il contributo sindacale all’organizzazione da lui stesso
prescelta.
L’Aran
nulla può aggiungere a quanto contenuto nel citato CCNQ se non
significare come, più in generale, ferma rimanendo la libertà di
associazione sindacale, la presa d’atto di mutamenti associativi che
intervengono nei soggetti sindacali non possa prescindere dalla
correttezza degli atti presentati. Le organizzazioni interessate
devono, pertanto, produrre tutta la necessaria e formale documentazione
a dimostrazione dell’avvenuto mutamento e, in caso di modifica della
denominazione, lo statuto della nuova federazione contenente la
dimostrazione che la stessa è la prosecuzione, appunto con diversa
denominazione, di un preesistente soggetto sindacale di cui acquisisce
anche tutte le attività e passività patrimoniali. Da quanto
rappresentato ne consegue che in caso di deleghe sottoscritte dai
lavoratori direttamente alla nuova federazione non dovrebbero esistere
elementi ostativi al versamento dei contributi, nel caso in cui le
deleghe siano sottoscritte a favore del preesistente soggetto, si
richiama quanto precisato nel precedente paragrafo. Infine, nel caso di
contenzioso tra organizzazioni sindacali, questa Agenzia ritiene che
non sia compito delle amministrazioni dirimerlo, rinviando ai sindacati
stessi l’onere della soluzione.
| -
Dirigente sindacale e partecipazione alla delegazione trattante |
Qualora
venga richiesta dall'organizzazione sindacale di appartenenza la
fruizione delle prerogative e dei diritti sindacali, dovrà essere
certificata da parte dell'organizzazione stessa la qualità di dirigenti
sindacali dei dipendenti facenti parte della delegazione trattante. Nel
caso in cui tale qualità non sia certificata e le riunioni per le
trattative avvengano in orario di servizio, l'amministrazione
eserciterà ogni forma di controllo relativo all'assenza del dipendente
dal proprio posto di lavoro, atteso che per tali riunioni il dirigente
sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all'art.
9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
| - Nel
caso di una federazione composta da più sigle, se nell’ente è presente
una sola sigla questa può accreditare il dirigente sindacale? |
Nel caso
in cui le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL siano delle
federazioni composte da più sigle, l’accredito dei dirigenti sindacali
nell’amministrazione non può essere effettuato da parte delle singole
sigle che la compongono (anche se uniche presenti sul luogo di lavoro),
ma deve essere attuato dalla federazione unitariamente intesa nella
denominazione che compare nel frontespizio del CCNL che si sta
applicando.
| -
L’amministrazione può intervenire sulle designazioni dei rispettivi
dirigenti effettuate dalle organizzazioni sindacali? |
Non è
compito dell'amministrazione entrare nel merito delle designazioni dei
propri dirigenti sindacali effettuate dalle organizzazioni sindacali
rappresentative.
| -
L’amministrazione può chiedere l’accredito formale del dirigente
sindacale? |
E'
diritto dell'amministrazione chiedere formalmente l'accredito
all'organizzazione interessata senza alcun intervento di merito sulla
designazione effettuata.
| - E’
da ritenersi perentorio il termine di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti nelle RSU fissato dalla norma per l’accredito, in sede
locale, dei propri dirigenti sindacali da parte delle organizzazioni
sindacali rappresentative? |
Il
termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU,
contenuto nell'art. 10 comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 ai fini
dell'accredito dei dirigenti sindacali, costituisce un termine
ordinatorio, pertanto anche l'accredito eventualmente effettuato oltre
tale indicazione è senz'altro valido purché posto in essere dalle
organizzazioni sindacali aventi titolo. A conferma di quanto esposto,
lo stesso comma 2 prosegue consentendo in qualunque momento modifiche
dei soggetti accreditati, con l'unica condizione che siano effettuate
per iscritto e comunicate all'amministrazione.
| - La
sopravvenienza di un procedimento disciplinare che comporti la
sospensione del rapporto di lavoro fa venir meno la qualifica di
dirigente sindacale del dipendente interessato? |
La
sospensione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari non comporta
la sospensione della qualifica di dirigente sindacale del dipendente a
meno che lo stesso sindacato per sua libera scelta non lo sospenda a
sua volta da tale qualifica. Ciò premesso il dipendente, pur potendo
continuare a svolgere la sua attività sindacale, non ha titolo ad
utilizzare permessi retribuiti i quali trovano la loro giustificazione
nella necessità, permanendo il rapporto di lavoro, di giustificare
l'assenza dal servizio del dipendente impegnato nell'attività
sindacale, circostanza questa che non sussiste nella situazione
rappresentata poiché la sanzione disciplinare della sospensione non fa
sorgere in capo al dipendente obblighi di prestazione lavorativa.
riferimenti normativi: art. 18 del CCNQ del 7
agosto 1998 e
CCNQ di
interpretazione autentica del 23 settembre 2004
| - La tutela prevista
dall’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 (trasferimento del dirigente
sindacale) si applica anche ai componenti della RSU? |
I
componenti della RSU sono dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 10 del
CCNQ citato pertanto ad essi come agli altri soggetti ritenuti tali dal
citato articolo si applica la particolare tutela prevista dall'art. 18.
| - Il dirigente sindacale che
rientra in servizio al termine del mandato sindacale ha diritto ad
essere riassegnato allo stesso ufficio che aveva lasciato? |
La norma
di garanzia contenuta nell’art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, che
disciplina il rientro in servizio del dipendente o dirigente al termine
del distacco sindacale, non fa alcun riferimento alla riassegnazione
dello stesso alla medesima unità funzionale, ma alla ricollocazione
“nel sistema classificatorio del personale vigente presso
l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza…”.
| - E’ ammessa discrezionalità
nell’applicazione della disposizione, ex art. 18 comma 1, posta a
garanzia del dirigente sindacale trasferito? |
Si fa
presente che la clausola contrattuale in esame non consente valutazioni
discrezionali ed è applicabile in tutti i casi in cui si verificano le
condizioni previste. Da ciò si può desumere che il diritto al
trasferimento del dirigente sindacale sia un diritto perfetto. Le
parti, tuttavia, non hanno preso in considerazione eventuali priorità
al trasferimento previste da leggi che tutelano i diritti di categorie
protette. Qualora si verifichi in concreto un siffatto evento di
conflittualità, l'amministrazione avrà cura di segnalare al richiedente
le motivazioni che giustificano il diniego per la sussistenza di un
diritto prioritariamente tutelabile per legge ricercando anche
soluzioni alternative basate su un eventuale accordo con i soggetti
interessati.
| - La tutela dell’art. 18 può
incontrare limiti in disposizioni sulla mobilità contenute nei
contratti integrativi? |
Nel
merito del problema sollevato circa il contrasto normativo tra le norme
di tutela delle prerogative sindacali e quelle contrattuali riguardanti
la mobilità, questa Agenzia non può che sottolineare che la disciplina
che tutela il dirigente sindacale è contenuta nell'art. 18 del CCNQ del
7 agosto 1998 e che tale contratto quadro non opera alcun rinvio sulla
materia né al CCNL di comparto né alla relativa contrattazione
integrativa.
| - Quando opera la clausola di
maggior favore per il dirigente sindacale che rientra in servizio? |
Per
l'applicazione dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è sufficiente il
rientro del dirigente sindacale dal distacco o dall'aspettativa, e non
assume rilievo la durata della stessa. Ai fini dell'applicazione della
clausola di maggior favore è comunque necessario che l'attività
sindacale sia stata svolta per almeno un anno nella sede richiesta,
dove il dirigente sindacale deve aver avuto anche il domicilio. Con
riferimento all'attività sindacale utile all'applicazione della norma,
non s'intende solo quella svolta in distacco o aspettativa, ma anche
quella svolta quale dirigente sindacale utilizzando le altre
prerogative. Peraltro, la verifica della condizione dell'anno di
attività sindacale, cumulando i diversi periodi, è soddisfatta quando
sia certificata, sotto la propria responsabilità, dall'organizzazione
sindacale di appartenenza. Naturalmente, il trasferimento nella sede
richiesta, dove si è avuto il domicilio per lo svolgimento
dell'attività sindacale, avverrà a condizione che l'amministrazione
esprima parere favorevole.
| - Quali sono le condizioni
affinché possa operare la norma prevista nell’art. 18? |
La norma
prevista dall'art. 18 trova effettiva applicazione solo nel caso in cui
si verifichino due precise condizioni: da una parte deve essere
cessata, e non fittiziamente, la situazione di distacco o di
aspettativa non retribuita del dirigente, dall'altra lo stesso
dirigente sindacale deve dimostrare "di avere svolto l'attività
sindacale e di aver avuto domicilio nell'ultimo anno nella sede
richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto
della stessa sede". Solo qualora si realizzino entrambe le citate
condizioni si avrà il diritto del dirigente al trasferimento con
precedenza rispetto agli altri richiedenti. La disciplina, peraltro, è
completata e per la sua applicazione non richiede alcun "accordo
decentrato", essa inoltre assume carattere eccezionale e speciale, per
questo superando tutte le altre forme di mobilità ordinaria.
| - Le vicende associative
delle organizzazioni sindacali hanno incidenza sulla norma di tutela
del dirigente sindacale ex art. 18? |
Il
trasferimento del dirigente sindacale è una norma di carattere generale
che prescinde dalle vicende associative delle organizzazioni sindacali.
riferimenti normativi: artt. 5, 7, 14 - 17 del CCNQ
del 7 agosto 1998 integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, CCNQ 3 agosto
2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per le
aree dirigenziali
chiarimenti
Aran: nota
n. 4260 del 27 maggio 2004
| - Tutti i dipendenti, con
qualsiasi rapporto di lavoro, possono andare in distacco sindacale? |
L'art. 5
del CCNQ del 7 agosto 1998 dispone che i distacchi sindacali spettano
esclusivamente ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato delle amministrazioni dei comparti e delle
aree.
| - E’ possibile compensare i
distacchi tra organizzazioni di categoria e confederazione di
riferimento (e viceversa)? |
L'art.
14 comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che in ciascun comparto o
area possa avvenire una compensazione tra i distacchi assegnati alle
organizzazioni sindacali di categoria ed alle relative confederazioni e
viceversa. Tale principio si applica anche alle aree della dirigenza.
Nel momento in cui tale compensazione avviene a favore della
confederazione scatta inevitabilmente il principio sancito nell'art. 5
comma 2 per cui i distacchi trasferiti dalla organizzazione sindacale
di categoria alla confederazione possono essere utilizzati anche in
altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima
confederazione anche in altro comparto. Come noto tale principio si
applica anche ai distacchi derivanti dai cumuli ai sensi dell'art. 2
comma 1 del CCNQ del 27 gennaio 1999. La circostanza che non siano
richiamate nell'art. 14 comma 7, come modificato dall'art. 2 comma 3
del CCNQ integrativo del 27 gennaio 1999, le flessibilità previste
dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998, non è motivo sufficiente
per denegare l'applicazione del principio generale da esso affermato.
| - Per mezzo del principio
della compensazione dei distacchi è possibile consentire la loro
fruizione a dirigenti di organizzazioni sindacali non rappresentative
in quel dato comparto (o area) ma aderenti a confederazioni aventi
titolo ai distacchi? |
L'art. 2
del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo e correttivo del CCNQ del 7
agosto 1998 stabilisce che le modalità dell'utilizzo dei distacchi
previste dall'art. 5, commi 1 e 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 sono
applicabili anche ai distacchi cumulati. Essi possono essere attivati
dalle medesime confederazioni a favore dei propri dirigenti sindacali
in tutti i comparti nonché dei dirigenti delle organizzazioni sindacali
di categoria non rappresentative aderenti alle medesime confederazioni.
In tali casi opera il principio della compensazione che trova riscontro
nell'art. 14, comma 7 del citato CCNQ.
| - Come deve essere
considerato il distacco richiesto per il dirigente sindacale che è già
in servizio part-time? Intero o frazionato? |
La
materia è tuttora disciplinata dal CCNQ del 7 agosto 1998 (non essendo
intervenute nel tempo integrazioni o modifiche) che prevede, all'art. 5
che il distacco sindacale possa essere fruito dai dipendenti sia con
rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale e, all'art. 7
comma 2 che il distacco con riduzione dell'articolazione di servizio
del 50% può essere utilizzato solo dai dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo pieno. Ne deriva che il distacco eventualmente richiesto
da un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è da
considerarsi come distacco intero.
| - Modalità di utilizzo del
distacco sindacale part-time |
La norma
contenuta nell'art. 7, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 disciplina
chiaramente i limiti della riduzione dell'attività lavorativa in caso
di distacco o aspettativa part-time individuandoli in quelli definiti
nei rispettivi CCNL dei comparti di riferimento. Ne deriva che, non
esistendo una disciplina specifica per il distacco part-time, trova
applicazione la disciplina generale prevista dai vigenti contratti di
lavoro sulla materia, ai quali occorre fare riferimento anche per i
limiti minimi e massimi del part-time.
| - Quale normativa si applica
al dipendente in distacco part-time? |
In
generale la normativa applicabile al dipendente in distacco sindacale
part-time è quella prevista dai CCNL per il rapporto di lavoro
part-time orizzontale o verticale, anche per quanto riguarda il limite
minimo di prestazione che deve essere garantita. Unica eccezione è il
trattamento economico che è quello disciplinato in via generale per i
distacchi sindacali.
| - Come è da intendersi
l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini
del trattamento pensionistico” contenuta nell’art. 17 comma 3 del CCNQ
del 7 agosto 1998? |
L’equiparazione
dell’attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in distacco
retribuito a quella del servizio sta a significare che l’attività
sindacale non pregiudica la maturazione dell’anzianità di servizio ai
fini della carriera e della pensione, ma non che essa possa essere
equiparata allo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, in quanto esercitata in qualità di controparte
della stessa, con tutto ciò che ne consegue circa l’impossibilità di
erogare trattamenti accessori legati alla prestazione del servizio
istituzionale.
| - Il dirigente sindacale che
usufruisce di permessi sindacali retribuiti ha diritto al buono pasto? |
La
circostanza che l’attività sindacale in alcuni casi sia retribuita,
vale a dire considerata come servizio a tutti gli effetti (come nella
fattispecie prevista dall’art. 10, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998)
non comporta assolutamente che essa sia assimilabile all’attività di
servizio “istituzionale” per quanto attiene l’applicazione di istituti
economici relativi al salario accessorio o al rimborso spese. Per quel
che concerne specificatamente il riconoscimento dei ticket restaurant,
occorre far riferimento alla normativa generale prevista dai contratti
di comparto in merito alla erogazione dei buoni pasto, non essendone
prevista una specifica per il personale in distacco sindacale, sia esso
a tempo pieno o parziale.
| - Attribuzione dei buoni
pasto ai dipendenti in distacco sindacale |
Si
precisa che in caso di distacchi part-time si applica l'art. 7 comma 4
del CCNQ 7 agosto 1998. Tale articolo prevede che ai soggetti in
distacco sindacale part-time, sia orizzontale che verticale, si
applichi la disciplina giuridica prevista dai CCNL di comparto per i
dipendenti con contratto di lavoro part-time.
| - Si maturano le ferie
durante i periodi di distacco sindacale completo? |
Si
precisa che l'espressione "…salvo che per il diritto alle ferie"
contenuta nell'art. 5 comma 3 del CCNQ del 7 agosto 1998 è da
intendersi nel senso che per i periodi in cui il dipendente è in
distacco sindacale, lo stesso, non essendo in servizio, non matura le
ferie.
| - Chi è in distacco part-time
matura le ferie? |
L'art.
7, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 98 prevede che nel caso di distacco
sindacale part-time, per quanto concerne il diritto alle ferie, si
applicano le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro
part-time – orizzontale o verticale – che disciplinano il trattamento
economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale. In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che il
congedo ordinario possa essere usufruito dal dipendente in distacco
sindacale part-time in misura proporzionale alle giornate di presenza
in servizio.
| - Chi rientra dal distacco
sindacale totale, può richiedere all’amministrazione le ferie non
godute per il periodo del distacco? |
Il
dipendente che rientra in servizio al termine del distacco sindacale
non può avanzare nei confronti dell’amministrazione pretese relative ai
rapporti intercorsi con il sindacato durante il periodo del proprio
mandato, né chiedere di usufruire delle ferie non godute durante il
distacco sindacale in quanto non maturate nell’amministrazione.
| - E’ contemplata, negli
accordi, una tutela assicurativa per gli infortuni occorsi nello
svolgimento del mandato sindacale? |
Negli
accordi non è previsto nulla circa la tutela assicurativa per infortuni
in itinere durante gli spostamenti necessari per esercitare il mandato.
| - A chi debbono essere
presentate le richieste di distacco ed aspettative sindacali? |
Le
richieste di distacco ed aspettativa sindacale devono essere presentate
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato.
| - Le organizzazioni sindacali
hanno l’obbligo di comunicare alle singole amministrazioni le
variazioni in esito alla fruizione dei distacchi e delle prerogative
sindacali? E le conferme? |
L'art.
14, comma 6 del CCNQ 7 agosto 1998, semplificando le procedure, prevede
che devono essere comunicate alle amministrazioni solo le variazioni ai
distacchi ed alle aspettative in atto e non anche le conferme.
| - Le amministrazioni e l’Aran
hanno il compito di verificare il rispetto dei contingenti dei
distacchi fissati, per le singole organizzazioni e complessivamente,
dai CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali? |
La
funzione di verifica del rispetto dei contingenti dei distacchi spetta,
ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998, al Dipartimento
della Funzione Pubblica.
| - In presenza di federazioni
sindacali rappresentative composte da più sigle, chi è abilitato a
trattare? |
I
soggetti che partecipano alla trattativa e che risultano firmatari del
CCNL sono le federazioni in quanto tali e non le singole associazioni
componenti. E’ tuttavia evidente che le stesse federazioni sono libere
di stabilire, in base alle regole dei rispettivi statuti, sia le
persone fisiche che devono partecipare alla trattativa, sia le persone
fisiche che devono apporre la firma sul testo del CCNL a nome delle
stesse federazioni, non essendo dubitabile che chi firma il CCNL lo
firma comunque in rappresentanza della federazione e non della singola
associazione componente.
Né deve
trarre in inganno se sotto la sigla della federazione sono indicate tra
parentesi le sigle componenti: ciò discende unicamente dalla
circostanza che l’esatta denominazione di tali federazioni comprende
anche l’indicazione delle sigle che vi hanno dato vita, pur essendo
pacifico che la federazione è soggetto diverso dalle singole componenti.
| - In presenza di federazioni
sindacali rappresentative composte da più sigle, chi può accreditare i
rappresentanti nella delegazione trattante? |
Nel caso
di federazioni costituite da più sigle, l’accredito dei dirigenti
sindacali che, ai sensi dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, sono
abilitati alle trattative in sede di contrattazione integrativa deve
essere effettuata da ciascuna federazione rappresentativa (e firmataria
del CCNL) unitariamente intesa. Pertanto, la firma dei contratti
integrativi deve essere apposta, non da parte della singola componente
a titolo proprio, ma dai dirigenti accreditati in nome e per conto
della federazione unitariamente intesa con l’indicazione della
denominazione di quest’ultima. Ne deriva che per l’amministrazione
viene meno l’obbligo di sindacare sulla composizione della federazione
in quanto l’elemento essenziale per la verifica della titolarità a
sottoscrivere il contratto integrativo è l’accredito del dirigente
sindacale abilitato da parte della federazione rappresentativa,
indipendentemente dalla sua composizione interna.
| - In presenza di federazioni
sindacali rappresentative composte da più sigle, chi è abilitato a
richiedere la fruizione delle agibilità sindacali? |
La
richiesta di fruizione delle prerogative sindacali deve essere
effettuata esclusivamente dalla organizzazione sindacale firmataria del
CCNL unitariamente intesa, escludendo che la stessa possa provenire da
singole sigle che ne fanno parte. Ne deriva che per l'amministrazione
viene meno l'obbligo di sindacare sulla composizione delle federazioni,
in quanto l'elemento essenziale per la verifica della titolarità a
richiedere la fruizione delle prerogative è l'accredito da parte della
organizzazione sindacale rappresentativa, indipendentemente dalla sua
composizione interna.
| - Le organizzazioni sindacali
non rappresentative sono titolari di prerogative nei luoghi di lavoro? |
Le
organizzazioni sindacali non rappresentative, per il biennio
contrattuale corrispondente, non sono titolari di alcuna prerogativa;
unica eccezione è la possibilità, per le stesse, di comunicare il
nominativo del responsabile del proprio terminale associativo, cui non
fa seguito l’utilizzo di prerogative sindacali non avendone, appunto,
la titolarità.
| - Le organizzazioni sindacali
che non sono ammesse alla contrattazione nazionale, possono essere
ammesse alla contrattazione in sede locale se hanno eletti nelle liste
presentate nelle elezioni delle RSU? |
Le
organizzazioni sindacali non rappresentative e, quindi, non ammesse al
tavolo nazionale di contrattazione non hanno alcun titolo per eventuali
ammissioni nella sede decentrata né alla fruizione delle prerogative
sindacali. Non rileva neanche il fatto che abbiano presentato le liste
per le elezioni delle RSU.
| - Il fatto di aver
sottoscritto contratti integrativi è sufficiente per legittimare la
partecipazione alle trattative in sede locale e alla ripartizione delle
prerogative sindacali di un’organizzazione sindacale non
rappresentativa? |
Non può
essere portata a sostegno della richiesta di prerogative da parte di
una organizzazione sindacale non rappresentativa la circostanza di
essere stata firmataria di contratti integrativi in quanto, anche se
fosse accertata la veridicità di tali fatti, tale firma sarebbe stata
apposta senza legittimazione.
| - Un’organizzazione sindacale
non rappresentativa può eventualmente fruire di prerogative sindacali
utilizzando quelle spettanti alla RSU (nella quale sia stato eletto un
suo dirigente)? |
L’art. 9
comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che i permessi di spettanza
delle RSU siano da queste gestite autonomamente, definendone la
esclusiva competenza. In tal senso non può trovare alcuna
legittimazione la richiesta di una organizzazione sindacale non
rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative sindacali, di
cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del componente della RSU
eletto nella propria lista. Ciò vale anche per le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto la RSU, come già detto, una volta
eletta è autonoma, vive di vita propria e decide come utilizzare al suo
interno il monte-ore dei permessi.
riferimento normativo: art. 19, comma 8, del CCNQ
del 7 agosto 1998
| - Le organizzazioni sindacali
rappresentative “con riserva” hanno diritto a fruire delle prerogative
sindacali? |
L'art.
19 comma 8 del CCNQ 7 agosto 1998 afferma che non vi sono limitazioni
alla fruizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni
sindacali ammesse con riserva, nei confronti delle quali si crea solo
l'obbligo di restituzione del corrispettivo economico delle prerogative
non spettanti in caso di scioglimento con esito negativo della riserva.
Unica limitazione è costituita dalla non partecipazione delle
organizzazioni alle trattative sindacali nel luogo di lavoro ove non
siano firmatarie del CCNL.
| - Quando è possibile, per le
amministrazioni, richiedere alle organizzazioni sindacali
rappresentative ammesse “con riserva” - e per le quali la riserva sia
stata sciolta negativamente - il rientro di quanto percepito? |
Con
riferimento all'art. 19, comma 8, le amministrazioni interessate non
possono chiedere alle confederazioni ed organizzazioni sindacali
ammesse alle trattative nazionali, il rimborso degli emolumenti
stipendiali corrisposti durante il periodo di distacco sindacale
retribuito a tempo pieno, fino a che non vi è stato l'esito sfavorevole
del giudizio che determina l'esclusione dell'organizzazione sindacale
interessata alle trattative nazionali.
| - Ai fini della
determinazione del dato associativo e del dato elettorale per la
distribuzione del monte ore come si calcolano le affiliazioni? |
Il
Comitato Paritetico previsto dall’art. 43 del D.lgs 165/2001, che viene
costituito per ogni biennio di riferimento, con il compito di
certificare i dati associativi ed elettorali ai fini del successivo
accertamento della rappresentatività da parte dell’Aran, ha stabilito
che, in caso di affiliazioni successive alla data di svolgimento delle
elezioni, non si possa procedere alla sommatoria dei voti riportati
singolarmente dalle sigle affiliate con quelli delle sigle affilianti,
mentre ciò è possibile per le deleghe rilasciate dai lavoratori. La
ratio di detta decisione deriva dal fatto che i voti e le deleghe non
possono in alcun modo essere considerati parametri omogenei tra loro.
Infatti la delega è un atto revocabile in qualsiasi momento e la
mancata revoca in caso di nuove affiliazioni rappresenta comunque un
tacito consenso del lavoratore alle nuove aggregazioni. Nel caso del
voto non esiste tale libertà e il lavoratore che non condivide la nuova
affiliazione non sarebbe messo in grado, in alcun modo, di ritirare il
proprio consenso espresso con il voto unicamente alla lista presentata.
| - Il monte ore permessi di
amministrazione è unico o distinto per il personale del comparto e per
il personale con qualifica dirigenziale? |
Le
deleghe dei dipendenti e dei dirigenti vengono prese in considerazione
rispettivamente ai fini della determinazione di due distinti monte ore,
il primo per la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto, il secondo per le organizzazioni sindacali rappresentative
dell'area della dirigenza, indipendentemente dal sindacato a favore del
quale la delega stessa è stata rilasciata, importando a tali fini solo
l'inquadramento del dipendente.
| - Qual è il numero di minuti
da utilizzare per il calcolo del monte ore? L’amministrazione ha
competenza in materia? |
I minuti
utilizzabili per quantificare il monte ore di amministrazione sono
predefiniti dai CCNQ e, pertanto, l’amministrazione non può aumentarli
trattandosi di materia non disponibile per la contrattazione
integrativa.
| - Come si ripartisce il monte
ore aziendale di pertinenza della RSU? |
Il monte
ore di permessi spettanti alla RSU è da considerarsi complessivo. La
distribuzione dello stesso all’interno della RSU fra i suoi componenti
avviene su decisione della stessa RSU ai sensi dell’art. 9, comma 4 del
CCNQ del 7 agosto 1998; pertanto l’amministrazione non ha alcun compito
al riguardo.
| - E’ possibile, in vista di
particolari esigenze della contrattazione, provvedere ad un aumento del
contingente del monte ore? |
Il monte
ore dei permessi a livello aziendale essendo predefinito dal CCNQ di
distribuzione delle prerogative sindacali non è modificabile e,
pertanto, non può essere ampliato.
| - I rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative possono attingere dal monte
ore permessi destinato alla RSU? I componenti di quest’ultima possono
fruire dei permessi destinati ai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali? |
Il monte
ore permessi retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello
spettante alle organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto,
ciascuno dei soggetti citati può attingere esclusivamente al monte ore
di propria pertinenza e per le finalità indicate al comma 3 dell'art.
10 del CCNQ del 7 agosto 1998.
| - E’ possibile la
“compensazione” tra il monte ore permessi di amministrazione del
comparto ed il monte della dirigenza? |
Il monte
ore di amministrazione di pertinenza rispettivamente delle
organizzazione sindacali rappresentative del comparto e quello
dell’area dirigenziale non sono tra di loro compensabili, trattandosi
di monti ore utilizzabili per finalità diverse essendo diversi e
distinti i CCNL e i CCNQ. Anche in questo caso le organizzazioni
possono attingere esclusivamente dal monte ore di pertinenza. Vale a
dire che nel caso in cui a fruire del permesso sia un dipendente
accreditato quale dirigente sindacale per la trattativa di comparto si
deve usare il monte ore del comparto ovvero nel caso di dipendente
accreditato per la trattativa della dirigenza il monte ore da
utilizzare è quello della dirigenza. Rientra, infatti, nella libertà
sindacale, che un dipendente non dirigente possa essere accreditato
nella delegazione della dirigenza o viceversa, ma il monte ore da
utilizzare è quello per il quale è avvenuto l’accredito.
| - Qual è la periodicità di
rilevazione delle deleghe per il computo e la ripartizione del monte
permessi aziendale? |
Le
amministrazioni rilevano le deleghe per il versamento dei contributi
sindacali ogni anno per la predisposizione e la ripartizione del monte
ore aziendale alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative
individuate ogni biennio dall'Aran. L'amministrazione, a tal fine,
dovrà tenere conto anche delle comunicazioni relative ai mutamenti
associativi che nel corso dell'anno precedente le sono state
formalmente inviate da parte delle organizzazioni sindacali interessate
ai mutamenti stessi.
| - In sede di calcolo e di
ripartizione del monte ore permessi aziendali, cosa occorre tenere
presente relativamente ai voti RSU ovvero al dato elettorale (la cui
percentuale fa media con il dato delle deleghe)? |
Si
significa che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo
alla federazione sindacale cui gli stessi sono attribuiti, essendo
espressione della volontà degli elettori relativamente alla lista
presentata nel suo complesso. Per tale ragione non possono essere
artificiosamente realizzate divisioni utilizzando percentuali relative
alle deleghe.
| - A quale data si deve
prendere il numero di dipendenti a tempo indeterminato ai fini del
calcolo del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione? |
Il
contingente dei permessi è valutato sul personale in servizio a tempo
indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente. Le deleghe sono
quelle rilasciate dallo stesso personale al 31 dicembre, le quali
tuttavia possono risultare solo al 31 gennaio dell'anno successivo.
Tale criterio è, pertanto, lo stesso adottato per le rilevazioni delle
deleghe a livello nazionale, come risulta dalle circolari
periodicamente inviate a tale scopo a tutte le amministrazioni.
| - E’ possibile cumulare i
permessi del monte ore al distacco part-time? |
L’art. 7
comma 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 non consente ai dirigenti sindacali,
che utilizzano le flessibilità previste dalla norma stessa, la
possibilità di fruire dei permessi sindacali di cui agli artt. 8 e 9.
Non è invece citato alcun divieto relativamente ai permessi aggiuntivi
di cui all’art. 11 per la partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali,
purché sussistano le condizioni ivi previste.
| - La fruizione dei permessi
del monte ore di amministrazione incide sulla maturazione delle ferie? |
Non è
prevista alcuna riduzione delle ferie al personale che fruisce dei
permessi sindacali orari giornalieri. Diverso è il caso di utilizzo di
permessi orari e giornalieri in forma cumulata ai sensi dell’art. 10
comma 5 CCNQ 7 agosto 1998. In tal caso la normativa è quella del
distacco totale o frazionato previsto dagli artt. 5, comma 3 e 7, comma
4 del CCNQ 7 agosto 1998.
| - Fruizione dei permessi
sindacali durante il periodo di congedo ordinario |
Si fa
presente che le ferie possono essere interrotte solo per le cause
previste dal CCNL.
| - I permessi sindacali
retribuiti aziendali possono essere usufruiti per le sole trattative? |
I
permessi sono fruibili anche per le causali indicate nel comma 3
dell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e, quindi, non esclusivamente
per le trattative sindacali.
| - Come si distribuiscono i
permessi i componenti della RSU? |
L'art. 9
del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono
ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU,
specificando al comma 4, ultimo capoverso, che è compito delle RSU
gestire autonomamente i permessi di loro spettanza. Ciò significa che
nel proprio regolamento di funzionamento la RSU dovrà stabilire, tra le
altre cose, anche la ripartizione, al suo interno, dei permessi
complessivamente assegnati.
| - Quale controllo deve
effettuare l’amministrazione in riferimento all’utilizzo del monte ore
da parte degli aventi diritto? |
Le
amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che né
la RSU né le organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino,
nell’anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di
evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso.
| - E’ possibile, da parte di
un’organizzazione sindacale rappresentativa, superare il contingente
dei permessi sindacale ad essa spettanti nell’anno di riferimento? |
I
permessi di cui all'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 possono essere
usufruiti nel limite massimo di ore consentito dal monte ore aziendale.
Le amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che
né la RSU né le organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino,
nell’anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di
evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso. Nel caso in
cui una organizzazione sindacale usufruisca di un numero di permessi
maggiore rispetto al monte ore attribuitole per l'anno di riferimento,
il problema potrà trovare soluzione in sede locale concordando con
l'organizzazione sindacale le modalità di rientro delle ore eccedenti
quelle spettanti. La modalità di compensazione delle ore godute in
eccesso potrà avvenire anche riducendo quelle del monte ore calcolato
per l'anno successivo (nel caso in cui nell'anno successivo
l'organizzazione in oggetto sia titolare del monte permessi in quanto
rappresentativa).
| - Nel caso in cui
un’organizzazione sindacale rappresentativa usufruisca, in sede locale,
di un numero di permessi eccedenti quello derivante dal proprio monte
ore, è possibile, da parte dell’amministrazione, prevedere il rientro
delle ore in eccedenza attraverso una decurtazione, per quella
organizzazione, del monte ore dell’anno successivo? |
Si
ritiene condivisibile che ove una organizzazione sindacale usufruisca
di un numero di permessi maggiore rispetto al monte ore attribuitole
per l'anno di riferimento sia possibile ottemperare al disposto
dell'art. 19, comma 8, con la compensazione delle ore godute in eccesso
riducendo quelle del monte ore calcolato per l'anno successivo. Tale
compensazione è tuttavia possibile solo se tale anno è ricompreso nel
medesimo biennio contrattuale, stante la cadenza dell'accertamento
della rappresentatività dell'organizzazione sindacale prevista dallo
stesso art. 19 richiamato.
| - Cosa accade se le
organizzazioni sindacali rappresentative o la RSU usufruiscono solo in
parte del monte ore? Quel che residua può eventualmente essere
utilizzato per l’anno successivo? |
La
mancata fruizione dei permessi sindacali sia da parte delle RSU che
delle organizzazioni sindacali rappresentative costituisce un risparmio
per l'amministrazione.
| - Nella Scuola, ove
l’attività didattica si articoli con orari che prevedono la durata
unitaria della lezione in cinquanta minuti, i permessi del monte ore
andranno commisurati (ridotti in proporzione) alla minor durata della
lezione “oraria”? |
L’utilizzo
dei permessi orari giornalieri è rapportato all’orario di servizio del
dipendente che ne usufruisce, a prescindere dalla durata oraria delle
lezioni.
| - E’ possibile la
compensazione tra i due distinti monte-ore di amministrazione del
personale del comparto e dell’area dirigenziale? Un dirigente può usare
il monte-ore del comparto? |
Le
compensazioni, previste per i distacchi e i permessi dell’art. 11, non
sono estese anche ai permessi dell’art. 9, in quanto l’art. 10 ne
prevede un utilizzo principalmente per la contrattazione integrativa e
quindi anche per altre attività sindacali. Poiché i contratti di lavoro
di comparto e di area sono distinti ed autonomi insistendo su personale
diverso, lo è anche il monte ore di amministrazione: quello della
dirigenza è utilizzabile solo per quanto riguarda l’attività sindacale
in favore del personale dirigente e analogo ragionamento vale per il
comparto. Per tale motivo non si può ammettere la compensazione. A
maggiore comprensione si ritiene utile fornire un esempio:
“nel
caso in cui la medesima organizzazione sindacale risulti
rappresentativa sia nel comparto che nella relativa area della
dirigenza, nel luogo di lavoro è titolare dei due corrispondenti monte
ore di amministrazione. Nulla vieta, nel rispetto della libertà
sindacale, che detta organizzazione accrediti il medesimo dirigente
sindacale, cioè la persona fisica che potrà utilizzare il monte ore,
sia per la contrattazione integrativa di comparto che per quella di
area. La qualità di dirigente sindacale discende, infatti,
esclusivamente dalla nomina sindacale e prescinde dalla qualifica
rivestita dal dipendente nell’amministrazione. Pertanto detto dirigente
sindacale utilizzerà di volta in volta il monte ore corrispondente alla
attività sindacale che svolge, ovvero il monte ore di comparto per la
contrattazione di comparto e quello della dirigenza per la
contrattazione della dirigenza”. In sostanza rileva l’attività
sindacale svolta e non la qualifica rivestita dal dipendente
nell’amministrazione. In questo senso si è al di fuori dell’istituto
della compensazione, ma si entra nel campo dei diritti sindacali di
ciascuna organizzazione. Diversamente operando, ne risulterebbe
alterata la rappresentatività. Analogo ragionamento si può sviluppare
nel caso in cui una organizzazione sia rappresentativa, ad esempio,
solo nel comparto. In questo caso il dirigente sindacale potrà fruire
esclusivamente del relativo monte ore di comparto, non avendo
l’organizzazione che lo accredita alcuna titolarità nell’utilizzo delle
prerogative previste per la dirigenza. Non rileva ai fini di cui sopra
l’inquadramento del dipendente nell’amministrazione.
| - E’ sindacabile, da parte
dell’amministrazione, la richiesta di permessi ex art. 9 quando vengono
usati in via continuativa per più giorni? |
La
disciplina che regola la fruizione dei permessi sindacali retribuiti
orari è contenuta nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. Si
evidenzia, a tal proposito, che l’articolo citato non prevede forme di
autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui oggettiva
utilizzazione è responsabilità dell'associazione sindacale di
appartenenza del dirigente sindacale ma è su quest'ultimo che incombe
il dovere di avvertire previamente il dirigente responsabile della
struttura di assegnazione, secondo le modalità “concordate in sede
decentrata”, al fine di evitare che l'assenza non debitamente
programmata possa ingenerare un disservizio nell'unità operativa di
appartenenza. Tuttavia, si rammenta che, l’art. 6 del CCNQ del 27
gennaio 1999, integrativo del CCNQ sopraccitato, prevede che nel caso
in cui i permessi siano utilizzati in modo continuativo, cumulando le
ore in maniera tale da configurare un distacco totale o parziale, debba
applicarsi la procedura prevista per la richiesta dei distacchi
dall'art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998.
| - Se la richiesta di permesso
coincide con particolari periodi di festività e ricorrenze
l’amministrazione può chiedere informazioni sulle causali sindacali? |
Pur
confermando il contenuto dell'art. 10, comma 6 del CCNQ del 7 agosto
1998 - che non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei
permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità
dell'associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale –
si ritiene che, stante la particolare circostanza della coincidenza dei
permessi richiesti con giornate di festività nazionale (25, 31 dicembre
e 1 gennaio), l’amministrazione possa richiedere ulteriori informazioni
sulla causale dei permessi stessi, in virtù del rispetto dei principi
di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono
caratterizzare i rapporti tra amministrazioni e parte sindacale.
| - La semplice iscrizione al
sindacato legittima di per sé il dipendente alla fruizione del permesso
sindacale? |
I
permessi sindacali retribuiti sono concessi non ai dipendenti
dell'amministrazione iscritti ai sindacati, ma alle organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative a cui aspetta il compito di
accreditare i propri dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 10.
| - In caso di trattative da
tenersi presso altra amministrazione, da quale monte ore si dovrà
attingere per consentire la partecipazione del dirigente sindacale
accreditato? Da quella di appartenenza o da quella ove il dirigente si
reca? |
Per la
partecipazione alle trattative decentrate si utilizza il monte ore di
permessi giornalieri della amministrazione ove il dirigente sindacale
presta servizio, anche se si tratta di riunioni presso altre
amministrazioni.
| - La richiesta di permesso
sindacale deve contenere la norma contrattuale di riferimento o è
sufficiente una dizione generica? |
I
permessi sindacali non possono essere fruiti per generiche motivazioni,
pertanto la richiesta degli stessi deve sempre fare riferimento alla
norma contrattuale di riferimento.
riferimenti normativi: art. 11 del CCNQ del 7
agosto 1998 integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, CCNQ 3 agosto 2004
per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per le aree
dirigenziali
chiarimenti
Aran: nota
n. 4260 del 27 maggio 2004
| - I dirigenti sindacali che
non sono componenti della delegazione trattante possono usufruire dei
permessi ex art. 11? |
La
fruizione dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 come
integrato dal CCNQ 9 agosto 2000 è riservata ai dirigenti sindacali,
non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli
organismi direttivi statutari per la partecipazione alle riunioni dei
suddetti organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e
territoriali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali
di categoria. In questo caso, la qualità di dirigente sindacale deriva
dall'appartenenza all'organismo statutario a prescindere dall'essere
componente di RSU o dall'accredito a partecipare alla delegazione
trattante in sede di singola amministrazione.
| - Le confederazioni possono
utilizzare i permessi ex art. 11 nei comparti e nelle aree ove non
hanno organizzazioni rappresentative? |
Le
confederazioni possono fare utilizzare i permessi ex art. 11 a loro
disposizione alle proprie organizzazioni di categoria anche se non
rappresentative. Gli unici requisiti per la fruizione sono, infatti,
quelli evidenziati nel comma 1 dello stesso art. 11 secondo cui i
permessi in oggetto sono riservati ai dirigenti sindacali componenti
degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e
territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma 1 che
siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni
ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o
aspettativa, i quali debbono partecipare alle riunioni degli organismi
direttivi statutari nazionali, provinciali e territoriali di cui
facciano parte. Sembra utile fare riferimento al comma 4 che ammette
utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali fra comparto
e rispettiva area della dirigenza o tra diversi comparti e/o aree.
| - Le singole amministrazioni
hanno compiti di verifica riguardo ai permessi ex art. 11? |
Relativamente
ai permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui
all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, si fa presente che essi vengono
concessi esclusivamente per le finalità ivi previste e il contingente è
fissato nazionalmente, pertanto le amministrazioni non hanno alcuna
competenza in merito alla loro quantificazione. Resta fermo l'onere di
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità
dallo stesso indicate.
| - Il dirigente sindacale in
aspettativa part-time può usufruire dei permessi ex art. 11? |
Nel caso
in cui il dirigente sindacale fruisca di una aspettativa part-time,
l'art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede l'impossibilità di cumulo
di tale flessibilità solo ed esclusivamente con i permessi previsti
dagli artt. 8 e 9 del medesimo CCNQ, mentre non si verificano
incompatibilità con i permessi dell'art. 11 che vengono fruiti per
finalità diverse. La citata clausola contrattuale, quindi, consente la
possibilità di usufruire dei permessi ex art. 11 anche ai dipendenti in
distacco sindacale part-time. Vanno tuttavia effettuate le seguenti
considerazioni:
- nel
caso di part-time verticale o orizzontale, la norma trova applicazione
solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione
lavorativa;
- i
permessi statutari di cui all'art. 11 non possono essere cumulati fra
di loro (al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere
usufruiti limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari,
al fine di evitare che il distacco part-time si trasformi
surrettiziamente in distacco totale.
| - Il permesso ex art. 11 deve
essere sempre concesso o va rispettato un tetto massimo? |
La
fruizione dei permessi di cui all'art. 11, che è finalizzata solo ed
esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi indicati dalla norma, non prevede un tetto massimo di ore a
livello aziendale ma solo il rispetto del monte ore nazionale previsto
a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative e delle
confederazioni, tuttavia lo stesso art. 11, al comma 6, prevede che
nell'utilizzo di tali permessi deve essere comunque garantita la
funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa
di appartenenza del dipendente, attraverso il previo avviso del
dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate
in sede decentrata.
| - I permessi ex art. 11
possono essere cumulati per periodi lunghi? |
L’art.
6, comma 2, del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo del CCNQ del 7
agosto 1998, prevede che “i permessi di cui all’art. 11 non possono
essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare
la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti dalla
norma, specificatamente indicate”. Pertanto, pur confermando il
contenuto dell’art. 10, comma 6, del CCNQ del 7 agosto 1998 circa la
responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza del
dirigente sindacale, fermo rimanendo il rispetto del preavviso e delle
modalità della fruizione delle prerogative in oggetto, si ritiene che,
stante la particolare circostanza della richiesta di tali permessi per
un intero mese, l’amministrazione possa richiedere copia della
convocazione degli organismi citati, in virtù del rispetto dei principi
di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono
caratterizzare i rapporti tra amministrazione e parte sindacale.
| - Come è da intendersi
l’espressione “in misura non inferiore ad otto giorni l’anno,
cumulabili anche trimestralmente” utilizzata per fissare l’entità dei
permessi non retribuiti per i dirigenti sindacali aventi titolo? |
L’espressione
“in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche
trimestralmente”, contenuta nel secondo comma dell’art. 12, di cui
all’oggetto, costituisce una previsione di garanzia da intendersi nel
senso che i dirigenti sindacali richiamati dalla norma hanno diritto,
per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni o congressi
sindacali, ad almeno otto giorni l’anno di permessi non retribuiti, con
la flessibilità sopra citata.
| - I permessi sindacali non
retribuiti possono essere fruiti in ore? |
Stante
il preciso rinvio dell'art. 12, comma 2 ai dirigenti sindacali di cui
all'art. 10, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 e viste le finalità per
il loro utilizzo, i permessi sindacali non retribuiti possono, al pari
di quelli retribuiti, essere fruiti anche in ore.
| - La decisione del Comitato
dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale? |
Le
elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non
possono entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni
elettorali in quanto esonerati da ogni compito avente natura
consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell’operato
della Commissione elettorale. L’eventuale decisione assunta dalla
Commissione elettorale di non prendere atto del diverso pronunciamento
del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di impugnativa in
sede giurisdizionale, qualora l’interessato che si ritenga leso dalla
stessa, lo ritenga opportuno.
| - La RSU si considera
insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del
lavoro? |
In caso
di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede
giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque
operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la
nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione
del giudizio pendente.
| - Il Comitato dei garanti
deve accedere alla richiesta dei verbali redatti in sede di esame del
ricorso? |
L’Aran
non può esprimere il proprio parere in merito alla questione esposta in
quanto esula dalle sue competenze la definizione delle regole di
funzionamento interno del Comitato dei garanti, se non negli aspetti
generali previsti dall’art. 19 del regolamento elettorale come chiariti
nella nota n. 5194 del 2 luglio 2004. Pertanto, dette regolamentazioni
nonché quelle concernenti l’accesso agli atti o verbali redatti nella
sede conciliativa, sono, a parere di questa Agenzia, di stretta
pertinenza del Comitato stesso.