La delegazione di parte pubblica composta da:
Direttore Generale
Direttore Servizio Centrale Risorse Umane
Dirigente Settore Relazioni Sindacali
e la delegazione sindacale composta da:
C.G.I.L. F.P.
C.I.S.L. F.P.
U.I.L. F.P.L.
DIR.COM
C.S.A
PRELIMINARE
Accordo Integrativo attuativo dell’Accordo Collettivo
Nazionale del 7 maggio 2002 in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, preliminare alla
sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale.
Contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la
continuità delle relative prestazioni:
AREA SOCIO ASSISTENZIALE Uffici della Divisione: N° 1 Dirigente
AREA VIGILANZA Direzione: N° 1 Dirigente di turno sulle 24 ore;
AREA SERVIZI
Servizi Cimiteriali Direzione: N° 1 Dirigente;
Attività Elettorali Direzione: N° 1 Dirigente;
Servizi al Personale Direzione: N° 1 Dirigente;
AREA TECNICA
Vice Dir. Gen. le servizi tecnici Direzione: N° 1 Dirigente;
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
DELLA DIRIGENZA
DEL COMUNE DI TORINO
1. Ambito e validità del presente accordo
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (di seguito CIA)
è stipulato ai sensi dell’art.4 del CCNL del
22.2.2006.
Le disposizioni del presente contratto, ove non sia
diversamente disposto, si applicano a tutti i Dirigenti a tempo
indeterminato della Città di Torino e trovano applicazione a
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso fatte salve diverse
decorrenze indicate nei singoli articoli.
Il presente CIA ha vigenza dal 1.1.2004 al 31.12.2007 (fatta salva
l’applicazione della parte economica del CCNL 2004/2005).
Quanto non espressamente disposto dal presente contratto deve
intendersi regolato dalle norme legislative, regolamentari e
contrattuali vigenti.
2. Criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali
e pluriennali relativi all’attività di formazione
e aggiornamento dei dirigenti
L’attività di
formazione indirizzata ai dirigenti, pur con le proprie
specificità, è parte del più generale
piano di formazione elaborato dalla Città.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare
tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni
dell’ambiente operativo e normativo, di apprendere le
migliori tecniche di gestione del personale, delle risorse finanziarie
e, in generale, di quanto utilizzato nella normale attività,
di operare ai fini di migliorare la qualità dei servizi resi
e la soddisfazione dell’utenza.
Il piano deve inoltre
contenere i necessari e opportuni modi di informazione e formazione in
merito alle norme relative alla sicurezza.
Annualmente, in sede di PEG, la Città presenta il proprio
piano di formazione, che viene sottoposto a concertazione con i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Le risorse stanziate per la formazione saranno pari al 1,5% della spesa
complessiva del personale dirigenziale.
3. Pari opportunità
In applicazione dell’art.9 del
CCNL del 23.12.1999, l’Amministrazione si impegna a
presentare annualmente, alle OO.SS. dell’area della
dirigenza, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative
proposte da Comitato delle Pari Opportunità.
4. Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
In applicazione dell’art.8 del CCNL del 22.2.2006, entro 30
giorni dalla firma del presente CIA, le parti nomineranno i componenti
del Comitato. Entro 30 giorni dalla nomina il Comitato si
riunirà per la designazione del Presidente e del Vice
Presidente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa
parte anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo
scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
Il componente del comitato individuato nel comitato pari
opportunità rientra nella quota delle organizzazioni
sindacali o dell'amministrazione a seconda della componente che
rappresenta nel Comitato pari opportunità.
5. Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro
Al fine di tutelare, sotto il
profilo legale ed economico, i dirigenti che incorrono in
responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere
oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave, sulla base
dell’art.15 del regolamento di organizzazione della dirigenza
e della determinazione del Direttore Generale del 27.03.2001 (mecc.
2949/66), l’Amministrazione si impegna ad anticipare le
sanzioni pecuniarie che il dirigente è chiamato a
corrispondere nonché le spese legali eventualmente
sostenute.
La struttura di valutazione prevista dalla determinazione del Direttore
Generale è composta da :
il Direttore Generale, o Direttore da lui incaricato;
Il Direttore del Servizio Centrale Risorse Umane o dirigente da lui
incaricato;
il Vice direttore per i servizi Tecnici e Patrimonio, o Direttore da
lui incaricato.
Qualora la struttura di valutazione non ritenga che esistano i
presupposti per l’applicazione del presente articolo
dovrà audire il dirigente interessato che potrà
farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia.
E’ fatto salvo il diritto di rivalsa qualora, da successiva
istruttoria, emerga che le irregolarità riscontrate sono
imputabili a dolo o colpa grave del contravventore.
6. Sussistenza delle condizioni per l’applicazione del comma
3, dell’art. 26 e dell’art. 4 e del C.C.N.L.
’99
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26
del C.C.N.L. ‘99 (“Finanziamenti della retribuzione
di posizione e di risultato”), ed in particolare al comma 3
(attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione,
incremento stabile delle dotazioni organiche del Comune di Torino),
sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali le
variazioni della dotazione organica della dirigenza e le variazioni
della valutazione del valore delle indennità di posizioni
dei dirigenti.
Sono oggetto di contrattazione gli incrementi degli stanziamenti
previsti per l’indennità di posizione e di
risultato.
Sono oggetto di informazione le revisioni del regolamento di
organizzazione e ordinamento della dirigenza.
7. Affidamento degli incarichi
Il Sindaco, sentito il Direttore
Generale, affida gli incarichi dirigenziali in rapporto alle esigenze
organizzative dell’Ente ed in coerenza col Regolamento di
Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza. Tali incarichi hanno
durata non inferiore a due anni.
La possibilità di stabilire
per esigenze generali o specifiche una durata inferiore è
oggetto di concertazione.
I criteri generali seguiti per l’assegnazione degli incarichi
sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.
In qualsiasi momento precedente la scadenza, il Sindaco, su proposta
del Direttore Generale, per ragioni adeguatamente motivate o per
effetto del procedimento di valutazione, può procedere
all’anticipata cessazione dell’incarico affidato al
dirigente e alla contestuale assegnazione dello stesso ad altro
incarico o modificare i contenuti del vigente incarico.
Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, ad un dirigente
sia conferito un nuovo incarico per il quale sia prevista una
retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa
all’incarico precedente, al dirigente viene mantenuto per 18
mesi il trattamento economico in godimento con l’attribuzione
di un’assegno ad personam riassorbibile con incrementi
economici relativi all’indennità di posizione.
8. Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è composto
da tre membri effettivi e tre supplenti e ha durata triennale: il primo
è designato dall’Amministrazione, il secondo
è eletto dai dirigenti dell’Ente fra i dirigenti
degli Enti locali a riposo o fra i dirigenti di un’altra
amministrazione pubblica, il terzo, presidente, scelto di comune
accordo fra gli altri due membri tra soggetti con specifica
qualificazione e esperienza nei settori dell’organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico. La procedura per
l’elezione del rappresentante dei dirigenti è
curata dal servizio Centrale Risorse Umane.
I provvedimenti di cui all’art. 23 bis del C.C.N.L. 10.4.96
introdotto dall’art. 13 del C.C.N.L. 2006 e precisamente:
a) affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di
retribuzione di posizione inferiore;
b) sospensione, nei confronti del personale a tempo indeterminato con
qualifica dirigenziale, da ogni incarico dirigenziale per un periodo
massimo di due anni, secondo la disciplina dell’art. 23 ter;
c) recesso dal rapporto di lavoro, nei casi di particolare
gravità, secondo la disciplina dell’art. 27.
sono adottati previo conforme parere del Comitato dei Garanti che deve
esprimersi entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine si
prescinde da tale parere.
Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del parere, nel
rispetto del termine di cui al precedente comma, dispone
l’audizione, di richiesta del dirigente interessato, anche
assistito da persona di fiducia.
Qualora, come previsto dal C.C.N.L. ‘99, il Comitato dei
Garanti venga costituito fra più enti pubblici locali, si
procederà a modificare in conseguenza quanto previsto nel
presente articolo.
9. Risoluzione consensuale
Nell’ambito della disciplina di
cui all’art. 17 del C.C.N.L./95 così come
modificato dall’art. 15 del C.C.N.L. 2006 possono accedere
all’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro i dirigenti del Comune di Torino con almeno due anni di servizio
presso questa Civica Amministrazione. La procedura può
essere attivata sia dall’Amministrazione sia dal dirigente
interessato e si conclude esclusivamente con l’accordo delle
parti che concordano un’”indennità
supplementare” che non può in ogni caso essere
superiore a 24 mensilità composte da: stipendio tabellare,
retribuzione di posizione, salario di anzianità.
Per i dirigenti che abbiano maturato il diritto a trattamento di
quiescenza il limite massimo di cui sopra si riduce a 12
mensilità.
Detti limiti sono elevati rispettivamente a 36
mensilità e 18 mensilità nel caso in cui
ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 23 ter
introdotto nel corpo del C.C.N.L. del 10 aprile 1996
dall’art. 13 del C.C.N.L. 2006.
Le risorse destinate all’erogazione di detta
indennità non fanno parte dei fondi previsti per
l’indennità di posizione e di risultato.
10. Risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione
A
decorrere dal 1° gennaio 2004 la retribuzione di posizione (IP)
riconosciuta al dirigente è pari a:
IP = G x IPR = G x [€ 16.380,00 + Vp x (P - 677)]
dove:
- IPR = indennità di posizione di riferimento;
- P = peso espresso in un punteggio appartenente alla scala definita
secondo la metodologia Hay e compresa tra il valore minimo di 677 e un
valore massimo inferiore a 2080 (valori, escluso il Co.Dir.: 677
– 732 – 752 – 782 – 839
– 890 – 924 – 964 – 1022
– 1090 – 1142, sulla base dell’accordo
del 28/2/2005).
L'Ente e' impegnato a non costituire posizioni dirigenziali con
punteggio pari o superiore a 2080 punti (circa il triplo del valore
base di 677 punti).
- v Vp = valore punto = € 60,00;
- v 677 = peso base della scala retributiva;
- v € 16.380,00 = retribuzione di posizione di riferimento
corrispondente alla posizione base di 677 punti;
- v G = grado di copertura professionale determinato secondo i seguenti
criteri, che verranno utilizzati per il calcolo
dell’indennità di posizione a decorrere dal
1° gennaio 2004:
- si attribuisce il valore 94% ai dirigenti di nuova nomina
(dopo il primo anno di servizio nella qualifica) e ai dirigenti cui
è stato attribuito un diverso incarico collocato, nella
scala di punteggi Hay, ad una posizione retributiva superiore; a questi
ultimi viene comunque garantita la conservazione della retribuzione in
godimento;
- si attribuisce il valore 97% ai dirigenti che, permanendo
nello stesso incarico o in altro incarico collocato, nella scala di
punteggi Hay, alla stessa posizione retributiva, abbiano conseguito,
nei due anni precedenti, una valutazione non inferiore alla valutazione
media meno 1 punto percentuale;
- si attribuisce il valore 100% ai dirigenti che, permanendo
nello stesso incarico o in altro incarico collocato, nella scala di
punteggi Hay, alla stessa posizione retributiva, abbiano conseguito,
nei tre anni precedenti, una valutazione non inferiore alla valutazione
media meno 1 punto percentuale;
- il superiore componente del Co.Dir. può, con
l’avallo del Direttore Generale, innalzare il valore del G di
un dirigente per non più di 2 punti fino a un massimo di
100%, o abbassarlo per non più di 2 punti fino a un minimo
di 92%;
- quando un dirigente raggiunge un valore di G di 100% e fino
al momento in cui gli venga attribuito un incarico collocato, nella
scala di punteggi Hay, ad una posizione retributiva superiore, le
successive valutazioni non modificano l’indennità
di posizione.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
sono pari all’ammontare complessivo delle
indennità di posizione (IP) assegnate nell’ambito
della dotazione organica nell’anno di riferimento.
Ai dirigenti neoassunti durante il primo anno di servizio si applica
l’indennità minima contrattuale di €
9.299,77, così come previsto dall’art. 23 comma 2
del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006; decorso il primo anno di servizio,
al dirigente verrà riconosciuta
un’indennità determinata secondo la formula di cui
al precedente capoverso in base al peso correlato alla funzione
rivestita.
Ai dirigenti provenienti in mobilità da altri Enti con
anzianità di servizio inferiore a un anno, maturata nella
qualifica dirigenziale presso l’Ente di provenienza, si
applica l’indennità minima contrattuale, ad oggi
pari a € 9.299,77, per il primo anno di servizio presso la
Città; se l’anzianità è
superiore all’anno si attribuisce la retribuzione di
posizione corrispondente all’incarico assegnato con
l’applicazione di un grado di copertura iniziale pari a 94%,
salvo diverse determinazioni da convenirsi in sede di inquadramento.
Al personale dirigente assunto in qualità di Collaboratore
di staff ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267 del 2000
è attribuita un’indennità compresa fra
il valore minimo di € 20.880,00 e il valore massimo di
€ 26.100,00, rispettivamente corrispondenti ai pesi di 752 e
di 839 punti. Per il calcolo di tali indennità il valore del
grado di copertura “G” è pari a 1,00.
Per il personale dirigenziale incaricato, assunto ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000,
l’indennità eventualmente convenuta in sede di
assunzione seguirà la dinamica dell’IPR correlata
al peso attribuito alla funzione.
In sede di prima applicazione, ai dirigenti che in esito
all’applicazione della nuova metodologia non ottengono un
beneficio di almeno € 1.000,00, la retribuzione di posizione
in godimento viene incrementata di € 1.000,00 al netto degli
aumenti contrattuali nazionali.
Le parti prendono atto della dichiarazione congiunta n. 6 al
C.C.N.L./2006.
La revisione del peso delle posizioni dirigenziali,
anche nel caso di singole posizioni, potrà essere effettuata
in conseguenza di una nuova valutazione da parte della
Società che ha elaborato l’applicazione del metodo
Hay. In particolare il peso delle posizioni dei dirigenti nominati nel
2003 sarà ricalcolato nel primo semestre del 2006 con
decorrenza dal 1° gennaio 2006.
11. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti
Dall’anno 2005 le risorse destinate all’erogazione
del premio di risultato sono determinate nella misura del 40%
dell’ammontare complessivo della retribuzione di posizione
(IP) in godimento nell’anno di riferimento, eventualmente
incrementato delle risorse destinate alla retribuzione di posizione non
utilizzate.
Ad ogni dirigente vengono assegnati annualmente dal
superiore gerarchico, d’intesa con il Direttore Generale,
specifici obiettivi gestionali e/o di miglioramento e sviluppo coerenti
con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).
Ogni dirigente viene valutato annualmente dagli stessi superiori
gerarchici:
- per il 50% in base al conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
- per il 50% in base alla qualità della prestazione
secondo la formula:
V = V1 + V2,
da calcolarsi in base ai parametri indicati nel seguente prospetto:
| Valutazione |
Superiore alla media |
Nella media |
Inferiore alla media |
| V1 (conseguimento obiettivi) |
Da 41 a 50 |
40 |
Fino a 39 |
| V2 (qualità della prestazione) |
Da 41 a 50 |
40 |
Fino a 39 |
L’erogazione del premio di risultato è data dalla
formula:
PR = ½ V x IP,
ove V è espresso in valore percentuale.
Se V è inferiore a 60% la valutazione viene considerata
negativa e conseguentemente non viene corrisposto il premio di
risultato.
Nel caso di valutazione negativa l’Amministrazione
può adottare le misure previste dalll’art. 13 del
CCNL del 22.02.06.
In tal caso viene richiesto il parere del Comitato dei Garanti di cui
all’art.8.
L’importo del premio di risultato varia, perciò,
dal 30% al 50% del valore dell’indennità di
posizione.
Qualora ½ IP sia inferiore ai premi massimi preesistenti,
valgono le condizioni di miglior favore, ossia:
PR = V x PMAX,
ove PMAX = premio massimo attuale.
La media delle valutazioni V non deve, a livello di Ente e per ogni
grande area organizzativa, superare il valore di 80, e
l’importo annuale dei premi di risultato erogati non deve
superare il 40% del valore totale delle indennità di
posizione (IP) nell’anno di riferimento, calcolato nel modo
indicato al primo capoverso ed al netto delle indennità
corrisposte ai dirigenti collaboratori di staff. In caso di superamento
di questi limiti, il Servizio Centrale Risorse Umane
effettuerà le necessarie riparametrazioni.
Gli esiti delle valutazioni sono comunicati ai dirigenti interessati.
La retribuzione di risultato non compete se la durata
dell’incarico è inferiore a sei mesi.
Gli arretrati del premio 2004 vengono assegnati esclusivamente ai
dirigenti che hanno cambiato fascia al 1.1.2004, esclusi i membri di
Codir, nella misura forfettaria di € 3.000.
12. Onnicomprensività del trattamento economico
In
specificazione a quanto previsto dal C.C.N.L. si stabilisce che
rientrino nel trattamento economico tutte le attività di
istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale
funzionamento dell’Ente, fra cui quelli di componente di
commissioni per concorsi, gare e simili, nonché di docente
per conto dell’Ente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto
contenuto negli artt. 24, comma 3 e 53 del D. Lgs. 165/2001 e
successive modificazioni.
Nel caso in cui i compensi vengano riversati
all'Amministrazione o da questa direttamente percepiti, faranno capo al
Comune tutte le spese, incluse quelle di tutela legale, derivanti,
anche in periodo successivo, al dirigente in relazione
all’incarico svolto.
Le somme acquisite dall’Ente in applicazione del principio di
onnicomprensività del trattamento economico integrano le
risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato secondo il disposto dell’art. 32 del C.C.N.L.
23/12/99 e sono integralmente destinate ai dirigenti che hanno
effettuato la prestazione oggetto dell’incarico, previa
applicazione delle ritenute di legge.
A tal fine il dirigente cui viene attribuito un incarico che rientra
nelle fattispecie di cui all’art. 24 comma 3 del D.Lgs.
165/01 ne dà comunicazione al Servizio Centrale Risorse
Umane.
13. Incentivi ex art. 18 legge 109/94
Per i dirigenti dell’area tecnica si applica
l’accordo del luglio 2004 e il regolamento sulla costituzione
e ripartizione dell’incentivo ex legge 109/94.
14. Part-time
Le parti ritengono, in linea di principio, il part-time incompatibile
con l’attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti si
incontreranno per definirne l'applicazione.
15. Dirigenti Avvocatura
I compensi professionali di cui all’art. 37 del C.C.N.L./99,
che detta disposizioni per gli Enti provvisti di Avvocatura, sono
corrisposti ai dirigenti Avvocati assegnati al Servizio Centrale Affari
Legali ed iscritti nell’Elenco Speciale dell’Albo
degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Torino.
Detti compensi dovuti in esito a sentenze favorevoli all’Ente
vengono erogati agli Avvocati, regolarmente officiati
dell’attività di difesa giudiziale della
Città, nei casi e con le modalità di seguito
indicate: a) nel caso di pronuncia favorevole con compensazione delle
spese di lite. b) nel caso di pronuncia favorevole con condanna della
controparte soccombente alla rifusione delle spese di lite qualora,
nonostante l’attivazione di procedure di recupero, non sia
stato possibile ottenere la corresponsione dalla parte avversa.
Per pronuncia favorevole si intende qualsiasi provvedimento che
definisca una fase del giudizio (es.: sentenze, decisioni, decreti,
ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, a cognizione piena o
sommaria pronunciati da qualunque Autorità investita di
poteri decisori idonei a definire la vertenza in via provvisoria o
definitiva) con esito sostanzialmente favorevole
all’Amministrazione, anche senza entrare nel merito (es.:
pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice,
inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio,
rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione
della materia del contendere…).
Le note spese relative a diritti e onorari vengono redatte dagli
Avvocati sulla base dei criteri previsti dalla Legge Professionale
Forense, facendo riferimento ai minimi tariffari; e per quelle di
valore indeterminato si fa riferimento alla media tra minimi e massimo
dello scaglione di riferimento; per le cause in cui sia associato un
Avvocato esterno i compensi vengono dimezzati.
L’amministrazione si riserva di auditare le tariffe stesse.
L’entità dei compensi professionali liquidabili
sarà quantificata nella misura corrispondente alla somma
complessiva delle note spese redatte dagli Avvocati relativamente alle
pronunce sopra indicate, abbattuta degli oneri a carico
Città.
Dal 2005 l’entità dei compensi
non può superare l’importo di 270.800,00 Euro,
corrispondenti ad una somma complessiva di note pari a 400.000,00 Euro,
detratti gli oneri di cui al precedente capoverso.
Qualora i compensi di cui al punto 1 non raggiungano
l’ammontare annuo massimo di 270.800,00 Euro la differenza,
nel limite di 52.000 euro, verrà portata ad incremento del
fondo dell’anno immediatamente successivo.
I compensi, quantificati come indicato nei precedenti capoversi,
verranno ripartiti tra tutti gli Avvocati di cui al comma 1 come segue:
agli avvocati dirigenti il 60%, agli avvocati non dirigenti il 40%;
tali percentuali saranno automaticamente modificate in presenza di
variazione del rapporto fra avvocati dirigenti e non dirigenti; ciascun
montante sarà diviso per il 50% in proporzione alle presenze
di ciascuno nell’anno di riferimento, per il restante 50% in
parti uguali. A detta suddivisione dei compensi partecipano anche gli
Avvocati non dirigenti in servizio presso il Servizio Centrale Affari
Legali ed iscritti all’Elenco speciale nel rispetto dei
principi e dei criteri fissati nel presente articolo.
Viene in ogni caso fatta salva gli la disciplina dei compensi
professionali di cui all’art. 7/bis del Regolamento
dell’Avvocatura secondo la disposizioni del CCNL. Tali
compensi sono da considerarsi comprensivi degli oneri riflessi a carico
Città e sono aggiuntivi al tetto di cui ai precedenti
capoversi.
Oltre ai compensi di cui sopra, i dirigenti Avvocati assegnati al
Servizio Centrale Affari Legali ed iscritti nell’Elenco
Speciale dell’Albo degli Avvocati percepiscono la
retribuzione di risultato contrattualmente prevista, in aggiunta al
fondo sopra quantificato, con le modalità e i criteri di cui
all’art. 10 del presente CIA per gli Avvocati Dirigenti e di
cui all’art. 7 del CIA del 7 febbraio 2005 per gli Avvocati
non dirigenti.