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CCNL 1998-2001 DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE
REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
A seguito del parere favorevole espresso in data
11 marzo 1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo
al CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità
dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Il giorno 1 aprile
1999, alle ore 9, ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Organizzazioni
e Confederazioni sindacali, al termine del quale le parti hanno sottoscritto
l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni
e delle Autonomie locali.
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
ART.1
Campo di applicazione
- Il presente CCNL si applica al personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica
dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali di cui all'accordo quadro del 2 giugno 1998, dal Comune
di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività assistenziale individuate
dalle Regioni nonché ai dipendenti degli enti locali in servizio
presso le case da gioco.
- Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3
febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai Decreti
Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre
1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
ART. 2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione
del contratto
Il presente contratto concerne il periodo
1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è
valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
- Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
- Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari
entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
- Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
- Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme
sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad
azioni dirette.
- Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme,
se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo
sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione
di detta indennità, l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi
degli artt.51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29 del 1993.
- In sede di rinnovo biennale per la parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del
23.7.1993.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
Obiettivi e strumenti
- Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto
dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati,
è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare
l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza
dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
- Il predetto obiettivo comporta la necessità
di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti
modelli relazionali:
- contrattazione collettiva a livello nazionale;
- contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle
materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
- contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale,
con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli
artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo
la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
- concertazione ed informazione.
ART. 4
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a
livello di ente
- In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo
decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel
rispetto della disciplina, stabilita dall'art.17.
- In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa
sono regolate le seguenti materie:
- i criteri per la ripartizione e destinazione
delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità
previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo
stesso articolo 17.
- i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione
del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della
produttività e di miglioramento della qualità del servizio;
- i criteri generali delle metodologie di valutazione
basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione
delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma
2, lett. a);
- le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure
per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle
finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- i programmi annuali e pluriennali delle attività
di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale
per adeguarlo ai processi di innovazione;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e
il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l'attuazione
degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti
disabili ;
- implicazioni in ordine alla qualità del lavoro
e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- le pari opportunità, per le finalità
e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n.
333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche
attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse
indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- le modalità e le verifiche per l'attuazione
della riduzione d'orario di cui all'art.22;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale
secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.35
del D.Lgs. 29/93;
- criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
- La contrattazione collettiva decentrata integrativa
riguarda, altresì, le materie previste dall'art. 16, comma 1,
del CCNL stipulato in data 31.3.1999:
- Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale
e quelli di comportamento indicati dall'art.3, comma 1, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo
tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa
e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d),
e) , f) ed m).
- I contratti collettivi decentrati integrativi non possono
essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato
nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art.
16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo decentrato integrativo
- I contratti collettivi decentrati integrativi hanno
durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro
natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche. L'utilizzo
delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata
integrativa con cadenza annuale.
- L'ente provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni
da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art.10, comma 2,
per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
- Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio
è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo
interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo
entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza
il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto.
- I contratti collettivi decentrati integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure
di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
- Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.RA.N, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
- I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL
del 6.7.1995 conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso
ciascun ente del contratto collettivo decentrato integrativo di cui
al presente articolo.
ART. 6
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di
livello territoriale
- La contrattazione collettiva decentrata integrativa,
nel caso di enti di minori dimensioni demografiche, nonché le
IPAB prive di dirigenza, può svolgersi a livello territoriale
sulla base di protocolli d'intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto e l'ANCI e l'UNCEM, da definirsi in sede regionale
o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi ed unioni
di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali.
A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi
soggetti sindacali.
- I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte
pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione
del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo
sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con
i vincoli di cui all'art.5.
- Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità
per la formulazione degli atti di indirizzo.
ART. 7
Informazione
- L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale,
anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione
degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
- Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il
presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva
decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
- Ai fini di una più compiuta informazione le
parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno
annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee
di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione
tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione
e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art.
11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione
del 2 giugno 1998.
- Nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 è
prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione
è altresì effettuata nelle materie in cui essa è
prevista dal D.Lgs. 29/93.
ART. 8
Concertazione
- Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2,
ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art.7, può attivare, mediante
richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua
per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL. stipulato il
31.3.1999 e per le seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- calendari delle attività delle istituzioni scolastiche
e degli asili nido;
- criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto
di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti
trasferimenti di funzioni e personale;
- andamento dei processi occupazionali;
- criteri generali per la mobilità interna;
- definizione dei criteri per la determinazione dei carichi
di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute
ai sensi dell'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.29/1993.
- La concertazione si svolge in appositi incontri, che
iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della
richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza
e trasparenza.
- La concertazione si conclude nel termine massimo di
trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della
stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti.
CAPO II
I soggetti sindacali
ART. 9
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
- I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
- le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette
ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato
il 7 agosto 1998;
- gli organismi di tipo associativo delle associazioni
sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo
collettivo indicato nella lettera a).
- I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative
sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art.10, comma 3, del CCNL
quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti
dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART.10
Composizione delle delegazioni
- Ai fini della contrattazione collettiva decentrata
integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua
i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che
fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
- Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è
composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali
di categoria firmatarie del presente CCNL.
- Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
Procedure di raffreddamento dei conflitti
ART. 11
Clausole di raffreddamento
- Il sistema delle relazioni sindacali è improntato
ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti
ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora
non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si
svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali
sulle materie oggetto della stessa.
PARTE SECONDA
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 12
Incrementi tabellari
- Gli stipendi tabellari derivanti dalla applicazione
dell'art. 1 del CCNL del 16.7.1996 sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella
A, alle scadenze ivi previste.
- A seguito della attribuzione degli incrementi indicati
nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni
iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al
CCNL del 31.3.1999, sono rideterminati secondo le indicazioni delle
allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
- Sono confermate l'indennità integrativa speciale
e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in godimento
dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
ART. 13
Effetti dei nuovi stipendi
- Nei confronti del personale cessato o che cesserà
dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte
economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui all'art.
12 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti
nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza.
Agli effetti della indennità premio di servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art.
2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
- Salvo diversa espressa previsione del CCNL. del 6.7.1995,
gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art.12 hanno
effetto, dalle singole decorrenze, su tutti sugli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
- Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia
già beneficiato, è conservato, negli attuali importi,
nell'ambito della retribuzione individuale di anzianità, il compenso
riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
ART. 14
Lavoro straordinario
- Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni
di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999,
risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno
1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995,
per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera
a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a
quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute
nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive
modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità
dell'art.15.
- Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate
con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di
legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare
di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare
eventi eccezionali.
- Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre
volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni
che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati
a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede
di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione
al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
- A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel
medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale
per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse
di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del
nuovo sistema di classificazione del personale.
- E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT
e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento
amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche
ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario
di lavoro.
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività
- Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono
annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del
personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina
del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte
a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei
servizi, le seguenti risorse:
- gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2,
lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni
ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla
predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali
economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96,
nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello
stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex
qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area
delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei
dipendenti interessati;
- le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno
1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL
del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto
delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
- gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento
accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL
del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo
dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento
delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione
del CCNL;
- le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della
legge 449/1997;
- le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art.
1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni
e modificazioni;
- i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina
dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
- l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno
1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale
in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal
CCNL del 16.7.1996;
- dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità
di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
- da una quota degli eventuali minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica
dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del
monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento
del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della
presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi
gli accordi di miglior favore;
- un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico
accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
- le somme connesse al trattamento economico accessorio
del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione
dei processi di decentramento e delega di funzioni.
- gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.
- per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio
finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997,
ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
- In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove
nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa,
le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere
dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino
ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte
salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c)
e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti
locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali
non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato.
- Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal
comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo
accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei
di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei
singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione
delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento
di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
- In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi
di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti,
ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in
servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque
comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e
ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità
di bilancio.
ART. 16
Norme programmatiche
- A decorrere dall' 1 giugno 1999, le risorse finanziarie
destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono
essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità
di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino
di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati
in un'apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a
stipulare entro il 30 aprile 1999; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo
alla data della sua stipulazione.
- Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra
le parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
ultimo periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere dall'1.1.2001, il
costo medio ponderato del personale collocato in ciascun percorso economico
di sviluppo non può superare il valore medio del percorso dello
stesso.
ART. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività
- Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e
di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità
dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività
anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su
sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.
- In relazione alle finalità di cui al comma 1,
le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o
individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati
dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del
31.3.1999;
- costituire il fondo per corrispondere gli incrementi
retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo
la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale
fondo è determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15,
in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo restano
comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica
orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.
- costituire il fondo per corrispondere la retribuzione
di posizione e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL
del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche
di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del
fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.15, gli enti preventivamente
istituiscono le posizioni organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto
CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare
totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per
gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art.11 del CCNL
del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per
quanto riguarda il finanziamento degli oneri;
- il pagamento delle indennità di turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo,
secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13,
comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art.
28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni
in vigore per le Camere di Commercio;
- compensare l'esercizio di attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie
A , B e C;
- compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie
B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art.11,
comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche
responsabilità affidate al personale della categoria D, che non
risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative
secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999
in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni
e 2.000.000 per gli altri Enti ; sino alla stipulazione
del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina
degli artt.35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell'art. 2,
comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione
integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del
permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei
compensi previsti dalla presente lettera.
- incentivare le specifiche attività e prestazioni
correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma
1, lettera k).
- incentivare, limitatamente alle Camere di commercio,
il personale coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati
coerenti con il programma pluriennale di attività, utilizzando
le risorse di cui all'art.15, comma 1, lett. n), destinate in via esclusiva
a tali finalità.
- Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate
della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000
prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale
della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione
del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione
organizzativa ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo
viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita
ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
- Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono
destinate al pagamento degli incrementi economici spettanti al personale
collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di classificazione
ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art. 7, comma 2 del CCNL
del 31.3.1999.
- Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento
alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate
in aumento delle risorse dell'anno successivo.
- Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2,
per le parti non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.24,
comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati dalle
disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi previsti
dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del modulo di relazioni
sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del CCNL del 31.3.1999
- Al fine di incentivare i processi di mobilità
previsti dall'art.44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs.n.29/93
nonché quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni
al sistema delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione
di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli stessi,
in misura non superiore a sei mensilità di
retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità
sostitutiva del preavviso, nei limiti delle effettive capacità
di bilancio e, per le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse
correlate alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
ART. 18
Collegamento tra produttività ed incentivi
- La attribuzione dei compensi di cui all'art.17, comma
2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi
di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi
ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo
modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria
verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali
conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati
secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ART.19
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
- Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale
previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art.12, comma 4, del CCNL del
31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei
singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL del 16.7.1996. Le
disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio
per l'anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale.
- Agli oneri derivanti dal pagamento delle prime tre
mensilità degli incrementi tabellari previsti dall'art.12, comma
1, del presente contratto, con decorrenza dall'1.7.1999, si fa fronte
con le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno già
destinato alle spese per il trattamento economico del personale per
l'anno 1999, secondo la programmazione triennale dei fabbisogni, e senza
necessità di ulteriori integrazioni.
ART. 20
Disposizioni particolari per il personale incaricato
delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative
- La disciplina dell'art. 18 della legge 109/1994 e dell'art.
69, comma 2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti
del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni
organizzative ai sensi dell'art. 9 del CCNL del 31.3.1999.
- Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria
D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti classificati
nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione
di posizione può variare da un minimo di 6.000.000 ad un massimo
di 15.000.000 e comunque nei limiti delle risorse del fondo previsto
dall'art. 17, comma 2 lett. c).
ART. 21
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la
disciplina contrattuale sul trattamento economico
- Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art.
2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni,
di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con
quelli previsti o confermati dal presente CCNL., i più elevati
compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere
di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal
personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art.12;
la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
- I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del
comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni
riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le risorse
dell'art.15 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo
delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.17.
- La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione
anche nei confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche
delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle
disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennità, comunque
denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge 253/1990 ed in
godimento all'atto dell'inquadramento.
TITOLO IV
ART. 22
Riduzione di orario
- Al personale adibito a regimi di orario articolato
in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai
sensi dell'art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati
al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi all'utenza,
è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario
fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con
proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili
modifiche degli assetti organizzativi.
- I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione,
nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 20 del D. Lgs.
29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con
gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni
di scostamento.
- La articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro
secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli
enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all'art.
4.
- Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del
presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti
la materia.
ART. 23
Sviluppo delle attività formative
- Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione
dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace
politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale
in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra
l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce
una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione
e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento
e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo
permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze,
per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata
al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa
e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità
ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
- Per il perseguimento delle finalità di cui al
comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso
la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo
incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla
formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio,
anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed
il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili
dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità
a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12
marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione
alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari
almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate
alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento,
sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime
finalità.
- In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa,
una quota delle risorse di cui al comma 2 può essere destinata
alle finalità previste dall'art. 35 bis, comma 5, del D.Lgs.
29/93.
- Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti
agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 6 possono associarsi
per realizzare iniziative formative di comune interesse.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 24
Norma di rinvio
- Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese
successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30
aprile 1999, la regolamentazione delle procedure di conciliazione in
sede sindacale nonché quelle di arbitrato relative alle controversie
individuali di lavoro.
- Le parti si impegnano altresì a negoziare, a
partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL
ed entro il 30 aprile 1999, la regolamentazione dei seguenti istituti:
- forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7
del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art.
4 della legge 191/98, in coerenza con i principi desumibili dalla disciplina
legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato.
- il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare
con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- l'integrale rispetto di quanto disposto dal D.lgs 124/1993,
dalla L. 335/95, dalla l. 449/97 e loro successive modificazioni ed
integrazioni in favore del personale assunto dall'1.1.1996 nonché
di quello che abbia optato per l'applicazione della stessa disciplina;
- la trasformazione dell'indennità premio di fine
servizio in TFR; le trattenute attualmente operate ai lavoratori ai
fini dell'indennità premio di fine servizio; la quota del TFR
da destinare alla previdenza integrativa; la possibilità di erogare
anticipazioni sul TFR;
- modalità di finanziamento della previdenza complementare;
- turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo
e notturno festivo, reperibilità ed altri istituti aventi riflesso
sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del personale
educativo degli asili nido;
- nell'assoluto rispetto della quantità dei servizi
erogati e senza aggravi di costo, l'orario:
- del personale docente delle scuole materne; del personale
docente, di sostegno e per attività integrative delle scuole
di ogni ordine e grado;
- del personale educativo degli asili nido;
- dei docenti della formazione professionale dipendenti
dagli enti del comparto;
- le problematiche del personale dell'area di vigilanza
addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento
e controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente
alla vigenza del DPR 268/87 ovvero anche successivamente, a seguito
di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni
gerarchiche, fermo restando quanto previsto nell'art. 7, comma 5, del
CCNL del 31.3.1999;
- il completamento della disciplina delle mansioni superiori
prevista dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29/93, per la parte demandata alla
contrattazione;
- il trattamento economico del personale in distacco
sindacale
- Le parti si impegnano a ridefinire entro il 30.4.1999
la regolamentazione di tutti gli altri istituti attinenti agli aspetti
economici e normativi del rapporto di lavoro per i quali si applica,
in via transitoria, l'art.26.
ART. 25
Monitoraggio e verifiche
- Per l'approfondimento di specifiche problematiche,
in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite,
a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza
oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori
con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti
ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono
i compiti previsti dal presente comma.
- La composizione degli organismi di cui al comma 1,
che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
- Le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCEM,
le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione
di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia
di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali
esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario
nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale
nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie
individuali.
ART. 26
Disposizioni transitorie e particolari
- In via transitoria e fino alla completa attuazione
di quanto previsto nell'art.24, la regolamentazione di cui all'art.
2, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 29/93 degli istituti e delle materie non
disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati
ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella contenuta
nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti
del Presidente della Repubblica in base alla legge 93/1983.
- Fino all'attuazione di quanto previsto dall'art.24,
resta confermata la disciplina delle indennità previste dal commi
1, lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonché dagli
artt. 44 e 46 del CCNL del 6.7.1995 .
- Il personale degli enti del comparto, assegnato alle
segreterie della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Città
e Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.10
del D.Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarità a fruire
integralmente della disciplina sul trattamento economico fondamentale
ed accessorio vigente per tutto il personale di pari categoria, ivi
compresa quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa,
con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza anche per le
quote relative al lavoro straordinario ed al trattamento di missione.
- Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti
non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL
o in contrasto con norme di legge.
ART. 27
Norma di collegamento alla legislazione regionale.
- I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente
della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale
degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti disposizioni
delle leggi regionali di recepimento dei medesimi accordi.
ART. 28
Disapplicazioni
- Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del
CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato
in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del
comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in relazione
ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare,
le seguenti disposizioni:
- artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34,
35 e 36 del DPR 333/90; tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
- artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62,comma
1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;
- allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
- art. 10, 27 del DPR 347/83;
- art. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
- artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995,
come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
- artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma
3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di
stipulazione del contratto collettivo integrativo;
- artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina
del co.3 dell'art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex
terza e quarta qualifica funzionale;
- art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di
effettiva attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
- Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le
norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà
legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello
stesso comma 1.
TABELLA A
|
AUMENTI MENSILI
|
| CATEGORIE |
POSIZIONI ECONOMICHE |
Dal 01.11.1998
|
Dal 01.07.1999
|
| ex - VIII
livello |
Categoria D
|
54.000
|
45.000
|
| ex - VII
livello |
Categoria D
|
54.000
|
45.000
|
| ex - VI
livello |
Categoria C
|
42.000
|
35.000
|
| ex - V livello |
Categoria B
|
40.000
|
33.000
|
| ex - IV
livello |
Categoria B
|
40.000
|
33.000
|
| ex - I -
II - III livello |
Categoria A
|
36.000
|
30.000
|
TABELLA B
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
|
CATEGORIA D
|
D1
18.719.000
|
D2
1.900.000
|
D3
23.915.000
3.296.000
|
D4
1.733.000
|
D5
2.000.000
|
|
|
CATEGORIA C
|
C1
16.275.000
|
C2
800.000
|
C3
829.000
|
C4
1.100.000
|
|
|
|
CATEGORIA B
|
B1
13.345.000
|
B2
536.000
|
B3
14.889.000
1.008.000
|
B4
444.000
|
B5
547.000
|
B6
600.000
|
|
CATEGORIA A
|
12.129.000
|
400.000
|
503.000
|
500.000
|
|
|
TABELLA C
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
|
|
D2
1.900.000
|
Categoria
D
|
D1
19.259.000
|
D5
2.000.000
|
|
|
Categoria
C
|
C1
16.695.000
|
C2
800.000
|
C3
829.000
|
C4
1.100.000
|
|
|
|
Categoria
B
|
B1
13.741.000
|
B2
536.000
|
B3
15.285.000
1.008.000
|
B4
444.000
|
B5
547.000
|
B6
600.000
|
|
Categoria A
|
A1
12.489.000
|
A2
400.000
|
A3
503.000
|
A4
500.000
|
|
|
Dichiarazione congiunta n°1
Le parti, in sede di confronto per la definizione dell'intesa
di cui all'art. 16 del presente CCNL, s'impegnano ad analizzare la situazione
degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in relazione ad
eventuali modifiche legislative intervenute.
Dichiarazione congiunta n°2
Le parti concordano che nell'ambito delle iniziative per
l'individuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di
attuazione della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del personale,
devono essere espressamente definiti e valorizzati quelli destinati allo
svolgimento delle attività degli Enti nei riguardi dei cittadini.
Dichiarazione congiunta n° 3
Le parti sottolineano la necessità che gli
enti provvedano ad un sollecito adempimento del preciso obbligo previsto
dagli artt. 20 del D.Lgs. 29/93 e 39, 40 e 41 del D.Lgs. 77/95 relativamente
all' istituzione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
Le parti sottolineano, altresì, che il perdurante inadempimento
potrebbe anche essere considerata come fonte di responsabilità
per la ritardata applicazione ai dipendenti dei benefici economici connessi
a tale ritardo.
Dichiarazione congiunta n° 4
Le parti concordano sull'opportunità che gli enti
assumano tutte le iniziative organizzative necessarie per dare effettiva
applicazione alla disciplina sull'EURO (moneta unica europea) con riferimento
all'erogazione del trattamento economico del personale.
Dichiarazione congiunta n° 5
Le parti, in sede di confronto per la stipulazione del
CCNL da sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano ad individuare
una forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire dalle
Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
Dichiarazione congiunta n° 6
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale
del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare.
Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione
degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla
loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali
e del Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane
il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro
minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il loro contributo per
combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese fornitrici degli
enti del comparto che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni
fondamentali dell'OIL ed in particolare della Convenzione 1138 sull'età
minima, inserendo apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dell'assoluto rispetto
delle singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento
dei minori.
|