Protezione Civile




Le attivitą

[pubblicato il 10.05.05]

In Italia, volendone analizzare l’evoluzione storica, solo con la legge 15 marzo 1928, n. 883 compaiono le prime norme disciplinanti l'intervento della pubblica amministrazione in occasione di pubbliche calamità, che attribuivano al ministero dei lavori pubblici il compito di effettuare i soccorsi e di coordinare gli interventi, restando ai prefetti la responsabilità degli interventi più immediati

Successivamente, con il terremoto del Belice, si ebbe una notevole spinta legislativa che culminò con l’emanazione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 dove si parla anche per la prima volta di volontariato.
Seguiranno infatti una serie innumerevole di decreti legge emanati a seguito di eventi calamitosi, prima di arrivare alla legge 23 settembre 1988, n. 400 ed al D.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 112, che sancisce l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile.

Svolta importante si avrà con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, legge fondamentale della protezione civile, infatti per la prima volta prima volta inquadra il problema, distribuendo compiti e responsabilità dallo Stato fino agli Enti locali e viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile coordinato dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile che si avvale del Dipartimento della protezione civile.
Le principali strutture operative del servizio sono:

  • il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
  • le Forze armate;
  • le Forze di polizia;
  • il Corpo forestale dello Stato;
  • i Servizi tecnici nazionali;
  • i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
  • la Croce rossa italiana;
  • le strutture del Servizio sanitario nazionale;
  • le organizzazioni di volontariato;
  • il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)

Con l’art. 15 della stessa legge il Sindaco diventa “autorità comunale di p.c.”, sancendo così il riconoscimento giuridico di una Autorità di governo che assegna allo stesso responsabilità diretta del soccorso e dell’assistenza alla popolazione.
Al verificarsi dell’emergenza assume infatti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e provvede agli interventi necessari.
Qualora l’evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, richiede al Prefetto l’intervento di altre forze e strutture.

Sempre la stessa legge, amplia le competenze del comune portando l‘amministrazione locale a dotarsi di apposito piano comunale e a dotarsi di apparati organizzativi idonei a svolgere attività di previsione e prevenzione, a programmare e predisporre misure adeguate volte alla sicurezza dei cittadini, ad intervenire con immediatezza nelle operazioni di soccorso e a diffondere tra i cittadini una cultura di protezione civile.

Fra le altre leggi in materia, in ogni caso rinvenibili nella parte dedicata alla legislazione, ricordiamo il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inerente al trasferimento di compiti statali a regioni ed enti locali (art. 107, art. 108, art. 109), attuativo della legge 15 marzo 1997 n. 59


Sezioni

Numero verde: 800 444 004

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