S T A T U T O

della Convenzione di Comuni per la realizzazione del Progetto Metano per Autotrazione

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INDICE

Art. 1 Costituzione della Convenzione
Art. 2 Denominazione della Convenzione
Art. 3 Finalità della Convenzione
Art. 4 Sede della Convenzione
Art. 5 Durata della Convenzione
Art. 6 Associati
Art. 7 Funzioni della Convenzione
Art. 8 Organi
Art. 9 Conferenza degli Assessori : le competenze
Art. 10 Conferenza degli Assessori : il funzionamento
Art. 11 Conferenza degli Assessori : il Presidente
Art. 12 Conferenza degli Assessori : l’Ufficio di Presidenza
Art. 13 Comitato di Progetto : le competenze e le funzioni
Art. 14 Comitato Progetto : il Presidente
Art. 15 Criteri generali di gestione operativa
Art. 16 Uffici per la gestione della Convenzione
Art. 17 Gestione Contabile
Art. 18 Partecipazione degli Associati
Art. 19 Norme Transitorie
Art. 20 Norme Applicabili
Art. 21 Arbitrato

Art. 1 - Costituzione della Convenzione

Ai sensi dell’art. 2, c.3, lett. C) della Convenzione sottoscritta, secondo quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente D. I. A. R. del 21/12/2001, dai seguenti Comuni in data 7/5/2002:

Bologna, Padova, Palermo e Torino, viene costituito un soggetto strumentale, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 degli Enti associati per la finalità di cui al sopracitato decreto e al successivo art.3 del presente Statuto.

Art. 2 - Denominazione della Convenzione

La Convenzione assume il nome di "Progetto Metano per Autotrazione", di seguito denominato "Progetto Metano" .

Art. 3 - Finalità della Convenzione

La Convenzione Progetto Metano persegue esclusivamente le finalità individuate nell’art. 2 della Convenzione, che i Comuni hanno stipulato in data 7/5/02 od a cui hanno aderito successivamente:

Integrare le esperienze già avviate, nell’ambito delle politiche locali per la mobilità sostenibile e costituire, attraverso lo strumento della Convenzione, un soggetto rappresentativo delle città, autorizzato a concordare con il Ministero dell’Ambiente l’erogazione e la corretta gestione del contributo, previsto dal Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente S.I.A.R. 21 dicembre 2001, a valere per l’anno 2002, e dei successivi contributi per gli anni 2003 - 2005, che saranno messi a disposizione della Convenzione con provvedimenti successivi, allo scopo di promuovere l’utilizzo del metano per autotrazione, presso gli operatori commerciali e gli esercenti di servizi di trasporto persone e cose, nonché lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane;

Coordinare il progetto, impegnandosi a rispettarne l’impostazione definita dall’Accordo di Programma, verificando il possesso dei requisiti richiesti ed il corretto utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 4 - Sede della Convenzione

La Convenzione ha sede presso il Comune Capofila individuato nel Comune di Torino, così come deliberato nella prima seduta della Conferenza degli Assessori, svoltasi in data 7/05/02 a Palermo.

Il Comitato di Progetto, incaricato di istruire ed approvare in ambito nazionale i contributi per lo sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazion, ha sede a Palermo.

Le attività e le riunioni degli organi della Convenzione si possono svolgere altresì presso le sedi dei Comuni aderenti alla Convenzione.

Art. 5 - Durata della Convenzione

La durata della Convenzione è fissata fino al 31/12/2005 e comunque fino al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 della Convenzione, verificato dalla Conferenza degli Assessori.

Art. 6 - Associati

Possono far parte del Progetto Metano i Comuni che abbiano approvato e sottoscritto la Convenzione costitutiva del Progetto Metano.

Ai sensi dell’art. 4 c. 1 del Decreto 21/12/01 Ministero Ambiente e Tutela Territorio, possono approvare e sottoscrivere la Convenzione costitutiva del Progetto Metano i comuni individuati nell’Accordo di Programma stipulato fra: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio , Fiat S.p.A. , Unione Petrolifera in data 5/12/2001 e precisamente:

le città italiane indicate nel Decreto del Ministero Ambiente del 25/11/94 sui limiti di concentrazione e livelli di attenzione ed allarme nelle aree urbane, che presentano potenziali caratteristiche infrastrutturali e di approvvigionamento tali da consentire uno sviluppo accelerato nel breve termine del metano per autotrazione.

i Comuni individuati dalle Regioni nell’ambito dei Piani Regionali per la qualità dell’aria elaborati ai sensi del D.Lgs 351/99 e del decreto n° 60/2002 che ha recepito le direttive 99/30 e 2000/69.

I Comuni di cui al precedente punto 2, per aderire alla Convenzione, devono trasmettere al comune capofila un’istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o da un suo delegato o dal funzionario responsabile del procedimento, in cui manifestano l’interesse a partecipare alla Convenzione.

Le istanze devono contenere copia della lettera di trasmissione, al Ministero dell’ambiente, del Rapporto sulla Qualità dell’aria relativo all’anno 2000 e seguenti, di cui all’art.2, c.1, lettera B) del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999, copia del Programma degli interventi, previsto dallo stesso Decreto e dal successivo decreto 60/2002, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e copia della documentazione da cui risulta la costituzione dell’Ufficio del Mobility Manager di area, ove prescritto dalle vigenti norme. Con la stessa istanza, i comuni di cui al punto 2 a) dovranno dichiarare l’impegno, entro un anno dall’adesione, a realizzare le azioni ed i programmi per la gestione del piano di riqualificazione della rete di distribuzione dei carburanti - con le indicazioni per la realizzazione dei distributori di metano per autotrazione, qualora il numero attuale con sia sufficiente a garantire un sufficiente standard di servizio - nonché per la predisposizione ed attuazione degli interventi necessari alla razionalizzazione della distribuzione delle merci nell’area urbana e metropolitana.

La Conferenza degli Assessori di cui all’art. 5 della Convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3), prende atto nell’adesione di nuovi Comuni.

Copia delle istanze di adesione alla Convenzione, corredate dalla documentazione di cui il precedente punto 3), sono trasmesse, a cura dei singoli Comuni, al Ministero dell’Ambiente, secondo quanto disposto dall’art. 4 c.3 del decreto del Direttore del Ministero dell’Ambiente D.I.A.R. del 21.12.2001.

Art. 7 - Funzioni della Convenzione

La Convenzione, avvalendosi di un Ufficio Progetto Metano, costituito dal comune capofila Torino ma dotato di autonomia organizzativa e decisionale (funzionale) rispetto allo stesso, svolge le funzioni di controllo, promozione, indirizzo, gestionali ed operative necessarie per le finalità previste dai suoi strumenti costitutivi e regolamentari.

Inoltre il Comune di Palermo, che presiede il Comitato di Progetto, istituisce l’Ufficio Infrastrutture Metano per istruire ed approvare , in ambito nazionale, i contributi per lo sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazione.

Art. 8 - Organi

Sono organi della Convenzione:

  • la Conferenza degli Assessori ed il suo Presidente,
  • il Comitato di Progetto ed il suo Presidente,
  • l’Ufficio di Presidenza.

Art. 9 - Conferenza degli Assessori : le competenze

La Conferenza degli Assessori è l’organo di decisione, di indirizzo e di controllo delle attività della Convenzione.

La Conferenza degli Assessori è composta dagli Assessori delegati alla Mobilità e/o Ambiente dei singoli Comuni partecipanti alla Convenzione che, per la partecipazione a specifiche sedute, possono delegare, mediante delega scritta, un altro Assessore o dirigente o funzionario del proprio Comune.

Secondo quanto previsto dall’art. 5 c.2 della Convenzione la Conferenza degli Assessori, nella sua prima seduta, individua il comune capofila, con il compito di coordinare l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 2 c. 1 della Convenzione stessa.

In qualità di organo di decisione, di indirizzo e di controllo la Conferenza degli Assessori assume le decisioni strategiche connesse al Progetto Metano e approva:

lo Statuto e il Regolamento della Convenzione, gli indirizzi di gestione, i Progetti, i Piani operativi, i Programmi, le iniziative di promozione finalizzate ad incentivare l’utilizzo del metano per autotrazione, i Piani finanziari gestionali ed i rendiconti per ogni esercizio finanziario.

La Conferenza degli Assessori nomina i componenti dell’Ufficio di Presidenza di cui al successivo art.12 e il Comitato di Progetto, di cui al successivo art.13.

Determina e definisce gli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi di gestione che saranno assunti come riferimento dal Comune capofila per la predisposizione del PEG del Comune capofila.

Art. 10 - Conferenza degli Assessori : il funzionamento

La Conferenza è presieduta dal Presidente che formula l’ordine del giorno dei lavori e sottoscrive gli avvisi di convocazione. La Prima seduta della Conferenza viene convocata contestualmente a quella di sottoscrizione della Convenzione Costitutiva.

Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e sono validamente costituite con la presenza di almeno 4 delle Amministrazioni aderenti.

In base alla Convenzione le decisioni strategiche e gli atti di cui ai c. 4, 5 e 6 del precedente art. 9, sono assunti dalla Conferenza degli Assessori a maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell’art. 7 c. 2 della Convenzione, la Conferenza degli Assessori approva a maggioranza assoluta dei componenti della convenzione stessa, il Regolamento della Convenzione.

Alle sedute partecipa il Direttore dell’Ufficio "Progetto Metano" che cura la redazione dei verbali che saranno approvati dalla Conferenza degli Assessori nella seduta successiva.

La Conferenza degli Assessori è convocata almeno una volta all’anno.

La Conferenza è comunque convocata per valutare e decidere su problematiche di particolare importanza o gravità attinenti l’attività del "Progetto Metano".

La Conferenza è inoltre convocata quando richiesta da almeno il 40% (quaranta per cento) dei componenti degli Enti partecipanti.

In caso di revoca della delega da parte del Sindaco, ovvero alla scadenza del mandato amministrativo di uno dei componenti della conferenza degli Assessori, subentra il nuovo rappresentante dell’Ente medesimo.

Tutti i verbali della Conferenza sono pubblici e motivati secondo le norme che regolano gli atti pubblici.

La Conferenza garantisce l’accesso agli atti, secondo le norme che regolano l’accesso agli atti degli enti pubblici.

La partecipazione alla Conferenza degli Assessori non comporta la corresponsione di compensi a carico delle risorse della Conferenza.

Art. 11 - Conferenza degli Assessori : il Presidente

Il ruolo di Presidente è assunto dal rappresentante del Comune capofila Torino (art.5 c.3 della Convenzione).

Il Presidente è l’organo che rappresenta l’intera convenzione, anche verso l’esterno.

Il Presidente ha poteri di sovrintendenza, nonché di vigilanza e controllo sull’attività della convenzione e delle sue strutture gestionali ed esecutive. Egli adotta le iniziative ed i provvedimenti conseguenti alle sue funzioni e sottoscrive gli atti della Convenzione che non sono di competenza del Direttore.

Il Presidente convoca la Conferenza degli Assessori, la presiede e ne dirige i lavori; vigila, in particolare, sul rispetto dei tempi nonché sull’attuazione delle decisioni e degli indirizzi assunti dalla Conferenza degli Assessori.

Il Presidente vigila sulla corretta applicazione delle procedure previste per l’attuazione del programma di promozione dell’utilizzo del metano per autotrazione.

Il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza e dall’Ufficio Progetto Metano, di cui ai successivi artt. 12 e 15.

Art. 12 - Conferenza degli Assessori : l’Ufficio di Presidenza

La Conferenza degli Assessori nomina un Ufficio di Presidenza, con un numero massimo di cinque componenti, composto dal Presidente, dal Presidente del Comitato di Progetto e da tre Assessori nominati dalla conferenza medesima a rotazione annuale, cui sono delegate le decisioni non strategiche in materia di gestione operative della Convenzione, ed in particolare l’accettazione delle istanze di adesione, di cui al successivo art. 15.

Art. 13 - Comitato di Progetto : le competenze e le funzioni

Il Comitato di Progetto ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’ammissione al contributo dei singoli progetti di nuovi impianti di distribuzione di metano per autotrazione presentati, avvalendosi di un proprio ufficio di supporto tecnico che predispone l'istruttoria.

Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Comune di Palermo ed è composto da un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, da un rappresentante dell’Unione Petrolifera e da due tecnici, tutti nominati dalla Conferenza.

Art. 14 - Comitato di progetto : il Presidente

Il ruolo del Presidente è assunto dal Comune di Palermo;

Il Presidente vigila e controlla sul Comitato di Progetto e sull’Ufficio Infrastrutture Metano;

E’ coadiuvato dall’Ufficio Infrastrutture Metano di cui al successivo art.17.

Art. 15 - Criteri generali di gestione operativa

L’attività gestionale della Convenzione è improntata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, legalità e trasparenza ed assicura la cura e la salvaguardia degli interessi di tutti i Comuni partecipanti al Progetto.

Art. 16 - Uffici per la gestione della Convenzione

Il funzionamento dell’ufficio per la gestione della Convenzione e dell’ufficio per il Comitato di Progetto è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Conferenza degli Assessori.

Art. 17 - Gestione Contabile

Per la gestione contabile delle risorse trasferite al Comune capofila per conto della Convenzione si applicano tutte le norme dell’ordinamento contabile del medesimo Comune.

Le risorse ricevute per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, sono riscosse dal Comune capofila con uno specifico capitolo di entrata nel bilancio di previsione e spese a mezzo di legittima determina adottata dal direttore, sulla base dei programmi e dei progetti approvati, con imputazione ad uno specifico capitolo del documento contabile.

A partire dall’anno 2003 una quota delle risorse ricevute è destinata per ristorare le spese di personale e di funzionamento della Convenzione, a favore del Comune capofila e del comune responsabile dell’ufficio per il Comitato di Progetto, nella misura che sarà definita con successivo provvedimento della Conferenza degli Assessori sulla base delle indicazioni nei decreti di trasferimento delle risorse complessive.

A cura del Direttore, l’ufficio operativo provvederà ad una speciale rendicontazione delle risorse gestite, secondo le indicazioni contenute nell’art. 158 del D.Lgs 267/2000.

Art. 18 - Partecipazione degli Associati

Ciascun Comune partecipante alla Convenzione, ha diritto di sottoporre direttamente al Presidente e /o al Direttore dell’Ufficio proposte e problematiche concernenti l’attività della medesima.

Le proposte ricevute devono essere sottoposte, sollecitamente, all’attenzione degli organi competenti e devono ottenere, comunque, una risposta entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento.

A cura del Direttore dell’ufficio, a ciascun Comune devono essere trasmesse copie degli atti e delle determinazioni adottate dalla Conferenza degli Assessori dal Comitato di Progetto e dal Direttore.

Art. 19 - Norme transitorie

Fino al 31/12/2002 il Comune Capofila Torino si assume i costi di gestione dell’Ufficio Progetto Metano e il Comune di Palermo si assume i costi di gestione del Comitato di Progetto e dell’Ufficio Infrastrutture Metano.

Il successivo finanziamento generale delle attività della Convenzione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 ivi compresi i costi di finanziamento dell’Ufficio Progetto Metano , del Comitato di Progetto e dell’Ufficio Infrastrutture Metano, saranno previsti all’interno dei successivi contenuti per gli anni 2003/2005, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato secondo quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 20 - Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Libro I, titolo 2 del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 21 - Arbitrato

La soluzione di eventuali conflitti fra gli Enti associati avviene secondo le modalità indicate dall’art. 12 della Convenzione


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