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Centralino 011/4327111 |
| INFO Commessi 011/4329605-4329522 |
Giudice di Pace di turno: è a disposizione del
pubblico un Giudice di Pace, tutti i giorni dal lunedì
al venerdì, competente per la ricezione degli atti di citazione
verbali e per le istanze di conciliazione non contenziose.
Orario di ricevimento del Giudice di turno: da lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 ed il martedì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17,30.
- Cause relative a beni mobili (art. 812 c.c.) di valore non superiore a lire cinquemilioni quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice;
- Cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purchè il valore della controversia non superi lire trentamilioni;
- Cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24.11.1981, n. 689;
- Cause relative ad apposizioni di termini (art. 951 c.c.) ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (artt. 892 e ss. c.c.) senza limite di valore;
- Cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case, senza limite di valore;
- Cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni (art. 844 c.c.) di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
L'Ufficio del Giudice di Pace di Torino è attualmente composto da sette sezioni civili aventi specifiche competenze per materia che hanno anche competenza per le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui alla legge 689/81.
I SEZIONE: competenza in materia di beni mobili di valore non superiore a lire cinquemilioni;
II SEZIONE: competenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in materia condominiale e di immissioni;
III - IV - V SEZIONE: competenza in materia di risarcimento
danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti
non superiore a lire trentamilioni.
VI - VII SEZIONE: competenza in materia di beni mobili di valore non superiore a lire cinquemilioni;