Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo


Vai ai contenuti

Stato civile

Gli uffici sono in piazza Castello 205
e sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
telefono 011 5589519
fax 011 5589904

Circolari in materia di stato civile

Cambiamento, aggiunta, anteposizione del cognome

Chi intende cambiare il proprio cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni che la motivano ed allegando i documenti che la giustificano. La domanda deve essere depositata presso l'Ufficio dello Stato Civile dell'U.T.G. - Prefettura della provincia ove l'interessato ha la sua residenza. Nel caso in cui il cambiamento riguardi un minorenne l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la potestà parentale.
Nell'istanza vanno indicati i figli che fanno parte dello stesso nucleo familiare, sia maggiorenni (che devono sottoscrivere la domanda) sia minori di diciotto anni (in questo caso la domanda deve recare la sottoscrizione di chi esercita la potestà).

Documentazione

La domanda deve essere redatta in duplice copia (di cui 1 in bollo da € 14,62) (come da fac-simile Allegato A nel caso in cui il richiedente è maggiorenne o Allegato A1 nel caso in cui la richiesta riguardi un minore) e ad essa si devono allegare:

  • autocertificazione della cittadinanza, della residenza e dello stato di famiglia (Allegato B) e nel caso in cui il cambiamento riguarda un minore, l'autocertificazione della cittadinanza, della residenza e dello stato di famiglia deve essere compilato e sottoscritto dai genitori che esercitano la potestà parentale (Allegato B1);
  • albero genealogico (in caso di estinzione del cognome che si vuole aggiungere);
  • ogni altro documento che il richiedente ritiene utile produrre al fine di meglio motivare l'istanza;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso di minori adottati, eventuale fotocopia della sentenza di adozione;
  • assenso dei parenti (fino al 4º grado) portanti il cognome del richiedente (Allegato C);
  • assenso dei parenti (fino al 4º grado) portanti il cognome che si intende aggiungere (Allegato C);
  • atto sostitutivo di notorietà, del richiedente, elencante i parenti entro il 4º grado che portano sia il cognome attuale del richiedente sia quello che lo stesso intende acquisire (è ovvio che gli assensi di cui sopra dovranno essere prestati da tutti coloro che risultino elencati nell'atto sostitutivo di notorietà con allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) (Allegato C).

N.B. Verrà acquisita d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato (esente da imposta di bollo - validità 6 mesi) e se tratta l'aggiunta di cognome, verrà acquisita, altresì, copia integrale dell'atto di nascita della persona di cui si vuole aggiungere il cognome.
L'interessato ha facoltà di produrre tale documentazione, qualora già in possesso o per motivi di urgenza.

Presupposto indispensabile per ottenere la modifica è il possesso della cittadinanza italiana.
L'autentica della sottoscrizione non è necessaria se questa avviene alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza oppure se all'istanza sottoscritta è allegata copia del documento di identità del richiedente/della richiedente/dei richiedenti.

AUTORIZZAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI

Il Prefetto della provincia, assunte le informazioni sulla domanda, la trasmette al Ministero dell'Interno con il suo parere e con tutti i documenti necessari.
Il Ministero dell'Interno se crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza, con decreto il richiedente a far affiggere, a cura del messo comunale, all'Albo Pretorio del Comune di nascita nonché di quello della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda, con la completa indicazione dei dati anagrafici, e l'invito a chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima affissione.
L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi, e dovrà risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso.
Successivamente, il richiedente presenta all'Ufficio dello Stato Civile dell' U.T.G. - Prefettura, un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante l'avvenuta affissione e la sua durata.

Decreto

Il Prefetto della provincia provvede a trasmettere al Ministero dell'Interno la documentazione di cui sopra; il Ministero, vagliate le eventuali opposizioni, provvede all'emanazione del decreto che autorizza il cambiamento o l'aggiunta del cognome.
Il decreto dovrà essere trascritto ed annotato, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente.

Normativa

Art. 84 D.P.R. 396/2000

MODULISTICA

Cambiamento, aggiunta, anteposizione di nome o cambiamento del nome o cognome in casi speciali

Chi intende cambiare il proprio nome od aggiungere o anteporre ad esso un altro nome o cambiare il proprio cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rileva origine illegittima, deve farne personalmente domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'Ufficio dello Stato Civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, esponendo le ragioni che la motivano ed allegando i documenti che la giustificano. Nel caso in cui il cambiamento riguardi un minorenne, l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la potestà parentale.

Documentazione

La domanda deve essere redatta su:

  • carta da bollo da € 14,62 (nel caso del cambio o aggiunta o anteposizione del nome - come da fac-simile Allegato A nel caso in cui il richiedente è maggiorenne o Allegato A1 nel caso in cui la richiesta riguardi un minore);
  • carta semplice (nel caso del cambio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rileva origine illegittima - come da fac-simile Allegato A2 nel caso in cui il richiedente è maggiorenne o Allegato A3 nel caso in cui la richiesta riguardi un minore)

e in entrambi i casi si devono allegare:

  • autocertificazione della cittadinanza, della residenza e dello stato di famiglia (Allegato B) e nel caso in cui il cambiamento riguarda un minore, l'autocertificazione della cittadinanza, della residenza e dello stato di famiglia deve essere compilato e sottoscritto dai genitori che esercitano la potestà parentale (Allegato B1);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato C utilizzabile sia per i maggiorenni che per i minori) per eventuali dichiarazioni rese da parenti, amici o conoscenti (qualificandosi) al fine di attestare quanto indicato nella domanda;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • nel caso di minori adottati, eventuale fotocopia della sentenza di adozione

NEL CASO DEL CAMBIO DEL COGNOME PERCHÉ RIDICOLO O VERGOGNOSO O PERCHÉ RILEVA ORIGINE ILLEGITTIMA DEVE ESSERE ALLEGATA ANCHE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

  • assenso dei parenti (fino al 4º grado) portanti il cognome del richiedente (Allegato C);
  • assenso dei parenti (fino al 4º grado) portanti il cognome che si intende aggiungere (Allegato C);
  • atto sostitutivo di notorietà, del richiedente, elencante i parenti entro il 4º grado che portano sia il cognome attuale del richiedente sia quello che lo stesso intende acquisire (è ovvio che gli assensi di cui sopra dovranno essere prestati da tutti coloro che risultino elencati nell'atto sostitutivo di notorietà con allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) (Allegato C).

N.B. Verrà acquisita d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita (esente da imposta di bollo - validità 6 mesi).
L'interessato ha facoltà di produrre tale documentazione, qualora già in possesso o per motivi di urgenza.

Presupposto indispensabile per ottenere la modifica è il possesso della cittadinanza italiana.
L'autentica della sottoscrizione non è necessaria se questa avviene alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza oppure se all'istanza sottoscritta è allegata copia del documento di identità del richiedente/della richiedente/dei richiedenti.

Autorizzazioni alle pubblicazioni

Il Prefetto della Provincia, assunte informazioni, qualora ritenga la domanda accoglibile, autorizza con Suo decreto il richiedente a far affiggere, a cura del messo comunale, all'Albo Pretorio del Comune di nascita nonché di quello della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda, con la completa indicazione dei dati anagrafici, e l'invito a chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima affissione.
L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi, e dovrà risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso.

Successivamente, il richiedente presenta al Prefetto della Provincia un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante l'avvenuta affissione e la sua durata.

Decreto

Il Prefetto della Provincia, accertata la regolarità dell'inserzione e dell'affissione e vagliate le eventuali opposizioni, provvede all'emanazione del decreto che autorizza il cambiamento, l'aggiunta o l'anteposizione del nome. 
Il decreto dovrà essere trascritto ed annotato, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente.

Normativa

Art. 84 D.P.R. 396/2000

Modulistica

[ Torna all'inizio della pagina ]


Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Note informative