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Chi intende cambiare il proprio cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve farne domanda al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni che la motivano ed allegando i documenti che la giustificano. La domanda deve essere depositata presso l'Ufficio dello Stato Civile dell'U.T.G. - Prefettura della provincia ove l'interessato ha la sua residenza. Nel caso in cui il cambiamento riguardi un minorenne l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la potestà parentale.
Nell'istanza vanno indicati i figli che fanno parte dello stesso nucleo familiare, sia maggiorenni (che devono sottoscrivere la domanda) sia minori di diciotto anni (in questo caso la domanda deve recare la sottoscrizione di chi esercita la potestà).
La domanda deve essere redatta in duplice copia (di cui 1 in bollo da € 14,62) (come da fac-simile Allegato A nel caso in cui il richiedente è maggiorenne o Allegato A1 nel caso in cui la richiesta riguardi un minore) e ad essa si devono allegare:
N.B. Verrà acquisita d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato (esente da imposta di bollo - validità 6 mesi) e se tratta l'aggiunta di cognome, verrà acquisita, altresì, copia integrale dell'atto di nascita della persona di cui si vuole aggiungere il cognome.
L'interessato ha facoltà di produrre tale documentazione, qualora già in possesso o per motivi di urgenza.
Presupposto indispensabile per ottenere la modifica è il possesso della cittadinanza italiana.
L'autentica della sottoscrizione non è necessaria se questa avviene alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza oppure se all'istanza sottoscritta è allegata copia del documento di identità del richiedente/della richiedente/dei richiedenti.
Il Prefetto della provincia, assunte le informazioni sulla domanda, la trasmette al Ministero dell'Interno con il suo parere e con tutti i documenti necessari.
Il Ministero dell'Interno se crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza, con decreto il richiedente a far affiggere, a cura del messo comunale, all'Albo Pretorio del Comune di nascita nonché di quello della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda, con la completa indicazione dei dati anagrafici, e l'invito a chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima affissione.
L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi, e dovrà risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso.
Successivamente, il richiedente presenta all'Ufficio dello Stato Civile dell' U.T.G. - Prefettura, un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante l'avvenuta affissione e la sua durata.
Il Prefetto della provincia provvede a trasmettere al Ministero dell'Interno la documentazione di cui sopra; il Ministero, vagliate le eventuali opposizioni, provvede all'emanazione del decreto che autorizza il cambiamento o l'aggiunta del cognome.
Il decreto dovrà essere trascritto ed annotato, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente.
Art. 84 D.P.R. 396/2000
Chi intende cambiare il proprio nome od aggiungere o anteporre ad esso un altro nome o cambiare il proprio cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rileva origine illegittima, deve farne personalmente domanda al Prefetto della Provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'Ufficio dello Stato Civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, esponendo le ragioni che la motivano ed allegando i documenti che la giustificano. Nel caso in cui il cambiamento riguardi un minorenne, l'istanza deve essere sottoscritta da entrambi i genitori che esercitano la potestà parentale.
La domanda deve essere redatta su:
e in entrambi i casi si devono allegare:
NEL CASO DEL CAMBIO DEL COGNOME PERCHÉ RIDICOLO O VERGOGNOSO O PERCHÉ RILEVA ORIGINE ILLEGITTIMA DEVE ESSERE ALLEGATA ANCHE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
N.B. Verrà acquisita d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita (esente da imposta di bollo - validità 6 mesi).
L'interessato ha facoltà di produrre tale documentazione, qualora già in possesso o per motivi di urgenza.
Presupposto indispensabile per ottenere la modifica è il possesso della cittadinanza italiana.
L'autentica della sottoscrizione non è necessaria se questa avviene alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza oppure se all'istanza sottoscritta è allegata copia del documento di identità del richiedente/della richiedente/dei richiedenti.
Il Prefetto della Provincia, assunte informazioni, qualora ritenga la domanda accoglibile, autorizza con Suo decreto il richiedente a far affiggere, a cura del messo comunale, all'Albo Pretorio del Comune di nascita nonché di quello della residenza attuale del richiedente un avviso contenente il sunto della domanda, con la completa indicazione dei dati anagrafici, e l'invito a chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'ultima affissione.
L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi, e dovrà risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso.
Successivamente, il richiedente presenta al Prefetto della Provincia un esemplare dell'avviso con la relazione del messo comunale attestante l'avvenuta affissione e la sua durata.
Il Prefetto della Provincia, accertata la regolarità dell'inserzione e dell'affissione e vagliate le eventuali opposizioni, provvede all'emanazione del decreto che autorizza il cambiamento, l'aggiunta o l'anteposizione del nome.
Il decreto dovrà essere trascritto ed annotato, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente.
Art. 84 D.P.R. 396/2000
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Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino
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