Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo


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Sequestri confisca e alienazione veicoli

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e sono aperti al pubblico lunedì
dalle ore 09:00 alle ore 11:30
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Dirigente dell'area: dott. Ventrice

L'ufficio tratta tutte quelle infrazioni per le quali il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria del sequestro del veicolo finalizzato alla confisca.
Il sequestro del veicolo può avvenire:

  • per mancanza della copertura assicurativa (art. 193 comma 1º, 2º e 3º del C.d.S.;
  • per mancanza della carta di circolazione (art. 93 comma 7º del C.d.S.):
  • in caso di ciclomotore non rispondente ad una o più caratteristiche indicate nel certificato di idoneità tecnica o nell'art. 52 C.d.S. (art. 97 comma 5º e 6º del C.d.S.).

Ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 convertito nella legge n. 3 26 del 24/11/03, all'atto della contestazione della violazione, il proprietario o in alternativa il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Al trasgressore o al proprietario o altro soggetto obbligato in solido che si rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1549,37 a € 6197,48 nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Il trasgressore o il proprietario o altro soggetto obbligato in solido possono ottenere la restituzione del veicolo, recandosi presso l'organo di polizia che ha elevato il verbale di accertamento e dimostrando di aver effettuato, nei termini previsti dalla legge, il pagamento della sanzione pecuniaria nonché del premio assicurativo per almeno sei mesi.
È possibile presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notifica del verbale, in carta libera. Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale, gli atti e le contro-deduzioni prodotte dall'organo che ha accertato la violazione.
Con il ricorso può essere chiesta l'audizione personale.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della cifra indicata sul verbale e dispone la confisca del veicolo subordinata al pagamento della sanzione e del premio assicurativo.
Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 comma 3º del C.d.S. e il veicolo è confiscato.
Alla violazione degli artt. 93 comma 7º e 97 comma 5º e 6º del C.d.S. consegue la confisca obbligatoria del veicolo.

Costo del servizio

Nessuno.

Normativa

Legge 24/11/1981 n. 689
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285
D.P.R. 16/12/1992 n. 495
Legge n. 326 del 24/11/03

MODULISTICA

DOMANDE RICORRENTI (F.A.Q.)

  1. Mi hanno sequestrato la macchina cosa devo fare per riaverla?
  2. Il trasgressore o il proprietario o altro soggetto obbligato in solido possono ottenere la restituzione del veicolo, recandosi presso l'organo di polizia che ha elevato il verbale di accertamento e dimostrando di aver effettuato, nei termini previsti dalla legge, il pagamento della sanzione pecuniaria nonchédel premio assicurativo per almeno sei mesi.

  3. La sanzione si puÒ pagare a rate?
  4. La sanzione pecuniaria indicata nel verbale di accertamento della violazione non può essere rateizzata.
    Solo in caso di documentate precarie condizioni economiche è previsto il pagamento rateizzato dell'ordinanza ingiunzione adottata a seguito di presentazione di ricorso.

  5. La custodia del veicolo può essere affidata a me?
  6. Ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 convertito nella legge n. 326 del 24/11/03, all'atto della contestazione della violazione, il proprietario o in alternativa il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
    Al trasgressore o al proprietario o altro soggetto obbligato in solido che si rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1549,37 a € 6197,48 nonché la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

  7. Per ottenere la restituzione del veicolo posso presentare solo la copertura assicurativa e poi entro 60 giorni pagare il verbale?
  8. No, la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento della sanzione amministrativa e della copertura assicurativa R.C. entro 60 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notifica della stessa.

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