Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo


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UFFICIO DEL RAPPRESENTANTE DELLO STATO

Tale ufficio svolge funzione di supporto al prefetto titolare della Prefettura-U.T.G., nella qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, per l'espletamento delle seguenti attività previste dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dall'articolo 11 del d.lgs. 300/1999 e da altre norme:

  • attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione;
  • informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
  • informazione del vertice politico sul contesto politico, istituzionale, sociale ed economico della regione;
  • monitoraggio della legislazione regionale;
  • promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • attività relative all'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, anche avvalendosi degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
  • verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
  • attività relative all'indizione delle elezioni regionali e alla determinazione dei seggi consiliari e all'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché all'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
  • raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione;
  • raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso;
  • statistiche nelle materie di competenza in collegamento funzionale con l'Ufficio Gabinetto.

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Note informative