Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo


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PROFUGHI ITALIANI

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Dirigente dell'area:

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo riceve ed esamina le domande per il riconoscimento tardivo della qualifica di profugo ed emette il relativo decreto. Tale riconoscimento è effettuato "ora per allora" nei confronti di tutti i profughi italiani che - all'epoca del rimpatrio - si trovavano nelle condizioni di fatto di ottenere la qualifica, in quanto assistiti come profughi o, essendo in età minore, non furono menzionati nel Decreto di concessione della qualifica al genitore.
La Prefettura rilascia inoltre l'attestato di riconoscimento della qualifica di Profugo.

Durata del procedimento

Sei mesi.

Normativa di riferimento

Art. 4 L. del 23.12.1981 n.763
D.L. del 03.09.1947 n.885
L. del 04.03.1952 n.137
D.P.R. del 04.07.1956 n.1117
L. del 27.02.1958 n.173

Richiesta di riconoscimento tardivo della Qualifica

Documentazione necessaria:

  • domanda in carta semplice secondo l'allegato modello. Mod. A
  • fotocopia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento;
  • attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello stato di provenienza;
  • attestato di stato di bisogno rilasciato dalla suddetta autorità;
  • certificato da cui si rilevi la data di fissazione della residenza, con l'indicazione dello stato estero di provenienza.

RICHIESTA DI ATTESTATO

  • domanda in carta semplice secondo l'allegato modello. Mod. B
  • fotocopia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento;

MODULISTICA

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Note informative