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Dirigente dell'area:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo riceve ed esamina le domande per il riconoscimento tardivo della qualifica di profugo ed emette il relativo decreto. Tale riconoscimento è effettuato "ora per allora" nei confronti di tutti i profughi italiani che - all'epoca del rimpatrio - si trovavano nelle condizioni di fatto di ottenere la qualifica, in quanto assistiti come profughi o, essendo in età minore, non furono menzionati nel Decreto di concessione della qualifica al genitore.
La Prefettura rilascia inoltre l'attestato di riconoscimento della qualifica di Profugo.
Sei mesi.
Art. 4 L. del 23.12.1981 n.763
D.L. del 03.09.1947 n.885
L. del 04.03.1952 n.137
D.P.R. del 04.07.1956 n.1117
L. del 27.02.1958 n.173
Documentazione necessaria:
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Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Note informative