Gli uffici sono in piazza Castello 205
e sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 12:00
numero telefonico 011 5589473
numero fax 011 5589904
Requisiti
Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico.
Prodedimento
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.
Limitatamente agli enti che svolgano attività ed elaborazione culturale nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e/o siano detentori a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, fruibili dal pubblico, l'Ufficio acquisisce il parere preventivo del predetto Ministero previsto dall'art. 1 c. 10 del D.P.R. 361/2000, secondo le norme stabilite dal D.M. 7 maggio 2002.
Attribuzione competenza
Prefettura
Riconoscimento della personalità giuridica di Fondazioni, Associazioni e altre Istituzioni di carattere privato ai sensi del D.P.R.361/2000 fatto salvo quanto previsto dall'art.9 dello stesso.
Regione
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la regione.
Termini del procedimento
Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.
[ Torna all'inizio della pagina ]
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Note informative