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Dirigente dell'area: dott.ssa Coviello
L'ufficio tratta tutte quelle infrazioni per le quali il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente di guida.
La patente viene ritirata dall'organo accertatore (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri ecc..) e inviata alla Prefettura del luogo della commessa violazione, insieme al verbale di accertamento entro 5 giorni dal ritiro. Il Prefetto emana il provvedimento di sospensione entro i termini previsti dal Codice della Strada. Al termine del periodo di sospensione il Prefetto restituisce la patente al titolare o persona munita di delega in carta semplice.
Infrazioni per le quali è prevista la sospensione della patente di guida:
- Art.6/1º e 12º - Circolare in violazione del provvedimento di temporanea sospensione del traffico pesante emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
da 1 (uno) a 4 (quattro) mesi
- Art.9 bis/5º - Partecipare a competizioni motoristiche non autorizzate
da 1 (uno) a 3 (tre) anni
- Art.9 ter/3º (in relazione all'art. 141/9º) - Gareggiare in velocità con altri veicoli da 1 (uno) a 3 (tre) anni
- Art.10/24º - Circolare alla guida di un veicolo eccezionale senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada
da 15 (quindici) a 30 (trenta) giorni
- Art.117/5º - Limitazione di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni
da 2 (due) a 8 (otto) mesi
- Art.125/5º - Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta
da 1 (uno) a 6 (sei) mesi
- Art.142/9º - Superare di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h il limite massimo di velocità consentito. Non è obbligatoria la contestazione immediata se la violazione è commessa sulle strade indicate nei decreti prefettizi
- da 1 (uno) a 3 (tre) mesi
per i 3 (tre) mesi successivi alla restituzione della patente è inibita la guida di veicoli nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 7:00
- da 8 (otto) a 18 (diciotto) mesi
in caso di recidiva nel biennio (art.142/12°)
- Art.142/9º bis - Superare di oltre 60 Km/h il limite massimo di velocità consentito. Non è obbligatoria la contestazione immediata se la violazione è commessa sulle strade indicate nei decreti prefettizi
- da 6 (sei) a 12 (dodici) mesi
- revoca patente in caso di recidiva nel biennio (art. 142/12°)
Le citate sanzioni sono raddoppiate quando commesse da conducente alla guida di veicoli pesanti o di complessi di veicoli (art.142/11°).
- Art.143/12º - Percorrere in contromano un tratto stradale diviso in carreggiate separate ovvero un tratto in prossimità di una curva
- da 1 (uno) a 3 (tre) mesi
- da 2 (due) a 6 (sei) mesi in caso di recidiva
- Art.148/14º - Effettuare qualsiasi manovra di sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Non è obbligatoria la contestazione immediata se la violazione è commessa sulle strade indicate nei decreti prefettizi
da 2 (due) a 6 (sei) mesi
- Art.148/16º - Effettuare le seguenti manovre di sorpasso:
- a destra di tram o filobus fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei passeggeri
- in prossimità di una curva o di un dosso ed in ogni altro caso di scarsa visibilità
- di un veicolo che ne stia sorpassando un altro di veicoli fermi al semaforo o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, invadendo la carreggiata riservata all'opposto senso di marcia
- in prossimità delle intersezioni
- in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere di un veicolo rallentato o fermo in corrispondenza di un attraversamento pedonale
da 1 (uno) a 3 (tre) mesi per i conducenti titolari di patente da più di tre anni
da 3 (tre) a 6 (sei) mesi per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni.
- Art.168/8º bis - Effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
da 2 (due) a 6 (sei) mesi.
- Art.168/9º - Effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno
da 2 (due) a 6 (sei) mesi.
- Art.176/1º lett. A - Invertire il senso di marcia o percorrere la carreggiata in contromano in ambito autostradale
da 6 (sei) a 24 (ventiquattro) mesi.
- Art.176/1º lett. C e D - Circolare sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale
da 2 (due) a 6 (sei) mesi.
- Art.179/9º - Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione
da 15 (quindici) giorni a 3 (tre) mesi.
- Art.186 - Circolare alla guida in stato di ebbrezza alcoolica:
- lett. a) tasso alcoolemico superiore a 0,50 g/l e fino a 0,80 g/l
da 3 (tre) a 6 (sei) mesi
- lett. b) tasso alcoolemico superiore a 0,80 g/l e fino a 1,50 g/l
da 6 (sei) mesi a 1 (uno) anno
- lett. c) tasso alcoolemico superiore a 1,50 g/l
da 1 (uno) a 2 (due) anni
- Art.186/7º - Rifiuto all’accertamento del tasso alcoolemico
da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni
Viene, altresì, disposta la visita medica per revisione della patente presso la Commissione Medico Provinciale. Per gli accertamenti con tasso alcolemico > 1,50 g/l, la restituzione del documento di guida è subordinata all'esito favorevole della predetta visita.
Se il conducente provoca un incidente stradale, le citate sanzioni sono raddoppiate.
Revoca patente quando il reato è commesso da conducente di autobus, di veicolo di massa complessiva a pieno carico >3,5 t. o di complessi di veicoli.
Revoca patente nel caso di recidiva nel biennio.
- Art.187/1º - Circolare alla guida in stato di ebbrezza da stupefacenti
da mesi 6(sei) a 1 (uno) anno
- Art.187/8º - Rifiuto all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
da mesi 6(sei) a 2 (due) anni
Viene, altresì, disposta la visita medica per revisione della patente presso la Commissione Medico Provinciale. Per gli stati di alterazione psico-fisica accertati la restituzione del documento di guida è subordinata all’esito favorevole della predetta visita.
Se il conducente provoca un incidente stradale, le citate sanzioni sono raddoppiate.
Revoca patente quando il reato è commesso da conducente di autobus, di veicolo di massa complessiva a pieno carico > 3,5 t. o di complessi di veicoli.
Revoca patente nel caso di recidiva nel biennio.
- Art.189/6º - Omettere di prestare soccorso alle persone ferite in caso di incidente stradale
da 1 (uno) a 3 (tre) anni.
- Art.213/4º - Circolare alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro
da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.
- Art.217/6º - Circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione
da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi.
N.B.: Ai conducenti che sono incorsi nelle citate violazioni per la prima volta, viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo minimo previsto dalla norma.
I casi di recidività vengono valutati singolarmente.
La sospensione della patente decorre dal giorno di effettivo ritiro della stessa (es.: patente ritirata il 10 novembre, sospesa per mesi uno, sarà riconsegnata il giorno 11 dicembre).
Alla scadenza del periodo di sospensione, la patente di guida potrà essere ritirata dall'interessato o da altra persona munita di delega in carta semplice unitamente ad un proprio documento di identità.
Revoca
La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza o a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla Legge 1423/56 e successive modifiche ed integrazioni.
Costo del servizio
nessuno
Normativa
Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285
D.P.R. 16/12/1992 n. 495