Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo


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SOSPENSIONE E REVOCA PATENTE

Gli uffici sono in via del Carmine 12 al 3° piano
e sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 11:30
telefono 011 5221 423/426/427/428/459
fax 011 5221 410

Dirigente dell'area: dott.ssa Coviello

L'ufficio tratta tutte quelle infrazioni per le quali il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della sospensione o revoca della patente di guida.
La patente viene ritirata dall'organo accertatore (Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri ecc..) e inviata alla Prefettura del luogo della commessa violazione, insieme al verbale di accertamento entro 5 giorni dal ritiro. Il Prefetto emana il provvedimento di sospensione entro i termini previsti dal Codice della Strada. Al termine del periodo di sospensione il Prefetto restituisce la patente al titolare o persona munita di delega in carta semplice.

Infrazioni per le quali è prevista la sospensione della patente di guida:

  • Art.6/1º e 12º - Circolare in violazione del provvedimento di temporanea sospensione del traffico pesante emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
    da 1 (uno) a 4 (quattro) mesi
  • Art.9 bis/5º - Partecipare a competizioni motoristiche non autorizzate
    da 1 (uno) a 3 (tre) anni
  • Art.9 ter/3º (in relazione all'art. 141/9º) - Gareggiare in velocità con altri veicoli da 1 (uno) a 3 (tre) anni 
  • Art.10/24º - Circolare alla guida di un veicolo eccezionale senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada
    da 15 (quindici) a 30 (trenta) giorni
  • Art.117/5º - Limitazione di guida e di velocità per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni
    da 2 (due) a 8 (otto) mesi
  • Art.125/5º - Circolare alla guida di un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella posseduta
    da 1 (uno) a 6 (sei) mesi
  • Art.142/9º - Superare di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h il limite massimo di velocità consentito. Non è obbligatoria la contestazione immediata se la violazione è commessa sulle strade indicate nei decreti prefettizi
    • da 1 (uno) a 3 (tre) mesi
      per i 3 (tre) mesi successivi alla restituzione della patente è inibita la guida di veicoli nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 7:00
    • da 8 (otto) a 18 (diciotto) mesi
      in caso di recidiva nel biennio (art.142/12°)
  • Art.142/9º bis - Superare di oltre 60 Km/h il limite massimo di velocità consentito. Non è obbligatoria la contestazione immediata se la violazione è commessa sulle strade indicate nei decreti prefettizi
    • da 6 (sei) a 12 (dodici) mesi
    • revoca patente in caso di recidiva nel biennio (art. 142/12°)
    Le citate sanzioni sono raddoppiate quando commesse da conducente alla guida di veicoli pesanti o di complessi di veicoli (art.142/11°).
  • Art.143/12º - Percorrere in contromano un tratto stradale diviso in carreggiate separate ovvero un tratto in prossimità di una curva
    • da 1 (uno) a 3 (tre) mesi
    • da 2 (due) a 6 (sei) mesi in caso di recidiva
  • Art.148/14º - Effettuare qualsiasi manovra di sorpasso alla guida di un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Non è obbligatoria la contestazione immediata se la violazione è commessa sulle strade indicate nei decreti prefettizi
    da 2 (due) a 6 (sei) mesi
  • Art.148/16º - Effettuare le seguenti manovre di sorpasso:
    • a destra di tram o filobus fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei passeggeri
    • in prossimità di una curva o di un dosso ed in ogni altro caso di scarsa visibilità
    • di un veicolo che ne stia sorpassando un altro di veicoli fermi al semaforo o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, invadendo la carreggiata riservata all'opposto senso di marcia
    • in prossimità delle intersezioni
    • in prossimità o in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere di un veicolo rallentato o fermo in corrispondenza di un attraversamento pedonale
    da 1 (uno) a 3 (tre) mesi per i conducenti titolari di patente da più di tre anni
    da 3 (tre) a 6 (sei) mesi per i conducenti titolari di patente da meno di tre anni.
  • Art.168/8º bis - Effettuare il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione 
    da 2 (due) a 6 (sei) mesi.
  • Art.168/9º - Effettuare il trasporto di merci pericolose in violazione delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dal Ministero dell'Interno
    da 2 (due) a 6 (sei) mesi.
  • Art.176/1º lett. A - Invertire il senso di marcia o percorrere la carreggiata in contromano in ambito autostradale
    da 6 (sei) a 24 (ventiquattro) mesi.
  • Art.176/1º lett. C e D - Circolare sulla corsia riservata alla sosta di emergenza o sulla corsia di variazione di velocità in ambito autostradale
    da 2 (due) a 6 (sei) mesi.
  • Art.179/9º - Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione
    da 15 (quindici) giorni a 3 (tre) mesi.
  • Art.186 - Circolare alla guida in stato di ebbrezza alcoolica:
    • lett. a) tasso alcoolemico superiore a 0,50 g/l e fino a 0,80 g/l
      da 3 (tre) a 6 (sei) mesi
    • lett. b) tasso alcoolemico superiore a 0,80 g/l e fino a 1,50 g/l
      da 6 (sei) mesi a 1 (uno) anno
    • lett. c) tasso alcoolemico superiore a 1,50 g/l
      da 1 (uno) a 2 (due) anni
  • Art.186/7º - Rifiuto all’accertamento del tasso alcoolemico
    da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni

  • Viene, altresì, disposta la visita medica per revisione della patente presso la Commissione Medico Provinciale. Per gli accertamenti con tasso alcolemico > 1,50 g/l, la restituzione del documento di guida è subordinata all'esito favorevole della predetta visita.
    Se il conducente provoca un incidente stradale, le citate sanzioni sono raddoppiate.
    Revoca patente quando il reato è commesso da conducente di autobus, di veicolo di massa complessiva a pieno carico >3,5 t. o di complessi di veicoli.
    Revoca patente nel caso di recidiva nel biennio.
  • Art.187/1º - Circolare alla guida in stato di ebbrezza da stupefacenti
    da mesi 6(sei) a 1 (uno) anno
  • Art.187/8º - Rifiuto all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
    da mesi 6(sei) a 2 (due) anni
    Viene, altresì, disposta la visita medica per revisione della patente presso la Commissione Medico Provinciale. Per gli stati di alterazione psico-fisica accertati la restituzione del documento di guida è subordinata all’esito favorevole della predetta visita.
    Se il conducente provoca un incidente stradale, le citate sanzioni sono raddoppiate.
    Revoca patente quando il reato è commesso da conducente di autobus, di veicolo di massa complessiva a pieno carico > 3,5 t. o di complessi di veicoli.
    Revoca patente nel caso di recidiva nel biennio.
  • Art.189/6º - Omettere di prestare soccorso alle persone ferite in caso di incidente stradale
    da 1 (uno) a 3 (tre) anni.
  • Art.213/4º - Circolare alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro
    da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.
  • Art.217/6º - Circolare alla guida di un veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione
    da 3 (tre) a 12 (dodici) mesi.

N.B.: Ai conducenti che sono incorsi nelle citate violazioni per la prima volta, viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo minimo previsto dalla norma.

I casi di recidività vengono valutati singolarmente.
La sospensione della patente decorre dal giorno di effettivo ritiro della stessa (es.: patente ritirata il 10 novembre, sospesa per mesi uno, sarà riconsegnata il giorno 11 dicembre).

Alla scadenza del periodo di sospensione, la patente di guida potrà essere ritirata dall'interessato o da altra persona munita di delega in carta semplice unitamente ad un proprio documento di identità.

Revoca

La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza o a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla Legge 1423/56 e successive modifiche ed integrazioni.

Costo del servizio

nessuno

Normativa

Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 
D.P.R. 16/12/1992 n. 495

DOMANDE RICORRENTI (F.A.Q.)

  1. Mi hanno ritirato la patente per ... è già pervenuta presso il vostro ufficio? Per quanto tempo sarà sospesa?
    Dipende dall'infrazione commessa. Vedere l'elenco precedente.
  2. È possibile avere un periodo di sospensione inferiore?
    No.
  3. La patente mi serve per lavorare. Guido da tanti anni e non ho mai commesso infrazioni. Posso fare ricorso?
    Si.
  4. La sospensione della patente termina sabato/domenica. Posso guidare senza il documento?
    No.
  5. Mi hanno decurtato un tot di punti dalla patente. Come posso fare per recuperarli?
    É competente l'Ufficio della Motorizzazione Civile (Tel. 848782782).
  6. Mi hanno ritirato la patente perché scaduta, dove devo sostenere la visita medica per il rinnovo?
    A far data dall'1.10.1995 la competenza per il rinnovo della patente di guida è stata trasferita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I conducenti dovranno sostenere la prescritta visita medica presso uno dei sanitari di cui all'art. 119/2º del C.d.S. (medico legale in servizio presso l'A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della Salute, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, medico militare in servizio permanente effettivo, medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, medico del ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che provvederà all'inoltro della relativa documentazione al citato dicastero.I titolari di patente di guida di "categoria speciale" dovranno sostenere la visita medica esclusivamente presso le Commissioni Mediche Locali costituite presso le A.S.L. dei capoluoghi di provincia.
  7. Ho perso/lavato la patente. Come posso fare per averne una nuova?
    Rivolgersi alla Motorizzazione Civile per il duplicato.

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Note informative