Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo


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Sanzioni depenalizzate

Gli uffici sono in piazza Castello 199
e sono aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 11:30
telefono 011 5589 604/617/624
fax 011 5589 808

dirigente dell'Area dott. Accardi

Disciplina sanzionatoria in materia di depenalizzazione speciale.

L'ufficio tratta tutte quelle materie estranee al Codice della Strada, che attengano a procedimenti depenalizzati per i quali si osserva la normativa dettata dalla Legge 689/81.

Procedimento

Il procedimento amministrativo prende avvio dagli atti di accertamento, ritualmente notificati al trasgressore, effettuati dagli Organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, unitamente o disgiuntamente ad eventuale sanzione accessoria. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta riportato sul verbale di contestazione ovvero tale pagamento non sia previsto nel verbale di accertamento, il funzionario o agente che ha accertato la violazione trasmette gli atti al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, che è altresì competente a ricevere eventuali scritti difensivi e richiesta di audizione da parte dei soggetti verbalizzati. Il Prefetto, valutati gli scritti e sentititi gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola all'Organo che ha redatto il rapporto. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di opposizione, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo e, in assenza di pagamento, la somma viene iscritta a ruolo per la successiva riscossione mediante cartella esattoriale.

Documentazione

L'interessato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, se ritiene infondata la contestazione può inviare alla Prefettura scritti difensivi e documenti, a sostegno delle proprie ragioni.

Costo del servizio

Nessuno.

Normativa

Legge 689/81 e, in generale, tutte le norme depenalizzate di competenza del Prefetto.

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Note informative