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Sanzioni depenalizzate - Assegni

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Dirigente dell'Area: dott. Accardi

Violazioni di norme depenalizzate in materia di emissione di assegni

I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (scoperto) sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.
La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell'illecito: meno severa nell'ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l'emissione di assegni senza autorizzazione.
All'interno delle due fattispecie il legislatore ha previsto alcune tipologie di sanzioni nel caso in cui fossero stati emessi assegni che superano determinati importi (2582 Euro, 10329 Euro, 51645 Euro) e nei casi di reiterazione delle violazioni.

Procedimento

In seguito alla ricezione del rapporto o dell'informativa sull'illecito da parte del notaio, del segretario comunale o della banca trattaria, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art. 14 della Legge 689/81 al soggetto che ha emesso l'assegno, che ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi o documentazione.
La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, può rigettare il ricorso e ingiungere la sanzione ovvero può disporre l'archiviazione del procedimento, secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81.
Qualora l'interessato non si avvalga della facoltà di presentare scritti difensivi, viene irrogata la sanzione pecuniaria e accessoria.
Avverso l'ordinanza sanzionatoria è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio. In assenza di opposizioni ovvero di pagamento della sanzione, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva mediante cartella esattoriale, con maggiorazioni e spese.
È previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che contiene tutte le informazioni sulle sanzioni riguardanti gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento.
Per la cancellazione dei protesti è competente la Camera di Commercio ubicata in Torino, Via Pomba, 23.

Documentazione

L'interessato entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, se ritiene infondata la contestazione può inviare alla Prefettura scritti difensivi e documenti, a sostegno delle proprie ragioni.

Costo del servizio

Nessuno.

Normativa

  • R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736
  • Legge 24 novembre 1981 n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990 n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507

Modulistica

Ricorso assegni (rtf 16KB)

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