Normativa sostanze stupefacenti
Nuove modifiche alle tabelle degli stupefacenti
Sono state modificate i limiti quantitativi
massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Il D.P.R. 309 del 09.10.1990, "Testo Unico delle Leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", è la fonte
legislativa in cui sono indicate le misure per disciplinare il fenomeno
della tossicodipendenza. Ciò che ha introdotto il D.P.R. è il Divieto
di Uso personale di sostanza stupefacente, anche in minima quantità. La
legge è articolata in 12 Titoli:
Titolo I
viene regolamentano e sanciscono chi ha la responsabilità di promozione
della politica di controllo, prevenzione e intervento nel settore, la
quale è riservata al COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE
ANTIDROGA e sono determinate le funzioni di vigilanza generale del MINISTERO
DELLA SANITA' e del MINISTERO DELL'INTERNO nonché particolari attribuzioni
delle REGIONI. Vengono inoltre poi stabilite le attività di vigilanza
e controllo delle FORZE DI POLIZIA ed i compiti di coordinamento informativo
ed operativo della DIREZIONE CENTRALE per i SERVIZI ANTIDROGA, organismo
interforze direttamente dipendente dal Ministero dell'Interno.
Dal Titolo II al Titolo VII
viene disciplinato la produzione e il commercio delle sostanze stupefacenti,
nei quali vengono esaminati gli aspetti di produzione, impiego, transito
e vengono fissati gli obblighi di autorizzazione , documentazione e comunicazione
di dati e notizie.
Nel Titolo VIII
vengono esposte le disposizioni penali e le sanzioni amministrative,
in particolare:
art. 73 "Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti"
vengono perseguite le forme illecite di produzione e traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope, è prevista la reclusione da 8 a 20 anni per chi
produce, importa e spaccia droghe pesanti (oppio e suoi derivati), mentre
per le droghe leggere (marijuana, hashish, olio di hashish) la reclusione
va dai 2 a 6 anni. Questo articolo prevede anche l'ipotesi di "piccolo traffico"
in cui il traffico risulta illecito sia per i mezzi, le modalità, le circostanze
dell'azione, la qualità o la quantità delle sostanze di lieve entità.
art. 74 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti"
sanziona l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti con pene non inferiori a 20 anni di reclusione. Ciò avviene
quando viene organizzato, promosso o finanziata una associazione di 3 o
più persone per commettere i reati previsti dall'art. 73. La semplice partecipazione
all'associazione è punita con la reclusione non inferiore a 10 anni.
art. 75 "Sanzioni amministrative"
vengono puniti, con sanzioni amministrative, le condotte dell'acquisto,
importazione e detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale. Le
sanzioni si configurano nella sospensione della patente di guida, della
licenza di porto d'armi, del passaporto e dei documenti equipollenti Se
una persona viene colta in flagrante di una di queste condotte viene segnalata
al Prefetto che è la figura istituzionale competente ad irrogare i provvedimenti.
art. 77 "Abbandono di siringhe"
il legislatore ha stabilito una sanzione amministrativa, di tipo pecuniario,
l'abbandono di siringhe o di altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione
di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo
privato ma di comune o altrui uso.
art.79 "Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"
punisce chiunque avendo disponibilità di un immobile, un ambiente o veicolo
a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno
abituale di persone che ivi si dedicano all'uso di sostanze stupefacenti.
art. 80 (aggravanti)
disciplina gli aumenti di pena, per la commissione di condotte illecite
previste, dall'art. 73.
Gli aggravi di pena possono variare da 1/3 alla metà nei seguenti casi:
- per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- per chi ha promosso od organizzato la cooperazione del reato o ha
diretto l'attività delle persone concorse nel reato;
- per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza,
ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
- se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata (cioè mascherata);
- se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste
ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
- se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona tossicodipendente;
- se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità
di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri,
ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé
o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità a fatto uso di armi.
I Titoli IX, X e XI
disciplinano gli INTERVENTI FORMATIVI ED EDUCATIVI di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti.
Nel D.M. n° 186 del 1990
sono presentate le tabelle di classificazione delle sostanze che rientrano
nella categoria degli stupefacenti. Questi danno luogo a diverse conseguenze
penali secondo il livello di intossicazione e dipendenza in grado di provocare
nell'organismo. Per esempio, le pene previste per lo spaccio possono arrivare
fino ai venti anni per le cosiddette droghe pesanti (eroina, cocaina,
etc.) e sino a sei qualora si tratti di droghe leggere (marijuana e hashish).
Nel nostro ordinamento anche la cessione a titolo gratuito è considerato
reato. Infatti è ritenuto "spacciatore" chiunque pone in vendita, procura
ad altri, vende, distribuisce o cede (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti
o psicotrope per uso personale non terapeutico.